ALLEGATO N.4 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE
ALLEGATO N.4 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE
S.C. GESTIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO E IMMOBILIARE
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S.S. di Ingegneria Clinica
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FOGLIO DI CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA (PER APPARECCHIATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE E SANITARIE).
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL CONTROLLO DELL’EMOGLOBINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 5 DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.
DEFINIZIONI
I “Materiali di sostituzione” si suddividono e definiscono come segue:
si definiscono “componenti consumabili” tutti quei materiali per i quali il costruttore prevede la sostituzione periodica al termine di una vita media dichiarata approssimativamente di un anno (es. celle ossigeno,batterie); sono evidentemente esclusi quei consumabili di approvvigionamento specifico del reparto (materiali monouso, monopaziente, etc.);
si definiscono “parti soggette ad usura” tutti quei materiali per i quali non è prevista la sostituzione periodica ma sono comunque soggette ad una particolare usura che ne determina una vita media sensibilmente inferiore a quella dell’apparecchiatura di cui fanno parte (es. cavi ECG, trasduttori, sonde, ecc.);
si definiscono “pezzi di ricambio” tutte quelle parti per le quali non è prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente relazionabile al grado di utilizzo dello strumento e/o alle modalità di utilizzo.
Gli “Interventi di assistenza tecnica” si definiscono come segue:
manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi mediante con la cadenza prevista dal manuale d’uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.
manutenzione straordinaria urgente su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 48 ore solari dalla chiamata.
Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l’utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l’onere della prova incombe sulla Ditta concedente. I predetti interventi dovranno essere effettuati “on site”.
Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l’arrivo di un tecnico del servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
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Xxxxxxxx 0 - Oggetto dei servizi e dei contratti di manutenzione, regole generali di fornitura delle prestazioni.
Oggetto di questo contratto è la fornitura delle prestazioni manutentive (manutenzione preventiva, manutenzione correttiva/riparativa, fornitura di componenti consumabili, di parti soggette ad usura e di pezzi di ricambio in manutenzione) secondo le clausole previste nei documenti contrattuali, rispettando scrupolosamente i programmi e le modalità ivi prescritte, sulle apparecchiature, secondo le modalità ed ai prezzi dagli stessi precisati e con riferimento alle condizioni generali e tipiche statuite dal presente documento come eventualmente integrate o emendate nella lettera di richiesta di offerta.
REGOLE GENERALI:
Le visite programmate di manutenzione preventiva dovranno seguire un programma idoneo a garantire la piena e continua efficienza delle attrezzature: durante gli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere eseguite con cura tutte le operazioni di controllo, verifica, taratura, pulizia, lubrificazione e quanto altro occorra alla conservazione del buon funzionamento dell’attrezzatura ed alla prevenzione, per quanto possibile, di guasti - riducendo al minimo il rischio di fermo macchina, procedendo inoltre alla sostituzione delle parti meccaniche, elettromeccaniche, ecc.. soggette a normale usura, e quant’altro si renda necessario.
Le prestazioni specialistiche, gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola d’arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi genere che dovessero insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere.
La Ditta manutentrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l’ordine e/o in base al programma concordato.
Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave, e, in ogni caso, imputabili, anche solo parzialmente, ad evidente negligenza nell’esecuzione delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza pertinenti.
REGOLE SPECIFICHE:
Gli interventi di manutenzione riparativa/correttiva su chiamata saranno ordinati esclusivamente dal Reparto Utilizzatore o dal Servizio di Ingegneria Clinica salvo precisi differenti accordi. Il manutentore è tenuto a rifiutare gli ordini, comunque impartiti, non provenienti dal Reparto Utilizzatore o dal Servizio di ingegneria clinica o dal medesimo non confermati nelle forme previste.
Le variazioni al calendario delle visite di manutenzione preventiva programmata dovranno essere rese note alla Struttura competente con almeno un giorno di anticipo
I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al Responsabile del Reparto utilizzatore, prima dell’inizio dell’intervento.
Al termine dell’intervento di manutenzione deve essere presentata un rapporto di intervento tecnico contenente almeno le seguenti indicazioni:
Ragione sociale della ditta esecutrice del servizio di manutenzione
Data in cui l’intervento viene eseguito
Tipo di intervento eseguito
Tempo impiegato per lo svolgimento dell’intervento (manodopera e trasferta)
Nome e cognome in stampatello e Firma dell’esecutore dell’intervento
Il rapporto di intervento deve essere obbligatoriamente firmata per approvazione dal personale tecnico del Reparto Utilizzatore o del Servizio di Ingegneria Clinica.
Il servizio di assistenza verrà eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie:
tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa oraria per la trasferta, tariffa chilometrica per la trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro)
costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione preventiva o riparativa
costo di qualsiasi parte sostituita durante le attività di manutenzione (pezzi di ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)
costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazione, se del caso)
Condizioni operative garantite:
tempo di intervento minimo garantito: 48 ore solari (esclusi giorni festivi)
attrezzature sostitutive in caso di non riparabilità dei mal funzionamenti segnalati entro 48 ore solari dalla chiamata (giorni festivi esclusi)
n. visite manutentive preventive definito come da manuale
Articolo 2 - Compatibilità
Le norme previste dal presente Foglio di Condizioni Generali si devono ritenere, in ogni caso, parte integrante e sostanziale dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria. In caso di contrasto con le clausole delle offerte pervenute dalle ditte di manutenzione interpellate prevalgono sempre, salvo espresso patto contrario, le clausole e disposizioni contenute nel presente documento.
Articolo 3 - Modalità di conteggio per il fermo macchina
Ai fini di quanto al presente documento, si definisce "tempo di fermo macchina" il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata (con emissione del relativo numero di richiesta d’intervento da parte dell’Ingegneria Clinica dell’azienda Ospedaliera di Alessandria) ed il giorno di riavviamento con ripristino completo della funzionalità.
In riferimento ai successivi artt. 4 e 6, verranno conteggiati, normalmente, solo i giorni feriali; i giorni festivi (Domenica o altre giornate non lavorative in senso generale) saranno conteggiati solo se non saranno direttamente contigui al giorno di segnalazione del guasto (x.xx. per una chiamata effettuata di venerdì e risolta il martedì successivo si conteggeranno due soli giorni di fermo macchina – se invece a causa della difficoltà di reperimento pezzi, o altro motivo, il fermo si prolungasse fino al lunedì successivo i giorni conteggiati saranno otto)
Non verranno conteggiati come giorni di fermo quelli che consentono la risoluzione del guasto con ripristino completo della funzionalità del servizio entro il giorno successivo a quello della chiamata.
Articolo 4 - Garanzie
Il servizio di Assistenza verrà eseguito con le seguenti garanzie:
per tutte le apparecchiature coperte dal contratto di manutenzione regolamentato dal presente documento può essere consentito, quale massimo, un periodo complessivo di fermo macchina annuale (su 12 mesi) non superiore a 10 giorni (di cui non più di cinque consecutivi) conteggiati con i criteri di cui all’Articolo 3, esclusi gli eventuali periodi di fermo per interventi di manutenzione preventiva programmata;
garanzia per danni a cose e persone; si richiede copia della polizza di assicurazione per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività di manutenzione e di responsabilità civile verso terzi o dichiarazione equivalente
rispetto alla sicurezza del proprio personale (per la direttiva secondo il Dlgs 81/08) la ditta si impegnerà a prendere visione e trasmettere al proprio personale operativo presso codesta Azienda Sanitaria Ospedaliera il documento disponibile sul sito aziendale xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx (Documento “Informativa sull’attività e sui rischi dell’Azienda Ospedaliera”).
Articolo 5 - Risoluzione del Contratto
L’Azienda Ospedaliera appaltante ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
inadempimento di obbligo previsto nel contratto, qualora sai reiterato per più di tre volte o qualora rivesta carattere di particolare gravità. In ogni caso l’inadempienza deve essere contestata per iscritto tramite raccomandata A.R.. La risoluzione dovrà essere comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 90 giorni;
dismissione delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione, a mezzo di procedure di “fuori uso” o “fine uso”/”fine esercizio”; la dismissione dovrà essere comunicata alla Ditta interessata e la cessazione del contratto decorrerà dalla ricezione di tale comunicazione; gli oneri da corrispondere , proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale;
mutate condizioni di utilizzo delle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l’Azienda Ospedaliera procederà, in contraddittorio con la Ditta, alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale;
mutate strategie manutentive sulle attrezzature coperte da contratto di manutenzione; in questo caso l’Azienda Ospedaliera appaltante procederà, in contraddittorio con la Ditta, alla revisione delle condizioni contrattuali; gli oneri da corrispondere, proporzionalmente alla parte fruita, saranno conteggiati in dodicesimi sul canone annuale.
In tutti gli altri casi ciò sia consentito dalle norme vigenti in relazione alla tutela del pubblico interesse.
Articolo 6 – Penali
Il ritardo dell’intervento tecnico su chiamata può essere sanzionato, di per sé e indipendentemente a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 in rapporto ai tempi di “fermo macchina”, con una penale di € 60,00 per evento. Il ritardo nella fornitura delle prestazioni programmate di manutenzione preventiva è di per sé sanzionato con una penale di € 100,00 per evento.
Con riferimento alle garanzie di cui all'articolo 4) l'inadempienza da parte del Servizio di Assistenza comporterà l'applicazione di una penale ulteriore nella misura del 1,5% del valore contrattuale relativo all'apparecchiatura in oggetto, con un minimo di € 100,00, per ogni giorno di fermo macchina o di ritardo nell’intervento eccedente i limiti stabiliti. La somma complessiva di tutte le penali annue applicabili non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo (comprendente tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione interessato), riferito all’esercizio in cui si verifica l’evento o emerge l’inadempimento da parte della ditta manutentrice.
Altre eventuali irregolarità accertate e previamente contestate e notificate tramite raccomandata A/R, saranno oggetto di applicazione di penale nella misura massima del 1% del valore (e non meno di € 100,00) contrattuale, fermi restando i limiti sopra precisati.
L’applicazione delle eventuali penali avverrà con riduzione di pari importo sulla prima successiva fattura in pagamento.
L’applicazione di ogni penale indicata è sempre intesa fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno accertato.
Articolo 7 - Fatturazione e Pagamenti e tracciabilità dei medesimi.
Fatturazione trimestrale posticipata, con ricezione della fattura, per il quarto trimestre, entro e non oltre il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento.
La fattura emessa dovrà essere unica per ciascuna ditta contraente e dovrà avere importo esattamente corrispondente alla parte di contratto temporalmente fruito (in particolare ogni fattura trimestrale dovrà avere importo esattamente uguale ad un quarto dell’importo totale annuale).
Le eventuali fatture per le parti non coperte da canone devono essere emesse separatamente da quelle relative al canone, devono riportare chiaramente il motivo o la clausola d’esclusione e inoltre contenere conteggio analitico voce per voce dei singoli importi, inoltre devono riportare gli estremi dell’ordinativo emesso dal servizio di ingegneria clinica della stazione appaltante.
Alla fattura relativa alle parti escluse dal contratto o al canone (per le visite preventive e correttive) deve essere allegata la copia del foglio di lavoro e/o documento di trasporto ove necessario.
Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato entro 60 giorni data ricevimento fattura, ad intervento regolarmente concluso e verificato. Per data di ricevimento della fattura si intenderà quella del Protocollo Generale della stazione appaltante.
I pagamenti osserveranno scrupolosamente le disposizioni della legge n° 136/2010 e s.m.i, con particolare riferimento alle misure ivi dettate per la loro completa tracciabilità. L’inosservanza delle predette norme comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima e la risoluzione del contratto, quando prevista. E’ d’obbligo sottolineare ancora che l’operatore economico (appaltatore, subappaltatore, fornitore, prestatore di servizi, concessionario….) dovrà comunicare, entro sette giorni dall’accensione dei conto correnti dedicati prescritti dalla surrichiamata normativa:
a) gli estremi identificativi dei conto correnti medesimi;
b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Pertanto:
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 8 – Competenza
In caso di controversia sarà competente il Foro di ALESSANDRIA.
Articolo 9 - Validità del Contratto
Il contratto di manutenzione è, di norma, immediatamente vincolante per la Ditta appaltatrice dalla data dell’offerta.
L’AZIENDA OSPEDALIERA di Alessandria è vincolata dalla data di approvazione del relativo provvedimento amministrativo.
SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E RIPARATIVA IN ABBONAMENTO SU TECNOLOGIE BIOMEDICALI E DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
Periodo di riferimento:
Ditta Offerente:.
Sede legale:.
Partita IVA o Codice Fiscale:
Codice rif. Contratto (n° Prot., data e n° offerta):
Tipo di contratto:
- Manutenzione su Chiamata
- Manutenzione Preventiva
- Manutenzione Full Risk App. NON Critica
- Manutenzione Full Risk App. Radiologica Critica
(per RM e TAC)
- Manutenzione Full Risk App. Radiologica NON Critica
- Manutenzione Full Risk App. Critica senza App. sostitutiva
- Manutenzione Full Risk App. Critica senza App. sostitutiva con esclusioni di alcune parti speciali.
- Manutenzione Full Risk App. Critica con App. sostitutiva
- Full Risk Pezzi Esclusi
Condizioni Integrative migliorative:
- Sì (inserire allegato descrittivo in offerta)
- No
Persona di riferimento:
Commerciale: tel. email : ……………………..
Amministrativo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . …….... email……………………….
Indirizzo sito Web . .………………………………………………... . .
Riferimento per chiamate di Assistenza:
……………………………………………………………………….
telefono: fax: email:
tecnico di riferimento di zona …………………………………..………………………………………
Cellulare del tecnico di riferimento di zona ……………………………………………………………
Timbro e Firma del legale rappresentante della Ditta
per INTEGRALE accettazione del documento di condizioni generale
e sottoscrizione di quanto di competenza
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