Allegato C alla determinazione n. 52/Amm del 9/5/2018
Allegato C alla determinazione n. 52/Amm del 9/5/2018
CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE E APERTURA E CHIUSURA SEDELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA DAL 1.7.2018 AL 31/12/2020 CIG: 7481202331
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, P.Iva 00859790172, Codice Fiscale 80013870177, in persona di Marco Mosca,
C.F. MSCMRC67R21B157O, nato a Brescia il 21/10/1967, che agisce nel presente atto quale Provveditore delegato con provvedimento n. 51/AMM del 16/7/2014 in nome, per conto e nell’interesse della Camera di Commercio di Brescia con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, di seguito indicata per brevità come “Camera”,
e
la società - C.F. e Partita I.V.A.
, in persona di ,
C.F. , nato a il
, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della società
, con sede legale in ,
, di seguito indicata per brevità come "fornitore", quale legale rappresentante della stessa
premesso
• che con determinazione n. veniva
avviata la procedura negoziata ad inviti sul portale Sintel di Regione Lombardia, a seguito di avviso esplorativo;
• che, così come risulta dalla valutazione delle offerte, redatta su piattaforma Sintel, procedura
n. , l’offerta più conveniente è stata
quella presentata dalla società
;
• che con determinazione n.
di
del
è stata recepita la valutazione delle offerte di cui sopra, con conseguente affidamento del servizio.
In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto è l'esecuzione del servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, dei luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, del servizio di apertura e chiusura della sede, della fornitura di rotoli asciugamani di carta, sapone e carta igienica, così come specificato nell'allegato Capitolato d'Appalto.
Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il
Servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
a)dal presente atto comprensivo del D.U.V.R.I. b)dall'allegato capitolato d'appalto
c)dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente cottimo.
Art.3 - Durata - Il servizio durerà dal 1.7.2018 al 31/12/2020.
Art.4 - Assunzione del personale e subentro
all'appaltatore cessante – Il Fornitore è vincolato, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio di pulizia, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi. Il Fornitore è obbligato al rispetto di tutte le norme riguardanti la cessazione d’appalto e la salvaguardia occupazionale previste dall’art.4
C.C.N.L. Imprese di Pulizia Servizi Integrati/Multiservizi. Dovrà pertanto procedere alla riassunzione delle unità lavorative aventi titolo in carico all'appaltatore cessante. Il Fornitore è tenuto all’applicazione integrale di quanto sopra previsto anche se non sia aderente
alle organizzazioni che hanno sottoscritto il CCNL di riferimento ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Nel caso di Cooperativa di lavoro, il personale attualmente in servizio non avrà obbligo di associarsi alla Cooperativa stessa.
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare
integralmente il CCNL di settore e degli accordi integrativi di tutti i livelli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, CCNL ed integrativi di tutti i livelli stipulati dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative su base nazionale.
Il Fornitore si obbliga a risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, pena la sospensione del pagamento delle fatture e, nei casi si inottemperanza grave e reiterata, la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in
capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
Art.5 - Esecuzione del servizio - Le attività da svolgere nell'esecuzione del servizio sono quelle descritte nel Capitolato d’Appalto, allegato come parte integrante del presente atto.
Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio di pulizia con personale alle proprie dirette dipendenze. Il Fornitore dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio, per iscritto all’Amministrazione i nominativi delle persone impiegate nell’esecuzione del servizio, le rispettive qualifiche professionali e posizioni previdenziali. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.
Art.6 - Oneri a carico del Fornitore - Il Fornitore dovrà assumersi i seguenti oneri che si intendono comunque compresi dall’importo contrattuale:
• sarà unico responsabile dell’esecuzione del servizio nel rispetto sia alla sicurezza delle persone addette e non addette, sia
all’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora ai danni che dovessero derivare durante l’esecuzione del servizio;
• dovrà provvedere a tutte le prestazioni, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato d’Appalto, anche non specificate, affinché il servizio risulti effettuato a perfetta regola d’arte;
• dovrà effettuare il servizio con mezzi propri, nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Camera, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio;
• saranno a totale carico del Fornitore intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 8, tutti gli oneri ed obblighi relativi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto;
• sono a carico del Fornitore tutti i danni eventualmente arrecati agli arredi a seguito dell’utilizzo di prodotti o con modalità operative non adeguate.
Art.7 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.
- I costi relativi alla sicurezza contro i rischi da interferenze sono elencati nel D.U.V.R.I.
allegato al presente contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 ed allegato al presente contratto.
Art.8 - Prezzi - Il Fornitore assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto ai prezzi indicati di seguito:
Tipologie spazi/servizio | Mq | Tipologi a prezzo | Prezzo unitario |
Uffici e sale riunioni | 4182 | Canone/m ese/mq | |
aree comuni, corridoi, e atri (sbarchi ascensori, e atrio ingresso, ristoro, ascensori, montacarichi etc) | 2047 | Canone/m ese/mq | |
scale interne e pianerottoli, | 552 | Canone/m ese/mq | |
servizi igienici | 360 | Canone/m ese/mq | |
Auditorium e Sala Consigliare, regia, bar e servizi igienici accessori | 1560 | Canone/m ese/mq | |
Auditorium e Sala Consigliare, regia, bar e servizi igienici accessori | Canone/m q | ||
per singola pulizia |
Xxxx Xxxxxxxxxxx | 000 | Xxxxxx/x nno/mq | |
Autorimessa | 1380 | Canone/m ese/mq | |
Cortili interrati e Rampe carraie | 1002 | Canone/m ese/mq | |
aree esterne piano xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 | 680 | Canone/m ese/mq | |
locali tecnici (centrale termica, antincendio, idrica) | 273 | Canone/m ese/mq | |
Vetri interni e esterni | 3069 | ||
Vetri esterni in quota | 602 | ||
servizio di apertura e chiusura della sede di Xxx Xxxxxxx, 00 | Xxxxxx/x ese | ||
Oneri per la sicurezza da interferenze | € 2.000,00 |
Il costo orario per gli interventi imprevisti di
pulizia è di € . Il costo massimo presunto per il periodo contrattuale è di €
(I.V.A. al 22% esclusa) oltre agli oneri per la sicurezza da interferenze pari a
€ 2.000,00 (I.V.A. al 22% esclusa).
Tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fisso per il periodo contrattuale, con l’esclusione di ulteriori clausole di revisione prezzo o adeguamento a variazioni di indici di qualsiasi tipo.
Art.9 - Fatturazione – Il Fornitore procederà alla fatturazione bimestrale posticipata secondo il piano di fatturazione sottoindicato:
CANONE MENSILE | CANONE BIMESTRALE | IMPORTO COMPLESSIVO | |
PULIZIE | |||
PULIZIA RAMPE | |||
MATERIALE DI CONSUMO | |||
APERTURA E CHIUSURA SEDE | |||
TOTALE |
COMPLESSIVO |
Piano di fatturazione
fatturazione | pulizie sede | pulizia rampe | apertura chiusura | materiale di consumo | Totale fattura | |||
aprile | ||||||||
Maggio | ||||||||
giugno | ||||||||
Luglio | ||||||||
agosto | ||||||||
Settembre ottobre | ||||||||
Novembre dicembre | ||||||||
Gennaio febbraio | ||||||||
Marzo | ||||||||
aprile | ||||||||
Maggio | ||||||||
giugno | ||||||||
Luglio | ||||||||
agosto | ||||||||
Settembre |
Ogni singola fattura dovrà riportare analiticamente le seguenti voci:
ottobre | ||||||
Novembre dicembre | ||||||
Gennaio febbraio | ||||||
Marzo aprile | ||||||
Maggio giugno | ||||||
Al termine di ogni attività straordinaria o imprevista, il Fornitore, previa comunicazione all'ufficio provveditorato, procederà a separata fatturazione del servizio svolto.
Al 30/06/......... verrà emessa fattura di €
(I.V.A. al 22% esclusa) quale costo relativo alla sicurezza.
La fattura dovrà essere emessa per il totale del servizio, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione “scissione dei pagamenti”. In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al Fornitore l'imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal
Fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull’Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dal Fornitore. (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG)
Art.10 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.
Art.11 - Subappalto e cessione del contratto.
[da inserire se il subappalto è vietato] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. [ovvero] [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di
offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’Importo massimo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Servizio di pulizia ordinaria;
- Servizio di sanificazione ed igienizzazione servizi igienici;
- servizio di raccolta e conferimento rifiuti
- lavori straordinari
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Fornitore si impegna a depositare presso la Xxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici; la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Camera non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Camera procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Camera, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Camera da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Camera inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Camera, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Camera avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 5 % (cinque per cento).
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Camera annullerà l’autorizzazione al subappalto.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Camera ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione.
Art.12 - Penali - Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, è facoltà della Camera applicare a carico del Fornitore penali pecuniarie di importo
variabile dal 1% al 5% del valore del contratto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inadempienze.
Per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00= per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione appaltante.
Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la Camera applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
Constatato l’inadempimento e/o ritardo, la Camera comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Camera a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
La Camera potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, ovvero dall’addebito di eventuali costi aggiuntivi a seguito dell’acquisto dei Prodotti al dettaglio nelle ipotesi di cui alla presente Convenzione e al Capitolato Tecnico, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo relativo alla risoluzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali
indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art.13 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, la Camera ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
Nell’ipotesi di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, la
Camera, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Pec.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Camera ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale del contratto al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con Pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Camera al risarcimento dell’ulteriore danno.
Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di
fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.14 - Responsabilità – Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Il Fornitore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci- lavoratori impiegati nella esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese della categoria oggetto del contratto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale impiegato è obbligato ad indossare un cartellino personale di riconoscimento con fotografia e l’indicazione del proprio numero di matricola e il nome dell’impresa da cui dipende.
Art.15 - Obblighi di riservatezza – Il Fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza
durante la trattativa e i rapporti di lavoro.
In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.
Art.16 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Art.17 - Imposte e registrazione - E’ a carico delle parti in misura eguale l’imposta di bollo sul presente atto. La Camera di Commercio provvede ad assolvere l’imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Fornitore contraente. In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi del DPR 26/4/86 n.
131 il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.
Art.18 - Domicilio delle parti - Per gli effetti
del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il Fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
Art.19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.
Art.20 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.
Art.21 - Garanzie di esecuzione del servizio - A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia dei crediti dell’Amministrazione derivanti dall’applicazione delle penali di cui all'art. 12, il Fornitore ha prestato garanzia di € ( ) mediante polizza fideiussoria con clausola di impegno, da parte del fideiussore, al pagamento a semplice richiesta
scritta, calcolata nella misura del valore del contratto.
del
Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione di penali o per altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni da quello del ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
Brescia,
CAMERA DI COMMERCIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL PROVVEDITORE
( ) (geom Marco Mosca) Agli effetti dell’art. 1341 del C.C. si approvano espressamente:
– art. 13 Risoluzione anticipata
– art. 20 Controversie
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
( )
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(DR XXXXXXX XXXXXXX)
Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D.Lgs. 81/08 art 26)
L'appaltatore ha facoltà, prima della stipula dell'atto di cottimo di concordare modifiche e/o integrazioni del presente documento senza ulteriori aggravi di costo. Il DUVRI redatto in forma definitiva verrà allegato al contratto d'appalto.
Breve descrizione del lavoro oggetto del contratto
servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi e dei luoghi esterni di pertinenza dell'immobile, del servizio di apertura e chiusura della sede, della fornitura di rotoli asciugamani di carta, sapone e carta igienica, .
Contratto tipo: contratto d'appalto. Denominazione ditta: …..........
Indirizzo sede legale: …..............
Data inizio contratto: 01/07/2018 Data fine contratto: 31/12/2020
Orario di lavoro : Il servizio di pulizia giornaliero dovrà essere svolto nei seguenti orari:
Servizio di Pulizia:
….......
Verificata l’idoneità tecnica professionale della ditta nella fase di valutazione delle offerte nella quale sono state acquisite le seguenti dichiarazioni:
• la dichiarazione del titolare dell’azienda di avere effettuato la valutazione dei rischi nonché di avere in corso il programma per la eliminazione/riduzione dei rischi;
• la dichiarazione del titolare dell’azienda di avere nominato il medico competente;
• la dichiarazione del titolare dell’azienda di avere effettuato la formazione e l’informazione dei lavoratori;
• la dichiarazione del titolare dell’azienda di avere sottoposto i lavoratori impiegati nel lavoro di cui al presente appalto alle visite mediche periodiche e di conoscere il giudizio di idoneità alla mansione;
• la dichiarazione del titolare dell’azienda di avere designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione avente i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 31.
N . | Misure da adottare per | Costi | |||
Interferen za | Rischio | eliminare le interferenze | sostenut i da impresa esterna | ||
A carico del Committente | A carico impresa esterna | ||||
1 | Situazioni | Incendio; | Consegna | Osservare le | € 550,00 |
di | Terremoto | procedure | disposizioni | ||
emergenza | ; | gestione | CCIAA- | ||
Eventi | emergenze e | Informare i | |||
atmosferi | di pronta | Lavoratori. Ed |
ci | soccorso aziendale | eseguire prove ed esercitazioni antincendio. | |||
2 | Operazioni lavaggio pavimentaz ione | Scivolame nto, caduta | Segnalare i pavimenti bagnati e scivolosi con apposta segnaletica | € 300,00 | |
3 | Operazioni lavaggio vetri o strutture in altezza | Urti da attrezzi caduti dall'alto o investime nto | Transennare le zone nella quali si attrezzano trabatelli o ponteggi o si opera con piattaforme | € 550,00 | |
Transito | Urti da | Segnalare i | |||
con | parte dei | transito in | |||
carrelli a | carrelli | atto ed | |||
spinta | in | effettuarlo | |||
manuale in | movimento | con cautela | |||
presenza | caricando i | € | |||
di | carrelli non | 300,00 | |||
personale | eccessivamente | ||||
al fine di | |||||
mantenere la | |||||
visuale sul | |||||
percorso | |||||
Operazioni | Caduta | Individuare | Delimitare la | ||
di carico e scarico | materiali schiaccia mento | zona di stoccaggio provvisorio | zona indicare il pericolo di caduta | € 100,00 | |
materiali | |||||
Piccoli spostament | Urti, schiaccia | Allontanarsi dal percorso | Effettuare il trasporto in | 200 |
i di arredi tra gli uffici | menti | di transito | due addetti anche per la segnalazione verbale | ||
Lavori in | Infortuni | In caso di | Chiedere | ||
subappalto | e | autorizzazion | l'autorizzazio | ||
malattie | e redigere il | ne preventiva | |||
professio | DUVRI ai | alla CCIAA per | |||
nali | sensi | la redazione | - | ||
dell'art | del DUVRI | ||||
7/626 e | |||||
successive | |||||
modificazioni |
Il Provveditore sorveglia circa l'applicazione effettiva delle misure di prevenzione identificate quali misure di coordinamento e di cooperazione.
Qualora in corso d'opera le misure di coordinamento e di cooperazione indicate nella precedente tabella fossero sostituite da misure equivalenti la Ditta dovrà tassativamente e preventivamente avvertire il Servizio Prevenzione e Protezione della Camera di Commercio.
Il DUVRI è redatto sulla base della descrizione preventiva del lavoro e delle fasi lavorative nonché dei relativi tempi di esecuzione fornite al RSPP della CCIAA e dall'incaricato della ditta in appalto. Ogni variazione dovrà essere preventivamente e tassativamente inviata al RSPP della CCIAA. L'omissione di tale comunicazione impedirà alla CCIAA di identificare le interferenze e di individuare le misure di coordinamento e di collaborazione necessarie alla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali. Per tale ragione l'omissione sarà considerata anche una grave violazione contrattuale.
CAMERA DI COMMERCIO IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Xxxxxxx Xxxxxxx)