per forniture e servizi
SCHEMA di CONDIZIONI CONTRATTUALI
da utilizzare in base alle esigenze e da allegare alla lettera d’invito a presentare offerta
1. GARANZIA PROVVISORIA:
Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara e con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. (Nota per la stazione appaltante: facoltà di non richiedere la garanzia per procedure art. 36, comma 2, lett. a)
2. VALIDITA’ OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni. (Nota per la stazione appaltante: la validità può essere anche inferiore, ma deve essere comunque tale da garantire il completamento della procedura)
3. GARANZIA DEFINITIVA:
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art.
103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93.
L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno. (Nota per la stazione appaltante: facoltà di non richiedere la garanzia per procedure art. 36, comma 2, lett. a)
4. PENALI:
In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una
penale pari al ……‰ (scegliere un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nel Capitolato Tecnico (o diversa denominazione).
La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva.
(Nota per la stazione appaltante: la percentuale è da determinare tenuto conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo – art. 113-bis)
5. TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):
La fornitura dovrà essere consegnata secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato tecnico (o diversa denominazione) franco (Struttura INFN) in Via
……………………………………..……..……….…..……, n. ………
Il servizio dovrà essere prestato secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato tecnico (o diversa denominazione) presso la (Struttura INFN) in Via ……………………………………………………..……, n.
………
6. (eventuale) DURATA:
Il Contratto avrà durata triennale / con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
7. AUMENTI / DIMINUZIONI:
L’INFN, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. (eventuale) ASSICURAZIONE R.C.:
L’Impresa dovrà stipulare una polizza contro i rischi di responsabilità civile che preveda espressamente l’assicurazione per danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del Contratto, con massimale unico non inferiore a € in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico (o diversa
denominazione).
9. SUBAPPALTO:
L’Impresa potrà subappaltare le prestazioni contrattuali dietro autorizzazione dell’INFN, e in conformità all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo se lo avrà dichiarato in sede di offerta (ovvero il subappalto non è consentito).
10. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
11. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.
L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.
12. SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE:
L’Impresa, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
13. VERIFICA DI CONFORMITA’ ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
(sotto soglia):
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti (se indicati) nel Capitolato Tecnico (o diversa denominazione) ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
(sopra soglia):
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata in ossequio a quanto previsto dall’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con i criteri stabiliti (se indicati) nel Capitolato Tecnico (o diversa denominazione) ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: …………………
Nel caso di eventuali acconti il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell’appaltatore entro 30 giorni dall’adozione di ogni SAL, previo rilascio contestuale del certificato di pagamento da parte del Rup, e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.
Il pagamento in unica soluzione, o del saldo finale, è effettuato entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., previa emissione contestuale da parte del Rup, o al massimo entro 7 giorni, del certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017).
15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ovvero nel caso in cui ………………….
(indicare possibili eventi al verificarsi dei quali l’INFN avrebbe interesse a risolvere il contratto in maniera automatica), l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva.
L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r.
In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
16. GARANZIA: (Nota per la stazione appaltante: solo per forniture)
Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.
17. FORO COMPETENTE:
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell’attività di gara. L’INFN si conforma al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore della Struttura INFN.
19. CLAUSOLE SOCIALI: (Nota per la stazione appaltante: solo per lavori e servizi)
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.
20. OPZIONE DI PROROGA: (Nota per la stazione appaltante: solo per gare sopra soglia con BANDO)
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’INFN.
21. RISERVATEZZA (eventuale, ove opportuno)
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e
dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare
all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.