ACCORDO QUADRO
Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana
Xxx Xxx Xxxxxxx, 000 - Xxxxxx
ACCORDO QUADRO
per la realizzazione di lavori
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE -ANNO 2018
C A P I T O L A T O S P E C I A L E D I A P P A L T O
I
I PROGETTISTI | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
geom. Xxxxx Xxxxxxxxxx | Ing. Xxxxx El Ahamdiè |
geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx |
INDICE:
CAPO PRIMO- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
ART. 4 – FORMA E DURATA DEL CONTRATTO DEL CONTRATTO ART. 4 bis– CRITERI DI VALUTAZIONE
ART. 4 ter – CRITERI MOTIVAZIONALI
ART. 4 quater – OFFERTE MIGLIORATIVE AMMESSE
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 7 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI E DI
TUTELA DEI LAVORATORI.
ART. 8a – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL’INIZIO DEL LAVORI
ART. 8b - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI
ART. 8c - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO ART. 8d – SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI
SICUREZZA
ART. 9 – CARTELLI DI CANTIERE
ART. 9bis-MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI
LAVORI E ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI
ART. 9 ter - ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI ART. 10 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
ART. 11 – TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
ART. 11bis - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11 ter - SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ART. 12 – PROROGHE
ART. 13 -- SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI
ART. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO
ART. 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16 – PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI ART. 17 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 18 – BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI
ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 19 bis – RISPETTO AMBIENTALE
ART. 20 – PERSONALE DELL’APPALTATORE – DISCIPLINA DEI CANTIERI ART. 21 – SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI
ART. 22 – CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D’OPERA E ORDINI DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
ART. 23 - AUMENTO/DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 24 – DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
ART. 25 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE ART. 26 – CUSTODIA DEI CANTIERI ART. 27 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI ART. 28– RISERVE DELL’APPALTATORE
ART. 29 – CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
ART. 30 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO ART. 32 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
ART. 33 – COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
ART. 34 – CONTO FINALE E COLLAUDO
ART. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
ART. 36 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE ART. 37 – RIFERIMENTO NORMATIVO CAPO SECONDO-
ARTT. 38 – 42 -CAPITOLATO TECNICO
ART. 43 – ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI.
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’appalto s’intendono:
• per D. Lgs 50/2016, il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50"; ;
• per D.P.R. 207/2010, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006”, in parte
rimasto in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. Lgs 50/2016;
• per Capitolato Generale, il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati;
• Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) limitatamente agli articoli non abrogati;
• Regio Decreto n. 2440/1923 per le parti in vigore;
• Regio Decreto n. 827/1924 per le parti in vigore;
• D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), e successive modifiche e integrazioni;
• D.M. 123/2004 (Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste ”
• Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”).
• D. Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 136/2010”
• Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.
• PROTOCOLLO D’INTESA ANTIMAFIA: il “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall’Amministrazione Comunale e Provinciale e altri il 31 marzo 2011 (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx)
• PROTOCOLLO D’INTESA: “Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici” sottoscritto dall’Amministrazione Comunale e Provinciale, Prefettura di Modena, Associazioni Sindacali di categoria, Organizzazioni Imprenditoriali, approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Modena con atto n. 474 del 16.10.2012 (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx- in-materia-di-appalti)
•
N.B. ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELLA FASE TRANSITORIA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.VO. 50/2016
Si precisa che rimangono vigenti i seguenti articoli del DPR 207/2010:
- artt. 9 e 10 (disciplina del RUP);
- artt. da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- artt. da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);
- artt. da 215 a 238 (collaudo);
- artt. da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);
- artt. da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti);
- artt. da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero).
Per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.L.vo. 50/2016, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
CAPO PRIMO CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato Speciale disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE
-ANNO 2018
per tutto quanto attiene le opere che l'Amministrazione commissionerà all'Appaltatore a seguito dell'aggiudicazione del presente appalto nelle forme dell'“Accordo Quadro con unico operatore” ai sensi dell'art. 54 D. Lgs 50/2016.
Il presente Capitolato speciale d'appalto, l'Elenco Prezzi Unitari , la lettera di invito e relativi allegati costituiscono condizioni particolari di contratto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle prevalgono sulle “Condizioni generali di contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione - CONSIP” (art. 2 comma 2).
Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
L’accordo quadro decorre data di sottoscrizione dell’accordo e avrà una durata pari a n. 360 giorni naturali e consecutivi, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore d'aggiudicazione.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che l’Amministrazione ordinerà prima della data di
scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo
ART. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:
I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:
- Rifacimento della segnaletica orizzontale nei Quartieri;
- Attuazione segnalazione URP e Ordinanze permanenti;
- Interventi di ripristino piccoli tratti di barriere di protezione stradali;
- Sostituzione segnaletica verticale obsoleta;
- Fornitura di materiali (per le squadre interne, deviazione del traffico e lampeggiante.
L'ubicazione, la forma, il numero, le dimensioni, delle opere oggetto dell'appalto saranno indicati e precisati all’emissione d’ogni singolo ordine di lavoro e con le caratteristiche descritte negli articoli d’elenco prezzi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel D.P.R. 207/2010 rimasto in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs 50/2016 e negli articoli non abrogati del Capitolato Generale.
ART. 3
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 223.000,00
(di cui € 32.401,71 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16
del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)
Totale lavori a base d’asta € 223.000,00
CATEGORIA DEI LAVORI
Categoria prevalente
Descrizione | Categorie | Euro |
Segnaletica stradale non luminosa | OS10 | € 193.000,00 |
Categoria scorporabile
Descrizione | Categorie | Euro |
Barriere a protezioni stradali | OS12A | € 30.000,00 |
Il subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 D. Lgs 50/2016 non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.
ART. 4
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.L.vo. 50/2016 si procederà all’applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al contratto depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore;
ART. 4 – bis
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione:
COD. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX. |
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (MAX 80 PUNTI ) | ||
1 | Organizzazione dell'impresa | 25 |
2 | Organizzazione del cantiere | 15 |
3 | Rispetto dei criteri minimi ambientali | 5 |
4 | Miglioria alla vernice per la segnaletica orizzontale | 35 |
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (MAX 20 PUNTI | ||
1 | Prezzo per l’esecuzione dei lavori | 20 |
TOTALE | 100 |
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo com- pensatore con la presente formula:
C(a)=∑n [W i*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ovvero punteggio totale;
n= numero totale dei requisiti;
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
∑n = sommatoria
L’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura qualitativa verrà effettuata attraverso l’assegnazione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta dei se- guenti giudizi:
Per ognuno degli elementi di natura qualitativa si determina la media dei coefficienti variabili da zero ad uno che ciascun commissario attribuisce discrezionalmente alle proposte dei concorrenti.
Si determinano poi i coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi punteggi.
Si procede quindi alla riparametrazione dei punteggi per gli elementi di valutazione di natura qualitativa. La procedura è la seguente:
Si sommano i punteggi di tutti i criteri qualitativi ottenuti da ciascun concorrente. Si calcolano i coefficienti (compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali) attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concor- renti (dividendo cioè il punteggio i-esimo per il punteggio massimo). Fatto ciò si moltiplica il punteggio complessivo massimo previsto per gli elementi di natura qualitativa per il relativo coefficiente.
L’ammissione alla valutazione dell’offerta economica sarà subordinata al raggiungimento della soglia mi-
nima di punti 30,00 nella valutazione della proposta tecnica all'esito della prima riparametrazione.
La Commissione provvederà ad assegnare i punteggi relativi al prezzo, con applicazione della formula proporzionale del valor medio.
▪ Coefficiente 1 al maggior ribasso percentuale offerto = Rmax,
▪ Coefficiente 0,8 all’offerta calcolata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti
=Rmed,
▪ Coefficiente 0 al prezzo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
Alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio così calcolato:
Quando Ri ≤ Rmed P(i) = X*(Ri/Rmed)
Quando Ri > Rmed P(i) = X + (1-X)*(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)
Dove:
P(i) = coefficiente dell’offerta i-esima Ri = ribasso dell’offerta i-esima Rmed = il ribasso medio
Rmax = il ribasso massimo offerto
X = il coefficiente posto uguale a 0,8
ART. 4 ter
CRITERI MOTIVAZIONALI
I criteri motivazionali sono i criteri di giudizio che fissano gli indicatori ai quali si atterrà la Commissione di gara per la valutazione delle offerte e sono elencati di seguito:
1) organizzazione dell'impresa
Considerata la tempista degli interventi richiesta dalla stazione appaltante si chiede una relazione che illu- stri compiutamente la tipologia della sede operativa e l'organizzazione aziendale atte a garantire gli inter- venti richiesti.
Dovranno essere indicati, tra gli altri, i seguenti elementi:
- la distanza chilometrica, intesa come la distanza chilometrica dalla sede operativa, misurata mediante l'applicativo Google Maps, rispetto alla sede del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana sito in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxx x. 000. Tale distanza deve garantire la possibilità di immediato intervento con mezzi e personale;
- la presenza di un magazzino attrezzato per stoccaggio e movimentazione materiale;
- numero degli addetti e degli operatori con relativa qualifica, messi a disposizione dell'appalto e risultanti dal Libro Unico del Lavoro che dovrà essere messo a disposizione tempestivamente, quando richiesto dall’Amministrazione Appaltante;
- numero e tipologia dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell'appalto, indicazione della loro vetustà e certificato di conformità CE attestante la sicurezza , con allegato il piano di manutenzione con i controlli periodici sulle attrezzature indicate, specifiche tecniche ed ogni altro elemento idoneo ad una puntuale valutazione. Avrà particolare rilevanza l'adeguatezza dei mezzi al contenimento dell'inquinamento ambien- tale atmosferico e acustico;
- giacenza di magazzino, medie annuali di materiali necessari per il servizio pronto intervento, da potersi utilizzare prontamente, in caso di chiamate durante orari e giornate di chiusura dei normali magazzini di rifornimento.
2- Organizzazione del cantiere
La miglioria consiste in proposte migliorative dell’organizzazione del cantiere, con particolare riferimento a proposte di soluzioni operative da adottare nel corso dei lavori, finalizzate a ridurre l’interferenza dei lavori con la viabilità esistente (ad esempio lavori notturni).
3- Rispetto dei criteri minimi ambientali
L’offerente deve dimostrare di operare nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l’edilizia, di cui al DM
11 gennaio 2017. In particolare:
- Sistemi di gestione ambientale
L’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’ese- cuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionale e certificato da organismi riconosciuti.
- Diritti umani e condizioni di lavoro
L’ offerente deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
4) Miglioria alla vernice per la segnaletica orizzontale
Miglioria da apportare alla vernice per la segnaletica orizzontale prevista nel progetto mediante l’utilizzo di materiali a lunga resistenza di usura con garanzia della durata per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi per la segnaletica a vernice.
Le migliorie che necessitano di autorizzazione da parte degli Enti Competenti sovraordinati saranno elaborate e realizzate senza alcun onere aggiuntivo per la Committenza e non potranno in alcun modo incidere sui tempi di realizzazione dell'appalto.
ART. 4 quater
OFFERTE MIGLIORATIVE AMMESSE
Xxxxxxx accettate dalla Commissione giudicatrice offerte migliorative nei limiti dei seguenti aspetti, pur con il vincolo di garantire il pieno rispetto delle varie normative vigenti nelle rispettive materie di riferimento:
• limitate modifiche agli aspetti tecnici e materici richiesti;
• modifiche migliorative alle condizioni di manutenzione delle opere e degli elementi
• modifiche migliorative alle condizioni di sicurezza da garantire nell’ambito di cantiere ed ai relativi
aspetti organizzativi.
ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO:
I documenti che fanno parte del contratto sono i seguenti:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il Capitolato Generale, che non si allega per brevità, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato Speciale d’appalto e non previsto da quest’ultimo;
c) l’elenco prezzi unitari;
d) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.;
e) le polizze di garanzia
In caso di istituti non dettagliatamente normati dal presente capitolato, si rinvia al D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 D. X.xx 50/2016 e al Capitolato Generale per le parti in vigore.
L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica.
ART. 6 DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.
La presentazione della proposta da parte dell'appaltatore, a seguito di RDO (richiesta d'offerta) formulata
sul Mercato Elettronico, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del contratto e dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato per quanto attiene alla esecuzione dei lavori a regola d'arte.
L'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto dovrà disporre di almeno una sede operativa in Provincia di Modena, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare gli interventi secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 11.
Secondo le esigenze della Stazione Appaltante, a seguito di semplice richiesta da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, l’Impresa dovrà mettere a disposizione simultaneamente non meno di 3 squadre di lavoratori composte ciascuna da almeno due addetti ai lavori e le relative attrezzature e mezzi.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire non meno del 30 % dell' importo contrattuale in orario notturno , senza alcuna maggiore spesa per la stazione Appaltante.
ART. 7 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2) Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, deve costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo.
La suddetta garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs 50/2016 copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'offerta ai sensi dell'art. 93, comma 8, D. Lgs 50/2016 deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 dello stesso Decreto Legislativo, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria in oggetto deve essere costituita nelle forme e modalità di cui all'art. 93 D. Lgs
50/2016 a cui si rinvia.
3) Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve presentare una cauzione o fideiussione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori e per i risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la medesima garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs stesso. Può essere richiesta dalla stazione appaltante la reintegrazione della garanzia se venuta meno in tutto o in parte.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge.
4) Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve prestare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale e parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.) per un importo di € 274.264,59
di cui
– per le opere oggetto del contratto € 223.000,00
– per le opere preesistenti € 51.264,59
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 500.000,00.
Le garanzie di cui al presente comma 3 prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dall’artt. 48 comma 5 e 103 comma 10 del D. Lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Tutte le coperture assicurative sopradescritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Solo relativamente alla polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D.L.vo 50/2016 e s.m. eii e al punto 4) del presente articolo, si precisa che, per quanto attiene il contenuto, lo schema tipo e la scheda tecnica di disciplina contenuti nella parte abrogata del DM 12 marzo 2004 n. 123 ma che, ad oggi, non trovano alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.M. 31/2018, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa disciplina della polizza in oggetto.
L’Appaltatore si impegna a prestare garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa (contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) di € 22.300,00 in ragione d'anno pari al valore delle opere di manutenzione della vernice della segnaletica orizzontale, da presentare in sede di sottoscrizione del verbale di fine lavori. Tale garanzia dovrà avere durata di due anni decorrenti dalla data di fine lavori desunta dal relativo verbale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della
Stazione Appaltante. Infine la garanzia sarà restituita dalla Stazione Appaltante dopo la scadenza dell'onere manutentivo cui la garanzia si riferisce.
ART. 8
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:
Fanno carico all’Appaltatore l’osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni previste dalle seguenti norme:
D. Lgs n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modiche e integrazioni;
D.P.R. 302/56 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali” (esplosivi)
D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” solo art. 64
D.P.R. 320/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”come
modificato dal D. Lgs n. 106/2009
D.P.R. 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”
D. Lgs 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”
L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.M. 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d’attività d’installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
ART. 8 a
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL’INIZIO DEL LAVORI
Il progetto non rientra nella disciplina del titolo IV del D. Lgs 81/08.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l’appaltatore presenterà il
Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, oltre al Piano Operativo di Sicurezza.
Il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs 81/08,
all’Allegato XV - “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.”
Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/08 non sussistendo i rischi delle interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.
ART. 8 b
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI.
L’Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l’osservanza:
1. dei regolamenti in vigore in cantiere;
2. delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza e delle indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.
ART. 8 c
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO.
L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L’appaltatore, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.
Nell’ipotesi d’associazione temporanea d’impresa o consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
ART. 8 d
SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il direttore dei lavori e/o il responsabile dei procedimento / responsabile dei lavori provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate.
La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.
ART. 9
CARTELLI DI CANTIERE
Ai sensi dell'art. 105 comma 15 D. Lgs 50/2016 i cartelli di cantiere dovranno indicare anche gli eventuali nominativi delle imprese subappaltatrici.
L’Impresa dovrà installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, comunque di dimensioni non minori di 2,00 (larghezza) x 1,50 (altezza) secondo quanto stabilito dall’art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell’01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
L’impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
ART. 9 bis
MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI
Ai sensi dei punti n. 2 e 3 del “Protocollo d’intesa” l’Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad
assicurare una maggiore qualità nell’esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto
di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d’appalto.
L’ Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell’appalto oltre ai contratti integrativi.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l’iscrizione ad una cassa edile.
Le imprese che si aggiudicano l’appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Xxxxxx Xxxxxxx) in materia di trasferta, sin dall’inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell’appalto stesso.
ART. 9-ter ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI:
Ai sensi. del punto n. 4 del “Protocollo d’Intesa”, si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere garantiti sia per essere ammessi alle procedure di gara sia per tutta la durata contrattuale:
a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.
Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all’appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l’immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.
ART. 10
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI:
La consegna dei lavori all'appaltatore viene effettuata dal direttore dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto dell’Accordo Quadro.
La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata, in via d’urgenza, anche prima della stipula del contratto, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 32, co. 8 del D. Lgs 50/2016.
Qualora l’Impresa non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Con riferimento all’art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e al D. Lgs 81/08 e al “Protocollo d’Intesa”, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Ente appaltante, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:
• dichiarazione del domicilio dell’Impresa;
• copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all’INAIL;
• indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l’indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori;
• incidenza presunta della mano d’opera;
• elenco nominativo dei dipendenti dell’Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per
l’esecuzione delle opere dell’appalto;
• il Piano sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento;
• il Piano Operativo di sicurezza art. 28, comma 2, D. Lgs 81/2008;
• il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D. Lgs 81/08;
• il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;
• i nominativi di eventuali assistenti che potranno coadiuvare il Direttore Tecnico;
• il nominativo del responsabile della sicurezza all’interno del cantiere;
• i recapiti (telefono fisso/cellulari/posta elettronica) attivati per l’intera durata dell’Accordo Quadro
• giornale dei lavori;
• modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;
• fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente di appartenenza;
• segnalazione a Hera S.p.A. o ad altri enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque gas per lavori prossimi alle stesse;
quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.
L’Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all’art. 105 e secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 e 5 bis, del D. Lgs 50/2016.
Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l’Impresa dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove dovuta, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti aggiornamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione.
ART. 11
TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
La richiesta d'intervento all’Appaltatore sarà effettuata dall’ufficio di Direzione lavori e comunicata con
qualsiasi mezzo (anche telefonicamente con successiva conferma via e-mail).
Il Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori e/o i direttori operativi concorderanno con l'Appaltatore sopralluoghi congiunti per la verifica di situazioni potenzialmente pericolose, e/o per individuare soluzioni ai diversi problemi manutentivi e determinare preventivamente il tipo e le dimensioni dell’intervento.
Successivamente la Direzione Lavori procederà a formalizzare all’Appaltatore l’esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del contratto, attraverso l’invio di ordini di lavoro (O.D.L.)
Per l'inizio dell’intervento relativo ad ogni singolo ordine di lavoro si stabiliscono i seguenti criteri:
a) Intervento entro 3 ore (tre ore) dalla richiesta (dal lunedì al sabato compreso), con esclusione dei soli giorni festivi
b) Intervento entro 24 ore (1g.) dalla richiesta (dal lunedì al sabato compreso), con esclusione dei soli giorni festivi
c) Intervento oltre 24 ore dalla richiesta (dal lunedì al sabato compreso), con esclusione dei soli giorni festivi.
L'ordine di lavoro, trasmesso all’Appaltatore via e-mail, indicherà il luogo di esecuzione dell’intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle opere, a seguito del suo ricevimento l’Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico provvederà all’organizzazione delle maestranze ed all’approvvigionamento dei materiali e darà corso ai lavori nei tempi fissati dal suddetto ordine.
Sarà obbligo dell’Appaltatore confermare tempestivamente, per ciascun ordine di lavoro, la data di effettivo inizio e fine lavori al Direttore dei Lavori.
L’Impresa assuntrice ha l’obbligo di seguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con le attività che si svolgono negli locali o nei luoghi interessati, ancorché ciò non sia il più conveniente per l’Impresa, la quale dovrà assoggettarvisi senza diritto ad indennizzi di sorta. Tali esigenze saranno definite dalla D.L. a suo insindacabile giudizio.
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi ai singoli interventi, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia, successivamente la Direzione Lavori disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio.
Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione delle opere relative al singolo ordine di lavoro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale. La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori relativi al singolo ordine di lavoro, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell’Appaltatore dovessero derivare.
ART. 11-bis ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi del punto n. 5 del “Protocollo d’Intesa”, l’impresa presente in cantiere, ha l’obbligo di tenere nell’ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a – copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento
sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro –
Servizio Ispezioni del Lavoro;
b – documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato quadrimestralmente; c – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
d – documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo i tutti i contenuti dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.);
e – copia del contratto d’appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera. L’ azione Appaltante il libro unico del lavoro.
L’ Impresa dovrà tenere “il libro unico del lavoro” secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 “Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro …”
Qualora l’Impresa opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale
richiamo e diffida, il Direttore dei Lavori effettuerà la segnalazione al RUP / Responsabile dei Lavori.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’Art. 108, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.
2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza che riporti:
-fotografia del lavoratore;
-generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
-generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
-data di assunzione del lavoratore;
-autorizzazione del committente in caso di subappalto (art. 5 Legge 136/2010);
-in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D. Lgs 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.
ART. 11-ter
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Ai sensi del punto n. 6 del “Protocollo d’Intesa”, La Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, tramite il Direttore dei Lavori, nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, in relazione alle eventuali fasi lavorative e al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/2008.
La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Direttore dei Lavori, a:
a) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo di sicurezza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008;
b) verificare, con opportune azioni di controllo, l'applicazione, da parte dell’impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; c)sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’ impresa interessata;
d) qualora si dovessero rilevare le condizioni previste dall’art. 90 del D. Lgs 81/2008, a sospendere le attività nell’attesa di procedere con la realizzazione di quanto disposto nella stessa norma ed i maggiori costi necessari a sostenere le conseguenti attività previste dal D. Lgs 81/08 (oneri specifici ed eventuale corrispettivo al Coordinatore della Sicurezza) potranno essere coperti dalle somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico generale.
di) ART. 12
PROROGHE
L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto per l'inizio e/o l’ultimazione dei lavori di ciascun ordine di lavoro, di cui al precedente art. 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11.
Xxxx'istanza di proroga decide il responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori. La mancata concessione della proroga da parte del RUP costituisce rigetto della richiesta.
ART. 13
SUBAPPALTO – SUBCONTRATTI
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 cui espressamente si rinvia.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 105 del D.L.vo. 50/2016, la prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza, inoltre l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'adempimento della prestazione e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2350 del codice civile, con il subappaltatore;
c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
d) che l'appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai lavori da espletare in subappalto e la dichiarazione che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
e) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale.
Il contratto di subappalto dovrà contenere in allegato l’elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, e dovrà evidenziare un ribasso non superiore al venti per cento dei prezzi risultanti nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché dovrà evidenziare gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto. Tali oneri dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa Antimafia art. 4 punto 3 in tutti i subcontratti dovrà essere inserita la
xxxxxxxx risolutiva nel caso emergano informative interdittive a carico del subcontraenti; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 14 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO:
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/02016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria e assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interessi legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.
Si applica l'art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016.
L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle anticipazioni.
Per i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore e non espressamente abrogata.
Per quanto riguarda l’intervento d’ogni singolo ordine di lavoro, di cui al precedente art. 11, questi sarà liquidato computando la prestazione mediante l’Elenco Prezzi Unitari di riferimento, e più precisamente per gli interventi di tipo:
-a) prezzo individuato nell'allegato EPU (assoggettato al ribasso d'asta pattuito) previo un aumento percentuale al 15%;
-b) prezzo individuato nell'allegato EPU (assoggettato al ribasso d'asta pattuito) previo un aumento
percentuale all’8%;
-c) prezzo individuato nell'allegato EPU (assoggettato al ribasso d'asta pattuito)
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente capitolato speciale e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari dell’elenco prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze xxxxxxx, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia, etc...
È da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:
-ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori, ma
che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola dell’arte;
-l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali;
-ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici “as built”.
Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato speciale e negli altri atti contrattuali.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da un’errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’Appaltatore.
Gli interventi saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dei singoli ordini di lavoro, l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in base a Stati d’Avanzamento lavori a cadenza bimestrale.
Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto sarà emesso entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
La decorrenza di detto termine è comunque subordinata all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all’appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”). E’ subordinata in oltre alla consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subcontraenti come specificato al successivo art. 16.
La fattura che l’Appaltatore emetterà dovranno essere in formato esclusivamente elettronico e devono contenere tutti i seguenti elementi, che gli saranno trasmessi al momento dell’aggiudicazione:
- riferimento del nostro Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, del contratto cui si riferisce la fattura;
- codice IPA identificativo del Comune di Modena (cod. 1.1.4 UFE5A1);
- codice struttura di destinazione (PAF);
- codice identificativo di gara (CIG)
- codice unico di progetto (CUP)
- numero di determinazione che assume l'impegno di spesa;
- riferimento all'impegno di spesa.
Si precisa, inoltre, che con Xxxxx 205/2017 è stato previsto che l'introduzione della fatturazione obbliga- toria tra privati, di cui all'art. 1, comma 909 e ss. della medesima legge, è anticipata al 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell'ambito dei contratti di lavori con una pubblica amministrazione.
Il comma 917 della medesima legge, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). Il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.
Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà la correttezza della fattura e l’esigibilità del credito, determinandone l’accettazione.
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione.
La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall’appaltatore o, in alternativa, tramite la Tesoreria Comunale, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente tra il Comune e l’Istituto Bancario affidatario.
Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs 50/2016.
Tale ritenuta è svincolata nei tempi e alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis sopra citato. La rata di saldo verrà corrisposta ad emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 6, del del D. Lgs 50/2016.
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.
Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di
di 30 giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo xxxxx, del codice civile.
Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferita sia all’appaltatore sia alle eventuali imprese subappaltrici ed anche agli eventuali lavoratori autonomi. (punto 5.3 del “Protocollo Intesa”).
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art. 105 D. Lgs 50/2016 impegnati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e casse edili.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50 per cento sono condizionati alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all’impresa appaltatrice che alle eventuali impresa subappaltatrici e/o agli eventuali lavoratori autonomi, salvo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l’impresa si presume in regola.
Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016.
Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese tutti i pagamenti saranno fatti alla
capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.
ART. 15
MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamenti trasmessi al Tesoriere, secondo le norme
finanziarie e contabili dell’Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilità.
L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole:
a) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…) /CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
b) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c) L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 16 PAGAMENTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI.
L’Impresa dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell'art. 105, comma 13, D. Lgs 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni e lavori, l'importo dovuto per la prestazione degli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore e il cottimista è un microimpresa (quando ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 2.000.000,00) o piccola impresa (quando ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a € 10.000.000,00);
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D Lgs 50/2016, gli oneri della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso. Le fatture di cui sopra dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo degli oneri della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L’impresa affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’obbligo detto sopra di trasmettere, copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di forniture, come previsto dall’art. 15 della Legge 180/2011 e successive modifiche e integrazioni. Qualora l’impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il sopraddetto termine di 20 giorni, l’Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa affidataria medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario ed a tutti i subappaltatori.
ART. 17
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.
ART. 18
BONIFICHE ORDIGNI BELLICI ED ESPLOSIVI
Data la natura delle opere da eseguire non si ritiene che siano presenti le condizioni per procedere alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie.
ART. 19
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE:
Fanno carico all'appaltatore:
A. Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico, come previsto dall’art. 5 comma 1 del Protocollo d’Intesa Antimafia.
B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
L'appaltatore é tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi, vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
C. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.
In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.
D. Richiedere 48 ore prima dell’inizio dei lavori, presso il Comando della Polizia Municipale l’ordinanza temporanea per l’esecuzione dei lavori ogni volta che si andrà ad occupare e restringere la sede stradale causando rallentamenti della circolazione;
E. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
F. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante l’esecuzione dei lavori.
X. Xxxxxxxxx, prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l’Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l’assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L’impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L’appaltatore è tenuto altresì a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (HERA, Telecom, Provincia, ANAS e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
H. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010.
I. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
X. Xxxxxxxxxx al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari i cui
immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante
l’esecuzione dei lavori.
K. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
L. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori sono a carico dell'appaltatore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.
M. A dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall’art. 4 del Capitolato
Generale.
Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell’impresa appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all’appalto di maggiore importo, ha la responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.
X. Xxxxxxx, prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le caratteristiche dei materiali impiegati.
O. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.
P. Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l’opera ed individuano allineamenti, vertici, punti di tangenza, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi picchetti murati, delle xxxxxx, nonché dei punti di riferimento delle misure contabili. L’impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., fornire la manodopera e gli strumenti necessari per le verifiche.
Q. Gli oneri previsti dall’art. 224 del D.P.R. 207/2010 nelle operazioni di collaudo.
Si precisa che tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previsti nel Capitolato Speciale, disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, sono a carico del Committente.
X. Xx xxxxxxxx, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini. A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.
S. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale.
T. Consegnare le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge 05/03/1990 n. 46 e il D.M. 22/01/2008 n. 37 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l’impiantistica e componentistica di sicurezza dell’opera e di cantiere.
U. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, secondo le indicazioni della D.L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.
V. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, prima dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea del progetto dell’opera come realmente eseguita (disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato DWG o DXF per i disegni , in formato DOC o RTF per le relazioni) con l’esatta posizione e identificazione di tutti i componenti impiantistici posti in opera in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 05/03/1990n. 46 e del D.M. 22/01/2008
n. 37. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal direttore tecnico dell’impresa.
W. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs 39/2013,
l'Amministrazione Comunale effettuerà, nei confronti delle ditte partecipanti alle procedure di gara/affidamento, specifici controlli (domanda ANAC 13.A - indicatori: n. casi; n. violazioni accertate): a tal fine la ditta, oggetto di monitoraggio, dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali.
Analogo monitoraggio sarà effettuato anche nei confronti della ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto/consegna dei lavori.
La ditta risultata aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione dei lavori.
In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto per i casi di ritardo nell’esecuzione dei lavori. Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell’Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali
ART. 19 bis
RISPETTO AMBIENTALE
Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1) I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.).
3) Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dei materiali dall'alto.
4) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
5) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.
6) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/'91 e successive modifiche e integrazioni, dal Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio.
7) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche al D.Leg.vo 81/08.
8) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D. Lgs
n. 22 del 05/02/1997; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).
9) Nell’ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della “zanzara tigre” (Aedes albopicuts) deve essere evitata la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all’interno dei cantieri, a tal fine è necessario:
- evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con l’acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere svuotati completamente ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell’attività edili in modo da evitare raccolte d’acqua;
- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con disinfezioni periodiche di focolai larvali;
- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell’attività di cantiere;
- riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell’altezza di ciascun elemento, (mai con acqua), i
New-jersey di plastica a delimitazione dei cantieri.
ART. 20 PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI.
L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore.
L’appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall’art. 36-bis comma 3 e 4 della Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 36-bis comma 5 stessa legge.
ART. 21
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.L.vo. 50/2016.
Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
ART. 22
CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:
Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'appaltatore o il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento; il quale convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP viene comunicata all'appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in sede di sottoscrizione
Nel caso in cui le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
ART. 23
AUMENTO/DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del contratto potranno essere aumentate o diminuite fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.L. vo. 50/2016).
Qualora entro i termini di durata del contratto si verifichi la necessità di eseguire lavori in aumento rispetto al valore di aggiudicazione, come previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a), il contratto potrà essere aumentato fino alla metà del valore iniziale. In quest'ultimo caso, se l'Amministrazione riterrà che sussista l'interesse pubblico per avvalersi dell'istituto di cui sopra, la durata del contratto sarà conseguentemente estesa.
ART. 24
DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità di cui all’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
ART. 25
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi. La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma,dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
ART. 26
CUSTODIA DEI CANTIERI
E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 27
INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi dell’offerta si intendono fissi ed invariabili.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'elenco prezzi contrattuale, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato al precedente art. 24.
ART. 28
RISERVE DELL'APPALTATORE
Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.
Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 205 del D. Lgs 50/2016.
ART. 29
CONSEGNA DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
Entro il termine per l’ultimazione dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare eventuali certificazioni e /o dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 19 lettera T (oneri ed obblighi generali a carico dell’appaltatore)
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l’Amministrazione provvederà autonomamente all’acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell’appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
ART. 30
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori come previsto dall’art. 199 comma 1del D.P.R. 207/2010. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In tal caso di provvederà secondo quanto previsto dall’art. 199 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
ART. 31
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere.
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.
Ove l’appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d’ufficio e le spese saranno addebitate all’impresa, detraendole dall’importo della successiva liquidazione. E’ a carico dell’impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.
ART. 32
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera prevista nell’ordine di lavoro, dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata dell’opera con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, l’appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
La presa in consegna anticipata da parte dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
ART. 33
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA
Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui dall’art.
215 comma 4 del D.P.R. 207/2010.
ART. 34
CONTO FINALE E COLLAUDO
All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma
dell'art.237 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti
lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall’art. 227 del
D.P.R. 207/2010. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall’importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.
Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.
L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge.
Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo
collaudo, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010.
Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall’art. 224 del D.P.R.
207/2010.
ART. 35 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.L.vo. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di cui al presente capitolato, nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.L.vo. 50/2016.
2. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata/PEC, con la quale il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento e secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
• frode nell’esecuzione dei lavori;
• inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
• rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme regolanti il subappalto;
• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
• nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza e al piano operativo della sicurezza, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (quando è soggetto alle
disposizioni del Titolo IV del D.lgs.81/08)
• nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell’importo del contratto;
• nel caso le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite dall’appaltatore in
difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge.
• nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive;
• ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento da parte del rappresentante legale dell'impresa o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge.
3. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.L.vo. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 110 del D.L.vo. 50/2016 la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.L.vo. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo. 50/2016. Parimenti i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli indicati nel medesimo art. 108.
ART. 36
DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra l’Amministrazione e l’impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.
ART. 37
RIFERIMENTO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato speciale d’appalto si fa espresso richiamo al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati .
CAPO SECONDO CAPITOLATO TECNICO
Art. 38 - CRITERI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE:
La quantità dei lavori e delle forniture saranno determinati con metodi geometrici, a numero o a peso, come di seguito indicati o come specificato nelle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari.
1) La misurazione della segnaletica orizzontale sarà effettuata a metro lineare per strisce della larghezza di cm. 12, 15, 25 e 30. Nel caso di linee tratteggiate, dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti;
2) per linee aventi larghezza superiore la misurazione sarà effettuata a metro quadrato;
3) per le scritte la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato, vuoto per pieno, considerando il minimo rettangolo circoscritto a ciascuna lettera;
4) per le frecce l'area da contabilizzare sarà data dall'effettiva superficie della figura;
5) per i passaggi a livello le strisce costituenti la croce saranno pagate con il prezzo a metro quadrato di superficie effettivamente coperta, con detrazione cioè di tutti i vuoti;
6) per le zebrature l'area da contabilizzare sarà data dall'effettiva superficie verniciata;
7) per quanto riguarda la striscia trasversale di dare la precedenza e l'eventuale simbolo complementare (triangolo grande), la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato, vuoto per pieno, considerando il minimo rettangolo circoscritto a ciascun triangolo.
Il solvente necessario per la messa in opera delle vernici non sarà pagato a parte, intendendosi l'onere della fornitura a carico dell'Impresa e compensato nel prezzo della vernice.
Per la contabilizzazione dei segnali verticali, a numero o a metro quadrato, si terrà conto di quanto specificato nell'Elenco Prezzi Unitari.
Prima dell’inizio dei lavori è indispensabile concordare con l’Ufficio Direzione Lavori il modello utilizzato per la contabilità che l’Impresa presenterà ai tempi pattuiti.
E’ fatto obbligo dell’Impresa suddividere la contabilità per ogni strada, indicando il nome corretto della via, le intersezioni, i numeri civici ed ogni altro riferimento che permetta in ogni momento di ricavare il luogo esatto in cui sono state fatte le strisce.
Art. 39 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE E PROVE DI CONTROLLO:
I materiali occorrenti per la produzione dei segnali e dei sostegni formanti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solo quanto, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi, etc...scelti a cura della Ditta, la quale non potrà quindi accampare eccezione alcuna qualora in corso di fornitura dalle fabbriche e dagli stabilimenti prescelti, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità dei singoli materiali.
Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2823 del 30/11/93, tutti i cartelli stradali forniti dovranno essere prodotti da Ditte autorizzate. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni delle forniture effettuate, in contraddittorio col fornitore. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e dell'Impresa, nei modi adatti a garantire l'autenticità e l'inalterabilità dello stato di conservazione.
In particolare per le parti metalliche saranno adottate come riferimento per le prove le normative esistenti quali: UNI-EN 10002 per le prove di trazione, UNI-EU 14 per le prove di imbottitura, UNI 8901 per le prove di impatto, UNI 9395 per le prove di durezza, UNI 9389 per la misura della brillantezza, UNI 9240 per le prove di adesione (detta anche "Pull-off test), nonché UNI-ISO 1519 (mandrino conico e cilindrico) e UNI 9590 o UNICHIM 741 (prova di corrosione accelerata) per lo strappo delle saldature.
Nel corso della fornitura la Ditta aggiudicatrice è tenuta a sostituire, non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta, a propria cura e spese, tutto il materiale che, palesemente o in esito di analisi e prove fatte eseguire dalla Direzione Lavori, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni di legge ed a tutte le norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla posa della segnaletica orizzontale l’Ufficio Direzione Lavori incaricherà un laboratorio specializzato di effettuare i prelievi di seguito elencati:
A) n.1 campione della vernice utilizzata, allo stato liquido, prelevata direttamente dalla macchina traccia linee;
B) n.5 campioni di asfalto verniciato, prelevati mediante carotaggio, uno ogni 50 metri circa, in una strada ad alto scorrimento a scelta della Direzione Lavori.
Le prove effettuate sui campioni prelevati saranno:
A) sulla vernice allo stato liquido
1) verifica percentuale delle sfere di vetro
2) analisi granulometrica delle sfere di vetro
3) determinazione della massa volumica
4) verifica del residuo secco
5) tempo di essiccazione
6) contenuto di legante
7) contenuto di pigmento e contenuto di solvente
8) verifica del potere coprente
B) sui campioni di asfalto
1) stima della percentuale delle sfere di vetro
2) verifica dello spessore mediante riproduzione digitale di sezioni delle carote
Le summenzionate prove sulle vernici saranno ripetute su diverse strade a discrezione della Direzione
Lavori e saranno a totale carico dell’Impresa.
I valori ricavati dalle prove saranno confrontati con quelli indicati nelle schede tecniche consegnate prima dell’inizio dei lavori. In caso di esito negativo l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta al tempestivo ripristino di tutta la segnaletica orizzontale eseguita con la medesima vernice e nelle medesime condizioni, su indicazioni della Direzione Lavori.
Al termine del ripristino saranno eseguite le medesime prove a totale carico dell’Impresa.
Art. 40 - SEGNALETICA ORIZZONTALE:
Prima del utilizzo di vernici e prodotti per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, l'impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori le relative schede tecniche (caratteristiche e rispetto ambientale), in particolare per l’utilizzo di vernice termoplastica con pittura bicomponente spruzzata o gocciolato e simili.
A) PROPRIETÀ DELLE VERNICI RIFRANGENTI:
La vernice rifrangente deve essere del tipo premiscelato e cioè deve contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione, così che, dopo la stesa, l'essiccamento e la successiva esposizione delle sfere di vetro dovuta all'usura dello strato superficiale, la segnaletica orizzontale possa riflettere la luce proveniente dai fari dei veicoli. Essa dovrà essere già pronta all'uso, di consistenza adatta per lo spruzzo ed idonea come guida rifrangente di traffico su pavimentazioni stradali.
La vernice, salvo diversa indicazione nella scheda tecnica della vernice, fornita prima dell’inizio dei lavori,
dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche e composizioni:
1) VEICOLO: deve essere di tipo alchidico modificato con clorocaucciù e deve essere in quantità superiore al 13% in peso sulla vernice premiscelata;
2) PIGMENTO: il contenuto di biossido di titanio per la vernice bianca non dovrà essere inferiore al 14% in peso della vernice premiscelata e quello del cromato di piombo per la vernice gialla non inferiore al 10% in peso della vernice premiscelata;
3) RESIDUO SOLIDO SECCO: compreso tra il 76% e l’80%;
4) PERLINE: in peso, nella misura compresa fra il 31% ed il 34%;
B) CONDIZIONI DI STABILITA' DELLA VERNICE RIFRANGENTE:
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare croste né diventare gelatinosa od inspessirsi, non presentare sedimenti di difficile rimozione miscelando il contenitore con una spatola e conservare inalterate tali caratteristiche per 10 (dieci) mesi dalla data di produzione. La vernice non dovrà assorbire i grassi, gli olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie. La sua composizione chimica dovrà essere tale da evitare qualsiasi inquinamento da sostanze bituminose, anche durante i mesi estivi.
Il potere coprente della vernice dovrà essere compreso fra 1,2 e 1,5 mq./kg. (A.S.T.M. - D 1738) ed il suo peso specifico dovrà essere compreso fra 1,650 e 1,750 kg./l. a 25 °C (A.S.T.M. - D 1743).
C) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO:
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità, di bolle d'aria, e, almeno per il 80% del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme.
L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 usando, per la determinazione, il metodo dell'immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione sotto l'azione di soluzioni acide tamponate a pH 5 - 5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice premiscelata dovrà essere compresa fra il 31% ed il 34%.
Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche di granulometria:
Setaccio A.S.T.M. percentuale in peso
- Perline passanti per il setaccio n° 70 99 - 100%
- Perline passanti per il setaccio n° 140 15 - 55%
- Perline passanti per il setaccio n° 230 0 - 10%
D) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE:
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 5% in peso.
E) TEMPO DI ESSICCAZIONE:
La vernice applicata con normali macchine spruzzatrici su pavimentazione bituminosa con spessori di film umido di 380 micron in condizioni normali di temperatura (20°C) e di umidità relativa dell’aria (60% U.R.) dovrà asciugare entro 30 minuti dall’applicazione. Trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione dei pneumatici degli autoveicoli in transito.
Il tempo di essiccamento sarà controllato in laboratorio secondo la norma A.S.T.M. - D 711-55.
F) VISCOSITÀ:
La vernice dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le normali macchine traccialinee. Tale consistenza, misurata allo Stormer - Viscosimeter a 25 °C, espressa in unità Xxxxx, sarà compresa fra 75 e 95 (A.S.T.M. - D 562).
La vernice che cambi consistenza entro 6 (sei) mesi dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
G) COLORE:
La vernice dovrà essere di colore conforme al bianco, giallo e blue richiesto. Le relative tonalità saranno contenute nelle zone del diagramma cromatico individuato dalle coordinate C.I.E. (Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2130 del 06/12/79) e non dovranno essere soggette ad alterazioni.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo essiccamento della vernice per 4 ore. La vernice non dovrà contenere alcun colorante organico e non dovrà scolorire al sole.
H) VEICOLO:
Il veicolo della vernice deve essere di tipo alchidico modificato con clorocaucciù e deve essere in quantità superiore al 13% in peso sulla vernice premiscelata.
I) CONTENUTO DI PIGMENTO:
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso, quello del cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso.
L) SOLVENTI:
I solventi sono prodotti derivati dalla distillazione del petrolio ed il loro contenuto nella vernice deve essere compreso fra il 20% ed il 24%.
M) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI ED AI CARBURANTI:
Le vernici applicate su un lamierino in ferro ed immerse per un’ora nei normali carburanti od olii lubrificanti
e dovranno risultare integre e non presentare distacchi dal supporto.
N) REQUISITI FONDAMENTALI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE:
L'Impresa dovrà, a sua cura e spese, provvedere ad una accurata pulizia delle pavimentazioni sulle quali deve essere eseguita la segnaletica orizzontale. Essa dovrà risultare omogenea, di uniforme intensità luminosa, priva di sbavature e ben allineata.
Tali caratteristiche dovranno conservarsi per un periodo di almeno 10 (dieci) mesi.
Art. 41 - SEGNALETICA VERTICALE:
A) PARTI METALLICHE:
I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo, puro al 99%, di spessore non inferiore a 25/10 di mm. (30/10 di mm. per i pannelli con superficie superiore a mq. 1,25). Per garantire al segnale caratteristiche meccaniche ottimali, saranno ammesse tolleranze per l'alluminio nell'ordine di +/- 0,075 (norme UNIMET 3812 e 3813 dimezzate). Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo tutto il perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq. 1,25, essi dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo linee mediane o diagonali. Le frecce di direzione dovranno essere rinforzate mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni. Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scalbra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità, su tutte le superfici.
Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernice tipo Wash primer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovrà raggiungere la temperatura di 140 °C.
Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore neutro opaco con speciale smalto sintetico. Per evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diametro di mm. 60 o di mm. 90), composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 12, saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi dadi) interamente filettati da cm. 7,5. L'attacco dovrà avere asolature ed intagli che permettano l'ancoraggio a tutte le tipologie di sostegni con tutte le controstaffe commerciali da uno a più bulloni, e dovrà essere realizzata, per velocizzare il montaggio, con un sistema tale da non
permettere la rotazione del bullone standard da mm. 8 con testa da mm. 13. Per superfici superiori o uguali a mq. 0,55 il rinforzo non dovrà avere interassi fissi e permettere l'installazione mediante scorrimento per almeno l'85% della lunghezza complessiva del segnale (fatta eccezione per dischi, triangoli e ottagoni).
A tal riguardo l'Impresa appaltatrice, all'atto dell'inizio dei lavori dovrà definire una campionatura con la Direzione Lavori, per garantire il rispetto dei modelli, ed in particolare viti, bulloni e collari.
Inoltre sul retro dei segnali stradali devono essere chiaramente indicati l'Amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione, nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali ai sensi dell'Art. 77 del DPR 495/92, appena sarà operante. Per i segnali di prescrizione devono essere inoltre riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di cmq. 200.
In ogni caso tutte le parti metalliche impiegate dovranno essere efficacemente protette dalla corrosione.
I supporti mono o bifacciali, da usarsi per i segnali di direzione o di preavviso, potranno essere in alluminio estruso anticorrosione, con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.
Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
I sostegni tubolari dei segnali (paline) saranno in acciaio zincato a caldo, resistenti ad una velocità del vento di 150 km/h, pari ad una pressione dinamica di 140 kg/mq. (Circolare 18591/1978 del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP. relativa al D.M. del 03/10/78).
I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.
B) CARATTERISTICHE DELLA FACCIATA ANTERIORE DEI SEGNALI:
La pellicola rifrangente da applicare sulla faccia a vista dei supporti metallici dovrà avere le caratteristiche previste dal DPR 495/92 e dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 31/03/95 in vigore dal 01/01/96, e cioè "Classe 1" e "Classe 2" a seconda di quanto prescritto per ciascun tipo di segnale.
La pellicola rifrangente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, in "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato con metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli, ed infine protetto interamente da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilità della stampa. La realizzazione a "pezzo unico" si riferisce a triangoli, ottagoni e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo.
Per quanti riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, etc...) essa dovrà essere interamente riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori col quale appaiono di giorno, in ottemperanza all'Art. 79 del DPR 495/92. Per i segnali di indicazione la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, devono corrispondere a quanto stabilito dal suddetto DPR 495/92. I segnali Fig. 36, 37, 38, 39, 48 e 52, nonché i segnali di preavviso e di direzione, saranno obbligatoriamente realizzati interamente in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa "Classe 2". Tutti gli altri segnali dovranno essere realizzati con il medesimo materiale ma di "Classe 1", rimanendo fisse le modalità di esecuzione sopra descritte relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelli di indicazione.
Le pellicole rifrangenti termoadesive dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita apparecchiatura che sfrutta l'azione combinata della depressione e del calore.
Le pellicole rifrangenti autoadesive dovranno essere applicate con tecniche che garantiscono che la pressione necessaria all'adesione della pellicola-supporto sia stata esercitata uniformemente sull'intera superficie.
Comunque l'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole. Le pellicole rifrangenti di "Classe 1" e "Classe 2" dovranno recare un marchio di individuazione.
C) PELLICOLE CLASSE 1:
Le pellicole rifrangenti a normale intensità luminosa (CLASSE 1), consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film di materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia. La pellicola rifrangente dovrà avere sul retro un adesivo protetto da apposito cartoncino.
La pellicola rifrangente deve avere i seguenti valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa, espresso in candele per ogni lux di luce bianca (Sistema C.I.E. – illuminante A con temperatura di colore di 2856 K) incidente e per mq. in funzione degli angoli di divergenza ed incidenza indicati.
TABELLA N. 1: Pellicola di classe 1 a normale risposta luminosa
Angolo divergenza | Angolo incidenza | Colori | ||||
Gradi | Gradi | Bianco | Giallo | Rosso | Verde | Blu |
+5 | 50,0 | 35,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | |
20° | +30 | 24,0 | 16,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
+40 | 9,0 | 6,0 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | |
+5 | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
2° | +30 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
+40 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,06 |
L’intensità luminosa della pellicola rifrangente bagnata totalmente dalla pioggia non deve essere inferiore
al 90% dei valori sopraindicati.
Le pellicole rifrangenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con calore, l’impiego delle
pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
Il cartoncino di protezione dell’adesivo deve essere rimosso senza difficoltà al momento dell’applicazione della pellicola senza ricorso ad umidificanti o a solventi. Le pellicole rifrangenti devono fissarsi a tutte le superfici lisce e resistere alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici ed ambientali ed alle soluzioni saline formate dai fondenti per il ghiaccio e per la neve. L’adesivo applicato sul retro delle pellicole dopo 48 ore dall’applicazione deve essere tenace abbastanza da resistere alle sollecitazioni dovute alle operazioni per la messa in opera del supporto e abbastanza forte da impedire che la pellicola possa essere staccata quando sia sottoposta ad una forza di trazione di 900 gr./cmq.
L’adesivo non deve macchiare le pellicole rifrangenti e deve resistere alla muffa. Le pellicole rifrangenti devono essere sufficientemente flessibili in modo che si possano facilmente tagliare nella forma desiderata e devono potere essere applicate regolarmente ai bordi o ai simboli leggermente incavati o in rilievo di alcuni segnali.
Le pellicole rifrangenti se applicate, seguendo le istruzioni della casa produttrice, ad una lastra di alluminio pulita e sgrassata, provata a 20°C ed al 50% di umidità relativa, devono essere sufficientemente flessibili da non fessurarsi se piegate attorno ad un cilindretto del diametro di 1 cm.
La resistenza alla trazione delle pellicole rifrangenti prive di cartoncino di protezione non deve essere inferiore a 900 gr./cm. ed avere un allungamento compreso fra il 10% ed il 45%. Le pellicole rifrangenti applicate su di un pannello di alluminio non devono contrarsi più dello 0,4% in qualsiasi direzione di un rettangolo delle dimensioni di mm. 250 x 300 se provate dopo 72 ore alla temperatura di 20°C e dopo 48 ore alla temperatura di 65°C.
La superficie delle pellicole rifrangenti deve essere stampata con le apposite paste serigrafiche trasparenti e coprenti e non deve perdere il colore se maneggiata, tagliata ed applicata con la normale cura.
Le pellicole rifrangenti devono essere resistenti ai solventi, ai carburanti ed ai lubrificanti e poter essere pulite con cherosene, benzina bianca, nafta solvente, acqua ragia minerale. Le pellicole rifrangenti devono avere elementi lenticolari sferici, stabili, durevoli che, se estratti dalla pellicola, non risultino deteriorati da una immersione in una soluzione 5N di acido per 30 minuti a 23°C.
Le pellicole rifrangenti stampate ed applicate con le tecniche prescritte devono essere resistenti agli agenti atmosferici ed inoltre le soluzioni saponose usate per la loro pulizia non devono produrre alcuna decolorazione, fessurazione, corrugamento o variazioni nelle dimensioni.
Le pellicole rifrangenti sottoposte a prove di resistenza all’invecchiamento accelerato, dopo almeno 1000 ore di esposizione in apposita apparecchiatura per invecchiamento artificiale (Weather-o-meter), non dovranno mostrare alcun distacco dal supporto, fessurazione, corrugamento o variazione nelle dimensioni, formazione di scaglie o bolle, decolorazione apprezzabile ad occhio nudo o ad una distanza di mt. 10, né perdere di brillantezza superiore al 15% dei valori iniziali, rispetto ad una superficie perfettamente diffondente, il coefficiente specifico di intensità luminosa della pellicola esposta non dovrà risultare inferiore all’80% dei valori previsti nella tabella n.1.
Le pellicole rifrangenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e lavorate in modo da assicurare un limite di durata minima di 7 (sette) anni in normali condizioni di impiego.
D) PELLICOLE CLASSE 2:
Le pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa (CLASSE 2), devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici, a superficie esterna perfettamente liscia ed avente un disegno a cellette esagonali. La proprietà di rifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente sferiche e ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di una opportuna resina sintetica.
Le pellicole rifrangenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con calore, l’impiego delle
pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
Le pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa devono poter essere agevolmente stampate con il metodo serigrafico con apposite paste trasparenti e non devono perdere la stampa una volta essicate perfettamente e protette con opportuno trasparente di rifinitura, se maneggiate, tagliate ed applicate con cura normale.
La pellicola rifrangente deve avere i seguenti valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa, espresso in candele per ogni lux di luce bianca (Sistema C.I.E. – illuminante A con temperatura di colore di 2856 K) incidente e per mq. in funzione degli angoli di divergenza ed incidenza indicati.
TABELLA N. 2: Pellicola di classe 2 ad alta risposta luminosa
Angolo divergenza | Angolo incidenza | Colori | ||||
Gradi | Gradi | Bianco | Giallo | Rosso | Verde | Blu |
+5 | 180,0 | 122,0 | 25,0 | 21,0 | 14,0 | |
20° | +30 | 100,0 | 67,0 | 14,0 | 11,0 | 7,0 |
+40 | 95,0 | 64,0 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | |
+5 | 5,0 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | |
2° | +30 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
+40 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,06 |
Il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa bagnate totalmente dalla pioggia non deve essere inferiore al 90% dei valori riportati nella suddetta tabella e validi per le pellicole asciutte.
Le pellicole rifrangenti ad alta intensità luminosa, applicate con le tecniche prescritte devono comportarsi in modo eccellente per 10 (dieci) anni, se esposte verticalmente all’esterno.
E) CERTIFICAZIONI:
Dichiarazione di conformità ai sensi:
a) della Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2823 del 30/11/93;
b) del D.M. del 31/03/95 in vigore dal 01/01/96;
c) delle norme UNI-EN 45000 in base alle norme europee serie XXX-XX 00000;
d) rapporto di prova per le sole pellicole di Classe 2 speciali, di cui all'Art. 24 punto C.
In riferimento ai punti b) e c) è facoltà della D.L. richiedere in qualsiasi momento copie delle certificazioni che dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi della Ditta aggiudicataria e dell'Amministrazione comunale nonché dalla data di rilascio della copia, non antecedente alla data dell'aggiudicazione della gara, e da un numero di individuazione. Se le stesse non fossero all'origine in lingua italiana, dovrà essere prodotta la relativa traduzione giurata in originale o copia autenticata effettuata da un traduttore iscritto presso gli appositi elenchi del tribunale.
F) REQUISITI FONDAMENTALI DELLA SEGNALETICA VERTICALE:
Tutti i tipi di segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni ed alle misure prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 495/92.
Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relative alle pellicole rifrangenti, si intendono soddisfatte qualora dalle prove eventualmente eseguite e dalla documentazione fornita dalla Ditta produttrice, risultino superate con esito positivo tutte le seguenti analisi o prove che dovranno essere chiaramente specificate nelle relative certificazioni:
1) Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard A con temperatura di colore 2856 K), su campioni di pellicola nuova per tutti i colori (bianco, rosso, verde e blu); tutti i valori rilevati devono risultare superiori a quelli contenuti nelle tabelle relative al tipo di pellicola sottoposto ad analisi;
2) Prove tecnologiche e di resistenza all'invecchiamento accelerato, eseguito secondo la metodologia 58 del Ministero dei trasporti, Ferrovie dello Stato, per le pellicole a normale intensità luminosa e secondo la metodologia 59 del Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, per le pellicole ad alta intensità luminosa, per la verifica delle condizioni tecniche previste dalle C.T. n° 99 e n° 100 del Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato.
3) Analisi fotometriche nelle quali siano indicati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa rilevati secondo il sistema C.I.E. (sorgente luminosa standard A, con temperatura di colore di 2856 K) per tutti i colori (bianco, giallo, rosso, verde e blu), sugli stessi campioni di pellicola sottoposti ad invecchiamento accelerato di cui al paragrafo precedente. Tutti i valori rilevati devono risultare superiori all'80% di quelli contenuti nella tabella relativa al tipo di materiale analizzato.
La fornitura verrà eseguita a seguito di disposizioni della Direzione Lavori, con imballo, trasporto e scarico dei segnali, a cura e spese della ditta fornitrice nel magazzino dell'Amministrazione Comunale.
La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minor tempo possibile, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni richieste.
G) INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE:
L'installazione di tutta la segnaletica verticale dovrà attenersi strettamente a quanto stabilito dalla normativa vigente e in particolare a quanto prescritto dall'Art. 81 del DPR 495/92.
Nel caso in cui il progetto non specifichi il supporto dei segnali da installare (palina, mensola, palo luce, ecc...), la Ditta dovrà utilizzare paline esistenti e pali luce/semaforo in tutti i casi possibili. Se non ci sarà altra soluzione sarà ammessa l’installazione di nuove paline o mensole. In caso di inottemperanza a quanto stabilito la Ditta sarà obbligata a montare il segnale come indicato dalla Direzione Lavori.
ART. 42 – SPECIFICHE TECNICHE SULL'IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE.
1 - Classificazione delle barriere di sicurezza stradale
Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione,l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza e degli altridispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed idispositivi si dividono nei seguenti tipi:
a) barriere centrali da spartitraffico;
b) barriere laterali, in rilevato o scavo,
c) barriere per opere d'arte, quali xxxxx, viadotti, sottovia, muri,ecc.
d) xxxxxxx o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d'urto, letti di arresto o simili, dispositivi per zone di approccioad opere d'arte, per ostacoli fissi, per zone terminali e/o di interscambio e simili.
2 - Finalità delle barriere e dei dispositivi
Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera essenzialmente al fine direalizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere devono quindi essere idonee, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.
3 - Individuazione delle zone da proteggere
La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto; quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;
-lo spartitraffico ove presente;
- il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3,la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolositàa valle della scarpata (edifici daproteggere o simili);
-gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, palidi illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc. e gli oggetti che in caso di urto potrebbero comportare pericolo per i non utenti della strada, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc.. Occorre proteggere i suddetti ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità d i progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosit à dell'ostacolo.
Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello di piano di campagna, V = 70 km/h, TGM = 1000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con pendenza pari ad 1/4, V= 110 km/h, TGM 6000.
4 - Scelta della barriere di protezione stradale.
Le scelte dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa è interessata.
Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:
Tipo di traffico | TGM | % Veicoli con massa > 3.5T |
I | <1000 | Qualsiasi |
I | >1000 | <5 |
II | >1000 | >5<15 |
III | >1000 | >15 |
Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio nei due sensi
Ai fini applicativi le seguenti tabelle A,B,C riportano -in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera-le classi minime di dispositivi da applicare:
TIPO DI STRADA | TIPO DI TRAFFICO | BARRIERE SPARTITRAFFICO | BARRIERE BORDO LATERALE | BARRIERE BORDO PONTE |
Autostrade e strade extraurbane principali | I II III | H2 H3 H3-H4 | H1 H2 X0-X0 | X0 X0 X0-X0 |
Strade extraurbane Secondarie e strade Urbane di scorrimento | I II III | H1 H2 H2 | N2 H1 H2 | H2 H2 H3 |
Strade urbane di quartiere e strade locali | I II III | X0 X0 X0 | X0 X0 X0 | X0 X0 H2 |
Art. 43 – ALTRO MATERIALE FORNITO E UTILIZZATO:
Per tutti i materiali forniti ed utilizzati nel presente appalto, su richiesta scritta del Direttore dei Lavori, l'impresa fornirà le relative schede tecniche con indicate tutte le informazioni tra cui: la provenienza, le caratteristiche, l'installazione, le prove, le autorizzazioni e certificazioni.
Si elencano di seguito alcuni materiali dell'elenco prezzi: dossi artificiali in plastica, separatori di corsia, delineatori di margine, occhi di gatto, paletti in ferro o in ghisa, batterie per lampeggianti, impianti a led, ecc.
I PROGETTISTI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’IMPRESA
ART. 44 ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI
L’impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto ed in particolare degli artt. 4 (forma e durata del contratto), 10 (consegna ed inizio dei lavori), 14 (anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto), 15 (modalità di pagamento e di riscossione e tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (pagamenti subappaltatori e subcontraenti), 19 (oneri ed obblighi generali a carico dell’appaltatore) – 19 bis (rispetto ambientale) – 23 (aumento/diminuzione delle prestazioni), 29 (consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti), 31 (manutenzione delle opere fino al collaudo), 35 (risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori).
L’IMPRESA