CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE
CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE
La somministrazione di acqua potabile da parte di Brianzacque s.r.l. , di seguito denominata Società è disciplinata dalle seguenti condizioni contrattuali, nel rispetto delle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità, in materia di condizioni, tariffe, prezzi dei beni e dei servizi e da quanto contenuto nella Carta dei Servizi adottata dalla scrivente società.
art 1. OGGETTO DEL CONTRATTO - CONSEGNA ED USO DELL’ACQUA:
Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione di acqua potabile. L’acqua è fornita sino al punto di consegna sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata. Il presente contratto è stipulato unicamente per immobili che abbiano ottenuto l’idoneo titolo abitativo che potrà in qualunque momento essere richiesto alla proprietà.
art 2. CARTA DEI SERVIZI
La Società, ai sensi del DPCM 27/11/2004 e 29/4/1999, adotta la “Carta dei Servizi” che sancisce i principi fondamentali e gli standard qualitativi di erogazione del servizio.
art 3. DECORRENZA E DURATA
Il contratto decorre dalla data di attivazione della fornitura o dalla richiesta di voltura, ha la durata di un anno, ed è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente .
art 4. TARIFFE E USI
Nell’ambito della fornitura sono distinte categorie contrattuali e relativi usi che vengono assegnati al cliente al momento della stipula del contratto. A ciascun uso fanno riferimento altrettante tariffe specifiche. Si consiglia un uso consapevole della risorsa evitando inutili sprechi e attenersi a quanto previsto periodicamente dalle ordinanze sindacali.
art 5. RILEVAMENTO DEI CONSUMI e APPARECCHI DI MISURA
L’unità di misura è il metro cubo. La società, installati gli apparecchi di misura e i dispositivi che ritiene necessari, ne rimane proprietaria e può sostituirli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarità.
Gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete idrica devono essere sempre accessibili agli incaricati del servizio non devono essere manomessi. La Società può verificarli in qualsiasi momento. Il cliente può chiederne la verifica, anche in contraddittorio, le spese sono a suo carico se i risultati dei test non riscontrano anomalie. Gli apparecchi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro limiti stabiliti dalle norme UNI 1075/1077.
Qualora gli apparecchi di misura risultassero inesatti, la Società assume a proprio carico le spese per la verifica e provvede a propria cura a sostituirli. In tal caso si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta – ove lo stesso sia determinabile- o, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa della Società o da quello in cui il cliente l’ha richiesta. Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatesi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
art 6. MANOMISSIONE DEI SIGILLI O CAPTAZIONE FRAUDOLENTA
La manomissione dei sistemi di misurazione, dei sigilli o comunque qualunque infrazione indicata nel presente contratto, qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di captazione fraudolenta possono dare luogo ad azione giudiziaria contro il cliente danno luogo a provvedimenti legali e alla imputazione di tutte le spese oltre all’interruzione della fornitura ed alla risoluzione del contratto.
art 7. ALLACCIAMENTI E AUTORIZZAZIONI
La Società provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’acqua potabile fino al punto di consegna e ne rimane proprietaria. Il cliente è tenuto a corrispondere il contributo di allacciamento.
L’esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza di autorizzazioni, permessi, servitù e di quant’altro si rendesse necessario alla costruzione e all’esercizio degli impianti.
art 8. FATTURAZIONE
Le fatture sono recapitate non meno di due volte l’anno. La periodicità di fatturazione potrà essere modificata nel corso del contratto, restando comunque esclusa l’adozione di una periodicità inferiore a quella bimestrale.
L’addebito per la fornitura dell’acqua comprende il nolo contatore e il corrispettivo per il prelievo d’acqua, calcolato sulla base del volume d’acqua prelevato e delle tariffe in vigore. All’atto della stipula del contratto della fornitura, il cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero che verrà rimborsato al termine del rapporto contrattuale o nel caso venga attivata la domiciliazione bancaria o postale.
art 9. PAGAMENTO
Le fatture presentate o spedite al domicilio del cliente devono essere integralmente pagate con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Se il pagamento è ritardato oltre il termine indicato, la Società ha la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il contratto, applicherà gli interessi di mora come indicato nella Carta dei Servizi oltre alle maggiori spese di esazione.
art 10. CESSIONE DEL CONTRATTO
La Società ha la facoltà di cedere il contratto ad altre Aziende o Consorzi. Il cliente non può cedere il contratto a terzi.
art 11. UTILIZZAZIONE DELL’ACQUA
L’acqua non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti nel presente contratto, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
art 12. IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL CLIENTE DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’
Il Cliente è responsabile della sottrazione, distruzione e danneggiamento del materiale e degli apparecchi gestiti dalla Società, installati presso di lui per l’esecuzione della fornitura. Tali fatti devono essere comunicati alla Società nel più breve tempo possibile.
Le spese di riparazioni o modifiche degli impianti e apparecchi di proprietà della Società, rese necessarie per fatto o nell’interesse del cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest’ultimo.
art 13. IMPIANTI DI PROPRIETA’ DEL CLIENTE
Gli impianti e gli apparecchi del cliente devono essere in ogni momento rispondenti alle vigenti disposizioni. Il loro uso non deve provocare disturbi all’esercizio della rete idrica comunale. E’ assolutamente vietato installare, dopo il contatore, pompe di aspirazione in presa diretta; la posa di autoclave deve essere preceduta da un serbatoio di accumulo di adeguata dimensione, che dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici tecnici della Società.
art 14. VERIFICHE E RESPONSABILITA’
La Società può in qualsiasi momento procedere alle verifiche dell’impianto e degli apparecchi del cliente, al solo fine di garantirsi da perturbazioni nell’esercizio della rete di distribuzione o da infrazioni contrattuali senza perciò, assumere alcuna responsabilità verso il cliente o verso terzi.
In caso di irregolarità può sospendere la fornitura finchè il cliente non abbia effettuato – a propria cura e spese- le necessarie modifiche.
La Società non risponde dei danni causati dall’acqua a valle del punto di consegna, ancorché originati a monte del punto stesso, salvo che in quest’ultima ipotesi la causa diretta del danno risulti imputabile alla Società.
art 15. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA - INTERRUZIONI
L’acqua è fornita con carattere di continuità, salvo i casi di forza maggiore, secondo le modalità stabilite dalla Carta dei Servizi.
La Società può interrompere o limitare la somministrazione dell’acqua per lavori di manutenzione dei propri impianti e per esigenze del proprio servizio. Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate compatibilmente con le necessità del servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità dei clienti.
Le interruzioni o limitazioni della fornitura, di qualsiasi natura non danno luogo a riduzioni dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto.
In caso di inadempienza alle pattuizioni contrattuali o per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente da oltre un anno, la Società può risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1456 CC. Il cliente è tenuto a versare immediatamente l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e a risarcire eventuali ulteriori danni.
art 16. ONERI FISCALI E VARIE
Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizioni dell’autorità competente, al contratto, alla fornitura ed ai relativi corrispettivi, sono a carico del cliente, salvo che siano espressamente posti a carico della Società senza facoltà di rivalsa.
art 17. COMUNICAZIONI DEL CLIENTE
Ogni comunicazione del cliente, inerente alla fornitura, deve avvenire tramite gli sportelli indicati sulla Carta dei Servizi.
art 18. ELEZIONI DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Il cliente elegge domicilio a tutti gli effetti presso la residenza dichiarata in fase contrattuale. Per qualsiasi controversia, il foro competente è il tribunale di Monza.
art 19. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Contratto, le parti hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti nazionali, regionali e provinciali in vigore nonché le disposizioni del Regolamento del Comune in cui è ubicata la fornitura o del gestore del servizio idrico, che con la stipula del presente contratto si intende integralmente conosciuto ed accettato.
Il sottoscritto dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti dell’art. 1341 CC, gli articoli 3 (decorrenza e durata), 9 (pagamento), 10 (cessione contratto), 14 (verifiche e responsabilità), 15 (modalità di erogazione della fornitura - interruzioni), 18 (elezione di domicilio e foro competente).
Letto approvato e sottoscritto, Data, ……………………………
per Brianzacque s.r.l. Il Cliente
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