AZIENDA U.L.S.S. N. 9 TREVISO
AZIENDA U.L.S.S. N. 9 TREVISO
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “STRUMENTARIO E DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE DELLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA” PER L’AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 24 MESI, CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI
24 MESI, CON MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE, MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, comma 3 e comma 4 lett. a) DEL D. LGS. n. 50 del 18/04/2016.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
PARTE I IL CONTRATTO 3
ART. N. 1 DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI) 3
ART. N. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 3
ART. N. 3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 3
ART. N. 4 DURATA DEL CONTRATTO/FORNITURA 4
ART. N. 5 SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE 4
5.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE 4
5.2 - CERTIFICAZIONI, NORME 12
ART. N. 6 GARANZIA DEFINITIVA 12
ART. N. 7 REVISIONE PREZZI 14
ART. N. 8 SUBAPPALTO 14
ART. N. 9 CESSIONE DEL CREDITO 14
ART. N. 10 VARIAZIONI SOGGETTIVE 14
PARTE II L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. N. 11 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE 15
ART. N. 12 VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. N. 13 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 16
ART. N. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 17
ART. N. 15 GARANZIE SUL PRODOTTO 18
ART. N. 16 COPERTURE ASSICURATIVE 18
PARTE III LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 18
ART. N. 17 PENALITÀ 18
ART. N. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19
PARTE IV LE NORME FINALI 20
ART. N. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 20
ART. N. 20 COMUNICAZIONI 21
ART. N. 21 FORO COMPETENTE 21
ART. N. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO 21
ART. N. 23 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 22
ART. N. 24 XXXXXXXX XXXXXX 00
PARTE I IL CONTRATTO
ART. N. 1 DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)
L’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
ART. N. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato Speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di “Strumentario e Dispositivi Medici Impiantabili per interventi di Chirurgia Vertebrale della sala operatoria di Neurochirurgia”, per l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di 24 mesi.
Le caratteristiche tecnico qualitative generali dei prodotti, sono dettagliatamente descritte all’art. 5 del presente Capitolato Speciale in cui sono rinvenibili anche i quantitativi annuali che è necessario fornire.
Le quantità indicate potranno variare in più o in meno del 20% (ventipercento), ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in relazione all’effettivo fabbisogno dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.
Qualora dovessero intervenire modifiche dei protocolli in uso, l’Amministrazione si riserva di modificare o sospendere la fornitura.
Qualora la Ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti con migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge della Regione Veneto n. 19 del 25/10/2016, a far data dal primo gennaio 2017 la “Azienda ULSS n. 9 di Treviso” modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana” mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le soppresse Aziende ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso. Ciò potrebbe comportare una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).
ART. N. 3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto verrà stipulato entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicataria.
Per quanto concerne l’imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 00/X xxx 00/00/0000 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.
Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:
• il contratto;
• il C.S.A.;
• l’offerta economica;
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’Aggiudicataria, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’Aggiudicataria receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’Azienda nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
ART. N. 4 DURATA DEL CONTRATTO/FORNITURA
La fornitura avrà la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di effettivo inizio della stessa se anteriore.
Allo scadere del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della fornitura, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Tale rinnovo sarà subordinato all’adozione di un formale provvedimento amministrativo, in carenza del quale il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte aggiudicatarie avranno, tuttavia, l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l’Azienda ULSS non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 180 giorni dalla scadenza.
ART. N. 5 SPECIFICHE TECNICHE E DESCRIZIONE
5.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Si riportano di seguito la descrizione, il confezionamento e le quantità dei prodotti richiesti, lotto per lotto:
LOTTO 1:
SISTEMA DI SINTESI OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE | Quantità x 12 mesi |
Il sistema di sintesi occipito-cervicale posteriore deve essere dotato di strumenti e impianti compatibili per il tratto occipito-cervicale. | 26 |
La fornitura deve essere comprensiva della strumentazione ancillare in comodato d’uso, la quale deve consentire, nelle patologie degenerative, traumatiche e nelle deformità, il ripristino della conformazione normale del rachide per mezzo di manovre di derotazione, traslazione, correzione in situ, compressione, distrazione. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. Viti peduncolari standard a caricamento dall’alto della barra, di vari diametri e lunghezze che siano anche assemblabili con la barra tramite connettori laterali di varie fogge e misure al fine di recuperare eventuali disallineamenti in lateralità e in altezza. 2. Viti peduncolari standard con ampia gamma di misure adeguate per essere utilizzate in chirurgia di revisione. 3. Viti peduncolari standard poliassiali, parzialmente e totalmente filettate. 4. Uncini peduncolari e laminari. 5. Barre lisce pretagliate di varie lunghezze, forme e diametri. 6. Crosslink di varie lunghezze. 7. Connettori paralleli con diversi diametri per eventuale chirurgia di revisione e per connessione con sistema toraco-dorso-lombo-sacrale. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 8. Funzionalità del sistema di bloccaggio della barra sulla vite. 9. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. 10. Grado di ingombro dell’impianto. | |
MONTAGGIO TIPO 6 viti peduncolari poli-assiali 6 dadi 2 barre |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 152.320,00 (IVA esclusa).
LOTTO 2:
SISTEMA DI SINTESI TORACO-DORSO-LOMBO-SACRALE POSTERIORE PER PATOLOGIE TRAUMATICHE E DEGENERATIVE | Quantità x 12 mesi |
Il sistema di sintesi toraco-dorso-lombo-sacrale posteriore deve essere dotato di strumenti e impianti compatibili per il tratto toraco-dorso-lombare- sacrale tramite barre a diametro variabile. La fornitura deve essere comprensiva di strumentazione ancillare in | 43 |
comodato d’uso, la quale dovrà consentire, nelle patologie degenerative, traumatiche e nelle deformità, il ripristino della conformazione normale del rachide per mezzo di manovre di derotazione, traslazione, correzione in situ, compressione, distrazione. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. Viti peduncolari standard a caricamento dall’alto della barra, di vari diametri e lunghezze e che siano anche assemblabili con la barra tramite connettori laterali di varie fogge e misure al fine di recuperare eventuali disallineamenti in lateralità e in altezza. 2. Viti peduncolari standard con ampia gamma di misure adeguate per essere utilizzate in chirurgia di revisione. 3. Viti iliache e relativi connettori per il tratto iliaco. 4. Le viti peduncolari standard devono essere mono e poliassiali. 5. Viti da riduzione poliassiali. 6. Uncini peduncolari e laminari aperti e chiusi. 7. Barre lisce pretagliate di varie lunghezze, forme, diametri e materiali con diversa elasticità per coprire ogni tipo di patologia. 8. Crosslink di varie lunghezze. 9. Disponibilità di connettori paralleli con diversi diametri per eventuale chirurgia di revisione e per connessione con sistema occipito- cervicale. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 10. Funzionalità del sistema di bloccaggio della barra sulla vite. 11. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. 12. Grado di ingombro dell’impianto. | |
MONTAGGIO TIPO 8 viti peduncolari poli-assiali 8 dadi 2 barre |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 387.900,00 (IVA esclusa).
LOTTO 3:
SISTEMA DI SINTESI MONOSEGMENTARIA LOMBARE PER SPONDILOLISTESI. | Quantità x 12 mesi | ||||
La fornitura deve essere comprensiva comodato d’uso, che permetta manovre spondilolistesi. | di di | strumentazione riduzione per | ancillare patologie | in di | 24 |
Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. Viti peduncolari standard a caricamento dall’alto della barra, di vari diametri e lunghezze. 2. Barre in materiale elastico in grado di promuovere la fusione intersomatica. 3. Gabbie di varie misure in materiale con elasticità simile all’osso umano tale da favorire l’osteointegrazione. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 1. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. | |
MONTAGGIO TIPO 4 viti peduncolari poli-assiali 2 barre 4 dadi 2 gabbie intersomatiche lombari |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 194.400,00 (IVA esclusa).
LOTTO 4:
MATERIALE PER FISSAZIONE DI VITI PEDUNCOLARI IN OSSO OSTEOPOROTICO | Quantità x 12 mesi |
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche di massima: 1. Avere un’elevata resistenza ed elasticità meccanica. 2. Essere pronto all’uso o di facile e rapida preparazione. 3. Avere una fase di lavorazione ampia ed essere visibile in fluoroscopia. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 4. Assenza di PMMA. 5. Composizione a base ceramica / siliconica. | 8 |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 15.840,00 (XXX xxxxxxx).
LOTTO 5:
SISTEMA DI PLACCHE CERVICALI ANTERIORI | Quantità x 12 mesi |
Il sistema deve fornire una fissazione anteriore (intersomatica) del rachide cervicale. La fornitura deve essere comprensiva di strumentazione ancillare in comodato d’uso, per la fissazione anteriore (intersomatica) del rachide cervicale. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. Essere costituito da placche in lega metallica (RMN compatibile),di varie misure; 2. Essere a basso profilo; 3. Essere utilizzabile per patologia degenerativa e traumatica; 4. Avere una curvatura premodellata; 5. Essere costituito da viti di fissaggio (almeno 4 per placca) sia ad angolo fisso che variabile; 6. Avere un sistema di bloccaggio delle viti anti pull-out; Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 1. Sistema di bloccaggio a basso profilo e mini-invasivo. | 8 |
MONTAGGIO TIPO 1 placca 4 viti |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 7.680,00 (IVA esclusa).
LOTTO 6:
CAGES INTERSOMATICHE CERVICALI | Quantità x 12 mesi |
La fornitura deve essere comprensiva di strumentazione ancillare in comodato d’uso, per l’inserimento della cage intersomatica. Le cages intersomatiche cervicali devono avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: | 24 |
1. Essere costituite di materiale avente elasticità simile all’osso umano tale da favorire l’osteointegrazione; 2. Avere una forma anatomica che riprende la sagoma della vertebra cervicale; 3. Essere dotate di una ampia superficie interna per innesto materiale osseo; 4. Disponibilità di misure per adeguato dimensionamento dell’impianto con misure variabili in altezza e larghezza. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 1. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. | |
MONTAGGIO TIPO 1 gabbia cervicale 1 sostituto osseo oppure 1 gabbia cervicale pre-riempita |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 43.500,00 (IVA esclusa).
LOTTO 7:
SISTEMA DI FISSAZIONE VERTEBRALE POSTERIORE MONO E PLURISEGMENTARIO TORACO-LOMBO-SACRALE AD INSERIMENTO PERCUTANEO | Quantità x 12 mesi |
Il sistema di sintesi toraco-lombo-sacrale posteriore deve consentire stabilizzazioni lunghe a più livelli. La fornitura deve essere comprensiva di strumentazione ancillare in comodato d’uso, che permetta l’effettuazione dell’impianto per via percutanea Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. Viti peduncolari standard a caricamento dall’alto cannulate per essere inserite per via percutanea; 2. Le estensioni delle viti per l’introduzione percutanea devono permettere una facile introduzione della barra; 3. Le viti devono poter essere rimosse senza la necessità di ricorrere a chirurgia open; 4. Il distrattore deve poter essere montato sulle teste delle viti per via mini-invasiva e deve consentire di comprimere o distrarre i corpi vertebrali, permettendo l’inserimento della cage. | 10 |
5. Viti fenestrate per permettere l’eventuale iniezione di cemento; Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 1. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. | |
MONTAGGIO TIPO 8 viti peduncolari 8 dadi 2 barre |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 117.600,00 (IVA esclusa).
LOTTO 8:
SISTEMA PER SOSTITUZIONE CORPO VERTEBRALE IN PATOLOGIE TRAUMATICHE E NEOPLASTICHE | Quantità x 12 mesi |
Sub 1: Sistema per sostituzione DEL CORPO VERTEBRALE CERVICALE Il sistema deve essere composto di gabbia ad espansione per la sostituzione del corpo vertebrale cervicale e placca che dia stabilità all’impianto. La fornitura deve essere comprensiva della strumentazione ancillare in comodato d'uso, la quale deve permettere la sostituzione del corpo vertebrale cervicale in patologie traumatiche e neoplastiche, una efficace distrazione dei corpi vertebrali per l’inserimento della gabbia e consentire il fissaggio con placca. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. La gabbia deve poter essere riempita con osso o sostituto osseo per promuovere la fusione. 2. Le gabbie devono essere parallele, lordotiche e cifotiche, con possibilità di ottenere lordosi o cifosi secondo la patologia da trattare. 3. I piatti della gabbia devono permettere l’ancoraggio alle vertebre adiacenti. 4. Le placche devono avere una forma tale da consentire un facile inserimento. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: | 1 |
1. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. 2. Ampia gamma di misure delle gabbie e delle placche. 3. Grado di angolazione della gabbia in modo da ottenere la lordosi necessaria. 4. Facilità di accesso all’impianto per poter riempire di osso il sostituto. 5. Facilità della manovra di incastro della gabbia nella sede chirurgica. Sub 2: Sistema di sostituzione DEL CORPO VERTEBRALE LOMBARE Il sistema deve essere composto di gabbia ad espansione per la sostituzione del corpo di sostituzione del corpo vertebrale lombare e placca che dia stabilità all’impianto. La fornitura deve essere comprensiva della strumentazione ancillare in comodato d'uso, la quale deve permettere la sostituzione del corpo vertebrale lombare in patologie traumatiche e neoplastiche, una efficace distrazione dei corpi vertebrali per l’inserimento della gabbia e consentire il fissaggio con placca. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime a pena di esclusione: 1. La gabbia deve poter essere riempita con osso o sostituto osseo per promuovere la fusione. 2. Le gabbie devono essere parallele, lordotiche e cifotiche, con possibilità di ottenere lordosi o cifosi secondo la patologia da trattare. 3. I piatti della gabbia devono permettere l’ancoraggio alle vertebre adiacenti. 4. Le placche devono avere una forma tale da consentire un facile inserimento. Sono considerate preferenziali le seguenti caratteristiche: 1. Fornitura di prodotti in forma sterile con sistema di tracciabilità dell’impianto. 2. Ampia gamma di misure delle gabbie e delle placche. 3. Grado di angolazione della gabbia in modo da ottenere la lordosi necessaria. 4. Facilità di accesso all’impianto per poter riempire di osso il sostituto. 5. Facilità della manovra di incastro nella sede chirurgica. | 2 |
MONTAGGIO TIPO 1 gabbia 1 placca 4 viti |
Tetto massimo di spesa, per 24 mesi, €. 35.700,00 (IVA esclusa).
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Si precisa che la configurazione relativa al “montaggio tipo”, indicata per i lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, verrà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo e del punteggio prezzo. Resta inteso che durante il rapporto contrattuale questa Amministrazione potrà richiedere sistemi aventi componenti ulteriori rispetto al montaggio tipo, che verranno di volta in volta indicati, tenuto conto delle caratteristiche tecniche indicate per ciascun lotto nel presente art. 5.1 e tenuto conto altresì del listino presentato in sede di Gara e della percentuale di sconto proposta.
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I prodotti dovranno essere consegnati con le seguenti modalità:
- confezionati in forma originale;
- con etichetta riportante: nome commerciale del prodotto, numero del lotto di produzione; data di sterilizzazione e di scadenza;
- le confezioni dei materiali dovranno essere tali da non pregiudicare la perfetta conservazione degli stessi;
- corredati dal marchio di certificazione CE.
Tutti i prodotti devono essere confezionati secondo le norme vigenti, come di regola reperiti sul mercato, in modo tale da non pregiudicarne il contenuto, devono indicare la data di sterilizzazione e la data di scadenza che non potrà essere inferiore a 12 mesi dalla consegna, e devono riportare altresì il numero di registrazione del Ministero della Salute (qualora prevista), eventuale indicazione "monouso”.
Dovranno essere corredati da destinazione e istruzioni d’uso, avvertenze e/o precauzioni d’uso, condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione, dal marchio di certificazione CE, e di etichette adesive per la rintracciabilità del prodotto.
5.2 - CERTIFICAZIONI, NORME
I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento, in funzione della destinazione d’uso prevista. In particolare:
• I Dispositivi Medici devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/93/42 così come modificate dalla Direttiva 2007/47/CEE.
• I Dispositivi Medici Impiantabili attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/90/385 cosi come modificate dalla Direttiva 2007/47/CEE.
• I Dispositivi Medici Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi della direttiva CE/98/79.
ART. N. 6 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria a favore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.
L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo complessivo di affidamento, al netto dell’IVA.
La cauzione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Ulss n. 9, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In riferimento a dette riduzioni l’Azienda ULSS ritiene che non si debba effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già all’origine, ma che le nuove agevolazioni consistono semplicemente nel poter ulteriormente ridurre l’importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50%.
L’ammontare della cauzione sarà comunicato dall’Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria oltre che l’addebito dei danni e delle maggiori spese per l’Azienda.
Il deposito sarà svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.
In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo).
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l’associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.
In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall’Aggiudicataria.
La riduzione dell’importo della garanzia è possibile solo se l’aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
La garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere sostituita con un nuovo deposito cauzionale, alle stesse condizioni di cui sopra, con validità per il periodo della prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della Ditta aggiudicataria da cui risulti l’autorizzazione all’Azienda a trattenere una somma pari all’importo della cauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.
ART. N. 7 REVISIONE PREZZI
I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
ART. N. 8 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda.
Si precisa che l’Azienda, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, di cui all’art. 14 del presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l’Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono all’Azienda, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.
ART. N. 9 CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l’Azienda ULSS n. 9 vantati nei confronti di questa.
ART. N. 10 VARIAZIONI SOGGETTIVE
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
PARTE II L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. N. 11 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE
La fornitura sarà effettuata per consegne frazionate, con rischi e spese a carico del fornitore, in base alle disposizioni impartite, dal Servizio Economato dell’Azienda ULSS 9.
La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
I prodotti dovranno essere consegnati a terra, muniti di regolare documenti di trasporto, franco di ogni e qualsiasi spesa, presso i locali del Magazzino Unico arrivi sito in Xxx Xxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxx (XX), o presso altro Magazzino che verrà individuato, nelle quantità richieste dal Servizio Economato (tel. 0422/323010 - fax n. 0422/323030). I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all’atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell’ordine dell’Azienda Sanitaria e l’esatta indicazione delle quantità e della tipologia di prodotto.
La consegna dovrà avvenire entro il periodo massimo di 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, che potrà essere trasmesso per iscritto o anche in telecopia. Per casi ritenuti urgenti, la Ditta assegnataria sarà tenuta a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura presentata, che sarà conservata dall’Azienda ULSS ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.
La merce consegnata dovrà riportare all’esterno del “collo” spedito e delle singole confezioni un codice a barre riportante il solo reference number. Eventuali altre indicazioni (lotto, scadenza, ecc.) dovranno esser riportate separatamente.
Il codice di reference number dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo variazioni dell’articolo stesso, che dovranno essere comunicate tempestivamente.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per l’intera durata del contratto la fornitura dei prodotti in oggetto, alle condizioni stabilite dal presente Capitolato.
Nel caso in cui, durante tale periodo, la Ditta assegnataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli aggiudicati, essa dovrà garantire l’approvvigionamento di prodotti analoghi per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara.
Rimarrà facoltà del committente accertare in modo insindacabile l’equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.
La merce consegnata dovrà avere scadenza di almeno 12 mesi dalla data di consegna. In caso contrario, verrà respinta con la richiesta di immediata sostituzione.
ART. N. 12 VERIFICHE DI QUALITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna. La merce dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto.
La quantità è, esclusivamente, quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo.
Qualora nei prodotti forniti siano rilevati difetti funzionali e/o strutturali, la Ditta si impegna a ritirare i prodotti forniti non ancora utilizzati e a sostituire i prodotti rivelatisi difettosi, senza alcun onere, con altri nuovi efficienti. In caso diverso, l’Amministrazione provvederà ad acquistare da altra Ditta i prodotti occorrenti addebitando gli oneri della maggiore spesa ed un eventuale risarcimento del danno a carico della Ditta aggiudicataria.
In qualsiasi momento, a cura dei Servizi dell’Azienda ULSS, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
ART. N. 13 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese.
L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV).
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
ART. N. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al contratto si applicano il D.lgs. 6.09.2011, n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, e le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto, in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita).
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012
n. 218. In tal caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di Legalità” una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218.
L’Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
La Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
L’Azienda si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della “Ditta Aggiudicataria”, per valutare l’opportunità della prosecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.
ART. N. 15 GARANZIE SUL PRODOTTO
La Ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero in corso di fornitura e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della Ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di denuncia, da parte della S.A., dei vizi e difetti riscontrati.
La denuncia dei vizi e difetti riscontrati deve essere effettuata da parte della S.A. entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
ART. N. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
La ditta aggiudicataria dovrà possedere idonee coperture assicurative per eventuali danni diretti e indiretti causati all’Azienda Sanitaria e/o a terzi connessi all’espletamento della fornitura.
PARTE III LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE ART. N. 17 PENALITÀ
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi :
▪ esecuzione non conforme per quantità e/o qualità dei beni;
▪ ritardo nella consegna dei prodotti;
▪ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, i suddetti prodotti verranno restituiti al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente, se trattasi di necessità urgenti, o, comunque, entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, con altri di qualità e quantità richiesti.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e
complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
• sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
• ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
• in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
La Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
ART. N. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 che qui si intende integralmente richiamato.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la garanzia definitiva.
L’Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
1. in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture eseguite e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
3. in caso di reiterati ritardi nell’esecuzione della fornitura;
4. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00/00/0000, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell’avvio della fornitura previsto dal presente Capitolato Speciale di gara;
9. dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Inoltre il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell’Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale o di Area Vasta per l’affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011
PARTE IV LE NORME FINALI
ART. N. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda Sanitaria.
In ogni caso l’Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Rapporti con la ditta aggiudicataria:
La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione o da altri organismi coinvolti nella fornitura nonché sui risultati delle valutazioni.
La Ditta aggiudicataria non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle prestazioni oggetto di contratto o pubblicarli anche in misura parziale, se non autorizzata per iscritto dall’Azienda Ulss n. 9.
ART. N. 20 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’Azienda Sanitaria sia a mezzo posta elettronica certificata, sia a mezzo raccomandata A.R.. Dette comunicazioni saranno indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo posta elettronica certificata, sia a mezzo raccomandata A.R.
Le comunicazione dovranno essere indirizzate a: Azienda ULSS n. 9 di Treviso – Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx.
ART. N. 21 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Xxxx xx Xxxxxxx.
XXX. X. 00 CODICE DI COMPORTAMENTO
La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso,
approvato con deliberazione del direttore Generale n. 69 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito xxx.xxxx.xx.xx Sez. Amministrazione Trasparente.
La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del contratto.
La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. N. 23 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Ditta è tenuta all’osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2016- 2018, approvato dall’Azienda ULSS n. 9 sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”, pubblicato nel sito xxx.xxxx.xx.xx - Sez. Amministrazione Trasparente.
La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. N. 24 CLAUSOLA FINALE
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.