Contratto di Assicurazione
AMTRUST Tutela
IMPRESE e PROFESSIONISTI
Contratto di Assicurazione
per Assicurazione per la Tutela Legale
dell’Impresa e del Professionista
Il Set Informativo contiene:
• Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
• Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Giugno 2019 – Ultimo Aggiornamento Giugno 2021
Il prodotto è stato redatto secondo le linee xxxxx XXXX “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione per laTutela Legale dell’Impresa e del Professionista
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“AmTrust Tutela Imprese e Professionisti”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza assicura le imprese o i liberi professionisti per le spese legali in casi di controversie attinenti all’attività ed ai fabbricati. È possibile estendere la copertura anche all’ambito della circolazione stradale professionale.
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese legali di: avvocato, soccombenza, ATP promosso dalla controparte, perito, giustizia, processo e indagine non ripetibili, Organismo per la mediazione quando obbligatoria, arbitrato, querela (se controparte è rinviata a giudizio), esecuzione forzata (2 tentativi), per sinistri insorti in corso di Polizza. L’insorgenza, in base alla natura della vertenza è: il danno subito o causato non volontariamente dal cliente, l’azione od omissione che causi responsabilità amministrativa, la violazione che determina il reato o illecito amministrativo ovvero la violazione di legge o di regolamento amministrativo.
Le seguenti Sezioni sono acquistabili alternativamente in base alla natura giuridica del Contraente:
Sezione Impresa - Garanzia Penale e Sicurezza:
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
✓ Inosservanza delle normative sulla sicurezza
✓ Difesa passiva 2° rischio
Sezione Libera Professione - Garanzia Base:
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
✓ Inosservanza delle normative sulla sicurezza
✓ Difesa passiva 2° rischio
✓ Chiamata in Causa della Compagnia di R.C.
✓ Difesa avverso provvedimenti disciplinari
In aggiunta alle 2 Sezioni precedenti, puoi acquistare una delle 2 Sezioni seguenti, relativa alla Sezione Impresa o Sezione Libera professione:
Sezione Impresa - Garanzia Penale, Sicurezza + Civile:
✓ Vertenze contrattuali con fornitori e relative a contratti di appalto/subappalto e ristrutturazione edilizia
✓ Controversie individuali di lavoro con i dipendenti
✓ Vertenze relative a locazione e diritti reali
✓ Richiesta risarcimento danni a terzi, Chiamata in Causa della Compagnia di RC e/o dei fornitori di beni e servizi
✓ Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere condominiali
Sezione Libera Professione - Garanzia Base + Civile:
✓ Vertenze contrattuali con fornitori e relative a contratti di appalto/subappalto e ristrutturazione edilizia
✓ Controversie individuali di lavoro con i dipendenti
✓ Vertenze relative a locazione e diritti reali
✓ Richiesta risarcimento danni a terzi
✓ Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere condominiali
Le seguenti 2 Sezioni sono acquistabili in abbinamento ad una delle precedenti Sezioni o singolarmente.
Sezione Circolazione Stradale:
✓ Richiesta risarcimento danni al veicolo o a persona
✓ Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni e per delitti dolosi (in caso di assoluzione e/o derubricazione)
✓ Ricorso vs. la sanzione amministrativa di ritiro patente Sezione Cyber:
✓ Formulazione di querela a seguito di reati informatici
✓ Richiesta risarcimento danni a causa reati di terzi
✓ Difesa penale e amministrativa in materia di privacy
✓ Vertenze contrattuali col fornitore internet, col creatore, fornitore e gestore del sito web del Contraente
✓ Spese legali per il ripristino dell’onorabilità
✓ Vertenze relative a polizze a copertura del cyber risk
Possono essere assicurate, con pagamento di un premio aggiuntivo, anche le seguenti Garanzie:
Retroattività di 2 o 5 anni per Difesa penale dolosa/colposa e contravvenzioni e Difesa Corte dei conti
Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie Difesa Corte dei conti
Difesa Passiva extracontrattuale 1° Rischio (solo per Sezione Impresa)
Difesa Passiva contrattuale ed extracontrattuale 2°/1° Rischio (solo per Sezione Libera Professione)
Agenti e Rappresentanti (solo per Sezione Impresa) Estensione Difesa Penale Mondo Intero
Vertenze contrattuali coi clienti (con o senza recupero crediti e per fase giudiziale o solo stragiudiziale)
Le coperture assicurative operano entro massimali per sinistro che variano da € 10.000 ad € 50.000 e massimale globale annuo aggregato di € 300.000.
Che cosa non è assicurato?
Le Garanzie non operano per sinistri relativi a:
🗶 patti di quota lite tra Assicurato e Avvocato, indennità di trasferta, duplicazioni di onorari, multe, ammende, sanzioni pecuniarie e spese liquidate alle parti civili costituite contro l’Assicurato
🗶 materia fiscale e/o amministrativa e/o tributaria
🗶 fatti dolosi
🗶 compravendita e/o permuta di immobili
Il presente elenco è da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l’elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! È previsto il valore minimo in lite di € 250 per le vertenze contrattuali (€ 500 per Garanzia Cyber e Garanzie Aggiuntive – Vertenze contrattuali coi clienti)
! L’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie opera se queste sono di importo pari o superiore a € 250
! È previsto lo scoperto del 20% per le spese legali di giudizio se sottoscritta la “Opzione con Scoperto”
! Si considera come unico sinistro quello che coinvolge una pluralità di Assicurati con la stessa Polizza
! È previsto un limite annuo nel numero massimo di
sinistri per alcune garanzie: Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale (1/2), Agenti e Rappresentanti (2), Estensione Difesa Penale Mondo Intero (1) e Vertenze contrattuali coi clienti (tra 1 e 15). Se le vertenze sono trattate in sede arbitrale, inoltre, sono garantite nel limite massimo di 2 sinistri per anno
! Le garanzie previste dagli artt. 1.3 (Garanzia Penale, Sicurezza e Civile) e 1.5 (Garanzia Base e Civile) operano a favore del solo Contraente.
! In presenza e operatività di Polizza di R.C. le garanzie operano a secondo rischio, ed anche se il patrocinio legale in forza di legge o contratto sia dovuto da terzi.
! L’esecuzione forzata è prestata nel limite di 2 tentativi
Dove vale la copertura? ✓ In Europa per le prestazioni di: difesa penale, richiesta risarcimento danni a terzi, resistenza alla richiesta di risarcimento extracontrattuale di terzi. ✓ Nella UE, nel Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per: controversie di lavoro o con i fornitori, o relative ad appalto e subappalto, a locazione, alla proprietà e altri diritti reali, o per la chiamata in causa della Compagnia di R.C. e/o di fornitori di beni e servizi. ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per: vertenze contrattuali con i clienti (estendibile a pagamento all’intera Europa), vertenze con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa o fiscale, per l’impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali. ✓ Nel Mondo intero per garanzia Cyber e con premio aggiuntivo, per la Difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni. |
Che obblighi ho? • Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della Polizza. • Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, oltre ai casi di fallimento, procedure concorsuali, liquidazione, alienazione e/o trasformazione della forma giuridica o modifica dell’attività, sospensione/radiazione dall’albo/collegio, interdizione o inabilitazione del professionista. • Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo. • Se ritieni di essere soggetto attivo o passivo di un procedimento penale, civile o amministrativo, devi quanto prima denunciarlo alla Compagnia e agli altri eventuali assicuratori; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. • In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. rendendoti adempiente all’obbligo che ti viene contestato); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. • Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.). |
Quando e come devo pagare? Devi pagare il premio prima della data di decorrenza della Polizza e puoi scegliere di pagare l’intero premio annuo, oppure optare per il frazionamento semestrale. Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Se scegli il frazionamento semestrale, dovrai pagare anche la seconda semestralità alla scadenza stabilita. Dato che la Polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza annua dovrai pagare il premio di rinnovo (secondo le modalità di frazionamento che hai scelto all’origine). Puoi pagare il premio con denaro contante, assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di Polizza. La Polizza prevede il tacito rinnovo. In caso di mancato pagamento del Premio di rinnovo o di una rata dello stesso l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La prestazione Vertenze contrattuali opera per prestazioni/forniture effettuate dopo 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza. |
Come posso disdire la Polizza? La copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d’anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto di liquidazione, dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. |
Assicurazione per la Tutela Legale dell’Impresa e del Professionista
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Prodotto “Tulela Imprese e Professionisti” - Ed. 06/2019- Ultimo Agg. 06/2021
30/06/2019 (data di realizzazione), il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Xxx Xxxxxxx, 00 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: x00 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx AmTrust Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio con con Provvedimento ISVAP n. 2595 ed è iscritta dal 14.03.2008 al n° 1.00165 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 261.486 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 255.986 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx.xxx. L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 175.865 migliaia di Euro; l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 47.718 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 253.341 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 144,1%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Tutte le garanzie a seguire sono prestate fino all’ammontare del massimale acquistato. Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, le seguenti sezioni elencano le opzioni di copertura “base” che possono essere acquistate a scelta del Contraente, secondo la relativa natura giuridica: qualora per l’esercizio dell’attività svolta dal Contraente sia necessaria l’iscrizione ad Albo/Collegio/Registro/Ordine professionale le garanzie acquistabili sono quelle della Sezione Libera Professione; negli altri casi valgono quelle della Sezione Impresa. La “Garanzia Circolazione Stradale” e la “Garanzia Cyber” sono acquistabili singolarmente oppure in abbinamento alle garanzie previste dalle 2 Sezioni Impresa o Libera Professione; se acquistate singolarmente non consentono l’abbinamento alle garanzie aggiuntive di cui alla sezione sottostante “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo”. SEZIONE IMPRESA - Garanzia Penale e Sicurezza: Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera anche nel caso di procedimento che si concluda con cosiddetto “patteggiamento” fino ad un esborso massimo di € 5.000. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Opzione sicurezza. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a: D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, D. Lgs. 193/07 “Sicurezza alimentare”, X.Xxx. 152/06 “Codice dell’Ambiente”, D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 “Tutela della Privacy”, D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. |
Difesa passiva 2° rischio. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. SEZIONE IMPRESA - Garanzia Penale, Sicurezza e Civile: In aggiunta ai casi previsti dalla “Garanzia Penale e Sicurezza” le garanzie operano per: Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro (e lavoratori cosiddetti “parasubordinati o somministrati”), che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. SEZIONE LIBERA PROFESSIONE - Garanzia Base: Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia opera anche nel caso di procedimento che si concluda con cosiddetto “patteggiamento” fino ad un esborso massimo di € 5.000. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Opzione sicurezza. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti a: D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro”, D. Lgs. 193/07 “Sicurezza alimentare”, X.Xxx. 152/06 “Codice dell’Ambiente”, D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 “Tutela della Privacy”, D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Difesa passiva 2° rischio. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine/Collegio/Albo/Registro professionale. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. SEZIONE LIBERA PROFESSIONE - Garanzia Base e Civile: In aggiunta ai casi previsti dalla “Garanzia Base” le garanzie operano per: Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro (e lavoratori cosiddetti “parasubordinati o somministrati”), che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi. Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Garanzia Cyber (acquistabile singolarmente oppure in abbinamento alle altre Sezioni): Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati per controversie relative al cyber risk, avvenute nell’ambito dell’attività d’impresa esercitata dal Contraente. Formulazione di denuncia/querela a seguito di reati informatici di terzi. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l’utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network (es. furto di dati, danno di immagine, blocco dell’attività ecc). L’attivazione della prestazione è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio. Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti relativi alla normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 e successive integrazioni e/o modificazioni. Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet. Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio gestione del sito web del contraente. Vertenze contrattuali con chi ha registrato il dominio web del contraente. Spese legali per il ripristino dell’onorabilità a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri (es. registro informatico dei protesti). |
Controversie con Compagnie di Assicurazione per polizze stipulate dal Contraente relative alla copertura del rischio informatico. Garanzia Circolazione Stradale (acquistabile singolarmente oppure in abbinamento alle altre Sezioni): Richiesta di risarcimento danni al veicolo e/o a persona subiti per fatti illeciti di terzi. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO (applicabile a tutte le Garanzie) | |
Opzione con scoperto | Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo, ove previsto. Il contraente deve manifestare la volontà di attivazione della presente Opzione che comporta la riduzione del premio assicurativo relativamente a tutte le garanzie acquistate del 20%. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (applicabili sia alla Sezione Impresa che Libera Professione salvo le eccezioni indicate dalla singola garanzia) | |
Retroattività | Retroattività di 2 o 5 anni anteriormente alla data effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali dolose, colpose e contravvenzionali. In caso di acquisto della garanzia Difesa Corte dei conti, la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti. La retroattività non vale per le vertenze originate da atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura. |
Opposizione sanzioni amministrative e fiscali/tributarie ex D. Lgs. 472/97 | Opposizione avverso sanzioni amministrative, comprese le sanzioni pecuniarie di importo pari o superiore a € 1.000. Ricorso contro le sanzioni amministrative comminate a seguito di procedimenti di natura Tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di pieno accoglimento del ricorso. |
Difesa Corte dei conti | La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato. |
Difesa Passiva 1° rischio (solo per Sezione Impresa) | Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza), non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato, la polizza di Responsabilità Civile non esista, qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. In tal caso la prestazione opera per le spese successive. |
Difesa Passiva rischio extracontrattuale e contrattuale (solo per Sezione Libera Professione) | Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi. La prestazione: • opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. • opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti. La prestazione viene garantita con il limite di 1 o 2 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo. |
Agenti e Rappresentanti (solo per Xxxxxxxx Xxxxxx, Sicurezza e Civile per l’impresa) | Vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti (diversi da quelli iscritti nel Libro Unico del lavoro). La prestazione opera col limite di massimo 2 sinistri insorti per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo annuo di € 10.000. |
Estensione Difesa Penale Mondo Intero | Le prestazioni “Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni” e “Difesa penale per delitti dolosi” sono garantite per sinistri insorti in tutto il mondo con limite di un sinistro per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo di € 15.000. |
Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo stragiudiziale (solo per Xxxxxxxx Xxxxxx, Sicurezza e Civile o Garanzia Base e Civile) | Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo alternativamente di 5 oppure 10 sinistri stragiudiziali. L’attivazione della presente garanzia è alternativa e non cumulabile con le garanzie vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti e vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti. |
Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti (solo per Xxxxxxxx Xxxxxx, Sicurezza e Civile o Garanzia Base e Civile) | Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo alternativamente di 5 sinistri stragiudiziali di cui 1 giudiziale oppure 10 sinistri stragiudiziali di cui 2 giudiziali oppure 15 sinistri stragiudiziali di cui 3 giudiziali. L’attivazione della presente garanzia è alternativa e non cumulabile con le garanzie vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti sia stragiudiziale che giudiziale. |
Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti (solo per Xxxxxxxx Xxxxxx, Sicurezza e Civile o Garanzia Base e Civile) | Sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La prestazione viene garantita con il limite per anno assicurativo alternativamente di 5 sinistri stragiudiziali di cui 1 giudiziale oppure 10 sinistri stragiudiziali di cui 2 giudiziali oppure 15 sinistri stragiudiziali di cui 3 giudiziali. L’attivazione della presente garanzia è alternativa e non cumulabile con le garanzie vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti e vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti solo stragiudiziale. |
Che cosa NON è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalle Garanzie acquistate e riportate sulla Scheda di Polizza, le prestazioni non coprono sinistri relativi: • al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; • alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa; • a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; • ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; • a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; • ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; • a compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; • alla circolazione stradale di veicoli (salvo acquisto della garanzia di cui all’art. 1.6 Circolazione Stradale), alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; • ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; • ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool; • a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal sinistro; • a fatti dolosi delle persone assicurate; • a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; • a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; • a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; • alla compravendita o permuta di immobili, a vertenze tra condomini e/o relative alle spese condominiali; • alla costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; l’esclusione non opera nel caso in cui il Contraente sia iscritto alla Cassa edile e operi nell’edilizia; • all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare; • alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi, armi, equipaggiamento militare, ad attività nel settore nucleare; • alla resistenza pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi, qualora svolgano una o più delle seguenti attività: finanziaria, previdenziale, assicurativa o riassicurativa (eccetto iscritti al R.U.I.), raccolta/trattamento/smaltimento di rifiuti e/o delle acque, |
gestione di reti fognarie, fornitura di acqua/luce/gas/energia/abbonamenti relativi a telefonia e/o internet, farmaceutica, proprietà o gestione di reti stradali o ferroviarie;
• ad attività editoriali e/o giornalistiche, nonché a qualunque controversia di natura penale, civile o di altra natura relativa a diffamazione o diffamazione a mezzo stampa;
• a vertenze tra agenzie interinali o di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati;
• all’adesione ad azioni di classe (class action) o a procedure di licenziamento collettivo;
• all’esercizio di attività o professione medica e/o sanitaria e/o parasanitaria;
• a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
• alla difesa penale per abuso di minori;
• a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust;
• a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
• a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In qualità di Assicurato devi quanto prima denunciare in forma scritta all’Impresa ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio, devi denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Assicurazioni S.p.A., Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxx - tramite raccomandata A/R oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx |
Assistenza diretta/in convenzione: Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad Organismi di mediazione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare: • l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave; • la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che: - I premi assicurativi sono pagati con le seguenti modalità: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni), assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione oppure sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione. Il premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio imponibile annuo ad eccezione della “Sezione Circolazione Stradale” la cui aliquota è pari al 12,50%. È prevista la regolazione del premio a fine annualità sulla base degli elementi variabili di rischio comunicati a consuntivo. È prevista l’indicizzazione del contratto: massimale e premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma. - Il premio è annuale ma è prevista la possibilità di frazionamento semestrale. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Al Contrante è dovuto il rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione totale o parziale del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede per il Contraente il diritto di ripensamento. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo alla sua definizione tanto il Contraente quanto l’Impresa possono recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente prodotto assicurativo è destinato a: Società di persone, Società di capitale, Ditte individuali e Imprese familiari e Liberi Professionisti con sede legale/residenza e P.IVA italiana. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni medie riconosciute all’intermediario che sono pari al 23,00% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - L’Arbitrato è facoltativo e applicabile in caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società; le parti possono demandare ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Indice
Informazioni sull’Assicurazione 8
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione delle Garanzie relative alle sezioni: Impresa, Libera Professione, Circolazione Stradale e Garanzia Cyber 8
b. Assicurati e ambito di operatività 8
c. Forma ed efficacia della Assicurazione 9
1.2 Garanzia Penale e Sicurezza per l’impresa 9
1.3 Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l’impresa 10
1.4 Garanzia Base per la libera professione 11
1.5 Garanzia Base e Civile per la libera professione 12
SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE 12
1.6 Garanzia Circolazione Stradale 12
Articolo 2 Opzione con riduzione di Premio 13
Articolo 3 Opzioni con maggiorazione di Premio: Garanzie aggiuntive acquistabili 13
3.1 Retroattività (abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) 14
3.2 Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie ex D.Lgs. 472/97 (abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) 14
3.3 Difesa Corte dei conti (abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) 14
3.4 Difesa Passiva 1° rischio (abbinabile alle Garanzie 1.2 o 1.3) 14
3.5 Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale (abbinabile alle Garanzie 1.4 o 1.5) 15
3.6 Agenti e Rappresentanti (abbinabile alla Garanzia 1.3) 15
3.7 Estensione Difesa Penale Mondo Intero (abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) 15
Articolo 4 Garanzie aggiuntive Vertenze con i clienti (abbinabili solo alle Garanzie 1.3 e 1.5 e valide se indicate sulla Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio aggiuntivo) 15
4.1 Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo fase stragiudiziale 15
4.2 Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti 16
4.3 Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti 16
4.4 Ampliamento estensione territoriale Europa (acquistabile a pagamento) 16
5.2 Oneri non oggetto di copertura 17
5.3 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Chiamata in causa” di cui agli artt. 1.3.7 e 1.4.5 17
5.4 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Difesa Passiva 1° rischio” di cui all’Art. 3.4 18
5.5 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e
contrattuale” di cui all’Art. 3.5 18
Ci sono limiti di copertura? 18
Articolo 6 Limiti di copertura 18
6.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie 18
6.4 Limiti nel numero di sinistri annui e limite al recupero crediti 18
6.5 Garanzie che operano esclusivamente a favore del solo Contraente 19
6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale 19
6.7 Limite all’azione di esecuzione forzata 19
6.8 Limite al giudizio arbitrale 19
Articolo 7 Estensione territoriale 19
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 19
8.1 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 00
8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale 20
Articolo 9 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio 21
9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa 21
Quando comincia la copertura e quando finisce? 22
Articolo 10 Effetto e durata del Contratto 22
Articolo 11 Casi di interruzione del Contratto 22
11.2 Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in Polizza e sospensione/radiazione dall'albo, inabilitazione o interdizione del Contraente 23
11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 23
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 23
Articolo 12 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro 23
Altre disposizioni contrattuali 23
Articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 23
Articolo 14 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio 23
Articolo 15 Altre Assicurazioni 23
Articolo 16 Assicurazione per conto altrui 24
Articolo 18 Variazioni contrattuali a scadenza 24
Articolo 19 Foro competente per l’esecuzione del Contratto 24
Articolo 20 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 24
Articolo 21 Rinvio alle norme di legge 24
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Addetti: Xxxxxxxx assicurati, risultanti all’atto della stipulazione della Polizza, di cui all’Art. 1.1 letto. b) delle Condizioni di assicurazione ad eccezione dei lavoratori interinali e distaccati.
Albo / Collegio professionale: Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad
esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate professioni.
Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo,
rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto.
Assicurato: Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assistenza giudiziale: Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale: Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del
ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza: Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, o dalle ore
24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della Polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Costituzione di parte civile: Azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per i
Liberi Professionisti: Importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione
IVA relativa all’annualità precedente alla stipula della Polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.
Controparte: La parte avversaria in una vertenza.
Contraente: Soggetto che stipula l'Assicurazione.
Delitto colposo: E’ solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta: Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto assicurativo.
Elemento di rischio variabile: Parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero
posti letto, sedi, targhe) su cui viene calcolato e regolato il Premio per ogni settore di attività.
Fatto illecito: Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Fatturato: L’importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all’annualità precedente alla stipula della Polizza.
Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo/Risarcimento: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario: Gli intermediari di assicurazioni iscritti alla sezione A del RUI (Agente) indicati nella Scheda di Polizza nonché, ove presente, l’Intermediario di assicurazioni iscritto alla sezione B del RUI (Broker) cui il Contraente abbia affidato la gestione della presente Polizza.
IVASS: Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni.
Leasing: Con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.
Locatario: Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.
Massimale per sinistro: Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun
sinistro.
Massimale per anno assicurativo: Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei sinistri
insorti nel medesimo anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli stessi e comprensiva degli importi già liquidati e di quelli ancora a riserva.
Mediazione: Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Medico: Colui che esercita la professione medica, presupposti per tale attività è la laurea in medicina/chirurgia e l’abilitazione alla professione medica.
Multa: Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita: Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014,
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo.
Nucleo familiare: Termine usato anagraficamente per indicare una o più persone che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.
Noleggio: In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).
Perito: Xxxxxx professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza: Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio: Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento disciplinare: Trattasi di un procedimento amministrativo davanti all’albo / collegio
professionale che si conclude, ove venga riconosciuta la responsabilità dell’Assicurato, con un provvedimento di natura sanzionatorio (es. sospensione dell’attività).
Procedimento penale: Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che
viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela: Xxxxxx per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato: Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità contrattuale: È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni
cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale: È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni
cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Recesso: Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Regolazione Premio: Forma di conguaglio del Premio, prevista da un’apposita clausola
contrattuale. È applicabile quando il Premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.
Scheda di Polizza: Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Scoperto: Percentuale del danno indennizzabile ai termini di Polizza, che non è indennizzata dall'assicuratore in caso di sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere (importo delle spese legali), che rimane così a carico dell'assicurato; può prevedere un importo minimo ed uno massimo.
Sentenza definitiva
(decisione passata in giudicato): Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è
divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Set Informativo: L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del Contratto o della proposta di Assicurazione, composto da: Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario, DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Modulo di proposta ove previsto.
Sinistro: Verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel Contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
Soccombente: È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Società: L’Impresa di assicurazione, AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00
– 00000 Xxxxxx.
Spese arbitrali: Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese legali: Compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.
Spese liquidate: Spese spettanti all’Avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione: Spese dell’Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’Avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia: Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali: Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Tacito rinnovo: E’ una clausola che prevede il rinnovo automatico del Contratto alla scadenza.
Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico sinistro: Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite: Determinazione del valore del sinistro.
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione è rivolta alle imprese private (società di persone, di capitale, cooperative, consortili, ditte individuali, imprese agricole o familiari) e ai liberi professionisti, anche costituiti in forma associata o societaria. L’Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell’organismo di mediazione. Il presente Contratto non è rivolto a Enti Pubblici, Società Pubbliche o Pubblica Amministrazione in genere.
La Società assicura per i massimali e per le Garanzie acquistate e indicate nella Scheda di Polizza, i seguenti oneri:
• le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato, le spese legali per l’accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da controparte, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi;
• le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
• le spese dell’Organismo di mediazione, nei soli casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
• le spese per la proposizione della querela, qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. 5.2 Oneri non oggetto di copertura.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e successive modificazioni.
b. Assicurati e ambito di operatività
Gli oneri di cui al precedente punto a) Xxxxxxx sono prestati a tutela dei diritti Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale assicurata e descritta nella Scheda di Polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network. Nel caso di acquisto della Garanzia “Circolazione Stradale” gli oneri operano anche per fatti avvenuti nell’ambito della circolazione stradale, in relazione ad eventi occorsi durante l’espletamento di incarichi per conto del Contraente.
Le prestazioni operano anche in relazione alla proprietà e conduzione della sede legale ed eventualmente delle ulteriori sedi/immobili strumentali all’esercizio dell’attività assicurata purché espressamente indicate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.
Nel caso in cui il Contraente sia un’Impresa Edile, per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l’indicazione nella Scheda di Polizza e il rispettivo sovrappremio.
Le prestazioni vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati (addetti) come di seguito identificati, evidenziando che in caso di vertenze fra Assicurati con la stessa Polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
SEZIONE IMPRESA, LIBERA PROFESSIONE E GARANZIA CYBER:
• per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti), i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività;
• per le Società di capitale, cooperative o consortili: il Contraente, i legali rappresentanti, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti).
• per le Ditte individuali e per le Imprese agricole o familiari: il Contraente, il titolare, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti), i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività.
• per i liberi professionisti: il Contraente, il libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati ed i familiari del professionista che collaborano nell’attività.
• per Studi associati o Società/Associazioni di professionisti: il Contraente, i legali rappresentanti, i professionisti, i soci professionisti o non professionisti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, gli amministratori, i sindaci effettivi (non supplenti).
SEZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE:
• Nell’ambito della Garanzia “Circolazione Stradale”: il Contraente ed il conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato, durante lo svolgimento delle attività professionali svolte per conto del Contraente.
c. Forma ed efficacia della Assicurazione
L’Assicurazione opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto e denunciati alla Compagnia entro il termine di decadenza di cui all’Art. 8.2 - Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di efficacia del Contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del Contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza opera in secondo rischio, come specificato all’Art. 6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale.
Il massimale per sinistro è indicato sulla Scheda di Polizza e, solo se indicato sulla stessa, è indicizzato con la modalità stabilita dall’Art. 9.2 Indicizzazione.
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
Le seguenti sezioni elencano le opzioni di copertura “base” che possono essere acquistate a scelta del Contraente, secondo la relativa natura giuridica: qualora per l’esercizio dell’attività svolta dal Contraente sia necessaria l’iscrizione ad Albo/Collegio/Registro/Ordine professionale le Garanzie acquistabili sono quelle della Sezione Libera Professione; negli altri casi valgono quelle della Sezione Impresa.
La Garanzia “Circolazione Stradale” e la “Garanzia Cyber” sono acquistabili singolarmente oppure in abbinamento alle Garanzie previste dalle precedenti 2 Sezioni (Impresa / Libera Professione); se acquistate singolarmente non consentono l’abbinamento alle “Garanzie aggiuntive” di cui ai successivi articoli 3 e 4.
La presente sezione, dedicata ad imprese e società (eccetto le società di professionisti), si compone di due Garanzie acquistabili alternativamente a scelta del Contraente: la Garanzia Penale e sicurezza per l’impresa (Art. 1.2) e la Garanzia Penale, Sicurezza e Civile (Art. 1.3) che, oltre alle prestazioni della Garanzia Penale e Sicurezza, garantisce ulteriori prestazioni relative all’ambito civile.
1.2 Garanzia Penale e Sicurezza per l’impresa
1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fino ad un esborso massimo per sinistro di € 5.000 (cinquemila). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all’Assicurato le spese legali fino al fino ad un importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dal c.d. “patteggiamento” o dall’assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1.2.1 e 1.2.2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
1.2.3 Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
• X.Xxx. 81/08 e D.Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
• D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
• D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente.
• X.Xxx. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
• D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.
1.2.4 Vertenze a secondo rischio per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
1.3 Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l’impresa
In aggiunta alle prestazioni previste dal precedente Art. 1.2 Garanzia Penale e Sicurezza le Garanzie operano anche per i seguenti eventi e valgono esclusivamente a favore del Contraente:
1.3.1 Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi (compresi quelli relativi all’ambito web) per inadempienze proprie o di controparte.
1.3.2 Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.
1.3.3 Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
1.3.4 Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate.
1.3.5 Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestino servizio in favore e presso il Contraente. La presente Garanzia è estesa anche a vertenze individuali con lavoratori cosiddetti “parasubordinati o somministrati” che prestino servizio in favore e presso il Contraente, fino ad un esborso massimo di € 2.500 (duemilacinquecento) per sinistro.
1.3.6 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network. La prestazione opera a favore di tutti i soggetti assicurati.
1.3.7 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione non opera nel caso indicato al successivo Art. 5.3 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Chiamata in causa”.
1.3.8 Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.
La presente sezione, dedicata a liberi professionisti, studi associati o associazioni/società di professionisti, si compone di due Garanzie acquistabili alternativamente a scelta del Contraente: la Garanzia Base per la libera professione (Art. 1.4) e la Garanzia Base e Civile (Art. 1.5) che, oltre alle prestazioni della Garanzia Base per la libera professione, garantisce ulteriori prestazioni relative all’ambito civile.
1.4 Garanzia Base per la libera professione
1.4.1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
1.4.2 Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Garanzia opera, inoltre, anche nel caso di procedimento che si concluda con sentenza di c.d. “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fino ad un esborso massimo per sinistro di € 5.000 (cinquemila). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all’Assicurato le spese legali fino ad un importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dal c.d. “patteggiamento” o dall’assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o in mancanza di derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1.4.1 e 1.4.2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
1.4.3 Opzione sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), in relazione ai casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
• X.Xxx. 81/08 e D.Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte per conto del Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
• D.Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
• D.Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente.
• X.Xxx. n. 196/03 e GDPR 2016/679 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
• D.Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o dalle loro dimissioni dall’impresa assicurata.
1.4.4 Vertenze a secondo rischio per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
1.4.5 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti giudiziali funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione non opera nel caso indicato al successivo Art. 5.3 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Chiamata in causa”.
1.4.6 Difesa avverso provvedimenti disciplinari disposti dall’Ordine, Collegio, Albo, Consiglio o Registro Professionale al quale l’Assicurato è iscritto.
1.5 Garanzia Base e Civile per la libera professione
In aggiunta alle prestazioni previste dal precedente Art. 1.4 Garanzia Base per la libera professione, le Garanzie operano anche per i seguenti eventi e valgono esclusivamente a favore del Contraente:
1.5.1 Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi (compresi quelli relativi all’ambito web) per inadempienze proprie o di controparte.
1.5.2 Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.
1.5.3 Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
1.5.4 Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate.
1.5.5 Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La presente Garanzia è estesa anche a vertenze individuali con lavoratori cosiddetti “parasubordinati o somministrati” che prestino servizio in favore e presso il Contraente, fino ad un esborso massimo di € 2.500 (duecentocinquanta) per sinistro.
1.5.6 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network. La prestazione opera a favore di tutti i soggetti assicurati.
1.5.7 Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate.
La presente sezione, dedicata sia ad imprese/società che a liberi professionisti, prevede un’unica soluzione assicurativa (Art. 1.6) ed è acquistabile a scelta del Contraente, in abbinamento alle Garanzie previste agli articoli 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 oppure singolarmente senza abbinamento ad altre Garanzie.
1.6 Garanzia Circolazione Stradale
Le prestazioni a seguire operano fino ad un esborso massimo di € 50.000 (cinquantamila) per sinistro senza limite annuo e sono garantite anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.
1.6.1 Richiesta di risarcimento danni al veicolo e/o alla persona di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
1.6.2 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
1.6.3 Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all’Assicurato le spese legali fino ad un importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all’Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.
1.6.4 Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
La presente sezione, dedicata sia ad imprese che a liberi professionisti, prevede un’unica soluzione assicurativa (Art. 1.7) ed è acquistabile a scelta del Contraente, in abbinamento alle Garanzie previste agli articoli 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 oppure singolarmente senza abbinamento ad altre Garanzie.
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati per controversie relative al cyber risk, avvenute nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale esercitata dal Contraente.
1.7.1 Formulazione di denuncia/querela a seguito di reati informatici di terzi.
1.7.2 Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l’utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network (es. furto di dati, danno di immagine, blocco dell’attività ecc). L’attivazione della prestazione è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
1.7.3 Difesa penale e amministrativa per violazioni o inadempimenti relativi alla normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs. 196/03 e GDPR 2016/679 e successive integrazioni e/o modificazioni.
1.7.4 Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet.
1.7.5 Vertenze contrattuali con il fornitore del servizio gestione del sito web del contraente.
1.7.6 Vertenze contrattuali con chi ha registrato il dominio web del contraente.
1.7.7 Spese legali per il ripristino dell’onorabilità del Contraente a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri (es. registro informatico dei protesti).
1.7.8 Controversie con Compagnie di assicurazione per Polizze stipulate dal Contraente relative alla copertura del rischio informatico.
1.7.9 Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 7 Estensione territoriale le Garanzie operano in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Articolo 2 Opzione con riduzione di Premio
(valida solo se indicata nella Scheda di Polizza)
In caso di acquisto della presente opzione, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando lo scoperto riportato nella Scheda di Polizza.
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate direttamente dalla Società all’Avvocato incaricato senza applicazione dello scoperto ed anzi con aumento del massimale per sinistro del 50%, per i soli onorari dell’Avvocato nominato dell’Assicurato.
In ogni caso, nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’Art. 8.3 Gestione del sinistro.
Articolo 3 Opzioni con maggiorazione di Premio: Garanzie aggiuntive acquistabili
(valide se indicate sulla Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio aggiuntivo)
Le seguenti Garanzie aggiuntive acquistabili (articoli 3 e 4) possono essere acquistate a scelta del Contraente in abbinamento alle sole garanzie richiamate tra parentesi in ciascuno degli articoli a seguire. L’acquisto di una o più delle seguenti Garanzie comporta la maggiorazione del Premio.
(abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
In deroga all’Art. 10 Effetto e durata del Contratto, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un massimo di 5 anni anteriormente alla data di effetto del Contratto, in base alla scelta riportata nella Scheda di Polizza.
In caso di acquisto della Garanzia aggiuntiva di cui all’Art. 3.3 Difesa Corte dei conti, la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei conti.
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della Polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza non sono oggetto di copertura.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale.
La presente Xxxxxxxx aggiuntiva opera in caso di contestazioni dolose esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.
Qualora a seguito dell’acquisto della presente Garanzia aggiuntiva un sinistro possa essere coperto da più Polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente Garanzia aggiuntiva non sarà operativa.
3.2 Opposizione Sanzioni Amministrative e Fiscali/Tributarie ex D.Lgs. 472/97
(abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata nella Scheda di Polizza.
Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000 (mille).
Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, fatta eccezione per sanzioni relative a mancati/errati contributi previdenziali dei dipendenti del Contraente e per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. In tali casi, la prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta e le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di pieno accoglimento del ricorso.
Nel caso di ricorso od opposizione a sanzioni irrogate dall’Autorità di Xxxxxxxxx a cui è sottoposto il Contraente (es. Ivass / Consob / Banca d’Italia per finanziarie, assicurazioni, intermediari o per banche e istituti di credito) la Garanzia viene prestata fino ad un esborso massimo di € 10.000 (diecimila) per sinistro.
(abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dall’Art. 8.2 Denuncia del sinistro, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro, in attesa della definizione del giudizio.
L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
(abbinabile alle Garanzie 1.2 o 1.3)
La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità Civile:
• non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista nella Scheda di Polizza;
• non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato, a fronte della mera dichiarazione dell’assicuratore della Responsabilità Civile;
• non esista.
Qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.
L’operatività della presente Garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione opera anche per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, in deroga a quanto previsto all’Art. 1.1 lett. a) Oggetto.
La prestazione non opera nei casi indicati al successivo Art. 5.4 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Difesa Passiva 1° rischio”.
3.5 Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale
(abbinabile alle Garanzie 1.4 o 1.5)
La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità Civile:
• non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista nella Scheda di Polizza;
• non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato, a fronte della mera dichiarazione dell’assicuratore della Responsabilità Civile;
Qualora l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.
L’operatività della presente Garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione opera anche per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, in deroga a quanto previsto all’Art. 1.1 lett. a) Oggetto.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 o 2 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, in base alla scelta del Contraente indicata nella Scheda di Polizza.
La prestazione non opera nei casi indicati al successivo Art. 5.5 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale”.
(abbinabile alla Garanzia 1.3)
La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti (diversi da quelli iscritti nel Libro Unico del lavoro) col limite di massimo di 2 sinistri insorti per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo di € 10.000 (diecimila) per anno assicurativo.
3.7 Estensione Difesa Penale Mondo Intero
(abbinabile alle Garanzie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
In deroga all’Art. 7 Estensione territoriale, le prestazioni difesa penale per delitti colposi, dolosi e contravvenzioni previste dalle Garanzie di cui agli articoli 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 vengono garantite per i sinistri insorti in tutto il Mondo, col limite di massimo di 1 (uno) sinistro insorto per anno assicurativo e fino ad un esborso massimo di € 15.000 (quindicimila) per anno assicurativo.
Articolo 4 Garanzie aggiuntive Vertenze con i clienti
(abbinabili solo alle Garanzie 1.3 e 1.5 e valide se indicate sulla Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio aggiuntivo)
4.1 Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti – solo fase stragiudiziale
Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La prestazione viene garantita, in base alla scelta indicata nella Scheda di Polizza, con il limite di:
• 5 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
• 10 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.
In deroga all’Art. 6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di Polizza.
4.2 Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero crediti
Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti,
relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
Nella fase stragiudiziale la Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà ogni attività intesa
al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
La prestazione viene garantita, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento), in base alla scelta indicata nella Scheda di Polizza, con il limite di:
• 5 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 sinistro insorto in ciascun anno assicurativo,
• 10 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 2 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo.
• 15 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 3 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo.
In ogni caso la Società non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di ingiunzione o esecutivo.
In deroga all’Art. 6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di Polizza.
4.3 Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti
Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
Nella fase stragiudiziale la Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà ogni attività intesa
al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La prestazione viene garantita, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento), in base alla scelta indicata nella Scheda di Polizza, con il limite di:
• 5 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.
• 10 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 2 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo.
• 15 sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. La prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente a 3 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo.
In deroga all’Art. 6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale delle presenti condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di Polizza.
4.4 Ampliamento estensione territoriale Europa (acquistabile a pagamento)
In deroga all’Art. 7 Estensione territoriale, per le Garanzie di cui al presente Art. 4, la prestazione acquistata viene garantita per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Europa.
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalle Garanzie acquistate e riportate sulla Scheda di Polizza, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
g) a compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
h) alla circolazione stradale di veicoli (salvo acquisto della Garanzia di cui all’Art. 1.6 Circolazione Stradale), alla navigazione e/o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
i) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
j) ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
k) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA; e nel caso in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 120 giorni dal sinistro;
l) a fatti dolosi delle persone assicurate;
m) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
n) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
o) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
p) alla compravendita o permuta di immobili, a vertenze tra condomini e/o relative alle spese condominiali;
q) alla costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; l’esclusione non opera nel caso in cui il Contraente sia iscritto alla Cassa edile e operi nell’edilizia;
r) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
s) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi, armi, equipaggiamento militare, ad attività nel settore nucleare;
t) alla resistenza a pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi, qualora svolgano una o più delle seguenti attività: finanziaria, previdenziale, assicurativa o riassicurativa (eccetto iscritti al R.U.I.), raccolta/trattamento/smaltimento di rifiuti e/o delle acque, gestione di reti fognarie, fornitura di acqua/luce/gas/energia/abbonamenti relativi a telefonia e/o internet, farmaceutica, proprietà o gestione di reti stradali o ferroviarie;
u) ad attività editoriali e/o giornalistiche, nonché a qualunque controversia di natura penale, civile o di altra natura relativa a diffamazione o diffamazione a mezzo stampa;
v) a vertenze tra agenzie interinali o di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati;
w) all’adesione ad azioni di classe (class action) o a procedure di licenziamento collettivo;
x) all’esercizio di attività o professione medica e/o sanitaria e/o parasanitaria;
y) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
z) alla difesa penale per abuso di minori;
aa) a vertenze con la Società o con Società del Gruppo AmTrust;
bb) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
cc) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.
5.2 Oneri non oggetto di copertura
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
La prestazione di cui agli articoli 1.3.7 e 1.4.5 Chiamata in causa non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del Premio della Polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
5.4 Ulteriore esclusione relativa alla prestazione “Difesa Passiva 1° rischio” di cui all’Art. 3.4
La prestazione di cui all’Art. 3.4 Difesa Passiva 1° rischio non opera nel caso in cui:
• l’assicurazione di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di Polizza o per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.
La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità Civile.
La prestazione non opera a favore degli Assicurati aventi la qualifica di Amministratore o Sindaco.
La prestazione di cui all’Art. 3.5 Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale non opera nel caso in cui:
• l’assicurazione di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di Polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
• il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione;
• la polizza di Responsabilità Civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il Premio o l’adeguamento del Premio o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato.
La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità Civile.
La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.
La prestazione viene garantita con il limite di 1 o 2 sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, in base alla scelta del Contraente indicata nella Scheda di Polizza.
La prestazione non opera a favore degli Assicurati aventi la qualifica di Amministratore o Sindaco.
Articolo 6 Limiti di copertura
Nella “Garanzia Cyber” di cui all’Art. 1.7 e nelle “Vertenze contrattuali coi clienti” previste dagli Artt. 4.2 e
4.3 la copertura relativa a vertenze aventi natura contrattuale opera purché il valore in lite sia uguale o superiore ad € 500 (cinquecento).
Per le altre Garanzie relative a controversie aventi natura contrattuale, le prestazioni operano purché il valore in lite della relativa vertenza sia uguale o superiore ad € 250 (duecentocinquanta).
6.2 Importo minimo sanzioni pecuniarie
La copertura relativa all’opposizione/impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie opera se le stesse sono di importo pari o superiore ad € 250 (duecentocinquanta).
Se sottoscritta la “Opzione con scoperto”, gli oneri sono prestati con l’applicazione dello scoperto riportato nella Scheda di Xxxxxxx, così come meglio specificato nel precedente Art. 2.1 Opzione con scoperto.
6.4 Limiti nel numero di sinistri annui e limite al recupero crediti
• La Garanzia di cui all’Art. 3.5 Difesa Passiva Rischio extracontrattuale e contrattuale è prestata, secondo quanto riportato nella Scheda di Polizza, nel limite massimo di 1 o 2 sinistri avvenuti per anno assicurativo.
• La Garanzia di cui all’Art. 3.6 Agenti e Rappresentanti è prestata nel limite massimo di 2 sinistri avvenuti per anno assicurativo.
• La Garanzia di cui all’Art. 3.7 Estensione Difesa Penale Mondo Intero è prestata nel limite massimo di 1 sinistro avvenuto per anno assicurativo.
• Le Garanzie di cui all’Art. 4 Garanzie aggiuntive Vertenze coi clienti sono prestate, secondo quanto riportato nella Scheda di Polizza, nel limite massimo di sinistri tra 1 e 15 avvenuti per anno assicurativo. Inoltre, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
6.5 Garanzie che operano esclusivamente a favore del solo Contraente
Le prestazioni previste dagli articoli 1.3 Garanzia Penale, Sicurezza e Civile per l’impresa e 1.5 Garanzia Base e Civile per la libera professione operano esclusivamente a favore del Contraente e non degli altri soggetti assicurati, fatta eccezione per la prestazione di cui ai punti 1.3.6 e 1.5.6 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale che vale per tutti gli assicurati.
6.6 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile e Patrocinio legale
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali Garanzie aggiuntive acquistate, opera a secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, salvo che sia diversamente previsto.
La Polizza opera ad integrazione di quanto dovuto dai soggetti obbligati in forza di legge o di contratto, a garantire il patrocinio legale in favore del contraente.
6.7 Limite all’azione di esecuzione forzata
Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro.
6.8 Limite al giudizio arbitrale
Le spese legali e peritali relative a vertenze trattate in sede arbitrale, sono garantite nel limite massimo di 2 sinistri insorti per ciascun anno assicurativo.
Articolo 7 Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
• in Europa per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi,
• nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente;
• nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l’impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.
Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all’utilizzo del web e social e media network le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
8.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro
Ai fini del presente Contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
• l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
• la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
In deroga al precedente comma, solamente per le prestazioni previste dalla Garanzia “Opzione sicurezza” di cui agli articoli 1.2.3 e 1.4.3, in riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e alla opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la Garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
Il Contraente o l'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
La Garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.
La Società si impegna a pagare all’assicurato gli oneri previsti dal Contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
8.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo 9 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio
9.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° trentesimo giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
I premi devono essere pagati alla Società oppure all'intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di assicurazione contro i danni;
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Il massimale e il relativo Premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, ed il corrispondente Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il Premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della Polizza, ed il massimale ed il Premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
In caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 11.1 Recesso per sinistro, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
9.4.1 Il Premio annuo lordo di Polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, secondo il settore di attività del Contraente, sono:
a) il numero degli addetti;
b) il fatturato annuo netto;
c) il numero dei posti letto o piazzole;
d) i compensi netti;
e) altro elemento di rischio variabile indicato nella Scheda di Polizza.
Concorrono, inoltre, alla determinazione del Premio annuo lordo e sono parimenti oggetto di regolazione:
f) il numero delle sedi aggiuntive;
g) il numero delle targhe, se acquistata la Garanzia “Circolazione Stradale”.
9.4.2 Il Premio annuo lordo viene anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima degli elementi di rischio variabili di cui al punto 9.4.1.
Alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il Premio verrà regolato sulla base del dato consuntivo di fine periodo e relativo agli elementi di rischio variabili utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del Premio annuo lordo iniziale.
9.4.3 Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del Premio annuo lordo di Polizza in misura inferiore a quello inizialmente corrisposto, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di Premio minimo di Xxxxxxx, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
9.4.4 Per la determinazione ed il versamento della quota di Premio a saldo, il Contraente è obbligato a:
a) comunicare alla Società, in forma scritta, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del Premio definitivo;
b) versare il Premio a saldo nei 30 giorni successivi alla comunicazione della Società del Premio dovuto.
9.4.5 Solamente in relazione alle sedi aggiuntive e/o targhe, il Contraente è tenuto a comunicare già in corso d’annualità assicurativa ogni variazione e/o entrata/uscita rischio, con comunicazione scritta alla Società; la copertura assicurativa per le nuove sedi e/o targhe decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della suddetta comunicazione, fermo il fatto che il relativo Premio sarà, invece, oggetto di regolazione a fine annualità al pari degli altri elementi variabili di rischio.
9.4.6 In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 9.4.4) del presente Articolo, i sinistri:
• insorti nel periodo oggetto della regolazione,
• e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 9.4.4),
non saranno valutati, gestiti ed eventualmente liquidati, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell’eventuale Premio di regolazione dovuto.
9.4.7 La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del Premio.
Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
9.4.8 Qualora in sede di gestione del sinistro, risulti che al momento della stipula del Contratto o al momento delle regolazioni Premio sia stato assicurato parzialmente il rischio, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’Art. 1.1 lett. a) Oggetto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 10 Effetto e durata del Contratto
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. 11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del Contratto, salvo il periodo di carenza di tre mesi previsto dal precedente Art. 1.1 lettera c) Forma ed efficacia dell’Assicurazione.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
In relazione alle nuove sedi aggiuntive e/o targhe rispetto a quelle indicate in sede di stipula del Contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società ogni variazione, durante l’annualità assicurativa; la copertura assicurativa per i nuovi rischi decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della suddetta comunicazione; il relativo Premio, invece, sarà oggetto di regolazione a fine anno come disciplinato dal precedente Art. 9.4 Regolazione del Premio.
Il Contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Articolo 11 Casi di interruzione del Contratto
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente Contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall’Art. 9.3 Rimborso del Premio in caso di recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Alla data di dichiarazione del fallimento il Contratto si intende risolto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.
Il Contratto cessa di produrre effetto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente o dell’Assicurato; in tali casi non saranno oggetto di copertura sinistri insorti successivamente alla data dei suddetti eventi.
L’esercizio abusivo della professione è causa di nullità dell’Assicurazione e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione.
Eccetto i casi di radiazione, inabilitazione, interdizione del Contraente o dell’Assicurato e di esercizio abusivo della professione, la Società è tenuta al rimborso all’Assicurato del Premio pagato e non goduto.
L’Assicurato che sia sospeso o radiato dall’albo o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.
Il Contraente, in caso di alienazione dell’azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata nella Scheda di Polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell’Art. 14 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio.
In caso di alienazione dell’azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente Contratto, entro 10 giorni dalla scadenza del Premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel Contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.
11.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal precedente Art. 7.1, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 12 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Altre disposizioni contrattuali
Articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e riportate nella Scheda di Polizza formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 cod. civile.
Articolo 14 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Articolo 15 Altre Assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e/o finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.
In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 8.2 Denuncia del sinistro.
Articolo 16 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civile.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 18 Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del Contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l’accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Articolo 19 Foro competente per l’esecuzione del Contratto
Foro competente è quello di residenza del Contraente (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 20 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 21 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Clerici • 14 • 00000 Xxxxxx • Italia
Tel. + 00 0000000000 • Fax + 00 0000000000 • xxx.xxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518
Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338 Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008
Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165 Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)