SCHEMA di CONTRATTO di ACCORDO QUADRO
SCHEMA di CONTRATTO di ACCORDO QUADRO
SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI WC CHIMICI ALL’INTERNO DEI VILLAGGI E DEGLI INSEDIAMENTI TOLLERATI, OSPITANTI PERSONE ROM SINTI E CAMINANTI NEI MUNICIPI
(Gara n. 7615416)
LOTTO N. CIG
N. WC CHIMICI MUNICIPI
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2019/ del / /2019:
t r a
Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti, con sede in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx 00 (C.F.
02438750586), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore ad interim Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma (RM) il 26/08/1962 (in seguito “Ufficio RSC”);
e
con sede in ( ), Via
(C.F. ; P.IVA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore
nato/a a il
(nel prosieguo “Affidatario”) che, ai sensi dell’art. 32-quater c.p., dichiara di aver piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e d’aver piena contezza della natura di Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente Contratto
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 − NORME REGOLATRICI
1.1 Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente contratto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:
− dal D.Lgs n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
− dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti;
− dalle Linee guida “vincolanti” di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC;
− dalle condizioni indicate nella Lettera di invito_Disciplinare_ Capitolato e nell’offerta oggetto di aggiudicazione definitiva, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, l’Affidatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
1.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Ufficio RSC prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario e, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dall’Autorità.
1.4 L’Ufficio RSC provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’ANAC fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 − OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto di Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento de:
1) il servizio di noleggio, posizionamento, ritiro a fine contratto e manutenzione ordinaria di n. WC, da posizionare all’interno dei Villaggi e degli Insediamenti tollerati, ospitanti persone Rom Sinti e Caminanti, presenti nei Municipi ;.
2) il servizio è comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro a conclusione del contratto, attività di pulizia, igienizzazione, manutenzione a cadenza trisettimanale, spurgo e smaltimento dei reflui aspirati.
2.2 L’ Affidatario si impegna a garantire nell'ambito delle azioni previste dal servizio richiesto, le attività come da offerta presentata in sede di gara.
2.3 Tali attività devono essere svolte con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni dello stesso.
ART. 3 – DURATA
3.1 Il presente contratto di Accordo Quadro, ha la durata massima di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 12/12/2019, o, comunque, dalla data di stipula del presente Contratto, sino all’11/12/2020, o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo oggetto d’aggiudicazione.
3.2 L’Ufficio RSC - ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 - si riserva le facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente – stimate nel massimo di sei mesi – nonché di variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, che sarà disposto con separato atto.
ART. 4 – AMMONTARE CONTRATTUALE
4.1 L’ammontare massimo complessivo massimo del contratto di Accordo Quadro, per n. 12 (dodici) mesi, è pari a € (_ /00), oltre I.V.A.
4.2 L’importo si intende comprensivo di tutti i servizi dell’Accordo Quadro (nel prosieguo, anche “AQ”) e di tutti gli altri oneri afferenti l’effettuazione dei servizi stessi.
4.3 Il corrispettivo contrattuale dovuto dall’Ufficio RSC all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli Contratti Applicativi/Esecutivi (di seguito “CE”) derivanti dal presente AQ per il periodo di 12 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale Contratto Applicativo e sarà determinato sulla base del costo mensile (o frazioni di esso), pari ad € relativamente all’offerta economica presentata.
4.4 L’importo complessivo presunto dell’AQ, in relazione alle scadenze dei conseguenti Contratti Applicativi, trova un limite, ad ogni modo, negli stanziamenti di bilancio.
ART. 5 – CONTRATTI APPLICATIVI/ESECUTIVI
5.1 L’Affidatario, preso atto della natura di Accordo Quadro del presente Contratto, si impegna a stipulare i relativi CE che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dall’Ufficio RSC nonché ad eseguire per ciascun CE le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte.
5.2 L’Ufficio RSC si riserva la facoltà di non stipulare alcun CE, ovvero di stipulare un numero di CE per un importo complessivamente inferiore a quello dell’Accordo Quadro, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere
5.3 L’Ufficio RSC si riserva ogni autonoma facoltà in merito sia alla decorrenza sia alla durata dei CE, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere al riguardo.
5.4 Tutti gli eventuali CE vengono stipulati sulla base dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro di cui al precedente art. 4, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l’Affidatario e l’Ufficio RSC.
5.5 Ciascun eventuale CE conterrà, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi, anche le seguenti indicazioni:
a) l’oggetto dei servizi da eseguire;
b) l’importo contrattuale, con indicazione del corrispondente quantitativo di WC chimici;
c) i luoghi di installazione;
d) i riferimenti temporali per l’esecuzione del servizio e le penalità;
e) le modalità di liquidazione dei corrispettivi.
5.6 L’Affidatario non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio RSC, introdurre variazioni o addizioni ai servizi rispetto alle previsioni contrattuali.
5.7 L’Ufficio RSC si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali CE, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ GENERALI D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 L’Affidatario si impegna a:
1) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente contratto, nella Lettera di invito/Disciplinare/Capitolato e nell’offerta;
2) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
3) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
4) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
5) assicurare l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente del proprio personale mediante occasioni di formazione su tematiche specifiche, e di riqualificazione, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) garantire che i locali, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
6.2 L’Affidatario è obbligato, inoltre, a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
1) eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2) modifica della ragione sociale del soggetto;
3) cessione dello stesso;
4) cessazione dell’attività;
5) concordato preventivo, fallimento;
6) stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
6.3 L’Ufficio RSC si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore dell'esecuzione del contratto.
ART. 7 - REFERENTE E PERSONALE
7.1 L’Affidatario nomina come Responsabile referente del servizio, a cui rivolgersi in merito all’espletamento del servizio ed in caso d’urgenza, il Dott. , nato a
, il , tel. , email
.
7.2 Ogni variazione, comprese le eventuali sostituzioni, deve essere comunicata tempestivamente all’Ufficio
RSC.
7.3 Il Responsabile referente ha il compito di mantenere i rapporti con l’Amministrazione, comunicare tempestivamente alla stessa qualsiasi problematica e/o disservizio, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio e deve operare nel rispetto del piano organizzativo del servizio disposto dall’Amministrazione, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente contratto.
7.4 L’Affidatario si impegna formalmente, a rispettare nei confronti dei lavoratori la normativa prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e dagli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.
7.5 L’Affidatario si impegna ad assolvere tutti gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in applicazione alla vigente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
ART. 8 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
8.1 L’Affidatario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i. inerenti l’organizzazione del servizio di noleggio e la formazione del personale.
8.2 Tutti i servizi resi devono essere svolti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso di condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Affidatario deve dotare il personale dei mezzi, delle attrezzature e/o disponibilità e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal citato decreto, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
8.3 Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con la mancata osservanza dell’obbligo di cui al presente articolo.
Art. 9 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI
9.1 Il servizio s’intende eseguito a completo rischio e pericolo dell’Affidatario a mezzo di personale ed organizzazioni propri.
9.2 L’ Affidatario è sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto proprio, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a persone o cose, sia dell’Amministrazione capitolina che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Ufficio RSC da ogni responsabilità e onere.
9.3 L’Amministrazione, è altresì, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero occorrere al personale dell’Affidatario, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
9.4 È obbligo della dell’Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
10.1 L’Ufficio RSC si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli
obblighi di cui all'art. 2 del presente contratto.
10.2 Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività e l’organizzazione del servizio dovessero risultare non conformi a quello che l'Affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze saranno contestate all’Affidatario.
10.3 In caso di inadempienza anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione per l’esecuzione del servizio potrà rivolgersi ad altro Affidatario, senza formalità di sorta, con rivalsa delle spese a carico dell’Affidatario inadempiente e ciò indipendentemente dall’eventuale risarcimento dei danni.
Art. 11 − VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
11.1 L’Ufficio RSC può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:
1) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
4) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
11.2 Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 12 − ESERCIZIO DELLO “IUS VARIANDI”
12.1 Il RUP o il DEC, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art.106, co. 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si riserva di imporne all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
12.2 Il RUP o il DEC, qualora in corso di esecuzione si renda necessario operare una o più diminuzioni, anche non consecutive, del numero dei WC chimici, comunque non superiore/i, nel massimo, alle n. ( ) unità, nel corso dell’intero periodo d’esecuzione dell’appalto, si riserva di imporne all’Affidatario l’esecuzione ai sensi dell’art.106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle stesse condizioni previste nel contratto originario e per un corrispettivo mensile pari a quello stabilito all’art. 4.3 (di seguito mensile contrattuale) decurtato della somma derivante dalle seguenti formule:
− G x WC = SD, dove:
• “G” sta per i giorni, nel massimo di n. 30 (trenta) - ossia con riferimento al mese commerciale
- di effettiva assenza (con esclusione quindi della data di prelevamento) del bene unitario;
• “WC” indica l’importo forfettario (arrotondato al secondo decimale) stabilito in € per singolo WC (come derivante dalle seguenti divisioni: importo di aggiudicazione diviso 12 (mesi) il cui quoziente a sua volta diviso con il n. WC) e, infine,
• “SD” si riferisce alla somma da decurtare dal corrispettivo mensile contrattuale, per ottenere il corrispettivo mensile effettivo.
Per cui, per maggior chiarezza ed univocità,
− SE = SC – SD, dove
• “SE” è il predetto corrispettivo mensile effettivo (oggetto di fatturazione) ed
• “SC” il corrispettivo mensile contrattuale stabilito dall’art. 6.2 del presente contratto. In tal caso l’Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 13 − LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE.
13.1 Il direttore dell’esecuzione o il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
13.2 Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
13.3 Il direttore dell’esecuzione del contratto o il RUP, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione o il RUP redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
13.4 Nel verbale di ripresa il direttore o il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 14 − VERIFICA DI CONFORMITÀ
14.1 L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
14.2 Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e le forniture.
14.3 Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Art. 15 − TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA.
15.1 La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
15.2 La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
15.3 L’Ufficio RSC si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
Art. 16 − TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.
16.1 La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
16.2 La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.
Art. 17 − PENALI IN CASO DI XXXXXXX
17.1 Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell’intera fornitura. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
17.2 Il RUP o il direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
17.3 Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
17.4 Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
(L’art. 113-bis del Codice dei contratti dispone come segue: “Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”).
Art. 18 − RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
18.1 Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
1) frode nella esecuzione dell’appalto;
2) mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente contratto;
3) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
5) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;
6) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
7) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
8) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
9) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
10) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
11) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
18.2 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Ufficio RSC potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.
18.3 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ufficio RSC e dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 19 − RECESSO
19.1 L’Ufficio RSC si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 20 − COPERTURA ASSICURATIVA
20.1 A copertura di tutti i rischi per eventuali furti, infortuni e/o incidenti e/o disservizio che potrebbero verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, l’Organismo Affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa anche nei confronti di qualsivoglia soggetto terzo danneggiato.
20.2 L’Amministrazione non è tenuta al risarcimento dei prodotti noleggiati in caso di furto e/o incendio.
20.3 In caso di furto, incendio e/o gravi danni, l’Affidatario ha l’obbligo di sostituire immediatamente il prodotto noleggiato, senza oneri a carico dell’Amministrazione, e di sporgere denuncia presso gli Organi di Polizia e di segnalare tempestivamente l’evento all’Ufficio RSC.
Art. 21 – PAGAMENTI
21.1 Ai fini del pagamento, l’Affidatario dovrà produrre, attestazione dell’avvenuta consegna e posizionamento di n. WC chimici da parte del RUP o del DEC (una tantum), la documentazione di seguito specificata in allegato ad ogni fattura presentata:
1) Relazione riferita al mese di servizio attestante il numero d’interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria di tutti i WC chimici;
2) Formulari dei Rifiuti in copia cartacea leggibile con espressa indicazione dei siti oggetto dell’intervento.
21.2 Al pagamento si provvederà posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche riferite al servizio effettuato in un periodo di
n. 30 (trenta) giorni e previo accertamento da parte dell’Ufficio RSC dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, oltre che delle verifiche di legge.
21.3 Ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214 relativa all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione è indispensabile indicare nelle fatture elettroniche sia il Codice Univoco dell’Ufficio RSC - XXB87U (che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica) -, sia l’oggetto del contratto ed il CIG n. Z1328FBE32.
21.4 I pagamenti verranno effettuati, di regola, a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura.
Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione del contratto.
Art. 23 - CONTRATTO
L’Affidatario dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo per la registrazione del presente contratto.
Art. 24 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP
24.1 In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del
contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
24.2 L’Ufficio RSC eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
24.3 In caso di recesso l’Ufficio RSC provvederà a corrispondere all’Affidatario il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
25.1 L’Affidatario si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal Decreto legge n. 187 del 12/11/2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
25.2 A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula del contratto a comunicare all’Ufficio RSC gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto
Art. 26 – OBBLIGO SI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), l’Affidatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale – Ufficio RSC.
26.2. Vengono affidati all’Affidatario i seguenti compiti:
− organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
− organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
26.3. L’Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del “Codice per la protezione dei dati personali” s.m.i.
26.4. L’Affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal “Codice per la protezione dei dati personali” e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
26.4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun Organismo costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO. COMUNICAZIONI.
27.1 Per l’esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, l’Affidatario dichiara di eleggere il
proprio domicilio in
n. .
( _), alla Via
27.2 Qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto si verificassero mutamenti del domicilio, gli stessi dovranno essere debitamente comunicati all’Ufficio RSC, che non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa comunicazione.
27.3 Tutte le comunicazioni tra le parti potranno avvenire, con pieno effetto di legge, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
Ufficio RSC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx; Affidatario: .
Art. 28 – FORO COMPETENTE
28.1 Le controversie che dovessero nascere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
A tale fine l’Affidatario elegge domicilio in Roma Capitale.
28.2 E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’Affidatario Il Legale Rappresentante p.t. | p. Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti Il Direttore ad interim Xxxxxxx Xxxxxx |
Attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 ed ai sensi dell’art. 68 – ter della L. 16 febbraio 1913, n. 89 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili” di documento informatico.
Il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 ed ai sensi dell’art. 68-ter della L. 16 febbraio 1913, n. 89 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili” di documento informatico, che la presente copia analogica composta di n. 20 pagine è conforme al documento informatico originale in formato PDF/A – sottoscritto con firma digitale dal Direttore dell’Ufficio Speciale RSC Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx il cui certificato di firma,, rilasciato da “Aruba PEC S.p.A.”, è stato verificato positivamente in data e dal Sig. nella sua qualità di Legale Rappresentante p.t. di . - il cui certificato di firma, rilasciato da
S.p.A.” è stato verificato positivamente in data
Il Direttore ad interim
Xxxxxxx Xxxxxx