Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio.
PROTEZIONE INFORTUNI
Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio.
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 10/20
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.
Prodotto: Protezione Infortuni
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa offre la copertura assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi nell’arco dell’intera giornata, in ambito professionale ed extraprofessionale, e che possono compromettere la salute e l’integrità fisica della persona.
Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate sono le seguenti:
Decesso da infortunio;
Invalidità Permanente Grave da infortunio pari o superiore al 60%.
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; atti di terrorismo o tumulti popolari purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. Se l’infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la somma assicurata è ridotta del 50%;
a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
Credemassicurazioni garantisce il rimborso del capitale assicurato, pari a € 100.000, in caso di Decesso da infortunio o Invalidità Permanente Grave da infortunio verificatosi prima della scadenza contrattuale.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:
non abbiano ancora compiuto 18 anni; abbiano compiuto 65 anni;
siano affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere;
svolgano determinate attività professionali ritenute non assicurabili con il presente prodotto, come, ad esempio: le principali categorie di sportivi, chi svolge la propria professione all’estero o in ambiti particolarmente rischiosi.
Le coperture garantite da Credemassicurazioni non sono operanti negli infortuni derivanti da:
stato di ubriachezza accertata, alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
pratica di attività sportive professionistiche, di sport pericolosi o estremi;
guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 69 anni.
L’Invalidità Totale Permanente da infortunio inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per il mondo intero. |
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio, comprensivo di imposte, è annuale e può essere pagato in un’unica soluzione o tramite frazionamento mensile (in quest’ultimo caso potrà essere applicato un aumento del premio). Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all’addebito diretto sul tuo c/c bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo. Per esercitare tale diritto devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. Al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza, hai la facoltà di esercitare la disdetta, da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. |
Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Infortuni |
Data di realizzazione: 31/10/2020 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 309,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 21,63 milioni), e pari al 725,19% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,23 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le coperture garantite da Credemassicurazioni non sono operanti in caso di infortuni derivanti da: 🗶 atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 🗶 trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; 🗶 guerre ed insurrezioni in genere; 🗶 sono comunque esclusi dalle garanzie gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono predisporre una denuncia scritta del sinistro e produrre tutta la documentazione necessaria con le seguenti tempistiche: - in caso di morte dovuta a infortunio entro 60 giorni dalla data del decesso; - nei casi di Invalidità Totale Permanente Grave da infortunio entro e non oltre il 60mo giorno dalla data di accadimento del sinistro. Oltre al modulo di denuncia del sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - copia del documento di identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché domicilio e telefono della persona che effettua la denuncia; - in caso di Decesso, certificato di morte dell’Assicurato, la documentazione medica con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero e atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; - in caso di Invalidità Totale Permanente, certificazione di invalidità emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e determinato l’indennizzo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto a tutelare la persona e la sua famiglia dai rischi economici, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Xxxxxxxx, che possono derivare da un infortunio, garantendo l’erogazione di capitale in caso di decesso da infortunio o invalidità permanente grave da infortunio. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 30% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella sueguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
PROTEZIONE INFORTUNI
Contratto di assicurazione per la tutela della persona in caso di infortunio.
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 5781T1020
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
INDICE
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APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE | 10 |
Il prodotto Protezione Infortuni è una polizza per la tutela della persona in caso d’Infortuni. Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’assicurazione in generale.
SEZIONI
Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.
Protezione Infortuni prevede un unico pacchetto e le singole sezioni, “INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO” e “DECESSO DA INFORTUNIO”, non sono proponibili separatamente.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
APPENDICI
Appendici alle Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia
ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale Credemassicurazioni riconoscerà il pagamento dell’Indennizzo.
CONTRAENTE
La persona che stipula il contratto con Credemassicurazioni.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
DECESSO DA INFORTUNIO
La morte dell’Assicurato a seguito d’Infortunio.
DECORRENZA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Credemassicurazioni, in base ad una copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso o l'invalidità totale permanente.
Sono considerati infortuni anche:
- L’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;
- L’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- L’asfissia non dipendente da malattia;
- Le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta
nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 60% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38) – vedi Appendice 1.
MODULO DI POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni in relazione alla copertura prestata con la polizza.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO
Diritto del Contraente di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.
RESIDENZA
Luogo in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA
La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa così tutelare il Contraente al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata al “bene assicurato” durante tutta la Durata Contrattuale, affinché la Compagnia possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Ad esempio, per questo prodotto, se l’Assicurato, successivamente alla stipula del contratto, intraprende un’attività professionale tra quelle elencate tra i “RISCHI NON ASSICURABILI” (art. 1.4), è importante che il Contraente lo comunichi a Credemassicurazioni. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di Xxxxxxxx, di non pagare alcun Indennizzo.
ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”
Cosa vuol dire: se il pagamento del Premio non va a buon fine entro 15 giorni, la polizza non potrà essere considerata valida e, in caso di Sinistro, la Compagnia non potrà effettuare alcun Indennizzo per i Sinistri occorsi dopo la scadenza.
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Infortuni” l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia
entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Credemassicurazioni di ogni aggravamento del rischio. In caso di Sinistro, la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare, come previsto dall’art. 1898 Codice Civile, la perdita totale del diritto di Indennizzo.
1.3 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETA’
L’Assicurato è la persona fisica che alla data di sottoscrizione del Modulo di Xxxxxxx, abbia un’età minima di 18 anni compiuti ed un’età massima di 65 anni non compiuti.
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 69 anni.
Relativamente agli Assicurati che abbiano compiuto 69 anni in corso di contratto, la polizza vale sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso.
Credemassicurazioni non assicura:
• Le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere
• Le persone che svolgono le seguenti attività professionali: allevatore di animali diversi da animali da
cortile, ovini, equini, bovini, suini, struzzi - Archeologo - Armaiolo (costruttore, riparatore, preparatore di cartucce) – Ballerina professionista - Calciatore professionista (serie A - B - C) - Calciatore dilettante (serie D - Eccellenza - Promozione) - Cameraman (inviato speciale estero) - Ciclista professionista - Ciclista dilettante/amatore con Gare “elite”- Clero (appartenente al) missionario all’Estero - Fantino – Fotografo all’Estero – Giornalista (inviato speciale all’estero) - Insegnante di altre pratiche sportive escludendo l’insegnante scolastico, l’insegnate di arte marziale, l’ insegnate di basket/tennis e simili, l’insegnate di ginnastica/fitness/body building, l’insegnate di equitazione, l’insegnate di scii (maestro)
- Marinaio - Militare/Polizia - Pescatore con pesca non costiera - Questore - Radiologo con estensione a effetti radiazioni - Skipper - Speleologo.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del Premio da parte di Credemassicurazioni non costituisce una eroga a dette previsioni contrattuali; il Premio medesimo verrà infatti restituito da Credemassicurazioni.
2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO L’assicurazione è attiva dalle ore 24 del giorno di “decorrenza dell’assicurazione” indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
In mancanza di disdetta, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di Decorrenza del contratto di assicurazione, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Si precisa che il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione
a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsata al Contraente, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di Premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
Per esercitare il diritto di Recesso, il Contraente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario dove ha sottoscritto la polizza
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
3.2 DISDETTA E CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
• Nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza
• Nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla
Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza
Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta la polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di esercizio del Diritto di Recesso
b. Decesso dell’Assicurato
c. Liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio dell’Assicurato.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è annuale e può essere corrisposto alla Compagnia in un’unica soluzione o tramite frazionamento mensile. In quest’ultimo caso potrà essere applicato un aumento del Premio.
Gli importi corrispondenti al Premio annuo, alla prima rata di Premio e, qualora sia stato scelto il frazionamento
mensile, alle eventuali rate successive, sono riportati nel Modulo di Polizza.
Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato
all’incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni, con la frequenza prescelta dal
Contraente. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il Premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Per le garanzie è applicata l’aliquota d’imposta del 2,5%.
I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di Invalidità Permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dal Contraente.
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Qualora tra l’Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle parti, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla Residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
6.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Credemassicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
6.4 PERSONE SOGGETTE ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
La presente polizza si intende espressamente stipulata in aumento all’assicurazione di legge contro gli
Infortuni sul lavoro anche se l’obbligo a detta assicurazione sopravvenga in corso di contratto.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
7.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a
Credemassicurazioni dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
7.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di Residenza del Contraente.
In caso di Xxxxxxxx, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e l’Assicurato potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …). Inoltre il Contraente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dal Contraente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
SEZIONE INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO
Il rischio assicurato è l’invalidità totale permanente grave ovvero superiore al 60% derivante dagli Infortuni
occorsi all’Assicurato indicato nel Modulo di Polizza a condizione che:
• L’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la copertura è efficace
• L’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
• Credemassicurazioni abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
• Il Sinistro non rientri nei Rischi Esclusi di cui al successivo art. 9.1
• L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 11.1 – Obblighi in caso di sinistro
L’assicurazione comprende gli Infortuni subiti:
- In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; stato di malore o incoscienza; atti di terrorismo o tumulti popolari purché il l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- A causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. Se l’Infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la Somma Assicurata è ridotta del 50%
- A causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all’anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità
Esempio 1
Sinistro: Infortunio che provochi una Invalidità Permanente accertata pari o inferiore al 59% | Franchigia: 60% |
Somma Assicurata: € 100.000 | Indennizzo: nessun Indennizzo |
Esempio 2
Sinistro: Infortunio che provochi una Invalidità accertata pari o superiore al 60% | Franchigia: 60% |
Somma Assicurata: € 100.000 | Indennizzo: € 100.000 |
L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all’ Assicurato in base alla copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio, nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla Somma Assicurata indicato sul Modulo di Polizza che rappresenta il massimo importo indennizzabile nell’intera Durata Contrattuale.
La corresponsione dell’intera Somma Assicurata implica, per l’Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della polizza.
9. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia non è operante per i Sinistri causati da:
- Dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
La garanzia inoltre non è operante in caso di infarti, xxxxx e rotture sottocutanee dei tendini.
10. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
10.1 FRANCHIGIE E LIMITI D’INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i Limiti d’Indennizzo relativi alla garanzia “Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio”.
ART. 8.1 “RISCHIO ASSICURATO” | Franchigia | Limite di Indennizzo |
Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio | 60% | Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza |
11. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
11.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0
- 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per invalidità totale permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che
l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
11.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Le garanzie sono operanti purchè l’invalidità totale permanente grave si sia verificata entro due anni dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al
momento del Sinistro l’Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) - vedi Appendice 1.
Beneficiario della presente polizza relativamente alla garanzia Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio è l’Assicurato.
SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO
12. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è il decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio a condizione che:
a) Il Sinistro non rientri nei Rischi Esclusi di cui al successivo art. 13.1
b) I Beneficiari abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 15.3 – Obblighi in caso di sinistro
L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere ai Beneficiari in base alla copertura per il caso di Decesso da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla Somma Assicurata indicato sul Modulo di Polizza che rappresenta il massimo importo indennizzabile nell’intera Durata Contrattuale.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente Grave da Infortunio.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai Beneficiari la Somma Assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l’Indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei Beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’Indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.
La corresponsione dell’intera Somma Assicurata implica la cessazione della polizza.
13. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia non è operante per i Sinistri causati da:
-
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Dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario
Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
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Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze
Patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
14. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
14.1 FRANCHIGIE E CARENZE
La garanzia “Decesso da Infortunio” non prevede Franchigie o carenze.
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0
- 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di decesso dell’Assicurato.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso
- Certificato di morte del dell’Assicurato
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
- Qualora fra i Beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere ai Beneficiari ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
15.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo purchè il decesso dell’Assicurato sia conseguenza esclusiva di un Infortunio e che si sia verificata entro due anni dal giorno dell’Infortunio stesso.
15.3 BENEFICIARI
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto esclusivamente ad Infortunio, i Beneficiari delle prestazioni di cui alla polizza sono espressamente designati nel Modulo di Polizza; in assenza di detta designazione specifica, i Beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell’Assicurato.
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
• Con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• Con visus corretto di | 7/10 | 18% |
• Con visus corretto di | 6/10 | 21% |
• Con visus corretto di | 5/10 | 24% |
• Con visus corretto di | 4/10 | 28% |
• Con visus corretto di | 3/10 | 32% |
• Con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
DESCRIZIONE | PERCENTUALI |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: | |
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Arto destro | Arto sinistro | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio | ||
Arto destro | Arto sinistro | |
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% |
Perdita totale del solo alluce | 7% |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | 11% |
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Protezione Infortuni: denunciamo un sinistro
• Numero di polizza
• Filiale
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Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome (e dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato)
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
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Denuncia
Breve descrizione a cura del cliente (o a cura dei beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato) in caso d’infortunio luogo, data di accadimento / / , ora e cause che lo hanno determinato:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Invalidità Totale Permanente grave da infortunio
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale (se presente)
Decesso da infortunio
da allegare a cura dei beneficiari:
• Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso
• Certificato di morte dell’Assicurato
• Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
…segue
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti (solo per Invalidità totale permanente grave da infortunio)
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
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