Accordo di riservatezza
Accordo di riservatezza
[su carta intestata dell’offerente]
[data]
Spettabile
Società Gestione per il Realizzo S.p.A. in liquidazione
Alla cortese attenzione del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
presso:
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxx 00
00000 Xxxx
Egregi Signori,
Premesso che
in data 20.09.2011 la Società Gestione per il Realizzo S.p.A. (di seguito, la “Società”), ha avviato l’operazione di vendita (l’“Operazione”) finalizzata alla dismissione dell’azienda agricola Villa York sita a Roma, in via di Forte Bravetta, di proprietà di una sua controllata (l’“Immobile”).
- [inserire nome investitore o degli investitori in caso di Raggruppamento] (di seguito, l’“Investitore”) ha richiesto alla Società di essere ammesso a partecipare all’Operazione e di ricevere ulteriori informazioni relative all’Immobile;
- la Società ha richiesto all’Investitore di sottoscrivere il presente accordo di riservatezza;
Tutto ciò premesso
Si conviene quanto segue.
1. l’Investitore assume in favore della Società le obbligazioni di seguito indicate.
2. L’Investitore si obbliga:
(a) a considerare e trattare le Informazioni Riservate (come di seguito definite) come strettamente riservate, a non divulgare tali Informazioni Riservate e ad adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nella presente lettera) al fine di non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
(b) a non consentire a terzi l’accesso alla (né la consultazione della) data room organizzata dalla Società e a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi username e password necessari per l’accesso a tale data room;
(c) a utilizzare le Informazioni Riservate unicamente al fine di valutare l’Immobile nel contesto dell’Operazione e a non usare le Informazioni Riservate per alcun altro scopo non inerente all’Operazione stessa;
(d) fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente accordo, a non rivelare alcuna Informazione Riservata a terzi, salvo che a Soggetti Autorizzati (come di seguito definiti) e secondo le modalità di seguito descritte;
(e) a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate soltanto a coloro fra i dipendenti, amministratori, funzionari, e dirigenti dell’Investitore, delle società controllanti o controllate dell’Investitore, dei consulenti dell’Investitore e delle banche finanziatrici
dell’ Investitore che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle al fine di svolgere le rispettive funzioni in relazione alle Informazioni Riservate nel contesto dell’Operazione (i “Soggetti Autorizzati”), e a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tali Soggetti Autorizzati aderiscano al presente impegno di riservatezza e rispettino i relativi obblighi come se fossero parti dello stesso;
(g) nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamentari o su richiesta cogente delle competenti Autorità, sia necessario comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, sarà obbligo dell’Investitore, nei limiti di quanto consentito dalle norme applicabili, consultare preventivamente la Società, al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi comunicazione e comunque limitare tale comunicazione a quanto previsto dai suddetti vincoli o richieste;
(h) restituire, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data nella quale l’Investitore sia escluso o si ritiri dalle procedure di selezione, i supporti documentali contenenti le Informazioni Riservate eventualmente ricevuti, salvo quelli eventualmente necessari per l’adempimento di obblighi legislativi o regolamentari.
3. Il presente Accordo ha ad oggetto tutte le informazioni di qualsivoglia natura relative all’Immobile e all’Operazione che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite o rese disponibili a voce o per iscritto nel contesto dell’Operazione dalla Società, dai suoi dipendenti, amministratori, funzionari, e dirigenti o dai consulenti della Società all’Investitore, ai suoi consulenti o alle sue banche finanziatrici, come anche il contenuto di qualsiasi comunicazione o offerta inviata dall’Investitore alla Società nel contesto dell’Operazione e qualsiasi informazione ottenuta durante la visita dell’Immobile (di seguito tutte tali informazioni le “Informazioni Riservate”).
4. Le parti convengono che non costituiranno Informazioni Riservate le informazioni:
(a) di cui l’Investitore dimostri di essere in possesso per esserne legittimamente venuto in possesso da terzi, non in violazione del presente accordo;
(b) che al momento in cui vengano rese note siano di pubblico dominio;
(c) che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento al presente accordo.
5. L’Investitore si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativamente alle Informazioni Riservate.
6. L’Investitore prende inoltre atto ed accetta che la Società non rilascia alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità con riferimento alla completezza o accuratezza delle Informazioni Riservate, né assume alcun impegno circa l’aggiornamento delle stesse e che la Società non assume alcuna responsabilità per l’uso che l’Investitore e/o i Soggetti Autorizzati facciano delle Informazioni Riservate, o per qualunque errore od omissione ad esse relativi.
7. Gli impegni di cui al presente accordo rimarranno in vigore per un periodo di 1 anno dalla data odierna.
8. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversie il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.
Distinti saluti
[firma/e dell’Investitore]