VERBALE DI DELIBERAZIONE
deliberazione n. 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:
Art. 8, comma 1 dello Statuto della FEM: autorizzazione alla stipula di un contratto di concessione di fondo rustico a titolo oneroso con il Comune di Denno.
Il giorno 16 marzo 2017 ad ore 14:10, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E
sotto la presidenza del presidente: Presenti:
PRESIDENTE XXXXXX XXXXX’
VICEPRESIDENTE XXXXXXXX XXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXXX XXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXXX XXXXXXXX assente
CONSIGLIERE XXXXXX XXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXX XXXXXXXXX
CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXX assente
CONSIGLIERE VACANTE
CONSIGLIERE XXXX XXXXXX
CONSIGLIERE XXXX XXXXXXX assente
REVISORE XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX DI XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX
Funge da segretario verbalizzante il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che:
- vi è la necessità per FEM di trovare nuove superfici sulle quali ospitare il progetto “frutteto PEI” ed estendere le proprie attività istituzionali legate alla sperimentazione e alla coltivazione dimostrativa;
- vi è l’interesse per FEM di creare un’azienda agricola sperimentale, volta a verificare pratiche agricole e tecniche colturali che risultino di interesse per lo sviluppo di un’economia agricola sostenibile, nella zona della Valle di Non;
- in prospettiva dei lavori di costruzione della variante di Cles, che renderanno temporaneamente indisponibile l’azienda agricola di Maso Maiano, unico riferimento della Val di Non, risulta necessario avere a disposizione un’azienda nell’area frutticoltura più importante della Provincia, dove realizzare impianti dimostrativi e sperimentali;
- dopo attenta analisi esplorativa si è ritenuto opportuno e vantaggioso chiedere la concessione di un fondo di proprietà del Comune di Denno di 45.710 metri quadrati, della p.f. 1340, partita tavolare 2 del c.c. di Denno II (località Valmaor);
- tale fondo è gravato da vincolo di uso civico che il Comune di Denno ha sospeso per quindici anni previa autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie locali;
- visto lo schema di contratto di concessione di fondo rustico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale il Comune di Denno, concede in uso alla FEM un fondo costituito da una porzione di 45.710 metri quadrati della p.f. 1340, partita tavolare 2 del C.C. di Xxxxx XX, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fino all’11.11.2032 (15 annate agrarie) dietro pagamento di un canone di concessione annuale pari a Euro 2.500,00/ha per un totale annuale di Euro 11.427,00, non soggetto ad Iva, che rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- visto l’art. 8 c. 1 dello Statuto, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, e trattandosi di un contratto ultranovennale è da ritenersi ai sensi dell’art. 1572 cc un atto di straordinaria amministrazione.
Tutto ciò premesso:
- vista la Legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto della FEM;
- visto il ROF della FEM;
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto di concessione di fondo rustico allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, con il quale il Comune di Denno, concede in uso alla FEM un fondo costituito da una porzione di 45.710 metri quadrati della p.f. 1340, partita tavolare 2 del C.C. di Denno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fino all’11.11.2031 (15 annate agrarie) dietro pagamento di un canone di concessione annuale pari a Euro
2.500,00/ha per un totale annuale di Euro 11.427,00, non soggetto ad Iva, che rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale;
2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1), apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura formale, tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;
3) di dare atto che il canone di concessione derivante dal presente provvedimento è posto a carico del bilancio della FEM.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 19:00. Verbale letto, approvato e sottoscritto. DI/x.xx Xxxxxxx Xxxxx
FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx FP/x.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO
Tra
COMUNE DI DENNO (da qui innanzi CONCEDENTE) con sede legale in Denno (TN), codice fiscale 80014520227, rappresentato da e domiciliato per la carica presso la sede della CONCEDENTE, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di , a ciò autorizzato in virtù della delibera della Giunta comunale nr /2017;
e
FONDAZIONE XXXXXX XXXX (da qui innanzi CONCESSIONARIO) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal
, domiciliato per la carica presso la sede di San Xxxxxxx all’Adige, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data
, a ciò autorizzato da deliberazione del Consiglio di amministrazione n. /2017. Premesso che:
- il fondo rustico oggetto del presente contratto è gravato da vincolo di uso civico che il CONCEDENTE ha sospeso per quindici anni previa autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie locali;
- il CONCESSIONARIO ha la necessità di trovare nuove superfici sulle quali estendere le proprie attività istituzionali legate alla sperimentazione e alla coltivazione dimostrativa;
- le parti hanno l'interesse comune di valorizzare il fondo rustico in oggetto attraverso la creazione di un'azienda frutticola sperimentale, volta a verificare pratiche agricole e tecniche colturali che risultino di interesse per lo sviluppo di un'economia agricola sostenibile, con particolare riferimento alla Valle di Non.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto del contratto e obblighi delle parti)
1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 Il CONCEDENTE concede in uso al CONCESSIONARIO, che accetta, il fondo costituito da una porzione di 45.710 metri quadrati della p.f. 1340, partita tavolare 2 del C.C. di Xxxxx XX, così come evidenziato nella mappa catastale che si allega al presente contratto (allegato A).
1.3 Il CONCESSIONARIO dichiara di aver visionato il fondo e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito, previa rimozione da parte del CONCEDENTE del materiale terroso stoccato nella parte bassa del fondo, ovvero se possibile tramite riutilizzo da parte del CONCESSIONARIO per il livellamento del terreno.
1.4 Il CONCESSIONARIO si impegna a realizzare a proprio carico - e ne viene espressamente autorizzato dal CONCEDENTE - tutte le opere necessarie per adeguare il fondo ad un uso frutticolo, con particolare riferimento alla ricognizione e all'eventuale potenziamento del sistema drenante; al livellamento del terreno e all'uniformazione delle pendenze.
1.4.bis Il CONCESSIONARIO si obbliga a rimborsare al locale Consorzio Irriguo i costi relativi alla realizzazione delle opere di adduzione di acqua irrigua.
1.4.ter Il CONCEDENTE ed il CONCESSIONARIO si obbligano al pagamento, rispettivamente, della quota di ammortamento dell’impianto e della quota di esercizio della cartella esattoriale emessa dal Consorzio irriguo.
1.5 Il CONCESSIONARIO si obbliga a curare la coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria.
1.6 Il CONCEDENTE conferma che il diritto di uso civico gravante sul fondo è sospeso per la durata del contratto e che sul fondo non insistono altri diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del CONCESSIONARIO, il quale resta pertanto sollevato da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata da terzi in relazione al bene concesso in uso.
1.7 Il CONCESSIONARIO si assume l’obbligo della cura e della perfetta conservazione dei confini del fondo consegnato, obbligandosi a comunicare immediatamente al CONCEDENTE qualunque modifica degli stessi operata da terzi e di cui venisse a conoscenza.
Art. 2
(Durata del contratto e riconsegna)
2.1 La durata del contratto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 22 della legge 203/82, viene concordemente fissata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fino all’11.11.2031 (15 annate agrarie). Resta salvo l’esercizio del diritto di recesso/revoca di cui all’art. 6.
2.2 Resta inteso che alla scadenza delle 15 annate agrarie, il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
2.3 Alla scadenza, il fondo verrà riconsegnato nello stato di fatto in cui verrà a trovarsi.
2.4 Al termine del contratto il CONCEDENTE riconosce al CONCESSIONARIO il diritto di prelazione in caso di nuova concessione.
Art. 3 (Canone annuo)
3.1 Il canone annuo di concessione è stabilito in € 2.500,00/ha (duemilacinquecento/00 ad ettaro), per un totale di Euro 11.427,00, non soggetto ad Iva, che rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
3.1bis Per l’annata agraria 2016/17 è stabilito un canone di Euro 2.500,00= proporzionale alla parte del fondo messo effettivamente a coltura.
3.2 Il canone annuo verrà corrisposto in unica soluzione posticipata, entro l’11 novembre di ciascun anno (San Xxxxxxx), mediante bonifico su c/c bancario indicato dal CONCEDENTE.
3.3 In caso di recesso anticipato dal contratto il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE unicamente il canone rapportato al periodo di effettivo utilizzo del fondo disponendone il pagamento in occasione della riconsegna dello stesso.
3.4 Oltre al canone sono a carico del CONCESSIONARIO le spese relative all’ordinaria manutenzione del fondo e quant’altro previsto per legge e consuetudine (quota variabile consorzio irriguo).
Art. 4
(Opere di miglioramento fondiario)
4.1 Fermo restando quanto autorizzato al 1.4 e 1.4 bis, il CONCEDENTE, previo specifico accordo, autorizza il CONCESSIONARIO ad eseguire opere di miglioramento fondiario ed agrario, ad usufruire dei benefici previsti dai regolamenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali, anche mediante la partecipazione a relativi bandi.
4.2. Nel caso in cui il CONCESSIONARIO abbia eseguito, previa autorizzazione del CONCEDENTE, opere di miglioramento fondiario successive a quelle autorizzate all’art. 1.4 e 1.4bis maturerà il diritto ad un’indennità corrispondente all’aumento del valore del fondo acquisito da questo e valutato alla data di cessazione della concessione.
4.3 Sono considerate opere di miglioramento fondiario ed agrario gli investimenti di capitali stabili e duraturi che, senza costituire entità separate dal fondo, siano eseguiti nel rispetto della vocazione colturale della zona e che comportano un intrinseco aumento del valore del fondo.
Art. 5
(Cessione del contratto, sublocazione e subconcessione)
5.1 È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del CONCEDENTE. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto.
5.2 Allo stesso modo, è vietato stipulare contratti di subconcessione che interessino il fondo oggetto del presente contratto. Eventuali accordi sottoscritti in violazione del presente comma saranno nulli.
Art. 6
(Responsabilità e recesso/revoca dal contratto)
6.1 Il CONCESSIONARIO è costituito quale custode del fondo oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il CONCEDENTE ed i terzi esclusivamente dei danni causati da ogni abuso o trascuratezza nella fruizione dello stesso.
6.2 Il CONCESSIONARIO resta espressamente esonerato da ogni responsabilità verso il CONCEDENTE ed i terzi per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per cause indipendenti dalla sua volontà.
6.3 Il CONCESSIONARIO si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone comunicazione alla controparte mediante lettera pec o raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso minimo di un anno dalla scadenza dell’annata agraria. Non è previsto alcun indennizzo in caso di risoluzione anticipata.
6.4. Il CONCEDENTE si riserva a sua volta il diritto di revocare il presente atto di concessione prima della scadenza contrattuale di cui all’art. 2, con lo stesso preavviso minimo di un anno dalla scadenza dell’annata agraria di cui al comma precedente, qualora il fondo concessionato servisse per esigenze di pubblica utilità o per altri motivi di pubblico interesse In tal caso saranno riconosciuti al CONCESSIONARIO la quota residua non ammortizzata degli impianti in essere e dei miglioramenti eseguiti in vigenza del contratto, nonché il risarcimento danni per la perdita di contributi pubblici su attività di sperimentazione.
Art. 7
(Foro competente)
7.1 Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, da presentarsi comunque sempre per iscritto qualunque sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno preferibilmente definite in via bonaria tramite l’instaurazione di un contraddittorio tra il CONCESSIONARIO e il CONCEDENTE.
7.2 Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
Art. 8
(Varie e spese contrattuali)
8.1 Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere approvata, se non mediante atto scritto
8.2 Gli oneri di registrazione relativi al presente contratto sono a carico del CONCESSIONARIO. L’imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell’art. 25, allegato B DPR 642/1972.
Art. 11 (Trattamento dati e riservatezza)
11.1 Ai sensi del d.lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. Il CONCEDENTE garantisce l’assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti il CONCESSIONARIO, il suo personale e le sue attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Redatto in triplice originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto. Luogo e data,
LA PARTE CONCEDENTE COMUNE DI DENNO
….............................................
….......................................................
Luogo e data,
Il CONCESSIONARIO FONDAZIONE XXXXXX XXXX IL DIRETTORE GENERALE
…....................................................
Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di agli articoli 1(Oggetto del contratto e obblighi delle parti), 2 (Durata del contratto e riconsegna), 4 (Opere di miglioramento fondiario), 6 (Responsabilità e recesso dal contratto), 7 (Foro competente) del presente contratto, ai sensi dell’art. 1341 del C.C.
Luogo e data,
Il CONCESSIONARIO FONDAZIONE XXXXXX XXXX IL DIRETTORE GENERALE
…....................................................
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx - x.xx Segrè