Regolamento per la gestione degli ormeggi in area portuale ed extraportuale
Regolamento per la gestione degli ormeggi in area portuale ed extraportuale
Laghi d’Iseo, Endine e Moro
Sommario
Regolamento per la gestione degli ormeggi in area portuale ed extraportuale 1
Titolo I. Disposizioni generali 3
Sezione I. - Finalità, definizioni e ambito di applicazione 3
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. 3
Art. 3. Vigilanza, deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi 5
Titolo II. - Disposizioni speciali 6
Capo I. - Disposizioni in materia di porti lacuali regionali 6
Sezione I. – Della gestione dei porti lacuali regionali 6
Art. 4. Gestione dei porti lacuali regionali 6
Art. 6. Modulistica e requisiti per la presentazione delle istanze. 9
Art. 7. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Bando di aggiudicazione. 9
Art. 8. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Partecipazione al bando. 9
Art. 9. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Liste di ammissione alla selezione. 10
Art. 10. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Assegnazione provvisoria.11 Art. 11. Assegnazioni degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Assegnazioni definitive 11
Art. 12. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Criteri di formazione delle graduatorie. Classi di priorità. 12
Art. 13. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Contenuti minimi e durata
della concessione dell’ormeggio 14
Art. 14. Obblighi, divieti, dinieghi, archiviazione d’ufficio, decadenza, revoca. 15
Art. 15. Sospensione temporanea del godimento della concessione. 17
Art. 16. Modifiche dell’istanza, dell’assegnazione o della concessione 18
Art. 17. Rinuncia all’istanza, all’assegnazione, alla concessione. 21
Art. 18. Collaborazione tra le parti 22
Sezione III. Della sicurezza dell’ambito portuale 22
Art. 19. Sicurezza dell'ambito portuale. 22
Art. 20. Imbarco e sbarco di persone, animali, cose, merci pericolose. 22
Art. 21. Movimentazione delle merci 23
Art. 22. Utilizzo degli spazi comuni 23
Capo II. Disposizioni in materia di ormeggi singoli extra portuali 23
Sezione I. Della gestione degli ormeggi singoli extraportuali 23
Art. 23. Gestione degli ormeggi singoli extra portuali 23
Art. 24. Assegnazione degli ormeggi in aree extra portuali 23
Capo III. Disposizioni in materia di porti e di banchine commerciali 25
Sezione II. Delle operazioni e dei servizi portuali 25
Art. 25. Gestione dei porti commerciali 25
Art. 26. Dei servizi portuali 26
Titolo III. Disposizioni finali 26
Capo I. Disposizioni finali 26
Capo II. Disposizioni transitorie 26
Art. 28. Disposizioni transitorie. 26
Titolo I. Disposizioni generali
Sezione I. - Finalità, definizioni e ambito di applicazione
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
1. Il presente documento disciplina la gestione degli ormeggi nelle aree portuali ed extraportuali di competenza dell’Autorità di bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, di seguito chiamata Autorità di bacino o Autorità demaniale o portuale.
2. L’Autorità di bacino agisce in qualità di autorità demaniale e portuale nei limiti di quanto disposto dalla normativa regionale.
3. Il regolamento è subordinato a quanto previsto dalla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, di seguito chiamata anche Legge regionale, e dal Regolamento regionale attuativo del 27/10/2015
n. 9 pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 44, di seguito chiamato anche Regolamento regionale.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. Bacino del lago d’Iseo: bacino costituito dai laghi d’Iseo, Endine-Gaiano e Moro.
2. Autorità demaniale e Autorità portuale: Autorità di bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.
3. ambito/area portuale regionale: le aree portuali, a vocazione portuale, decretate o delimitate tramite atti formali da parte delle competenti autorità, o di fatto. Sono considerate aree portuali di fatto le aree comprendenti strutture di ormeggio regionali in corso di delimitazione. Di norma dette aree appartengono al demanio regionale della navigazione interna.
4. strutture portuali: le strutture portuali si distinguono principalmente in:
1. posti barca assegnabili: fanno parte di questa tipologia tutti i posti barca destinati a soddisfare le richieste di ormeggio pervenute con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il numero dei posti barca assegnabili potrà essere oggetto di variazioni a seguito di modifiche del porto, manutenzioni dello stesso o particolari esigenze dell’Autorità di bacino.
2. posti barca riservati a usi speciali: in questa categoria rientrano i posti barca che non concorrono alle procedure di assegnazione in quanto riservati a particolari finalità e/o utilizzatori. A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia i ricoveri per emergenze, per l’utilizzo temporaneo, per unità di navigazione addette alla sicurezza alla vigilanza e/o al soccorso.
3. altre infrastrutture riservate a uso pubblico per soddisfare esigenze collettive: in questa categoria rientrano i posti barca per ormeggio temporaneo debitamente contraddistinti con apposita targhetta identificativa, i pontili, dighe foranee, le banchine, scivoli, scalette e/o qualsiasi altra struttura presente nell’area portuale destinata a soddisfare bisogni collettivi, o puntuali per un limitato periodo di tempo. L’utilizzo di queste strutture deve essere pertanto temporaneo e sempre presidiato dall’utilizzatore. Queste infrastrutture non possono essere oggetto di concessione o uso permanenti e/o esclusivi.
4. posto barca/ormeggio: area appartenente a un porto regionale presso cui è possibile ormeggiare l’unità di navigazione. Il posto barca è identificabile con un proprio codice univoco ed è composto, anche idealmente ove non delimitato da elementi fisici, da uno specchio acqueo di norma rettangolare formato da: lo spazio acqueo oggetto di concessione (calcolato come successivamente precisato alla definizione “canone concessorio d’ormeggio”) e i maggiori spazi occupati dall’oscillazione dell'unità di navigazione o, anche sotto il livello delle acque, da cime, pendini, trappe o quant’altro funzionale a consolidare l’ormeggio dell’unità
di navigazione stessa. Il posto barca può essere fornito di elementi accessori, funzionali ad accedere, attraccare, delimitare al/il medesimo, quali a titolo esemplificativo: pali, anelli, bitte, catenaria, finger, pontile, banchina, boe, gavitelli; i predetti elementi, e i maggiori spazi occupati come sopra precisati, sono in uso gratuito al concessionario e, se non puntualmente e diversamente indicato, possono essere di pertinenza e uso comune tra più posti barca limitrofi.
5. canone concessorio d’ormeggio: somma dovuta dal concessionario unicamente per l’occupazione e l’uso esclusivi di uno specchio acqueo di una superficie in metri quadri calcolata sulla base delle dimensioni dell’unità di navigazione dichiarate nella domanda secondo il seguente calcolo: superficie in metri quadri = lunghezza fuori tutto x larghezza fuori tutto; canone concessorio = superficie in metri quadri x canone al metro quadro.
Il canone concessorio per sua natura non include e/o prevede forniture e/o l’erogazione di servizi quali a titolo indicativo e non esaustivo: assicurazioni, guardianaggio, videosorveglianza, svuotamento acque di sentine, manutenzioni alle unità di navigazione, regolazione ormeggi, ripristino galleggiamento, recupero unità affondate. Il canone concessorio riguarda pertanto unicamente ed esclusivamente il diritto ad occupare l’area oggetto del canone.
Il canone concessorio è dovuto per ogni anno solare (primo gennaio-trentuno dicembre) ed è calcolato ai sensi del regolamento regionale nr. 09/2015 - allegato II tabella A - e
s.m.i. Il canone annuale, indipendentemente dalla data di pagamento, è sempre commisurato al periodo di occupazione compreso tra il giorno primo gennaio e il giorno trentuno dicembre di qualsiasi anno della concessione. Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettiva occupazione materiale o continuativa del posto barca e non è rateizzabile. Il pagamento del canone è atto propedeutico ma non sufficiente per concludere l'iter concessorio ed è dovuto in via anticipata rispetto all’annualità oggetto di concessione e comunque entro i termini stabiliti e comunicati da Autorità di bacino.
Il canone è ridotto nella misura del 50% qualora la data di assegnazione risulti successiva al 30 giugno; in caso contrario, è dovuto nella misura del 100%. La riduzione non è applicabile al canone minimo previsto dalla normativa regionale.
6. cauzione: somma eventualmente richiesta all’utente da Autorità di bacino ai sensi dell’art. 25 del regolamento regionale nr. 09/2015. La cauzione, se richiesta è a garanzia degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione ed è dovuta nella misura di una annualità del canone per le concessioni di durata sino a quindici anni ovvero di due annualità se la durata è superiore.
7. lunghezza fuori tutto-larghezza fuori tutto: dimensioni (larghezza e lunghezza) del rettangolo di minore superficie contenente l’unità di navigazione completa di ogni appendice. Pertanto la lunghezza fuori tutto o la larghezza fuori tutto dell’unità di navigazione dichiarata nella domanda (esempio: larghezza fuori tutto o lunghezza fuori tutto = lunghezza o larghezza della barca + parabordi + motore + plancette).
8. pescaggio-profondità: parte dell’unità di navigazione completa di ogni appendice che rimane immersa nell'acqua e che intercorre tra la linea di galleggiamento ed il punto inferiore estremo della chiglia o dell’appendice o dell’apparato propulsore (esempio: pescaggio = altezza della parte immersa dell’unità di navigazione + altezza della deriva fissa).
9. assegnazione del posto barca – dell’ormeggio: atto o comunicazione conseguente una istanza, anche di modifica, con cui Autorità di bacino, per il periodo compreso tra la data di trasmissione dell’assegnazione e il termine di pagamento del canone di concessione, riserva provvisoriamente, in via esclusiva, un posto barca a favore di un soggetto (assegnatario). L’assegnazione è atto propedeutico ma non sufficiente per concludere l'iter concessorio.
10. concessione del posto barca - dell’ormeggio - dell’area demaniale lacuale: rapporto contrattuale con cui Autorità di bacino concede a un soggetto (concessionario), per l’ormeggio dell’unità di navigazione indicata nella domanda e alle condizioni riportate nel presente regolamento, nel disciplinare di concessione, nel regolamento regionale e in altre norme locali e nazionali per quanto applicabili, il diritto di occupazione e uso di un
posto barca, per un periodo ben definito. L’occupazione è esclusiva limitatamente alla superficie (specchio acqueo) pari a quella oggetto di calcolo del canone concessorio. L’occupazione e l’uso del posto barca assegnato, sono consentiti solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio da parte del concessionario e da parte dell’Autorità di bacino.
11. conducente: soggetto a cui durante la navigazione competono la responsabilità civile e penale per la conduzione e l'ormeggio oltre a qualsiasi altra attività connessa al corretto utilizzo della unità in navigazione.
12. procedura di assegnazione: le procedure di assegnazione generali o massive si dividono in: ordinaria e straordinaria.
La procedura di assegnazione ordinaria è attivata alla scadenza naturale delle concessioni di ormeggio indipendentemente dalla loro attivazione. Le concessioni generali ordinarie hanno la durata temporale massima indicata nel bando.
La procedura di assegnazione straordinaria è attivata qualora, a causa di nuovi porti o ampliamento di porti esistenti, l’Autorità di bacino ritenga necessario procedere all’assegnazione massiva dei nuovi posti barca disponibili. La scadenza delle concessioni generali straordinarie coincide con quella delle concessioni generali ordinarie.
Le procedure di assegnazione successive alla scadenza della procedura di assegnazione generale avvengono mediante l’utilizzo della lista d’attesa in vigore che resta valida fino al giorno precedente la pubblicazione delle liste di cui all’art. 9.1 del presente regolamento.
Sezione II. – Xxxxx xxxxxxxxx, degli indennizi per abusiva occupazione o per occupazioni eccedenti il termine di concessione, delle penali per ritardato pagamento
dei canoni demaniali, del deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi
Art. 3. Vigilanza, deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi.
1. In caso di deposito di beni mobili sul demanio e ormeggi abusivi si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 54, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, dal Regolamento regionale e dal presente regolamento.
2. Fermo restando le disposizioni in materia di vigilanza stabilite dall’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e dal Regolamento regionale e in assenza di personale addetto alla vigilanza nominato dall’Autorità di bacino, le funzioni potranno essere richieste agli agenti di Polizia giudiziaria territorialmente competenti ai quali compete anche l’onere di sanzionare l’eventuale violazione.
3. Qualora le attività di vigilanza richiedano interventi sul demanio della navigazione quali la rimozione di unità di navigazione o manufatti comunque denominati presenti senza la prescritta concessione, l’Autorità di bacino anche tramite i propri incaricati provvede a eseguire dette rimozioni previa stesura di apposito verbale redatto e sottoscritto dall’agente di Polizia giudiziaria che ne autorizza la rimozione.
4. Qualora il manufatto o l’unità di navigazione costituisca pericolo o impedimento al corretto utilizzo del demanio della navigazione interna la rimozione può essere disposta in via d’urgenza direttamente dal personale incaricato dall’Autorità di bacino. Si precisa che una unità di navigazione o un manufatto abbandonato e/o affondato che ha perso le sue caratteristiche di usabilità e/o navigabilità e/o galleggiamento potrà essere considerato rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia e pertanto trattato come tale.
5. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Autorità di bacino, o ai soggetti da essa incaricati, per danni arrecati durante le operazioni di rimozione e/o deposito all’unità di navigazione e/o ai beni in essa contenute.
6. Premesso che l’onere di rendere identificabile l’unità di navigazione, mediante apposizione del contrassegno adesivo e la rispondenza tra le caratteristiche dell’unità di navigazione e quanto dichiarato in sede di domanda, è a esclusivo carico del concessionario, l’unità di navigazione è rimossa qualora per qualsiasi motivo:
1. occupi un posto barca o un’area demaniale lacuale in assenza di concessione in corso di validità riferibile all’unità di navigazione ormeggiata.
2. occupi un posto barca o un’area demaniale lacuale diversi da quelli concessi.
3. il concessionario o l’utilizzatore non segnalino l’orario d’inizio dell’ormeggio temporaneo, indichino un orario errato o prolunghino la sosta oltre i termini prescritti.
4. il concessionario o l’utilizzatore incorrano nei casi di decadenza o revoca previsti dal presente regolamento.
7. I costi relativi alla rimozione sono posti a carico del proprietario dei beni se identificato. Ai fini dell’identificazione del proprietario potranno essere utilizzate anche le dichiarazioni di proprietà dell’unità di navigazione rilasciate in sede di domanda di concessione demaniale.
Titolo II. - Disposizioni speciali
Capo I. - Disposizioni in materia di porti lacuali regionali
Sezione I. – Della gestione dei porti lacuali regionali
Art. 4. Gestione dei porti lacuali regionali.
1. L’Autorità di bacino gestisce le strutture portuali regionali, fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 48 del Regolamento regionale nr. 09/2015.
2. Ogni attività connessa alla gestione del posto barca e/o dell'unità di navigazione ivi ormeggiata è a esclusivo carico e onere del Concessionario con particolare riferimento a:
1. sorveglianza dell’unità di navigazione allo scopo di evitare che possa danneggiarsi o recare danno a persone, animali o beni, alle altre unità di navigazione, alle strutture portuali o all’ambiente.
2. sorveglianza dell’unità di navigazione, e di ogni bene in essa contenuto, a prevenzione di furti, atti vandalici o utilizzi non autorizzati.
3. verifica della idoneità del posto barca, assegnato o concesso, rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione da ormeggiare e/o ormeggiata e/o alle concessioni e/o strutture portuali limitrofe.
4. verifica del permanere delle condizioni inizialmente accertate di compatibilità del posto barca rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione ormeggiata o da ormeggiare.
5. ogni azione necessaria all’ormeggio a regola d’arte e alla sua verifica nel tempo finalizzata al controllo dell’ormeggio stesso e dell’unità di navigazione, con particolare riferimento a fenomeni metereologici che possano compromettere la sicurezza dell’unità di navigazione stessa, delle altre unità di navigazione e delle strutture d’ormeggio.
6. verifica del permanere delle situazioni di sicurezza per l’unità di navigazione in relazione alle repentine variazioni del livello delle acque, anche in concomitanza di eventi atmosferici di particolare intensità, all’accumulo di acque meteoriche all’interno nell’unità di navigazione, alla integrità dello scafo con particolare riferimento all’apparato motore e ai serbatoi di carburanti e lubrificanti.
7. verifica del corretto utilizzo, anche dei concessionari limitrofi alla propria concessione, delle strutture portuali disponibili.
8. segnalazione di modifiche o cedimenti delle infrastrutture di ormeggio che possano compromettere il corretto ormeggio o l’accessibilità in sicurezza allo stesso.
9. tempestivo intervento di messa in sicurezza dell'unità di navigazione anche mediante il suo spostamento in altri ormeggi e/o alaggio e trasporto in altre aree o strutture qualora il posto barca non fosse più disponibile per attività di manutenzione ordinaria o straordinaria o per eventi naturali o accidentali eccezionali. Si precisa che qualora l’Autorità di bacino esaurisca gli ormeggi alternativi disponibili l’onere per lo spostamento è a esclusivo carico del concessionario.
3. Qualora, a seguito delle attività sopra riportate, il Concessionario rilevi per l’utilizzo delle strutture portuali o della unità di navigazione situazioni di potenziale pericolo non risolvibili con
un intervento diretto deve darne immediatamente comunicazione all’Autorità di bacino, possibilmente documentando quanto rilevato a mezzo e-mail o altri strumenti similari.
4. Qualora a insindacabile giudizio del Concessionario la situazione rilevata non consenta di mantenere le condizioni di sicurezza dell’unità di navigazione ormeggiata lo stesso dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione dell’unità di navigazione.
5. Il Concessionario, con la presentazione della domanda e la sottoscrizione dell’atto concessorio, esonera l’Autorità di bacino da ogni possibile rivalsa per danni, a persone animali o beni, provocati o subiti nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità di navigazione o in quanto in essa custodito, nonché per fatti imputabili a imperizia del fruitore dell’ormeggio, a un utilizzo improprio delle strutture portuali, a terzi, al livello delle acque o a eventi atmosferici.
6. Autorità di bacino può effettuare manutenzioni finalizzate alla messa in sicurezza del posto barca, qualora compromessa, riservandosi la facoltà di rivalsa qualora l’intervento si sia reso necessario a causa di un utilizzo difforme e/o per imperizia del concessionario.
7. Le sopra elencate attività di verifica, segnalazione, sorveglianza devono essere effettuate dal Concessionario con modalità continuativa e costante nel tempo.
8. L’Autorità di bacino può, con apposito regolamento, attivare servizi e/o forniture, sia individuali che collettive. In questa ipotesi detti servizi e/o forniture saranno oggetto di specifico contratto di servizio con obbligo di copertura totale, dei costi sostenuti, a carico dei beneficiari.
Sezione II. – Degli ormeggi
Art. 5. Piano degli ormeggi.
1. Autorità di bacino, in fase di assegnazione dei posti barca stabilisce il piano degli ormeggi secondo le indicazioni contenute nel Regolamento regionale e in relazione ai fattori sottoelencati:
1. dimensione dell’area portuale e degli ormeggi disponibili.
2. battente d’acqua minimo garantito.
3. tipologia prevalente delle unità di navigazione per cui è richiesto l’ormeggio.
4. tipologia delle strutture di approdo e di ormeggio.
5. ottimizzazione dello spazio disponibile.
2. Preso atto delle caratteristiche fisiche dei porti regionali presenti sul bacino di competenza e delle limitazioni esistenti sui laghi di Endine-Gaiano e Moro (con riferimento in particolare al divieto di utilizzo di unità di navigazione con motori a combustione interna), il piano degli ormeggi dovrà tendere a soddisfare le richieste considerando che:
1. Unità di navigazione adibite al trasporto pubblico di linea di persone.
Le esigenze delle unità di navigazione addette al trasporto pubblico di linea sono già soddisfatte dalle infrastrutture regionali concesse in uso al Gestore della navigazione di linea.
2. Unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone.
Le unità di navigazione, iscritte nei pubblici registri e in possesso delle prescritte autorizzazioni, che per dimensioni possono trovare ormeggio nei porti regionali concorrono secondo le modalità riportate nel presente regolamento all’assegnazione dei posti barca disponibili. Qualora gli ormeggi disponibili nei porti regionali non fossero dimensionati per accogliere in sicurezza dette unità di navigazione, per l’ormeggio delle stesse potranno essere identificate altre aree extraportuali, appartenenti al demanio della navigazione interna di competenza di Autorità di bacino, all’interno del territorio del Comune rivierasco che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto pubblico; al predetto Comune, limitatamente al servizio di taxi, compete anche l'onere di presentare istanza per ottenere la relativa concessione demaniale extraportuale, o portuale qualora il Comune disponga di concessioni proprie in corso di validità, e per le aree di esercizio/stazionamento funzionali alle attività di imbarco/sbarco passeggeri. Tale onere può essere posto in capo a soggetti diversi dal Comune per le rimanenti tipologie di trasporto pubblico non di linea.
3. Unità di navigazione adibite al trasporto di merci, mezzi e/o utilizzate per lavori in ambito lacuale, come a titolo esemplificativo chiatte, bettoline, ecc.
Le unità di navigazione, iscritte nei pubblici registri e in possesso delle prescritte autorizzazioni, che per dimensioni possono trovare ormeggio nei porti regionali concorrono all'assegnazione dei posti barca disponibili secondo le modalità riportate nel presente regolamento. Qualora gli ormeggi disponibili nei porti regionali non fossero dimensionati per accogliere in sicurezza dette unità di navigazione, le stesse potranno essere autorizzate all’ormeggio presso i porti commerciali così come identificati in occasione della delimitazione delle aree portuali regionali all’interno del territorio: del Comune rivierasco che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o del Comune rivierasco di esercizio dell’attività stessa, o del Comune di residenza dell’esercente l’attività. Gli interessati potranno presentare istanza per ottenere la concessione presso il porto commerciale di interesse.
4. Unità da pesca professionale.
Le unità di navigazione, iscritte nei pubblici registri e in possesso delle prescritte autorizzazioni, che per dimensioni possono trovare ormeggio nei porti regionali concorrono all'assegnazione degli ormeggi disponibili secondo le modalità riportate nel presente regolamento. Qualora gli ormeggi disponibili nei porti regionali non fossero dimensionati per accogliere in sicurezza dette unità di navigazione, gli interessati potranno presentare istanza per ottenere la concessione demaniale extraportuale.
5. Unità di navigazione dello Stato, di proprietà dei soggetti istituzionali o degli enti a cui competono in forza di leggi nazionali o regionali, accordi, convenzioni o altre forme giuridicamente rilevanti, la vigilanza e/o il soccorso e/o le attività di prevenzione, sensibilizzazione e monitoraggio sul bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.
Le unità di navigazione dello Stato, di proprietà dei soggetti istituzionali o degli enti a cui competono in forza di leggi nazionali o regionali, accordi, convenzioni o altre forme giuridicamente rilevanti, la vigilanza e/o il soccorso e/o le attività di prevenzione, sensibilizzazione e monitoraggio sul bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro che per dimensioni possono trovare ormeggio nei porti regionali concorrono all’assegnazione dei posti barca disponibili secondo le modalità riportate nel presente regolamento. Qualora gli ormeggi disponibili nei porti regionali non fossero dimensionati per accogliere in sicurezza dette unità di navigazione, gli interessati potranno presentare istanza per ottenere la concessione demaniale di ormeggio extraportuale.
3. L’Autorità di bacino, compatibilmente con le caratteristiche dei porti gestiti, individua ormeggi da destinare alla sosta temporanea gratuita; presso i predetti ormeggi, debitamente segnalati, la sosta è consentita per un periodo, se non diversamente specificato, di massimo due ore. L'inizio della sosta deve essere segnalato con utilizzo di un disco orario o strumenti similari verificabili da banchina.
4. Gli ormeggi adibiti alla sosta temporanea fungono anche da punti di ricovero in caso di emergenze o per ricollocare temporaneamente unità di navigazione in occasione di lavori o altre specifiche necessità.
5. Compatibilmente con le dimensioni del porto e per porti che dispongono di un numero superiore a 20 posti barca, vengono istituiti degli ormeggi destinati al ricovero di unità di navigazione per temporanee situazioni di emergenza (eventi atmosferici, avarie, attività di soccorso). In presenza di comprovate situazioni di emergenza l'unità di navigazione può essere comunque ormeggiata temporaneamente all’interno di una struttura portuale sotto la diretta responsabilità del conducente dell'unità di navigazione senza arrecare pericolo alle persone, o danni alle unità di navigazione presenti nel porto. Sono esclusi dall’ istituzione degli ormeggi destinati al ricovero i porti che nelle aree limitrofe già dispongano di ormeggi adibiti alla sosta temporanea.
6. Nei casi di cui ai punti 4 e 5, qualora dette emergenze dovessero rendere necessario l’utilizzo dell’ormeggio (in caso di ormeggio temporaneo per un periodo superiore alle 2 ore), è fatto obbligo dell’utilizzatore di informare per iscritto anche a mezzo email l’Autorità di bacino fornendo i seguenti dati minimi: estremi e recapito del proprietario dell’unità di navigazione, descrizione possibilmente fotografica della stessa, motivi di causa maggiore che hanno reso necessario l’utilizzo dell’ormeggio e i tempi entro i quali verrà liberato l’ormeggio. L’Autorità si riserva la facoltà di verifica e di intervento in caso di utilizzo improprio degli ormeggi temporanei.
Sull’unità di navigazione dovrà inoltre essere apposto idoneo cartello indicando i motivi che hanno reso necessario l’ormeggio di emergenza.
Art. 6. Modulistica e requisiti per la presentazione delle istanze.
1. Tutte le comunicazioni o le domande previste dal presente regolamento dovranno essere redatte e inviate all’Ente, pena archiviazione d’ufficio, unicamente utilizzando i modelli e le modalità disposte dall’Autorità di bacino. Le comunicazioni o le domande dovranno essere veritiere, complete, redatte in modo leggibile, datate e sottoscritte e regolarizzate con l’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge. Non potranno essere ammesse, con il solo obbligo di comunicazione all’interessato, le comunicazioni o le domande trasmesse con diversa modalità da quelle disposte e/o presso recapiti diversi da quello dell'Autorità di Bacino e/o che siano prive degli elementi indicati come essenziali e/o obbligatori. La mancanza di dati non obbligatori potrà essere oggetto di richiesta di integrazione. Le istanze inviate dall’utente non obbligano Autorità di bacino al rilascio dell’autorizzazione o della concessione d’ormeggio richieste.
Art. 7. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Bando di aggiudicazione.
1. I posti barca dei porti regionali gestiti dall’Autorità di bacino vengono assegnati in via ordinaria con procedura a evidenza pubblica e con la frequenza stabilita dall’Autorità di bacino nei limiti della normativa regionale.
2. In via straordinaria, anticipatamente rispetto alla procedura ordinaria, l’Autorità di bacino, in presenza di nuovi porti o per la necessità di procedere a una riorganizzazione complessiva delle assegnazioni degli ormeggi o per altre ragioni a carattere straordinario debitamente motivate, può indire un bando per l’aggiudicazione straordinaria degli ormeggi di uno o più porti a mezzo delle procedure a evidenza pubblica stabilite dal presente regolamento.
3. Il bando per l’aggiudicazione ordinaria o straordinaria dei posti barca dei porti regionali dovrà essere pubblicizzato almeno 30 giorni prima dell’apertura del bando a mezzo di:
1. pubblicazione avviso sul sito istituzionale dell’Ente valevole ai fini della pubblicità legale.
2. mediante invio dell’avviso con richiesta di pubblicazione ai Comuni territorialmente interessati.
3. comunicazione a tutti i concessionari e a tutti gli iscritti nelle liste di attesa. In nessun caso il mancato recapito/notifica di detta comunicazione può essere causa di contestazione per i mancati riconferma e/o rilascio della concessione.
4. eventuali altre forme di pubblicità ritenute idonee da Autorità di bacino.
4. L’atto di indizione del bando stabilirà un termine minimo e un termine massimo durante il quale le istanze devono essere trasmesse all’Autorità di bacino. Il periodo compreso tra i predetti termine minimo e termine massimo non può essere inferiore a giorni 15 (quindici).
Art. 8. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Partecipazione al bando.
1. Per partecipare al bando ciascun utente deve presentare apposita istanza secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente regolamento.
2. Non potranno concorrere all’assegnazione degli ormeggi, con il solo obbligo di comunicazione all’interessato, le domande aventi per oggetto:
1. aeroscafi, hovercraft o similari e/o unità di navigazione il cui utilizzo sia vietato nelle acque del Lago di appartenenza del porto preferenziale come, per esempio: moto d’acqua, scooters acquatici o altri mezzi motorizzati similari, o manufatti diversi dalle unità di navigazione o comunque non adibiti alla navigazione come, ad esempio, i capanni da caccia.
2. unità di navigazione le cui dimensioni non trovano corrispondenza in alcun posto barca presente nel porto richiesto.
3. particolari tipologie di unità di navigazione che per proprie caratteristiche siano incompatibili con quelle del posto barca, del porto o dell’area portuale come, per esempio: tavole da surf o similari, unità di navigazione minori quali canoe, kayak e similari.
4. unità di navigazione per uso abitativo o finalizzate all'esercizio nel posto barca di attività ludico ricreative, commerciali, artigianali, industriali, o all’erogazione di servizi in genere.
3. Il bando e/o il modello di istanza e/o la lettera di accompagnamento e/o le note esplicative dovranno anche indicare:
1. le modalità di compilazione indicando gli elementi e gli allegati essenziali e/o obbligatori.
2. i termini per la presentazione.
3. le modalità di trasmissione.
4. le cause di esclusione.
5. le modalità per la presa visione dell’esito del bando.
6. le modalità con cui procedere a eventuali integrazioni.
7. le modalità per la presentazione di reclami.
4. Con la presentazione e sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara di essere proprietario, alla data di presentazione dell’istanza, dell’unità di navigazione indicata. La perdita del titolo di proprietà dell’unità di navigazione comporta la decadenza e/o revoca della concessione o, in assenza, l’archiviazione d’ufficio dell'istanza.
5. Qualora l'unità di navigazione sia oggetto di multiproprietà, la domanda potrà essere presentata da uno solo dei proprietari.
6. Il richiedente può presentare domanda d’ormeggio ancorché alla data di trasmissione non sia ancora proprietario dell'unità di navigazione indicata nella richiesta. Nell’istanza il richiedente dovrà indicare comunque tutti gli elementi obbligatori definiti come tali nel modulo di domanda impegnandosi a trasmettere all’Ente idonea dichiarazione attestante la proprietà del bene entro 30gg dalla assegnazione. In questa ipotesi è ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni classe di priorità prevista dal presente regolamento, in difetto verrà ritenuta valida la prima istanza pervenuta al protocollo dell’Autorità di bacino.
7. Per ogni unità di navigazione è ammessa una sola domanda d’ormeggio e una sola concessione. In difetto si procederà come di seguito indicato:
1. qualora emergano più istanze, assegnazioni o concessioni riferibili alla stessa unità di navigazione e allo stesso utente, Autorità di bacino prenderà in considerazione la domanda spedita per prima. A parità di data verrà presa in considerazione quella protocollata per prima.
2. qualora emergano più istanze, assegnazioni o concessioni riferibili alla stessa unità di navigazione e a due o più utenti, si procederà ad un supplemento di istruttoria finalizzato a verificare la reale titolarità del mezzo all’esito del quale si provvederà eventualmente ad ammettere, a seconda del caso, una sola istanza, assegnazione o concessione e ad archiviare d’ufficio, dichiarare la decadenza e/o revocare delle/le rimanenti.
8. L’istanza è presentata per concorrere a un solo posto d’ormeggio, appartenente al porto preferenziale indicato nella domanda, e deve essere riferita a una sola unità di navigazione.
9. Le istanze pervenute prima della data di apertura del bando verranno archiviate d’ufficio unitamente agli allegati e non potranno concorrere all'assegnazione degli ormeggi; del mancato accoglimento verrà data comunicazione ai richiedenti.
10. Per le istanze trasmesse successivamente alla data di chiusura del bando verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento. Successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione previste dal bando, le domande trasmesse oltre i termini concorreranno all’assegnazione dei posti barca ancora disponibili.
11. L’assegnazione del posto barca avviene con le modalità previste dal presente regolamento indipendentemente da eventuali preferenze espresse dal richiedente.
12. È posto a esclusivo carico del richiedente l’onere di comunicare eventuali modifiche all’istanza di concessione già presentata. Le modifiche dovranno essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli e dovranno riportare gli estremi della domanda di riferimento.
Art. 9. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Liste di ammissione alla selezione.
1. Dal trentesimo giorno dalla data di chiusura del bando l’Autorità di bacino procede a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente la lista, per estremi, di tutte le domande trasmesse entro i termini e, con le medesime modalità, la lista delle domande trasmesse fuori termine fino alla data di
predisposizione della lista. L’appartenenza alla lista non comporta l’assegnazione del posto barca ma attesta unicamente l’ammissione alle fasi successive della procedura.
2. Entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente dovranno pervenire eventuali reclami o segnalazioni inerenti il mancato inserimento nelle liste.
3. Entro i successivi 45 giorni dal termine stabilito per la presentazione dei reclami l’Autorità di bacino provvederà ad apportare le eventuali rettifiche e/o modifiche alle liste di ammissione alla procedura di selezione pubblicando sul sito istituzionale dell’Ente le liste aggiornate. Limitatamente ai reclami non accolti verrà data comunicazione scritta agli interessati.
Art. 10. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Assegnazione provvisoria.
1. Entro i successivi 40 giorni l’Autorità di bacino procederà, secondo i criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento, all’assegnazione provvisoria dei posti barca disponibili.
2. Entro i successivi 10 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto precedente dovranno pervenire eventuali reclami o segnalazioni inerenti alle sole modalità di assegnazione.
3. Entro i successivi 30 giorni dal termine fissato per i reclami di cui al punto precedente l’Autorità di bacino provvederà ad apportare le rettifiche e/o le modifiche all’elenco delle assegnazioni provvisorie e a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente le liste aggiornate. Limitatamente ai reclami non accolti verrà data comunicazione scritta agli interessati.
4. Entro i successivi 30 giorni Autorità di bacino provvederà a trasmettere le proposte di assegnazioni agli interessati.
5. Entro il 31 dicembre gli utenti non oggetto di assegnazione devono provvedere a rimuovere l’unità di unità di navigazione, e ogni altra struttura eventualmente posizionata senza autorizzazione, dal posto barca oggetto della concessione in scadenza.
Art. 11. Assegnazioni degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Assegnazioni definitive.
1. Nel periodo compreso tra la data di trasmissione della proposta di assegnazione e il termine prescritto da Autorità di bacino entro cui perfezionare la concessione mediante il versamento del canone e la sottoscrizione dell’atto concessorio, l’assegnatario ha l’obbligo di:
1. trasmettere ogni elemento/dato/integrazione documentale eventualmente richiesti da Autorità di bacino al fine di perfezionare la pratica.
2. verificare che il posto barca sia libero da occupazioni in corso e sia idoneo rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione con particolare riferimento a: compatibilità dell'ingombro dell'unità di navigazione (lunghezza fuori tutto x larghezza fuori tutto x pescaggio) rispetto alle dimensioni e al battente d’acqua (calcolato nel periodo di minima piena del lago: - 0,30 cm rispetto allo zero idrometrico di Sarnico pari a 185,15 mt SLM) del posto barca assegnato tenendo conto delle strutture d'ormeggio e delle concessioni limitrofe. La verifica non autorizza in alcun modo l'assegnatario ad apporre modifiche al posto barca assegnato e/o a quelli limitrofi e/o alle strutture portuali. Entro i medesimi termini, in caso ritenga non idoneo l’ormeggio proposto, o che rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione sussistano eventuali impedimenti ad un suo corretto utilizzo, l’assegnatario deve comunicarlo a Autorità di bacino che potrà sospendere i termini di pagamento. Nella predetta comunicazione l’assegnatario dovrà debitamente motivare le ragioni per cui non ritiene idoneo l’ormeggio proposto rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione.
Qualora Autorità di bacino, previe le verifiche del caso, ritenga quanto comunicato:
1. rilevante, pertinente e fondato, potrà proporre all’interessato altro idoneo ormeggio, se disponibile; nel caso non ci fossero ormeggi disponibili e compatibili con l’unità di navigazione ne viene data comunicazione all’interessato e la domanda viene mantenuta d’ufficio nella classe di priorità della lista d’attesa del porto preferenziale, con medesima data di spedizione.
2. non rilevante, non pertinente e infondato, ne darà comunicazione all'interessato riconfermando l'assegnazione e riattivando i termini di pagamento.
3. pagamento dell’intero canone dovuto, in caso di esito positivo della verifica di cui al punto
1.2 del presente articolo.
4. sottoscrizione dell’atto concessorio.
5. ritiro del contrassegno adesivo identificativo della concessione che, entro gli ulteriori termini prescritti da Autorità di bacino, dovrà essere apposto sull’unità di navigazione in modo che lo stesso sia verificabile dalla banchina. La mancata applicazione del contrassegno adesivo o la sua non leggibilità dalla banchina comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'avvio della procedura di decadenza della concessione.
Limitatamente al ritiro del contrassegno e/o alla consegna di eventuale documentazione il concessionario potrà operare anche tramite delega.
2. In ogni caso e indipendentemente dalla data di versamento, il mero pagamento anche parziale degli oneri concessori comunque denominati, non obbliga Autorità di bacino all’adozione di atti di assenso o al rilascio della concessione, e non interrompe o sospende i termini relativi a eventuali procedure in corso oggetto di archiviazione, revoca, decadenza.
3. Autorità di bacino può, in autotutela e/o per sopravvenute e comprovate motivazioni indipendenti dalla volontà dell’Ente, annullare o riattivare d’ufficio l’assegnazione e, in caso di posti disponibili, procedere con una nuova assegnazione. In assenza di posti barca disponibili l’istanza viene inserita nella lista d’attesa con la priorità stabilita dalla data di spedizione.
Art. 12. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Criteri di formazione delle graduatorie. Classi di priorità.
1. Per l’ottenimento dell’ormeggio, non costituiscono titolo preferenziale né diritto acquisito l'essere titolari di concessioni ancorché in corso di validità.
2. Per ogni porto vengono create le seguenti tipologie di graduatorie:
1. delle domande trasmesse nei termini (trasmesse a partire dal termine di apertura ed entro e non oltre il termine di chiusura del bando).
2. delle domande trasmesse fuori termine (trasmesse oltre il termine ultimo del bando).
3. La graduatoria viene stabilita secondo le seguenti classi di priorità:
1. Unità di navigazione dello Stato, di proprietà dei soggetti istituzionali o degli enti a cui competono in forza di leggi nazionali o regionali, accordi, convenzioni o altre forme giuridicamente rilevanti, la vigilanza e/o il soccorso e/o le attività di prevenzione, sensibilizzazione e monitoraggio sul bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
2. Unità di navigazione professionali, utilizzate senza scopo di lucro, iscritte nei pubblici registri.
Rientrano in questa classe le unità di navigazione professionali, oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente utilizzate a scopi diversi dal diporto e senza scopo di lucro, quali a titolo esemplificativo:
1. unità di navigazione per il trasporto merci o di materiali in conto proprio o a supporto dell'attività principale del richiedente.
2. unità di navigazione di associazioni per i servizi connessi al proprio funzionamento.
3. unità di navigazione di enti per i servizi connessi alle proprie finalità istituzionali. Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
3. Unità di navigazione professionali, utilizzate con scopo di lucro.
Rientrano in questa classe, a titolo esemplificativo, le unità di navigazione professionali:
1. come tali riconosciute dalla normativa vigente in materia, non iscritte nei pubblici registri e oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente.
2. iscritte nei pubblici registri e appartenenti ai pescatori professionisti.
3. iscritte nei pubblici registri e oggetto del complesso dei beni strumentali del richiedente.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 5 (cinque), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
4. Unità di navigazione, di proprietà di forme associative senza scopo di lucro, con l'esclusione di soggetti in possesso di strutture d'ormeggio in concessione sui laghi d’Iseo, Endine e Moro, utilizzate per le finalità sociali e adibite ad attività di scuola e/o soccorso ed appoggio nelle attività di scuola e/o manifestazioni nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
5. Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, di proprietà dei cantieri nautici che svolgano attività di produzione.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
6. Unità di navigazione, utilizzate esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche, di proprietà delle scuole nautiche che rilascino patenti nautiche.
Per questa classe il numero massimo di domande consentito per richiedente è pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda. All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
Per le successive classi di priorità nr. 7 e/o nr. 8 al richiedente è consentito presentare cumulativamente un numero massimo di domande pari a: nr. 1 (uno), indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda.
7. Unità di navigazione, utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro) e di proprietà di persone fisiche che alla data di trasmissione della domanda abbiano residenza anagrafica nel Comune di Monte Isola, oggetto di istanze finalizzate a ottenere un posto barca in un porto ubicato nel Comune di Monte Isola.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
8. Unità di navigazione utilizzate per diporto (per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro) e di proprietà di persone fisiche, non rientranti nella classe di priorità nr. 7.
Rientrano in questa classe:
1. le domande, per porti ubicati nel Comune di Monte Isola (BS) e trasmesse dalle persone fisiche che alla data di presentazione dell’istanza NON abbiano residenza anagrafica nel predetto Comune.
All’interno della presente classe le domande sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione.
2. le domande, per porti ubicati in un Comune diverso da quello di Monte Isola (BS) e trasmesse dalle persone fisiche.
Queste istanze sono selezionate e ordinate secondo i seguenti criteri.
1. le istanze trasmesse nei termini del bando dalle persone fisiche che abbiano dichiarato di essere residenti nel Comune di ubicazione del porto sono ordinate in ordine cronologico di data di trasmissione e si procede
all’assegnazione fino alla quota del 30% (arrotondato per eccesso all’unità) dei posti disponibili.
2. i restanti posti barca disponibili, non assegnati secondo la procedura indicata al punto precedente, vengono assegnati alle rimanenti istanze secondo l’ordine cronologico della data di spedizione e indipendentemente dalla residenza del richiedente.
9. Unità di navigazione ulteriori rispetto al numero consentito da ciascuna classe e/o oggetto di istanze inserite o spostate d'ufficio nei casi previsti dal presente regolamento.
Le domande presentate dall’utente per un numero di unità di navigazione in eccedenza rispetto a quanto ammesso dal presente regolamento per ciascuna classe e/o rispetto al cumulo massimo previsto per le classi nr. 7 e/o nr. 8, indipendentemente dal porto preferenziale e dalla data di spedizione della domanda verranno spostate d’ufficio, senza ulteriori formalità e/o adempimenti da parte di Autorità di bacino, nella presente classe di priorità.
In assenza di puntuale indicazione dell’utente, per stabilire quali tra le domande in eccedenza debbano essere inserite nella presente classe Autorità di bacino procede come segue:
1. a parità di data spedizione, le domande vengono ulteriormente ordinate per numero di protocollo di arrivo assegnato dall'Autorità di bacino.
2. le domande con numero progressivo di ordinamento superiore al limite massimo consentito dalla classe vengono tolte dalla classe richiesta e inserite nella presente classe.
Le domande inserite nella presente classe sono ordinate in ordine cronologico di data di spedizione dell’istanza.
4. Nelle graduatorie delle domande trasmesse nei termini e delle domande trasmesse oltre i termini, a ogni istanza viene assegnato un numero progressivo di posizione secondo il seguente ordinamento:
1. classe, in ordine di priorità, di appartenenza della domanda.
2. specifici criteri di ordinamento previsti dalla classe di appartenenza della domanda.
5. La graduatoria generale delle istanze è formata dalla graduatoria delle istanze trasmesse nei termini del bando a cui è accodata la graduatoria delle domande trasmesse oltre i termini del bando.
6. Nella graduatoria generale, a ogni istanza viene assegnato un numero progressivo di posizione.
7. A parità di posizione e/o per ogni eventuale caso, necessario e/o non previsto dal presente regolamento, per il quale non sia possibile stabilire l’esatta posizione delle domande in graduatoria, l’ordinamento delle istanze verrà stabilito tramite l’estrazione a sorte. Agli interessati verrà comunicato il luogo, la data e l’ora dell’estrazione. L’estrazione verrà effettuata da una Commissione formata da un dipendente dell’Ente in qualità di Presidente, un dipendente dell’Ente in qualità di segretario, e uno o più testimoni scelti tra i presenti o, se non disponibili, tra i dipendenti dell’Ente. Dei lavori della Commissione dovrà essere redatto apposito verbale. Successivamente al sorteggio, verrà stilata una graduatoria per tutte le domande concorrenti alla data dell’estrazione.
Art. 13. Assegnazione degli ormeggi nei porti lacuali regionali. Contenuti minimi e durata della concessione dell’ormeggio.
1. La concessione d’ormeggio dovrà indicare i dati del concessionario, dell’unità di navigazione, dell’ormeggio concesso, la classe di priorità, eventuali riduzioni e il canone iniziale richiesto. Inoltre, dovrà riportare anche per estremi i richiami alla normativa vigente e al presente regolamento con particolare riferimento agli obblighi posti a carico del Concessionario e ai motivi di decadenza, revoca o di mancata proroga della concessione.
2. La concessione d’ormeggio dovrà espressamente prevedere la manleva in favore della autorità di bacino con riguardo a ogni responsabilità per danni a persone, beni, animali provocati
alla/dall'unità di navigazione nonché per eventuale incendio, atti vandalici, furto dell’unità di navigazione e di quanto in essa contenuto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa.
3. La concessione d’ormeggio è inizialmente definita sulla base dei dati contenuti nella domanda di concessione; i predetti dati possono essere aggiornati e/o integrati e/o modificati sulla base delle comunicazioni e/o richieste di modifica del concessionario (a condizione che vengano accolte con comunicazione scritta dall’Autorità di bacino), o con la sottoscrizione, da parte dell’utente e di Autorità di bacino, di apposito atto contrattuale.
4. La durata della concessione in caso di aggiudicazione a seguito di bando ordinario o generale è fissata dal primo gennaio della prima assegnazione al 31 dicembre dell’anno di scadenza stabilito in sede di indizione del bando. In tutti gli altri casi (bando straordinario e utilizzo liste d’attesa) la durata è calcolata dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio al 31 dicembre dell’anno di scadenza stabilito in sede di indizione del bando ordinario.
5. Durate inferiori a quelle previste dovranno essere debitamente motivate con particolare riferimento a interventi di manutenzione straordinarie delle infrastrutture portuali o altri motivi a carattere straordinario.
6. Eventuali proroghe alla scadenza della concessione potranno essere disposte dall’Autorità di bacino in presenza di situazioni eccezionali o qualora modifiche normative lo rendano necessario o opportuno.
7. In ogni caso l’attivazione di una nuova procedura di assegnazione dei posti barca determina, limitatamente al/ai porto/i interessato/i, il divieto di ulteriori proroghe della concessione per tutte le unità di navigazione occupanti detto/i porto/i.
8. La concessione deve essere annualmente confermata con il versamento del canone concessorio anticipato richiesto da Autorità di bacino; il canone è dovuto indipendentemente da eventuali istanze in corso aventi per oggetto la modifica della concessione, che possono essere mantenute attive unicamente previo versamento del predetto canone.
9. Con la sottoscrizione della concessione il concessionario dichiara di aver visionato il posto barca e che lo stesso risulta idoneo rispetto alle caratteristiche dell’unità di navigazione.
Art. 14. Obblighi, divieti, dinieghi, archiviazione d’ufficio, decadenza, revoca.
1. Indipendentemente dall’avvenuto versamento degli oneri concessori comunque denominati, oltre che per pubblico interesse, modifiche legislative, sentenze o atti emanati dalle competenti autorità e/o per i casi previsti dal presente regolamento che puntualmente lo prevedano, l’Autorità di bacino, motivando adeguatamente il provvedimento, può: rigettare istanze e/o archiviarle d’ufficio, revocare concessioni e/o dichiarare la decadenza di assegnazioni e/o delle concessioni, con particolare riferimento ai seguenti comportamenti o a situazioni, ancorché temporanei o non continuativi, indipendenti da volontà o dovuti ad imperizia, qualora l’avente titolo:
1. non provveda, nei tempi comunicati, al pagamento dell’intero canone concessorio e/o di altri oneri dovuti e comunque denominati e/o alla sottoscrizione del disciplinare di concessione. In questi casi la decadenza e/o la revoca decorrono, senza ulteriori atti/formalità/adempimenti, dal giorno successivo il termine ultimo indicato da Autorità di bacino per adempiere a quanto richiesto.
2. contravvenga alle norme regolanti l’utilizzo delle aree portuali contenute in leggi nazionali, regionali, regolamenti o ordinanze.
3. risulti inadempiente rispetto agli obblighi, impegni e prescrizioni derivanti dal contratto di concessione o imposti da norme o regolamenti emanati dalle competenti autorità.
4. ceda, conceda, sub conceda, affidi l’uso del posto barca a terzi, anche a titolo gratuito.
5. non provveda nei tempi prescritti a comunicare quanto richiesto dall’Autorità di bacino, ovvero qualora i dati comunicati risultino non veritieri o carenti di elementi essenziali.
6. non comunichi eventuali variazioni ai dati contenuti/allegati nella/alla domanda già presentata, con particolare riferimento a quelli indicati come essenziali e/o obbligatori.
7. senza la prevista autorizzazione scambi l’ormeggio con altri utenti.
8. rispetto a quanto riportato nella concessione utilizzi il posto barca per finalità e/o per l’ormeggio di unità di navigazione diverse o non conformi a quelle dichiarate con particolare riferimento alle dimensioni e alla tipologia dell’unità di navigazione.
9. non mantenga l’unità di navigazione ormeggiata nei limiti dello spazio concesso occupando anche parzialmente, con manufatti, con cavi d'ormeggio o altri elementi o materiali, gli spazi oggetto di concessioni di terzi o renda difficoltoso a terzi l’utilizzo di impianti, spazi e/o strutture ad uso comune.
10. in assenza di espressa autorizzazione scritta, modifichi o comunque manometta impianti e/o attrezzature e/o strutture portuali, anche mediante l'installazione di attrezzature per l'ormeggio (scalette, bitte, anelli, boe, pali, corpi morti, catene). In questo caso quanto installato potrà essere rimosso senza ulteriori comunicazioni dal personale incaricato o resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di monetizzazione di quanto installato e fatto salva la possibilità di rivalsa in caso di danno arrecato a beni, persone, animali, strutture portuali o a altre unità di navigazione.
11. per qualsiasi motivo arrechi danno agli impianti e alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o a unità di navigazione terze.
12. utilizzi il posto barca, gli impianti e le strutture delle aree portuali, per qualsiasi scopo diverso dall’ormeggio e/o da quelli per i quali sono stati realizzati e/o destinati, con particolare riferimento al pernottamento, al consumo di cibi e bevande, ad attività ludiche o ricreative, a stoccaggio di beni, o alla esecuzione di opere di manutenzione e/o lavaggio.
13. svolga anche temporaneamente qualsiasi tipo di attività commerciale, professionale, artigianale o industriale e più in generale erogazione di beni e servizi nell’ambito del posto barca, del porto e/o dell’area portuale, anche a bordo o a mezzo di unità di navigazione.
14. per qualsiasi motivo mantenga l’unità di navigazione in condizioni fatiscenti, in grave stato di abbandono o non la mantenga in buono stato d'uso e di decoro con particolare riferimento alle modalità di ormeggio in sicurezza, alla costante regolazione delle cime di ormeggio anche in relazione al livello delle acque, allo svuotamento dello scafo e delle acque di sentina.
15. non eserciti, frequentemente e continuativamente nel tempo la sorveglianza dell’unità di navigazione per garantirne il corretto galleggiamento e ormeggio; la mancata sorveglianza potrà essere dedotte anche dalla presenza di acqua di sentina in quantità tale da compromettere la stabilità dell’unità di navigazione e la sicurezza dell’ormeggio e dalla presenza di rotture dei sistemi d’ormeggio. Le mancate sorveglianza e gestione dell’ormeggio, qualora reiteratamente rilevate e/o persistenti per un periodo superiore a 24 ore rispetto alla rilevazione potranno essere contestate al concessionario al fine dell’attivazione della procedura di decadenza e/o revoca della concessione.
16. per qualsiasi motivo depositi materiali o sversi rifiuti di qualsiasi tipo, liquidi gassosi o solidi nelle acque del porto, sui moli o comunque in prossimità del porto o dell’area portuale, mantenga acceso il motore dell’unità di navigazione oltre il tempo strettamente necessario alle manovre di attracco, esegua attività che comportino l'emanazione di rumori o odori o che possano provocare danni agli utenti, persone, cose o animali e alle attrezzature del porto, dell’area portuale oltre che all'ambiente.
17. mantenga un comportamento rumoroso, pericoloso o comunque lesivo dei diritti degli altri fruitori dell’area portuale.
18. adotti gravi comportamenti nella gestione del posto barca, all’interno del porto, dell’area portuale.
19. non provveda, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione del contrassegno identificativo, che deve essere sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità.
20. non protegga, mediante l’utilizzo di parabordi appositamente commercializzati allo scopo, l’unità di navigazione, comprensiva di motore e altre appendici, da urti accidentali; è fatto tassativo divieto utilizzare sull’unità di navigazione o sulla struttura d’ormeggio sistemi di protezione non adatti allo scopo e/o costituiti da elementi considerati rifiuti (copertoni d’auto e similari).
21. adotti comportamenti che interferiscano, limitino o impediscano con/la fruibilità e/o con/l’accesso e il transito pubblici del/sul demanio.
22. adotti comportamenti che limitino, interferiscano o impediscano l’entrata e l’uscita in sicurezza nei/dai porti.
23. non provveda, nei tempi comunicati, al liberare l’ormeggio qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi del vigente regolamento.
24. occupi e/o utilizzi un posto barca o un’area demaniale lacuale in assenza di concessione in corso di validità riferibile all’unità di navigazione ormeggiata.
25. occupi e/o utilizzi un posto barca o un’area demaniale lacuale diversi da quelli concessi.
2. Detti comportamenti o inadempienze potranno essere contestati all'utilizzatore e/o al concessionario anche se posti in essere da altri soggetti aventi la disponibilità dell’unità di navigazione o dello spazio acqueo oggetto di concessione.
3. In ogni caso, con esclusione dei casi puntuali previsti dal presente regolamento per cui ne sia prevista l’automatica applicazione, il rigetto o l’archiviazione d’ufficio dell’istanza, la decadenza o la revoca saranno efficaci solo dopo l’avvenuta contestazione scritta e trascorsi i tempi assegnati per eventuali controdeduzioni o quelli eventualmente stabiliti per porre rimedio alle inadempienze rilevate.
4. Qualora venga confermata la decadenza o la revoca della concessione nessun risarcimento o danno potrà essere riconosciuto al concessionario.
5. La decadenza e/o la revoca comportano, a carico del concessionario e nei tempi indicati da Autorità di bacino, la rimozione dell’unità di navigazione dal posto barca occupato e di ogni altra eventuale struttura posizionata, apposta o realizzata anche senza autorizzazione presso il posto barca stesso o nelle aree demaniali limitrofe, anche sotto il livello delle acque. In difetto l’Autorità di bacino potrà intervenire in via sostitutiva ponendo a carico del concessionario ogni costo sostenuto.
Art. 15. Sospensione temporanea del godimento della concessione.
1. La concessione potrà essere temporaneamente sospesa unicamente qualora si renda necessario, a insindacabile giudizio dell’Autorità di bacino, effettuare interventi o attività comunque denominate finalizzate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’area portuale, delle sue infrastrutture o di altre infrastrutture e/o manufatti appartenenti a terzi e/o destinati all’erogazione di servizi di interesse generale, che rendano necessario o raccomandato lo sgombero, dei posti barca concessi, per evitare danni alle unità di navigazione o difficoltà nell’esecuzione delle attività previste. Sono ricomprese tra gli interventi di cui al presente articolo qualsiasi attività che si rendesse necessaria a seguito di eventi straordinari a carattere naturale, accidentale o doloso.
2. Lo sgombero sarà disposto dall’Autorità di bacino, pubblicizzato presso i porti interessati e sul sito dell’Ente e comunicato ai Concessionari che dovranno provvedervi a loro spese e cura nei tempi assegnati. In difetto l’Autorità di bacino potrà provvedere direttamente o tramite i propri incaricati e/o soggetti affidatari dei lavori, senza alcuna assunzione di responsabilità per danni alle unità di navigazione, ponendo ogni eventuale costo sostenuto a carico dei Concessionari.
3. Qualora lo spostamento si rendesse necessario per fatti urgenti e imprevedibili che non consentano la preventiva comunicazione al Concessionario, se conosciuto, lo spostamento potrà essere eseguito dall’Autorità di bacino o da suoi incaricati e/o soggetti affidatari dei lavori con l’unico onere di darne comunicazione ai concessionari, se conosciuti, nel più breve tempo possibile.
4. Limitatamente al periodo strettamente necessario per l’esecuzione degli interventi/attività di cui al presente articolo, Autorità di bacino può destinare l’utilizzo dei posti barca in deroga al presente regolamento.
5. Qualora la sospensione dovesse protrarsi oltre i sessanta giorni anche non consecutivi per anno solare il Concessionario avrà diritto, a semplice richiesta, al rimborso senza interessi del canone versato rapportato al periodo di mancato godimento arrotondato per eccesso al mese. È sempre interamente dovuto il canone minimo previsto dalla normativa regionale.
Art. 16. Modifiche dell’istanza, dell’assegnazione o della concessione.
1. Le domande di concessione, l’assegnazione e la concessione d’ormeggio in corso di validità, possono essere modificate su istanza di parte, che dovrà essere redatta unicamente utilizzando i modelli, anche in formato digitale, predisposti da Autorità di bacino.
2. L’istanza dovrà essere completa dei previsti allegati, con particolare riferimento a:
1. attestazione di versamento dell’eventuale importo, dovuto a titolo di diritti di segreteria, così come quantificato nell’allegato 1 del presente regolamento per la specifica tipologia di richiesta.
2. attestazione di versamento del/dei canoni concessori e/o di ulteriori oneri.
3. titolo concessorio.
3. Qualora l’istanza di modifica venga ritenuta ammissibile l’Autorità di bacino procede con una nuova assegnazione, conformemente a quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento comunicando modalità e termini per perfezionare la modifica della concessione.
4. Le modifiche devono riguardare uno dei seguenti casi:
1. Sostituzione dell’unità di navigazione/rettifica degli ingombri.
La mera vendita dell’unità di navigazione non comporta, a favore del soggetto che subentra nella proprietà, alcun diritto al subentro nella domanda e/o nella concessione di/del posto barca, fatto salvo quanto puntualmente previsto dal presente regolamento. La vendita, cessione, comodato e più in generale la perdita del possesso dell’unità di navigazione deve essere obbligatoriamente comunicata all’Autorità di bacino, entro e non oltre nr. 15gg dall’evento e unicamente tramite l’apposito modello predisposto dall’Ente. Con la predetta comunicazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alla domanda, alla concessione e a ogni ulteriore istanza aventi per oggetto l’unità di navigazione e di aver liberato il posto barca occupato. La vendita/cessione dell’unità di navigazione, qualora non comunicata comporta per il proprietario la decadenza e/o revoca della concessione e l’archiviazione d’ufficio delle istanze aventi per oggetto l’unità di navigazione medesima. L’utente, con istanza di parte o entro gli eventuali termini prescritti da Autorità di bacino, può richiedere di modificare: l’istanza in lista d’attesa ovvero, successivamente al versamento dei canoni e/o altri oneri richiesti dall’Autorità di bacino, l’assegnazione o la concessione.
La sostituzione dell’unità di navigazione, o la rettifica degli ingombri, potranno essere approvati da Autorità di bacino subordinatamente a:
1. verifica conclusa con esito positivo da parte di Autorità di bacino della compatibilità dell’unità di navigazione sostitutiva o dei maggiori ingombri oggetto di rettifica, rispetto al posto barca oggetto di concessione o assegnazione; la verifica verrà effettuata con particolare riferimento del maggior ingombro con i posti barca limitrofi e la sicurezza delle strutture d’ormeggio.
In caso di esito negativo della verifica, Autorità di bacino potrà proporre all’utente altro idoneo ormeggio compatibile con l’unità di navigazione, se disponibile, ubicato nel medesimo porto della concessione o dell’assegnazione. Qualora non ci fossero ormeggi disponibili ne viene data comunicazione all’utente e l’assegnazione decade o la concessione viene dichiarata decaduta e/o revocata.
2. pagamento del canone eventualmente dovuto per i maggiori ingombri dell’unità di navigazione.
Qualora gli ingombri variati siano inferiori non è previsto il rimborso del canone versato.
2. Spostamento della concessione nello stesso porto preferenziale.
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio e al versamento dei canoni richiesti dall’Autorità di bacino il concessionario può, nei limiti di una sola domanda e unicamente per la stessa unità di navigazione oggetto di concessione, presentare una domanda di modifica finalizzata a ottenere, nello stesso porto del posto barca oggetto della concessione, un posto barca di tipologia simile o, in parziale deroga a quanto previsto all’articolo 8.11 del presente regolamento, diversa ma comunque affine per dimensioni rispetto a quello assegnato all’unità di navigazione.
La domanda di spostamento deve essere adeguatamente motivata.
L’istanza è inserita in lista d’attesa, nella classe di priorità del porto preferenziale, con data di spedizione pari a quella della data di trasmissione della richiesta di spostamento. Qualora sulla base della posizione assunta in graduatoria si verifichino le condizioni per l’assegnazione di un posto barca, ma di tipologia diversa rispetto a quella oggetto di domanda, fino a future eventuali disponibilità l’istanza è mantenuta d’ufficio nella lista d’attesa del porto preferenziale, nella classe di priorità, con posizione prioritaria.
3. Spostamento della concessione in altro porto.
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio e al versamento dei canoni richiesti dall’Autorità di bacino il concessionario può, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento all’art. 8.7, nei limiti di una sola ulteriore domanda e unicamente per la stessa unità di navigazione oggetto di concessione, presentare istanza finalizzata a ottenere lo spostamento della concessione in un altro porto preferenziale.
L’istanza è inserita in lista d’attesa, nella classe di priorità del porto preferenziale, con data di spedizione pari a quella della data di trasmissione della richiesta di spostamento. Il perfezionamento della concessione avente per oggetto lo spostamento comporta l’archiviazione d’ufficio della domanda presentata ai sensi del precedente punto 4.1.2.
4. Spostamento dell’istanza nella lista di attesa di un altro porto.
L’utente in lista d’attesa, nei limiti di una sola domanda e per la stessa unità di navigazione oggetto dell’istanza, può richiedere che la propria domanda venga spostata nella lista d’attesa di un porto preferenziale diverso.
L’istanza è spostata in lista d’attesa, nella classe di priorità del porto preferenziale, con data di spedizione pari a quella della data di trasmissione della richiesta di spostamento.
5. Scambio di ormeggio.
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio e al versamento dei canoni richiesti dall’Autorità di bacino, nei limiti di una sola domanda e per la stessa unità di navigazione oggetto della concessione il concessionario può richiedere di scambiare l’ormeggio con un altro concessionario.
Lo scambio di ormeggi potrà essere autorizzato subordinatamente alla verifica positiva, da parte di Autorità di bacino, di compatibilità delle unità di navigazione rispetto ai posti barca da scambiare.
Non sono ammesse istanze finalizzate a scambi fra più di 2 utenti. Non sono ammessi scambi di istanze.
6. Variazione di dati e condizioni dichiarati nell’istanza o nella concessione.
1. variazione di dati e condizioni non essenziali
L'utente, per fatti sopravvenuti o per meri errori materiali nella redazione dell'istanza, può in qualsiasi momento rettificare i dati della domanda e/o della concessione, come quelli relativi all’unità di navigazione (limitatamente a elementi quali per esempio: colore, materiale, denominazione dell’unità di navigazione), di contatto, recapito, o trasmettere allegati sostitutivi rispetto a quelli prodotti, comunque non essenziali ai fini della formazione delle graduatorie, delle assegnazioni e/o dell'applicazione dei criteri di precedenza e/o di un titolo di preferenza e/o di riduzioni del canone concessorio.
2. Variazione di dati e condizioni essenziali
Entro e non oltre nr. 10 gg dall’evento modificativo, e comunque entro e non oltre i termini prescritti dall’Autorità di bacino, l’utente deve comunicare le eventuali variazioni sostanziali intervenute rispetto ai dati e alle condizioni dichiarati nell’istanza e/o nella concessione. La modifica dell’istanza o della concessione è sostanziale se ne altera la natura generale variandone le condizioni iniziali o introducendone di nuove rispetto alle quali l’utente abbia eventualmente beneficiato o intenda beneficiare per ottenere vantaggi nell’assegnazione del posto barca e/o nell'applicazione dei criteri di precedenza e/o di un titolo di preferenza e/o di riduzioni del canone concessorio.
In assenza di concessione:
l’istanza viene aggiornata e/o modificata e/o integrata sulla base delle variazioni comunicate e/o eventualmente rilevate d’ufficio. Qualora le modifiche riguardino
il porto preferenziale e/o comportino la retrocessione o l’avanzamento della domanda in una classe di priorità inferiore o superiore l’istanza viene spostata o reinserita in lista d’attesa nella relativa classe di priorità con data di spedizione pari a quella della data di trasmissione della comunicazione di variazione o dell’esito della verifica su iniziativa d’ufficio. Sulla base della posizione assunta in lista d’attesa dalla domanda, in caso di posti liberi disponibili l’assegnazione viene riemessa sulla base delle variazioni, altrimenti l’assegnazione in corso di validità decade.
In presenza di concessione:
entro i termini indicati dall’Autorità di bacino il concessionario dovrà sottoscrivere, a pena di decadenza o revoca della concessione, la concessione modificata.
7. Subingresso.
1. subentri tra soggetti diversi dalle persone fisiche:
l’utente può chiedere di essere sostituito da un altro soggetto, nell’istanza o (successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio e al versamento dei canoni concessori richiesti dall’Autorità di bacino) nel godimento della concessione d’ormeggio in corso di validità e alle istanze collegate, quando a un soggetto iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i criteri di selezione qualitativa iniziali, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali rispetto all’istanza o alla concessione riferite al soggetto iniziale. In tal caso all’istanza di subingresso deve essere allegata la copia dell’atto sulla base del quale il soggetto iniziale chiede di essere sostituito dal soggetto subentrante. Se con il subentro viene mantenuta la medesima unità di navigazione oggetto dell’istanza o della concessione, da parte del soggetto subentrante dovrà essere presentata idonea documentazione attestante la proprietà del mezzo.
2. subentri tra persone fisiche.
I casi in cuoi può essere richiesto il subingresso tra persone fisiche sono i seguenti:
1. coniugi o parenti.
Successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio e al versamento dei canoni concessori richiesti dall’Autorità di bacino, il concessionario può chiedere di essere sostituito nel godimento della concessione e delle eventuali istanze di modifica collegate da uno dei seguenti soggetti:
1. coniuge.
2. uno dei parenti in linea retta di primo grado di seguito elencati: padre, madre, figlio/a.
3. uno dei parenti in linea retta di secondo grado di seguito elencati: nonno/a, nipote.
4. uno dei parenti in linea collaterale di secondo grado di seguito xxxxxxxx: fratello, sorella.
All’istanza dovrà essere allegata, in particolare, idonea documentazione attestante la qualità di coniuge o parente. Se con il subentro viene mantenuta la medesima unità di navigazione oggetto della concessione, da parte del soggetto subentrante dovrà essere presentata idonea documentazione attestante la proprietà del mezzo.
Successivamente, con le modalità ed entro i termini prescritti da Autorità di bacino, il concessionario uscente e subentrante dovranno versare gli eventuali oneri dovuti e sottoscrivere i conseguenti atti contrattuali.
Per tutta la durata della concessione è ammesso un solo subingresso di questa tipologia.
2. eredi
l’erede può chiedere di subentrare nell’istanza o nel godimento della concessione d’ormeggio in corso di validità e alle eventuali istanze di modifica collegate riferite al defunto.
Per perfezionare il subingresso l’erede dovrà allegare all’istanza almeno i seguenti documenti minimi:
1. idonea documentazione attestante la propria qualità di erede e dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dagli eventuali ulteriori eredi, al diritto di subentrare nelle concessioni e/o nelle istanze del defunto.
2. attestazioni di versamento di ogni canone e/o altro onere richiesto da Autorità di bacino, compreso quanto eventualmente non regolarizzato dal defunto.
Successivamente, con le modalità ed entro i termini prescritti da Autorità di bacino, il subentrante dovrà sottoscrivere gli eventuali atti concessori.
5. Nei casi di subingresso previsti ai punti 7.1 e 7.2.1 del presente articolo:
1. il concessionario cedente rinuncia alla concessione, senza possibilità di revocare/annullare/ritirare l’istanza, a favore di un altro soggetto contestualmente alla presentazione dell’istanza di subentro a firma congiunta.
2. dalla data di presentazione dell’istanza a firma congiunta ogni onere o adempimento previsto per il perfezionamento del subentro è posto a carico del subentrante fermo restando la responsabilità in solido del concedente.
6. Nei casi di scambio d’ormeggio i richiedenti restano intestatari delle concessioni originarie e dei connessi obblighi fino al perfezionamento dello scambio secondo i tempi i costi e le modalità che verranno comunicate dall’Autorità di bacino.
7. In tutti i casi contemplati nel presente articolo gli effetti delle istanze potranno avere luogo solo successivamente al completamento dell’iter comunicato dall’Autorità di bacino.
8. La concessione d’ormeggio in corso di validità o l’assegnazione possono essere modificate d’ufficio nei seguenti casi:
1. l’ormeggio non è idoneo, per motivi sopravvenuti, ad accogliere l’unità di navigazione già oggetto della assegnazione o della concessione.
Qualora venga assegnato un posto barca che, per fatti indipendenti dalla volontà dell’assegnatario o del concessionario, anche successivamente alla sottoscrizione dell’atto concessorio risultasse non idoneo all'ormeggio, sarà possibile disporre la revoca o la decadenza della assegnazione o della concessione e la contestuale assegnazione, nel porto preferenziale indicato nella domanda, di altro posto barca se disponibile. In caso di non disponibilità di posti la domanda viene reinserita d’ufficio nella lista d’attesa del porto preferenziale, nella classe di priorità di appartenenza, e con posizione prioritaria indipendentemente dalla data di spedizione, senza altro onere a carico dell’Autorità di bacino che: la restituzione senza interessi del canone concessorio versato, limitatamente al semestre non interamente usufruito, e la contestuale comunicazione dei motivi che hanno reso necessario il provvedimento.
2. per ottimizzare l’utilizzo dei posti barca disponibili, eventualmente anche al fine di riunire in gruppi omogenei le unità di navigazione in base alle loro caratteristiche.
Art. 17. Rinuncia all’istanza, all’assegnazione, alla concessione.
1. La rinuncia all’istanza, all’assegnazione o alla concessione è irrevocabile e deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Autorità di bacino.
2. La rinuncia alla concessione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di occupazione a partire dal quale il concessionario non intenda più usufruire della concessione, decorre a partire dal giorno 1° Gennaio dell’anno successivo e comporta l’obbligo a carico dell’utente di rimuovere a proprie cura e spese, non oltre il giorno antecedente la decorrenza della rinuncia, l’unità di navigazione dal posto barca e ogni altra eventuale struttura posizionata, apposta o realizzata anche senza autorizzazione, presso il posto barca stesso o nelle aree demaniali limitrofe, anche sotto il livello delle acque. In difetto l’Autorità di bacino potrà intervenire in via sostitutiva ponendo a carico del concessionario ogni costo sostenuto.
3. Con la rinuncia a una istanza o a una assegnazione aventi per oggetto una modifica, il concessionario può chiedere, entro e non oltre il termine ultimo indicato da Autorità di bacino per il pagamento e/o per la sottoscrizione della modifica della concessione, il mantenimento dell’istanza iniziale o della concessione in corso di validità oggetto della domanda di modifica.
4. Nei casi di subingresso o scambio di ormeggi la rinuncia all’istanza è ammessa solo se richiesta contestualmente da entrambi i richiedenti.
5. Qualora l’utente intenda rinunciare alla concessione con effetto immediato la rinuncia dà titolo al parziale rimborso, senza interessi, del canone corrisposto per l’anno di occupazione a cui si riferisce la rinuncia. Il canone è rimborsabile limitatamente a istanze pervenute entro e non oltre il giorno 30 Giugno ed è proporzionale ai mesi di occupazione non goduti arrotondati per difetto all’unità. È sempre interamente dovuto il canone minimo previsto dalla normativa regionale.
6. I posti barca che si rendono liberi in seguito alla rinuncia, alla decadenza, alla revoca o per altri motivi sono assegnati, scorrendo le liste d’attesa, ai soggetti aventi diritto.
Art. 18. Collaborazione tra le parti.
1. Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all’Autorità di bacino ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.
2. L’Autorità di bacino si impegna a comunicare al Concessionario, anche per vie brevi, eventuali osservazioni, suggerimenti o indicazioni finalizzate al miglior utilizzo possibile dell’ormeggio assegnato.
Sezione III. Della sicurezza dell’ambito portuale
Art. 19. Sicurezza dell'ambito portuale.
1. La sicurezza della navigazione è attuata dall’Autorità di bacino tramite:
1. la manutenzione delle infrastrutture portuali.
2. l’installazione di idonee segnalazioni, anche luminose.
3. la rimozione di unità di navigazione e manufatti comunque denominati che possano compromettere la sicurezza della navigazione o dell’ormeggio.
4. l’emanazione di ordinanze.
2. In qualsiasi caso, con particolare riferimento a condizioni meteorologiche critiche e/o a fatti urgenti e/o imprevedibili e/o a qualsiasi evento che non consenta la preventiva comunicazione al concessionario, è facoltà di Autorità di bacino, o dei propri soggetti incaricati, disporre e/o effettuare con procedura d’urgenza tutte le operazioni ritenute opportune al fine di eliminare situazioni ritenute, anche potenzialmente, causa di pericolo per la navigazione, per gli utilizzatori del porto, per le unità di navigazione o per le infrastrutture portuali, o causa di una non regolare funzionalità delle vie di navigazione o di un non corretto uso degli spazi e delle aree demaniali. Tra le predette operazioni possono rientrare anche rimozioni, spostamenti, messe in sicurezza, recupero e ripristino del galleggiamento delle unità di navigazione, e la rimozione di corpi galleggianti, relitti affondati, semi affondati o in chiaro stato di abbandono. I costi delle operazioni sono posti a carico del soggetto, se identificato, che ha reso necessario l’intervento o che non abbia provveduto tempestivamente a eliminare la situazione di pericolo e/o di non regolare fruizione delle aree. Nell’ambito delle suddette operazioni di urgenza i soggetti incaricati da Autorità di bacino potranno, se indispensabile e strettamente necessario allo scopo, salire a bordo dell’unità di navigazione oggetto dell’intervento con manleva da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere che si possano verificare durante le operazioni.
Art. 20. Imbarco e sbarco di persone, animali, cose, merci pericolose.
1. È vietato in tutti i porti regionali l’imbarco e lo sbarco di merci pericolose.
2. Deroghe al divieto del comma precedente potranno essere disposte dai competenti enti in base alle vigenti disposizioni in materia in vigore al momento della richiesta di trasporto.
3. L’imbarco e lo sbarco di persone, animali e beni è effettuato sotto la diretta responsabilità del comandante dell’unità di navigazione a cui spetta l’onere di valutare le condizioni di sicurezza
con particolare riferimento a: situazione meteorologica, livelli delle acque, punti di accesso e transito.
Art. 21. Movimentazione delle merci.
1. La movimentazione delle merci a fini commerciali è ammessa solo da parte degli operatori muniti delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni e deve avvenire esclusivamente tramite unità di navigazione e galleggianti iscritti nei pubblici registri e nei limiti imposti dalle norme in materia di navigazione e sicurezza.
2. L’imbarco e lo sbarco delle merci a fini commerciali sono consentiti utilizzando le infrastrutture dei porti commerciali e le infrastrutture in concessione all’operatore.
3. Tutte le attività inerenti alla movimentazione delle merci avvengono nella diretta responsabilità dell’operatore che si assume anche ogni responsabilità inerente danni a persone, animali o beni che potrebbe causare durante la movimentazione o stoccaggio delle merci.
Art. 22. Utilizzo degli spazi comuni.
1. Gli spazi delle aree lacuali portuali non utilizzati come ormeggio autorizzato sono fruibili da tutti gli utenti del porto unicamente per il transito e per il tempo necessario alle operazioni connesse all'ormeggio.
2. Nelle aree lacuali portuali è consentita la pesca dilettantistica con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto e delle giornate festive e prefestive dei mesi di Giugno e Settembre. E' data facoltà ai Comuni, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre i periodi di divieto e/o di limitare i mezzi di pesca utilizzabili esclusivamente qualora dette attività possano costituire pericolo per la fruizione degli spazi pubblici di competenza comunale. In questa ipotesi è compito dei Comuni pubblicizzare i provvedimenti adottati nelle immediate vicinanze delle aree interessate e di darne tempestiva comunicazione al competente ufficio preposto alla regolamentazione delle attività della pesca e all’Autorità di bacino. Resta inteso che ogni ulteriore regolazione della pesca dilettantistica è di esclusiva competenza del preposto Ufficio Regionale.
Capo II. Disposizioni in materia di ormeggi singoli extra portuali
Sezione I. Della gestione degli ormeggi singoli extraportuali
Art. 23. Gestione degli ormeggi singoli extra portuali.
1. L’Autorità di bacino gestisce gli ormeggi singoli extra portuali limitatamente al rilascio della concessione demaniale lacuale e alla fornitura in comodato gratuito della boa d’ormeggio.
2. La concessione rilasciata per l’ormeggio di unità di navigazione in aree extra portuali e il conseguente canone concessorio corrisposto nelle misure stabilite dalla Regione Lombardia danno unicamente titolo all’utilizzo dell’area demaniale lacuale assegnata e non comporta alcuna fornitura o servizio, comunque denominati, a favore delle unità di navigazione ormeggiate e a carico dell’Autorità di bacino.
3. Ogni attività connessa alla gestione dell’area demaniale lacuale concessa è a esclusivo carico e onere del Concessionario che, all’atto di sottoscrizione dell’atto concessorio, esclude a carico dell’Autorità di bacino ogni possibile rivalsa per danni a persone, animali o beni provocati o subiti dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa.
Art. 24. Assegnazione degli ormeggi in aree extra portuali.
1. Il procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale rilascio della concessione d’ormeggio tramite boa si conclude entro il termine di nr. 60gg dalla data di ricevimento dell’istanza al protocollo dell’Ente.
2. Nelle aree portuali non sono ammesse nuove istanze di ormeggio tramite campi boe o boe singole.
3. L’istanza di assegnazione di un ormeggio in aree extra portuali deve essere redatta unicamente utilizzando il modello, anche in formato digitale, predisposto dall’Autorità di bacino.
4. Le concessioni d’ormeggio singole devono rispettare la distanza di almeno 15mt da altre concessioni e/o dalla costa e non devono prevedere utilizzo di cime di ormeggio collegate alla riva o nelle sue immediate vicinanze.
5. L’istanza di assegnazione deve essere presentata tra il giorno 1° Gennaio ed entro e non oltre il 31 Maggio dell’anno solare. Le istanze pervenute oltre il predetto termine verranno istruite a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di trasmissione della richiesta.
6. Per le istanze ritenute ammissibili l’Autorità di Xxxxxx procede ad acquisire i seguenti pareri minimi:
1. Comune territorialmente competente per quanto concerne la sottrazione all’uso pubblico e il decoro dell’area richiesta, accessibilità e la presenza di vincoli limitanti le possibilità d’utilizzo delle aree richieste per l’ormeggio e/o per l’accesso.
2. L’Ente preposto alla tutela e gestione di aree protette.
3. Il Gestore della Navigazione di Linea per la verifica di possibili interferenze con il servizio di trasporto pubblico o con le infrastrutture a questo collegate.
È sempre fatta salva la possibilità, a insindacabile giudizio dell’Autorità di bacino, di acquisire ulteriori pareri qualora ritenuti necessarie per la verifica della compatibilità dell’istanza con altri interessi pubblici.
7. La domanda di assegnazione, tenuto conto delle eventuali osservazioni e/o manifestazioni di interesse pervenute, può essere respinta qualora:
1. nelle vicinanze del punto di ormeggio richiesto siano presenti strutture portuali regionali, o eventuali campi boa gestiti dall’Autorità portuale, e siano ancora disponibili posti compatibili con l’unità di navigazione oggetto della domanda.
2. il richiedente disponga di proprie strutture d’ormeggio sui laghi d’Iseo, Endine e Moro.
3. la domanda non sia compatibile e/o interferisca rispetto:
1. ai pareri resi dagli Enti di cui al precedente punto 6 del presente articolo.
2. al piano degli ormeggi o al piano regolatore portuale.
3. alle rotte della navigazione pubblica di linea, alle entrate e uscite dai porti, alle vie navigabili in generale e alla sicurezza della navigazione.
4. alla tutela della fruizione degli spazi destinati alla balneazione nonché alla tutela dell’accesso e transito sul demanio, tenuto conto della morfologia dei luoghi.
5. alla tutela della fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi all’area oggetto di richiesta di concessione, anche con particolare riferimento alla presenza di manufatti e/o cime di ormeggio che impediscano o rendano difficoltoso il libero accesso alle rive.
6. alle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché ai loro strumenti di regolazione e pianificazione.
7. alle attività di pulizia superficiale e/o sfalcio alghe.
8. altri motivi di pubblico interesse.
8. Al termine della procedura di verifica dei requisiti richiesti Autorità di bacino formula una proposta di assegnazione o la comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza concedendo un congruo termine, non inferiore a giorni 10, per presentare eventuali controdeduzioni. Xxxxxxx detto termine o in presenza di controdeduzioni ritenute non condivisibili si procederà a comunicare motivato diniego.
9. Le assegnazioni degli ormeggi extraportuali avvengo di norma tra il 31 Gennaio ed entro il 31 Luglio di ogni anno solare.
10. La durata della concessione è fissata dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio al 31 dicembre dell’anno di scadenza stabilito da Autorità di bacino.
11. Qualora la procedura di assegnazione si concluda con esito favorevole la concessione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad adempiere, nei termini stabiliti, a quanto richiesto dall’Autorità di bacino.
12. Sono a cura e spese del concessionario tutte le azioni finalizzate al corretto e puntuale utilizzo dell'ormeggio con particolare riferimento al posizionamento della boa e alla costante regolazione dei sistemi d’ormeggio in presenza di significative escursioni dei livelli del lago e/o di fenomeni atmosferici di rilievo.
13. è vietato utilizzare per l’ormeggio dell’unità di navigazione un galleggiante diverso da quello concesso dall’Autorità di Bacino Lacuale. In caso di smarrimento/furto, dovrà essere presentata denuncia alle autorità competenti e in copia all’Autorità di Xxxxxx;
14. Si precisa che la mancata restituzione entro i termini indicati dall’Autorità di bacino e/o il danneggiamento e/o la perdita per qualsiasi motivo e/o il deterioramento diverso dalla normale usura della boa affidata in comodato d’uso comportano per il concessionario il rimborso del costo sostenuto dall’Autorità di bacino per l’acquisto della boa.
15. In caso di rinuncia o decadenza o revoca o mancato rinnovo della concessione il concessionario dovrà, entro i termini prescritti da Autorità di bacino:
1. rimuovere dall’area concessa: la boa affidata in comodato d’uso, l’unità di navigazione e ogni altro manufatto, anche posto al di sotto del livello delle acque.
2. restituire ad Autorità di bacino la boa affidata in comodato d’uso.
In difetto Autorità di bacino potrà intervenire in via sostitutiva ponendo a carico del concessionario ogni costo sostenuto anche con incameramento dell’eventuale cauzione prestata.
16. Gli oneri di occupazione sono dovuti, indipendentemente dall’occupazione materiale dello spazio d’ormeggio, fino alla data di restituzione della boa affidata in comodato d’uso gratuito o, in caso di mancata restituzione entro i termini prescritti dall’Ente, fino alla data di recupero in via sostitutiva. Qualora la data di restituzione o recupero ricada oltre il secondo semestre dell’anno solare, il canone è dovuto per l’intera annualità, altrimenti è dovuto per un solo semestre.
17. Qualora nelle vicinanze del punto di ormeggio concesso vengano realizzate strutture portuali regionali, o eventuali campi boa gestiti dall’Autorità portuale, l’eventuale concessione in corso di validità può essere revocata e/o dichiarata decaduta.
18. Nei casi di revoca, decadenza o diniego per motivi non imputabili al richiedente/concessionario, l’Autorità di bacino può assegnare al richiedente un ormeggio d’ufficio ubicato in un porto regionale o in un eventuale campo boa gestito dall’Autorità portuale, se disponibile.
19. Per le concessioni d’ormeggio tramite boa si applicano, in conformità e ove ritenute compatibili da Autorità di bacino, tutte le disposizioni previste dal presente regolamento relative alle concessioni d’ormeggio nei porti regionali, con particolare riferimento alle attività e responsabilità poste a carico del concessionario.
Capo III. Disposizioni in materia di porti e di banchine commerciali
Sezione II. Delle operazioni e dei servizi portuali
Art. 25. Gestione dei porti commerciali.
1. L’Autorità di bacino gestisce i porti commerciali regionali limitatamente per le seguenti funzioni:
1. rilascio delle concessioni per l’ormeggio alle unità di navigazioni e ai galleggianti iscritti nei pubblici registri nautici nei limiti della capacità operativa dei porti commerciali.
2. manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali commerciali.
3. realizzazione del programma regionale di manutenzione straordinaria e potenziamento delle infrastrutture portuali commerciali.
4. emanazione di atti con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni commerciali portuali.
2. Nei porti commerciali regionali diversi dalle infrastrutture in uso al gestore della navigazione di linea sono ammesse unicamente le seguenti operazioni portuali: carico, scarico, trasbordo, deposito di mezzi, merci e di ogni altro materiale non classificati pericolosi.
3. Le operazioni portuali sono rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate con decreto dell’Autorità demaniale. Il decreto verrà adottato con modalità analoghe a quanto previsto per i porti commerciali del sistema idroviario regionale. Le imprese autorizzate, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, agiranno sotto la propria esclusiva responsabilità.
4. L’autorità demaniale può decretare la decadenza della autorizzazione alternativamente:
1. se i soggetti autorizzati o i mezzi utilizzati non risultino più in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto dell’autorizzazione.
2. se la capacità tecnica o professionale o finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulta notevolmente ridotta e tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività autorizzate.
3. se il programma operativo eventualmente predisposto non può essere più realizzato per carenze organizzative o inefficienza dei servizi.
4. se non sono state rispettate le norme in materia ambientale o di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. se sono state applicate tariffe superiori a quelle comunicate alle autorità competenti.
6. se sono state violate le disposizioni del presente regolamento.
5. Il deposito delle merci e il parcheggio temporaneo dei mezzi sono consentiti negli appositi spazi per il tempo strettamente necessario alla loro movimentazione. In ogni caso la presenza di mezzi, merci o materiali non deve interferire con l’utilizzo in sicurezza delle infrastrutture portuali.
6. Qualsiasi altra attività potrà essere svolta solo dopo aver acquisito l’autorizzazione da parte dell’Autorità demaniale.
Art. 26. Dei servizi portuali.
1. L’autorità demaniale non esercita attività d’impresa e non fornisce alcun servizio portuale. Ogni impresa autorizzata all’utilizzo delle strutture portuali commerciali dovrà provvedere in autonomia a reperire i servizi portuali funzionali alle attività portuali consentite senza arrecare danno o pregiudizio alle infrastrutture portuali o al loro utilizzo in sicurezza. Il canone concessorio richiesto nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Regione Lombardia è dovuto unicamente per l’occupazione di aree demaniali lacuali.
Titolo III. Disposizioni finali Capo I. Disposizioni finali
Art. 27. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione dell’Assemblea n.17 del 21/12/2004 di approvazione del “Regolamento per la concessione di posti d’Ormeggio all’interno delle aree portuali dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro”.
Capo II. Disposizioni transitorie
Art. 28. Disposizioni transitorie.
1. Le concessioni diverse dai posti barca assentite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci nella loro attuale configurazione fino alla loro naturale scadenza.
2. Le concessioni per posti barca all’interno dei porti regionali sono adeguate alle disposizioni del presente regolamento.
3.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme che regolano la materia con particolare riferimento a: X.X. 00 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione” e regolamenti attuativi, Legge della Regione Lombardia 04 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 9 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione”, Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della Nautica da Diporto” e regolamenti attuativi.
ALLEGATI
Allegato 1 Tabella diritti di segreteria Allegato 2 Elenco dei porti regionali
Allegato 3 Elenco dei porti commerciali regionali
Allegato 1 – Diritti di segreteria
Pr | Tipologia dell'istanza | Costo in euro |
1 | Domanda di sostituzione dell’unità di navigazione o di variazione degli ingombri dell’unità di navigazione | 50,00 |
2 | Domanda di spostamento della concessione nello stesso porto preferenziale | 50,00 |
3 | Domanda di spostamento della concessione in un altro porto | 50,00 |
4 | Domanda di spostamento dell’istanza nella lista di attesa di un altro porto | 25,00 |
5 | Domanda di scambio delle concessioni d’ormeggio | 50,00 |
6 | Domanda di subingresso | 25,00 |
7 | Domanda di variazione di dati non essenziali | 0,00 |
8 | Domanda di variazione di dati essenziali | 25,00 |
9 | Altre istanze non codificate | 20,00 |
ELENCO PORTI REGIONALI.
Pr | Comune | Porto |
1 | Xxxxxx | Nuovo |
2 | Xxxxxx | Vecchio |
3 | Costa Volpino | Bersaglio |
4 | Costa Volpino | Pizzo |
5 | Darfo Boario Terme | Capo di Lago |
6 | Endine Gaiano | Gerù |
7 | Endine Gaiano | Lago di Gaiano |
8 | Endine Gaiano | Pura |
9 | Endine Gaiano | San Felice |
10 | Iseo | Centrale Punta |
11 | Iseo | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx |
12 | Iseo | Xxxxxxxx Xxxx Xxx |
13 | Iseo | Garibaldi |
14 | Xxxx | Xxxxx' Xxxxxxx |
15 | Iseo | Industriale |
16 | Iseo | Molino |
17 | Iseo | Salmister |
18 | Iseo | Sassabanek |
19 | Lovere | Caserma |
20 | Lovere | Lungolago Tadini – Porto Campo Boe |
21 | Lovere | Nuovo Tigli |
22 | Marone | Bagnadore |
23 | Marone | Centrale |
24 | Marone | Nuovo |
25 | Marone | Vello |
26 | Monasterolo del Castello | Casa del Pescatore |
27 | Monasterolo del Castello | Centrale |
28 | Monasterolo del Castello | Legner |
29 | Monasterolo del Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
00 | Xxxxx Xxxxx | Xxxx xxx Xxxxxxxx |
00 | Monte Isola | Carzano |
32 | Monte Isola | Paradiso |
33 | Monte Isola | Peschiera Maraglio |
34 | Monte Isola | Sensole |
35 | Monte Isola | Siviano |
36 | Paratico | Tengattini – Xxxxx Xxxxxxx |
00 | Paratico | Tengattini – Xxxxx Xxxxx Xxx |
00 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx |
00 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx |
40 | Predore | Xxxxxxx |
00 | Xxxxxxx | Xxx Xxxxx |
42 | Ranzanico | Aurora |
43 | Ranzanico | La Tartufaia |
44 | Ranzanico | Vecchia Filanda |
46 | Riva di Solto | Chiesa |
47 | Riva di Solto | Xxxxx |
48 | Riva di Solto | Martinoni |
49 | Sale Marasino | Centrale |
50 | Sale Marasino | Commerciale |
51 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx |
00 | Spinone al Lago | Territorio |
53 | Sulzano | Cadorna |
54 | Sulzano | Chiesetta |
55 | Sulzano | Nuovo |
56 | Sulzano | Vecchio |
57 | Sulzano | Vertine |
58 | Tavernola Bergamasca | Centrale |
ELENCO DEI PORTI COMMERCIALI.
Pr | Comune | Porto |
1 | Monte Isola | Commerciale |
2 | Sale Marasino | Commerciale |