CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA
1. CAMPO D’APPLICAZIONE
1.1 Le nostre vendite, forniture e altre prestazioni (di seguito denominate in modo uni- forme “forniture”) avvengono sulla base delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna (di seguito denominate “le presenti CGVC”). Il cliente, attraverso la relativa ac- cettazione senza obiezioni, si dichiara d’accordo con la loro validità per la relativa fornitura come pure per tutti gli ulteriori rapporti d’affari. Non riconosciamo condizioni contrarie o divergenti da parte del cliente, a meno che non abbiamo espressamente acconsentito per iscritto alla loro validità. Le presenti CGVC valgono anche se noi, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del cliente, eseguiamo la fornitura senza riserve.
1.2 Ci riserviamo il diritto di adattare le presenti CGVC alle mutate circostanze. Il cliente dichiara il proprio accordo in merito alla validità delle condizioni modificate, se entro una settimana dalla ricezione delle stesse non si oppone per iscritto e se in occasione della comunicazione delle condizioni modificate abbiamo espressamente richiamato la sua at- tenzione sul significato del suo silenzio.
2. OFFERTA, INFORMAZIONI SUL PRODOTTO, PRESTAZIONI DI CONSULENZA E DI SUPPORTO, GARANZIE, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Le informazioni e i dati contenuti nelle schede tecniche, nelle specifiche del pro- dotto, nelle descrizioni del prodotto, nelle brochure e nel materiale pubblicitario hanno un carattere orientativo e diventano contenuto vincolante del contratto solo previo espresso consenso scritto da parte nostra.
2.2 I dati inerenti alla qualità valgono come garanzie solo se vengono espressamente definiti come tali. Lo stesso dicasi per l’assunzione del rischio di approvvigionamento.
2.3 Qualora non mettessimo a disposizione una consulenza e un supporto, fatturati a parte, relativamente alle caratteristiche del prodotto e della lavorazione dei nostri prodot- ti, inclusi disegni, calcoli ed elenchi di materiale, rientra nell’esclusiva responsabilità del cliente accertarsi della relativa correttezza e completezza e utilizzare i nostri prodotti in sicurezza, in modo conforme al loro impiego e senza errori.
2.4 Rientra nell’esclusiva responsabilità del cliente il compito di procurarsi le necessa- rie autorizzazioni e di procurarsi e mantenere validi i presupposti di diritto pubblico richie- sti.
2.5 Le nostre offerte vengono elaborate in maniera non vincolante sulla base dei dati o dei documenti di progettazione messi a nostra disposizione o trasmessici e hanno una validità massima di 30 giorni. Il contratto entra in vigore, solo quando avremo emesso la conferma d’ordine per iscritto, tutte le autorizzazioni necessarie (in particolare le autoriz- zazioni per le importazioni e le esportazioni) saranno state rilasciate e saranno presenti e comprovate una sufficiente assicurazione dei crediti nonché altre garanzie di pagamento concordate (ad esempio Letter of credit). Le nostre offerte decadono, se successivamente vengono modificati dati, dimensioni o i progetti. Relativamente al materiale offerto fanno stato le usuali tolleranze di lavorazione in riferimento a dimensioni, peso, resistenza e di qualità come pure le eventuali tolleranze di deformazione e di dimensioni che potrebbero insorgere a causa del processo di laminazione o di altre lavorazioni del materiale. Per il resto è determinante la nostra documentazione tecnica attualmente in vigore. Se per iscrit- to non è stato diversamente pattuito, i prezzi e le condizioni offerti hanno una durata di validità finché i costi delle materie prime rimangono invariati. Eventuali aumenti dei prezzi delle materie prime che insorgono prima del conferimento definitivo dell’ordine vengono fatturati in aggiunta.
2.6 Le nostre conferme d’ordine devono essere controllate attentamente, in particolare per ciò che concerne i tipi di profilo, gli spessori del materiale, i tipi di materiale, le qualità del rivestimento, il lato di rivestimento, il colore, le dimensioni e i numeri dei pezzi. Even- tuali punti di disaccordo devono esserci comunicati al più tardi 24 ore dopo la data della ricezione della conferma d’ordine. Una volta scaduto tale termine, siamo liberi di produrre e fatturare la merce ordinata conformemente alla conferma d’ordine.
2.7 Eventuali richieste di modifica pervenute dopo la stipulazione del contratto possono essere prese in considerazione solo se, sulla base dello stato d’avanzamento dei lavori preliminari, siamo ancora in grado di acconsentire ad una modifica. I costi e i ritardi di fornitura derivanti da tali modifiche a posteriori sono a carico del cliente.
3. STRUTTURA, QUANTITÀ, FORNITURA, PASSAGGIO DEL RISCHIO, ORDINAZIONI GLOBALI
3.1 Se non diversamente pattuito, valgono le relative norme DIN. Per le tolleranze val- gono le direttive dell’EPAQ e la nostra tolleranza di fabbrica interna per i prodotti MON- TALINE®. Per il resto forniamo la merce secondo le usuali qualità e l’esecuzione in ambito commerciale, tenendo in considerazione le consuete tolleranze di fabbricazione riguardanti le dimensioni, pesi e condizioni di qualità. In caso di forniture supplementari ed effettuate a posteriori potrebbero verificarsi differenze di colore. Anche a tale riguardo valgono le relative norme e tolleranze. I riferimenti a norme tecniche, schede tecniche o controlli di fabbrica non rappresentano garanzie sulla struttura del prodotto. Dichiarazioni da parte no- stra, di nostri ausiliari o eventuali produttori o relativi dipendenti - in particolare all’interno di documenti pubblicitari o su siti web - in merito alla struttura della nostra merce, hanno il potere di fondare diritti del cliente per vizi di forma solo se tali dichiarazioni vengono espressamente definite come parte integrante di un accordo sulla struttura della merce.
3.2 Per numeri di pezzi, pesi e dimensioni della fornitura sono determinanti i valori da noi rilevati prima della predisposizione della spedizione.
3.3 Se non diversamente concordato, sono concesse forniture in eccesso o in difetto condizionate dalla tecnica di produzione o di lavorazione fino al 3 % del quantitativo o del numero di pezzi ordinato.
3.4 Sono ammesse forniture o prestazioni parziali sono se queste sono accettabili per il cliente.
3.5 Di norma la merce ordinata deve essere ritirata presso lo stabilimento di Villmergen (FCA conformemente agli Incoterms 2010). Noi effettuiamo le consegne solo sulla base di un accordo e solo nei paesi seguenti: Svizzera, Germania, Francia, Italia, Austria, Olanda, Belgio e Lussemburgo. In questi casi vale il termine DAP conformemente agli Incoterms 2010. Le forniture in Germania avvengono sdoganate e tassate, quelle negli altri paesi sdoganate e non tassate.
3.6 La merce viene imballata con cura da parte nostra. Per i danni causati dal traspor- to rispondono esclusivamente le ditte di trasporto coinvolte. Eventuali desideri particolari riguardo alla spedizione e l’imballaggio devono esserci comunicati. Le spese che ne deri- vano sono a carico del cliente. Per garantire la sicurezza e per evitare danni siamo liberi di stabilire la sequenza di carico.
3.7 Il rischio viene trasferito al cliente al momento della presa in consegna tramite lo spedizioniere o un’altra persona addetta al trasporto. Lo spedizioniere o la persona addet- ta al trasporto devono rispettare tutte le norme di sicurezza. Se non è presente nessuna istruzione da parte del cliente, la scelta di una persona idonea addetta al trasporto è di nostra competenza. Il rischio passa inoltre al cliente anche quando la merce, su richiesta del cliente, viene stoccata presso di noi. In caso di spedizione della merce, questa deve essere, all’atto della relativa presa in consegna, immediatamente controllata dal cliente, o da una terza persona da lui incaricata, per verificarne la completezza e la presenza di eventuali danni. Se vengono rilevati difetti, bisogna far eseguire dal vettore una relazi- one della situazione per iscritto. I difetti non riconoscibili esternamente devono essere comunicati tempestivamente per iscritto al vettore e a noi immediatamente dopo la loro scoperta, tuttavia entro 8 giorni dalla consegna e in ogni caso prima della lavorazione, del montaggio o di qualsivoglia altro utilizzo della merce. Eventuali reclami per difetti della merce non esentano dal pagamento puntuale e non danno diritto a detrazioni. La merce danneggiata deve esserci messa a disposizione. La spedizione di ritorno necessita del no- stro preventivo ed esplicito consenso. La spedizione di ritorno destinata a noi avviene in porto franco all’interno dell’imballo originale o di un imballo regolare di pari natura. Sul cantiere e all’interno del suo ambito di accesso il cliente deve garantire che la merce venga scaricata e stoccata in sicurezza.
3.8 Il nostro obbligo di fornitura e prestazione è subordinato con riserva al corretto e puntuale approvvigionamento da parte dei nostri fornitori.
3.9 In mancanza di un accordo tra le parti di diverso tenore, le indicazioni sul termine di fornitura e di prestazione valgono solo in misura approssimativa. Con termini di fornitura e di prestazione solo approssimativi, il cliente può esigere la scadenza delle nostre forniture non prima che sia trascorso un mese dalla scadenza del termine di fornitura e di presta- zione approssimativo menzionato ed eventualmente prolungato conformemente al punto
3.11. In caso di termini di consegna approssimativi il cliente deve ritirare la merce entro due settimane dalla comunicazione da parte nostra della merce pronta per il ritiro e/o per la spedizione.
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3.10 Il termine di consegna inizia all’atto della spedizione della conferma d’ordine, e comunque non prima che siano stati prodotti dal cliente tutti i documenti, autorizzazioni, benestare e non prima di aver chiarito al cliente tutte le questioni di natura tecnica.
3.11 I termini di consegna vengono rispettati, fatta eccezione per casi di eventi straor- dinari, eventi naturali, gravi problemi di produzione, mancanza di materie prime (in parti- colare a causa di ritardi nella consegna di acciaio e alluminio), scioperi, serrate e di altri impedimenti che non possono essere previsti e che rendono difficile o impossibile la con- segna. Se una delle condizioni precedenti si dovesse verificare, saremo liberati dall’obbligo di rispettare i termini di consegna concordati.
Il cliente è autorizzato a far valere per consegne in ritardo la pretesa di risarcimento, a patto che il ritardo possa esserci imputato e il cliente possa provare che il danno sia conse- guenza del ritardo. Il cliente è obbligato a far tutto il possibile affinché il danno sia il più contenuto possibile. Se al cliente viene fornita una consegna sostitutiva decade il diritto di risarcimento. In tal caso valgono le condizioni per le merci CMR per consegne in ritardo. La pretesa di risarcimento corrisponde ad ogni settimana di ritardo, al massimo alla ½
%, in tutto non più del 5%, conteggiata sul prezzo del contratto relativamente alla parte della consegna in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non fanno maturare nessuna pretesa di risarcimento. Dopo il raggiungimento del massimo del risarcimento, il cliente è tenuto a fissare per iscritto un ulteriore termine adeguato. Se il nuovo termine non può venir rispettato per motivi a noi imputabili, il cliente è autorizzato a rifiutare l’arrivo della parte in ritardo della consegna. Se dal punto di vista economico non è esigibile una presa a carico della parte di cui sopra, il cliente è autorizzato da rescindere il contratto e ad esigere la restituzione dei pagamenti già effettuati contro la resa delle parti già fornite. A causa del ritardo delle consegne il cliente non ha nessun diritto e pretesa tranne nei casi descritti in questo capoverso. Questa limitazione non vale nel caso in cui vi fossero state intenzioni illegali o gravi negligenze; inoltre ciò vale anche per intenzioni illegali o negligenze com- messa da collaboratori.
3.12 In caso di ritiro non puntuale oppure di notifica tardiva per la consegna da parte del cliente siamo autorizzati, fatto salvo il nostro diritto di adempimento e altri diritti, a pretendere un risarcimento per le spese supplementari da noi sostenute nonché a stoccare la merce a spese e a rischio del cliente. Se su richiesta del cliente si sposta il periodo della produzione, in riferimento al prezzo vale il punto numero 4.1.
3.13 Valgono gli Incoterms nella versione rispettivamente in vigore al momento della sti- pula del contratto, nella misura in cui le presenti CGVC non contengono regolamentazioni di diverso tenore.
3.14 L’assicurazione della merce contro danni di qualsivoglia natura spetta al cliente. Anche se questa deve essere stipulata da noi, i costi dell’assicurazione sono a carico del cliente.
3.15 Per gli invii postali viene addebitato il porto complessivo più eventuali supplementi per servizio espresso.
3.16 Per le ordinazioni globali valgono le seguenti disposizioni speciali:
• Un’ordinazione globale è vincolante.
• Il quantitativo di acquisto al quale si riferiscono le condizioni dell’ordinazione glo- bale ammonta per il nostro materiale standard a +/- 5% del quantitativo comples- sivo stabilito nell’ordinazione globale e in caso di acquisto di materiale speciale a + 0%/- 5%. In fase di pianificazione il cliente è obbligato a tenere in considerazione anche la quantità di lamiera piana e di elementi stampati eventualmente necessari.
• Il cliente ha un obbligo di ritiro. In caso di differenze nel quantitativo complessivo acquistato, variano prezzo e termine di consegna. In caso di acquisto di materiale speciale il cliente deve in ogni caso ritirare l’intero quantitativo fornito.
• Se dobbiamo fornire un quantitativo maggiore rispetto a quello originariamente ordinato (il cosiddetto quantitativo aggiuntivo), prezzo e termine di consegna per il quantitativo aggiuntivo vengono nuovamente negoziati. In questo caso il cliente accetta leggere differenze di colore dovute ad una diversa partita di materiale pre- liminare.
• Se dobbiamo fornire un quantitativo minore rispetto a quello originariamente ordinato (il cosiddetto quantitativo ridotto), il cliente deve pagare il quantitativo ordinato originariamente.
• Gli spostamenti delle date sono possibili solo previo accordo reciproco tra le parti. Questi generano adeguamenti di prezzo.
• Ogni richiesta di fornitura ci deve pervenire con un anticipo di due settimane e ciò in considerazione della tecnica di produzione e di pianificazione. Per lavorazioni speciali (calandratura, centinatura, piegature, ripiegatura delle testate, perforazio- ni, lunghezze ridotte ecc.) si deve inoltre prevedere una settimana supplementare. Per una fornitura puntuale deve essere rispettato il termine indicato entro il quale deve essere presentato l’elenco dei pezzi.
4. PREZZI E COSTI
4.1 Se non diversamente pattuito per iscritto, vale il listino prezzi in vigore al momento della stipulazione del contratto e i prezzi si intendono franco fabbrica x xxxxxx magazzino (eventualmente di terzi). Nel prezzo sono compresi i costi del normale imballaggio neces- sario per trasportare la merce senza che essa subisca danni. Per motivi tecnici del trasporto è possibile che sia necessario un imballaggio speciale o uno speciale sistema di carico. Le spese supplementari che ne derivano vengono addebitate separatamente al cliente. Gli im- ballaggi speciali effettuati in ragione di relative richieste del cliente vengono anch’essi ad- debitati separatamente. Non è previsto un ritiro o un rimborso del materiale d’imballaggio. Tutti i prezzi si basano sui fattori di costo al momento della conferma d’ordine. Se successi- vamente presso di noi, o presso un nostro fornitore, subentrassero sostanziali aumenti dei costi per le materie prime, l’energia, i trasporti, il materiale di imballaggio e tali aumenti comportassero un sostanziale aumento dei nostri prezzi di acquisto o dei nostri costi di pro- duzione, saremo legittimati a pretendere immediatamente trattative per un adeguamento del prezzo, a meno che il prezzo non sia stato espressamente concordato come prezzo fisso. Se entro un termine adeguato non si raggiungesse un accordo, saremo svincolati dal nostro obbligo di fornitura relativamente alle forniture ancora in sospeso. Per quantitativi esigui sarà fatturato un supplemento.
4.2 Se per motivi cagionati dal cliente non fossimo in grado di produrre e fornire la merce entro 3 mesi dalla conferma d’ordine, saremo legittimati ad addebitare al cliente tutti i costi supplementari derivanti dall’aumento dei fattori di costo subentrato tra la sti- pulazione del contratto e la fornitura e ad addebitare i prezzi validi il giorno della consegna effettiva.
4.3 L’IVA di legge non è inclusa nei prezzi. Essa è indicata separatamente in fattura per il valore di legge in vigore il giorno della fatturazione.
4.4 L’eventuale deduzione di uno sconto necessita di un accordo scritto.
4.5 Se su richiesta del cliente viene stoccata della merce presso di noi, i relativi costi e rischi sono a carico del cliente.
4.6 Se eseguiamo un preventivo, non ci assumiamo nessuna responsabilità di sorta per i costi contenuti nel preventivo.
5. PAGAMENTO, COMPENSAZIONE, CESSIONE
5.1 I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura. Per la puntualità del pagamento fa fede la data di arrivo del pagamento presso di noi ossia dell’accredito senza riserve sul nostro conto. I pagamenti del cliente devono essere effet- tuati presso la nostra sede legale senza detrazione di spese, tasse e diritti di qualsivoglia natura. Le spese correlate alla modalità di pagamento sono a carico del cliente. Eventuali condizioni di pagamento di diverso tenore possono essere concordate per iscritto.
5.2 In caso di ritardo nel pagamento vengono addebitati interessi di mora pari all’5%, a patto che non ci spettino interessi maggiori sulla base di un altro motivo giuridico e con riserva di rivendicazione di un ulteriore danno e di altri diritti di legge cagionati dal ritardo. In più addebitiamo le tasse d’ingiunzione di pagamento di CHF 20.00 / EUR 20.00.
5.3 Se nei confronti del cliente risultano in sospeso vari crediti e un pagamento del cliente non è sufficiente ad estinguere tutti i crediti, l’estinzione avviene in base alle norme di legge (Art. 87 CO), anche se il cliente ha pagato espressamente per un determinato credito.
5.4 Sono esclusi l’addebito o l’esercizio del diritto legale di ritenzione o di rifiuto della prestazione in ragione di contropretese del cliente da noi contestate o non accertate con efficacia giuridica (ad esempio per difetti). L’esercizio di un diritto di ritenzione o di rifiuto della prestazione è escluso anche nella misura in cui le contropretese del cliente non si fondino sullo stesso rapporto contrattuale.
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5.5 Se il cliente non rispetta i termini di pagamento oppure se dopo la stipulazione del contratto diventa palese per altri motivi che le nostre richieste vengono messe a rischio a causa di carente solvibilità del cliente, siamo autorizzati ad esercitare i diritti di legge, in par- ticolare il diritto di rifiutare la prestazione fino a quando non venga fornita la contropartita ovvero fino alla resa di una relativa garanzia, nonché il diritto di rescissione dal contratto.
5.6 Il cliente non può cedere a terzi diritti di fornitura nei nostri confronti. Noi non siamo nemmeno obbligati ad effettuare forniture a terzi su ordine del cliente.
5.7 Qualora, dopo la stipulazione del contratto, risultasse che non sia possibile il decorso di un’operazione di credito, ci riserviamo il diritto di pretendere un pagamento anticipato per l’intero valore della merce ordinata, o per la maggior parte di esso, oppure di effettuare la consegna previo pagamento in contanti al ricevimento della merce. Al cliente spetta un eventuale diritto di compensazione solo per crediti non contestati o passati in giudicato con validità giuridica.
6. RECLAMO PER DIFETTI, DIRITTI PER DIFETTI DEL MATERIALE E VIZI GIURIDICI, ISTRUZIONI DEL CLIENTE, CONSULENZA
6.1 Le rivendicazioni di garanzia del cliente presuppongono che egli abbia ottemperato regolarmente ai suoi obblighi legali di controllo e di reclamo. In caso di palese carenza o incompletezza della merce, i relativi reclami devono pervenirci per iscritto entro 8 giorni dall’arrivo della fornitura presso il luogo di destinazione. È necessario fornire una descrizio- ne dettagliata del difetto e indicare il numero di fattura. I difetti nascosti devono essere no- tificati dal cliente immediatamente dopo la relativa scoperta. Su nostra richiesta in tal senso devono esserci inviati documenti, fotografie, campioni, elenchi del contenuto dei pacchi e/o la merce difettosa. Sono escluse rivendicazioni del cliente per carenza o incompletezza della fornitura, se egli non ottempera a questo obbligo.
6.2 In caso di merce difettosa siamo liberi di decidere la modalità per rimediare a tale circostanza: possiamo riparare i difetti oppure effettuare una sostituzione senza difetti. Solo se ciò fallisse ripetutamente oppure non fosse accettabile e se non si trattasse di difetti irrilevanti, il cliente è legittimato al recesso o ad ottenere una riduzione secondo le norme di legge. Al cliente spettano diritti di risarcimento danni conformemente al punto 6.3. Per ciò che concerne eventuali forniture sostitutive e interventi di riparazione vale un periodo di garanzia di 3 mesi dalla consegna e/o dall’esecuzione. Tale periodo resta tuttavia in vigore almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia per la nostra prestazione originaria. (cfr. punto numero 6.10).
6.3 Noi rispondiamo ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti nei casi di es- plicita adozione di una garanzia indipendente o di un rischio di approvvigionamento nonché in ragione di violazioni dolose o per colpa grave. Parimenti rispondiamo per lesione dolosa o per colpa grave della vita, dell’incolumità fisica o della salute. Non rispondiamo per danni patrimoniali o materiali causati per colpa lieve. La nostra responsabilità è limitata ai danni diretti. Il limite d’importo per la responsabilità è al massimo pari all’importo del valore del contratto. Non rispondiamo per danni indiretti o ulteriori danni causati dal difetto.
6.4 Sono esclusi diritti di risarcimento per danni di qualsivoglia natura insorti in seguito a trattamento, stoccaggio, trasformazione, montaggio e/o utilizzo non conformi della merce oppure insorti a causa di una consulenza o di istruzioni sbagliate del cliente oppure a causa di inosservanza delle nostre direttive tecniche, in particolare quelle contenute nei manuali di installazione e nelle direttive tecniche dei nostri fornitori per i pezzi da noi acquistati, a meno che noi siamo responsabili. Inoltre il cliente si assume la responsabilità per l’utilizzo di un disegno, un marchio di fabbrica o un nome commerciale che compare per sua richiesta sulla merce.
6.5 Se il cliente è legittimato a pretendere un risarcimento danni al posto della fornitura oppure a recedere dal contratto, egli deve dichiarare su nostra richiesta, ed entro un ter- mine adeguato, se e come intende avvalersi di questi diritti. Se non rilascia per tempo tale dichiarazione, oppure se insiste affinché venga fornita la fornitura, allora è legittimato ad esercitare tali diritti solo dopo che sarà scaduta senza esito positivo un’ulteriore adeguata proroga.
6.6 In caso di merce declassata o di seconda scelta sono esclusi tutti i diritti per i di- fetti che il cliente conosceva al momento della stipulazione del contratto. Parimenti non rispondiamo per i difetti rimasti ignoti al cliente per grave negligenza al momento della stipulazione del contratto, a meno che noi non abbiamo taciuto maliziosamente il difetto oppure abbiamo assunto una garanzia indipendente per la qualità della merce.
6.7 Per difetti che si basano su un’istruzione o direttiva del cliente rispondiamo sulla base delle disposizioni di legge e delle presenti CGVC, solo se ci siamo assunti per iscritto nei confronti del cliente il rischio del subentro di difetti in seguito a tale istruzione o diretti- va. Il cliente è responsabile del fatto che le istruzioni e le direttive vengano rispettate e che il mancato rispetto non comporti un difetto della merce da noi prodotta e fornita, a meno che noi non ci siamo assunti per iscritto il rischio summenzionato in caso di comparsa di difetti.
6.8 È compito del cliente verificare l’idoneità della merce per la destinazione d’impiego da lui prevista. Eventuali documenti realizzati da noi per il cliente, consigli dati o raccoman- dazioni da noi espresse costituiscono un vincolo senza ulteriori giustificazioni. Questi, prima della relativa messa in atto, devono essere controllati con cura dal cliente, eventualmente facendosi consigliare da un terzo qualificato.
6.9 Se in fase di controllo del presunto difetto contestato emergesse la non sussistenza di un diritto di garanzia, il cliente è obbligato ad accollarsi i costi insorti a causa del control- lo.
6.10 I diritti in ragione di difetti si prescrivono entro 2 anni dal passaggio del rischio. In caso di violazioni dolose degli obblighi, rivendicazioni derivanti da azioni non consentite, mancanza delle caratteristiche assicurate, assunzione dei rischi di approvvigionamento e lesione di persone valgono i termini di prescrizione di legge. Se la prestazione è destinata ad un’opera edile e ha causato la difettosità di quest’ultima, il periodo di garanzia ammonta a 5 anni.
6.11 È esclusa un’ulteriore responsabilità per risarcimento danni rispetto a quella previ- sta nei precedenti paragrafi del presente punto 6.
6.12 Le precedenti limitazioni della responsabilità valgono nel merito e per l’ammontare anche a favore dei nostri rappresentanti legali, collaboratori e altri ausiliari e/o commessi.
7. DIRITTI DI PROPRIETÀ E DIRITTI D’AUTORE
I diritti di proprietà e i diritti d’autore per ciò che concerne tutti i disegni, immagini, preven- tivi e altri documenti da noi trasmessi sono riservati. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi e nemmeno utilizzati per scopi commerciali senza il nostro consenso preventivo e devono esserci tempestivamente restituiti su nostra richiesta.
8. RISERVE DI PROPRIETÀ E DIRITTI DI GARANZIA
8.1 Ci riserviamo il diritto di proprietà della merce („merce sottoposta a riserva di pro- prietà”) fino all’adempimento di tutti i nostri crediti, anche quelli generatisi solo in futuro, derivanti dalla relazione d’affari con il cliente. In caso di conto aperto la riserva di proprietà vale come garanzia per la nostra relativa richiesta del saldo.
8.2 L’elaborazione o la trasformazione da parte del cliente della merce sottoposta a ri- serva di proprietà vengono sempre eseguite per noi senza che ciò comporti nessun obbligo da parte nostra. Se la merce viene elaborata insieme ad altri oggetti che non ci appar- tengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore della merce al momento dell’elaborazione rispetto agli altri oggetti elaborati.
Nel caso in cui la merce sottoposta a riserva di proprietà venga unita, miscelata o mescolata a beni mobili del cliente in modo tale che il bene del cliente debba essere considerato il bene principale, il cliente trasferisce a noi fin d’ora la sua proprietà del bene complessivo in rapporto al valore della merce sottoposta a riserva di proprietà rispetto al valore degli altri beni uniti, miscelati o mescolati. Se la merce sottoposta a riserva di proprietà viene unita, miscelata o mescolata a beni mobili di un terzo in modo tale che il bene del terzo debba essere considerato il bene principale, il cliente cede a noi fin d’ora il diritto di indennizzo a lui spettante nei confronti del terzo per l’importo corrispondente all’importo finale della fattura da imputare alla merce sottoposta a riserva di proprietà.
Il bene nato dall’unione o miscelazione (di seguito definito “nuovo bene”) ovvero i diritti a noi spettanti di (com)proprietà rispetto al nuovo bene da cedere ai sensi del punto numero
8.2. nonché i diritti di indennizzo ceduti ai sensi del punto 8.2 servono allo stesso modo da garanzia dei nostri crediti al pari della merce sottoposta a riserva di proprietà stessa confor- memente al punto numero 8.1.
8.3. Il cliente è legittimato a rivendere la merce sottoposta a riserva di proprietà ovvero il nuovo bene all’interno di una regolare procedura commerciale con riserva di proprietà. Il cliente è obbligato a garantire che i crediti derivanti da tali attività di rivendita possono es- serci trasferiti conformemente ai punti numero 8.4 e 8.5. Al cliente sono vietate disposizioni
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di diverso tenore.
8.4. I crediti del cliente derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva di pro- prietà vengono assegnati a noi. Essi servono per la nostra garanzia nella stessa entità della merce sottoposta a riserva di proprietà. Se il cliente vende la merce sottoposta a riserva di proprietà insieme ad altra merce non fornita da noi, la cessione del credito vale solo per l’ammontare dell’importo finale della fattura che deriva dalla rivendita della merce sotto- posta a riserva di proprietà. Nella vendita di merce che, ai sensi del punto numero 8.2 o delle norme giuridiche, è di nostra comproprietà in seguito a unione, miscelazione o mescolanza di beni, la cessione del credito vale per l’ammontare della nostra quota di comproprietà.
8.5 Se il cliente iscrive in un rapporto di conto corrente sussistente con i suoi acquirenti crediti derivanti dalla rivendita di merce sottoposta a riserva di proprietà, allora egli ci cede fin d’ora un saldo o un saldo finale risultante a suo favore per l’ammontare dell’importo corrispondente all’importo complessivo dei crediti assegnati al rapporto di conto corrente derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva di proprietà. Il punto numero 8.4, frasi 3 e 4, si applica analogamente.
8.6. Il cliente è autorizzato ad incassare i crediti a noi ceduti derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva di proprietà ovvero del nuovo bene. È fatto divieto al cliente di cedere a terzi i crediti derivanti dalla rivendita, anche nell’ambito di un vero contratto di factoring.
8.7. Noi abbiamo facoltà di revocare l’autorizzazione alla rivendita della merce sottoposta a riserva di proprietà ovvero del nuovo bene ai sensi del punto numero 8.3 e l’autorizzazione ad incassare i crediti a noi ceduti ai sensi del punto numero 8.6 in caso di ritardo nei pa- gamenti o sospensione dei pagamenti da parte del cliente nonché in caso di istanza di apertura di un procedimento di insolvenza oppure in altri casi di pregiudicata affidabilità e moralità del cliente. In caso di revoca dell’autorizzazione alla rivendita e all’incasso il cliente è obbligato ad informare tempestivamente i suoi compratori in merito alla cessione del credito nei nostri confronti e a trasmetterci tutte le informazioni e i documenti necessari per l’incasso. Inoltre in questo caso il cliente è obbligato a consegnarci ovvero a cederci eventuali garanzie che gli spettano per i crediti dei compratori.
8.8. Il cliente è obbligato ad informarci tempestivamente circa un pignoramento o una minaccia giuridica o reale per la merce sottoposta a riserva di proprietà oppure per le altre garanzie sussistenti per noi.
8.9. Il cliente si impegna ad assicurare, in entità sufficiente per il valore a nuovo, la merce sottoposta a riserva di proprietà contro i danni provocati dal fuoco, dall’acqua e dai furti. Sono attribuiti a noi i suoi diritti derivanti dai contratti di assicurazione.
8.10. In caso di ritardo nei pagamenti, o di un altro comportamento del cliente lesivo del contratto, nonché in caso di rescissione del contratto, il cliente dichiara fin d’ora il suo consenso affinché noi possiamo confiscare o far confiscare la merce sottoposta a riserva di proprietà e – se ne siamo i proprietari esclusivi – il nuovo bene ai sensi del punto numero
8.2 che si trovano presso il cliente. In caso di confisca può essere ravvisata una rescissione dal contratto solo se noi ci esprimiamo esplicitamente in tal senso. Per l’esecuzione di que- sto provvedimento, come anche per un’ispezione generale della merce sottoposta a riserva di proprietà ovvero del nuovo bene, il cliente deve garantire in ogni momento l’accesso ai nostri incaricati.
8.11 Dopo aver effettuato un’intimazione preventiva siamo legittimati a realizzare la merce sottoposta a riserva di proprietà confiscata e il ricavo della realizzazione – detratti i costi adeguati di realizzazione – deve essere computato alle obbligazioni del cliente.
8.12 Sul materiale a noi trasferito per l’esecuzione della commessa e sui diritti subentran- ti al suo posto il cliente ci concede un diritto pignoratizio a garanzia di tutti i diritti presenti e futuri derivanti dalla relazione d’affari con lui.
8.13 Nella misura in cui la riserva di proprietà o la cessione del credito in ragione di norme giuridiche estere cogenti fossero inefficaci o non eseguibili, vale come concordata la garanzia corrispondente in questo ambito alla riserva di proprietà o alla cessione del credito. Se a tale proposito è necessaria la collaborazione del cliente, quest’ultimo deve attuare tutte le misure necessarie a fondare e mantenere la garanzia.
9. ATTREZZI
Se da parte nostra vengono realizzati o procurati attrezzi per le forniture al cliente, questi restano di nostra proprietà anche se il cliente ha pagato completamente o in parte i costi di
tali attrezzi. Gli attrezzi vengono utilizzati esclusivamente per le forniture al cliente fintanto- ché quest’ultimo adempie i suoi doveri contrattuali nei nostri confronti. Una volta trascorsi 2 anni dall’ultima fornitura, oppure quando il contributo del cliente per il procacciamento dell’attrezzo è ammortizzato, noi siamo autorizzati ad utilizzare l’attrezzo anche in modo diverso.
10. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI ALTRA NATURA
10.1 Se non diversamente concordato nel singolo caso, il cliente è responsabile per il rispetto delle norme legislative e amministrative nonché delle pratiche riconosciute circa l’importazione, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione, l’utilizzo e lo smaltimento della merce.
10.2 Il cliente è inoltre obbligato
• a prendere dimestichezza con le informazioni sul prodotto messe a disposizione e da noi realizzate,
• a impartire ai suoi collaboratori, mandatari, agenzie e clienti sufficienti istruzioni in merito alla gestione dei prodotti,
• a prendere i dovuti provvedimenti per prevenire pericoli per le persone o i valori patrimoniali causati della nostra merce.
10.3 Se il cliente viola in maniera considerevole i doveri di cui al punto numero 10.1 e 10.2, siamo legittimati a recedere dal contratto dopo preventiva ammonizione.
10.4 Il cliente risponde nei nostri confronti per tutti i danni che insorgono a causa sua in seguito all’inosservanza delle norme di sicurezza e ci esenta dalle relative rivendicazioni da parte di terzi.
11. ALTRO
11.1 Accordi verbali supplementari, differenze rispetto al CGVC o la relativa esclusione necessitano di una conferma scritta per acquisire validità giuridica. Lo stesso dicasi per la revoca di questa necessità in forma scritta.
11.2 Qualora alcune condizioni delle presenti CGVC o altre condizioni contrattuali fossero o divenissero nulle, il contratto rimane valido per ciò che concerne tutto il resto. Le parti sono obbligate a sostituire una disposizione nulla con una valida che si avvicini il più possi- bile al risultato economico della disposizione nulla.
11.3 Dai nostri clienti ci aspettiamo un comportamento impeccabile dal punto di vista eti- co e noi stessi ci siamo sottomessi alle regole etiche di Tata Steel che, su richiesta, saremo lieti di trasmettere.
12. LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE, SCELTA DEL DIRITTO
12.1 Il luogo di adempimento per le nostre forniture è la fabbrica o il magazzino dai quali la merce viene inviata o predisposta per il ritiro. Si può trattare anche della fabbrica o del magazzino di un terzo. Il luogo di adempimento per i pagamenti è il luogo dove abbiamo la nostra sede legale.
12.2 Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalle presenti CGVC è Brem- garten (Cantone Argovia, Svizzera). Siamo tuttavia autorizzati, al posto del summenzionato tribunale, ad adire a qualsiasi altro tribunale competente in base alle disposizioni di legge.
12.3 Per le presenti CGVC è applicabile il diritto materiale svizzero con esclusione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazio- nale di merci (CISG).
NOTA
In caso di controversia fa fede la nostra versione tedesca delle Condizioni Generali di Ven- dita e Consegna.
I dati del cliente o di eventuali terzi coinvolti vengono, nella misura in cui ciò risulta neces- sario per il regolare decorso delle relazioni contrattuali, da noi memorizzati ed elaborati in formato elettronico. Nell’ambito di questo scopo di elaborazione potrebbe avvenire anche una trasmissione dei dati summenzionati ad altre aziende del gruppo Tata Steel.
Montana Bausysteme AG
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Villmergen 07 / 2018
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