ACCORDO DI COOPERAZIONE
ACCORDO DI COOPERAZIONE
FRA
Xxxxxx Xxxxx SETIF 1 UNIVERSITY, ALGERIA
E
Università degli Studi di Bari «Xxxx Xxxx» ITALIA
Entrambe le parti di questa cooperazione di seguito indicati:
Università Xxxxxx Xxxxx-Xxxxx, che si trova a Xx Xxx xxxxxx, 00000 Xxxxx- Xxxxxxx, Rappresentata dal suo Rettore, xxxx. Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX, .
Agendo sotto i poteri ad essa, da un lato,
E
Università degli Studi di Bari « Xxxx Xxxx » Italia
Rappresentata dal Rettore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, agendo nell'ambito dei poteri ad essa conferiti, d'altra parte, di seguito congiuntamente come "università partner".
Con questo accordo generale vengono stabilite le regole per promuovere la cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca.
Considerando le disposizioni legislative e regolamentari in materia di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnica tra il governo della Repubblica democratica popolare dell'Algeria ed il governo della Repubblica Italiana.
Considerando le disposizioni legislative e regolamentari che regolano l'istruzione superiore e la ricerca sia in Algeria che in Italia.
Convengono quanto segue:
Articolo 1: Partnership
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascuna delle istituzioni e dei loro rispettivi paesi, "università partner" si impegnano a collaborare nelle seguenti aree:
- Scambio di ricercatori universitari ;
- Scambio di studenti ;
- Scambi di personale tecnico e amministrativo, qualora fosse necessario ;
- Sviluppo di programmi di formazione congiunti ;
- Sviluppo di programmi comuni di ricerca ;
- Direzione comune del lavoro di ricerca (co-tutela o di co-tutela di xxxx) ;
- Facilitare l'accesso alla conoscenza scientifica e pedagogica (scambio di pubblicazioni e documentazione) ;
- Organizzazione congiunta di convegni, conferenze, seminari e corsi brevi ;
- Altre forme di cooperazione: nuovi prodotti educativi, e-learning, gli aiuti per la creazione di tessuto di ricerca ;
Scambio di personale e studenti sarà reciprocamente vantaggioso per entrambi i partner e nel complesso compensarsi.
Articolo 2: Campo di applicazione dell'accordo
La cooperazione può riguardare tutti i settori comuni a entrambi i partner, che scambiano ogni anno tutte le informazioni ei documenti non riservati al fine di realizzare, nelle migliori condizioni, la cooperazione proposta e il programma di scambio.
Articolo 3: Condizioni di applicazione
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti congiuntamente e sono oggetto di specifica convenzione che saranno sottoscritte sucessivamente, in base agli accordi e / o alle discipline in questione. Questi accordi specificano gli obiettivi, i contenuti, il personale coinvolto e di insegnamento modalità, amministrative e le procedure finanziarie per l'attuazione delle basi di cooperazione e le procedure di monitoraggio e valutazione.
Gli accordi di attuazione possono essere soggetti a regolari aggiornamenti, se necessario. Essi sono firmate dai rappresentanti di entrambi i partner.
Articolo 4: Scambio di informazioni
Tutte le informazioni raccolte o scambiate nell'ambito della cooperazione e risultati della ricerca o le tecniche sviluppate in comune non può essere divulgato a terzi senza il preventivo consenso scritto delle università partner.
Articolo 5: Proprietà intellettuale
Ogni progetto di cooperazione nel campo della ricerca, partner universitari dovrebbe garantire una protezione efficace ed equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.
Ogni università partner rimane l'unico proprietario di tutte le proprietà intellettuali acquisite in precedenza o risultanti da ricerche indipendenti.
Articolo 6: Mezzi
Il presente accordo è concluso entro i limiti delle risorse disponibili di entrambe le parti. Per garantire il finanziamento dei progetti di scambio (attrezzature, esercizio, missioni, corsi di formazione), le Università potranno richiedere l'assegnazione di risorse dai loro rispettivi dipartimenti, o da qualsiasi partner esterno.
Articolo 7: Durata dell'accordo
Questo accordo è in vigore per un periodo di cinque anni (05) e avrà effetto come la data dell'ultima firma da entrambe le parti, fatta salva l'approvazione da parte delle autorità competenti di ciascun paese, se necessario.
Ogni partner può richiedere la modifica del contratto; verrà eseguita come integratori stabilite di comune accordo tra le università partner.
La risoluzione del contratto può essere richiesto da uno dei partner con sei mesi di preavviso scritto. Le attività in corso al momento della risoluzione del presente contratto sono autorizzati a concludere, come previsto, fino alla fine dell'anno accademico.
Questo accordo può essere prorogato una sola volta per un periodo di cinque anni da una delle istituzioni firmatarie, dato un preavviso di sei mesi. Il rinnovo deve essere presentata all'approvazione da parte delle autorità di controllo, se necessario.
Articolo 8: Risoluzione delle controversie
Le università partner devono cercare di risolvere la totalità dei conflitti che si verificano durante la firma o l'esecuzione di questo accordo in un modo amichevole.