CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA BARDELLA DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE D.L. 04/07/2006 N°223 ART.35
R E P U B B L I C A I T A L I A N A C O M U N E D I S C E R N I PROV. DI CHIETI
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA BARDELLA DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE D.L. 04/07/2006 N°223 ART.35
L'anno Duemiladiciotto, il giorno del mese di
, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente , per le parti in forza di legge a norma dell'Art.1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI SCER- NI (C.F.: 00236730693) di seguito denominato semplicemente "LOCATORE" rappresentato nel presente atto dal Responsabile del 3° Settore Tecnico e delle Attività Produttive Ing. MAS- SIMILIANO XXXXX nato a LANCIANO il 18.05.1978 che agisce ed interviene in nome e per conto del Comune medesimo, ed in e- secuzione della Delibera di G.C. N. del .06.2018, esecu- tiva ai sensi di legge, ed il/la Sig./ra
nato/a a il
di seguito denominato/a semplicemente " CONDUTTORE" , in qualità di titolare dell'impresa individuale i legale rappresentante della Società
con sede a in Via
N. Codice Fiscale Partita IVA
. Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE
In esecuzione della Determinazione di Aggiudicazione del Set- tore Tecnico N. del esecutiva a termine di legge, il Comune di Scerni, nella sua qualità di proprietario concede in Locazione alla Ditta , che accetta , il locale sito in Scerni (CH) C.da Bardella snc, catastalmente identificato al Foglio 18 Particella 403 sub 1
– Cat. D2 della superficie mq. 312.14 di cui all'allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destinato ad Attività ai seguenti patti e condizioni:
ART.2 DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione avrà la durata di 6 (Sei) anni con inizio dalla data del . .2018 e con scadenza comunque al 2024,
rinnovabile ai sensi della legge 392/1978 e s.m.i.. Alla pri- ma scadenza contrattuale di Sei anni, il Locatore potrà eser- citare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per motivi di cui all'Art.29 della citata legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. Il Conduttore non ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, 7° comma del- la legge 392/1978, salvo quanto disposto dal successivo arti-
colo 6.
ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione viene pattuito nella misra di
€. (euro /00) oltre IVA al 22% annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. compreso IVA, a Mezzo Bonifico Bancario
IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 ovvero a mezzo di Bol- lettini sul C.C.P. 12717666 Intestati al Comune di Scerni – Servizio di Tesoreria, ovvero a mezzo POS presso la Sede Co- munale, entro il giorno dieci(dieci) di ogni mese. Il Condut- tore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del xxxx- ne e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Qualora il Conduttore si rendesse moroso anche di 1 sola rata di affitto, a decorrere dal 21° giorno del mese di riferimento, l'ammontare della quota insoddisfatta verrà gra- vata degli interessi di mora nella misura degli interessi le-
gali.
ART.4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978, così come modificato dall'Art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall'inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della varia- zione dell'indica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il Conduttore pertanto rinuncia all'invio della Raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente appli- cabile l'aggiornamento del canone.
ART.5 DESTINAZIONE
L'immobile si concede per il solo uso di attività commerciale (ristorazione), trattandosi di bene strumentale ai sensi dell’Art.35 D.L. 223/2006, con divieto di sublocazione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l’immobile verrà utiliz- zato per attività che comporta contatti diretti con il pub-
blico.
ART.6 SUBLOCAZIONE
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare , o co- munque di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiscenza del locatore all'e- ventuale mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o al su- baffitto dei locali, avranno0 esclusivamente valore di tolle- ranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione
ipso jure del contratto.
ART.7 RECESSO
Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma, della L. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del Conduttore. L’inadempienza da parte del Conduttore di uno dei
xxxxx contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la
sua risoluzione.
ART.9. MIGLIORAMENTI ED INNOVAZIONI
L'immobile è ceduto nello stato di fatto in cui si trova; o- gni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventiva- mente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a be- neficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e proce- dure, senza per questo nulla pretendere indennità per miglio- ramenti o addizionali apportate. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti
al proprio uso.
ART.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il Conduttore s'impegna a mantenere l'immobile localo in ot- time condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il depe- rimento per vetustità compatibile con una regolare e diligen- te manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa vo- lontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di ma- nutenzione straordinaria saranno a carico della parte loca- trice.
Non provvedendovi il Conduttore , vi provvederà il Locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.
ART.11 UTENZE
Il Conduttore, all'atto della consegna del bene, deve inte- stare a proprio nome, conservandone l'uso esclusivo, i Con- tratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e tele- fono. I consumi così segnati sono a carico del conduttore me-
desimo.
ART.12 MANLEVA
Il Conduttore è costituito custode della cosa locata e ne ri- sponderà in caso di danni attribuiti a sua colta, negligenza o abuso. Esonera espressamente il Locatore da ogni responsa- bilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di di terzi frequentatori dell'immobi- le. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare dai suo familiari e dipendenti, le regole di buon vicinato, e del corretto vivere civile. A non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'i- giene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'e- dificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamenta- ri, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza li- bero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua vo- lontà. Il Conduttore provvederà a stipulare polizza di assi- curazione incendio per il locale oggetto della locazione, a-
deguandosi inoltre alla vigente normativa per la sicurezza dell’immobile e degli impianti.
ART.13 VISITA AI LOCALI
Il Locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l'esecuzione di lavori.
ART.14 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali conte- xxxx nel presente Contratto, il Conduttore consegnerà al Lo- catore, in sede di stipula del presente Atto, Fidejussione Bancaria del complessivo importo di €. , pari a due mensilità del canone di cui 1 a titolo di canone anti- cipato e l'altra a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, semprechè siano state rispettate tutte le obbligazioni assun- te con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si xxxxxxx nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale, e non potrà essere mai imputa- ta in conto canoni. La somma depositata non potrà essere au- mentata o diminuita proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituita in casi di suo uti-
lizzo.
ART. 15 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i
suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/2003).
ART.16 IMPOSTE, TASSE , SPESE DI CONTRATTO
il presente Contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di Registra- zione, sono a carico del Conduttore e del Locatore in parti uguali. Sono a carico del Conduttore, tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente Contratto, ivi compresi i Diritti di Segreteria. La registrazione del presente contrat- to verrà effettuata a cura del Locatore.
ART.17 MODIFICHE DEL CONTRATTO.
Le clausole di cui al presente Contratto hanno carattere es- senziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il Contratto e la cosa locata.
ART.18 COMPETENZA GIURIDICA
A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la noti- fica degli Atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudi- ziaria, il Conduttore dichiara di eleggere domicilio in Scer- ni.
Per quanto non specificato nel presente Contratto, le parti rimettono alle disposizioni , dettate in materia di locazio- ne, dal Codice Civile, dalla legge N.292/1978 e dalla legge
N.118/85 e s.m.i., in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonchè a tutte le altre disposizioni di xxxxx xxxxx- ti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, in ogni suo articolo. Il Locatore Il Conduttore
A norma degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente Contratto, con particolare riguardo alla N.3 (canone di locazione, interessi di mora), N.4 (aggiornamento del canone), N.5 (destinazione), N.6 (sublocazione), N.9 (mi- gliorie ed innovazione), N.10 (manutenzione e riparazione),
N.11 (utenze), N.12 (manleva), N.14 (garanzia degli obblighi contrattuali), N.16 (imposte, tasse, spese di contratto di- chiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezio- ne ed istanza.
Il Locatore Il Conduttore