FOGLI PATTI E CONDIZIONI
Legge Regionale 14/4/2009, n.5 Sede Legale
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FOGLI PATTI E CONDIZIONI
ART. 1
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
La Ditta si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e provviste formanti oggetto dell’appalto, inerenti ai lavori di falegnameria ed infissi in legno di pertinenza dell’A.O.O.R. “Villa Sofia – X. Xxxxxxxx”, per l’importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 166.600,00 a base di gara ed € 3.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
ART. 2
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Trattandosi di lavori da eseguire secondo le necessità che si andranno ad evidenziare durante il corso dell’appalto, quindi non esattamente preventivabili a priori, si applica un contratto “con importo fissato e tempo vincolato”, così come previsto dal comma 1 dell’art. 4 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, adottato con atto deliberativo C.S. n. 1069 del 05/08/2013. La tipologia dei lavori riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi in legno e le opere di falegnameria dell’A.O.O.R. “Villa Sofia –V.Cervello”.
ART. 3
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
La procedura negoziata è disciplinata dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché i lavori in economia sono regolati dall’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo il regolamento di attuazione D.P.R. 207 del 5/10/2010, nonché dal Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, adottato con atto deliberativo C.S. n. 1069 del 05/08/2013. Sono altresì da osservarsi le norme di cui al
D.Lgs. 81/08, nonché quelle specificatamente indicate nel D.U.V.R.I. che costituisce parte integrante del contratto.
ART. 4
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, ove prevista espressamente nella lettera d’invito, sarà pari 10% dell’importo contrattuale così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
ART. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto o della lettera contratto:
- i presenti fogli di patti e condizioni;
- il DUVRI
L’elenco prezzi da utilizzare è quello del prezzario Dei per l’edilizia in atto vigente.
ART. 6
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione , se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Impresa Stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre Ditte per la fornitura dei materiali.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, o in caso di inadempienza retributiva e/o contributiva dell’appaltatore e subappaltatore si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.
ART. 7
ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE
L’impresa si impegna ad individuare un referente tecnico, reperibile telefonicamente, per il coordinamento di tutti gli interventi.
L’impresa si impegna, altresì, di garantire la reperibilità telefonica nelle ore notturne e nei festivi, garantendo la possibilità di intervento in casi di estrema urgenza valutati dal Direttore dei Lavori o dal Funzionario reperibile del Servizio Tecnico.
Gli interventi effettuati in orari notturni o festivi saranno contabilizzati tenendo conto delle maggiorazioni all’uopo previste.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alle indagini che il Collaudatore riterrà opportuno eseguire, a suo insindacabile giudizio, per la verifica dell’opera, nonché quelle relative al contratto d’appalto.
ART.8
PAGAMENTI IN ACCONTO – RITENUTA DI GARANZIA PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
DECADENZA O CESSAZIONE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE O PROCURATORE O DIRETTORE GENERALE AUTORIZZATO.
L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in base all’emissione di stati d’avanzamento dei lavori, che verranno emessi dalla Direzione dei Lavori al momento del raggiungimento dell’importo lordo di € 50.000,00.
La ritenuta a garanzia verrà liquidata dopo l’esito favorevole del certificato di regolare esecuzione.
In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica di amministratore, procuratore o direttore generale autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza avvenga “ope legis” o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, la Società imprenditrice deve tempestivamente darne
comunicazione all’Amministrazione Appaltante, in difetto della quale l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti.
ART. 9
CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il Collaudo, regolato dall’art. 141 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori.
ART.10
ORDINATIVI - QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I lavori verranno ordinati volta per volta dalla direzione dei lavori mediante ordinativi numerati progressivamente o mediante trasmissione delle richieste pervenute dai reparti di questa azienda, opportunamente autorizzati dalla Direzione dei Lavori, anche queste numerate progressivamente.
Dalla data dell’ordinativo la ditta deve intervenire entro tre giorni, ad eccezione di quegli interventi che rivestono carattere d’urgenza, per i quali la ditta deve provvedere entro 24 ore dall’ordine, che in questi casi può essere anche telefonico.
In caso di ordinativi telefonici il Direttore dei lavori entro 5 giorni deve provvedere a formalizzare l’apposito ordinativo.
Ogni ordinativo deve essere eseguito entro i termini concordati con la Direzione dei Lavori per ciascuna tipologia di lavoro.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alle prescrizioni contenute nei presenti fogli di patti e condizioni ed alle istruzioni che saranno date dalla D.L. sia all’atto della consegna che durante il corso dei lavori stessi.
I materiali da impiegarsi dovranno essere di ottima qualità e della provenienza prescritta e si impiegheranno solo quando riconosciuti tali a giudizio insindacabile della D.L.; in ogni caso dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti.
ART. 11
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore sarà responsabile dei sinistri che per sua incuria o imperizia dovessero colpire persone, animali e cose ed in particolare modo gli addetti ai lavori.
In questa sede il medesimo solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale sia l’Amministrazione appaltante che la D.L.
Dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni vigenti relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi.
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro l’Appaltatore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza del d.Lgs 81/08 e s.mi.
ART. 12
REVISIONE PREZZI
Non si farà luogo a revisione prezzi.
ART. 13
CONSEGNA DEI LAVORI
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO
A norma del 2° comma dell’art. 153 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto, o in caso di cottimo dalla data di accettazione dell’offerta.
Su autorizzazione dell’Amministrazione il Direttore dei Lavori può effettuare consegne parziali in conformità a quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art. 154 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; la data legale per la consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell’ultimo verbale. L’imprenditore darà inizio ai lavori immediatamente ed in ogni caso non oltre 5 giorni dalla consegna.
In caso di ritardo nell’inizio dei lavori il Direttore dei Lavori fissa una data successiva per l’avvio degli stessi, decorso inutilmente il termine sopra citato la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
Il presente appalto avrà durata di tre anni solari a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In considerazione della natura dell’appalto il presente contratto cesserà i suoi effetti anche anticipatamente in caso di esaurimento dell’importo contrattuale.
ART 14
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicando in
particolare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicati” prima dell’emissione fattura.
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 15
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere il foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.