Contratto di Assicurazione Ramo Danni
Contratto di Assicurazione Xxxx Xxxxx
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco annesso all’Albo IVASS delle Imprese di asssicurazione e riassicurazione al n° I.00158 (Codice Impresa D959R ) ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances (“CAA”). La Compagnia assicurativa ha sede in 0 xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx (Lussemburgo)
Prodotto: Assicurazione Furto e Xxxxx
Toyota Assicurazioni
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti (DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE (qui di seguito “ANDIE”) indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei seguenti pacchetti assicurativi (a scelta del Contraente/Assicurato):
A) Pacchetto Verde
B) Pacchetto Rosso
C) Pacchetto Blu
D) Pacchetto Giallo
Che cosa è assicurato?
Pacchetto Verde:
✓ Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni da ordinaria circolazione subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina e prima dell’eventuale ritrovamento (esclusi tutti i danni coperti dalle garanzie atti vandalici, calamità naturali o cristalli), compreso il tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.
✓ Merce trasportata sui i veicoli commerciali Proace, Proace Verso e Hilux del brand Toyota in presenza di comprovato furto totale del veicolo;
✓ Incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura oggetto di assicurazione);
Pacchetto Rosso: assicura i medesimi rischi del Pacchetto Verde ed in più:
✓ Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici (- atti vandalici e dolosi in genere solo se perpetrati da ignoti e se diretti al veicolo assicurato, con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione; - tumulti popolari, scioperi, sommosse);
✓ Cristalli Premium (rottura accidentale dei cristalli - non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali- delimitanti l’abitacolo del veicolo, con esclusione degli specchietti retrovisori);
✓ Garanzie Speciali (Spese per Autorimessaggio e trasporto, Spese per salvataggio, trasporto e ricovero, Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi, Spese di immatricolazione, Garanzia tassa di proprietà, Danni causati dal trasporto di vittime della strada e Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni);
Pacchetto Blu: assicura i medesimi rischi del Pacchetto Rosso, ed in più:
✓ Calamità Naturali (La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine trombe d’aria generate da venti di portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla centrale anemometrica dell’Aereonautica Militare più vicina al luogo di accadimento);
Pacchetto Giallo: assicura i medesimi rischi del pacchetto Verde ed in più:
✓ Cristalli Premium;
✓ Calamità Naturali Base;
Che cosa non è assicurato?
X Non sono assicurati gli eventi diversi da quelli indicati nella sezione “Che cosa è assicurato”.
X Non potranno essere assicurati quei veicoli che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano superato i 10 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore ad Euro 4.000,00.
X Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.
X I veicoli commerciali con portata a terra complessiva fino a 35 quintali sono assicurabili limitatamente ai modelli del Brand Toyota.
X Restano esclusi tutti gli altri veicoli a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, autoarticolati) cosi come rilevabile dallo stato d’uso indicato da carta di circolazione ed omologazione.
Ci sono limiti di copertura?
La Società non indennizza i danni causati da:
! Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
! Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve.
! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e /o C.S.A.I..
! Danni su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
! Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.
! Dolo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
! Colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base), se prevista.
! Dolo o colpa da parte del proprietario/assicurato che agevoli il furto dell’autoveicolo consentendo a terzi l’accesso alle chiavi dello stesso.
! Furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione.
In ogni caso, si applicano le seguenti esclusioni:
✓ Garanzie Speciali. Garanzie accessorie (valide solo se espressamente richiamate. Non abbinabili al Pacchetto Verde): Kasko Premium; Collisione Premium; Kasko Base; Collisione Base; Protezione Franchigia, Calamità Naturali Premium; Estensione di garanzia: RESTART. L’Adesione alla Garanzia Protezione Franchigia, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la seguente prestazione assicurativa fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): fattura rimborsata. L’Adesione alla polizza Assicurazione Furto e Danni, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere le seguenti prestazioni assicurative fornite da - Europ Assistance Italia S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): soccorso stradale; autovettura in sostituzione; recupero del veicolo riparato; rimpatrio del veicolo dall’estero. - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (xxxxx i limiti e le esclusioni di copertura meglio specificate in altri documenti): Mobilità. | ! Garanzia atti vandalici/eventi sociopolitici: non sono coperti gli atti vandalici non perpetrati da ignoti. Sono altresì esclusi i danni indiretti e/o riconducibili alla circolazione; ! Garanzia Cristalli: sono esclusi i danni derivanti da atti vandalici o calamità naturali. La garanzia non copre altresì gli specchietti retrovisori. ! In ogni caso, la Società, in caso di fermo amministrativo, non indennizza i danni derivanti da sinistro. ! Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di Indennizzo/Risarcimento, franchigie (intendendosi per franchigia, la parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato- Locatario) e scoperti (intendendosi per scoperto, la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro), che variano a seconda della prestazione attivata. ! Relativamente alla garanzia “Merce Trasportata” sono esclusi dalla prestazione: - I Veicoli intestati a società la cui attività sia riconducibile alla professione di corriere. - Il trasporto di merci altamente esplosive; - Il trasporto di gasolio/petrolio; - il trasporto di prodotti chimici o gas combustibile. Le informazioni dettagliate sui limiti di indennizzo/risarcimento, le franchigie e gli scoperti sono contenute in altri documenti. |
✓ nel Liechtenstein; Dove vale la copertura? ✓ in Serbia; L’Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi: ✓ in Croazia; ✓ sul territorio della Repubblica Italiana; ✓ in Bosnia Erzegovina; ✓ nella Città del Vaticano; ✓ in Montenegro; ✓ nella Repubblica di San Marino; ✓ nel Principato di Monaco; ✓ in altri Stati dell'Unione Europea; ✓ in Svizzera; ✓ in Norvegia; ✓ in Andorra; ✓ in Islanda; ✓ in tutti i paesi facenti parte del sistema della Carta Verde. Con riferimento all’estensione territoriale delle prestazioni assicurative aggiuntive di cui alle polizze Nobis e Europ Assistance si rinvia alle informazioni contrattuali complete fornite nelle rispettive condizioni di assicurazione. | |
Che obblighi ho? - Il Contraente o l’Assicurato non devono fornire dichiarazioni false, inesatte o reticenti. - Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile; - L’Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza o della sede legale del proprietario del veicolo eventualmente intervenuto in corso di contratto; - L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia ed in particolare dovrà:a) darne avviso all’Assistenza clienti della Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza; b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Xxxxx, Rapina, Xxxx Xxxxxxxxx, Eventi Sociopolitici sporgere denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa AIoi Nissay Dowa Company of Europe SE. | |
Quando e come devo pagare? Il Premio per ciascuna copertura attivata è corrisposto dal Contraente/Assicurato con le seguenti modalità: - in forma unica ed anticipata al momento del perfezionamento del contratto, all’Intermediario assicurativo che entra in contatto con il Cliente. In tal caso i metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono: Contanti, con il limite di importo massimo previste dalle normative vigenti; Assegni; Carta di credito/Debito; Bonifico; - in forma frazionata mediante il pagamento di rate mensili all’intermediario in rapporto diretto con la Compagnia, senza applicazione di maggiorazioni ed interessi e salvo approvazione della Compagnia. I metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono: Addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe; Addebito su conto corrente bancario/postale; Apple Pay; Google Pay; PayPal; Satispay; Stripe. |
Come posso disdire la polizza?
La disdetta della polizza può avvenire nei seguenti casi:
1. L’Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
2. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni;
3. Il Contraente potrà recedere volontariamente, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni, fatto salvo, in caso di pagamento in forma frazionata mediante rate mensili, in presenza di danno totale, il pagamento in favore della Compagnia dell’importo di premio annuo relativo alla garanzia colpita per 1/360 per giorno di garanzia residua, comprensivo di imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto, che verrà addebitato successivamente alla liquidazione del danno.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa è operante dalle ore 24:00 della data indicata in Polizza ovvero, nel caso in cui quest’ultima coincida con quella di sottoscrizione della Proposta, dalla data e dall’ora dell’apposizione della firma del Contraente se rilevata elettronicamente mediante FEA OTP.
In ogni caso, la copertura decorre, se successiva, dalla data del Pagamento del Premio, o della prima rata di Premio. La copertura terminerà alle ore 24:00 della data indicata in Polizza quale scadenza contrattuale.
Il Contratto assicurativo proposto è con formula “senza tacito rinnovo”; pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo. Tuttavia, è possibile per l'assicurato, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.
Assicurazione Xxxx Xxxxx
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia
Prodotto: Assicurazione Furto e Xxxxx
Data di aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01/02/2024
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE, sede secondaria per l’Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000; xxxxx Roma; tel. 00 00000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, partner del “Gruppo Toyota”, fa parte di MS&AD Insurance Group.
Sede legale: 0 xxx Xxx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx
Recapito telefonico: 06 62292910
Indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Indirizzo sede secondaria per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, XXX 00000 - Xxxx
Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio: Prot. N. 00-00-000000 del 26/03/2007
Numero d’iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00158
La Compagnia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è vigilata dal Commissariat aux Assurances
(“CAA”)
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa:
Le informazioni patrimoniali sono relative all’ultimo bilancio approvato a Londra di Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Lussemburgo e sono esposte in Euro:
• Capitale Sociale:
• Patrimonio Netto:
• Riserve Patrimoniali
euro 41.876.000
euro 162.586.000
euro 120.710.000
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE (SFCR) disponibile sul sito internet di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Requisito patrimoniale di solvibilità: (SCR) euro 99.925.000 Requisito patrimoniale minimo: (MCR) euro 36.237.000
Importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura : euro 179.493.000
Valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) di Aioi Nissay Dowa Company of Europe SE: 180%
Al contratto si applica la legge italiana.
Con riferimento alla garanzia “FURTO”: la garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica.
Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi.
Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, pena l'inoperatività della copertura.
Che cosa è assicurato?
La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie. L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo preclude l'operatività della presente garanzia. L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunament e ricodificato. Con riferimento alla garanzia Xxxxx trasportata non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. Con riferimento alla garanzia assicurativa “fattura rimborsata” – abbinata alla garanzia protezione franchigia - prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si precisa quanto segue: la Compagnia indennizza, in caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento del veicolo, l’importo della fattura di spese sostenute dal proprietario del veicolo per riparazioni, acquisto ricambi o tagliandi e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati al suddetto veicolo, presso la Rete Autorizzata Toyota, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina. La garanzia è valida a condizione che: - sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un centro autorizzato dalla casa madre in relazione al veicolo riparato; - non sia già stata rimborsata a seguito del medesimo sinistro; - risulti regolarmente annotata dal Contraente nel Registro della fatture emesse. L’Adesione alla polizza Assicurazione Furto e Danni , ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere le seguenti prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate nelle condizioni di assicurazione): soccorso stradale; autovettura in sostituzione; recupero del veicolo riparato; rimpatrio del veicolo dall’estero. Con riferimento alle prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. si precisa, per ciascuna garanzia, quanto segue: 1) soccorso stradale: qualora il veicolo a seguito di un incidente, un incendio, un furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance (composta da responsabili, personale - medici, tecnici e operatori - attrezzature e presidi) invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto: - della rete di assistenza Toyota competente per marchio per i veicoli di marca Toyota Lexus; - della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca; – oppure fino all’officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l’Assicurato, in quest’ultimo caso, al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio; 2) autovettura in sostituzione: qualora il veicolo rimanga immobilizzato per incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata o in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione; 3) recupero del veicolo riparato (prestazione fornita ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato): qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa di Europ Assistance prenoterà all’Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato; 4) rimpatrio del veicolo dall’estero (prestazione fornita solo all’Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi): qualora il veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all’Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell’Ordine, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo presso: - la rete assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus; - la rete assistenza Toyota per i veicoli multimarca. L’Adesione alla polizza Assicurazione Furto e Danni, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere le seguenti prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. (ferme le esclusioni di copertura meglio specificate nelle condizioni di assicurazione): soccorso stradale; autovettura in sostituzione; recupero del veicolo riparato; rimpatrio del veicolo dall’estero. L’Adesione alla polizza Furto e Incendio, ad esclusione del Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la garanzia assicurativa “Mobilità” – abbinata alle garanzie accessorie - prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. La Compagnia, in caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, procede al rimborso delle seguenti spese; - Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate - Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura - Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto - Rimborso delle spese di deposito del veicolo. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
DISPOSITIVO DI SICUREZZA SAFETY SENSE: | Per le vetture Toyota e Lexus dotate di dispositivo di sicurezza Safety Sense, regolarmente richiamato in polizza, la Compagnia riconosce uno sconto pari al 10% sul premio calcolato per l’acquisto delle garanzie della famiglia Kasko (Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base). Nel caso in cui lo stesso sconto venisse applicato in assenza del suddetto dispositivo, la Compagnia si riserva - in caso di sinistro - il diritto di applicare uno scoperto del 10% (pari allo sconto applicato) che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza. |
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE | La Società nell’ambito della garanzia furto applica uno sconto del 20% sul premio imponibile nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare che corrisponda alle seguenti caratteristiche: regolarmente collegato ad una Centrale Operativa 24,00 h su 24,00 h, costantemente gestito dalla stessa, attivazione della Centrale operativa in caso di spostamento della vettura e che la stessa Centrale sia in grado di fornire riscontro mediante tracciato in caso di Furto del Veicolo. Per il localizzatore wireless Lo Jack e il Car Tracking System, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa. I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Garanzie accessorie abbinabili al pacchetto blu, rosso e giallo e valide solo se espressamente richiamate | |
A) Kasko Premium | La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. |
B) Collisione Premium | La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, durante la circolazione, con veicolo identificato, mediante un elemento probatorio. |
C) Kasko Base | La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. |
D) Collisione Base | La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso. |
E) Protezione Franchigia | In caso di sinistro dovuto ad Atti Vandalici, Eventi Naturali o Furto Parziale, esclusivamente per le riparazioni effettuate presso un Organizzato, la Compagnia rimborsa limitatamente ai veicoli del Brand Toyota e Lexus, la franchigia/ minimo di scoperto addebitabili al Cliente. L’Adesione alla garanzia Protezione Franchigia comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere la seguente prestazione assicurativa fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: fattura rimborsata (in caso di furto totale o di rapina, senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al suddetto veicolo, presso la Rete Autorizzata Toyota, nei 12 mesi precedenti il furto o la rapina l’Impresa indennizza il relativo importo). |
F) Calamità Naturali Premium | La garanzia Calamità Naturali Premium è una estensione accessoria alla copertura Calamità Naturali Base ed è esclusivamente rivolta all’Assicurato / Locatario che abbia sottoscritto il pacchetto Blu o Giallo che comprende quale garanzia Primaria “Calamità Naturali Base”. La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per le riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine trombe d’aria generate da venti di portata pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla centrale anemometrica dell’Aereonautica Militare più vicina al luogo di accadimento. Si applicano scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
Estensione di garanzia RESTART | Con l’estensione di garanzia RESTART, la Compagnia risarcirà all’Assicurato/Locatario la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo oggetto di furto totale o incendio totale e l’importo indennizzato. La garanzia RESTART è un’estensione accessoria alla copertura Furto e Incendio (non causato da atti vandalici o eventi sociopolitici) ed è esclusivamente rivolta all’Assicurato/Locatario che abbia sottoscritto il Pacchetto Blu, Rosso o Giallo e che procede al rimpiazzo con una vettura Toyota o Lexus. L’Assicurato/Locatario, subito il furto totale o l’incendio totale con conseguente radiazione dal P.R.A., dichiara e documenta la propria scelta di riacquistare una vettura presso il Concessionario Organizzato di valore pari o superiore a quello di acquisto della vettura oggetto di furto totale o incendio totale. Tale estensione di garanzia può essere sottoscritta da autovetture Nuove ed Usate. L’Assicurato/Locatario ha la facoltà di scegliere il limite massimo di risarcimento dichiarando, al momento di sottoscrizione della polizza, una tra le seguenti opzioni: Euro 10.000,00 (10K) o Euro 20.000,00 (20K). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni con riferimento alle garanzie afferenti al Pacchetto Verde, Blu, Rosso e Giallo. Le garanzie accessorie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base non sono operanti per i Veicoli che abbiano superato i 5 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione dei Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing, fino alla scadenza del contratto stesso. Inoltre, le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base, nonché la garanzia Protezione Franchigia, non sono operanti per le autovetture adibite a scuola guida. Con riferimento alle prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A sono esclusi dalla garanzia i veicoli: - adibiti a trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze; - esportati e reimmatricolati |
all’estero; - venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri. |
Ci sono limiti di copertura?
Relativamente alle sole garanzie Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base o Collisione Base, la Società, oltre quanto elencato nel DIP Danni, non indennizza i danni:
- Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni
previste ex art. 186 e 187 e seguenti del Codice della Strada;
- Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- Cagionati da cose od animali trasportati sul e/o nel veicolo;
- Cagionati da operazioni di carico e scarico;
- Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
- Alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- Causati da Xxxx Xxxxxxxxx qualora insistente su ricambi già interessati da danni riconducibili ad altri eventi e/o altre garanzie;
- Causati da Cose trasportate dal vento se non in concomitanza di Trombe d’Aria, Uragani, Vento di portata eccezionale come da Glossario.
ESCLUSIONI RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA RESTART
L’estensione di garanzia RESTART non trova applicazione:
a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;
b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota adibiti a taxi) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;
c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non derivante da Furto o Incendio;
d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;
e) direttamente o indirettamente causate od enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare;
f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente nella stipula della Garanzia Primaria o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù della presente copertura assicurativa;
g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;
h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall’indennizzo della Garanzia Primaria;
i) se il sinistro è coperto da un’altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;
l) per tutti i veicoli con più di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione;
m) se la Perdita Totale derivi da Incendio causato da atti vandalici o eventi sociopolitici. n)
ESCLUSIONI RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA “Merce Trasportata”
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “FATTURA RIMBORSATA” prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.:
L’impresa non indennizza i sinistri causati da:
- Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
- Colpa grave dell’assicurato e dei suo famigliari conviventi.
LIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “MOBILITÀ” – abbinata alle garanzie accessorie - prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
La garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza e purché il sinistro sia denunciato entro 90 giorni dalla prima spesa sostenuta, di cui si chiede il rimborso.
La Compagnia corrisponde l’importo massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. Inoltre, con specifico riferimento alle singole spese, gli importi sono riconosciuti con le seguenti limitazioni.
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate: è previsto un massimale giornaliero di € 35,00.
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura: è riconosciuto pro rata temporis, per il periodo di mancato utilizzo.
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto: è riconosciuto purché le spese siano sostenute entro le
successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo e per un massimo di € 500,00.
ESCLUSIONI RELATIVA ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE fornite da Europ Assistance Italia S.p.A:
1) Soccorso stradale. Sono esclusi dalla prestazione: - il costo degli eventuali pezzi di ricambio; - il costo di ogni riparazione effettuata dall’officina/carrozzeria di destinazione; - le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente, l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada); - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
2) Autovettura in sostituzione. Sono esclusi dalla prestazione: - i casi di immobilizzo del rimorchio; - i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparar;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti ecc.- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance; - la penalità risarcitoria danni e furto; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
3) Rimpatrio del veicolo all’estero. Sono esclusi dalla prestazione – il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell’evento; - il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati. La prestazione non è altresì operante: - in caso di furto quando non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali;- ove il danno permetta al veicolo di continuare il viaggio; - ove il ritrovamento avvenga in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
Tutte le prestazioni assicurative fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) Non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) Partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
c) Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) Dolo dell’Assicurato o dei passeggeri trasportati;
f) Tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato;
g) Conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di
allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito il cui link è inserito nelle condizioni di assicurazione Europ Assistance che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Per le garanzie base incluse nei Pacchetti Verde, Rosso, Blu, Giallo e ove presenti per le garanzie accessorie, sono presenti le seguenti limitazioni:
Danno totale e conseguente rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza BA – BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT – TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Esclusivamente per la Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
Danno totale senza rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza di BA - BR - CE – FG – LE - NA - SA - AV - CT – TA –RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà
effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.
Esclusivamente per la Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00
Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato
a) Garanzie Furto e Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00.
b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 200,00.
c) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
d) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 300,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione di danni verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00.
e) Esclusivamente per i Brand di Lusso la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, , Kasko Premium e Collisione Premium. Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
f) Esclusivamente per il Brand Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 400,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali, Kasko Premium e Collisione Premium. Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
g) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l’indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.
Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata
a) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno
scoperto del 10% minimo Euro 500,00.
b) Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1000,00.
c) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
Per le Calamità Naturali Premium la liquidazione verrà effettuata con l’applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di
Euro 1.500,00.
d) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 600,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.
e) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Kasko Premium e Collisione Premium. Per le Calamità naturali, applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di Euro 1.500,00.
f) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di
sostituzione del cristallo l’indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00.
Nel caso in cui l’assicurato non abbia intenzione di riparare il veicolo, si precisa che l’assenza di riparazione è equiparata alla riparazione presso un non organizzato, e pertanto saranno applicate le stesse limitazioni.
Garanzie: Kasko Base e Collisione Base
a) Riparazioni effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 300,00.
b) Riparazioni non effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 600,00.
Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.
Scoperti e franchigie: Condizioni Specifiche Autotassametri Brand Toyota
Relativamente agli specifici modelli Toyota ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono cosi modificati:
Danno Totale e conseguente rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT – TA -RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
Danno totale senza rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT – TA - RC per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzato
a) Garanzie Furto e Incendio, Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00.
b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Natural Premium i: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 750,00.
c) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzato
1) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium e Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00.
2) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
Estensione analogica
Resta inteso che, ai modelli Toyota uso Taxi, si applicano le seguenti limitazioni (già sopra descritte) e precisamente:
- Garanzia Cristalli Premium (per danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato): la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l’indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia;
- Garanzia Cristalli Premium (per danno parziale con riparazione NON effettuata presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata): la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi di sostituzione del cristallo l’indennizzo sarà soggetto ad una franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia;
- Garanzie: Kasko Base e Collisione Base:
a) Riparazioni effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 300,00.
b) Riparazioni non effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 600,00.
Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto disposto dall’opzione con sconto sopra descritta e/o il mancato inserimento, da parte dell’Assicurato o chi per esso, dell’impianto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito, ovvero il mancato funzionamento dell’antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 30%, (ridotto al 10% in caso di Car Tracking System non operante), che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.
Gli scoperti di cui sopra troveranno applicazione in caso di mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla “Centrale Operativa Lo Jack” da parte dell’Assicurato.
La Compagnia si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata
nei confronti dell’Assicurato, salvo nei seguenti casi:
1) se, all’esito del pagamento dell’indennizzo, emerga che il danno causato al veicolo rientri nei casi di esclusione della
copertura;
2) recupero del veicolo rubato dopo che sia già stato liquidato l’indennizzo.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, qualora non dovessero essere rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento la copertura non sarà operante e la Compagnia si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato la restituzione di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà adottare una condotta collaborativa nei confronti della Compagnia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1914 del c.c. ed in particolare dovrà: a) darne avviso all’ Assistenza Clienti della Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE: al numero : 00 00000000; tramite fax: 0000000000; indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause |
e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria. Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati, al fine di procedere con l’istruttoria o con la reiezione della pratica. b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Xxxxx, Rapina, Xxxx Xxxxxxxxx, Eventi Sociopolitici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società, pena la decadenza parziale o totale dal diritto all’indennizzo. Con riferimento alla prestazione assicurativa Fattura Rimborsata fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza indiando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni. Con riferimento alla garanzia Mobilità, il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato, della quale è richiesto il rimborso. Con riferimento alle prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. in caso di sinistro coperto dall’assicurazione assistenza l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa della Compagnia. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Enti/strutture convenzionate con la Compagnia forniscono prestazioni di assistenza diretta all’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: I sinistri afferenti alla prestazioni assicurativa “fattura rimborsata” sono gestiti da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Europ Assistance Italia s.p.a. gestisce i sinistri afferenti alle seguenti prestazioni assicurative: soccorso stradale, autovettura in sostituzione, recupero del veicolo riparato, rimpatrio del veicolo dall’estero. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; |
Obblighi dell’impresa | La Società provvederà alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l’indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni il premio è comprensivo di imposta. In caso di pagamento in forma frazionata mediante rate mensili, il Contraente, in presenza di danno totale e conseguente risoluzione del contratto, dovrà corrispondere alla Compagnia l’importo di premio annuo relativo alla garanzia colpita per 1/360 per giorno di garanzia residua, comprensivo di imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto, che verrà addebitato successivamente alla liquidazione del danno. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge nei seguenti casi: 1) nel caso di Esportazione Definitiva o Cessazione della Circolazione del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. 2) Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso ovvero la certificazione di vendita da privato a Concessionario (cosiddetta “Minivoltura”); 3) In caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato, con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché l’interessato consegni copia del Certificato di Decesso; 4) In caso di distruzione, demolizione o cessazione della circolazione la Compagnia restituisce la |
parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte; 5) In caso di pagamento del premio in forma unica e anticipata, in presenza di danno totale del veicolo assicurato, la Compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa alla garanzia colpita da evento dannoso in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia dopo un sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso; 6) In caso di variazione della residenza del proprietario del veicolo la Compagnia si riserva di procedere ad eventuale richiesta di rimborso di parte del premio al fine di adeguarlo alla sua nuova residenza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità per il Contraente di sospendere le garanzie. Se alle scadenze mensili convenute il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata e si riattiva alle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate scadute e non versate. |
Come posso disdire? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagnia. |
Recesso Volontario | Il Contraente potrà recedere volontariamente, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni. La Compagnia rimborserà, in caso di pagamento unico e anticipato, la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto a risolvere il contratto in caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato, di vendita del veicolo assicurato, di distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, danno totale del veicolo e recesso per sinistro. |
Persone fisiche e persone giuridiche.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 31,23% (euro 160,12) del premio di polizza, al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Per qualsiasi reclamo inerente il contratto stipulato con “Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE”, l’Assicurato si può rivolgere direttamente alla Compagnia assicurativa “Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE”, sede secondaria italiana - in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx contattando: | |
Ufficio “Assistenza Clienti” via fax al numero x000000000000 oppure via e-mail all’indirizzo: | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A o la gestione dei sinsitri da parte della Compagnia devono essere inoltrati per iscritto a: |
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., UFFICIO RECLAMI, Xxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) – Tel: 000 0000000 Fax: 000 0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Europe Assistance Italia S.p.A. o la gestione dei sinistri da parte della Compagnia devono essere inoltrati per iscritto a: | |
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Vai del Mulino, 4 – 20057 Assago (Milano); fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx |
La funzione aziendale incaricata per ciascuna Compagnia provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx I reclami di competenza IVASS riguardanti il contratto stipulato con “Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE”, possono anche essere presentati al al Commissariat aux Assurances (“CAA”), con sede in: 0, xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X - 0000 Xxxxxxxxxx, XX xx Xxxxxxxxxx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.(Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Contratto di Assicurazione Xxxx Xxxxx
Assicurazione Furto e Xxxxx
Data ultimo aggiornamento: Edizione n. 21 del 01/02/2024
Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018.
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Indice delle Condizioni di Assicurazione
GLOSSARIO Pag.4
SEZIONE I NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1 Durata Pag.6
1.2 Pagamento del premio Pag.6
1.3 Imposte e tasse Pag.6
1.4 Clausola di intermediazione Pag.6
1.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pag.6
1.6 Aggravamento del rischio Pag.6
1.7 Diritto di ripensamento Pag.6
1.8 Pag.6
1.9 Variazione della residenza del proprietario del veicolo Pag.6
1.10 Recesso volontario Pag.7
1.11 Recesso in caso di sinistro Pag.7
1.12 Rinvio alle norme di legge Pag.7
1.13 Risoluzione anticipata del contratto Pag.7
1.13.1 Trasferimento di proprietà del veicolo Pag.7
1.13.2 Risoluzione in caso di cessazione del rischio Pag.7
1.13.3
1.13.4
Risoluzione del contratto a seguito di danno totale
internazionali
Pag.7 Pag.7
1.14 Modalità di rimborso Pag.7
1.15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega del pagamento Pag.8
1.16 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Pag.8
1.17 Legge applicabile al contratto e foro competente Pag.8
1.18
1.19
1.20
Rivalse
Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza Estensione territoriale
Xxx.0 Xxx.0 Xxx 0
SEZIONE II CAPITOLO | - LE GARANZIE ASSICURATIVE I: GARANZIE BASE | Pag.8 |
1.1 | PACCHETTO VERDE: Garanzie incluse | Pag.9 |
1.2 | PACCHETTO ROSSO: Garanzie incluse | Pag.9 |
1.3 | PACCHETTO BLU: Garanzie incluse | Pag.9 |
1.4 | PACCHETTO GIALLO: Garanzie incluse | Pag.9 |
CAPITOLO II: GARANZIE ACCESSORIE
2.1 RESTART accessoria alla copertura Furto e Incendio Pag.9
2.1.1 RESTART Pag.10
2.2 GARANZIE ACCESSORIE abbinabili al PACCHETTO ROSSO, BLU E GIALLO Pag.10
CAPITOLO III: OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
3.1 Veicoli muniti di impianto satellitare Pag.11
3.2 Dispositivo di sicurezza Safety Sense Pag.11
CAPITOLO IV: ESCLUSIONI
4.1 ESCLUSIONI applicabili a TUTTE LE GARANZIE Pag.11
4.2 ESCLUSIONI applicabili alle GARANZIE ACCESSORIE abbinabili al PACCHETTO ROSSO, BLU E GIALLO
Pag.11
4.3 | Pag.12 | |
CAPITOLO | V: SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO | |
5.1 | Danno totale e conseguente rimpiazzo | Pag.12 |
5.2 | Danno totale senza rimpiazzo | Pag.12 |
5.3 | Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzato | Pag.12 |
5.4 | Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzato ovvero | Pag.13 |
5.5 | riparazione non effettuata Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione | Pag.13 |
5.6 | Garanzie Kasko Base e Collisione Base | Pag.13 |
5.7 | Danno parziale senza riparazione | Pag.13 |
5.8 | Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo | Pag.13 |
5.9 | Integrazione Premio per reintegro valore assicurato | Pag.13 |
5.10 | Autotassametri Brand Toyota | Pag.13 |
5.10.1 | Danno totale e conseguente rimpiazzo | Pag.13 |
5.10.2 | Danno totale senza rimpiazzo | Pag.13 |
5.10.3 | Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzato | Pag.13 |
5.10.4 | Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzato | Pag.14 |
5.10.5 | Estensione analogica | Pag.14 |
5.11 | Disposizioni applicabili ai modelli destinati ad utilizzo dimostrativo quali Demo e Courtesy Car | Pag.14 |
SEZIONE III LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
CAPITOLO I: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
1.1 Obblighi in caso di sinistro | Pag.15 |
1.2 Procedura per la valutazione del danno | Pag.15 |
1.3 Determinazione del danno | Pag.15 |
1.3.1 Danno totale con o senza rimpiazzo | Pag.15 |
1.3.2 Danno parziale | Pag.15 |
1.4 Procedure per la liquidazione del danno | Pag.15 |
1.4.1 Danno totale con rimpiazzo | Pag.15 |
1.4.2 Danno totale senza rimpiazzo | Pag.15 |
1.4.3 Danno parziale Riparazioni presso un organizzato | Pag.15 |
1.4.4 Danno parziale Riparazioni presso altre officine | Pag.16 |
1.5 Liquidazione del danno - Regola Proporzionale | Pag.16 |
1.6 Obbligo di Conservazione delle tracce del sinistro | Pag.16 |
1.7 Recupero del veicolo rubato | Pag.16 |
1.8 Rottami | Pag.16 |
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.
ALLUVIONE
Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.
ANNO
Si intende per Anno Assicurativo quello decorrente dalle ore 24:00
giorno della durata indicata ed espressa in anni nel suddetto documento.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
si fosse in presenza di un contratto di locazione finanziaria, ovvero di contratto di leasing.
ASSICURAZIONE
Il Contratto di assicurazione.
BRAND DI LUSSO
Veicoli appartenenti ai xxxxxx Xxxxxxxx, Audi, BMW, Jeep, Land Rover, Hummer.
COMPAGNIA
V. Società.
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.
CONTRAENTE
La persona giuridica che stipula il Contratto assicurativo.
CONTRATTO
V. Assicurazione.
CONTRATTO DI LEASING
finanziamento con cui una società finanziaria (società di leasing) acquista, per conto lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico, consentendogli di avere la disponibilità del bene, per un certo periodo di tempo, verso il corrispettivo di un canone periodico.
DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato del veicolo.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo.
Depre
conservazione o manutenzione.
DEPREZZAMENTO
Svalutazione del bene in proporzione alla vetustà dello stesso.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.
FEA OTP
telefono cellulare mediante il quale il firmatario autorizza variabile numerico, univoco e irripetibile ricevuto tramite SMS.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico
-Locatario.
FURTO
chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini della garanzia di cui alle condizioni di assicurazione, rileva soltanto il furto con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e di sicurezza della centralina di avviamento.
GARANZIA PRIMARIA
Garanzia Furto e Incendio venduta dalla Compagnia Assicurativa.
IMPIANTO ANTIFURTO
Dispositivo finalizzato ad impedire il furto del veicolo.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
KASKO PREMIUM
Copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi.
LOCATARIO
finanziaria, ovvero di contratto di leasing.
LIQUIDAZIONE
titolo.
INTERNAZIONALI
Nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Xxxxxxxxxx che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale o internazionale applicabili, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
MANOVRA
Per i danni subiti dal veicolo riconducibili alla garanzia Kasko Premium. e Kasko Base sarà applicata una franchigia per ogni manovra tecnicamente riconosciuta come autonoma nella causazione del danno.
MAREGGIATA
Forte moto ondoso causato da vento di portata eccezionale che si abbatte sulle coste con onde lunghe e violente.
MINIMO DI SCOPERTO
ORGANIZZATO
Concessionaria o Centro di Assistenza Autorizzato da Toyota Motor Italia S.p.a., la cui autorizzazione risulti sul sito xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ al momento della denuncia del sinistro.
PARTI
Il Contraente e la Società.
PERDITA TOTALE
Evento che si concretizza quando il veicolo viene rubato e non ritrovato, o la cui riparazione a seguito di un danno da incendio venga equiparata a danno totale come da condizioni contenute nella sezione Incendio e Furto.
PERIODO DI ASSICURAZIONE (riferito esclusivamente
Relativamente a ciascun veicolo assicurato, il periodo compreso tra la data di decorrenza della Garanzia Primaria e la prima delle seguenti date:
- la data di scadenza della garanzia primaria;
- ovvero la data nella quale il veicolo compie 60 mesi;
- ovvero la data in cui il veicolo viene venduto o ceduto ad un nuovo proprietario.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.
PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)
Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RADIAZIONE/ DEMOLIZIONE
Distruzione del veicolo mediante rottamazione e contestuale cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
RAPINA
Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RESIDENZA
Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
RIMPIAZZO
In caso di veicolo nuovo: sostituzione a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.
In caso di veicolo usato: sostituzione a cura di una Concessionaria convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo di fabbrica od usato dal valore pari o superiore al valore assicurato del veicolo oggetto di Furto o danneggiato.
ROTTAME
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico
accadimento con velocità pari o superiore ai 118 KM/h.
VALORE A NUOVO
È il prezzo di listino a nuovo, chiavi in mano, del veicolo oggetto
VALORE ASSICURATO È il valore dichiarato in polizza, come meglio precisato -
SEZIONE II delle Condizioni di Assicurazione.
VALORE COMMERCIALE
È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato
autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.
VEICOLO
Il veicolo a motore oggetto di Assicurazione.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, tra i quali gli antifurti satellitari e gli apparecchi audiofonovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura
Assicurazione.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni.
VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 365 giorni.
VENTO DI PORTATA ECCEZIONALE
Vento forte di intensità pari o superiore agli 80 KM/H rilevato dalla luogo di accadimento.
.
SCOPPIO
alimentazione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo ed il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOCIETÀ
La Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, sede secondaria italiana di Roma, c.a.p. 00000, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0.
bene e lo cede in uso allo stesso in cambio di un canone periodico.
TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per la promozione e il collocamento a distanza di contratti assicurativi
e giunge a toccare il suolo rilevato dalla centrale anemometrica
URAGANO Vento di portata eccezionale corrispondente al dodicesimo grado della Scala di Beaufort rilevato dalla centrale
Condizioni di Assicurazione
SEZIONE I - NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1.1 DURATA
La copertura assicurativa è operante dalle ore 24:00 della data
elettronicamente mediante FEA OTP.
In ogni caso, la copertura decorre, se successiva, dalla data del Pagamento del Premio, o della prima rata di Premio.
La copertura terminerà alle ore 24:00 della data indicata in Polizza quale scadenza contrattuale.
data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo. Tuttavia, è possibile per l'assicurato, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio per ciascuna copertura attivata è corrisposto dal Contraente/Assicurato con le seguenti modalità:
A) in forma unica ed anticipata, al momento del perfezionamento del
Cliente. In tal caso i metodi di pagamento previsti dalla Compagnia sono:
- Contanti, con il limite di importo massimo previste dalle normative vigenti;
- Assegni;
- Carta di credito/Debito;
- Bonifico.
B) In forma frazionata mediante il pagamento di rate mensili, come riportate in Polizza, al
Compagnia, senza applicazione di maggiorazioni ed interessi e salvo approvazione della Compagnia. I metodi di pagamento previsti in tal caso dalla Compagnia sono:
- Addebito su Carta di Credito/Debito che faccia capo a circuiti riconosciuti da Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe;
- Addebito su conto corrente bancario/postale;
- Apple Pay;
- Google Pay;
- PayPal;
- Satispay;
- Stripe.
La modalità di pagamento di cui alla lettera B potrà essere richiesta esclusivamente per pacchetti Rosso, Xxx e Giallo.
In caso di pagamento in forma frazionata mediante rate mensili, il Contraente, pre-autorizza, al momento della conclusione del contratto, il prelievo di tutte le rate, che saranno addebitate automaticamente alle rispettive scadenze. La prima rata di premio deve essere corrisposta dal Contraente
1.3 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se anticipati dalla
12,50% per Furto e Incendio, Kasko Base, Kasko Premium, Collisione Base, Collisione Premium, Calamità Naturali, Atto Vandalici/Eventi Sociopolitici, Cristalli Premium, Protezione
RESTART, oltre Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura nella misu
.
1.4 CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE
La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management SE, intermediario assicurativo estero, operante in Italia a regime di stabilimento ed
Assicurazioni) degli intermediari UE con il n° UE00010813 (di
Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se
essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.
1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
e 1894 del Codice Civile.
1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Compagni
contratto. Le successive rate di premio devono essere corrisposte, salvo diversa specifica pattuizione, ogni mese nel giorno successivo a quello di inizio della copertura.
Se alle scadenze mensili convenute il Contraente non paga le
Kiiciro Toyoda 2, 00148 Roma (Italia).
- Via
rate di premio successive alla prima, la copertura resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata e si riattiva alle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate scadute e non versate.
La Compagnia si riserva, in ogni caso, di procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati.
rmediario è pari al 31,23% (euro 160,12) del premio di polizza, al netto delle imposte.
Le eventuali modifiche alla polizza devono essere comunicate e comprovate per iscritto.
1.9 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra eventualmente intervenuto in corso
di contratto. La Compagnia si riserva di procedere ad eventuale richiesta di reintegro premio o rimborso di parte
alla sua nuova residenza.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e1898 del Codice Civile.
1.10 RECESSO VOLONTARIO
Il Contraente potrà recedere volontariamente, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni.
La Compagnia rimborserà, in caso di pagamento unico e anticipato, la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, fatto salvo quanto stabilito
1.11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e
le parti possono recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni, Danno Totale. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
1.13 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
1.13.1 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di seguito elencati il Contraente/ Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia dichiarando la volontà di effettuare voltura o annullamento ed in particolare:
a) nel caso di Esportazione Definitiva o Cessazione della Circolazione del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il
restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
b) nel caso di Vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso, ovvero la certificazione di vendita da privato a
c) nel caso di Decesso del Proprietario del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, essato consegni copia del Certificato di
Decesso.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato chiedesse, il trasferimento della polizza ad altro veicolo di sua proprietà, non coperto in precedenza da assicurazione, la Compagnia si riserva la facoltà di accett premio con quello dovuto per il nuovo veicolo. Nel caso in cui la Compagnia non accettasse la richiesta del Contraente/Assicurato la polizza si intenderà risolta come descritto nei punti a), b) e c) dalla data indicata nella documentazione di cui sopra, con comunicazione che la Compagnia inoltrerà al richiedente.
Resta inteso che nel caso di voltura del contratto di polizza a seguito di Esportazione Definitiva o Cessazione della
tovettura o Decesso, il Contraente/ Assicurato/ Interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia
carta di circolazione e della targa di immatricolazione, del Certificato di Vendita o del Certificato di Decesso unitamente alla copia dei documenti di identità del nuovo Contraente. Ogni eventuale successivo sinistro pertanto non potrà essere indennizzato al nuovo proprietario fino alla definizione della voltura. Si avvisa che la polizza non potrà essere volturata se contiene la garanzia RESTART (art. 2.1.1 sub e)); In tal caso la polizza si riterrà pertanto annullata a decorrere dalla data di vendita del veicolo assicurato.
1.13.2 RISOLUZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RISCHIO In caso di vendita, distruzione, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato dopo averne data immediata comunicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando i seguenti documenti:
in conto vendita;
b) nel caso di demolizione/distruzione: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
c) nel caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/ 360 di premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, successivamente alla consegna della documentazione suindicata.
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad altro veicolo di sua proprietà, non coperto in precedenza da assicurazione, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.
1.13.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI DANNO TOTALE
In caso di danno totale del veicolo assicurato il Contraente/ Assicurato deve darne notizia alla Compagnia
- Sezione III.
Relativamente alla Garanzia Primaria il Contratto è risolto in automatico a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità ed indipendentemente dalla avvenuta liquidazione. Per le restanti garanzie il Contratto si intende risolto a far data da quanto riportato sul certificato di avvenuta rottamazione. La Compagnia, in caso di pagamento del premio in forma unica e anticipata, riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa alla garanzia colpita da evento dannoso in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto. In caso di pagamento in forma frazionata mediante rate mensili, il Contraente dovrà premio annuo relativo alla garanzia colpita per 1/ 360 per giorno di garanzia residua, comprensivo di imposte, calcolato alla data di risoluzione del contratto, che verrà addebitato contestualmente alla liquidazione del danno.
1.13.4 INSERIMENTO IN LISTE DI RESTRIZIONE
o risulterà in Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimborso, questo rimborso avverrà entro 60 giorni lavorativi.
1.15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DELEGA DI PAGAMENTO
non abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
el caso in cui il cessionario del credito inoltri alla Compagnia apposita richiesta scritta a mezzo e-
1.16 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).
1.17 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi
esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva
urato.
1.18 RIVALSE
La Compagnia si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso, la rivalsa non viene esercitata nei
qualora dopo il pagamento di un sinistro, emergessero
riconducano alle stesse Esclusioni -
Condizioni di Assicurazione.
1.19 VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Gli intermediari/distributori incaricati dalla Compagnia utilizzano tecniche di comunicazione a distanza, contattando i Clienti tramite telefonia vocale, sms, internet app, posta tradizionale e posta elettronica, al fine di promuovere e collocare contratti di assicurazione ed i loro possibili rinnovi.
Il distributore utilizza / utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza solo previo consenso espresso dal Cliente / potenziale Contraente, salvo il caso in cui questi abbia fornito in precedenza i propri recapiti, in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione della Compagnia.
Il Contraente può, in caso di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, richiedere di essere messo in contatto
dedicato, e potrà in ogni momento e senza oneri esercitare il diritto
tecniche di comunicazione a distanza ovvero revocare il consenso eventualmente già reso alle comunicazioni con le predette
1. 20 ESTENSIONE TERRITORIALE
SEZIONE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE
CAPITOLO I: GARANZIE BASE
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi sottoelencati, che siano espressamente richiamati in polizza.
I veicoli commerciali con portata a terra complessiva fino a 35 quintali sono assicurabili limitatamente ai modelli del Brand Toyota.
VALORE ASSICURATO
Il Valore Assicurato deve corrispondere:
- per i Veicoli Nuovi: al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura compresi gli accessori/ optional esplicitamente richiamati nella fattura di acquisto del veicolo, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/ o incentivi.
Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accesso
soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure
imposta.
Resta inteso che, nel caso in cui il veicolo venga assicurato imponibile della fattura (quindi IVA esclusa),
- per i Veicoli Usati: al prezzo di acquisto esposto nella fattura relativa alla compravendita del veicolo usato e riportato
nziamento/locazione finanziaria, che non potrà in ogni caso superare del 20% il
quotazioni usato oppure, se non disponibile, da Eurotax Giallo.
1.1 PACCHETTO VERDE: Garanzie Incluse
A) FURTO
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni da ordinaria circolazione subiti dal veicolo durante la circolazione
tutti i danni coperti dalle garanzie atti vandalici, calamità naturali o cristalli premium), compreso il tentato furto di bagagli o altri oggetti che si trovino sul veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave, che il Contraente sia regolarmente in possesso di tutte le chiavi in dotazione del veicolo e che il furto sia stato perpetrato con effrazione dei sistemi di chiusura del veicolo e manomissione del sistema di avviamento o della centralina elettronica.
Inoltre, la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia stato oggetto di furto commesso da persona avente accesso alle chiavi dello stesso, e che queste fossero state riposte in luogo sicuro e non accessibile a terzi. Il proprietario del veicolo, al momento della denuncia del furto, deve consegnare alla Compagnia tutte le chiavi facenti parte della dotazione originaria del veicolo, pena l'inoperatività della copertura.
La dotazione di ogni veicolo si compone di almeno due chiavi originarie.
L'eventuale mancanza di una chiave originaria al momento dell'acquisto del veicolo preclude l'operatività della presente garanzia.
L'eventuale successivo furto o smarrimento di una delle chiavi originarie del veicolo deve essere immediatamente denunciata alla casa produttrice del veicolo e deve essere seguita dal rilascio da parte della casa produttrice di un duplicato opportunamente ricodificato.
Garanzia Merce trasportata
operante solo per i veicoli commerciali Proace, Proace Verso e Hilux del brand Toyota.
La Compagnia, in presenza di comprovato Furto Totale del veicolo assicurato, rimborsa fino ad un massimo di Euro
3.000,00 veicolo la
cui presenza sia documentata come descritto nella Sezione III, Capitolo 1.1, lett. c.
B) INCENDIO
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio se diretti sulla vettura oggetto di assicurazione.
1.2 PACCHETTO ROSSO: Garanzie Incluse
Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO VERDE, anche le seguenti garanzie:
C) ATTI VANDALICI / EVENTI SOCIOPOLITICI
Atti vandalici e dolosi in genere solo se perpetrati da ignoti e se diretti al veicolo assicurato, con esclusione dei danni indiretti e/ o riconducibili alla circolazione;
Tumulti popolari, scioperi, sommosse.
D) CRISTALLI PREMIUM
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali) con esclusione degli specchietti retrovisori. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati,
1100,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino ad Euro 25.000,00, e ad Euro 1.500,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore ad Euro 25.000,00.l Per i dettagli si
Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus il limite di indennizzo viene elevato ad Euro 2500,00 per anno e per sinistro.
E) GARANZIE SPECIALI Autorimessaggio e trasporto.
In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la
Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.
Spese per salvataggio, trasporto e ricovero.
La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 150,00 per anno e per sinistro le spese documentate sostenute
preservare il veicolo danneggiato a seguito di eventi diversi da Incendio, Furto e Rapina.
Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi.
In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 le spese documentate sostenute er la sostituzione delle serrature (o di altri
dispositivi di chiusura) con altre dello stesso tipo. Il rilascio di duplicati delle chiavi originarie del veicolo sottratte o smarrite può essere effettuato solo dalla casa produttrice. Le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio di duplicati da parte di soggetti non autorizzati dalla casa produttrice non sono coperte dalla presente assicurazione. Resta salvo quanto previsto per la garanzia Furto.
Garanzie spese di immatricolazione.
In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborsa fino ad un massimo
rimpiazzo di quello assicurato.
Garanzia tassa di proprietà.
In caso di Incendio, Furto o Rapina che comportino la perdita totale
indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Danni causati dal trasporto di vittime della strada.
La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati
conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni.
In caso di Incendio, Furto o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.
potrà essere superiore ad Euro 516,00 complessivi per sinistro.
riportate nella
di 6).
1.3 PACCHETTO BLU: Garanzie Incluse
Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO ROSSO, anche la garanzia:
BASE
La
riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane,
pari o superiore ad 80 km/h, uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla
luogo di accadimento.
2.000,00 per anno e per sinistro. Per i dettagli si rimanda al Sezione II.
1.4 PACCHETTO GIALLO: Garanzie Incluse
Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PACCHETTO VERDE, anche le garanzie di cui al precedente articolo 1.2 lettere D) CRISTALLI PREMIIUM, E) GARANZIE
BASE,
cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.
CAPITOLO II: GARANZIE ACCESSORIE
RESTART ACCESSORIA ALLA COPERTURA FURTO E INCENDIO
(previo pagamento di un premio aggiuntivo e abbinabile solo al pacchetto Blu, Rosso o Giallo)
La garanzia RESTART è una estensione accessoria alla copertura Furto e Incendio non causato da atti vandalici o eventi sociopolitici ed è che abbia
sottoscritto il pacchetto Blu che comprende quale garanzia
La garanzia è operante a condizione che
subito il furto totale o con conseguente radiazione dal P.R.A., dichiari e documenti la propria scelta di rimpiazzare acquistando una vettura presso il Concessionario Organizzato di valore pari o superiore a quello di acquisto della vettura oggetto di furto totale o incendio totale.
Tale estensione di garanzia può essere sottoscritta per autovetture nuove ed usate tuttavia, in caso di vetture usate la copertura è valida solo per una durata massima di anni 4.
limite massimo di risarcimento dichiarando, al momento di sottoscrizione della polizza, una tra le seguenti opzioni: Euro 10.000,00 (10K) o Euro 20.000,00 (20K).
risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del
indennizzato, ai sensi del successivo sub b).
b) DETERMINAZIONE DEL DANNO
In caso di furto totale o incendio totale del veicolo con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico,
propria volontà di rimpiazzare il suddetto veicolo con uno nuovo o usato acquistato in un Concessionario Organizzato, la Compagnia risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo (rilevabile dalla fattura di acquisto al netto delle spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi) e
er effetto della Garanzia Primaria, al netto di eventuali franchigie e scoperti .
Restart
Nei casi previsti dalle condizioni generali e particolari della Garanzia
Restart coprirà la differenza fra il valore
A.
Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di polizza previste dalla suddetta Garanzia Primaria Incendio e Furto, salvo quanto
ne II.
DI GARANZIA RESTART
estensione di garanzia è subordinato alla regolarità amministrativa relativa alla Garanzia Primaria , attuata mediante il pagamento del premio di polizza.
sensi della Garanzia Primaria, la Compagnia corrisponderà la somma quantificata quale risarcimento basandosi sulla cifra di liquidazione prevista dalla Garanzia Primaria medesima.
c)
risarcimento della Garanzia Primaria incendio/ furto non potrà garanzia RESTART.
d) Il Cliente/Assicurato ha diritto al risarcimento del premio alle condizioni e nei limiti previsti dalla Garanzia Primaria e sulla base di quanto previsto nella Sezione I delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ibile ai futuri proprietari del Veicolo Assicurato ad eccezione dei cambi di
conseguente trasmissione della proprietà del bene ai legittimi
eredi.
rischio
dovuto.
f) Entro tre (3) giorni di calendario dalla data del furto totale o incendio totale è necessario che la Compagnia riceva la denuncia
del sinistro unitamente a tutti i documenti a ttestanti il sinistro stesso, nonché la documentazione relativa al riacquisto di un nuovo Veicolo acquistato presso un Concessionario Organizzato.
g) Compagnia il cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto. In caso di furto o incendio totale avvenuto in assenza di tale comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza risulta essere superiore a quello pagato, la Compagnia risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella applicabile.
2.2 GARANZIE ACCESSORIE ABBINABILI AL PACCHETTO ROSSO, BLU E GIALLO
(previo pagamento di un premio aggiuntivo e valide solo se espressamente richiamate nel Preventivo e nella scheda di Polizza, con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida. Non abbinabili al Pacchetto Verde)
A) Kasko Premium
riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.
B) Collisione Premium
riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, durante la circolazione, con veicolo identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RCAuto ovvero altro materiale probante il fatto storico).
C) Kasko Base
riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza Euro 2.000,00 per sinistro con limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia
DI Per il concetto di Manovra richiamiamo quanto espresso nel Glossario.
D) Collisione Base
riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, mediante un elemento probatorio (per es. CAI a firma congiunta, evidenza del sinistro presso la Compagnia RC Auto ovvero altro materiale probante il fatto storico), verificatisi durante la circolazione del veicolo stesso, sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di Euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella Capitolo V
La suddetta garanzia si intende estesa ai danni a seguito di urto o collisione con animali selvatici, a condizione che, in caso di sinistro, vengano adeguatamente comprovati mediante documentazione fotografica ovvero rilevati da specifica relazione tecnica peritale.
E) Protezione Franchigia
In caso di sinistro dovuto ad Atti Vandalici, Eventi Naturali o Furto Parziale, esclusivamente per le riparazioni effettuate presso un Organizzato, la Compagnia rimborsa limitatamente ai veicoli del Brand Toyota e Lexus, la franchigia/ minimo di scoperto addebitabili al Cliente.
La presente garanzia troverà applicazione con il limite di un evento per anno assicurativo e a condizione che:
alla franchigia / minimo di scoperto, è fisso ed è pari ad Euro 200,00 per il brand Toyota e Euro 400,00 per il brand Lexus.
Fattura Rimborsa
Restano esclusi tutti gli altri veicoli a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, autoarticolati) cosi come rilevabile dallo
F) Calamità Naturali Premium
La garanzia Calamità Naturali Premium è una estensione accessoria alla copertura Calamità Naturali Base ed è
sottoscritto il pacchetto Blu o Giallo che comprende quale garanzia Calamità Naturali Base
dal veicolo a seguito di alluvioni limitatamente ai danni diretti da bagnamento, mareggiate, frane, caduta della grandine trombe
uragani e venti di portata eccezionale con velocità pari o superiore ad 80 km/h purché rilevati dalla centrale anemometrica
ina al luogo di accadimento. Si applicano scoperti, franchigie e limiti di indennizzo; per i dettagli si
Non sono, altresì, assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota) o adibiti a noleggio con o senza conducente.
La Società non indennizza altresì i danni causati al veicolo da:
a) Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate
b) Eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, danni da neve.
c) Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di
d) Xxxxx su veicoli diversi da quello assicurato che derivino da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato (c.d. Ricorso terzi da incendio); semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
e) Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo.
CAPITOLO III: OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
3.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE (valida solo se espressamente richiamata)
La Società presta la garanzia furto con sconto del 20% sul premio imponibile nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare che corrisponda alle seguenti caratteristiche: regolarmente collegato ad una Centrale Operativa 24,00 h su 24,00 h, costantemente gestito dalla stessa, attivazione della Centrale operativa in caso di spostamento della vettura e che la stessa Centrale sia in grado di fornire riscontro mediante tracciato in caso di Furto del Veicolo.
Per il localizzatore wireless Lo Jack e il Car Tracking System, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.
I suddetti impianti devono comunque essere perfettamente funzionanti.
sopra dettagliato e/o il mancato inserimento, da parte
veicolo resti abbandonato od incustodito, ovvero il mancato funzion
(ridotto al 10% in caso di Car Tracking System non operante), che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.
Gli scoperti di cui sopra troveranno applicazione in caso di
3.2 DISPOSITIVO DI SICUREZZA SAFETY SENSE
Per le vetture Toyota e Lexus dotate di dispositivo di sicurezza Safety Sense, regolarmente richiamato in polizza, la Compagnia riconosce uno sconto pari al 10% sul premio calcolato per
Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base). Nel caso in cui lo stesso sconto venisse applicato in assenza del suddetto dispositivo, la Compagnia si riserva - in caso di sinistro - il diritto di applicare uno scoperto del 10% (pari allo sconto applicato) che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.
CAPITOLO IV: ESCLUSIONI
4.1 ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
Non potranno essere assicurati quei veicoli che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano superato i 10 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore ad Euro 4.000,00.
sicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per la garanzia cristalli premium e per urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base, Collisione Base), se prevista.
h) Xxxx o colpa da parte del proprietario/ assicurato che
alle chiavi dello stesso.
i) furto dei frontalini estraibili ivi compreso il sistema di navigazione.
La Società, in caso di fermo amministrativo disciplinato ex art. 214 C.d.S., non indennizza i danni derivanti da sinistro, anche se rientrano nella copertura assicurativa sottoscritta.
esclusi dalla prestazione:
- I Veicoli intestati a società la cui attività sia riconducibile alla professione di corriere.
- Il trasporto di merci altamente esplosive;
- Il trasporto di gasolio/petrolio;
- il trasporto di prodotti chimici o gas combustibile. La Società, in applicazione di questo contratto, non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare alcun indennizzo o pagamento nei confronti
nazionali o internazionali. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
4.2 ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE ACCESSORIE ABBINABILI AL PACCHETTO ROSSO, BLU E GIALLO Relativamente alla sola garanzia Kasko Premium o Collisione Premium, Kasko Base o Collisione Base, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
a) Provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto
disposizioni previste ex art. 186 e 187 seguenti del Codice della Strada.
b) Provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio
la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
c) Cagionati da cose od animali trasportati sul e/ o nel veicolo.
d) Cagionati da operazioni di carico e scarico.
e) Subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di xxxxxxx a spinta, di cir
verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
g) Xxxxxxx da Xxxx Xxxxxxxxx qualora insistente su ricambi già interessati da danni riconducibili ad altri eventi e/ o altre garanzie.
h) Causati da Xxxx trasportate dal vento se non in
eccezionale come da Glossario.
Le garanzie Kasko Premium, Collisione Premium, Kasko Base e Collisione Base non sono operanti per i Veicoli che abbiano superato i 5 anni di anzianità dalla data di prima immatricolazione, ad esclusione dei Veicoli Nuovi assicurati con polizza inclusa nel contratto di finanziamento o contratto di leasing, fino alla scadenza del contratto stesso. Inoltre, le garanzie sopra richiamate, nonché la garanzia Protezione Franchigia non sono operanti per le autovetture adibite a scuola guida.
RESTART
applicazione:
a) se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;
b) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione di alcuni modelli specifici del gruppo Toyota adibiti a taxi) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;
c) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non derivante da Furto o Incendio;
d) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;
e) direttamente o indirettamente causate od enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare;
f) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente nella stipula della Garanzia Primaria o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù della presente copertura assicurativa;
g) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;
h) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti
i) se il sinistro è copert
avente lo stesso oggetto della presente polizza;
l) per tutti i veicoli con più di 60 mesi di età, calcolati a decorrere dalla data di prima immatricolazione;
m) se la Perdita Totale derivi da Incendio causato da atti vandalici o eventi sociopolitici.
CAPITOLO V: SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti, franchigie.
Per le garanzie base incluse nei Pacchetti Verde, Rosso, Blu e Giallo e ove presenti per le garanzie accessorie, sono presenti le seguenti limitazioni:
5.1 Danno totale e conseguente rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza BA BR - CE - FG - LE - NA - SA
- AV - CT TA - RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Esclusivamente per la Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
5.2 Danno totale senza rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli, i cui proprietari hanno provincia di residenza di BA - BR - CE FG LE - NA - SA - AV - CT TA RC per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT per la quale la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.
Esclusivamente per la Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
5.3 Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato:
a) Garanzie Furto e Incendio: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 200,00.
b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 200,00.
c) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
d) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 300,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione di danni verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00.
e) Esclusivamente per i Brand di Lusso la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 750,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, , Kasko Premium e Collisione Premium.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
f) Esclusivamente per il Brand Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 400,00, per i danni relativi alle garanzie
Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Kasko Premium e Collisione Premium. Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base, la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro.
g) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi
franchigia di Euro 100,00. Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.
5.4 Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata
a) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici,: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00.
b) Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo Euro 1.000,00.
c) Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
Per le Calamità Naturali Premium la liquidazione verrà effettu minimo di Euro 1.000,00
d) Garanzia Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di Euro 600,00. Relativamente ai Contratti di Leasing e ai veicoli commerciali Toyota assicurabili: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.
e) Esclusivamente per i Brand di Lusso e Lexus la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di Euro 1.000,00, per i danni relativi alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Kasko Premium e Collisione Premium. Per Calamità Naturali applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di Euro 1.500,00
f) Garanzia Cristalli Premium: la liquidazione verrà effettuata nei limiti dei massimali previsti, ed esclusivamente per i casi
franchigia di Euro 100,00 Nei casi di riparazione del cristallo la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.
5.5 Danno parziale relativo a sostituzione o riparazione del sistema di navigazione
In caso di danno parziale risarcibile nei termini di polizza specificati agli articoli 5.3, 5.4, 5.10.3 e 5.10.4 del presente Capitolo - riparazioni presso un Organizzato o presso un non Organizzato - Compagnia per la riparazione/sostituzione del sistema di navigazione (c.d. navigatore), la cui installazione risulti dalla fattura di acquisto, non potrà eccedere in ogni caso
inclusa, per anno assicurativo e per sinistro.
5.6 Garanzie: Kasko Base e Collisione Base
a) Riparazioni effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 300,00.
b) Riparazioni non effettuate presso un organizzato: applicazione della franchigia di Euro 600,00.
Esclusivamente per i danni da Kasko Base e Collisione Base il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo, e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in rete.
5.7 Danno parziale senza riparazione
alla riparazione presso un non organizzato, e pertanto
.4 del
presente Capitolo.
5.8 Cumulo indennizzi parziali nel limite del valore assicurato annuo
Nel caso di più sinistri subiti dal medesimo veicolo ed afferenti alla medesima garanzia, gli stessi, qualora si siano verificati nel corso dello stesso anno assicurativo, non possono dar luogo ad un indennizzo superiore al valore assicurato del veicolo, decurtato di un deprezzamento dovuto alla vetustà dello stesso secondo quanto disposto dal
la liqui
Sezione III.
5.9 Integrazione premio per reintegro valore assicurato
Nel caso in cui si sia verificato un sinistro che sia stato oggetto di indennizzo, è rimessa alla volontà del Cliente la possibilità di chiedere il ripristino del valore assicurato per la garanzia colpita, mediante integrazione del premio. A tal fine, è possibile inviare una richiesta alla Compagnia che
integrazione premio.
5.10 Autotassametri Brand Toyota
Relativamente agli specifici modelli Toyota ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono cosi modificati:
5.10.1 Danno Totale e conseguente rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT TA -RC
per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
5.10.2 Danno totale senza rimpiazzo
La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per i veicoli i cui proprietari hanno provincia di residenza BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT TA - RC
per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%; limitatamente alla provincia di residenza BT, per la quale, la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 30%.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
5.10.3 Danno parziale con riparazioni effettuate presso un organizzato
a) Garanzie Furto e Incendio, Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 750,00.
b) Garanzia Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 750,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
c) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750,00.
c.c. ed in particolare dovrà:
Insurance Company of Europe SE: al numero: 0000000000
tramite fax: 0000000000
Aioi Nissay Dowa
5.10.4 Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzato
1) Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium e Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 1.000,00.
2) Garanzia Collisione Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
5.10.5 Estensione analogica
Resta inteso che, ai modelli Toyota uso Taxi, si applicano gli articoli 5.3 lettera f), 5.4 lettera d), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 del presente Capitolo.
5.11 Disposizioni applicabili ai modelli destinati ad utilizzo dimostrativo quali Demo e Courtesy Car
Relativamente agli specifici modelli destinati ad utilizzo dimostrativo quali Demo e Courtesy Car gli scoperti di cui sopra si intendono cosi modificati:
Danno parziale con riparazione effettuata presso un organizzato:
Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 750,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro
indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
e presentare la denuncia con la massima tempestività ed in ogni caso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza della polizza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria. Ad ogni modo la Compagnia si riserva di valutare il singolo caso in merito al rispetto dei termini sopra indicati,
pratica.
b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi Incendio, Xxxxx, Rapina, Xxxx Xxxxxxxxx, Eventi Sociopolitici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale) è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
consegnare il documento di trasporto (DDT) o officina mobile.
presentare i seguenti documenti:
1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo (pari ad almeno due) e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, successivamente alla denuncia, e comunque appena possibile;
Danno parziale con riparazioni NON effettuate presso un organizzato ovvero riparazione non effettuata
Garanzie Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici, Calamità Naturali Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo Euro 1.000,00.
Relativamente alla Garanzia Calamità Naturali Base la Compagnia rimborserà i danni fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per anno e per sinistro con applicazione di una franchigia di Euro 500,00.
Relativamente alle Garanzie Collisione Premium e Garanzia Kasko Premium: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% col minimo di Euro 1.000,00.
Resta inteso che, ai modelli destinati ad utilizzo dimostrativo quali Demo e Courtesy Car, si applicano gli articoli 5.3 lettera f), 5.4 lettera d), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 del presente Capitolo.
SEZIONE III LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
CAPITOLO I: NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
adottare una condotta collaborativa nei confronti della
uovo veicolo, nel caso di rimpiazzo del veicolo a seguito di danno totale;
a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la
Pubblico Registro Automobilistico;
6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la
Pubblico Registro Automobilistico;
7. procura a vendere a favore della Società Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, in caso di furto totale, ivi inclusa specifica delega ad effettuare gli atti relativi
caso di ritrovamento del veicolo successivo alla liquidazione del sinistro;
è soggetto in g disposto DPR 633/ 72;
9. eventuale copia del contratto di locazione finanziaria/contratto di leasing;
10. copia della fattura del nuovo veicolo, in caso di rimpiazzo;
11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via
rimpiazzo;
12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.
in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente.
15. In caso di presenza di fermo amministrativo o altro privilegio sul veicolo, deve documento attestante la cancellazione del vincolo creditizio, emesso dal Creditore. Il costo per la produzione del suddetto
non è richiesto in caso di ipoteca sul veicolo disposta in favore della Toyota Financial Services Italia S.p.A .
16. Questionario Integrativo alla Denuncia di Furto Totale.
La Società provvederà alla formulazione di una congrua e motivata
i quali non ritiene di presentare una offerta, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di risarcimento corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 15 giorni lavorativi a decorrere
1.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
designata.
1.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO
- SEZIONE II relativamente al VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri di seguito illustrati.
1.3.1 DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO
al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto
Xxxxxx trascorsi dalla 1° xxx.xx alla data del sinistro | Da 1 a Da 366 Da 731 Da 1096 365 a 730 a 1095 a 1460 | Da 1461 a 1825 | |||
% deprezzamento | 0 | 30% | 40% | 50% | 55% |
Valore indennizzato (% valore xxx.xx) | 100% | 70% | 60% | 50% | 45% |
del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del anno successivo (365 giorni).
valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto al
Giorni trascorsi | |||
dalla data di | Da 1 a | Da 366 Da 731 Da 1096 | Da 1461 a |
polizza alla data | 365 | a 730 a 1095 a 1460 | 1825 |
del sinistro | |||
% deprezzamento | 0 | 10% 20% 30% | 40% |
Valore indennizzato (% valore xxx.xx) | 100% | 90% 80% 70% | 60% |
Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza
precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).
1.3.2 DANNO PARZIALE
Viene stimato il costo delle riparazioni che in ogni caso non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento in caso di furto, ovvero al netto del valore del veicolo danneggiato in caso di altro evento dannoso.
Il costo delle riparazioni è determinato applicando al prezzo delle parti sostituite un deprezzamento contrattuale, sulla base di quanto indicato al punto 1.3.1, sub a) che precede.
Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, ed il Contraente dichiari di voler procedere al ripristino dello stesso, la Compagnia ha facoltà di non equiparare il danno parziale al danno totale, applicando quanto previsto al primo capoverso del presente articolo.
La Società non risponde:
- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione al punto E) Garanzie Speciali, art. 1.2, Capitolo I Sezione II;
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo Degrado.
1.4 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) In caso di danno totale, laddove il bene oggetto di copertura assicurativa sia stato acquistato per il tramite di un finanziamento, sia esso comprensivo o meno della copertura assicurativa di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva il diritto di dare informativa alla società finanziaria del sinistro occorso, tenuto conto della perdita totale del bene. Stessa informativa sarà fornita in presenza di un Contratto di leasing.
B) La liquidazione del sinistro sarà effettuata direttamente
vale a dire nel caso in cui si fosse in presenza di delega da questi sottoscritta a favore della società finanziaria, per il residuo valore del finanziamento, e/o del Concessionario, in caso di rimpiazzo. Per i
rrevocabilmente acconsente alla liquidazione del sinistro da parte della Compagnia direttamente in favore della Società di leasing.
1.4.1 DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al Concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato.
1.4.2 DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO
In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente
parte dello stesso Assicurato.
1.4.3 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato, dietro sottoscrizione di apposita delega da parte dello stesso Assicurato, direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza tener conto sino al compimento del terzo anno di età del Veicolo dalla data di prima immatricolazione
sostituite
soggetti ad usura (a solo titolo di esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie), ovvero soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria. deprezzamento sarà invece sempre applicato ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare
soggetto in grado di recuperare tale imposta.
1.4.4 DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE
L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti al FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO, Sezione II, verrà
Relativamente ai veicoli appartenenti ai Brand di lusso, ad esclusione dei veicoli del marchio Lexus, il costo della mano
alcun caso superiore a quello applicato dalla Rete Ufficiale dei Concessionari Toyota (Organizzato) nella medesima zona territoriale.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con il soggetto che ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle stesse spese.
1.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti. Se, al momento del sinistro:
a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti
- SEZIONE II
relativamente al Valore Assicurato, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (valore assicurato) ed il primo di detti valori (valore del veicolo);
questo caso, le spese di custodia del veicolo saranno interamente a carico dell'Assicurato.
1.8 ROTTAMI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi rottame, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. Se la Compagnia decide di non avvalersi di tale facoltà,
relativo certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato veicolo assicurato per rottamazione.
da quella dichiarata, con conseguente pagamento del premio inferiore a quanto avrebbe dovuto versare, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio effettivamente corrisposto e quello che si sarebbe dovuto versare in ragione
effettiva residenza.
1.6 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società, pena la decadenza parziale o
1.7 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo dopo che sia già stato liquidato
Xxxxxxx, appena ne abbia avuto notizia, e
del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.
al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo: e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente al ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali (ove indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro.
e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società
di mantenere la proprietà del veicolo, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.
peritale sul veicolo rubato e successivamente ritrovato anche se già indennizzato. Qualora sul veicolo rinvenuto non siano rilevati segni di effrazione sulla carrozzeria esterna o di manomissione al sistema di avviamento o sulla centralina elettronica, la copertura non sarà operante e la Compagnia si
xxxxx di quanto eventualmente corrisposto allo stesso, o ai delegatari di pagamento da questi indicati, a titolo di indennizzo. In
Protezione Franchigia comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere
fornita da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
L
maggiorazione di premio il diritto a ricevere la abbinata alle garanzie accessorie -
prestata da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla xxx Xxxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro del
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al
Le suddette prestazioni ramo perdite pecuniarie sono regolate dalla polizza cumulativa contratta da Xxxx Xxxxxx Dowa Insurance Company of Europe SE, con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE.
SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Applicazione : documento attestante la posizione am ministrativa di ciascun Assicurato; Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione : il contratto di assicurazione; Autorità : Autorità di pubblica sicurezza;
Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (XX) che sottoscrive la polizza per conto altrui;
Franchigia: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane carico del Contraente/Assicurato;
Furto: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Impresa: Nobis Compag nia di Assicurazioni S.p.A.; Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Valore di fattura: corrispettivo pagato dal proprietario del veicolo a fronte di riparazioni elettromeccaniche o per acquisto di ricambi;
Intermediario: il soggetto - persona fisica o giuridica - iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Ivass (già Isvap): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Modulo di polizza: il documento che prova l 'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice;
Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato; Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Somma assicurata/Massimale: il limite massimo dell'in dennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito; Strutture convenzionate: concessionari e strutture riparative convenzionate con Toyota;
Veicolo : autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergi vetro anteriori e posteriori;
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Condizioni di Assicurazioni Nobis Fattura Rimborsata & Mobilità Toyota, Mod. MBT.2019.001 -2020.001 ed. 2020- 01
Ultimo aggiornamento 01/01/2020
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
PREMESSA
Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente inoltre alla fine del mese provvede ad inoltrare all'Impresa un documento riepilogativo delle inclusioni effettuate nel mese stesso. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice di regolazione per l'incasso dei premi dovuti a gli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.
Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:
• Targa o Telaio del v eicolo;
• Marca e Modello del veicolo;
• Dati dell'Assicurato.
• Inizio della copertura.
• Fine della copertura.
tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazi one da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze d el Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.
In caso di fraziona mento del premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.
Art. 3 VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è reg olato dalle presenti condizioni generali di assicurazione e dal Modulo di polizza.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 5 - DURATA E DECORRENZA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati la durata minima di
12 mesi e la durata massima di 84 mesi, così come risultante dalle comunicazioni di inclusione effe ttuate dal Contraente all'Impresa.
Le coperture assicurative nei confronti di ogni singolo Assicurato decorrono dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/ Kasko/Collisione stipulata con altra Compagnia assicurativa e scadono automaticamente il giorno del termine delle coperture sopraccitate.
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo. Art. 6 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino , nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra, Liechtenstein, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
L'assicurazione vale altre sì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunic are per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'assicur ato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.
Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tut te le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediant e lettera raccomandata AR o p.e.c. e con 30 giorni di preavviso.
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. Art. 12 - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni che il Contraente intend e effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.
Art. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il Contraente e l'Assicurato sono gli unici soggetti legit timati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai fini dell'indennizzo, devono dare comunicazione, tramite raccomandata AR o p.e.c., della volontà di interrompere i termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
Art. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Contraente si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati dall'Impresa in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III - SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicu rativi effettuato dall'Impresa.
Art. 16 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 17 - MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto s ottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Nobis Fattura Rimborsata & Mobilità Toyota, Mod. MBT.2019.001 -2020.001 ed. 2020-01
Ultimo aggiornamento 01/01/2020
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo,
prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. PREMESSA
Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati. La mancata
comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente inoltre alla fi ne del mese provvede ad inoltrare all'Impresa un documento riepilogativo delle inclusioni effettuate nel mese stesso. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice di regolazione per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.
Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:
• Targa o Telaio del veicolo;
• Marca e Modello del v eicolo;
• Dati dell'Assicurato.
• Inizio della copertura.
• Fine della copertura.
tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente d ei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesi mi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicu rato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civil e.
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il contr atto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi
o le rate di premio successive, l'assicura zione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assi curazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento de l premio può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.
Art. 3 VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dal le presenti condizioni generali di assicurazione e dal Modulo di polizza. Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 5 - DURATA E DECORRENZA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli Assicurati la durata minima di
12 mesi e la durata massima di 84 mesi, così come risultante dalle comunicazioni di inclusione effettuate dal Contraente all'Impresa.
Le coperture assicurative nei confronti di ogni singolo Assicurato decorrono dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/ Kasko/Collisione stipulata con altra Compagnia assicurativa e scadono automaticamente il gio rno del termine delle coperture sopraccitate.
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo. Art. 6 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra, Liechtenstein, Bosnia - Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l'Assicurato devono c omunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'a ssicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.
Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italian a. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. e con 30 giorni di preavviso.
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 11 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. Art. 12 - FORO COMPETENTE - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previ ste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.
Art. 14 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il Contraente e l'Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l'indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Durante l'istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai fini dell'indennizzo, devono dare comunicazione, tramite raccomandata AR o p.e.c., della volontà di interrompere i termini prescrizionali ai sensi dell'art. 2952 del C odice Civile.
L'Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
Art. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Contraente si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati dall'Impresa in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III
- SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato dall'Impresa.
Art. 16 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro . Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 17 - MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (Fattura Rimborsata - Mobilità) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - FATTURA RIMBORSATA
Art. 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato subisca il furto totale o la rapina senza ritrovamento di un veicolo di sua proprietà (risultante al PRA) e in relazione a detto veicolo attesti di aver provveduto a delle riparazioni o all'acquisto di pezzi di ricam bio e/o di aver fatto eseguire tagliandi e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, presso un Centro Autorizzato dalla Casa madre Toyota - nei 12 mesi precedenti al furto o alla rapina - l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma risu ltante dalle predette fatture, entro il limite di euro 1.000,00 per ciascuna di esse.
La presente prestazione opererà in relazione a un singolo evento per ciascun anno assicurativo.
a) Modalità per rendere operante la garanzia
Per ogni fattura allegata alla denuncia di sinistro devono essere indicati i dati identificativi del Cliente/Assicurato, la data di emissione, il numero progressivo, l'importo (Iva compresa) della fattura nonché la descrizione puntuale e analitica dei servizi resi e dei be ni ceduti.
Art. 19 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA
La presente garanzia è valida a condizione che:
1. la fattura oggetto di rimborso:
a. sia stata emessa nei 12 mesi precedenti il sinistro da un Centro Autorizzato dalla Casa Madre Toyota in relazione al veicolo riparato o ai pezzi di ricambio acquistati;
b. non sia già stata rimborsata da qualsiasi soggetto a seguito del medesimo sinistro;
c. risulti regolarmente annotata nel Registro delle fatture emesse (ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/72).
2. il Contraente abbia pagato il premio nei termini previsti. L'Impresa non indennizza inoltre i sinistri causati da:
1. Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, eventi sociopolitici;
2. Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelera zione artificiale di particelle atomiche;
3. Xxxx o colpa grave dell'assicurato, dei suoi parenti, dei suoi affini e delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
CAPITOLO 2 MOBILITÀ
Art. 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo
ed entro il massimo dall'assicurato:
• Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per
• Rimborso della tass a di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
• Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla gu ida del veicolo per un massimo di
• Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la durata della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato per la quale è richiesto il rimborso.
Art. 21 - ESCLUSIONI
Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso .
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 22 - DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Impresa al quale è assegnato il contratto entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza indicando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'A ssicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.
Art. 23 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Alla denuncia di Xxxxxxxx, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione:
• per la garanzia FATTURA RIMBORSATA:
a) Copia del Libretto di circolazione del veicolo rubato oggetto della fattura di cui chiede rimborso, qualora ne sia in possesso;
b) Copia della denuncia del furto o della rapina del veicolo alle competenti Autorità;
c) Copia della fattura oggetto di rimborso;
d) Dichiarazione di detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
e) Codice IBAN per la corresponsione dell'eventuale indennizzo.
• per la garanzia MOBILITÀ:
Il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall'assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Per entrambe le garanzie, in ogni caso, l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.
Per eventuali reclami scrivere a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa xxx.xxxxx.xx la voce " Richiedi le tue credenz iali " e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.
Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e -mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039 -9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specif icare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazion e necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa
in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile). Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b)finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d)finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
II trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell'interessato
L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse
Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.
MOD. 11146 – Ed. 01/04/2023
L’adesione alla polizza Assicurazione Furto e Danni di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, ad esclusione del solo Pacchetto Verde, comporta automaticamente e senza maggiorazione di premio il diritto a ricevere prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
Le suddette prestazioni assistenza sono regolate dalla polizza collettiva contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, con Europ Assistance Italia S.p.A. in favore degli assicurati della Compagnia Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 11146 – Ed. 01/04/2023
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. SonoDati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolaredel Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizzaad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati2.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attivitàper le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personaliche ha ottenuto da Lei o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rapporticon Lei in essere o che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l’intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione piùbrevi. Se vuole richiedere l’intervento di un operatore in relazione all’acquisto di polizze può chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puòchiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie può scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla Polizza.
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o o perano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori co me carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantireun livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personaliverso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile.Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicatesecondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vaise Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della
revoca, in qualsiasi momento può scrivere a
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx(XX)
che sottoscrive la polizza per conto altrui.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
- Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.
Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in casodi sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Assago (Mi), costituitada responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EuropAssistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazionidi assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligodi dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance ItaliaS.p.A.
Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimentoalla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta edogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art. 6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolatoal cambio rilevato
dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso:“Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento delbisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Rete di assistenza: Rete assistenziale Toyota, Lexus.
Veicolo:
- veicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca acquistati presso la rete di vendita dei Concessionari convenzionati con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance management SE., con targa italiana ed immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg;
- BEV (Battery Electric Vehicle): autoveicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l’utilizzo di combustibili fossili.
Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:
- adibiti al trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze
- esportati e reimmatricolati all'estero
- venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 8. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato:
⮚ il proprietario del veicolo come sopra meglio definito, o la persona fisica che conduce il veicolo stesso.
Art. 9. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite laStruttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.
Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.
PRESTAZIONI
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici, eventi atmosferici, foratura pneumatico risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:
- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca; oppure
- fino all’officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l’Assicurato, in quest’ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogodel fermo.
Qualora il veicolo BEV LCV rimanga immobilizzato per esaurimento batteria e non fosse possibile effettuare la ricarica della batteria sul posto, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per fornire la ricarica minima necessaria al BEV per raggiungere la prima colonnina di ricaricadisponibile, o in alternativa, se non è possibile ricaricare il mezzo LCV BEV sul posto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un mezzo di soccorso per effettuare il traino del LCV BEV, in accordo con l’Assicurato, presso la piùvicina colonnina di ricarica.
Sono esclusi dalla prestazione:
⮚ il costo degli eventuali pezzi di ricambio;
⮚ il costo di ogni riparazione effettuata dall’officina/carrozzeria di destinazione;
⮚ le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente, l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all’interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
⮚ le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'AssociazioneNazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di furto totale, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1400 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazionedi noleggio convenzionata o, ove possibile, presso un dealer Toyota autorizzato, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
In caso di fermo di un veicolo commerciale fino al 35 x.xx, il mezzo sostitutivo, se disponibile, sarà di pari categoria.
Massimale:
- In caso di incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 15 giorni consecutivi.
- In caso di furto totale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, per un massimo di 30 giorni consecutivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
⮚ i casi di immobilizzo del rimorchio;
⮚ i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
⮚ le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
⮚ le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
⮚ le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
⮚ le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
⮚ l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
⮚ la penalità risarcitoria danni e furto;
⮚ i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
(prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto rimanga immobilizzato sulposto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all’Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL’ESTERO
(prestazione fornita solo all’Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi)
Qualora il Veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all’Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l’utilizzoin condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell’Ordine, la Struttura Organizzativa,con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo presso:
- la rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus;
- la rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca.
Sono esclusi dalla prestazione:
⮚ il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell’evento. Per valore commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momento dell’evento, come riportato sul numero di “Quattro Ruote” del mese di accadimento dello stesso;
⮚ il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati. La prestazione non è operante quando:
⮚ in caso di furto non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali;
⮚ il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio;
⮚ il ritrovamento avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurreil veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
Art. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
Fatto salvo quanto eventualmente riportato nell’art. “Sanzioni Internazionali”, la polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Art. 11. ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
f) tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato;
g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di xxxxx.Xx considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxxx/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 12. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
Art. 13. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate. E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel qualeè prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 15. SANZIONI INTERNAZIONALI
Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamentidell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinanole presenti Condizioni di Assicurazione.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.
Per ulteriori dettagli l’Assicurato può visitare: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.
Attenzione!
Se l’Assicurato è una “United States Person” ed è a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Xxxxxxx devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al suo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscergli Indennizzi/Risarcimenti.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Mi); fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimodi quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax: 00.00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato ad Europ Assistance e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversieprevisti a livello normativo o convenzionale.
• Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n. 98);
• Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitratoove previsto dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazionedella perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramitela procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
- per chiamate nazionali numero verde 000 00.00.00 od al numero 00.00.00.00.00
- per chiamate dall’Estero:+39. 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xx).
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei datidell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali relativialla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
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COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
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1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati2.
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salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
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Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
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Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per
ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
•
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto;
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca, in qualsiasi momento
può scrivere a
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di
pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx (XX) che sottoscrive la polizza per conto altrui.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.
Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Assago (Mi), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
ART. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.
ART. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ed ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 4. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
ART. 5. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
ART.6. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa, ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento
dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.
Rete di assistenza: Rete assistenziale Toyota, Lexus.
Veicolo:
- veicoli nuovi ed usati di qualsiasi marca acquistati presso la rete di vendita dei Concessionari convenzionati con Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Insurance management SE., con targa italiana ed immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg;
- BEV (Battery Electric Vehicle): autoveicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l’utilizzo di
combustibili fossili.
Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:
- adibiti al trasporto pubblico, autoscuole, autoambulanze
- esportati e reimmatricolati all'estero
- venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
ART. 7. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurato:
⮚ il proprietario del veicolo come sopra meglio definito, o la persona fisica che conduce il veicolo stesso.
ART. 8. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.
Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.
PRESTAZIONI SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:
- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus,
- della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca; oppure
- fino all’officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l’Assicurato, in quest’ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.
Qualora il veicolo BEV LCV rimanga immobilizzato per esaurimento batteria e non fosse possibile effettuare la ricarica della batteria sul posto, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per fornire la ricarica minima necessaria al BEV per raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile, o in alternativa, se non è possibile ricaricare il mezzo LCV BEV sul posto, la Struttura Organizzativa
mette a disposizione un mezzo di soccorso per effettuare il traino del LCV BEV, in accordo con l’Assicurato, presso la più vicina colonnina di ricarica.
Sono esclusi dalla prestazione:
⮚ il costo degli eventuali pezzi di ricambio;
⮚ il costo di ogni riparazione effettuata dall’officina/carrozzeria di destinazione;
⮚ le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente, l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all’interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
⮚ le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di furto totale, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1400 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
In caso di fermo di un veicolo commerciale fino al 35 x.xx, il mezzo sostitutivo, se disponibile, sarà di pari categoria.
Massimale:
- In caso di incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto ritrovamento dopo furto, atti vandalici ed eventi atmosferici, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 15 giorni consecutivi.
- In caso di furto totale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, per un massimo di 30 giorni consecutivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
⮚i casi di immobilizzo del rimorchio;
⮚i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
⮚ le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
⮚ le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
⮚ le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
⮚ le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all’assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
⮚ l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
⮚ la penalità risarcitoria danni e furto;
⮚ i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
(prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo in seguito a incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all’Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL’ESTERO
(prestazione fornita solo all’Estero e solo per veicoli in leasing locati a terzi)
Qualora il Veicolo, a seguito di furto venisse ritrovato all’Estero danneggiato, in modo tale da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e lo stesso avvenga entro 60 giorni dalla denuncia alle Forze dell’Ordine, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo presso:
- la rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota e Lexus;
- la rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova al momento dell’evento. Per valore commerciale del Veicolo si intende il valore dello stesso, al momento dell’evento, come riportato sul numero di “Quattro Ruote” del mese di accadimento dello stesso;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del Veicolo e degli accessori eventualmente rubati. La prestazione non è operante quando:
- in caso di furto non sia stata fatta regolare denuncia alle Autorità di Polizia locali;
- il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio;
- il ritrovamento avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
9. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
10. ESCLUSIONI
allenamenti;
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e
c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
f) tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato;
g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
ART.11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
ART. 12. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate. E’ escluso il tacito rinnovo.
ART. 13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art.14 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx
La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Mi); fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione
delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere a perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xx) a mezzo Raccomandata A.R.
oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xx), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
- per chiamate nazionali numero verde 000 00.00.00 od al numero 00.00.00.00.00
- per chiamate dall’Estero:+39. 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xx).
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
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Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE
Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 - Roma
Italy Branch- Iscritta alla CCIAA di Roma n. RM/1178631 Codice Fiscale 97477510586 Partita Iva 09720731000
I.00158 con Codice Impresa n. D959R
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx -xx.xx
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