JOBS ACT
JOBS ACT
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
Convegno «JOBS ACT – La riforma del lavoro come funzione e cosa cambia» – Padova, martedì 31 marzo 2015
COSA CAMBIA?
INTRODUZIONE DI UN NUOVO REGIME DI TUTELA PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015
CRITERI DI DETERIMAZIONE DELLA TUTELA:
• VIZIO DEL LICENZIAMENTO
• DIMENSIONI OCCUPAZIONALI DEL DATORE
• DATA DI ASSUNZIONE
LAVORATORI ASSUNTI PRIMA
DEL JOBS ACT…
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
IMPRESE CON PIU’DI 15 DIPENDENTI
LICENZIAMENTO NULLO
a prescindere dai req. dimens.
TUTELA OBBLIGATORIA (art. 8 L. 604/1966)
indennità 2,5 – 6 mensilità
ART. 18 STAT. LAV.
Differenziazione delle tutele (Fornero)
REINTEGRA
(art. 18, c.1 Stat. Lav.)
LAVORATORI ASSUNTI
DOPO IL JOBS ACT…
PUNTI CHIAVE
• RIDUZIONE DELLA REINTEGRA
• TUTELA INDENNITARIA COME REGOLA GENERALE
• INDENNITA’ PARAMETRATA ALL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO
• ESTENSIONE DELLE TUTELE D. LGS. 23/2015 ANCHE ALLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA
datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto
COSA CAMBIA
NELLE GRANDI IMPRESE ….
LICENZIAMENTO NULLO
(art. 2 D. Lgs.23/15)
IPOTESI
• Discriminatorio
• Orale
• Disabilità fisica o psichica
• Altre ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge
non più parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto, con la conseguenza che non vengono computate le voci retributive che hanno natura occasionale
riduzione dell’ammontare
TUTELA REINTEGRA
(O INDENNITA’ SOSTITUTIVA PARI A 15 MENSILITA’)
+ RISARCIMENTO DEL DANNO DAL
LICENZIAMENTO ALLA REINTEGRA
PARAMETRATO ALL’ULTIMA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL TFR, NELLA MISURA MINIMA DI 5
MENSILITA’
+ VERSAMENTO CONTRIBUTI
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
(art. 3, comma 1 D. Lgs. 23/2015)
IPOTESI
TUTELA
«… non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa …»
INDENNITA’ PARI A 2 MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 4 – 24 MESI
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(art. 3 D. Lgs. 23/2015)
REGOLA:
TUTELA INDENNITARIA
(pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, ricompresa fra 4 – 24 mesi)
REINTEGRA
ECCEZIONE:
+
RISARCIMENTO MASSIMO DI 12 MENSILITA’
Quando viene «direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza
del fatto materiale contestato»
VIZI FORMALI E PROCEDIMENTALI
(art. 4 D. Lgs. 23/2015)
IPOTESI
TUTELA
• Difetto di motivazione
• Violazione della procedura disciplinare art. 7 Stat. Lav.
INDENNITA’ PARI AD UNA
MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 2 – 12 MESI
(regime indennitario dimezzato rispetto al licenziamento ingiustificato)
COSA CAMBIA NELLE PICCOLE IMPRESE ….
LICENZIAMENTO NULLO
REINTEGRA
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
LICENZIAMENTO VIZIATO SUL PIANO FORMALE/PROCED.
INDENNITA’ PARI AD UNA MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 2 – 6 MESI
INDENNITA’ PARI A MEZZA MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 1 – 6 MESI
Non più indennità fra 2,5 – 6 mensilità, con possibilità di aumento fino a 10 o 14 per l’anzianità di servizio superiore a 10 o 20 anni
Nel caso in cui a fronte di assunzioni a tempo indeterminato l’impresa SUPERI LA SOGLIA dei 15 dipendenti
Si applicano le nuove tutele del Jobs Act anche per i lavoratori assunti precedentemente
DEROGA AL CRITERIO TEMPORALE DELL’ASSUNZIONE
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
(art. 10 D. Lgs. 23/2015)
INOSSERVANZA FORMA SCRITTA
VIOLAZIONE PROCEDURA VIOLAZIONE
CRITERI DI SCELTA
REINTEGRA
INDENNITA’ PARI A DUE
MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, RICOMPRESA FRA 4 – 24 MESI
OFFERTA DI CONCILIAZIONE
(art. 6 D. Lgs. 23/2015)
QUANDO
Entro 60 giorni dal licenziamento
CHI
Il datore nei confronti dei neoassunti
DOVE
Sede protetta (es. DTL)
COME
Sottoscrizione di accordo di conciliazione e consegna assegno circolare
EFFETTI
Estinzione del rapporto e rinuncia all’impugnazione
GRANDI IMPRESE IMPORTO PARI AD UNA
MENSILITA’ PER OGNI ANNO DI
SERVIZIO, RICOMPRESO FRA 2 – 18 MENSILITA’
PICCOLE IMPRESE IMPORTO DIMEZZATO = MEZZA MENSILITA’PER OGNI ANNO DI
SERVIZIO, RICOMPRESO FRA 1 -6
MENSILITA’
La somma corrisposta in sede di conciliazione è esente da contribuzione fiscale e contributiva
Il datore di lavoro è onerato di effettuare la comunicazione obbligatoria telematica della cessazione del rapporto di lavoro entro 65 giorni
SANZIONE
in ipotesi di omissione o ritardo: sanzione amministrativa da 100 a 500 € per ogni lavoratore
Importo ridotto a 166,66 € per ogni lavoratore se pagato entro 60 gg dalla contestazione immediata
(art 16, c. 1 L. 698/1981).
Importo ridotto al minimo di 100,00 € se pagato entro il termine indicato nella diffida ex art. 13 D. Lgs 124/2004
REVOCA DEL LICENZIAMENTO
(art. 5 D. Lgs. 23/2015)
QUANDO
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’impugnazione del licenziamento
COME
Comunicazione della revoca del
licenziamento
EFFETTI
Ripristinazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità
+
diritto del lavoratore alla retribuzione maturata dal licenziamento alla revoca
Formulazione identica a quella della L. 92/2012 (Fornero).
Prima della Fornero era necessario il consenso del lavoratore