Contract
CITTÀ DI CASTELVETRANO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI | STAFF AVVOCATURA COMUNALE |
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | |
OGGETTO: Istituzione Avvocatura Unica tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna. Approvazione Schema di Convenzione. | Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale il 08/04/2022 con deliberazione n. 74 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: ❑ ❑ SI |
Lì 04/04/2022 Il Responsabile dell’Istruttoria Esecutore Amministrativo Contabile X.xx Xxxx Xxxxxxxxxx | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative esprime parere: Favorevole Data 04/04/2022 Il Responsabile della Direzione I (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx ) X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 04/04/2022 IL RESPONSABILE (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxx) X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Como | |
IMPUTAZIONE DELLA SPESA SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. AL CAP. IPR N. Data IL RESPONSABILE |
Il Responsabile della Direzione I
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, il Dirigente dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;
PREMESSO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 1 del 24/01/2022, ad integrazione e modifica della Deliberazione di GM n. 190 del 24 Agosto 2021, ha approvato la nuova struttura organizzativa dell’Ente, confermando l’istituzione dell’Avvocatura Comunale quale servizio autonomo ed indipendente, al fine di procedere ad economie di spesa, derivanti dall’attribuzione ad esso dell’attività di consulenza legale nei diversi ambiti giuridico –amministrativi e di gestione del contenzioso di competenza dell’Ente, in origine affidati all’esterno;
RILEVATO che l’Avvocatura, nell’ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente, dotato dell’autonomia caratterizzante la professione forense, ed i cui avvocati ivi assegnati sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale tenuto presso il competente Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del RDL n° 1578/1933 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione di G.M. n. 160 del 12/04/2016, a questa spetta la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Amministrazione, sia nelle cause attive che passive, per la tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente in ogni grado di giudizio, nonché la consulenza legale in favore degli Organi di governo dell’Ente, del Segretario Generale e dei Dirigenti e/o Responsabili delle Direzioni sulle questioni giuridiche di particolare complessità;
PRESO ATTO che gli interventi elaborati in questo ultimo biennio a livello di macrostruttura dell’Ente sono finalizzati, data la delicata fase attualmente ancora in atto di risanamento finanziario, ad organizzare i servizi in modo tale da garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, mantenendo sempre il principio di professionalità e responsabilità;
RITENUTO che l’Avvocatura Comunale è organizzata in Struttura Autonoma secondo il modello organizzativo dell’Ente, nel rispetto dell’autonomia professionale forense;
RISCONTRATO che l’ufficio di Avvocatura opera mediante l’assegnazione ad esso di figure professionali idonee e che articola la sua attività nel rispetto della vigente normativa in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione e consulenza legale agli Uffici e agli Organi di vertice di questa;
PRESO ATTO della nota prot. n. 4425 del 22/02/2022, acquisita in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 7371, con la quale il Sindaco del Comune di Partanna, in esito alla pregressa conferenza di servizio, tenutasi alla presenza dei Segretari dei Comuni di Castelvetrano e Partanna, nel chiedere la proroga della convenzione in essere per l’utilizzazione dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ha formalizzato l’intendimento, già concordato, di istituire, tra i due Enti, un ufficio legale unico, mediante l’approvazione di apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO che la proposta istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura mediante convenzione contribuisce ad una migliore organizzazione delle risorse umane assegnate e, conseguentemente, ad una migliore qualità e più efficiente gestione del Servizio, in grado di integrare eventuali carenze di figure professionali interne, con evidente recupero di economie di spesa;
PRESO ATTO che l'unione delle due strutture ha, per i Comuni di Castelvetrano e Partanna, il fondamentale obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, mantenendo sempre il principio di professionalità e responsabilità;
VISTO l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il quale, testualmente, dispone che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"; nonché l’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n° 165/2001, rubricato “Potere di Organizzazione”, secondo il quale "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";
DATO ATTO che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
PRESO ATTO che, con sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017, il CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale, Sezione V, ha sancito l’importante principio secondo il quale "l’articolo 2 della L
n. 244 del 2007 ha coerentemente previsto non la possibilità che un ente locale si accordi con altre amministrazioni per mettere a comune disposizione il proprio ufficio legale bensì la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia “l’ufficio unitario” di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In particolare la norma è intesa a una razionalizzazione dei pubblici servizi e al conseguente contenimento della spesa";
RIBADITO che la realizzazione di tale Ufficio Unico, in conformità alla ratio delle norme precedentemente citate ed alla luce dell’orientamento gius-normativo testè indicato, mira al contenimento delle relative spese ed al perseguimento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO l’allegato schema di convenzione, composto da n. 15 articoli, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale, in uno alla relazione esplicativa di fattibilità (agli atti d’ufficio);
VALUTATO che la bozza di convenzione di cui sopra risulta meritevole di approvazione;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
PROPONE
alla Giunta Comunale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE l'istituzione dell'Avvocatura Unica tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna e l'approvazione, per le ragioni in premessa esplicitate e qui interamente riportate, dell’allegato schema di convenzione (all. "A") in applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
Il Responsabile della Direzione I
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 74 del 08/04/2022
OGGETTO: Istituzione Avvocatura Unica tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna. Approvazione Schema di Convenzione.
L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di aprile alle ore 14.35 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Presiede l'adunanza il Xxxx. Xxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:
Pres. | Ass | ||
Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxx | Presente presso la sede Comunale | |
Xxxxx Xxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Assessore | X | |
X’Xxxxxxxx Xxxx | Assessore | X |
Con la partecipazione del Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx presente presso la sede comunale Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Xxxxxxxxxx, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile della Direzione I, come di seguito riportata;
PREMESSO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 1 del 24/01/2022, ad integrazione e modifica della Deliberazione di GM n. 190 del 24 Agosto 2021, ha approvato la nuova struttura organizzativa dell’Ente, confermando l’istituzione dell’Avvocatura Comunale quale servizio autonomo ed indipendente, al fine di procedere ad economie di spesa, derivanti dall’attribuzione ad esso dell’attività di consulenza legale nei diversi ambiti giuridico –amministrativi e di gestione del contenzioso di competenza dell’Ente, in origine affidati all’esterno;
RILEVATO che l’Avvocatura, nell’ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente, dotato dell’autonomia caratterizzante la professione forense, ed i cui avvocati ivi assegnati sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo professionale tenuto presso il competente Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del RDL n° 1578/1933 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con Deliberazione di G.M. n. 160 del 12/04/2016, a questa spetta la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Amministrazione, sia nelle cause attive che passive, per la tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente in ogni grado di giudizio, nonché la consulenza legale in favore degli Organi di governo dell’Ente, del Segretario Generale e dei Dirigenti e/o Responsabili delle Direzioni sulle questioni giuridiche di particolare complessità;
PRESO ATTO che gli interventi elaborati in questo ultimo biennio a livello di macrostruttura dell’Ente sono finalizzati, data la delicata fase attualmente ancora in atto di risanamento finanziario, ad organizzare i servizi in modo tale da garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, mantenendo sempre il principio di professionalità e responsabilità;
RITENUTO che l’Avvocatura Comunale è organizzata in Struttura Autonoma secondo il modello organizzativo dell’Ente, nel rispetto dell’autonomia professionale forense;
RISCONTRATO che l’ufficio di Avvocatura opera mediante l’assegnazione ad esso di figure professionali idonee e che articola la sua attività nel rispetto della vigente normativa in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione e consulenza legale agli Uffici e agli Organi di vertice di questa;
PRESO ATTO della nota prot. n. 4425 del 22/02/2022, acquisita in pari data al protocollo generale dell’Ente al n. 7371, con la quale il Sindaco del Comune di Partanna, in esito alla pregressa conferenza di servizio, tenutasi alla presenza dei Segretari dei Comuni di Castelvetrano e Partanna, nel chiedere la proroga della convenzione in essere per l’utilizzazione dell’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ha formalizzato l’intendimento, già concordato, di istituire, tra i due Enti, un ufficio legale unico, mediante l’approvazione di apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs 267/2000;
RITENUTO che la proposta istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura mediante convenzione contribuisce ad una migliore organizzazione delle risorse umane assegnate e, conseguentemente, ad una migliore qualità e più efficiente gestione del Servizio, in grado di integrare eventuali carenze di figure professionali interne, con evidente recupero di economie di spesa;
PRESO ATTO che l'unione delle due strutture ha, per i Comuni di Castelvetrano e Partanna, il fondamentale obiettivo di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, mantenendo sempre il principio di professionalità e responsabilità;
VISTO l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il quale, testualmente, dispone che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"; nonché l’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n° 165/2001, rubricato “Potere di Organizzazione”, secondo il quale "1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";
DATO ATTO che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
PRESO ATTO che, con sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017, il CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale, Sezione V, ha sancito l’importante principio secondo il quale "l’articolo 2 della L
n. 244 del 2007 ha coerentemente previsto non la possibilità che un ente locale si accordi con altre amministrazioni per mettere a comune disposizione il proprio ufficio legale bensì la creazione, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, di una struttura nuova e comune, sino allora insussistente: ossia “l’ufficio unitario” di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In particolare la norma è intesa a una razionalizzazione dei pubblici servizi e al conseguente contenimento della spesa";
RIBADITO che la realizzazione di tale Ufficio Unico, in conformità alla ratio delle norme precedentemente citate ed alla luce dell’orientamento gius-normativo testè indicato, mira al contenimento delle relative spese ed al perseguimento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO l’allegato schema di convenzione, composto da n. 15 articoli, qui richiamato quale parte integrante e sostanziale, in uno alla relazione esplicativa di fattibilità (agli atti d’ufficio);
VALUTATO che la bozza di convenzione di cui sopra risulta meritevole di approvazione;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
1. DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE l'istituzione dell'Avvocatura Unica tra i Comuni di Castelvetrano e Partanna e l'approvazione, per le ragioni in premessa esplicitate e qui interamente riportate, dell’allegato schema di convenzione (all. "A") in applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive:
IL SINDACO
X.xx Xxxx Xxxxxx
L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 08/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal al Castelvetrano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLEGATO "A"
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNE PUBBLICO PER LA DIFESA LEGALE DENOMINATO “UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA” AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244 E DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000.
L'anno duemilaventidue il giorno del mese di _ , in Castelvetrano, presso gli Uffici della I Direzione ubicati in Xxxxxx Xxxxxxx X, x. 0
il Comune di Castelvetrano, con sede legale in Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx X x. 0, codice fiscale 81001210814, in persona del Sindaco, Xxxx. Xxxx Xxxxxx, legale
rappresentante pro-tempore, giusta deliberazione consiliare n. del
e
il Comune di Partanna, con sede legale in Partanna, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 00239820814, in persona del Sindaco, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, legale
rappresentante pro-tempore, giusta deliberazione consiliare n. del
P R E M E S S O
- che i Comuni di Castelvetrano e Partanna intendono costituire, tramite convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. 267/2000, della legge n. 244/2007, nonché dell’art. 23 della legge n. 247/2012, l’Ufficio pubblico comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato “Ufficio Unico di Avvocatura”;
- che da parte dei suddetti Comuni è stata prevista la possibilità di estendere la sottoscrivenda convenzione anche ad altri Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- che la gestione associata delle attività legali consente la prevenzione di buona parte del contenzioso, supportando gli Enti nelle fasi pre-giudiziarie, nonché di ridurre notevolmente la spesa pubblica tramite l’utilizzo di dipendenti avvocati abilitati ed iscritti all’albo, nell’elenco speciale per gli enti pubblici;
C O N S I D E R A T O
- che la finalità generale del progetto, sin dall’origine, è quella di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell’azione amministrativa, mantenendo sempre il principio di professionalità e responsabilità;
- che i Comuni di Castelvetrano e Partanna hanno, con proprie deliberazioni di Consiglio, stabilito il trasferimento dell’esercizio associato delle funzioni e servizi legali in capo all’Ufficio Unico di Avvocatura;
1
Tali le premesse, che costituiscono parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente accordo convenzionale,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Capo I - PARTE NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI ART. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I Comuni di Castelvetrano e Partanna hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza, denominato Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 23 della legge n. 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2731/2017 ed in base alle seguenti norme e principi:
a) legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008), art. 2, comma 12, che ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 267/2000;
b) art. 43, comma 3, della legge n. 449 /1997 e ss.mm.ii. che favorisce l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
c) le convenzione costitutive e gli accordi operativi.
ART. 2 - NATURA DELL’UFFICIO ASSOCIATO
L’ufficio Unico di Avvocatura pubblica è un Ufficio pubblico condiviso ed associato da parte dei Comuni di Castelvetrano e Partanna, da implementarsi con personale distaccato dai due Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dagli stessi.
Sono dipendenti assegnati all’Ufficio associato il personale dipendente degli Enti associati munito di valido titolo di abilitazione professionale legale ed iscritto nell’elenco speciale degli enti pubblici, nonché il personale amministrativo e giuridico di supporto, appositamente assegnati in distacco nel rispetto delle modalità di legge e contrattuali.
Strumenti informatici e attrezzature d’ufficio necessari alla operatività dell’Ufficio Unico saranno via xxx xxxxxxx xx xxxxxxx dai due Enti, nonché da quelli in futuro aderenti alla presente convenzione.
L’Ufficio Unico avrà sede in Castelvetrano, nei locali messi a disposizione dal Comune di Castelvetrano, che è il referente - capo del rapporto, con sede staccata presso il Comune di Partanna.
ART. 3 - INDIPENDENZA E AUTONOMIA
Ai Legali distaccati all’interno dell’Ufficio Unico di Avvocatura viene affidato l’esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale e stragiudiziale, nonché di consulenza legale, unicamente ed in via esclusiva a favore degli Enti convenzionati.
Gli Enti convenzionati assicurano autonomia ai Legali dell’Ufficio Unico di Avvocatura, la piena indipendenza nella trattazione degli affari legali, sia in sede 2
stragiudiziale che contenziosa, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta.
I Legali sono incardinati stabilmente all’interno di apposita unità operativa e che, a prescindere dalla denominazione utilizzata, questa consista organicamente in una struttura autonoma e distaccata dell’Ente referente. I predetti Legali dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell’apposito Albo Speciale istituito presso l’Ordine degli Avvocati di appartenenza, l’iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per l'assunzione di responsabilità dell’Ufficio stesso da parte dell’Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. Il Responsabile dell’Ufficio Unico viene individuato con priorità fra gli Avvocati con la maggiore anzianità di iscrizione innanzi alle Corti superiori ovvero, in via subordinata, con la maggiore anzianità di esercizio della professione forense.
ART. 4 - PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI - SPESE DI FUNZIONAMENTO
Gli Enti convenzionati regoleranno tra di loro, con appositi atti e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di organizzazione del personale distaccato, ivi comprese quelle di attribuzione all’Ufficio Unico delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento, nonché le condizioni operative e gestionali.
ART. 5 – CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO
I Comuni convenzionati potranno conferire incarichi di patrocinio e/o consulenza a legali del libero Foro qualora ricorrano valide motivazioni. A tal uopo, i Comuni avranno facoltà di attingere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti, dall’Elenco Pubblico di Legali del libero foro, costituito e aggiornato periodicamente dall’Ufficio Unico, costituito da avvocati che abbiano manifestato interesse a prestare servizi legali anche a favore degli Enti pubblici.
Costituisce, tra le altre, giusta motivazione all’affidamento esterno la novità e/o specialità della materia giuridica trattata, per la quale non sia possibile per l’Ufficio Unico garantire, nel rispetto dei principi deontologici di competenza e diligenza, una prestazione qualificata ed adeguata alla fattispecie, nonché l’eccessivo carico di lavoro dell’Ufficio Unico.
ART. 6 - REFERENTI
Sarà cura dei Comuni convenzionati individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti ed atti, all’istruttoria delle pratiche di volta in volta sottoposte all’Ufficio di Avvocatura Unico relativamente al contenzioso che li riguarda, come meglio specificato nel Regolamento attuativo.
Capo II - FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ART. 7 - ATTIVITA’ DELL’UFFICIO
L’Ufficio Unico di Avvocatura è preposto alla trattazione delle seguenti attività:
3
a) patrocinio legale in tutte le controversie giudiziali e arbitrali in materia civile ed amministrativa, con esclusione delle controversie in materia penale, le cause per le quali gli Enti associati possono avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale, ivi comprese quelle in materia tributaria (primo e secondo grado), nonché, anche in considerazione dei carichi di lavoro dell'Ufficio Unico, le cause per le quali gli Enti aderenti intendano avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati;
b) assistenza stragiudiziale;
c) riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale;
d) assistenza e consulenza giuridico-amministrativa interna agli Enti aderenti, anche attraverso la formulazione di pareri scritti, sulle problematiche relative alle interpretazioni delle norme di riferimento o relative a procedure e procedimenti altamente complessi nei diversi servizi degli Enti e/o comunque connessi al contenzioso;
e) predisposizione di atti di costituzione, in sede penale, di parte civile, ovvero di responsabile civile.
ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
L’Ufficio di Avvocatura Unico assicura la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto–resistente, che di attore–ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile, e/o Penale per come esposto.
Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell’Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell’Ente.
ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
I Comuni di Castelvetrano e Partanna conferiscono a detto Ufficio di Avvocatura Unico, in rapporto di servizio e distaccandolo con le modalità di legge e contrattuali, il personale dipendente in possesso dell’abilitazione di legge per l’esercizio della professione forense. L’Ufficio Unico è composto da avvocati dipendenti pubblici iscritti nell’albo speciale e da personale amministrativo addetto al supporto delle attività operative e strumentali alla gestione di atti e pareri.
Gli Enti convenzionati partecipano all’Ufficio Unico di Avvocatura pro quota alle risorse materiali e strumentali utilizzate per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, determinato secondo le modalità specificate al successivo art. 10.
ART. 10 - REGIME DELLE SPESE E DEFINIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO UNICO.
La quota di partecipazione dovuta dagli Enti convenzionati è determinata sulla scorta del costo medio di funzionamento dell’Ufficio legale del Comune capofila accertato nell'ultimo quinquennio. Nello specifico, la spesa del personale rimarrà invariata in quanto ciascun Comune continuerà a sostenere il costo del personale di 4
appartenenza. Le spese di funzionamento (utilizzo uffici, energia elettrica, telefono, materiale di consumo vario) quantificate in € 18.410,00 annui (media quinquennio 2017-2021) saranno ripartite nella misura del 60% per il Comune di Castelvetrano e del 40% per il Comune di Partanna. Le spese per l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni saranno poste a carico dell'ente nel cui interesse dovrà essere effettuata la costituzione in giudizio. Restano, inoltre, ad esclusivo carico di ogni singolo Comune i costi connessi e consequenziali ad ogni giudizio che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si identificano di seguito: contributi unificati, bolli forfettari, notificazioni, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni, esecuzioni, registrazione sentenze e/o provvedimenti in genere, etc.
Trattandosi di spese già annualmente sostenute dai due Comuni, dalla presente convenzione non derivano nuove e maggiori spese. Le modalità di pianificazione delle procedure inerenti il regime delle spese definite con il presente articolo saranno disciplinate nel Regolamento attuativo per il funzionamento dell'Avvocatura Unica rimesso all'approvazione delle Giunte Comunali degli Enti convenzionati.
ART. 11 - COMPENSI PROFESSIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE
I compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Ufficio Unico in esito ai procedimenti contenziosi per i quali sono stati nominati sono regolamentati secondo quanto statuito dall’art. art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e sulla base di quanto stabilito da contratti collettivi nazionali di comparto e d’area (art. 18, comma 1, lett. h) CCNL Enti Locali 2016/2018) ed in armonia con quanto previsto dalla disciplina professionale (art. 23 L. n. 247/2012), e di seguito sinteticamente riportati:
a) in caso di contenzioso che si concluda con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l’ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell’Ufficio Unico di Avvocatura, resta inteso che l’Ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;
b) in caso di contenzioso che si concluda con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole, con compensazione delle spese di lite, l’Ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento in favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi;
c) in caso di contenzioso che si concluda con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l’Ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell’Ufficio Unico di Avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.
L’Ente convenzionato provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell’ipotesi di cui al punto b) successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in
5
quel grado di giudizio in modo favorevole all'Ente), a seguito di richiesta scritta dell’Ufficio Unico di Avvocatura.
Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita o intervenute a seguito di precedente giudizio definito con provvedimento favorevole, nonché le ordinanze cautelari che definiscono il giudizio cautelare, non impugnate in appello.
In conformità a quanto previsto dall’art. 23 della L. n. 247/2012 agli Avvocati dell’Ufficio Unico è riconosciuta, altresì, l’alta professionalità di cui all’art. 13 del CCNL Comparto Enti Locali biennio 2016/2018 e ss.mm.ii con diritto all’indennità massima prevista.
ART. 12 - DOMICILIAZIONI E TRASFERTE
Sono a carico dell’Ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti di Fori diversi da quelli di Marsala e Sciacca, solo se tale attività risulti necessaria ed imprescindibile per la efficiente gestione del contenzioso, diversamente questi corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme vigenti in materia di trasferte dei dipendenti pubblici. Sono carico dell'Ente convenzionato le spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d’ufficio, qualora poste a carico dell’Ente stesso.
L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dai Comuni nel rispetto delle procedure di legge.
ART. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA
L’Ente aderente assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l’efficace e tempestiva esecuzione dell’attività dell’Ufficio Unico, con particolare riferimento agli atti deliberativi di conferimento incarico, nello specifico deve provvedere, oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all’inoltro di relazioni, ancorchè sintetiche, relative alla vicenda oggetto del contenzioso. Deve garantire il tempestivo inoltro degli atti impugnati e ogni utile documentazione relativa alla causa di cui trattasi nei termini preventivamente concordati con l’Ufficio di Avvocatura Unico.
Nel caso di impossibilità ad assumere l’incarico, secondo quanto stabilito in precedenza l’Ufficio Unico provvederà a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dall’Ente convenzionato.
Per particolari esigenze o impedimenti, gli Avvocati si possono recare per incontri/sessioni informative presso l’ente convenzionato. Gli Avvocati incaricati della gestione del contenzioso sono autorizzati ad incontrare i legali delle controparti anche presso le sedi comunali o dell’Ufficio Unico.
I rapporti fra l’Ente aderente e i Legali dell’Ufficio Unico devono essere contraddistinti dai principi di verità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I pareri scritti, resi nell’ambito della gestione di una vertenza stragiudiziale non sono
6
accessibili ai sensi della legge n. 241/90 in quanto rappresentano valutazioni difensive o di opportunità sulla strategia di gestione di una lite.
ART. 14 - DURATA E RECESSO
La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, decorrenti dalla sua sottoscrizione, e sarà rinnovabile secondo le modalità e le forme di legge che disciplinano la materia.
Ogni Ente aderente può comunicare, entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione a mezzo PEC.
In ogni caso, resta fermo l’obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte dell’Ente convenzionato il nuovo affidamento dell’incarico e che non sia compromessa la gestione della lite.
In caso di recesso, resta fermo l’obbligo di corrispondere ai legali gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri di legge professionale.
ART. 15 - RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal vigente Ordinamento Forense, nonché dalla contrattazione collettiva di categoria.
Letto, confermato e sottoscritto:
per il Comune di Castelvetrano il Sindaco - Xxxx. Xxxx Xxxxxx
per il Comune di Partanna
il Sindaco - Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
7