ALLEGATO 7A CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ALLEGATO 7A
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
ALLEGATO 7A
L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato 7A e nell’Allegato 7B al Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione 2014-2020.
Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:
RCT numero di polizza Compagnia
RCO numero di polizza Compagnia ____________
Responsabilità civile professionale ________________ numero di polizza ______________ Compagnia ______________________
afferenti all’appalto per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione 2014-2020, con affidamento a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro, stipulato da e/o nell’interesse dell’Aggiudicataria dell'Accordo ______________________ in conformità a quanto di seguito indicato, nonché all’Allegato 7B.
DEFINIZIONI
Società: L’Impresa Assicuratrice
Contraente: L’Aggiudicatario del relativo appalto.
Assicurato Principale: L’Aggiudicatario del relativo appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
Oggetto dell’Assicurazione: Il servizio, la fornitura o l’opera oggetto del presente appalto.
CONDIZIONIGENERALI
Art.1 – Effetto e scadenza dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del _ ______alle ore 24.00 del. .
Art.2 - Novero dei terzi
Sono considerati nel novero dei Terzi: INVALSI. In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'INVALSI, la Società non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.
Art.3 – Trasmissione di denuncia di sinistro
Qualora l'INVALSI fosse chiamato a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato principale, è data loro facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.
Art.4 – Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale
La Società si impegna a dare immediato avviso scritto all'INVALSI, con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento e nell’allegato 7B, nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del c.c.
In tale specifico caso, l'INVALSI avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato Principale, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.
La Società si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Art.5 – Pagamento dei sinistri
I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell’Assicurato.
In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.
Solo con il benestare della Società l’Assicurato Principale potrà indennizzare direttamente il terzo, con l’intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.
Art.6 – Cessazione dell'Assicurazione
La Società dovrà informare INVALSI:
con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione 2014-2020.
Allegato 7a- Condizioni generali della polizza assicurativa
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