COMUNE DI
XXXXXX XX
XXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
DELIBERAZIONE
C O P I A
N. 71
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO E L'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA GRUPPO VAL SAMBRO" PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED IN USO DEL LOCALE A MANSARDA POSTO NEL CENTRO CIVICO DI MONTEFREDENTE NELL'IMMOBILE DENOMINATO BAITA UBICATO PRESSO LA PISTA POLIVALENTE IN VIA FAGGIOLA.
Addì DICIANNOVE MAGGIO DUEMILANOVE, alle ore 20:30 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXX XXXXXXX - Vicesindaco
3) XXXXXXX XXXXXXXX - Assessore
4) XXXXXXXXX XXXXXXX - Assessore
5) XXXXXXX XXXXXXXX - Assessore
6) XXXXXXXXX XXXXXXX - Assessore
Presente Assente Assente Presente Presente Presente
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, XXXXXXXXX XXXXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXXXXXXXX XXXXXXXX - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
Convenzione fra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e l'"Associazione Nazionale Alpini sezione Bolognese Romagnola gruppo Val Sambro" per l'affidamento in gestione ed in uso del locale a mansarda posto nel centro civico di Montefredente nell'immobile denominato BAITA ubicato presso la pista polivalente in via Faggiola.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro è proprietaria di alcuni edifici e locali che possono essere dati in uso ad associazioni sportive e culturali, con finalità consentite dalla legge e non in contrasto con l’ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo di lucro;
CHE l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Bolognese-Romagnola “Gruppo Val Sambro”, con sede in Xxx Xxxxx, 00 – Montefredente ed operante su questo territorio dal 1937, in data 16 Settembre 2008, ha richiesto la gestione del locale a mansarda posto nel centro civico di Montefredente via Faggiola, così come indicato nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto della gestione del suddetto locale alla citata associazione regolando i rapporti tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la medesima Società, con una convenzione che stabilisce i criteri d’uso dei locali, le condizioni giuridiche ed economiche della stessa gestione, e che viene contestualmente approvata ed allegata al presente deliberato quale parte integrante;
VISTA la Legge 289 del 27.12.2002;
VISTA la L.R. nr. 11 del 6.07.2007;
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come allegato Sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Per le suesposte motivazioni e scopi, DI AFFIDARE in gestione diretta, il locale mansarda situato nel centro civico di Montefredente, via Faggiola, così come meglio evidenziati nell’allegata planimetria, a decorrere dalla data risultante dal verbale di consegna dei locali per una durata di dieci anni, all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione Bolognese-Romagnola “Gruppo Val Sambro”, con sede in Xxx Xxxxx, 00 – Montefredente legalmente rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxx;
2. DI APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e la citata Associazione che stabilisce i criteri d’uso del locale, delle condizioni giuridiche ed economiche della stessa gestione e che si allega al presente deliberato quale parte integrante;
3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. nr. 267/2000.
Repertorio n.
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
(Provincia di Bologna)
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO E L’”ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA GRUPPO VAL SAMBRO” PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED IN USO DEL LOCALE A MANSARDA POSTO NEL CENTRO CIVICO DI MONTEFREDENTE NELL’IMMOBILE DENOMINATO “BAITA” UBICATO PRESSO LA PISTA POLIVALENTE IN VIA FAGGIOLA
L’anno duemila addì ( ) del mese di nell’Ufficio di
Segreteria presso la Residenza Municipale, tra i Signori:
1) XXXXXXXXX XXXXXX nato a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro il 10.06.1960 – nella qualità di Responsabile della Gestione del Patrimonio dell’Ente – domiciliato per la carica presso lo stesso Comune, C. F. 80014530374 nel cui conto ed interesse agisce in questo atto;
2) XXXX XXXXXX nato ad San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro il 15.04.1950 residente a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro frazione Madonna dei Fornelli – via Savena, 27 in qualità di CAPOGRUPPO della “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Sezione Bolognese- Romagnola Gruppo Val Sambro” con sede in Xxx Xxxxx x. 00 Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx. Pertanto, fra il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, rappresentato dal Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx e l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Sezione Bolognese-Romagnola Gruppo Val Sambro” rappresentata dal proprio Capogruppo Sig. Xxxxxx Xxxx.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione Comunale di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (di seguito denominata Comune), affida, all’”ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Sezione Bolognese-Romagnola Gruppo Val Sambro” (di seguito denominata concessionaria) rappresentata ai sensi del proprio statuto dal Sig. Xxxxxx Xxxx, che accetta, l’uso e la gestione del locale a mansarda posto nel Centro Civico di Montefredente in via Faggiola, così come individuato nell’allegata planimetria.
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE - PROROGA
La concessione per la gestione ed uso del locale descritto all’art. 1 avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di consegna risultante dal verbale di cui al successivo art. 3.
Alla scadenza del periodo di gestione il Comune potrà, con separato provvedimento, approvare una nuova convenzione e gli atti conseguenti, rimanendo esclusa ogni ipotesi di proroga.
ART. 3
CORRISPETTIVO E OBBLIGHI PRINCIPALI
La gestione e l’uso della parte individuata nella pianta allegata viene concessa a titolo gratuito. Il Comune si impegna a consegnare alla concessionaria i locali, le attrezzature, gli impianti oggetto della presente, nello stato e nella condizione in cui si trovano, previo ufficiale verbale controfirmato dalle parti interessate.
Il Comune si impegna a provvedere agli allacciamenti delle utenze.
Le spese relative alla fornitura del riscaldamento, dell’energia elettrica, dell’acqua, saranno a carico della Concessionaria. All’uopo la Concessionaria dovrà provvedere all’intestazione delle relative utenze.
Sono a carico della Concessionaria tutte le spese per l’acquisto delle attrezzature di uso corrente per l’uso e la gestione del locale, la manodopera ed il materiale necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna e solo ed esclusivamente del locale concesso, per il controllo e la custodia delle strutture, per la verifica del rispetto delle pulizie e delle disinfestazioni (compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti) del locale e dei relativi impianti in conformità con le norme igienico – sanitarie.
La Concessionaria si impegna ad utilizzare il locale solo ed esclusivamente per perseguire gli scopi e le finalità del proprio statuto nazionale.
La Concessionaria si impegna a collaborare con il Comune nella pulizia e nello sfalcio dell’area verde non sportiva circostante il Centro Civico.
ART. 4
MODIFICA ED ALLESTIMENTI DELLA STRUTTURA
La concessionaria potrà arredare a proprie spese il locale nei modi che riterrà più opportuno per conseguire le proprie finalità associative.
Eventuali modifiche alle strutture od agli impianti dovranno essere concordate con il Comune che potrà rilasciare a seguito di opportune verifiche tecniche apposito nulla osta.
Le modifiche ritenute necessarie dal Comune saranno a carico dello stesso, tutte le altre saranno a carico della Concessionaria.
ART. 5
RISERVA A FAVORE DEL COMUNE
Il Comune potrà comunque avvalersi dell’uso della struttura ceduta in uso, per i propri fini istituzionali, presentando apposita richiesta anticipata alla Concessionaria.
ART. 6
RISERVA A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria si impegna a gestire l’impianto realizzato per uso esclusivamente pubblico anche eventualmente utilizzando, le parti in uso esclusivo del Comune nel caso di eventi particolari e previo nulla osta in accordo con lo stesso.
ART. 7
RISERVA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONI
Anche le associazioni non a scopo di lucro presenti nel territorio comunale potranno avvalersi dell’uso della struttura, oggetto della presente, solo ed esclusivamente se concordato con la Concessionaria, e previa richiesta presentata al Comune che potrà disporre il relativo nulla osta.
ART. 8 RETROCESSIONE
In caso di scioglimento della “ Concessionaria” tutto quanto tornerà immediatamente nella piena disponibilità del Comune, fatti salvi i beni mobili di proprietà della concessionaria o di terzi eventualmente in uso.
ART. 9 RICONSEGNA
La concessionaria si impegna a riconsegnare al Comune, alla scadenza del presente atto, le strutture di beni mobili presenti ed elencati nell’inventario nello stato in cui si trovano alla data della presente convenzione salvo il normale deperimento derivato dall’uso.
Pertanto l’intervento formerà allegato alla convenzione, debitamente firmato tra le parti interessate.
ART. 10
REVOCA SANZIONATORIA
Il presente atto potrà essere revocato dal Comune nel caso di violazione, da parte della concessionaria, di qualsiasi patto contrattuale e nel caso di violazione di norme cogenti di legge, previa diffida debitamente notificata con preavviso di almeno 30 ( trenta ) giorni.
ART. 11 RIAVVIO
Per quanto non previsto espressamente e non regolamentato dal presente atto, valgono le norme stabilite dalla Legge n. 14/90, in particolare l’articolo 22 e le norme previste da tutte le Leggi speciali applicabili alla presente fattispecie.
ART. 12 POLIZZA ASSICURATIVA
La Concessionaria dovrà contrarre polizza assicurativa per coprire danni a cose e persone frequentanti la parte concessa dell’immobile.
ART. 13
SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI
Tutte le spese contrattuali ed oneri derivanti dalla presente convenzione sono a totale carico della Concessionaria.
Questo atto dattiloscritto su cinque facciate, viene letto approvato e sottoscritto come segue:
Il Concessionario Il Responsabile della Gestione del Patrimonio dell’Ente Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata dal 23/05/2009 al 07/06/2009 per 15 gg. consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Lì 19/05/2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, 23/05/2009 L'INCARICATO
Delibera n. 71 del 19 MAGGIO 2009