PicenAmbiente Spa Timbro completo del fornitore
PicenAmbiente Spa Timbro completo del fornitore
X.xx Xxxxx Xxxxx, 00
00000 - Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xx) tra
C.F./ P.iva: 01540820444
Condizioni generali di contratto di fornitura di beni, servizi e lavori.
Premessa
Salvo quanto diversamente pattuito nei relativi atti di affidamento approvati (contratti, preventivi, a offerte, ordini, ecc.) , per ogni acquisizione di beni, servizi e lavori della PicenAmbiente valgono e sono a tutti gli effetti di legge approvati ed efficaci le seguenti norme e condizioni generali di contratto di fornitura di beni, servizi e lavori.
Art.1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto
Gli ordini effettuati da PicenAmbiente Spa sono realizzati conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto condizioni che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi dell'art. 1341/1° comma C.C.; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione. PicenAmbiente si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l’esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il fornitore non abbia sottoscritto le presenti Condizioni Generali di Contratto per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti.
Qualora una o più delle clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto o negli Ordini/Contratti sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta. Il testo autentico delle presenti Condizioni Generali di Contratto è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l’unica versione delle Condizioni Generali di Contratto valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.
Art. 2 - Invariabilità dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali che rimarranno, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Ordine/Contratto.
Art.3 – Consegna dei materiali e fornitura dei servizi – Penali per ritardo
La consegna dei materiali a PicenAmbiente non costituisce accettazione di tali materiali; tale questione è disciplinata dal successivo art.7).
I termini di consegna o di fornitura indicati nell’Ordine/Contratto decorrono, salva diversa disposizione, dalla data di emissione dell’Ordine/Contratto. Salvo diversa pattuizione scritta, le consegne vengono eseguite franco destino presso i locali indicati nell’Ordine/Contratto, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà di PicenAmbiente .; in ogni caso e fino alla consegna a PicenAmbiente , tutti i rischi relativi al materiale sono a carico del fornitore. PicenAmbiente riconoscerà valide esclusivamente le quantità risultanti dai controlli effettuati da propri addetti e si riserva di reclamare la difformità tra le quantità dichiarate nel D.D.T. (Documento di Trasporto) e quelle effettivamente pervenute entro 60 giorni dalla data della consegna. Sui termini previsti negli Ordini/Contratti, se non espressamente dichiarati tassativi, potrà essere concessa una tolleranza pari al 5% del tempo stabilito per la consegna/esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, PicenAmbiente , a sua discrezione, potrà applicare una penale pari al 2% per ogni settimana di ritardo fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo globale della fornitura, fatti salvi comunque la sua facoltà di risolvere l’Ordine/Contratto per colpa del fornitore ed il diritto al risarcimento delle perdite e dei maggiori danni.
Art.4 – Requisiti di sicurezza
La consegna del materiale e la fornitura dei servizi devono avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nell’Ordine/Contratto/specifiche tecniche o negli altri documenti consegnati al fornitore. Deve essere inoltre rispettata la legislazione della sicurezza vigente in quel determinato momento in Italia e nella Comunità Europea. Qualora, durante la fornitura dei servizi, il fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio a PicenAmbiente ; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che dovessero derivarne.
I Servizi forniti a PicenAmbiente godono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicabile ai contratti di appalto di servizi e, in particolare, dall’art.1667 c.c., fermo restando che tutti i servizi accettati da PicenAmbiente dovranno ritenersi accettati sotto la specifica condizione di cui al successivo art.7).
Art. 5 - Clausola 231/01 ”Obbligo di rispettare i principi del Codice Etico”
In attuazione del MOG 231, il contraente (a titolo di fornitore, consulente, cliente etc.) dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla società, reperibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0/.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall’art. 1453 C.C., costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore;
b) cessazione di attività da parte del fornitore;
c) ritardo nella consegna o nell’esecuzione della prestazione superiore a 30 gg., compresi i casi fortuiti e di forza maggiore;
d) perdita delle licenze o dei diritti di cui all’art. 4 delle presenti condizioni generali di contratto;
e) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali nell’ordine; il fornitore sarà tenuto ad eseguire la prestazione anche oltre il termine salvo che PicenAmbiente non dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall’art. 1457 C.C;
f) mancanza di qualità dei materiali;
g) mancata rimozione, demolizione, distruzione dei materiali resi o respinti da PicenAmbiente a causa di vizi o carenze qualitative;
h) mancato rispetto da parte del fornitore delle disposizioni del Regolamento di acquisto di lavori, servizi, forniture di PicenAmbiente, visionabile presso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, di cui dichiara di avere preso visione e di accettarne i contenuti.
Il fornitore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento delle perdite e dei danni subiti.
Art. 7 - Brevetti
Il fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il fornitore solleva PicenAmbiente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell’ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.
Art. 8 - Accettazione dei materiali - Garanzie e collaudi
PicenAmbiente si riserva la facoltà di verificare, ad ogni consegna di materiale/esecuzione dei servizi, anche ripartita in più lotti, prima dell’accettazione della fornitura, la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte da PicenAmbiente , nonché la corrispondenza alla documentazione richiesta nell’Ordine/Contratto. Laddove non sussistano
prescrizioni tecniche redatte da PicenAmbiente , il fornitore è tenuto a far eseguire, prima della consegna, le verifiche ed i collaudi comunque prescritti per legge o per contratto, fornendo la documentazione attestante il relativo esito favorevole.
In caso di fornitura di impianti o macchinari, è essenziale che le loro caratteristiche tecniche, di ideazione, di proporzionamento e di funzionamento, la quantità dei materiali, i rendimenti ed i consumi, corrispondano alle descrizioni e specifiche riportate nell’Ordine/Contratto e/o nei relativi allegati, non che alle prescrizioni delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del contratto per colpa del fornitore.
L’accettazione della fornitura da parte di PicenAmbiente è subordinata all’esito positivo dei controlli che potranno essere effettuati successivamente alla consegna/esecuzione.
I materiali dovranno conservare, per il periodo di garanzia di 12 mesi, le caratteristiche tecniche richieste. Il fornitore ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio; il periodo di garanzia avrà decorrenza dalla data di ogni singola consegna dei prodotti forniti.
A parziale deroga dell’art. 1495 C.C., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all’uso a cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono a PicenAmbiente la facoltà di risolvere il contratto, ove denunziati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi PicenAmbiente potrà addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.
In caso di vizi o difformità di minore entità, ma comunque tali da non pregiudicare la destinazione della fornitura, PicenAmbiente avrà diritto di chiedere l’eliminazione degli stessi, a cura e spese del fornitore, o la riduzione del corrispettivo.
In ogni caso comunque, salvo diversa pattuizione scritta, il fornitore provvederà alla rimozione e/o distruzione del materiale respinto entro il limite di tempo indicato per iscritto da PicenAmbiente ; in caso contrario PicenAmbiente avrà pieno titolo di intervenire, con mezzi propri o di terzi, addebitando le relative spese al fornitore.
Art. 9 - Termini di pagamento
Il pagamento dei materiali/servizi viene effettuato conformemente a quanto meglio specificato nelle condizioni dell’Ordine/Contratto; costituisce comunque condizione essenziale per il pagamento il fatto che i materiali/servizi soddisfino gli standards di qualità di PicenAmbiente .
Il pagamento dell’Ordine/Contratto non implica accettazione dei materiali/servizi da parte di PicenAmbiente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che PicenAmbiente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Contratto o dalla legislazione applicabile.
Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, PicenAmbiente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
Art. 10 – Divieto di cessione degli ordini
Il fornitore non può cedere gli Ordini/Contratti provenienti da PicenAmbiente , se non espressamente e preventivamente autorizzato dalla stessa società; l’autorizzazione sarà subordinata al possesso, in capo al subcontraente, della documentazione prevista dalla legislazione vigente.
Si conviene espressamente che i crediti derivanti dalle forniture a PicenAmbiente non possano essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore se non dopo che lo stesso abbia richiesto ed ottenuto il consenso scritto dalla stessa PicenAmbiente .; essendo poi l’Ordine/Contratto parte integrante dei documenti probatori di tali crediti ex art.1262 c.c., la presente clausola si presume conosciuta dal cessionario al momento della cessione ed impedisce l’acquisto in buona fede da parte di quest’ultimo di tali crediti sulla base dell’art. 1260 c.c.
E’ fatto inoltre divieto al fornitore di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di lavori o prestazioni. In ogni caso, se tratta o ricevuta di delega bancaria venisse emessa, non verrà ritirata ed il fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti dal suo mancato ritiro.
Art. 11 - Responsabilità civile
Il fornitore si assume la responsabilità per i danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature, installazioni, prodotti lavorati, semi lavorati o immagazzinati, derivanti da negligenza o colpa propria, dei propri subappaltatori o dei loro rispettivi dipendenti e si obbliga a risarcire PicenAmbiente per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.
Il fornitore, inoltre, solleva PicenAmbiente da qualsiasi responsabilità derivante dall’inadempimento delle obbligazioni dello stesso fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di Previdenza Sociale, Sanità e Sicurezza, Assicurazioni Obbligatorie, o di qualsiasi altra normativa in vigore.
Il fornitore che opera presso un impianto del PicenAmbiente è tenuto all’applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze. Tali procedure vengono consegnate all’atto del primo ingresso all’impianto. Qualora il fornitore nell’espletamento delle proprie attività sull’impianto producesse rifiuto, da lui preso in carico ed avviato allo smaltimento, deve comunicare al responsabile di impianto i dati relativi alle quantità di rifiuto ed all’ubicazione ed alle caratteristiche dell’impianto di smaltimento.
Art. 12 - Compensazione
Qualora PicenAmbiente dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto o degli Ordini/Contratti, il fornitore autorizza espressamente PicenAmbiente ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da PicenAmbiente allo stesso fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di PicenAmbiente . La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall’art.1243 c.c.
Art. 13 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Ascoli Xxxxxx. Per quanto non previsto dal presente, saranno applicabili le norme di legge e, in mancanza, gli usi e le consuetudini locali.
Art.14 – Trattamento dei dati
PicenAmbiente informa che i dati identificativi del fornitore acquisiti in sede di qualificazione fornitori, operazione necessaria ai fini della stipulazione dell’Ordine/Contratto di fornitura di beni/servizi, costituiscono oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all’esecuzione del contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali, come meglio specificato nell’informativa consegnata. Il fornitore gode dei diritti di cui all’art.13 D. lgs 196/2003 e all’art. 13 Regolamento UE nr. 2016/679 (GDPR) fra cui quello di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi rivolgendosi al Servizio Qualificazione Fornitori.
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO (PAG. 2 C.P.)
PER ACCETTAZIONE: Il fornitore (timbro e firma) ............................................. ……………………………, lì ……………………………………….………
Ai sensi dell’art. 1341/1342 c.c. il fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
1 – Validità ed accettazione delle Condizioni Generali di Contratto; 3 – Consegna dei materiali/fornitura dei servizi – Penali per ritardo;
5 – Clausola 231/01 ”Obbligo di rispetto dei principi del Codice Etico” 6 – Clausola risolutiva espressa;
8 – Accettazione dei materiali/Garanzie e collaudi:
9 – Termini di pagamento;
10 – Divieto di cessione degli ordini; 11 – Responsabilità civile;
12 – Compensazione;
13 – Foro competente;
14 – Trattamento dei dati.
Il fornitore: (timbro e firma) .......................................... ………………………………………………….……,, lì .................................