DEFINIZIONI
La presente polizza è stipulata tra
A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA |
Xxx Xxxxxx 0 |
00000 Xxxxxxx XX |
P. IVA 01838560207 |
e
Compagnia di Assicurazione |
Durata del contratto
Dalle ore 24,00 del 31.12.2005 |
Alle ore 24,00 del 31.12.2006 |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per SOCIETA' l’impresa di assicurazione ; per ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione;
per CONTRATTO DI il documento che prova l'assicurazione; ASSICURAZIONE
per CONTRAENTE l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova che stipula l'assicurazione;
per ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; per PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro;
per INDENNITA' la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
ART. 2 -DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE-PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta. In deroga all’Art. 1901 C.C. si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, è elevato a 60 giorni. I pagamenti saranno effettuati anche tramite il broker incaricato della gestione della polizza.
Il premio convenuto anticipato in xxx xxxxxxxxxxx x regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione a quanto precede, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società il numero totale dei chilometri percorsi dai veicoli nell’annualità assicurativa.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di alienazioni od acquisizioni di beni ed attività oggetto della presente copertura e dipendenti da ristrutturazioni o ridefinizioni del Servizio Sanitario stabilite dall’autorità competente l’impresa si renderà disponibile, sempreché di tali variazioni sia dato congruo preavviso, rispettivamente a scorporare od incorporare nell’assicurazione i relativi rischi applicando i conguagli di premio attivi o passivi risultanti.
ART. 3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
ART. 6 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni.
Anche il Contraente può recedere dall’assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’AON SpA di Milano, in qualità di Broker incaricato dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, ai sensi della Legge nr 792 del 28.11.1984.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
ART. 10 - FORO COMPETENTE
Per le controversie diverse da quelle previste dall'art. 29, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell’Assicurato.
ART. 11 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31.12.2005 alle ore 24,00 del 31.12.2006 e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto potrà essere disdetto dal Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 13 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate dal Contraente (rischi professionali), compreso il rischio in itinere.
Sono compresi in garanzia anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine, neve e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- colpa grave dell’assicurato
ART. 14 - ESCLUSIONI
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:
a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove)
che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. 15 - Xxxxxxx Xxxxxx; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
ART. 15 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Rischio guerra
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.
Malattie contratte in servizio e per cause di servizio
L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente.
L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro due anni dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Danni estetici
In caso di infortunio non escluso dal presente contratto, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 1.500 le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
ART. 16 - INFORTUNI AERONAUTICI
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di
trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.
Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.914,00 per il caso di morte,
€ 1.032.914,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 250,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta, e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00 per il caso morte, € 5.164.570,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,00 giornaliere per il caso di inabilità temporanea assoluta.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
ART. 17 - SERVIZIO MILITARE
Durante il servizio militare, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.
Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.
ART. 18 - LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO
L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.000.000,00
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
ART. 19 - LIMITI DI ETA’
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
ART. 20 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.
ART. 21 - ESONERO DENUNCIA GENERALITA’ DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
ART. 22 - ALTRE ASSICURAZIONI
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
ART. 23 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l’ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative dell’Azienda assicurata o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
ART. 24 - CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quando stabilito dall'art. 26.
ART. 25 - MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.
Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.
Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile (vedi precedente art. 15 di polizza).
ART. 26 - INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Per gli Assicurati xxxxxxx, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita
anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'ad- dizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 29.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipen- dentemente dalla sua professione.
Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
ART. 27 - CASO DI INABILITA’ TEMPORANEA
Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquidano l'indennità giornaliera:
a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
b) al 50% per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato.
ART. 28 - CUMULO DI INDENNITA’
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 29 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
ART. 30 - RINUNCIA RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.
ART. 31 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una riduzione.
ART. 32 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ASSICURATI: sono assicurati gli appartenenti alle seguenti categorie per i capitali e le garanzie di seguito indicati:
A) MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI
(Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005)
Capitali
€ 775.000,00 Morte
€ 775.000,00 Invalidità Permanente
€ 52,00 Inabilità Temporanea
Garanzie
Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere, per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza.
Per I.T. assoluta limite di 300 giorni all’anno. Nessuna franchigia.
B) BIOLOGI
(Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005)
Capitali
€ 1.032.913,80 Morte
€ 1.032.913,80 Invalidità Permanente
€ 154,94 Inabilità Temporanea
Garanzie
Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere, per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna. Per I.T. limite di 300 giorni con decorrenza dalla data di inizio dell’invalidità. Riduzione al 50% per i primi tre mesi.
C) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005)
Capitali
€ 775.000,00 Morte
€ 775.000,00 Invalidità Permanente
€ 52,00 Inabilità Temporanea
Garanzie
Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere, per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza.
Per I.T. assoluta limite di 300 giorni all’anno. Nessuna franchigia.
D) MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA
(Accordo collettivo nazionale 23 Marzo 2005)
Capitali
€ 775.000,00 Morte
€ 775.000,00 Invalidità Permanente
€ 52,00 Inabilità Temporanea
Garanzie
Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere, per il servizio prestato in Comune diverso da quello di residenza ed in attività intra-moenia.
Per I.T. assoluta limite di 300 giorni all’anno. Nessuna franchigia.
E) FREQUENTATORI, BORSISTI
Capitali
€ 52.000 Morte
€ 52.000 IP
€ 13 IT
Garanzie
Infortuni professionali, compreso il rischio in itinere.
F) DIPENDENTI IN MISSIONE
Capitali
€ 104.000 Morte
€ 104.000 IP
Garanzie
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce in qualità di conducente di veicoli, per incidenti di circolazione dal momento in cui sale a quello in cui discende dal veicolo; l'assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a
terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.
Sono assicurati:
a) i dipendenti autorizzati a servirsi in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del mezzo di trasporto, proprio o di altro familiare, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;
b) i conducenti dei veicoli in proprietà o in locazione alla Contraente.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente, in caso di sinistro, che l'autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione dello stesso.
G) BAMBINI FREQUENTANTI ASILO NIDO AZIENDALE
Capitali
€ 26.000 Morte
€ 52.000 I.P.
€ 1.500 RSMO
Garanzie
Infortuni sofferti durante l’affidamento al Contraente.
Per ogni infortunio la Società assicura il rimborso delle spese per:
- onorari dei chirurghi o dell’equipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento;
- rette di degenza;
- esami ed accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.
Sono altresì comprese le spese per cure, interventi chirurgici e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortuni.
Qualora l’assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l’infortunio, la società rimborsa altresì le spese di trasferimento con ambulanza, eliambulanza o aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell’assicurato.
La società effettua rimborsa previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
CALCOLO DEL PREMIO
Il premio conteggiato in base ai costi finiti (inclusa l'imposta) sottoindicati, viene anticipato in via provvisoria sui seguenti preventivi annui denunciati dalla Contraente.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli assicurati (o altro dato) affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Cat. A) MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI
€……… x n. 6 assicurati
Cat. B) BIOLOGI
€……. x N. 1 assicurati
Cat. C) MEDICI CHE ESPLICANO IL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
€ x n. 80.000 ore/anno
Cat. D) MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA
€. …. x n. 38.000 ore/anno
Cat. E) FREQUENTATORI, BORSISTI
€……. X N. 10 frequentatori, borsisti
Cat. F) DIPENDENTI IN MISSIONE
€ …… x Km. 2.600.000
Cat. G) BAMBINI FREQUENTANTI ASILO NIDO AZIENDALE
€. …… x N. 30 assicurati