Contratto di Assicurazione per Veicoli diversi dalle Autovetture, Ciclomotori
Contratto di Assicurazione per Veicoli diversi dalle Autovetture, Ciclomotori
e Motocicli
Edizione 12/2018
Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la docu- mentazione precontrattuale.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al N. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28
Società del gruppo
Contratto di Assicurazione Polizza Veicoli diversi
Indice
■ Glossario 3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Veicoli diversi
dalle Autovetture, Ciclomotori e Motocicli 27 pagine
■ Tabella C - Tabella Classi di merito 1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 6 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente 3 pagine
Glossario
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civi- le, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione del veicolo.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri veri- ficatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pre- gressa presente sull’attestato può essere aggiornata dinami- camente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scaden- za del contratto vengono visualizzati sull’attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L’attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Con- tratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.
CAPITALE ASSICURATO
È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione in- terbureaux).
Tale documento:
• Attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Pa- esi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata all’Assicura- to all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comi- tato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiorna- menti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vi- gore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa ine- rente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pub- blici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicura- to, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive la Proposta o il Contratto di assicurazione e che paga il premio.
CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CORRENTISTA
Il titolare di un conto corrente in essere presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
CVT
Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsa- bilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al veicolo.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garan- zia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esi- stente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE
Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condi- zioni di assicurazione.
FIN-NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assi- curativi.
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell’As- sicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la fran-
chigia è espressa in percentuale sull’invalidità permanente accertata.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che pro- voca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS già ISVAP
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurati- vo con riguardo alla sana e prudente gestione delle impre- se di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli inter- mediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicu- rati e all’informazione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO
È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fi- scale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull’attestato.
MASSIMALE
Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limi- te massimo dell’esposizione della Compagnia per i risarci- menti (come per esempio quelli derivanti dall’assicurazio- ne di Responsabilità Civile).
MODULO CAI
È il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicu- razione e per periodi successivi di 12 mesi, per l’osserva- zione di eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del vei- colo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scaden- za). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscritto dal Contraente nel caso di acquisto della Polizza tramite Servizio Clienti o internet.
PREMIO
È l’importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
R.C.A.
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l’assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all’Assicurato nel pagamento di tali danni.
RECESSO
È la possibilità dell’Assicurato di annullare il Contratto en- tro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione comples- sivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la re- sponsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.
RISCHIO STATICO
Con l’assicurazione del rischio statico viene compresa la Responsabilità Civile per i danni a terzi derivanti dal rimor- chio in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano o da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell’Assicu- rato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le som- me eventualmente pagate a terzi danneggiati).
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicu- rati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ assistance Italia S.p.a. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e ope- ratori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, orga- nizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l’ente italiano del sistema inter- nazionale per l’emissione e la garanzia dei certificati inter- nazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
VEICOLO
Il veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte in- tegrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
VEICOLO NUOVO
Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del Contratto di assicurazione senza la pre- senza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraen- te, tramite Servizio Clienti (800.124.124 o sito web (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Per i correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. i riferimenti (web e telefono) sono quelli abitualmente utilizzati nell’ambito dell’home banking.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si conside- rano terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i di- scendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano
con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
c) Ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Il conducente del veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Co- dice.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSISTENZA STRA- DALE
FURTO
Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottra- endola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da ren- dere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la fora- tura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l’esauri- mento della batteria.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità perma- nente o una inabilità temporanea.
RAPINA
Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Condizioni di Assicurazione per Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motocicli
Sommario
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MO- TOCICLI
Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO
Art. 2.1 Quanto dura la polizza
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
Art. 3.1. Modalità di stipula del contratto Art. 3.2 I passi necessari per l’acquisto
Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza Art. 3.4 Conclusione del contratto
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza (Recesso dal contratto) Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esporta- zione definitiva all’estero del veicolo
Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita
Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
- Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- TROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infor- tuni del Conducente
Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA Art. 8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO
Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
Art. 10.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan)
Art. 10.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan) Art. 10.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan)
Art. 10.5 KASKO (per i Camper e i Caravan) Art. 10.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)
Art. 10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) Art. 10.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan)
Art. 10.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan) Art. 11 CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO -ESCLUSIONI
Art. 11.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
Art. 11.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
Art. 11.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI Art. 11.5 KASKO (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
Art. 11.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
Art. 11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI Art. 11.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI
Art. 11.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art. 12.1 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto (per i Camper e i Caravan)
Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali (per i Camper e i Caravan) Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione (per i Camper e i Caravan)
Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Kasko (per i Camper e i Caravan) Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia cristalli (per i Camper e i Caravan)
Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia infortuni del conducente (per i Camper e i Caravan) Art. 12.7 Limiti alla garanzia Tutela Legale (per i Camper e i Caravan)
Art. 12.8 Limiti e franchigie alla garanzia assistenza stradale (per i Camper e i Caravan)
Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile Art. 13.2 Validità territoriale dell’Assistenza
Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Art. 15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) Art. 15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFORTUNIO
Art. 15.4 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan) Art. 15.4.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Caravan) Art. 15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE,
KASKO (per i Camper e i Caravan) Art.15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO Art. 15.6.6 RELITTI
Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINSITRO
Art. 15.7 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)
Art. 15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO
Art. 15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIONATO
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTO- CICLI
Polizza veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motoci- cli è un prodotto multi garanzia che permette di assicurare il tuo veicolo e protegge dai rischi collegati alla circolazione e alla proprietà del mezzo.
Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti co- perture assicurative:
• Responsabilità Civile obbligatoria
oltre alle ulteriori garanzie opzionali previste per i Camper e i Caravan:
• Incendio
• Furto
• Atti Vandalici ed Eventi naturali
• Collisione
• Kasko
• Cristalli
• Infortuni del conducente
• Tutela legale
• Assistenza stradale
2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUAN- DO FINISCONO
2.1 Quanto dura la polizza
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna di- sdetta.
La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preven- tivo (e le indicazioni di pagamento) per l’annualità succes- siva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vi- gore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell’evoluzione della classe Bonus/Malus. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Com- pagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sotto- scrizione della Polizza di rinnovo.
2.3 Quando si sospendono le coperture
Nel corso dell’anno assicurativo il Contraente può chie- dere la sospensione del Contratto fino ad un massimo di tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima sospensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese am- ministrative.
Per ottenere la sospensione il Contraente deve:
Inviare alla Compagnia apposita comunicazione tramite raccomandata A.R. con allegati gli originali del Certificato e
• della Carta Verde e l’eventuale copia del bonifico (per le sospensioni successive alla prima)
• Effettuare, solo per le sospensioni successive alla prima, un bonifico di 10 euro a favore di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx- cura S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314, riportando la causale “Sospensione pol. n.” e indicando il numero della Polizza da sospendere.
La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confer- mata dalla Compagnia al Contraente per iscritto
Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può chie- dere la riattivazione della Polizza sullo stesso Xxxxxxx o su un altro Veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il Premio è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell’ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul Contratto sospeso. Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Certificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell’eventuale congua- glio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rim- borso dell’eccedenza rispetto al Premio dovuto). Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattivare il Contratto: in questo caso il Premio totale pagato e non goduto è restituito al Contraente, diminuito delle imposte. La sospensione non è ammessa in caso di Polizza con vincolo, se l’ente vincolatario non dà la sua autorizzazione e per polizze di durata inferiore all’anno.
3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
3.1. Modalità di stipula del contratto
Il presente Contratto può essere stipulato a distanza, tra-
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Le coperture cominciano alle ore 24 o all’ora ora riporta- ta in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pa- gamento del Premio.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo ri- schio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compa- gnia mette a disposizione dell’avente diritto l’Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.
mite internet o telefono, in base alle seguenti modalità
• Per i correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo i riferimenti (web e telefono) sono quel- li abitualmente utilizzati nell’ambito dell’Home Banking:
• Per i non correntisti di una Banca appartenente al Grup- po Intesa Sanpaolo accedendo al sito www.intesasan- xxxxxxxxxxxxx.xxx o tramite Sevizio Clienti chiamando il numero 800.124.124:
3.2 I passi necessari per l’acquisto
Se l’interessato intende acquistare la Polizza deve:
• Controllare attentamente l’esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli eventuali errori devono essere comunicati prima di pagare il premio
• Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo
• Inviare alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l’emissione della Polizza.
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia, prima dell’emissione della Polizza, si riserva la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul Veicolo e/o richiedere documentazione in originale.
3.3 Pagamento ed emissione della polizza
Il pagamento del premio può avvenire, a scelta del Contra- ente, tramite carta di credito ovvero tramite bonifico o con bollettino postale, da effettuare nelle modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.
Il premio di Polizza può essere pagato annualmente o se- mestralmente (in tal caso è prevista una maggiorazione del premio pari all’1,50%).
Il premio è comprensivo, se previste, delle provvigioni rico- nosciute all’intermediario ed è determinato sui parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa.
Il premio è comprensivo di Imposte e per la garanzia di Responsabilità Civile anche del Contributo al servizio Sa- nitario Nazionale.
Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
3.4 Conclusione del contratto
La conclusione del Contratto è subordinata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dell’iden- tità del Contraente e del Proprietario del Veicolo, se perso- na diversa dal Contraente.
Qualora la verifica abbia esito positivo, la Compagnia in- via al Contraente la Polizza, il Certificato e la Carta Verde. Qualora, invece, il Contraente non abbia inviato o conse- gnato tutti i documenti necessari per la conclusione del Contratto, la Compagnia non procederà all’emissione della Polizza.
Qualora dalla verifica dei documenti da parte della Com- pagnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l’indicazione del Premio corretto. Il Contraente può ac- cettare o non accettare tale nuovo preventivo.
Se il Contraente accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione del Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto.
Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l’esattezza e la completezza dei dati riportati. Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve inviare alla Compagnia:
• la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta. L’Attestato di Xxxxxxx viene acquisito di- retta- mente dalla Compagnia in via telematica tramite l’ap- posita Banca Dati.
• Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla Po- lizza deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del Premio, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124.
In tal caso, la Compagnia emette ed invia al Contraente
una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Con- traente deve restituire gli originali della Polizza errata e pa- gare l’eventuale differenza di Premio; nel caso di acquisto della Polizza tramite Home Banking deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova Polizza firmata, dopo averla sottoscritta.
In alternativa il Contraente può comunicare con Racco- mandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la dif- ferenza entro 15 giorni dalla restituzione dell’originale della nuova Polizza.
4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA PO- LIZZA
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’ac- quisto della Polizza (Recesso dal contratto)
In caso di vendita a distanza, il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza. Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve, entro il suddetto termine:
• Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di re- cesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli origi- nali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
• In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso..
Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato e non goduto di- minuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del vei- colo - distruzione, demolizione, radiazione o espor- tazione definitiva all’estero del veicolo
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a segui- to di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzio- ne, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo all’estero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO
Il Contratto può essere trasferito su un altro Veicolo inte- stato allo stesso Proprietario o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.
Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compa- gnia che il precedente Veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero.
La sostituzione della Polizza comporta il mantenimen- to della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione
del Premio calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inseri- te nel nuovo Contratto. Il Contraente è tenuto a versare l’eventuale conguaglio del Premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso della somma eccedente il Premio dovuto.
Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova Polizza
con Certificato e Carta Verde.
b. CESSIONE DEL CONTRATTO
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo, il Con- traente può cedere il Contratto all’acquirente del Veicolo (di seguito anche “cessionario”), dandone immediata co- municazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del Contratto ed emetterà la relativa appendice mantenendo la classe di CU fino alla scadenza del con- tratto ceduto. Il Contratto ceduto si estingue alla sua na- turale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. La cessione all’acquirente avrà efficacia dal momento in cui la Compagnia riceve la relativa documentazione. Per ciascuno dei casi a) e b) previsti il Contraente deve restitu- ire alla Compagnia il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti even- tualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero.
c. ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA
Nel caso in cui il Contraente non abbia sostituito il Con- tratto su altro veicolo o non l’abbia ceduto, può richiedere l’annullamento del Contratto, inviando alla Compagnia:
1. la richiesta scritta di annullamento, restituendo con rac- comandata A.R. gli originali del Certificato e Carta Ver- de e agli altri documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che il veicolo è stato ven- duto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero
2. l’autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo
La Polizza è annullata con effetto dalla data di vendita, de- molizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero. Al Contraente è restituito per ogni giorno di garanzia re- sidua il premio Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per le garanzie CVT, invece, si applicano le seguenti mo- dalità:
• Nel caso di trasferimento di proprietà/consegna in con- to vendita: viene rimborsato dalla Compagnia la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento e la data di scadenza della Polizza
• Nel caso di distruzione/demolizione/esportazione de- finitiva: viene rimborsato dalla Compagnia la parte di premio corrisposto relativa al periodo per il quale il ri- schio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.
4.2.2 in caso di furto, rapina, appropriazione indebita In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compa- gnia, con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13. Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere il Con- tratto, può scegliere il suo annullamento: in questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La Compagnia procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa.
Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il Con- traente deve inviare copia della denuncia di furto presen- tata alle Autorità.
Nel caso in cui il Contratto sia sospeso, il Premio corrispo- sto e non usufruito viene rimborsato al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dalla data della sospensione.
La classe di merito presente sulla Polizza resta valida an- che sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.
5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
- Dichiarazioni inesatte e reticenze
Il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati for- niti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che ap- porta così le opportune modifiche alla Polizza.
Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del Veicolo, sono tenuti a comunicare immediatamente alla Compagnia qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all’Articolo 1898 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto riguardanti dati che influi- scono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimenta- zione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/ locatario del Veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:
• Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all’in- dennizzo, o la cessazione dell’assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
• Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l’e- sercizio da parte della Compagnia del diritto di Rivalsa totale o parziale, secondo quanto previsto dall’Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni.
6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
È possibile interessare l’Autorità Giudiziaria per ogni con- troversia relativa alla Polizza, ma tutte le controversie re- lative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Negoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive mo- difiche), in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazione
assistita è altresì possibile attivare la procedura di Conciliazio- ne paritetica per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle in- formazioni previste sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratu- ita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei con- sumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, de- vono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato.
Le richieste di Negoziazione assistita e di Mediazione pos- sono essere inviate a
Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri
Xxxxx Xxxxxxx, 00/0000000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Il foro competente è l’organo giudiziario al quale rivolgersi se si intende proseguire nella causa civile.
Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luo- go di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazio- ne dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità perma- nente spettante all’Assicurato, la determinazione del pun- teggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’As- sicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità perma- nente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio
di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Com- pagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità per- manente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni for- malità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICU- RA
La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata ai Contraenti.
L’accesso a tale Area Riservata è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite le credenziali rilasciate diret- tamente dalla Compagnia, su richiesta del Cliente, che ga- rantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione.
L’utilizzo di tale Area Riservata è disciplinato dalle “Con- dizioni di Servizio dell’Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.”, che dovranno essere accettate all’atto del primo accesso.
All’interno di tale Area Riservata sarà possibile consulta- re le coperture assicurative in essere, la documentazione precontrattuale e contrattuale della Polizza, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa. Inoltre per le polizze relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto sarà possibile acquisire alla scadenza del periodo di osservazione l’Attestato dello stato di rischio.
8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI
La Compagnia, nell’ambito dei servizi offerti, potrà sotto- porre al Cliente questionari volti a verificare la correttezza dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgo- no le norme della legge italiana.
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
10. CHE COSA È ASSICURATO
10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Garanzia base:
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile
per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a
corrispondere, fino ai Massimali indicati in Polizza,, le som- me che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli diversi da autovettu- re, ciclomotori e motocicli.
L’assicurazione viene stipulata con formula tariffaria Bonus
/Malus .
Sono compresi i danni provocati a terzi dall’incendio non doloso del veicolo quando lo stesso si trova in circolazione nelle aree pubbliche o a queste equiparate.
Forma tariffaria bonus/malus PER CAMPER E CARA- VAN
La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o mag- giorazioni di Premio rispettivamente in assenza o presen- za di Sinistri nel Periodo di Osservazione (come definito nei punti successivi).
La tariffa Bonus/Malus prevede 30 classi, ciascuna corri- spondente a livelli di Premio crescenti, dalla classe Super- Bonus 6 alla classe Malus 6 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).
Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe Bo- nus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla Poliz- za è determinata in base:
• Alla Situazione Assicurativa del Veicolo al momento della sottoscrizione della Polizza (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
• Alla classe CU (Classe di merito Universale) di Asse- gnazione riportata nell’Attestazione di Rischio della precedente Polizza, se presente
• Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.
Il Veicolo già assicurato presso un’altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa Attestazione di Rischio) viene asse- gnato alla classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura come indicato nella tabella 5.
Tabella di conversione
La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull’Atte- stazione di Rischio consegnata alla Compagnia la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Assegna- zione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.
Tabella di assegnazione
La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 6 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicu- rativa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.
A tale fine si considerano:
• Le annualità senza sinistri negli ultimi 6 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Pa- ritaria, sempre negli ultimi 6 anni.
Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni Sinistro avvenuto.
Conservazione della classe di merito maturata
In caso di:
• furto di cui sia esibita denuncia,
• vendita o consegna in conto vendita,
• distruzione,
• demolizione,
• esportazione definitiva e
• cessazione della circolazione del Veicolo assicurato
il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario, conservando così anche la classe di merito maturata (o il Locatario nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all’acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.
In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, bene- ficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU prece- dente alla perdita di possesso.
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di han- dicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abi- tualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.
In caso di veicolo già assicurato all’estero, il contraente con- segna una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del Proprietario (o di un suo famigliare stabilmente conviven- te), il nuovo Contratto, secondo quanto previsto dall’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni è assegna- to alla stessa classe di merito maturata sul Veicolo già assicu- rato e risultante dall’Attestazione di Xxxxxxx, a condizione che:
• Il Proprietario sia una persona fisica
• I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esem- xxx Xxxxxxx)
Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rim- borso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) se- condo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il Periodo di Osservazione:
• Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
• Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabi- lità Paritaria la cui somma delle percentuali di respon- sabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell’evoluzione in Malus questi sinistri con Respon- sabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico Sinistro e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, ven- gono azzerati.
Classe CU
Di seguito le regole previste per la classe CU di assegna- zione riportata nell’Attestazione di Xxxxxxx:
• Nessun Sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
• Un Sinistro che determina l’attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
• Due o più sinistri che determinano l’attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni Sinistro dopo il primo.
Rimborso del Sinistro
Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del Contratto al quale è stato attribuito il Ma- lus e comunque entro nove mesi successivi il Contraente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Pe- riodo di Osservazione prima della scadenza del Contratto.
Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tar- divo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l’accesso agli atti, diret- tamente presso la Compagnia che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e suc- cessivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla Compagnia. Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Contrat- to: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Rischio.
Periodo di osservazione
Il Periodo di Osservazione - necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato - prevede
• Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della Polizza fino a 2 mesi prima della sca- denza annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi: partono dalla fine del precedente
Periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. Il nuovo Veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. Il nuovo Veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio caravan).
FORMA tariffaria fissa per autobus, autocarri, moto- carri, macchine operatrici, macchine agricole
Per tali veicoli viene applicata la Tariffa Fissa.
Ai sensi del provvedimento IVASS n.72 del 16/04/2018, alla scadenza dell’annualità assicurativa, nell’attestato verrà indicata anche la classe di merito di CU: per la prima annualità, verrà assegnata la classe 14 solo nel caso in cui l’attestato non riporti alcuna classe di CU.
Attestazione di rischio
La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat- tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attesta- zione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Con- traente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.
Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attesta- zione di rischio in apposita area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’attestato viene alimentato dinamicamente. La compa- gnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistro- sità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti “tardivi”, anche qualora il contraente cambi compagnia.
Sull’Attestazione di Rischio vengono indicate anche le in- formazioni su:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove- nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successi- va determinata secondo le regole della classe CU
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
• I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione
L’Attestazione di Xxxxxxx non è rilasciata nei seguenti casi:
• Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osser- vazione non risulti concluso
• Polizze di durata inferiore ad un anno
• Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
• Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
• Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Vei- colo Assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli ef- fetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:
• Il Veicolo non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
• In caso di Xxxxxxx sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, trasferi-
mento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l’Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilascia- ta. Su richiesta del Contraente o di altro avente diritto, se di- verso dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l’Attestato di ri- schio, comprensivo dell’ultima annualità per la quale al mo- mento della richiesta si sia concluso il periodo di osserva- zione. L’attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 134, com- ma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’Attestazione di Xxxxxxx dovrà contenerne l’indicazione. Tale indicazione deve esse- re presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:
La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:
• Circolazione in aree private: danni causati involonta- riamente dalla circolazione del Veicolo indicato in Po- lizza in aree private, con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al Veicolo indicato in Polizza
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del Veicolo a Xxxxx non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato
• Figli minori: danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del Veicolo è avvenuta senza che il Proprietario - o un altro componente maggioren- ne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
• Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le opera- zioni disalita e discesa, anche se effettuate con disposi- tivi meccanici.
• Trasporto passeggeri: ai terzi trasportati non addetti all’uso o al trasporto di cose sul veicolo, purché il tra- sporto avvenga nei limiti della carta di circolazione.
Spese legali e gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del dan- no nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discuta- no, designando, se necessario, legali o tecnici.
La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Rischio statico
Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a Xxxxx derivanti da manovre a mano e quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
GARANZIE PRESTABILI PER I CAMPER E I CARAVAN
10.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan) Garanzia Base
La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicura- to indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insie- me alla garanzia incendio e furto
Ricorso Terzi da Incendio:
• Paga le somme fino ad un totale complessivo di
250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni in- volontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo quando non è in circo- lazione:
- A cose di Terzi
- Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in lo- cazione dal Proprietario del Veicolo assicurato.
Rimborso spese di immatricolazione
Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese so- stenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapi- na senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.
10.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan)
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati, purché il loro valore sia stato indicato nel Ca- pitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di:
- Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popo- lari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi;
- Eventi naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.
- I danni da semplici eventi atmosferici.
10.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan)
La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:
• Dal veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale assicurato, sia stato pagato il relativo premio
a seguito di:
• Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota
10.5 KASKO (per i Camper e i Caravan)
La Compagnia indennizza nei limiti del Capitale assicurato i danni materiali e diretti subiti:
• Dal veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale assicurato,
sia stato pagato il relativo premio a seguito di:
• Collisione con un altro veicolo identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota oppure a seguito di urto, ribaltamento e uscita di strada.
10.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan)
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ripara- zione o sostituzione del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali, a seguito di rottura accidentale durante la circolazione del veicolo.
Non sono compresi:
• I danni ai vetri dei gruppi ottici (fari, fanali) e ai retrovisori
• Le rigature e le segnature
• I danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri.
10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan)
La Compagnia assicura il Conducente del Veicolo per In- fortunio - cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente con- statabili - occorso durante la guida del Veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.
Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la Compagnia
riconosce:
• In caso di morte del conducente: l’intero capitale ai Beneficiari
• In caso di invalidità permanente del conducente: un in- dennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.
RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il conducente è affetto da me- nomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è pre- visto l’indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valu- tazione del grado d’invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
Morte
In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in Polizza ai beneficiari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell’In-
fortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muo- re, la Compagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.
Invalidità permanente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità perma- nente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’In- fortunio.
La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i se- guenti criteri:
• Se l’invalidità permanente è inferiore al 25% si applica la franchigia prevista al successivo punto 12.6
• Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la Compagnia paga l’indenniz- zo applicando la percentuale d’invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna Franchigia
• Se l’invalidità permanente accertata è maggiore o ugua- le al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% del- la somma assicurata senza alcuna Franchigia.
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della De- nuncia di Sinistro, l’Assicurato può richiedere alla Compa- gnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:
• Non sono sorte contestazioni sull’operatività della ga- ranzia
• La presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Com- pagnia in base alla documentazione acquisita è supe- riore al 15%.
La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Per definire il grado o percentuale d’invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all’allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condi- zioni di Assicurazione e sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti.
La quantificazione del grado d’invalidità dovuto a menoma- zioni visive e uditive tiene conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti su- periori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l’Infortunio determina menomazione a più di uno dei di- stretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta se- condo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fiet a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nei casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione del- la capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surroga-
zione che le compete ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell’Assicurato nei confronti dei responsabili del Sinistro.
10.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan)
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per con- to della Compagnia da ARAG SE Rappresentanza Genera- le e Direzione per l’Italia, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in base alle norme indicate di seguito. L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.4) per la denuncia del Sinistro.
La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del Mas- simale indicato in Polizza, le spese:
• Per l’intervento di un legale
• Per effettuare eventuali perizie
• Di giustizia nel processo penale
• Del legale di controparte, in caso di transazione autoriz- zata
• Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio) per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente, dovute esclusivamen- te ai sinistri del veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie:
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a perso- ne e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimen- to (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicura- zioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a cau- sa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assi- curazioni Private).
La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusiva- mente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale successiva fase giudiziale.
Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo 11.4(controver- sie con la Compagnia e/o ARAG).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente auto- rizzato e trasportati per delitti colposi o contravven- zioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di seque- stro avvenuto in conseguenza di incidente stradale.
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di so- spensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in con-
seguenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.4 limi- tatamente all’ambito amministrativo.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come per- sona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Xxxxx, sono coinvolti in incidenti du- rante la circolazione stradale.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Poliz- za, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprieta- rio del Veicolo assicurato.
La Compagnia paga le spese per l’esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
10.9 ASSISTENZA STRADALE
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione imme- diata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle pre- stazioni di assistenza previste dagli articoli successivie per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compa- gnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assi- stance Italia S.p.a. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La garanzia opera se:
• Il Veicolo non può essere utilizzato
• Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’incolumità delle persone a causa di:
- Incidente stradale
- Guasto
- Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- Furto e rapina
In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Presta- zioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati negli articoli successivi.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depan- nage”, “Autovettura in sostituzione” ed “Invio Ambulanza”.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente in- vestiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
a) SOCCORSO STRADALE
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato a seguito di incidente, guasto, incendio, furto totale o parziale, ra- xxxx o foratura pneumatici in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato
dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organiz- zativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso strada- le che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza au- torizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assi- stenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 75 chilome- tri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a qualsiasi evento non esplicitamente escluso ai sensi della presente prestazione e dell’Art. “Esclusioni”.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sini- stro avvenuto all’Estero.
b) DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia) Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smar- rimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria, man- cato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organiz- zativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stra- dale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione “Soccor- so stradale
c) INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA (prestazione valida solo in Italia)
Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a seguito di incidente stradale o malore, necessitino di soccorso medico, la Struttura organizzativa provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza
Obblighi dell’Assicurato
La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/ passeggeri e che venga confermata verbalmente l’e- satta localizzazione del veicolo.
d) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione su- periore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse ne- cessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimita- to, sarà resa disponibile presso una stazione di noleg- gio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il nor- male orario di apertura.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleg- gio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Au- torità Giudiziarie.
e) SPESE D’ALBERGO (prestazione fornita in alternati- va a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO) Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse ne- cessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prosegui- mento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.
Massimale
La Compagnia tiene a proprio carico le spese di alber- go per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualun- que sia il numero delle persone coinvolte.
f) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse ne- cessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a forni- re all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.
L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleg- gio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il nor- male orario di apertura.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di no- leggio, il porto.
g) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTU- NIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guida- re il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiet- tive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i
passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossi- bilità a guidare.
h) RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in se- guito ad un incidente stradale, necessitassero, a giu- dizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in ac- cordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttu- ra Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
La Compagnia avrà la facoltà di richiedere l’eventuale bi- glietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effet- tuerà, con spese a carico della Compagnia , il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla con- correnza massima di Euro 5.000,00 complessivi per si- nistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
i) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVA- TO DOPO IL FURTO O RAPINA
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto oppure rimanesse immobilizzato a seguito di incidente, guasto, incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ad 8 ore di manodopera certifi- cate da officina della casa costruttrice od officina Con- venzionata con la Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa, con mezzi appositamente attrez- zati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’im- mobilizzo fino al luogo prescelto dall’Assicurato.
Massimale:
la Compagnia terrà a proprio carico le spese di traspor- to e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 500,00 per sinistro.
Obblighi dell’Assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell’U-
nione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato regi- strato sul passaporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.
In alternativa alla prestazione che precede la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
la Compagnia terrà a proprio carico le spese del bigliet- to fino ad un massimo di:
• Euro 500,00 per sinistro.
j) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impre- viste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi di- rettamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.000,00
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compa- gnia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata en- tro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
k) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, a seguito di incidente da circolazione del veicolo venisse ricoverato in Istituto di cura oppure arrestato o fermato e avesse difficoltà a comunicare con i medici o la Pubblica Autorità perché non conosce la lingua locale, la Struttura Orga- nizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale
I costi dell’interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di Euro 500,00 per sinistro
l) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’ar- resto fermo, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organiz- zativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
la Compagnia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale pagata dalla Compa- gnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque supera- re la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compa- gnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata en- tro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
m) ANTICIPO SPESE LEGALI/MEDICHE
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’ar- resto o fermo oppure sia ricoverato in Istituto ospedalie- ro, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e necessitasse pertanto di assisten- za legale o anticipo spese mediche, la Struttura Orga- nizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di an- ticipo per conto dell’Assicurato, la parcella del legale.
Massimale:
la Compagnia anticiperà il pagamento delle parcelle le- gali fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Compa- gnia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata en- tro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
11. CHE COSA NON È ASSICURATO
11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO - ESCLUSIONI
• Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
• Quando il Veicolo è adibito a noleggio con condu- cente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo di- pendente
• Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria pre- scritta dalle norme in vigore.
In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia applica- bile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Com- pagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
11.2 INCENDIO E FURTO (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprieta- rio e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terre- moti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
• Rigature, segnature, screpolature e simili danni agli eventuali cristalli del Veicolo.
11.3 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circola- zione del Veicolo:
• Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• In aree civili e militari riservate al traffico e alla so- sta di aeromobili.
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• I danni riconducibili alla normale circolazione.
ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi di Si- nistro:
• Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza
• Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
• Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
11.4 COLLISIONE (per i Camper e i Caravan) - ESCLU- SIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• Circolazione fuori dai tracciati stradali
• Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guida- to da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influen- za di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guida- to da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è gui- dato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
• Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Car- ta di Circolazione
• Dolo del conducente, del Proprietario e delle perso- ne di cui essi devono rispondere per legge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Eventi naturali e atti vandalici come definiti all’arti- colo 10.3.
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non pre- senti altri danni al veicolo
• Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.
11.6 CRISTALLI (per i Camper e i Caravan) – ESCLU- SIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Atti vandalici ed Eventi naturali, definiti nell’articolo 10.3.
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• Quando il conducente alla guida del veicolo, al mo- mento del Sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fat- to sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Car- ta di Circolazione
• In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del conducente
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupa- zioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popola- ri, sviluppo di energia nucleare o radioattività co- munque generata
• Quando la circolazione non avviene con il consen- so del Proprietario del veicolo
• Nel caso di suicidio o tentato suicidio del condu- cente.
11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
11.5 KASKO (per i Camper e i Caravan) – ESCLUSIONI L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• Circolazione fuori dai tracciati stradali
• Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guida- to da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influen- za di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guida- to da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando il veicolo è gui- dato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza
• Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Car- ta di Circolazione
• Dolo del conducente, del Proprietario e delle per- sone di cui essi devono rispondere per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela)
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Eventi naturali e atti vandalici come definiti all’arti- colo 10.3.
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non pre- senti altri danni al veicolo
• Per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico.
11.8 TUTELA LEGALE (per i Camper e i Caravan) - ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell’articolo 10.4)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrori- smo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser- rate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall’articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto dan- neggiati dal reato com- messo dall’Assicurato)
00.Xx il conducente non è abilitato alla guida del Vei- colo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per una
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le au- torità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assi- curato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada
12.Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG 00.Xx caso di controversie ove la Controparte sia la
Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell’inden- nizzo ai sensi dell’articolo 149 del Codice delle As- sicurazioni Private.
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il re- cupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
SOCCORSO STRADALE - ESCLUSIONI
VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si conside- rano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d’imputazioni a ca- rico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.
11.9 ASSISTENZA STRADALE (per i Camper e i Cara- van) - ESCLUSIONI
DÉPANNAGE (prestazione valida solo in Italia) – ESCLUSIONI
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per gli pneumatici, i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
• le spese relative all’intervento, nel caso in cui il vei- colo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Co- struttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’As- sicurato.
Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione; l’eventuale eccedenza di giorni, rispet- to al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE – ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri pro- vocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigo- re;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonau- tiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi ca- ratteristiche di calamità naturali, fenomeni di tra- smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popo- lari, saccheggi, atti di terrorismo;
e. dolo o colpa grave dell’Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxx- geranza che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiara- ta o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
SPESE D’ALBERGO – ESCLUSIONI
Sono escluse dalla prestazione
• le spese di albergo diverse da pernottamento e pri- ma colazione e diverse da quelle indicate.
RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO - ESCLU- SIONI
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assi- curato.
Dove previsto, le Società di autonoleggio potreb- bero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massi- male previsto, che dovrà comunque essere autoriz- zata dalla Struttura Organizzativa;
• il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
ANTICIPO SPESE LEGALI/MEDICHE – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla prestazione:
• i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Ita- lia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato; i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
– ESCLUSIONI
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
RIENTRO SANITARIO – ESCLUSIONI
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto im- plichi violazione di norme sanitarie nazionali o in- ternazionali;
• le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’even- tuale recupero della salma;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stes- so sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla prestazione:
• il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
• il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
• il caso in cui l ’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
• I costi di eventuali riparazioni per danni da furto parziale verificatesi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla prestazione:
• i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
• i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di resti- tuzione.
Sono esclusi dalla prestazione:
• i trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Ita- lia o nel Paese in cui si trova l ’Assicurato; i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Compagnia adeguate garanzie di restituzione.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO – ESCLU- SIONI
12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incen- dio e Furto (per i Camper e i Caravan)
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Atti Van- dalici ed Eventi Naturali (per i Camper e i Caravan) Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CollIsione (per i Camper e i Caravan)
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Kasko (per i Camper e i Caravan)
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Cristalli (per i Camper e i Caravan)
Per ogni Sinistro, il rimborso copre il massimale al netto della Franchigia, indicati entrambi in Polizza.
La franchigia non è applicata se la riparazione o sostitu- zione del cristallo avviene in uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente (per i Camper e i Caravan)
Se hai un’invalidità permanente:
• inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
• compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti
• superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pa- gamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata
• superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquida- ta il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
• in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ri- dotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se al momento dell’infortunio sei affetto da menoma- zioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
12.7 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale (per i Cam- per e i Caravan)
Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la copertura è valida unicamente a favo- re del proprietario del veicolo assicurato
• le spese per l’esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.
12.8 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assisten- za stradale (per i Camper e i Caravan)
Le garanzie sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle garanzie Soccorso Stradale Dépannage,
b) Autovettura in sostituzione, e Invio Ambulanza
■ Soccorso stradale Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sini- stro avvenuto all’Estero.
■ Dépannage (prestazione valida solo in italia)
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si pro- cederà con l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale
■ Autovettura in sostituzione Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleg- gio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
■ Spese d’albergo (prestazione fornita in alternati- va a rientro o proseguimento del viaggio)
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
■ Rientro o proseguimento del viaggio Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di no- leggio, il porto.
■ Autista a disposizione a seguito di infortunio Xxxxxxxxx
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’au- tista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro
■ Rientro sanitario Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla con- correnza massima di Euro 5.000,00 complessivi per si- nistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
■ Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di tra- sporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un mas- simo complessivo di Euro 500,00 per sinistro.
In alternativa alla prestazione che precede la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato, con spese a cari- co di della Compagnia , un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permetter- gli di recuperare il veicolo.
Massimale:
la Compagnia terrà a proprio carico le spese del bigliet- to fino ad un massimo di:
• Euro 500,00 per sinistro.
■ Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impre- viste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi di- rettamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.000,00
■ Interprete a disposizione all’estero Massimale
I costi dell’interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di Euro 500,00 per sinistro
■ Anticipo cauzione penale all’estero Massimale:
la Compagnia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale pagata dalla Compa- gnia a titolo di anticipo non potrà mai comunque supera- re la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Compagnia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
■ Anticipo spese legali/mediche Massimale:
la Compagnia anticiperà il pagamento delle parcelle le- gali fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.
13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’Unione Europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABI- LITÀ CIVILE
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazio- nali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il Premio e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’Articolo 2.
In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente deve restituire la Carta Verde alla Compagnia; in caso di manca- ta consegna, la Compagnia esercita la Rivalsa per somme pagate a Terzi in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzio- ne del Contratto.
13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSISTENZA
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
L’assicurazione è operante nei seguenti Paesi:
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina,Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continen- tale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibil- terra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia
, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e iso- le del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
14. MODIFICHE AL CONTRATTO
Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avve- nuto un cambio del Veicolo o una variazione della persona del proprietario o della sua residenza.
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DE- TERMINAZIONE DEL DANNO
15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo.
La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustifica- tivi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sotto- scrizione dell’atto di transazione per presa conoscen- za e accettazione da parte del Proprietario.
Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di incidente da circolazione il conducente o il Pro- prietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione te- lefonica al numero 800.124.124 e dall’estero al numero + 39 02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
• Oppure tramite e-mail all’indirizzo sinistri@pec.intesa- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R.
n. 254 del 18 luglio 2006).
In ogni caso, il conducente o il Proprietario devono inviare nel più breve tempo possibile alla Compagnia, o conse- gnare al gestore in Filiale, copia del modulo di Constata- zione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro fornito in occasione della stipula della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
In caso di mancata presentazione della denuncia di Sini- stro, si applica l’articolo 1915 del Codice Civile “Omesso avviso di Sinistro” per cui la Compagnia può ridurre l’inden- nità a motivo del danno subito.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.
In particolare, la Procedura di Risarcimento Diretto, pre- vista dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Priva- te, può essere utilizzata nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
• Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente
• Il luogo di accadimento dell’incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatri- colati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’as- sicurazione aventi sede legale in Italia
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore. In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce di- rettamente il danno.
Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la Proce- dura Ordinaria prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avvi- so di ricevimento alla Compagnia che assicura il respon- sabile dell’incidente.
Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all’e- stero
Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera racco- mandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione uti- le per la definizione dell’incidente: i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, ti- pologia - cioè se auto, autocarro, ecc. - marca e modello, le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indi- xxxxx del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente con l’esatta indicazione del Comando di ap- partenenza e della località e naturalmente la descrizione dell’incidente.
È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se dispo- nibili.
Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui le cose danneggia- te sono disponibili per l’ispezione utile ad accertare l’entità del danno.
L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente no- minato dalla Compagnia di assicurazione.
Incidente all’estero con un veicolo immatricolato all’estero Negli Stati del sistema Carta Verde o con un veicolo imma- tricolato in uno dei Paesi dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.
Per individuare l’Assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’Assicuratore estero, occorre scrivere a:
ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di interesse pubblico, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00- 00000 Xxxx Oppure
inviare un fax allo 00.00.00.00.00 o una comunicazione e- mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Se l’Assicu- ratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una rispo- sta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l’intervento dell’organismo di indennizzo nazionale: CON- SAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
- Fax 00.00000000 - xxx.xxxxxx.xx.
15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Se è applicabile la Procedura di risarcimento diretto, la Compagnia paga direttamente il danno. Altrimenti la liqui- dazione del danno subito è effettuata dalla Compagnia del terzo responsabile.
In nessun caso il danno liquidato può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di me- rito, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può rimborsare, in tutto o in parte, gli importi liquidati dei sini- stri pagati dalla Compagnia nell’ultimo periodo di osserva- zione. In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l’impor- to del rimborso e la procedura di pagamento. Se invece il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, occorre inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Tel. 00.00000000 - Fax. 00.00000000/547.
CONSAP invia al Contraente una lettera con l’importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di CONSAP S.p.A.
15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l’infor- tunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia uti- lizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in Filiale) citati all’articolo 15.1.1.
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo han- no determinato, allegando il primo certificato medico; suc- cessivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.
L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accer- tamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.
15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’IN- DENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFOR- TUNIO
La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell’intera documentazione medico legale.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari,
eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, la Compagnia previa produzio- ne del certificato di morte dell’Assicurato liquida ai bene- ficiari l’importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplifi- cativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.
Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:
• Certificato di stato di famiglia dell’assicurato
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
• Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l’e- sito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevi- mento della documentazione richiesta.
Le spese per i certificati invece sono a carico dell’Assicurato.
tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far perve- nire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
ARAG riceve la denuncia di Xxxxxxxx e lo gestisce effettuan- do ogni tentativo di bonario accordo.
L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo be- nestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; ARAG avverte l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Se non è possibile un accordo bonario che risolva la con- troversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel cir- condario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.
In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circon- xxxxx del Tribunale ove l’Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia, assume a proprio carico le spese relative.
È compito dell’Assicurato rilasciare la procura al legale de-
15.4. TUTELA LEGALE
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne no- tizia direttamente alla Compagnia chiamando dall’Italia il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito se- condo il piano tariffario del chiamante) e dall’estero il n.
x00.00.00000000. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sini- stri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:
• Seguendo le istruzioni riportate su xxx.xxxx.xx
• A mezzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
• Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI
S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax: numero 000.0000000 per la denuncia; nu- mero 045.8290449 per l’invio di documentazione.
È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima
15.4.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
signato e fornire anche la documentazione necessaria, re- golarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l’Assicurato del diritto di scelta del perito.
15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integral- mente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizial- mente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
15.5. ASSISTENZA STRADALE
15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediata- mente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assi- curato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prende-
re qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.. L’Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Luogo in cui necessita l’assistenza
• Targa, marca e modello del veicolo assicurato. telefonando
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si av- vale, è operativa 24 ore su 24.
Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all’Assicurato ulteriore docu- mentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento,8 – 00000 Xxxxxx
Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’Assicura- to non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole pre- stazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi so- stenute nei casi in cui:
• Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura orga- nizzativa
• Xxxxx conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbli- che Autorità
• Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna docu- mentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia
– ovvero dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto con- tattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
• In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comuni- cato dalla Struttura Organizzativa della quale la Com- pagnia si avvale
• In caso di intervento dell’autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, oppor- tuna annotazione in fattura dell’auto soccorritore che di- chiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto
• In caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
• Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fisca- li, scontrini, ecc.).
La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documenta- zione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.
15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massima- li previsti o prevedono dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzati- va sufficienti garanzie di rimborso.
Se l’Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Strut- tura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le domande di restituzione corredate dai documenti giustifi- cativi in originale.
15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITA- MENTE OTTENUTE
La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato.
La Compagnia non assume la responsabilità per danni con- seguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VAN- DALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE, KASKO
15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi ri- ferimenti (telefono, fax, posta, mail o consegna in filiale) citati al punto 11.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire la documenta- zione sotto riportata:
INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che at- testa l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul veicolo
In caso di danno totale:
• Procura a vendere a favore della Compagnia (a sempli- ce richiesta della Compagnia)
• Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, xxxxxx- sta di demolizione agli enti preposti
• Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.
FURTO
• Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
• Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (a sem- plice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo.
È facoltà della Compagnia richiedere anche il certificato di chiusa istruttoria.
ATTI VANDALICI
Denuncia all’Autorità locale (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al ri- entro in Italia, ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti).
EVENTI NATURALI
Dichiarazione con descrizione dell’evento e documenta- zione attestante la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).
COLLISIONE/KASKO
Dichiarazione con descrizione dell’evento e modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.
15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri:
DANNO TOTALE
In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del degrado, nel limite del capitale Assicurato.
Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.
In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo, nel limite del capitale Assicurato,
Il valore commerciale è determinato dal listino della specifi- ca pubblicazione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valuta- zione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale Assicurato; la garanzia interes- sata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
DANNO PARZIALE
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo del- la riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà.
Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle ripara- zioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado esclu- sivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Si- nistro, il danno è considerato totale e pertanto liquidato come
tale a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:
• Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
• Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE Se, al momento del Sinistro:
• Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicurato in- dicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
• La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.
15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compa- gnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del veicolo, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimbor- so degli eventuali danni parziali.
15.6.6 RELITTI
Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve pro- durre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubbli- co Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo as- sicurato per rottamazione.
15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscri- zione da parte del Proprietario dell’atto di transazione per presa conoscenza e accettazione.
15.7 CRISTALLI
15.7.1 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car- Glass, Doctor Glass o Glassdrive oppure telefonando al numero 800.124.124, dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle
20.00 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.30 o consultando il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.
In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Po- lizza e il certificato di assicurazione per provare l’esistenza della copertura assicurativa.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno sen- za alcuna spesa a carico dell’Assicurato se non nei casi di superamento del massimale indicato in Polizza. In questo caso infatti il Contraente non avrà a suo carico la Franchi- gia. Se la garanzia non è stata sottoscritta, le spese sono a carico dell’Assicurato.
15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIO- NATO
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro
oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utiliz- zando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, mail o con- segna in filiale) citati al punto 11.1
La denuncia deve contenere una dichiarazione con la de- scrizione dell’evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.).
Responsabilità civile
Allegato tabelle
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura = CU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CAMPER E CARAVAN Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. – Classe di assegnazione
2a. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
di assegnazione presente sull’attestato | vedere Tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere Tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere Tabella Conversione |
2b. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile |
di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU | vedere Tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere Tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere Tabella Conversione |
3. VEICOLO NUOVO O USATO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Non sostituisce altro veicolo già assicurato: si tratta di ulteriore veicolo di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza o suo famigliare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di veicolo di famigliare convivente |
14 x Xxxxxxx: Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurata | |||
Sostituisce un altro veicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione del veicolo precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione | Classe presente sull’Attestazione del veicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione | Libretto di circolazione. Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Sostituisce un altro veicolo già assicu- rato, venduto, dato in conto vendita, demolito rubato da più di 5 anni | 14 | 14 | Libretto di circolazione Denuncia furto |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Veicolo assicurato all’estero con po- lizza scaduta da meno 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
Vedere Tabella Assegnazione | |||
Veicolo assicurato all’estero con po- lizza scaduta da più di 5 anni | 18 | 18 | |
Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | ||
Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da più di 5 anni | 18 | Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). | |
Mancata consegna dell’attesta- zione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio com- plementare o del certificato di pro- prietà o dell’appendice di cessione del contratto | 18 | Libretto di circolazione | |
Veicolo assicurato con altra compa- gnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo attestato di rischio |
Tabella 5. di Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Sinistri negli ultimi 2 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
16 | 17 | 17 | 18 | Malus 1 | Malus 1 | |
17 | 18 | 18 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 2 | |
18 | Malus 1 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 3 | Malus 3 |
Tabella 6 di Assegnazione della classe di merito CU
ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE* | NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51% | |||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o più |
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
4 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
3 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
2 | 12 | 15 | 17 | 18 | ||
1 | 13 | 16 | 18 | 18 | ||
0 | 14 | 16 | 18 | 18 |
*Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).
Nel caso di due o più sinistri la tabella sopra riportata con- sidera l’evoluzione per il caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell’esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) 🡢 per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Esempio:
🡢 Xxxxxxx assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
🡢 Xxxxxxx assicurato da 5 anni con 1 sinistro (con respon-
sabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro)
🡢 Xxxxxxx assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
🡢 Xxxxxxx assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsabi- lità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri)
🡢 Xxxxxxx assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con responsa- bilità principale) in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).
Xxxxxxx già assicurati presso altra Impresa. Ferme le classi interne della classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Ta- riffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli interes- sati devono essere assegnati anche alla classe “CU”.
Tabella 7. Evoluzione class interne.
Classe interna di provenienza | Tabella 7. | Sinistri con Xxxxx | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
SuperBonus 7 | SuperBonus 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 6 | SuperBonus 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 5 | SuperBonus 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 4 | SuperBonus 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 3 | SuperBonus 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 2 | SuperBonus 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
SuperBonus 1 | SuperBonus 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
1 | SuperBonus 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | |
5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | |
6 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
7 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 12 | 14 | 17 | Malus 1 | |
10 | 9 | 13 | 15 | 18 | Malus 2 | |
11 | 10 | 14 | 16 | Malus 1 | Malus 3 | |
12 | 11 | 15 | 17 | Malus 2 | Malus 4 | |
13 | 12 | 16 | 18 | Malus 3 | Malus 5 | |
14 | 13 | 17 | Malus 1 | Malus 4 | Malus 6 | |
15 | 14 | Malus 2 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | |
16 | 15 | Malus 3 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | |
17 | 16 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
18 | 17 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 1 | 18 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 2 | Malus 1 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 3 | Malus 2 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 4 | Malus 3 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 5 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 6 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 7 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 8 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 |
Polizza Veicoli diversi - Tabella C - Tabella Classi di merito
TABELLA C - PER I CAMPER
TABELLA CLASSI DI MERITO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE BONUS
Classi di merito | Percentuale di riduzione |
S7 | 0,00% |
S6 | 1,75% |
S5 | 3,39% |
S4 | 1,67% |
S3 | 3,23% |
S2 | 1,59% |
S1 | 3,08% |
1 | 4,41% |
2 | 5,56% |
3 | 5,26% |
4 | 6,17% |
5 | 4,71% |
6 | 5,56% |
7 | 6,25% |
8 | 4,95% |
9 | 4,72% |
10 | 5,36% |
11 | 5,08% |
12 | 4,84% |
13 | 4,62% |
14 | 7,14% |
15 | 22,22% |
16 | 16,67% |
17 | 16,60% |
18 | 16,72% |
M1 | 16,62% |
M2 | 16,55% |
M3 | 16,76% |
M4 | 16,61% |
M5 | 16,69% |
M6 | 5,27% |
M7 | 0,00% |
M8 | 0,00% |
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”)
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Infor- mativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicura- tivo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del tratta- mento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i di- ritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della
c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresen- tanti)). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbliga- torio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto ri- chiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è pre- scritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorru- zione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicu- rativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel set- tore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automa- tizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
• per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicu- rative;
• per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicu- ratori e/o riassicuratori);
• per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi pro- fessionisti, etc...), ad esempio:
• soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assi- curativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di ri- assicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
• società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle co- perture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comu- nicazioni della clientela), società di revisione, di cer- tificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; so- cietà di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e sup- porti forniti ed originati dagli stessi clienti;
• società o studi professionali, legali, medici e periti fidu-
ciari della Società che svolgono per conto di quest’ul- tima attività di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
• gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
• rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comu- nicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associa- zione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infor- tuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti ge- stori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giu- stizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati
Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Con- titolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i ter- mini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicu- razione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpao- xxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla So- cietà, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, sa- ranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informa- zioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a
titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Per- sonali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la So- cietà non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispo- sitivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle per- sone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di as- sunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente con- clusione ed esecuzione degli stessi2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di espri- mere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTI- COLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consen- tono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
2. Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”) –
finalità promo-commerciali
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente In- formativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo As- sicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di In- tesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura. com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le in- formazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “respon- sabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le que- stioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
• svolgimento di attività funzionali alla promozione e ven- dita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa San-
paolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Inter- net, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
• comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mer- cato, informazione e promozione commerciale di pro- dotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiunta- mente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,
la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al consegui- mento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In partico- lare i Xxxx Xxxx Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un ter- mine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolun- gamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpa- xxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certifi- cata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Pri- vacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elen- cati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno for-
nite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’eserci- zio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi- tivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro sog- getto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della norma- tiva applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDI- CHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettro- niche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei sog- getti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunica- zione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Infortuni del Conducente
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calco- lare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette ta- belle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di in- validità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | D | S | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella 2 | |
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
9 | a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 18 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dell’anulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 38 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione | ||
30 | 25 | ||
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 8 | 15 |
49 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
50 | a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 15 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
La tabella riporta l’allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a con- globamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è rife- xxxx al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene au- mentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agri- colo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
con visus corretto di 7/10 | 18% |
con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
con visus corretto di 6/10 | 21% |
con visus corretto di 5/10 | 24% |
con visus corretto di 4/10 | 28% |
con visus corretto di 3/10 | 32% |
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ot- tica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, in- dipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore
A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:
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