Anas SpA
Anas SpA
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E. . 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – T l. 00 00000
Fax 00 0000000 – 00 000 000 – 00 0000000 – 00 0000 000
Pec anas postacert.str xxxxxx.xx
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI LAVORI PARTE GENERALE
Sommario
1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI 6
1.1 Definizioni 6
1.2 Capitolato 6
1.3 ANAS 6
1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A. 6
1.5 Appaltatore 6
1.6 Responsabile del Contratto 7
1.7 Documenti contrattuali 7
1.8 DUVRI e PSC 7
1.9 Difformità tra Documenti contrattuali 7
1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 8
1.11 Codice etico e Modello organizzativo 9
1.12 Tutela dei dati personali 9
1.13 Obblighi di riservatezza 11
1.14 Proprietà industriale e commerciale 12
1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni 12
1.16 Rappresentanza dell’Appaltatore 13
1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi 13
1.18 Espropri ed Interferenze 14
2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 15
2.1 Dichiarazioni da parte dell’Appaltatore 15
2.2 Responsabilità dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto 16
2.3 Oneri legati all’esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell’Appaltatore 18
2.4 Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto 19
2.5 Redazione degli eventuali progetti di dettaglio. 19
2.6 Gestione dei materiali 21
2.7 Cantieri 22
2.8 Custodia del cantiere 24
2.9 Cartello di cantiere 24
2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso. 24
2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 25
3 ESECUZIONE DEI LAVORI 26
3.1 Consegna dei lavori 26
3.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 28
3.3 Orario di Lavoro 28
3.4 Cronoprogramma 29
3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori 30
3.6 Controllo avanzamento lavori ed attività di cantiere 32
3.7 Termine per l’ultimazione dei lavori 33
3.8 Sospensioni e proroghe 33
3.9 Varianti 36
3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto 39
3.11 Penali 41
3.12 Premio di accelerazione 42
3.13 Danni da forza maggiore 42
4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 43
4.1 Subappalto 44
4.2 Responsabilità in materia di subappalto 46
4.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori 46
5 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 47
5.1 Ultimazione dei lavori 47
5.2 Termini per il Collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 47
5.3 Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo 48
5.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall’ultimazione dei lavori fino all’apertura al transito 49
5.5 Responsabilità per difformità e i vizi dell'opera 49
5.6 Compenso del collaudatore 49
5.7 Presa in consegna dei lavori ultimati 49
5.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate. 50
6 DISCIPLINA ECONOMICA 50
6.1 Rimuneratività dei prezzi contrattuali 51
6.2 Revisione prezzi 53
6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 53
6.4 Anticipazione 54
6.5 Pagamenti in acconto 54
6.6 Pagamenti a saldo 56
6.7 Modalità di fatturazione 56
6.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 57
6.9 Cessione dei crediti 58
6.10 Spese contrattuali, imposte e tasse 58
7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 59
7.1 Lavori a misura 59
7.2 Lavori a corpo – oneri per la sicurezza 59
7.3 Lavori in economia 60
7.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 61
8 CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 61
8.1 Garanzia definitiva 61
8.2 Garanzia per l’esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di importo superiore a 100 milioni di euro). 62
8.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo 63
8.4 Riduzione delle garanzie 63
8.5 Polizza per danni causati a terzi. 64
8.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) 64
8.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a terzi. 65
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 65
9.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 65
9.2 Piani di sicurezza 66
9.3 Piano operativo di sicurezza 67
9.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 68
9.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza 68
9.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla sicurezza 73
10 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 74
10.1 Riserve e Controversie 74
10.2 Risoluzione del contratto 74
10.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto 75
10.4 Esecuzione in danno 77
10.5 Recesso dal Contratto 77
1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI
1.1 Definizioni
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
1.2 Capitolato
Il presente Capitolato Speciali di Appalto Lavori – Parte Generale (di seguito anche “CSA Lavori – Parte Generale”), che contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra ANAS S.p.A. e l’Appaltatore, in conformità alla normativa vigente in materia, incluso il DM LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, per quanto non abrogato (di seguito denominato “DM 145/2000”).
1.3 ANAS
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “ANAS” o “Stazione Appaltante”).
1.4 Rappresentanza di ANAS S.p.A.
Per Rappresentanza di ANAS S.p.A. si intendono il Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP”) ed il Direttore dei Lavori (di seguito anche “DL”).
1.5 Appaltatore
Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il lavoro.
1.6 Responsabile del Contratto
Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, indicato nel Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.
1.7 Documenti contrattuali
Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere o dei lavori appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti, ancorché non materialmente uniti al medesimo:
- Contratto di appalto
- Offerta tecnico-economica
- Elenco dei prezzi
- Cronoprogramma e Programma Esecutivo dei lavori
- Capitolato Speciali di Appalto Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica
- Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare l'oggetto del contratto di appalto.
- Polizze fidejussorie
- Polizze assicurative
- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. n.81/2008 (nel seguito denominato “PSC”);
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione della criminalità organizzata.
1.8 DUVRI e PSC
1. Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
2. Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
1.9 Difformità tra Documenti contrattuali
Xxxxx espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all’ art.1 comma 2 del DM n.145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati
1.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di lavori. In particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 nell’esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto nominato.
Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto di appalto.
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso, legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nei Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili al Contratto di appalto:
- D.Lgs. n.50/2016;
- DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016;
-DM n.145/2000;
-D.Lgs. n.81/2008;
-D.Lgs. n.152/2006;
-DM n.161/2012;
-D.Lgs. n.159/2011;
-Legge n.190/2012.
1.11 Codice etico e Modello organizzativo
a. L’Appaltatore è consapevole che ANAS, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione “Corporate governance - Documenti societari”.
b. Egli è altresì consapevole che ANAS ha adottato un Modello di organizzazione e di gestione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.231/2001, anche esso consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx., con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari.
1.12 Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da ANAS raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l’Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. n.196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è ANAS.
I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale
La raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’art.24 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n.196/2003.
Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D.Lgs. n.196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.Lgs. n.196/2003;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ai sensi dell’art.13 comma lett. c) del D.Lgs. n.196/2003, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, ANAS si vedrà costretta a revocare l’aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.
Nei casi in cui ANAS debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all’Appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell’adempimento delle prestazioni del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.
L’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.28 del D.Lgs. n.196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l’Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico.
Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, ANAS si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.
1.13 Obblighi di riservatezza
L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attività oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito benestare di ANAS, dal pubblicare o
comunque diffondere comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di ANAS, salvo esplicito benestare di ANAS stessa.
La violazione di tale obbligo legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..
1.14 Proprietà industriale e commerciale
L’Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attività di propria competenza, non saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d’autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attività eseguite, ed all’uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
L’Appaltatore riconosce inoltre fin d’ora che tutti gli elaborati e\o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprietà di ANAS, unitamente al diritto esclusivo di ANAS stessa di utilizzarli, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.
1.15 Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni
L’Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell’art.2 comma 1 del DM 145/2000, nel luogo dove ha sede l’Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le modificazioni del domicilio eletto avranno effetto verso ANAS solo se comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata o invio a mezzo PEC.
E’ tuttavia nella facoltà di ANAS effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al domicilio legale dichiarato dall’Appaltatore.
Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana
1.16 Rappresentanza dell’Appaltatore
Qualora l’Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso ANAS ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.4 del DM n.145/2000, mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di ANAS. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000.
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
1.17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme del D.M. n.145/2000.
L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR n.246/1993 recante “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione”, come modificato ed integrato dal DPR n.499/1997, e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.
Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
Ai sensi dell’art 5 comma 2 del DM n.145/2000, l’Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.
1.18 Espropri ed Interferenze
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR n.327/2001 come successivamente modificato ed integrato, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
La Stazione Appaltante provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.
Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all’autorità espropriante, l’Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi stabiliti a termini del Contratto - dovrà supportare la Stazione Appaltante nelle attività di propria competenza.
Restano a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri dovuti ad enti territoriali e/o a soggetti privati relativi ad occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori in aree diverse da quelle previste nel progetto.
L’Appaltatore non potrà in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficoltà incontrate nella acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano capo al medesimo, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Lavori.
Qualora tra le prestazioni oggetto dell’appalto rientri anche la risoluzione delle interferenze, i relativi oneri sopportati dall’Appaltatore si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Comunque, ANAS provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti.
Qualora l’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività previste nel Contratto, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, potrà ricevere da ANAS mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate. Per tale maggiore incombenza, qualora non disciplinata nel contratto, verrà riconosciuta all’Appaltatore una somma che sarà preventivamente determinata caso per caso, in contraddittorio con l’Appaltatore, a tacitazione totale e definitiva per le predette attività.
2 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
2.1 Dichiarazioni da parte dell’Appaltatore
La sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, del Contratto d’appalto, comprensivo degli ulteriori Documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano l’appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d’appalto, l’Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, degli elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici e di ritenere detto progetto pienamente realizzabile;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il PSC in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori compensi o indennità.
2.2 Responsabilità dell’Appaltatore nella esecuzione del contratto
L’Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell’appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti di ANAS la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere ANAS indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di ANAS, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.
In particolare, l'Appaltatore – oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi
genere a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali non possano subire o a loro volta arrecare danni.
Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
- l’onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di ANAS, salvo quanto previsto all’art. 3.13 “Danni da forza maggiore” in caso di danni provocati da eventi di forza maggiore.
Laddove l’Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi potranno essere realizzati da ANAS in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute a qualsiasi titolo da ANAS, sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell’Appaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.
In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, l’Appaltatore deve farsi rilasciare dichiarazioni ampiamente liberatorie per ANAS sottoscritte da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnarsi.
L'Appaltatore è obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli interventi previsti in progetto e, se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad eseguite un rilievo “ante operam” della situazione preesistente ai lavori, anche con eventuale perizia giurata. In mancanza non potranno avviarsi i lavori interferenti ed i ritardi saranno a carico dell’Appaltatore.
Eventuali opposizioni da parte di Enti o privati, proprietari di edifici o fondi, interessati dall'esecuzione dei lavori, non daranno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali o risarcimenti di sorta, richiesti a qualsivoglia titolo, salvo l'eventuale spostamento dei termini di ultimazione dei lavori ove approvato dal Direttore Xxxxxx.
L'Appaltatore è in ogni caso obbligato a dare a ANAS immediata e dettagliata notifica di tali opposizioni per l'accertamento delle stesse.
L'Appaltatore è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro ANAS in relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in favore di ANAS. L’Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz’altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere indenne ANAS da ogni e qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, xxx comprese le spese di lite
La responsabilità dell’Appaltatore durante l'espletamento dell’appalto deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di ANAS e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque causati in esecuzione del Contratto.
2.3 Oneri legati all’esecuzione dei lavori contrattuali a carico dell’Appaltatore
Sono a cura e spese dell’Appaltatore:
- le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;
- le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" n.285/1992, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e Circolari complementari attuative, nonché secondo gli allegati delle nuove norme del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica Stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” nonché del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica, che la Direzione Lavori riterrà necessarie.
- Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune xxxxxx i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle xxxxxx.
2.4 Esecuzione di indagini e prove ai sensi delle norme tecniche di appalto
Sono a cura e spese dell’Appaltatore in particolare:
- L’esecuzione delle indagini e delle prove, nonché della relativa certificazione, per l’accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Tecnico ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’Organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti.
- L’attività di prelievo dei campioni dei materiali prescritto dal Capitolato Tecnico, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere, il Centro Sperimentale Stradale dell’ANAS S.p.A. di Cesano (ROMA) o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori.
- La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Tecnico.
- L’organizzazione e il controllo delle prove di carico. In particolare, l’Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di riscontro, di indagine e di misura, per l’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.
2.5 Redazione degli eventuali progetti di dettaglio
Sono a cura e spesa dell’Appaltatore:
- la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, da porre all’approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, per cui l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere previste in Contratto. L’Appaltatore è tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico.
- la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori.
- la redazione della documentazione del “come costruito”;
- la redazione su supporto cartaceo e/o informatico, delle Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, finalizzate all’aggiornamento del Catasto Strade secondo le seguenti modalità:
□ le schede in bianco e/o la modalità di informatizzazione delle schede, saranno fornite su richiesta dell’esecutore per essere da quest’ultimo compilate e restituite;
□ l’esecutore dovrà trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:
1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all’80% dell’appalto relativamente alle Schede delle opere già realizzate;
2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati;
□ resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i certificati di Pagamento;
□ in caso di realizzazione di nuove porzioni di tracciati, l’esecutore dovrà consegnare l’asse stradale del tracciato principale e di eventuali rampe di svincolo in formato shapefile georiferito, in coordinate geografiche con quote elissoidiche inquadrate nel sistema di riferimento WGS84.
2.6 Gestione dei materiali
L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, nonché del D.Lgs. n.152/2006 “Testo Unico Ambiente” conseguentemente alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto decreto e connessi con i lavori eseguiti, ivi comprese le demolizioni (muratura, xxxxxxxxxxxx, pavimentazione, etc.) e le rimozioni di vecchi manufatti, che rimarranno di proprietà dell'ANAS, salvo diversa indicazione della Direzione dei Lavori espressamente riportata nei prezzi di elenco. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.
Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione; pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.
È vietato all'Appaltatore depositare anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali e/o aree di pertinenza di ANAS.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono compresi nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati e dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, ferma restando la propria responsabilità in qualità di produttore del rifiuto, l’Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.
Se il progetto dei lavori non contiene specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al Contratto e siano congruenti con l’offerta economica presentata in sede di gara.
In ogni caso nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo.
Qualora il progetto preveda il luogo di provenienza dei materiali, il DL può prescriverne uno diverso ove ricorrano condizioni di necessità o convenienza. Tale modifica verrà considerata come variante al contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del DM 145/2000.
Ai materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si applica il disposto di cui all’art. 36 del DM 145/2000.
2.7 Cantieri
All’interno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, l’Appaltatore provvede all’installazione e all’organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di ANAS.
Qualora l’Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilità dell’opera, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l’obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori.
L’ANAS provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per l’occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilità di servizio ai cantieri,
per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall’Appaltatore secondo le modalità decise dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore in materia di transitabilità sul cantiere, in particolare, provvede:
- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni;
- ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di ANAS all’eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell’ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione;
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
L'Appaltatore sarà obbligato, durante l'appalto, a denunziare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare ad ANAS da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.
L’Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi, rimborsi o risarcimenti.
2.8 Custodia del cantiere
E’ a cura e spese dell’Appaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di “guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
L’Appaltatore è responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del direttore dei cantiere.
L’accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto di ANAS.
2.9 Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello
2.10 Obblighi di cantiere connessi alla prevenzione del fenomeno mafioso.
L'Appaltatore è tenuto all’applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L’Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di Legalità, ha l’onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:
- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, xxxxxxxxx, dipendenze, qualifica e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.
A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d’opera, a pagine numerate e pre-firmate dall’Appaltatore e dal Direttore Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.
2.11 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.
L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.
Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
L’Appaltatore si obbliga altresì a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla diposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.
L’Appaltatore deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e modi di esecuzione.
L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il RUP provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
Fermo restando quanto previsto all’art. 3.3, l’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo: in ogni caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
3 ESECUZIONE DEI LAVORI
3.1 Consegna dei lavori
L’esecuzione dei lavori è preceduta dalla consegna degli stessi mediante verbale redatto in duplice esemplare in contraddittorio con l’Appaltatore, in via ordinaria, dopo la stipulazione del Contratto di appalto.
Ai sensi dell’art. 31 co. 4 del D.Lgs. n.50/2016, il RUP accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili.
L’esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza di cui al punto seguente, può avere inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace, ai sensi del’art.32 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016.
La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato avvio degli stessi - può essere effettuata in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto, procedendo ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; in tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate.
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall’atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. In occasione di ogni consegna parziale verrà redatto apposito verbale di consegna che deve contenere l’indicazione della percentuale di lavori interferiti.
La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, laddove il ritardo sia superiore a 60 giorni, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel successivo articolo 3.2. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite nel medesimo articolo 3.2.
Xxx l’Appaltatore non formuli istanza di recesso non potrà avanzare alcuna richiesta di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.
La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non può esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 7 e
8 del presente articolo relativi alla ritardata consegna per fatto della Stazione Appaltante.
3.2 Riconoscimenti in favore dell’Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso avanzata dall’Appaltatore ai sensi del precedente articolo, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1 % per la parte dell’importo fino a € 258.000
b) 0,50 % per l’eccedenza fino a € 1.549.000
c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1 è inoltrata, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
Ove invece la predetta istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e da confermare nel registro di contabilità.
Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.
3.3 Orario di Lavoro
I lavori oggetto del contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale ANAS, salvo diversa previsione nell’offerta e/o nel Contratto.
L’Appaltatore potrà ricorrere all’orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto
nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’esecutore. Si precisa che l’orario notturno potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della Stazione Appaltante, e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall’Appaltatore.
Eventuali attività che, per ragioni di esercizio, dovessero essere eseguite in orario notturno o in giornate festive, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l'Appaltatore, a maggiorazioni o compensi di sorta.
Qualora, per proprie particolari esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare lavori nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo ANAS, che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l’orario di lavoro richiesto
3.4 Cronoprogramma
I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto da ANAS integrante il progetto esecutivo e facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma deve essere aggiornato dall’Appaltatore anche in funzione del rispetto dei vincoli e delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo.
Non si può dar corso alla consegna dei lavori in assenza del Cronoprogramma. In caso di consegna parziale, quest’ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori interferiti indicati nel relativo verbale.
Il Cronoprogramma deve tener conto della fase iniziale di cantierizzazione.
Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
Nell’aggiornamento del Cronoprogramma, l’Appaltatore deve tenere conto, oltre che dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attività e dei servizi allo stesso affidati e/o di sua competenza così come previsti nel Contratto di appalto, ivi comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui l’Appaltatore deve ottemperare, i tempi necessari per l’eliminazione delle interferenze, la normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come indicati nei Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati (archeologici, geologici, ecc.) da effettuare.
Nel caso in cui vengano approvate varianti che incidono sui tempi di esecuzione, sarà cura del Direttore Lavori provvedere all’aggiornamento del Cronoprogramma, che verrà sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal RUP.
3.5 Programma esecutivo dettagliato dei lavori
Il Programma esecutivo dettagliato (nel seguito definito anche “PED”) è un documento essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in linea con il Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato dal DL.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso di mancata accettazione del PED da parte del DL, l’Appaltatore dovrà presentare un nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.
Il PED deve rispettare il termine fissato per l’ultimazione dei lavori e le scadenze intermedie di cui al Cronoprogramma. L’eventuale approvazione da parte del DL di un programma, presentato dall’Appaltatore, che preveda l’ultimazione dei lavori o/o le scadenze intermedie in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in alcun modo accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante e comporterà, qualora il ritardo fosse realmente conseguito, l’applicazione delle penali previste dal Contratto.
Il DL, mediante ordine di servizio, può richiedere la modifica del PED ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori stessi. In ogni caso il PED deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall’articolo 107 del D.Lgs 50/2016, queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.
Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 X.x.xx 50/2016.
Nel PED dovrà essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si prevede di utilizzare per l’esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresì evidenziate le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potrà essere approvato.
Il Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016. Eventuali aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e anche se non dovessero comportare modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comunque essere approvate dalla DL.
Il PED dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qual volta si verifichino variazioni o eventi significativi.
Qualora l’Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne richiederà l’aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non potrà essere inferiore a 10 giorni.
Se il DL ritiene non approvabile il PED aggiornato presentato dall’Appaltatore, con apposito ordine di servizio ne ordinerà le modifiche necessarie assegnando un ulteriore tempo non inferiore a 5 giorni.
Poiché la titolarità del PED resta comunque dell’Appaltatore, non avendo la Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra descritte, ai sensi dell’art. 1206 del c.c. resteranno a carico dell’Appaltatore eventuali
danni o maggiori oneri sostenuti da ANAS in conseguenza della mancata presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PED o, più in generale, del mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del Cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. Il PED dovrà essere a sua volta aggiornato da parte dell’Appaltatore e sottoposto per l’approvazione al DL.
3.6 Controllo avanzamento lavori ed attività di cantiere
Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato dal DL verificando il rispetto dei tempi di ultimazione delle singole attività indicate nel PED. A tale scopo, mensilmente, l’Appaltatore consegnerà alla Stazione Appaltante un documento che evidenzi gli effettivi avanzamenti delle singole attività conseguiti alla data in relazione al PED approvato. Detto documento sarà consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente l’Appaltatore consegnerà inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con indicate le eventuali criticità per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero di eventuali ritardi.
Per le attività di cantiere, l’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni.
Il Direttore dei Lavori qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere negativamente sull’andamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con ordine di servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo riscontro.
In caso di ritardo per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità stabilite nel presente Capitolato,
l’Appaltatore è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della segnalazione, un programma di recupero con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.
3.7 Termine per l’ultimazione dei lavori
Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs.. n.50/2016, l'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel Cronoprogramma, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige il relativo certificato.
3.8 Sospensioni e proroghe
A) Sospensioni
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 107 comma 1.
Rientrano, tra l’altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l’esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori. Il DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato anche dall’Appaltatore.
La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalità con le quali l’Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione l’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili.
In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione l’importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l’importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:
- Spese generali
Sono determinate nella misura del 6,5% dell’importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell’illegittima sospensione.
- Ritardata formazione dell’utile
La lesione dell’utile è riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell’importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell’illegittima sospensione.
Si precisa ancora una volta, che l’importo dei lavori da porre a base di calcolo è l’importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.
- Ammortamenti
Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori.
La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti.
- Retribuzioni inutilmente corrisposte
Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori.
Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo.
Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari all’economia dell’appalto così come accertato dal DL.
Nel caso in cui l’Appaltatore non produca idonea documentazione, si prenderà a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781. L’importo così ottenuto sarà sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la cui misura sarà individuata con criteri equitativi dal DL.
Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l’importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di durata dei lavori.
1 I fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera e mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei materiali.
Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovrà essere poi moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l’immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilità di limitare il danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi.
In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilità di ricorrere a forme di mobilità e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei periodi di sospensione.
Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale.
Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori (quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell’area di cantiere ed i maggiori costi delle polizze fideiussorie).
B) Proroghe
Su istanza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante concede una proroga dei tempi contrattuali laddove l’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel tempo fissato per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nell’approvazione e/o autorizzazione di enti terzi). L’istanza deve essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Resta inteso che non può essere richiesta alcuna proroga da parte dell’Appaltatore per i giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3.9 Varianti
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016.
In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi
variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.
ANAS provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106, alla redazione di una perizia tecnica della variante.
Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da ANAS, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.
Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi del successivo art. 6.3.
ANAS, attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da ANAS, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione di ANAS si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da ANAS. Nei 45 giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione dell’Appaltatore, ANAS deve comunicare le proprie determinazioni. Se ANAS non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione di ANAS avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte di ANAS e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi.
ANAS provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:
a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016
b) il 15% del valore iniziale del Contratto
In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi.
L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.
In ogni caso ANAS può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del
contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.
Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio.
3.10 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.
Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.
Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 09/03/2016):
- stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.;
- precisa definizione di struttura e dimensione;
- connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda;
- autonomia organizzativa del ramo aziendale;
- funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica;
- che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
- che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro;
- che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;
- che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto;
- che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano;
- che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;
- che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;
- l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento;
- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;
- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;
- che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione
elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.
Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3.11 Penali
In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (“TU”) nonché nella ultimazione di ciascuna partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti”), come individuate nel Contratto, rispetto ai rispettivi termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l’Appaltatore deve corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero è stabilito nel Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella misura stabilita nel Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.
Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando l’opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, l’importo trattenuto a titolo di penale verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale ANAS potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10.2 del presente Capitolato.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’ANAS al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, in aggiunta all’importo delle penali. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.
L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge.
3.12 Premio di accelerazione
In casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di riconoscere in favore dell’Appaltatore un premio, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione dei lavori, che sarà determinato sulla base di uno dei seguenti criteri:
a) gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale
b) rimborso degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti (in termini di uomini e mezzi) per il raggiungimento del nuovo termine anticipato.
La Stazione Appaltante applicherà il criterio meno oneroso per l’economia dell’appalto.
3.13 Danni da forza maggiore
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore – acclarata con dichiarazione da parte dell’autorità pubblica - ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.
Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sarà dovuto da ANAS S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio etc..
Non generano altresì alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza maggiore alle opere provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine dell’esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.
L’Appaltatore ha altresì l’onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di denunciare entro 5 giorni dall’accaduto l’evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il DL procederà all’accertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza dell’Appaltatore. In particolare, dovrà essere accertato:
- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente:
- le cause dei danni;
- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
- l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL;
- l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il compenso per i danni sarà in ogni caso limitato all’importo delle necessarie spese di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell’utile d’impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta.
In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o di geli.
Nel caso di contestazione sull’accertamento del DL o comunque sulla decisione della Stazione Appaltante in ordine all’evento o alla indennizzabilità dei danni, l’Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilità.
Anche in caso di dissenso con l’ANAS nei termini anzidetti, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED; eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati all’appaltatore anche per l’applicazione delle penali riferite alla consegna delle singole parti d’opera.
4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
4.1 Subappalto
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del Contratto. Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del Contratto di subappalto
L’affidamento del subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni:
- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; ANAS può, a suo insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dell’Appaltatore – nel rispetto dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – che alcune componenti o attività siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilità di subappalto;
- che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dell’ambito operativo del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto. Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- che l’Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo allo stesso. L’Appaltatore provvederà a sostituire i subappaltatori per i
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l’oggetto o l’importo del subappalto subiscano variazioni l’Appaltatore ha l’obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dall’ANAS.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
e) nel rispetto dell’art. 105, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa Edile, in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo applicato.
I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art.67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché all’art. 105, c. 15 del D.Lgs. 50/2016
4.2 Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Eventuali contestazioni e/o controversie tra l’Appaltatore ed il subappaltatore resteranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia coinvolgimento della Stazione Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della medesima.
Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’ art 4.1.
4.3 Pagamento diretto dei subappaltatori e dei subfornitori
All’avverarsi di una o più delle condizioni previste dal comma 13 dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
In tal caso, l’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.
In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese le lavorazioni del subappalto.
5 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
5.1 Ultimazione dei lavori
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al DL, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione, trasmettendone una copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto per l’ultimazione dei lavori, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5.2 Termini per il Collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni dalla emissione.
In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato decorsi due mesi dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.
Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, l’Appaltatore risponde nei confronti di ANAS S.p.A. per le difformità e i vizi dell’opera, di cui all’art- 1669 c.c., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.
All’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e del subappaltatore.
Qualora l’Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le operazioni di collaudo e ciò causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il pagamento della rata di acconto/saldo non potrà avvenire in mancanza dell’invio della suddetta documentazione.
Per appalti di importo inferiore alla soglia europea di cui all’art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
5.3 Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di collaudo
L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo e dovrà, sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell’eseguire tali verifiche.
Se l’Appaltatore non ottempera a tali obblighi l’organo di collaudo dispone che sia provveduto d‘ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.
Nella eventualità di mancanze riscontrate dall’organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore, le spese di visita dell’ANAS per l’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.
5.4 Danni prodotti alle opere da terzi dall’ultimazione dei lavori fino all’apertura al transito
L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.
L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che ANAS, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
5.5 Responsabilità per difformità e i vizi dell'opera
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti, e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
5.6 Compenso del collaudatore
Gli oneri inerenti al collaudo sono a carico della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 .
5.7 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Con la presa in consegna anticipata l’onere della custodia viene trasferito alla Stazione Appaltante e a carico dell’Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al collaudo provvisorio.
La consegna anticipata dell’opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze e vizi dell’opera, che il collaudatore accerti successivamente in sede di visita dio collaudo.
5.8 Obblighi preliminari alla consegna delle opere realizzate.
L’Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna, sia su supporto cartaceo che informatico, dei dati di “as built” secondo il sistema PDM ANAS.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al DL, su supporto cartaceo, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall’apposito Modello di Trasmissione.
Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal personale ANAS da questi incaricato, su richiesta dell’Appaltatore per essere da quest’ultimo compilate e restituite.
In particolare l’Appaltatore dovrà trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:
- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all’80% dell’appalto relativamente alle Schede delle opere già realizzate;
- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.
Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i Certificati di Pagamento.
6 DISCIPLINA ECONOMICA
6.1 Rimuneratività dei prezzi contrattuali
I lavori, le prestazioni e le forniture comunque necessari per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste nell’art.3.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'elenco dei prezzi allegato al Contratto.
Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.
Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di ANAS, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.
Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini del contratto di appalto.
In particolare, sono comprese nel corrispettivo dell’appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:
- Spese generali:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016.
p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche
- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale;
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
e) tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente all’avanzamento dei lavori.
L'Appaltatore con la firma del contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
6.2 Revisione prezzi
Salva diversa previsione nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è esclusa la revisione dei prezzi.
6.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi; qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell’ordine che segue:
1. desumendoli dal prezziario ANAS;
2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili già comprese nel Contratto;
3. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti , ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti già presenti nell’Elenco Prezzi di ANAS e riportati alla data della formulazione dell’offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell’Elenco Prezzi, questo
dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l’Appaltatore e approvati dal RUP.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l’Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6.4 Anticipazione
In applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato dell’appalto.
La sopraindicata erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 .
L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.
L’anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.
L’anticipazione è restituita integralmente se l’esecuzione dell’appalto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall’Appaltatore responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei lavori.
6.5 Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento. A seconda del valore e della tipologia dell’appalto, gli stati di avanzamento sono stabiliti, nei relativi Contratti di Appalto, secondo una delle seguenti modalità:
a) con cadenza mensile;
b) al raggiungimento, nell’esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli successivi del presente capitolato, dell’importo precisato nel contratto, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) da svincolarsi in sede di conto finale, dopo l’approvazione da parte di ANAS del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il DL redige la relativa contabilità e il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- all’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore delle fatture quietanzate del subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori.
A valle della ricezione del certificato di pagamento, l’Appaltatore può emettere fattura con le modalità indicate all’articolo 6.7.
ANAS provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
6.6 Pagamenti a saldo
All’esito positivo del collaudo, il RUP, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai fini dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura relativa all’ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, cod. civ.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni.
La rata di saldo, ove nulla osti, è pagata entro 30 giorni dall’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo previa consegna da parte dell’Appaltatore della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
6.7 Modalità di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A. responsabile del pagamento (l’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di ANAS è presente sul sito istituzionale della società), come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxXXXX.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse
6.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall’art.3 co.3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico indicati nell’epigrafe del Contratto.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Xxxxx.
6.9 Cessione dei crediti
È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.
Ai fini dell’opponibilità ad ANAS della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP (Appalti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier)/ Amministrazione, via Monzambano n.° 10 – 00185 Roma, e, per conoscenza, al RUP , indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’importo e della natura del debito ceduto.
Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione nei confronti di ANAS.
Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di ANAS S.p.A. che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’applicazione del presente Contratto.
6.10 Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavoro saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.
7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
7.1 Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto previsto nel CSA Lavori – Parte Generale, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del presente Capitolato e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo” esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e qualora non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi del presente Capitolato.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al presente Contratto, previa applicazione dello sconto offerto in gara se non già recepito nell’elenco prezzi.
7.2 Lavori a corpo – oneri per la sicurezza
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nel contratto.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati.
7.3 Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata come segue:
- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall’elenco prezzi allegato al contratto per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
7.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in opera è previsto il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
All'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante. La responsabilità e la custodia di detti materiali rimane in capo all’impresa al pari dei lavori eseguiti.
8 CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
8.1 Garanzia definitiva
Ai sensi di legge l'Appaltatore è tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
L’importo della garanzia definitiva è pari al 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell’esecuzione dei lavori; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a norma dell’art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterrà l’indicazione delle responsabilità assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori da eseguire.
8.2 Garanzia per l’esecuzione di lavori di particolare valore (lavori di importo superiore a 100 milioni di euro).
Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto a presentare - in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs.. n.
. 58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia:
a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento", costituita con le modalità di cui all’art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e pari al 5% fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi. Tale garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal D.Lgs. n. 50/2016, denominata "garanzia per la risoluzione", di natura accessoria e di importo pari al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, non superiore a 100 milioni di euro. Tale garanzia è efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e si estingue automaticamente, oltre che per la sua escussione, decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
Le predette garanzie dovranno prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c. prevedendo l’operatività, entro 30 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante aggiudicatrice recante l'indicazione del titolo per cui la Stazione Appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione.
Le garanzie di cui al presente articolo dovranno essere presentate anche nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, da quest'ultimo.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
8.3 Cauzione a garanzia della rata di saldo
Ai sensi dell’art. 103, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
8.4 Riduzione delle garanzie
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 93, comma 7 e dell’art. 103, co. 1 del D.Lgs.
n. 50/2016, l’importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
i) del 50% per l’Appaltatore al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per l’Appaltatore in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
iii) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per l’Appaltatore in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
iv) del 15% per l’Appaltatore che sviluppi un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
8.5 Polizza per danni causati a terzi.
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari o superiore all’importo del contratto. Tale Polizza assicura la Stazione Appaltante anche contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8.6 Polizza indennitaria decennale per danni cagionati alle opere (per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
Ai sensi di dell’art. 103, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a), l’Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
8.7 Polizza indennitaria decennale postuma per danni cagionati a terzi
L’Appaltatore è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo precedente una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
9.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.
Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, l’ANAS comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.
L’ANAS o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori (CSE), che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione (CSP).
L’Appaltatore provvederà:
- Ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel PSC fornito da ANAS (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC non fosse previsto);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.
ANAS si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, più in generale, dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
9.2 Piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC, laddove previsto, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), laddove previsto, ai sensi del successivo comma 3.
L’Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, in merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l’Appaltatore.
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ove necessario.
9.3 Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro
e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto alla trasmissione dei predetti POS al CSE.
9.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
9.5 Ulteriori obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella
esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 9.
L’ Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.
Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dei Lavori (di seguito CSE), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’esecutore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza Cantieri.
Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato RSC, è responsabile altresì del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il RSC è l’interfaccia del CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
I compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:
verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento;
presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08;
verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL (responsabile dei lavori) e/o CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico dell’esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
trasmettere al CSE l’organizzazione dell’esecutore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
trasmettere al CSE l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
Inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
- Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. n. 81/08, esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS);
- PSC;
- Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli altri soggetti esecutori;
- POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità );
- Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se necessario;
- Piano di Emergenza;
- Copia aggiornata del “Libro Unico”;
- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori.
Infine, il RSC deve:
- elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;
- verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
- verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL;
- partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
- provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale.
L’ Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RdL:
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del “Responsabile dei Lavori” (di seguito RdL) ed aggiornati mensilmente.
L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di validità della certificazione prodotta.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per le parti specifiche, del DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali come indicato all’art 3.11.
L’Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n.3127/129 in data 19 febbraio 1959. L'Appaltatore dovrà fornire le prescritte tabelle delle dimensioni minime di m.3 x m.2. Le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art.105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l’Appaltatore dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall’art.30 (fig. II-382), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
L’ Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 15/20 giorni), l’esecutore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenete le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L’ Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all’appalto in oggetto.
L’ Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
L’ Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto.
9.6 Inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti relativi alla sicurezza
L’Appaltatore è obbligato, durante l’esecuzione dei lavori, all’osservanza delle prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, laddove nominato, ai sensi dell’art.92 co.1 lett. e) del D.Lgs. n.81/2008, segnala ad ANAS ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all’Appaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo imputabile a fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l’Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.
Ferma restando la facoltà di ANAS di risolvere il contratto ai sensi del citato art. 1456 cod.civ., laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dell’Appaltatore con riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovvero anomalie nella conduzione del lavoro o inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applicherà sull’importo del primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza commisurata alla gravità della inadempienza, in conformità a quanto previsto dall’art. 4.1.6 dell’All. XV del D.Lgs. 81/2008. Tale detrazione sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo SAL utile successivo alla risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.
10 CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
10.1 Riserve e Controversie
Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza del fatto che le ha determinate.
Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell’evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate.
Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all’importo iniziale.
Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell’iscrizione della riserva, l’Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall’iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l’Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutte le controversie con l’Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice ordinario.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
10.2 Risoluzione del contratto
Il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo all’articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso
10.3 Procedimento di Risoluzione del Contratto
Nelle ipotesi indicate al precedente articolo, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, provvederà a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l’inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l’Appaltatore dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni i dal ricevimento della contestazione.
Ove l’Appaltatore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio di ANAS, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.
ANAS potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l’inadempimento.
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; ANAS avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore ANAS avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
Avvenuta la risoluzione del contratto, ANAS comunica all'Appaltatore, con preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei macchinari, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri.
L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è in facoltà di ANAS di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.
La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ANAS ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, nonché dello stato di consistenza dei lavori.
Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, ANAS ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni per le quali l’appaltatore fin da ora presta – per quanto occorra – il proprio consenso, autorizzando per l’effetto ANAS alla ripresa in possesso del cantiere senza che possa essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte dell’appaltatore, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.
Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.
Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi ANAS decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare – a pena di decadenza - specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di ANAS in ordine all’uso degli impianti di cantiere o dell’acquisto dei materiali.
L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che ANAS non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, da ANAS.
Qualora l’appaltatore non ottemperi all’obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni provvederà ANAS a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno dell’appaltatore.
Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di ANAS senza che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.
In particolare il danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.
10.4 Esecuzione in danno
Qualora l’Appaltatore sia inadempiente nel completamento dei lavori, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, può procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore inadempiente nel caso in cui vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori e sempreché gli stessi non superino il limite d’importo pari a 200.000,00 euro.
10.5 Recesso dal Contratto
E' in facoltà di ANAS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare ad ANAS i servizi eseguiti. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva delle opere eseguite e dell’ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a
condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l’A.N.A.C. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
ANAS si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, qualora rilevi che l’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui al precedente comma.