TITOLO I – COSTITUZIONE E VICENDE - DENOMINAZIONE - FINALITÀ - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA
TITOLO I – COSTITUZIONE E VICENDE - DENOMINAZIONE - FINALITÀ - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Costituzione - Fonti Istitutive- Denominazione - Durata - Sede
Con accordo collettivo aziendale del 24 giugno 1991, nell’ambito del bilancio del Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (di seguito, per brevità, “Banca”), con decorrenza 1° gennaio 1991, fu istituito il “Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall’1.1.1991” (di seguito, per brevità, “Trattamento”), disciplinato da apposito regolamento, variato ed integrato con intese 24 - 25 luglio 1997, 24 ottobre 1997 e 26 marzo 1999.
Con intese collettive 14 febbraio 2003 e 21 aprile 2005 le Fonti Istitutive hanno disposto l’esternalizzazione del “Trattamento”, previa costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale, denominato “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991”.
L’operazione di esternalizzazione del “Trattamento”, richiamata dal comma che precede, è intervenuta senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale e in assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle Fonti Istitutive. Il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A divenuti tali dall’1.1.1991” è destinatario delle previsioni dell’art. 20 del d.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, “Decreto 252”).
L’attività del “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A divenuti tali dall’1.1.1991”, costituito quale autonomo soggetto giuridico per atto del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx del 7 giugno 2005, è regolata dal presente Statuto (di seguito “Statuto”) entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
Con le intese collettive 16 giugno 2016, 23 settembre 2016 e successivamente del 5 e 25 novembre 2019 il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A divenuti tali dall’1.1.1991”, nell’ambito di un percorso negoziale di riorganizzazione complessiva della previdenza integrativa aziendale del Gruppo, è stato riconosciuto, a far tempo dal 1° novembre 2020, quale forma di previdenza complementare di riferimento anche per alcune le Aziende facenti parte del Gruppo Montepaschi (di seguito per brevità “Aziende del Gruppo”), di cui all’allegato n.1
Il “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. divenuti tali dall’1.1.1991” ha assunto, conseguentemente, la denominazione di “Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena, (di seguito “Fondo”) senza alcuna soluzione di continuità della forma previdenziale.
Con gli accordi collettivi sopra richiamati è stato altresì disposto l’accentramento e l’unificazione delle preesistenti forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita interne al Bilancio della Banca o che trovano evidenza nel relativo bilancio consolidato (di seguito per brevità “ex Fondi a prestazione definita”), in un’apposita Sezione del predetto Fondo.
I suddetti “Ex fondi a prestazione definita” sono elencati nell’allegato n.2.
Al fine di dar seguito ed attuare i suddetti intenti lo Statuto è stato novellato, revisionato e sottoposto al referendum degli iscritti nel periodo dal 0.00.0000 - 00.00.0000.
Il “Fondo” ha sede legale in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, ed ha una durata indeterminata, avendo riguardo
agli scopi previdenziali che ne costituiscono l’esclusiva ragione d’essere.
L’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del fondo è xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
Articolo 2 – Scopo, caratteristiche e regime
Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha l’esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa
prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base ai sensi del “Decreto 252”.
A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente e dal presente Statuto.
Il “Fondo” a far tempo dal 1° novembre 2020, pur nella sua unitarietà soggettiva, è ripartito in due Sezioni contabilmente e patrimonialmente separate:
Sezione A. contribuzione definita con capitalizzazione individuale che opera secondo criteri di corrispettività tra accumulo e prestazioni. Alla Sezione A è imputato un proprio patrimonio di esclusiva pertinenza ed è disciplinata alla successiva Sezione A;
Sezione B. prestazione definita o capitalizzazione collettiva. Alla Sezione B sono imputati i patrimoni di
pertinenza degli “ex Fondi a prestazione definita” ed è disciplinata alla successiva Sezione B.
Art. 3 - Forma giuridica
Il “Fondo” ha la forma giuridica della fondazione ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con numero 1643.
SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
TITOLO II - CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Articolo 4 - Iscritti e tipologie di destinatari
Sono iscritti alla Sezione A del “Fondo”:
a) di diritto i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993
b) i dipendenti della “Banca” divenuti tali dal 28 aprile 1993;
c) su base volontaria i dipendenti della “Banca” che conferiscano, il solo trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”);
d) su base volontaria, i dipendenti delle “Aziende del Gruppo” secondo quanto previsto negli accordi tra
Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”;
e) su base volontaria, i dipendenti delle “Aziende del Gruppo” che, sulla base degli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”, destinano il TFR al “Fondo”.
Lo status di iscritto alla Sezione A viene mantenuto:
a) in caso di cessione - anche individuale - del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, nel rispetto di ogni altro limite o modalità prevista nello Statuto e secondo quanto previsto dagli accordi Collettivi. L’Azienda cessionaria:
- se fa parte del Gruppo è di seguito individuata quale “Azienda del Gruppo”
- se non facente parte del Gruppo, è di seguito individuata quale “Azienda titolare del rapporto di lavoro”.
b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa l’ipotesi in cui il soggetto si avvalga della facoltà di mantenere volontariamente l’iscrizione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, purché possa far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del “Fondo”. In questo caso l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione.
Gli iscritti alla Sezione A si distinguono in “vecchi” e “nuovi”:
- Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti indicati al comma 1, lett. a), nonché i dipendenti che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al “Fondo” la posizione individuale là accumulata.
- Si considerano “nuovi iscritti” gli aderenti di cui al comma 1, lett. b), c), d) ed e) privi del requisito
richiamato dal comma che precede.
Articolo 5 - "Vecchi Iscritti" - Posizione individuale
Gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) vantano al 1° gennaio 1998 una posizione individuale iniziale consistente in una quota parte del patrimonio accantonato nel “Fondo” al 31 dicembre 1997 ripartito, ai sensi delle intese collettive 24 luglio 1997, in funzione dell’anzianità di servizio e della posizione retributiva di ciascun interessato.
Articolo 6 - Nuovi Iscritti: modalità di iscrizione, e posizione individuale
L’iscrizione al “Fondo” da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), c), d) ed e) avviene mediante
presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.
L’adesione deve essere preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. Ad ogni modo l’aderente ha la facoltà di consultare sul sito internet del “Fondo” lo Statuto, la Nota Informativa e tutti gli altri documenti previsti dalla normativa.
La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore .
L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite. All’atto dell’adesione il “Fondo” verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari.
In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
In caso di adesione mediante conferimento tacito del “TFR” il “Fondo”, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
L’iscrizione al “Fondo” e gli inerenti obblighi contributivi decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda.
L’iscrizione al “Fondo” determina l’apertura di una posizione individuale, alimentata ai sensi dell’art. 25, e dell’art. 26.
In caso di trasferimento di posizioni individuali da altra forma pensionistica complementare, il “Fondo” riconosce, ai sensi del “Decreto 252”, l’anzianità maturata nella forma previdenziale di provenienza a tutti i fini statutari.
L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. In tali casi, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione delle comunicazione.
Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente
Articolo 7- Posizione dei soggetti fiscalmente a carico
E’ data facoltà di aderire al “Fondo” anche ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti.
L’ammontare della contribuzione effettuata in favore dei familiari fiscalmente a carico od effettuata da questi ultimi è determinata dagli Accordi intervenuti tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.
La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere al momento dell’adesione e per la qualifica di soggetto fiscalmente a carico assume rilevanza la nozione indicata dalla normativa tempo per tempo vigente.
L’adesione del familiare può avvenire contestualmente all’adesione al “Fondo” dell’iscritto, ovvero in un momento successivo fintanto che quest’ultimo mantenga la sua qualifica di Iscritto.
È onere dell’iscritto e/o del soggetto fiscalmente a carico comunicare al “Fondo” eventuali variazioni e/o
cessazioni della condizione di soggetto fiscalmente a carico.
Tali soggetti possono mantenere l’adesione al “Fondo” anche nel caso in cui venga meno la condizione di soggetto fiscalmente a carico e/o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.
Al verificarsi di tali ipotesi il soggetto può mantenere la posizione presso il “Fondo” con facoltà di versare
volontariamente ulteriori contributi.
La predetta forma di adesione non comporta tuttavia l’assunzione da parte del familiare fiscalmente a carico della qualifica di iscritto al “Fondo”, fermo restando il riconoscimento in capo al medesimo delle prerogative e dei diritti previsti dalla normativa vigente per tali soggetti, con esclusione di diritti e competenze in ordine all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Articolo 8 - Informativa agli iscritti e trasparenza
Il “Fondo” mette a disposizione degli iscritti, anche attraverso il proprio sito internet, la documentazione e tutte le informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP vigenti in materia. Il “Fondo” fornisce ai propri iscritti, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e di delle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione-COVIP), le informazioni richieste sull’impiego delle risorse patrimoniali e sui risultati reddituali conseguiti.
In conformità alle disposizioni della COVIP tempo per tempo vigenti, il “Fondo” invia annualmente all’iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla posizione individuale maturata e alle prestazioni erogate, nonché ogni altra informazione prevista.
Articolo 8-bis Comunicazioni e reclami
Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
TITOLO III – PROFILI ORGANIZZATIVI
Articolo 9 - Organi
Sono Organi del “Fondo”:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.
La composizione del Consiglio e del Collegio dei Sindaci è paritetica: ne fanno parte membri designati dalla
“Banca” e membri eletti dagli iscritti alla Sezione A e alla Sezione B.
I suddetti Organi sono coadiuvati dal Direttore Generale del “Fondo”, con le funzioni di cui all’art. 22. Fanno parte altresì dell’assetto di governance la Funzione fondamentale di Revisione Interna, la Funzione
fondamentale di Gestione dei Rischi.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: criteri di costituzione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui:
- cinque nominati dalla “Banca” tra i propri dipendenti iscritti al “Fondo”;
- cinque eletti dagli iscritti, ai sensi del successivo art. 23.
I consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità nonché debbono vantare i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge.
Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
L’incarico di Presidente e Consigliere è svolto a titolo di gratuità; ha durata triennale ed è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati consecutivi; scade con l’approvazione del terzo bilancio del triennio ed i consiglieri permangono in carica sino al subentro dei successori.
Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento - Validità delle deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con comunicazione inoltrata mediante posta elettronica o altra modalità informatica almeno dieci giorni prima dell’adunanza, e, in caso d’urgenza tre giorni prima.
L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno sei consiglieri, di cui almeno tre elettivi e
tre nominati dalla “Banca”.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando anche il Vice Presidente dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; maggioranze diverse possono essere previste in ottemperanza a disposizioni di legge.
Alle riunioni consiliari sono invitati ad assistere i componenti del Collegio dei Sindaci.
Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal Presidente
dell’adunanza e dal Segretario.
La presenza alle riunioni dei Consiglieri potrà eccezionalmente avvenire anche mediante videoconferenza o altri idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e di scambiarsi documenti relativi agli argomenti affrontati. In tali casi il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo, ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: competenze
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per
l’attuazione delle finalità del “Fondo”, nel rispetto delle disposizioni di legge e della disciplina statutaria.
Spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione di:
a) approvare il bilancio di esercizio;
b) esprimere gli indirizzi generali sugli investimenti patrimoniali e assumere le delibere in materia di politiche di investimento;
c) istituire più comparti di investimento;
d) accettare contributi straordinari, donazioni, ecc.;
e) adeguare la normativa statutaria con le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip;
f) deliberare in ordine alle modificazioni dello Statuto disposte dalle Fonti Istitutive, attivando la procedura referendaria e l’inerente procedura autorizzativa prevista dalla legge, in forza di quanto previsto al successivo art. 24;
g) nominare il Direttore Generale del “Fondo” e il suo Vice proposti dalla “Banca” tra i propri dipendenti;
h) nominare - in occasione della sua prima adunanza di ogni triennio - il Segretario del Consiglio,
scegliendolo tra i dipendenti in servizio della “Banca”;
i) individuare i soggetti a cui affidare la gestione finanziaria delle risorse, definendo il contenuto delle convenzioni;
j) individuare il Depositario delle risorse affidate in gestione, definendo il contenuto delle convenzioni,
nel rispetto delle disposizioni previste dal “Decreto 252”;
k) decidere in merito alla stipula in favore degli iscritti dei contratti assicurativi per la copertura di rischi di invalidità e premorienza ai sensi del successivo art. 30;
l) individuare la compagnia di assicurazione cui attribuire l’incarico di erogare le rendite, deliberando la relativa convenzione;
m) stabilire le coperture di carattere assicurativo contemplate dal successivo art. 18;
n) definire in un mandato formale finalità, autorità e responsabilità del soggetto incaricato dell’attività
di controllo, assicurando indipendenza organizzativa e imparzialità;
o) conferire delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
p) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, secondo quanto previsto al successivo art. 13;
q) approvare i Regolamenti occorrenti per garantire l’attività del “Fondo”;
Al Consiglio spetta altresì:
r) esaminare i rapporti sulla gestione finanziaria e valutare le proposte formulate dalla Funzione Finanza, sulla quale esercita il controllo, adottando le relative determinazioni;
s) approvare le procedure interne relative alle modalità di individuazione delle forme di impiego diretto delle risorse e i soggetti coinvolti, nonché le relative procedure di controllo;
t) definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo, comprensivo delle Funzioni fondamentali e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
u) selezionare gli Advisor e i consulenti;
v) definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
w) nominare i titolari delle Funzioni Fondamentali di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna;
x) definire la politica di remunerazione;
y) definire la politica di esternalizzazione;
z) definire la politica di gestione dei conflitti di interesse e vigilare sulla sua osservanza; aa) definire il piano d’emergenza;
bb)effettuare la valutazione interna del rischio;
cc) assumere le determinazioni inerenti alla trasparenza della politica di impegno e alla strategia di investimento azionario del Fondo;
dd)assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
ee) assumere, con il supporto dell’Advisor, deliberazioni in relazione agli investimenti diretti;
ff) adottare misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e dello Statuto;
gg) effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione dei propri componenti, dei componenti dell’organo di controllo, del Direttore Generale e dei titolari delle funzioni fondamentali ai sensi delle leggi vigenti;
hh) approvare le convenzioni e/o i contratti con Soggetti/Società esterne per lo svolgimento di attività e funzioni;
ii) definire la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
jj) riferire alla Covip, in caso di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Sulle altre materie il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al
Presidente e/o al Direttore Generale Responsabile del “Fondo”, fissandone i limiti.
Articolo 13 - Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie fra i suoi membri nella prima riunione del triennio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente Consiglio.
Per l’elezione, con votazione palese, è richiesta la presenza di almeno 7 Consiglieri; in caso di mancato raggiungimento del quorum l’elezione è rinviata al giorno successivo.
Nel caso in cui neppure nella seconda votazione, sempre con voto palese, venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione, con voto segreto, alla presenza di almeno 5 Consiglieri.
La deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti; qualora il Presidente sia scelto fra i Consiglieri nominati dalla “Banca”, il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri elettivi e viceversa.
Il loro mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- informa l’Autorità di Xxxxxxxxx nei casi previsti dalla normativa vigente;
- adempie tutti gli obblighi e le formalità imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, avendo avuto riguardo delle eventuali modifiche allo Statuto e di ogni altro adempimento facente capo al “Fondo”;
- assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta in ogni caso eccezione di quelli previsti dall’art. 12, comma 2. Le deliberazioni d’urgenza, adeguatamente motivate, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile;
- informa annualmente, nel corso di un apposito incontro, le Fonti Istitutive circa l’andamento del “Fondo” ed i risultati di gestione conseguiti.
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle Fonti Istitutive unitamente a una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del
Presidente e ne legittima la sostituzione.
Articolo 14 - Collegio dei Sindaci: criteri di costituzione
Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:
- due effettivi e due supplenti designati dalla “Banca” tra i propri dipendenti iscritti al “Fondo”;
- due effettivi e due supplenti eletti dagli iscritti ai sensi del successivo art. 23.
I sindaci durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati
consecutivi. Il triennio ha l’identica durata di quello del Consiglio di Amministrazione.
I sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge.
Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il
Fondo la carica di Amministratore.
Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio i sindaci eleggono il Presidente del Collegio scegliendolo, tra i membri elettivi nel caso in cui il Presidente del “Fondo” sia stato eletto tra i membri designati dalla “Banca” e viceversa.
Articolo 15 - Collegio dei Sindaci: modalità di funzionamento
Il Collegio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del collegio medesimo.
Il Collegio è convocato dal Presidente con comunicazione inoltrata mediante posta elettronica o altra modalità informatica almeno dieci giorni prima dell’adunanza, e, in caso di urgenza, tre giorni prima. L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza dei presenti e devono essere trascritte in apposito
libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all’adunanza.
La presenza alle riunioni del Collegio potrà eccezionalmente avvenire anche mediante videoconferenza o altri idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e di scambiarsi documenti relativi agli argomenti affrontati. In tali casi il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove è presente il Presidente.
Articolo 16 - Collegio dei Sindaci: attribuzioni
Al Collegio dei Sindaci sono attribuite funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile del “Fondo” ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c. - in quanto applicabili - ad
esclusione delle funzioni di cui all’art. 2409-bis. c.c., attribuite ai sensi dall’art. 38 dello Statuto.
Al Collegio compete la proposta motivata in merito al conferimento dell’incarico della revisione legale del bilancio ai sensi dell’art. 2409 bis c.c.
Il Collegio valuta i risultati della funzione di revisione interna.
Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo.
Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del
Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del “Fondo” e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
I sindaci sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità di convocazione previste per i Consiglieri.
Articolo 17 - Amministratori e Sindaci: responsabilità
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono responsabili nei confronti del
“Fondo”, degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori
Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto 252, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394- bis, 2395 e 2396 e 2629- bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
L’organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro incarico.
Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Articolo 18 - Tutele assicurative
Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione e, del Collegio dei Sindaci, nonché il Direttore Generale del “Fondo” e il suo Vice sono sorretti da forme di copertura assicurativa stabilite e individuate dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 19 - Decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione
Costituiscono causa di decadenza dalla carica:
- la risoluzione del rapporto di lavoro con la “Banca” salvo che ciò avvenga per accesso al Fondo di
solidarietà di settore;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consiliari consecutive;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;
- ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente.
Articolo 20 - Decadenza dei membri del Collegio dei Sindaci
Costituisce causa di decadenza dalla carica:
- la cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca” salvo che ciò avvenga per accesso al Fondo di
solidarietà di settore;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio;
- ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente.
Articolo 21 - Sostituzione di Consiglieri e Sindaci
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che decadano dalla carica o che vengano a mancare per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti con le modalità appresso indicate:
- se trattasi di Consigliere o di Sindaco nominati dalla “Banca”, questa li sostituisce entro un mese
dall’accertamento della decadenza o del suddetto motivo;
- se trattasi di Consigliere elettivo subentra il candidato che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriori sostituzioni si procede secondo l’ordine dei candidati per la sostituzione;
- se trattasi di Sindaco effettivo elettivo subentra il Sindaco supplente che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell’elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriore sostituzione, subentra il secondo dei candidati per la sostituzione.
Non potendosi applicare il meccanismo previsto dal comma 1, si procede all’indizione di nuove elezioni per
la copertura dei posti vacanti.
I sostituti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Articolo 22 - Il Direttore Generale del “Fondo”: nomina e competenze
Il Direttore Generale assolve alle funzioni proprie previste dalla normativa ed è nominato dal Consiglio di
Amministrazione su proposta della “Banca” tra i propri dipendenti.
Il Direttore Generale del “Fondo” deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge. Egli decade dall’incarico qualora si interrompa il rapporto di lavoro con la “Banca” o perda i predetti requisiti.
Il Direttore Generale del “Fondo” svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 c.c.
Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
E’ responsabile dell’attività amministrativa, contabile ed esecutiva del “Fondo” e nell’ambito di tale
funzione provvede
x. Xxxxxxxx, con il supporto della Funzione Finanza, sul rispetto dei limiti di investimento,
complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”;
b. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
c. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d. curare, nell’ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, gli adempimenti
conseguenti;
e. compiere ogni altro adempimento relativo all’ordinaria gestione e organizzazione del “Fondo”;
f. effettuare le spese, nei limiti delle autonomie fissate dal Consiglio di Amministrazione;
g. compilare in bozza il Bilancio di cui al successivo art. 36 e la relativa relazione accompagnatoria;
h. inviare all’Autorità di Xxxxxxxxx dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Le medesime informazioni sono inviate contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci;
i. tenere il registro dei reclami e assicurare la tempestiva trattazione dei medesimi e la connessa reportistica a Covip.
In presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, il Direttore Generale ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di Xxxxxxxxx i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio stesse.
Il Direttore Generale del “Fondo” ha i poteri di firma per l'espletamento di tutte le funzioni di cui al
presente articolo.
Ai fini dell’espletamento dei compiti di cui sopra, il Direttore Generale del “Fondo” partecipa alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore Generale del “Fondo” la funzione è assolta dal suo Vice, a tale incarico appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione, proposto dalla “Banca” tra i propri dipendenti. Il Vice deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il Direttore Generale nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, tempo per tempo previsti dalla legge, per la figura di cui sopra.
Articolo 22 bis - Funzioni fondamentali
Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione
dei rischi, alla revisione interna.
Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all’organo di amministrazione.
Articolo 23 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti
I rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci sono eletti secondo la procedura contemplata dall’Appendice n. 1 allo Statuto.
Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti statutari e di legge alla data di svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili tutti i dipendenti della “Banca” in servizio in possesso dei prescritti requisiti statutari e di legge.
TITOLO IV - MODIFICHE ALLO STATUTO
Articolo 24 - Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto sono formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali intervenute al riguardo.
Limitatamente alle modifiche riguardanti le norme contenute nei TITOLI I, II, III e IV dello Statuto, con esclusione di quelle che abbiano contenuto meramente formale e che derivino dall’applicazione di norme di legge e/o di direttive dell’Autorità di Vigilanza, le deliberazioni, di cui al comma 1, sono sottoposte all’approvazione degli iscritti, tramite referendum svolto a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Il referendum di cui al comma precedente è indetto a cura del Consiglio di Amministrazione.
Esperito il referendum, le modifiche statutarie sono soggette all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
TITOLO V - APPORTI ECONOMICI - GESTIONE DELLE RISORSE
Articolo 25 – Alimentazione della Sezione A del "Fondo”
Nell’ambito della Sezione A, il finanziamento del “Fondo” avviene mediante:
a) contributi della “Banca”, delle “Aziende del Gruppo” nonché dell’”Azienda titolare del rapporto di
lavoro” nei casi previsti all’art. 4, comma 2, lett. a) e degli iscritti,
b) conferimenti di quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, “T.F.R.”) ai sensi del
successivo art. 27;
c) redditi derivanti dall’impiego delle attività, ai sensi successivo art. 34;
d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”,
accettata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.
Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate dai redditi di cui alla lett. c) e dalle eventuali entrate contemplate dalla lett. d).
Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle anticipazioni e dei trasferimenti o riscatti.
L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’iscritto né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Articolo 26 - Contribuzione
“Banca”
Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate da una contribuzione a carico della “Banca” e degli iscritti stessi, calcolata sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del “T.F.R.”, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive e da ogni altro contributo previsto negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
La misura ordinaria del contributo a carico della “Banca” è nell’attualità del 2,5%; la contribuzione a carico degli iscritti è dovuta nella misura minima dello 0,50%, volontariamente elevabile sino al 15%.
Ove gli iscritti di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) stabiliscano di versare un apporto contributivo almeno pari al contributo minimo di cui al comma che precede, anche la “Banca” è tenuta a corrispondere il contributo a proprio carico nella misura prevista al comma 2, ossia nell’attualità 2,5%; siffatto obbligo dura fintanto che l’iscritto non interrompa il proprio apporto o lo riduca al di sotto della soglia minima.
E’ facoltà dell’iscritto variare la misura in via ordinaria della propria contribuzione mediante comunicazione da inoltrare al “Fondo” nel mese di novembre di ciascun anno con effetto dal mese di gennaio dell’anno successivo, fatte salve ulteriori agevolazioni previste dal Consiglio di amministrazione.
Nei casi di assenza dal servizio non retribuita per motivi di studio, familiari e personali, nonché per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive e di cariche sindacali, allorquando viene meno la contribuzione della “Banca”, agli iscritti è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione, con riferimento alla retribuzione figurativa, nel rispetto del limite di cui al comma 2.
Oltre alla contribuzione ordinaria, le posizioni individuali degli iscritti possono essere alimentate da
contributi straordinari della “Banca” e degli iscritti.
I contributi straordinari degli iscritti non possono comunque eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
“Aziende del Gruppo” e “Aziende titolari del rapporto di lavoro” ai sensi dell’art. 4 dello Statuto.
Le “Aziende del Gruppo” e le “Aziende titolari del rapporto di lavoro” alimentano le posizioni individuali dei propri dipendenti che si iscrivono al “Fondo” mediante versamento degli apporti contributivi e di “T.F.R.” maturando.
La misura dei contributi tempo per tempo dovuta dalle “Aziende del Gruppo” e dalle “Aziende titolari del rapporto di lavoro”, nonché qualsiasi altra contribuzione, è stabilita dagli accordi tra Fonti Istitutive e recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo” nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto, in materia di contributi a carico degli iscritti.
***
Nei casi di cui all’art. 4 comma 2, lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
Nei casi di cui all’art. 4 comma 2, lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.
Articolo 27 - Conferimenti di T.F.R.
La posizione individuale dei “nuovi iscritti”, indipendentemente dalla qualifica di lavoratori di prima occupazione, è alimentata da una quota nella misura minima prevista dalle Fonti Istitutive o dalla totalità del “T.F.R.” in maturazione, secondo quanto riportato nella Nota Informativa.
La posizione individuale dei “vecchi iscritti” può essere incrementata da una quota o dalla totalità del “T.F.R.” in maturazione secondo i criteri e le modalità previste dal “Decreto 252”.
E’ consentito agli iscritti, come previsto dalla modifica dell’art. 8 del “Decreto 252” rivedere la scelta effettuata con riguardo alla quota di “T.F.R.” da destinare alla Sezione A del “Fondo”, secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive e recepite dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
Articolo 28 - Versamento degli apporti economici al "Fondo"
La contribuzione ordinaria è dovuta entro la fine del mese di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.
TITOLO VI - PRESTAZIONI
Articolo 29 - Prestazioni
Il “Fondo” eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro, prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, allorquando conseguono il diritto alla pensione di base ed in presenza del requisito di almeno cinque anni di appartenenza al “Fondo”, tenuto conto anche della posizione eventualmente trasferita da altra forma pensionistica complementare.
Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione e che si sposti in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 4 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Anteriormente alla percezione della rendita, al momento della maturazione del diritto, è facoltà dell’iscritto chiedere, in alternativa, la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale sino alla misura massima consentita dalla legge. Per il calcolo e le modalità di attribuzione del capitale si applicano le disposizioni di cui all’Appendice n. 2.
La rendita vitalizia immediata contemplata dal comma 1 è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” sottoscrive apposita convenzione, nel rispetto delle modalità e procedure prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto che abbia maturato:
- almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza e
- 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, e che sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al comma precedente con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Nel corso dell’erogazione della rendita l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione
dell’erogazione delle rate residue.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento solamente alla quota residua della posizione individuale, l’anticipazione e il riscatto ovvero la prestazione pensionistica.
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata.
In tutti i casi di XXXX, trovano applicazione le disposizioni di cui al “Decreto 252” nonché le disposizioni
regolamentari.
Articolo 30 - Prestazioni accessorie
Il Consiglio di Amministrazione è competente a stipulare specifiche convenzioni assicurative volte ad erogare prestazioni accessorie per invalidità e premorienza in favore degli iscritti in servizio e dei loro eventuali superstiti, secondo le indicazioni fornite dalle Fonti Istitutive.
Gli oneri per la copertura delle prestazioni contemplate dal primo comma sono a carico della gestione del
“Fondo”.
Articolo 31 - Prestiti e anticipazioni
Il “Fondo” non può concedere prestiti a favore degli iscritti.
Nel rispetto delle previsioni di cui al “Decreto 252” il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” emana apposito regolamento applicativo in materia di anticipazioni della posizione individuale maturata, disciplinando inoltre le modalità di reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto.
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio della predetta facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo previsto dalla normativa, decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
TITOLO VII - VICENDE DELL'ISCRITTO
Articolo 32 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 14 del “Decreto 252”.
In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto all’art. 14, comma 6, del “Decreto 252”, la facoltà ivi prevista è esercitabile trascorsi due anni di calendario dall’iscrizione.
In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro:
- con la “Banca” viene meno l’obbligo contributivo della stessa ;
- con le “Aziende del Gruppo” o le altre “Aziende titolari del rapporto di lavoro” troveranno
applicazione le previsioni degli accordi Collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione del “Fondo”.
Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare ai sensi del comma 1 sono
disciplinate nell’Appendice n. 2.
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo consentito dalla normativa, decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Articolo 33 Prestazioni per Invalidità, inabilità e morte dell'iscritto
In caso di cessazione dal rapporto di lavoro per invalidità permanente o inabilità con contestuale sorgere di inerente trattamento pensionistico di base, la posizione individuale dell’iscritto interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata dalla attribuzione di un importo derivante da apposita polizza assicurativa, all’uopo stipulata dal Consiglio di Amministrazione, con onere per premi a carico della gestione finanziaria.
Fra le parti stipulanti gli accordi di cui all’art.1 del presente Statuto sono convenute le caratteristiche e le conseguenti prestazioni della polizza assicurativa, nonché i limiti di anzianità entro i quali i bassi livelli delle dotazioni individuali rendono necessarie tali integrazioni.
La previsione contemplata dal comma 1 trova applicazione anche in caso di morte dell’iscritto in costanza di rapporto di lavoro. Il complessivo capitale maturato è attribuito agli aventi causa secondo la disciplina di legge e con applicazione delle previsioni dell’Appendice n. 2.
Nell’ipotesi di morte dell’iscritto con contestuale sorgere di trattamento pensionistico base di reversibilità la posizione individuale di cui al comma che precede è convertibile dagli aventi diritto in rendita, ai sensi dell’art. 29.
In caso di morte del lavoratore iscritto al “Fondo” in costanza di rapporto di lavoro ovvero nel corso dell’erogazione della XXXX, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, del “Decreto 252”, secondo le quali la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
TITOLO VIII - GESTIONE - PATRIMONIO - CONTABILITA’
Articolo 34 – Gestione delle risorse
Le attività del “Fondo” sono gestite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, sulla base di apposite convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.
Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del “Decreto 252”, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo emanate al riguardo dalla COVIP.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire - anche in ragione delle dimensioni patrimoniali del “Fondo” - più linee di investimento. Scopo delle linee deve essere l’offerta agli iscritti di un’opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento.
E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di un anno.
Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi
rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”.
La gestione del “Fondo” è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata
dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento.
Articolo 35- Depositario
In applicazione delle previsioni del “Decreto 252”, le risorse del “Fondo” sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore (di seguito il Depositario), sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
Per la scelta del Depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del “Decreto 252”.
Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del “Fondo” è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Depositario.
Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono
ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Articolo 36 - Bilancio
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio (Stato patrimoniale, Conto Economico, e Nota integrativa dell’esercizio) sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci e della società di revisione legale incaricata, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e la relazione della società incaricata del controllo contabile restano depositati in copia presso la sede del “Fondo” durante i quindici giorni che precedono l’approvazione, affinché gli iscritti al fondo possano prenderne visione.
Agli iscritti è fornita idonea informativa.
Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 2 sono resi pubblici sul sito web del Fondo .
Articolo 37 – Contabilità
Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del “Fondo” e
le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Articolo 38 - Revisione legale dei conti
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione degli iscritti, tramite referendum a maggioranza dei votanti, la proposta motivata del Collegio dei Sindaci per il conferimento dell’incarico della revisione legale dei conti al revisore abilitato ai sensi di legge.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’approvazione degli iscritti, tramite referendum, la
revoca per giusta causa del suddetto incarico al revisore, sentito il Collegio dei Sindaci, nonché un
eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della stessa.
L’incarico ha la durata di tre esercizi e scade con l’approvazione del terzo bilancio del triennio.
TITOLO IX - NORME FINALI
Articolo 39 - Personale, locali e supporti amministrativi
La “Banca” fornisce gratuitamente il personale, i locali, i servizi e gli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del “Fondo” ed assume a suo carico tutte le spese ed oneri inerenti, comprese quelle di funzionamento degli Organi amministrativi e di controllo e delle coperture assicurative previste dall’art. 18 dello Statuto
Articolo 40 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del "Fondo"
Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
Le prestazioni pensionistiche del “Fondo”, in capitale e rendita, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, se non nei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del “Decreto 252”.
Le anticipazioni di cui all’art. 31 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini statutari e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.
Articolo 41 - Norma di chiusura
Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e/o di regolamento.
SEZIONE B PRESTAZIONE DEFINITA
Articolo 42 – Iscritti agli “ex Fondi a prestazione definita”
Gli iscritti alla Sezione B di cui all’art. 2 comma 3, si distinguono in “Pensionati/ beneficiari delle prestazioni” e in “iscritti attivi”.
Agli iscritti agli “ex Fondi a prestazione definita” il “Fondo” continua a corrispondere, senza soluzione di continuità, le prestazioni ad essi spettanti, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti e Statuti, che risultano allegati agli accordi collettivi di cui all’art. 1 .
I suddetti Regolamenti fissano altresì l’entità dei versamenti riferita agli “iscritti attivi” agli “ex Fondi a prestazione definita” nonché i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica complementare. I Regolamenti divengono parte integrante della disciplina del “Fondo”.
Al “Fondo”, al fine di gestire le prestazioni, vengono trasferiti i patrimoni di competenza la cui consistenza iniziale è costituita dal valore delle relative attività effettivamente trasferite al medesimo dalla “Banca” e dalla Banca MPS Capital Services alla data di completamento dell’operazione. La continuità della prestazione previdenziale nei confronti degli interessati è garantita dal mantenimento, nel patrimonio della relativa Sezione di competenza, di adeguati capitali di copertura, in virtù della garanzia prestata nel tempo dalla “Banca” e dalla Banca MPS Capital Services per le rispettive platee oggetto di confluenza.
La gestione dei patrimoni di cui al precedente comma è effettuata in regime di separatezza rispetto al
patrimonio complessivo della Sezione A del “Fondo”.
Al fine di accertare la congruità delle riserve delle gestioni patrimoniali di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l’elaborazione di appositi bilanci tecnici attuariali effettuata da un attuario iscritto all’Albo.
Eventuali carenze dei capitali di copertura della Sezione B che dovessero emergere dalle verifiche periodiche saranno ripianate dalle predette Banche in relazione alla garanzia solidale verso gli iscritti ed i terzi da esse a suo tempo assunte per le rispettive platee oggetto di confluenza.
Si applicano alle forme pensionistiche di cui alla presente Sezione le disposizioni relative ai profili organizzativi di cui al TITOLO III, le previsioni di cui al TITOLO VIII, al TITOLO IX - in quanto applicabili al regime delle prestazioni definite - del presente Statuto.
APPENDICI
Appendice n. 1 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci
1.Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti avvengono secondo le modalità disposte dai commi successivi, attraverso la presentazione di liste, per ciascuna votazione, recanti i nomi dei candidati.
2.Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della prevista scadenza, dal Consiglio di Amministrazione, che insedia un Seggio elettorale composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, designandone il Presidente.
3. Il Seggio elettorale, contemplato dal comma 3, nella sua prima adunanza fissa la data della consultazione elettorale e il termine ultimo di presentazione delle liste, per ciascuna elezione, dandone avviso agli iscritti con apposita comunicazione.
4. Le liste dei candidati sono proposte per iscritto al Seggio elettorale da almeno una delle sigle sindacali
firmatarie degli accordi istitutivi del “Fondo”, ovvero da un numero minimo di ottanta iscritti.
5.Ciascuna lista elettorale, unica per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci, deve contenere:
- l’indicazione di cinque candidati Consiglieri effettivi e cinque sostituti per il Consiglio di Amministrazione,
- l’indicazione di due Sindaci effettivi e di due supplenti per il Collegio dei Sindaci.
Ciascuna lista deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da ogni candidato attestante il possesso dei requisiti d’onorabilità e di professionalità prescritti per ricoprire la carica a cui concorre, nonché l’assenza di cause di incompatibilità.
6. Il voto si esprime in modalità elettronica. Il Seggio Elettorale stabilisce quali misure debbano essere adottate per garantire la segretezza del voto.
7. Il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta. Per ciascuna elezione ogni iscritto può votare una sola lista.
8. A votazione conclusa, il Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.
9. Il Seggio elettorale proclama vincitrice la lista che ha riportato il maggior numero di voti ed eletti i candidati che la compongono; provvede quindi alla pubblicazione dei risultati elettorali.
Appendice n. 2 - Disciplina delle modalità di calcolo e di erogazione della prestazione in capitale prevista dall'art. 29, comma 2, e delle corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 32 e 33
Modalità di calcolo
- La prestazione in capitale prevista dall’art. 29, comma 2, dello Statuto è calcolata tenendo conto degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata, in sede di rendiconto di ciascun esercizio.
- Le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 32 e 33, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione indicato dal comma che precede.
- La remunerazione contemplata dai precedenti commi 1 e 2 è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in cui interviene la cessazione dell’iscrizione al “Fondo” si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all’ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa, salvo che l’organizzazione contabile del “Fondo” non consenta di disporre di una valorizzazione giornaliera delle singole posizioni degli iscritti.
Modalità di erogazione
1. La prestazione in capitale prevista dall’ art. 29, comma 2, e le corresponsioni di capitale disciplinate dagli artt. 32 e 33, sono attribuite con riconoscimento del rendimento conseguito dal “Fondo” sino all’ultimo giorno del mese che ne precede l’attribuzione.
Appendice n. 3 - Esercizio di facoltà
Con riferimento alla disciplina contenuta nell’ art. 32, le facoltà di trasferimento della posizione dell’iscritto previste dall’art. 14 del “Decreto 252” vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’iscrizione. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione. I trasferimenti sono posti in essere nei termini di legge.
Allegato 1
MPS Capital Services, Sede legale: Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx; Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx; Iscritta all’Albo delle Banche della Banca d’Italia al n.4770
MPS Leasing & Factoring, Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxx Xxxx, 00/00 00000 Xxxxx; Iscritta all’Albo delle banche al n. 5515
Widiba, Sede Sociale e Direzione Generale, Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxx X - 00000 Xxxxxx; Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5760
Allegato 2
Fondi a prestazione definita
1. Trattamento di previdenza complementare per il personale ex comparto esattoriale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A Iscrizione Albo Covip 9185.
2. Trattamento delle prestazioni Inps per i dipendenti della ex Banca Operaia di Bologna Iscrizione Albo Covip n. 9142
3. Trattamento di Pensionamento del personale dipendente della ex Banca di Credito Popolare e Cooperativo di Reggio Xxxxxx Iscrizione Albo Covip n 9178
4. Trattamento di pensionamento del personale dipendente della ex Banca Popolare Veneta Iscrizione Albo Covip n 9066
5. Trattamento di pensionamento del personale dipendente della ex Banca Nazionale Agricoltura Iscrizione Albo Covip n 9047
6. Trattamento di previdenza complementare per il personale ex Banca Toscana Iscrizione Albo Covip n 9110
7. Fondo pensioni per il personale della ex Banca Agricola Mantovana S.p.A. Iscrizione Albo Covip n 1341
8. Fondo pensione per il personale della ex Banca Antonveneta S.p.A. Iscrizione Albo Covip n 1033
9. Fondo Pensioni MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Sezione B operante in regime tecnico di prestazione definita. Iscrizione Albo Covip n 9134