PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO CIG: 805755156E
CAPITOLATO
PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO
CIG: 805755156E
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, a lotto unico, di un servizio finanziario relativo all’assunzione di un contratto di mutuo ipotecario, a tasso fisso, dell’importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
La durata dell’ammortamento del mutuo è fissata in complessivi anni 6 (sei), con un preammortamento di dodici mesi al primo anno.
Art. 2 – OGGETTO DI FINANZIAMENTO
Oggetto del finanziamento è l’acquisto di un immobile per un corrispettivo di
€ 2.660.000.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI XXXXX
Il contratto di mutuo ipotecario dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Durata: 6 anni.
- Rimborso del mutuo: rate mensili. Il primo anno sarà in regime di preammortamento, con il rimborso dei soli interessi. Per i successivi cinque anni le rate saranno comprensive di una quota capitale e di una quota interessi risultante dal piano di ammortamento, che sarà allegato al contratto di mutuo, da cui risulterà anche il capitale residuo al pagamento di ciascuna rata di ammortamento.
- Tasso di interesse fisso per ciascuna rata.
- Erogazione dell’importo mutuato, sul conto corrente bancario intestato
all’Automobile Club Roma.
- Possibilità di effettuare riduzioni o estinzioni anticipate del mutuo.
Art. 4 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA
Per le modalità di presentazione dell’offerta e svolgimento della gara si rinvia a quanto
indicato nel disciplinare di gara
Art. 5 – RIDUZIONE ED ESTINZIONE ANTICIPATA
Ad avvenuta assunzione del mutuo l’Automobile Club Roma, dietro semplice comunicazione scritta con un preavviso di 30 giorni e senza che l’istituto mutuante possa chiedere alcuna penale, potrà ridurre e/o estinguere anticipatamente il mutuo, mediante restituzione parziale e/o totale del capitale, con conseguente revisione del piano di ammortamento, alle medesime condizioni pattuite.
La restituzione parziale potrà avvenire anche in più tranches e con importi variabili.
Art. 6 –PAGAMENTO
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, l’Automobile Club Roma verserà all’Istituto di credito mutuante l’importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti. Si evidenzia che l’Automobile Club Roma non è soggetto alle norme in materia di tesoreria unica.
Art. 7 – VARIAZIONI SOGGETTIVE E RISOLUZIONE
È fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità fatto salvo quanto
previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
In caso di violazione del disposto di cui sopra, l’Automobile Club Roma si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
L’Automobile Club Roma si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nelle
seguenti ipotesi imputabili all’istituto di credito:
x. xxxxx, inadempienti di qualsiasi sorta rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
b. intervenuta mancanza di un qualunque requisito di idoneità professionale necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione del contratto;
c. nei casi previsti dalla normativa in vigore.
Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA’ GARA
Le spese relative all’istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente alla gestione del mutuo e le spese di ogni servizio accessorio richiesto, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell’aggiudicatario.
Art. 9 – SUBAPPALTO
Data la particolarità della prestazione richiesta non è consentito ricorrere al subappalto del presente servizio
Art. 10 – RUP
L’Automobile Club Roma ha individuato il RUP della presente procedura nel xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx – funzionario dell’Ente.
ART. 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’Automobile Club Roma. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 12 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.
Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. La stazione appaltante opererà secondo quanto previsto dal DLgs 196/2003 e s.m.; agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club Roma, il responsabile del trattamento dati è il Direttore dell’Ente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Per i dati forniti dall’Automobile Club Roma e trattati dall’istituto di credito nell’esercizio
delle prestazioni contrattuali, è responsabile il medesimo istituto di credito
Art. 14 – RINVII
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente capitolato o negli altri documenti gara, valgono le norme vigenti in materia di appalti pubblici, la disciplina contenuta nel Testo Unico bancario e connesse norme attuative, nonché le norme del codice civile