CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Scudo Speciale Artigiano
DEI RISCHI INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE, FURTO E RISCHI ACCESSORI, LASTRE, GUASTI ELETTRONICI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A. Informazioni relative all’Impresa.................................. .pag. 2 di 16
B. Informazioni sul Contratto ....................................... .pag. 3 di 16
C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami ................. .pag. 8 di 16 Glossario......................................................... .pag. 10 di 16
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ............ pag. 2 di 46 NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE
GARANZIA 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI ...................... pag. 4 di 46
GARANZIA 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE ............................ pag. 14 di 46
GARANZIA 3 - FURTO E RISCHI ACCESSORI ......................... pag. 27 di 46
GARANZIA 4 - ROTTURA DI LASTRE ............................... pag. 34 di 46
GARANZIA 5 - XXXXXX XXXXXXXXXXX............................... pag. 36 di 46 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 3, 4, 5
(PER LA GARANZIA 1 ESCLUSO IL RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO) ...... pag. 39 di 46 CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 2 ................................. pag. 45 di 46
NORME SPECIALI ............................................... pag. 46 di 46
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/09/2015.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regola- mento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regola- mento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli
aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni relative all’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata au- torizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità dispo- nibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
! Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera racco-
mandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art.8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limiti ed esclusioni
Il contratto di Assicurazione Scudo Speciale Artigiano è una copertura assicurativa, rivolto agli Artigiani, con lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi Incendio, lastre, Furto, elettronica, responsabilità civile, relativi a fabbricati e/o parti di esso adibiti ad attività artigianali.
La copertura assicurativa offerta, comprende almeno una delle garanzie sinteticamente descritte di seguito:
Garanzia 1: Incendio e Rischi Accessori (dall’art. 13 all’art. 17.10) include:
- Eventi da Fuoco (comma 13.1);
- Eventi da acqua (comma 13.2.);
- Eventi atmosferici (comma 13.3);
- Sovraccarico di neve (comma 13.4);
- Fenomeni elettrici ed elettronici (comma 13.5);
- Eventi sociopolitici – Atti vandalici o dolosi (comma 13.6);
- Altri eventi accidentali (comma 13.7);
- Altri Danni consequenziali (art. 14);
- Garanzie aggiuntive opzionali (Art. 15) operanti solo se richiamate nel modulo di Polizza.
! Avvertenza:
La copertura Incendio e Rischi Accessori è soggetta a condizioni di assicurabilità, li-
mitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamen- to dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 13 comma 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, art. 16, delle norme che regolano la Garanzia.
! Avvertenza:
La copertura Incendio e Rischi Accessori prevede franchigie, scoperti e massimali.
Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 13 comma 13.2, 13.3, 13.4, 13.5,
13.6, 14.4, 14.5, art 15 comma 15.1, delle norme che regolano la Garanzia.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle Cose al momento del Sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 10% Somma Assicurata | € 5.000,00 |
Franchigia € 155,00
Danno liquidabile € 4.845,00
Garanzia 2: Responsabilità civile (dall’art 18 all’art 24) include:
- Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività (comma 19.1);
- Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi (comma 19.2);
- Servizio di vigilanza (comma 19.3);
- Gestione di servizi sanitari aziendali (comma 19.4);
- Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche (comma 19.5);
- Gestione della mensa aziendale (comma 19.6);
- Servizio antIncendio (comma 19.7);
- Partecipazione a corsi di preparazione (comma 19.8);
- Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati (comma 19.9);
- Committenza auto ai sensi dell’art. 2049 C.C. (comma 19.10);
- Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio (comma 19.11);
- Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi (comma 19.12);
- Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore (comma 19.13);
- Mezzi meccanici (comma 19.14);
- Lavori presso terzi (comma 19.15);
- Danni alle Cose di terzi (comma 19.16);
- Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico (comma 19.17);
- Danni a Cose di proprietà dei dipendenti (comma 19.18);
- Responsabilità civile personale (comma 19.19);
- Responsabili sicurezza D.Lgs 81/2008 (comma 19.20);
- Danni da interruzioni o sospensioni (comma 19.21);
- Danni da Incendio, scoppio, Esplosione od implosione (comma 19.22);
- Inquinamento accidentale (comma 19.23);
- Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell’Assicurato (comma 19.24);
- Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori (comma 19.25);
- Lavori ceduti in subappalto (comma 19.26);
- Lavoro interinale (L. 196/97) - Xxxxx a terzi (comma 19.27);
- Danni causati da prodotti somministrati o smerciati (comma 19.28);
- Veicoli in consegna (comma 19.29) valida limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti;
- Responsabilità postuma sui veicoli o natanti (comma 19.30) valida limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rime saggio di xxxxxxx;
- Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti compresa legge 5 marzo 1990 n°46 (comma 19.31);
- Condizione particolare valida per le sole imprese operanti nel settore edile (comma 19.32).
La copertura Responsabilità civile è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Inden- nizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 19 comma 19.1, 19.23, 19.28,
19.29, 19.31, art. 20 comma 20.1, 20.2, 20.3 delle norme che regolano la Garanzia.
! Avvertenza:
! Avvertenza:
La copertura Responsabilità civile prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama
l’attenzione sul Contenuto degli articoli 19 comma 19.1, 19.2, 19.10, 19.15, 19.16, 19.17,
19.21, 19.22, 19.23, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, delle norme che regolano la Garanzia.
Garanzia 3: Furto e rischi accessori
include:
- Furto (comma 25.1)
- Rapina ed Estorsione (comma 25.2)
- Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai dipendenti (comma 25.3)
- Portavalori (comma 25.4)
! Avvertenza:
La copertura Furto e rischi accessori prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama
l’attenzione sul Contenuto degli articoli 25 comma 25.1., art. 27 comma 27.3, 27.4, delle norme che regolano la Garanzia.
! Avvertenza:
La copertura Furto e rischi accessori è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni
ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 25 comma 25.1, art. 26 comma 26.1, 26.2, 26.3 art. 27 comma 27.1, delle norme che regolano la Garanzia.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento di scoperti e franchigie previsti nell’ambito della Polizza:
i Esempio numerico di applicazione di Scoperto:
- Ammontare del danno accertato € 10.000,00
- Scoperto previsto 10% = € 1.000,00
- L’Indennizzo sarà pari ad € 9.000,00
i Esempio numerico di applicazione di Scoperto con il minimo:
- Ammontare del danno accertato € 10.000,00
- Scoperto previsto 10% con il minimo di € 200,00 = € 1.000,00 (poiché il 10% di 10.000,00 è € 1.000,00 ed è superiore al minimo di € 200,00)
- L’Indennizzo sarà pari ad € 9.000,00
- Ammontare del danno accertato € 1.000,00
- Franchigia prevista € 200,00 per Sinistro
! Avvertenza:
La copertura Rottura di lastre è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni
ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto dell’articolo 29 comma 29.2, delle norme che regolano la Garanzia.
- L’Indennizzo sarà pari ad € 800,00 (€ 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00) Garanzia 4: Rottura di lastre (dall’art. 28 all’art.30)
! Avvertenza:
La copertura Rottura di lastre prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’atten-
zione sul Contenuto dell’articolo 29 comma 29.1, delle norme che regolano la Garanzia.
Garanzia 5: Guasti elettronici (dall’art 31 all’art 33)
! Avvertenza:
La copertura Guasti elettronici prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’at-
tenzione sul Contenuto dell’articolo 32 comma 32.2, delle norme che regolano la Garanzia.
! Avvertenza:
La copertura Guasti elettronici è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed
esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’In- dennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto dell’articolo 32 comma 32.3, delle norme che regolano la Garanzia.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento della franchigia:
- Ammontare del danno accertato € 1.000,00
- Franchigia prevista € 200,00 per Sinistro
- L’Indennizzo sarà pari ad € 800,00 (€ 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00)
4. Dichiarazioni dell’ Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio – Nullità
! Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativa-
mente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione).
5. Aggravamento - diminuzione del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggra- vamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del Rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali conte- nenti le Cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con frazionamento annuale.
E’ consentito il frazionamento semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a condizione che il Premio annuo non sia inferiore a € 150,00.
Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa oppure all’Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come Beneficiario l’Impresa o l’Intermediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclag- gio ex X.Xxx. 231/2007 ed assicurativa ex Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
7. Rivalse
! Avvertenza:
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 del Codice Civile.
8. Diritto di recesso
! Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono re-
cedere unilateralmente dal contratto in caso di Xxxxxxxx. Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraen- te ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).
Il diritto dell’Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all’im- posta del 22,25%
Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
! Avvertenza:
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla
Direzione dell’Impresa, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 34, 37, 38 e 40 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utiliz- zato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale acco- glimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utiliz- zando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre
disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’av- vio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamen- te all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbi- trale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di Assicurazione.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Addetti tutti i soggetti che partecipano all’ attività della dit- ta assicurata (titolari, legale rappresentante, familiari collaboratori, dipendenti, lavoratori a domicilio, pre- statori d’opera continuativa).
Apparecchi elettronici apparecchi a circuiti integrati azionati prevalente-
mente da correnti deboli quali elaboratori di dati, fatturatrici; pese e registratori di cassa; centraline di comando, di regolazione, di controllo, di segnalazio- ne e relativi terminali; telefax, centralini telefonici ed impianti d’allarme ed ogni altra macchina od appa- recchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell’Attività esercitata. Sono esclusi gli apparecchi audiovisivi e gli impianti di trasmissione radiotele- visivi non pertinenti l’Attività esercitata nonché gli apparecchi di qualsiasi tipo in vendita, produzione o riparazione, i portadati esterni quali schede, dischi e nastri, apparecchi in leasing già coperti da apposita Assicurazione.
Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione contratto di Assicurazione.
Assicurazione a Primo Rischio assoluto forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro,
l’integrale Risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore com- plessivo delle Cose assicurate. Non è pertanto appli- cabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Assicurazione a Valore intero forma di copertura in cui la somma assicurata corri-
sponde al valore complessivo delle Cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Attività esercitata attività artigianale e commerciale descritta in Polizza, che comporta lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti.
Azienda attività artigianale o industriale organizzate al fine della produzione, trasformazione o manutenzione di merci e prodotti.
Cassaforte murata la cassaforte munita di alette di ancoraggio incasto- nata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
Cassaforte non murata il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta
o armadio corazzato
a contrastare attacchi condotti con soli mezzi mecca- nici; le casseforti e gli armadi corazzati con peso infe- riore a 200 kg. devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Contenuto quanto riposto sottotetto del Fabbricato in cui viene esercitata l’attività assicurata o all’aperto, purché a distanza minore di 40 metri dal Fabbricato suddetto, e precisamente:
a. macchinario, attrezzatura e arredamento: macchi- ne, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e monta- carichi), scale mobili, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti mobili di climatizzazione; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; impianti di pre- venzione e di allarme; altri impianti non indicati sot- to la denominazione Fabbricato; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipenden- ze dell’Attività esercitata; mobilio ed arredamento aziendale; serbatoi metallici e tubazioni; mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, apparecchi ed elaborato- ri elettronici; armadi di sicurezza o corazzati e cas- seforti (esclusi i relativi contenuti), oggetti di uso personale dell’Assicurato e/o dei dipendenti, Cose di proprietà di terzi verso i quali l’Assicurato deve ri- spondere; Cose particolari; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, di va- lore singolo non superiore a € 15.000,00. Vengono convenzionalmente compresi i Valori sino a concor- renza del 10% delle somme rispettivamente assicu- rate ai singoli settori, con il massimo di € 5.200,00.
Si intendono in ogni caso esclusi: l’arredamento dome- stico, beni in leasing appoggiati a contratti di leasing già coperti da apposita Assicurazione, Preziosi, raccolte e collezioni d’antichità o numismatiche, veicoli e natanti.
b. merci: prodotti in vendita o in somministrazione, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, beni in lavorazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imbal- laggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com- prese le imposte di fabbricazione ed i diritti doga-
nali, se dovuti. Sono compresi Infiammabili e Merci speciali nei quantitativi necessari al ciclo produttivo dell’Assicurato.
Contraente soggetto che stipula l’Assicurazione.
Cose gli oggetti materiali e gli animali.
Cose particolari archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Danni materiali e diretti i danni materiali che le Cose assicurate subiscono
direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’Assicurazione.
Danni consequenziali i danni materiali alle Cose assicurate non cagionati di-
rettamente dai rischi per i quali vale l’Assicurazione, ma subiti da dette Cose in conseguenza di tali eventi.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del
R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressio- ne dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione impossessamento di cosa mobile altrui mediante vio- lenza o minaccia alla persona che la detiene e tale da indurre la stessa a consegnare la cosa.
Fabbricato le costruzioni edili (intero edificio o porzioni di edi- ficio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all’Attività esercitata, compresi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igie- nici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascenso- ri, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato sotto le deno- minazioni macchinario, attrezzatura e arredamento. Nel Fabbricato si intendono comprese l’eventuale annessa abitazione privata dell’Assicurato o dei suoi
inquilini, le dipendenze separate, purché nell’ambito dell’area aziendale, adibite ad uffici, servizi aziendali e sociali, deposito di merci e di prodotti dell’azienda.
Franchigia assoluta parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a ma- nifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Infiammabili sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idro- alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesi- mali) non classificabili “Esplodenti” quali:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55°C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili gene- ranti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’ acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spon- taneamente s’infiammano.
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
IVASS già ISVAP l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.
Lastre e insegne le lastre piane o curve di vetro, cristallo o materiale plastico, esistenti nel Fabbricato e collocate su vetrine, insegne, porte, finestre, mobili, arredamento, specchi, mensole - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su gui- de - comprese iscrizioni e decorazioni e con esclusione delle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione.
Massimale somma fino a concorrenza della quale l’Impresa pre- sta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta alla regola proporzionale di cui al punto 41 delle Condizioni di Assicurazione.
Merci speciali – polveri, trucioli o spugna di:
alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
– celluloide (grezza e oggetti di) espansite e sughero grezzo;
– schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa materie plastiche espanse o alveolari;
– imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano Merci speciali:
– quelle entrate a far parte del prodotto finito,
– imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.
Onda sonica l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Perito libero professionista incaricato dall’Impresa di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicu- razioni della responsabilità civile, dal terzo danneggia- to in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza documento che prova l’Assicurazione.
Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’atti- vità descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d’opera, contratto d’appalto).
Preziosi gioielli, metalli Preziosi (oro e platino) lavorati o grez- zi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, metalli naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Xxxxx Xxxxxxx (Assicurazione a) forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo
avviene sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione dell’articolo 1907 del Codice Civile.
Rapina impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui.
Risarcimento la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di Xxxxxxxx.
Rischio probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei dan- ni che possono derivarne.
Rischio locativo la responsabilità relativa all’Assicurato, quale civil- mente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per Danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato tenuto in locazione.
Rivalsa diritto che spetta all’Impresa nei confronti dell’Assicu- rato e che consente al primo di recuperare gli impor- ti pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Scasso forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiu- sura e/o protezione di locali e di mobili contenenti le Cose assicurate.
Xxxxxx furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto parte percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Scoppio/Implosione repentino dirompersi o cedere di contenitori o tuba- zioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete”, non sono consi- derati scoppio o implosione.
Serramento il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illumi- nazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Surroga facoltà del’Impresa che abbia corrisposto l’Indenniz- zo, di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipende da un fatto il- lecito di quest’ultimo.
Terrorismo qualsiasi azione posta in essere o semplicemente mi- nacciata da una o più persone e diretta ad influenzare o intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scoppio, motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.
Valore a nuovo a. per il Fabbricato:
il costo di costruzione a nuovo del Fabbricato Assicu- rato, escluso soltanto il valore dell’area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al gra- do di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
b. per macchinario, attrezzatura, arredamento, lastre, Apparecchi elettronici: la spesa necessaria per sostituire le Cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, presta- zioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto e montaggio nonché le imposte, comprese quelle doganali.
Valore commerciale la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le
Cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezza- mento stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero (Assicurazione a) forma di Assicurazione che comporta in caso di danno
l’applicazione della proporzionale così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dal- le stime che il valore delle Cose al momento del Sini- stro eccede le somme assicurate.
Valori denaro, monete, carte Valori, titoli di credito e di pegno.
Vetro antisfondamento manufatto costituito di norma da più strati di ve-
tro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm..
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga- zione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicu- razione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scaden- za e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scaden- ze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni ag- gravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate
di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa o il Contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso da parte dell’Impresa stessa, essa entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 8 - Proroga del contratto e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è pro- rogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione dell’Impresa o l’Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 11 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Omissis
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE GARANZIA 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art. 13 - Rischi assicurati
L’Impresa, nei limiti delle somme assicurate in Polizza ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi sotto indicati.
13.1 - Eventi da fuoco
– Incendio, comunque causato; guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio;
– azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica;
– Esplosione, implosione o scoppio, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall’Assicurato, nonché di altri esplo- sivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze;
– fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra o di quelli indicati al successivo punto 13.7, che abbiano colpito le Cose assicurate o altri enti nell’ambito di 100 metri da esse, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, facenti parte o di pertinenza del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.
Sono esclusi i danni:
a. da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
b. ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, provocati dall’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, salvo quanto disposto dal punto 13.5;
c. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio od un implosione, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale.
13.2 - Eventi da acqua
– Spargimento d’acqua, da condutture (compresi pluviali e grondaie), da dispo- sitivi od apparecchi utilizzatori e relativi allacciamenti che vi siano collegati, a seguito di rottura, guasto od occlusione;
– rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature, di pro- prietà o in uso all’Assicurato, a seguito di loro rottura, guasto od occlusione; questa garanzia viene prestata entro il limite di € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo;
– spargimento di acqua causata da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del Fabbricato e/o dell’ attività descritta in Polizza; questa garanzia viene prestata entro il limite di € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
Sono esclusi:
a. i danni derivanti da umidità e da stillicidio;
b. i danni arrecati ai rivestimenti esterni del Fabbricato ed al tetto;
c. i danni a merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati qualora causati da rigurgito delle acque di scarico;
d. le spese per la demolizione e ripristino di parti di Fabbricato ed impianti soste- nute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua, eccedenti quanto indicato al punto 14.4.;
e. relativamente ai danni da gelo sono esclusi i danni verificati qualora l’ atti- vità sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il Sinistro;
f. da rigurgito delle acque di scarico causati dai sistemi fognari della rete pubblica;
g. i primi € 250,00 di ogni Sinistro.
13.3 - Eventi atmosferici
Uragani, bufere, tempeste, vento e trombe d’aria e Cose da essi trascinate, nonché grandine.
Sono compresi i danni di bagnamento all’interno del Fabbricato dove viene eser- citata l’attività assicurata, purché siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici.
Relativamente ai Danni materiali e diretti causati dalla grandine su:
– serramenti, vetrate e lucernari in genere;
– lastre in cemento-amianto, lastre di fibrocemento o altri conglomerati arti- ficiali e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati,
la garanzia viene prestata entro il limite di € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
L’Impresa non risponde dei danni:
a. causati da:
a1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od arti- ficiali;
a2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
a3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
a4) gelo, umidità e stillicidio;
a5) cedimento o franamento del terreno;
a6) sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 13.4;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b. subiti da:
b1) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e con simili installazioni esterne;
b3) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
b4) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino con-
seguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi Contenuto.
La garanzia viene prestata previa deduzione di una Franchigia assoluta di € 1.000,00 per singolo Sinistro.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvenga- no nel periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore all’ 80 % della somma assicurata ad ogni singola partita.
13.4 - Sovraccarico di neve
L’Impresa risponde dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, fermo quanto disposto dalla ga- ranzia “Eventi atmosferici” di cui al punto 13.3 e ad integrazione della stessa. Ai fini della presente garanzia:
– il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una franchigia di € 5.000,00;
– in nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvenga- no nel periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore di € 500.000,00.
Sono esclusi i danni causati:
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed mal loro Contenuto;
d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
e. ai capannoni pressostatici ed al loro Contenuto;
f. ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.
13.5 - Fenomeni elettrici ed elettronici
Provocati a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, compresi apparecchi e circuiti ma escluse le lampade, per effetto di correnti, scariche o altri simili feno- meni da qualsiasi motivo occasionati.
Se Assicurato il Fabbricato sono garantiti:
– gli impianti al servizio del Fabbricato stesso.
Se Assicurato il Contenuto sono garantiti:
– macchine, apparecchi ed impianti elettrici, apparecchi ed impianti elettronici, compresi i relativi circuiti.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, sino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa e previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per singolo Sinistro.
Sono esclusi i danni:
a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c. dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
13.6 - Eventi sociopolitici - Atti vandalici o dolosi
Eventi sociopolitici, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi.
La garanzia è prestata previa detrazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per singolo Sinistro.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione pattuito, somma maggiore all’80% della somma as- sicurata ad ogni singola partita.
Sono esclusi i danni:
a. da deturpamento o imbrattamento;
b. di Furto, da Rapina, da Estorsione, da smarrimento, da saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c. causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di con- trolli o manovre;
d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
e. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.
13.7 - Altri eventi accidentali
– caduta di aeromobili, loro parti o Cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
– Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
– urto di veicoli stradali o di natanti, purché non di proprietà dell’Assicurato;
– caduta di ascensori, montacarichi.
Art. 14 - Danni consequenziali e spese accessorie
Sono inoltre compresi nell’Assicurazione i Danni consequenziali e le spese di seguito indicate nei limiti di Indennizzo precisati al punto 16.1 e purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Garanzia.
Sono inoltre comprese le spese accessorie di seguito indicate:
14.1 - Spese di demolizione e sgombero
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx assoluto fino a concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza.
14.2 - Spese di rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto
Le spese occorrenti per la rimozione, l’eventuale deposito presso terzi e il ricol- locamento del Contenuto resesi necessarie in seguito ad evento indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx assoluto fino a concorrenza di un valore pari al 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza.
14.3 - Spese di ricostruzione di Cose particolari
Le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, nei limiti della somma assicurata per macchinario, attrezzatura e arredamento con il limite del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il limite di € 10.000,00 e purchè sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro.
14.4 - Spese di ricerca e riparazione del danno da acqua condotta
Le spese occorrenti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti di Fabbricato, e ciò in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta.
La presente garanzia è prestata con un massimo Indennizzo del 5% della somma assicurata per il Fabbricato, con il limite per Sinistro ed anno assicurativo di
€ 5.000,00 e previa detrazione di un importo di € 500,00 per Sinistro.
14.5 - Onorari dei periti
Le spese e gli onorari del Perito, che l’Assicurato avrà nominato in base al dispo- sto dell’art. 37, fino a concorrenza del 5% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (escluse le garanzie di responsabilità) con il massimo di €. 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
14.6 - Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni Ri- schio così Assicurato su tali fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 15 - Garanzie aggiuntive opzionali
Le presenti garanzie aggiuntive sono operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza e pagato il relativo Premio.
15.1 - Merci in refrigerazione
L’Impresa indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione causati da:
– mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
– fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
– ad eventi previsti dal punto 13.1 al punto 13.7;
– all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e previa detrazione di un importo di € 250,00 per singolo Sinistro.
15.2 - Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, da un evento indennizzabile a termini di Polizza, fino alla concorrenza del Massimale a tale titolo Assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.
La garanzia non comprende i danni a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicura- to ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito del- le anzidette operazioni e le Cose sugli stessi mezzi trasportate), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o af- fine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla di- fesa, e l’Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
15.3 - Rischio Locativo
L’Impresa risponde dei Danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato da un evento indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata per la somma a tale titolo assicurata per il Fabbricato,
ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 41.2 qualora tale somma risultasse inferiore al valore del Fabbricato stesso calcolato a termini di Polizza.
15.4 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro
L’Impresa risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro sino alla concorrenza dell’ulteriore somma assicurata in aumento a quanto previsto dal precedente punto 14.1.
15.5 - Indennità aggiuntiva
In caso di Sinistro l’Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assi- curata e congiuntamente all’importo dovuto per i Danni materiali e diretti, un Indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per le partite Fabbricato/ Rischio Locativo e/o Contenuto a titolo di Indennizzo per interruzione o intralcio dell’attività.
Per il danno riguardante il “Rischio Locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all’Assicurato.
Art. 16 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni 16.1 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
16.2 - Rischi esclusi Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di ra- diazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rappor- to con tali eventi;
c. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e. di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
f. causati a macchinario, attrezzatura e arredamento concessi all’Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;
g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produ- zione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo che non sia operante la specifica garanzia aggiuntiva di cui al punto 15.1;
h. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Art. 17 - Norme particolari 17.1 - Tolleranze
L’Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contrat- to che il Fabbricato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffit- tature e i rivestimenti possono anche essere combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre i 2/10 delle rispettive superfici.
Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di con- fezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, purchè complementari ed accessorie all’ attività principale.
Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerate:
a) per fabbricati:
– le pavimentazioni ed impermeabilizzazioni di qualsiasi tipo;
– i materiali in intercapedini di strutture in laterizio o conglomerato cemen- tizio;
– i materiali impiegati per la coibentazione delle celle frigorifere purchè rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili;
b) per il Contenuto:
– l’esistenza di non più di 1 kg di Esplodenti;
– l’esistenza di Infiammabili per non più di 250 kg (senza limite se in appositi serbatoi completamente interrati);
– l’esistenza di Merci speciali per non più di 250 kg;
– l’esistenza di materiali per semplici esigenze di pulizia dei locali e delle macchine, anche se ascrivibile alle”Infiammabili” od alle “Merci speciali”;
– l’esistenza di gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
c) per il macchinario:
– macchine utensili per al lavorazione del legno i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere collegate, almeno per la metà, ad impianto centralizzato di aspirazione; non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW.
17.2 - Rinuncia al diritto di Rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono ri- spondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso società che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
17.3 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garanzie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
17.4 - Merci già vendute
Se a seguito di Xxxxxxxx risultano danneggiate o perdute merci già vendute in at- tesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possi- bile sostituirle con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendidata convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture di legge.
17.5 - Contenuto presso terzi
Il Contenuto garantito in Polizza è Assicurato presso terzi in ubicazione diversa da quella dell’azienda assicurata, per un valore non superiore al 10% della somma per esso assicurata.
In nessun caso l’Impresa risarcirà importo superiore a € 25.000,00 per Sinistro.
17.6 - Macchinari e merci all’ aperto
L’Impresa prende atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all’aperto, sui piazzali e comunque entro i recinti degli stabilimenti e/o delle aree comunque a disposizione dell’ ubicazione assicurata in Polizza.
Tale estensione, non è operante agli effetti della garanzia “eventi atmosferici” e della garanzia “sovraccarico di neve”.
17.7 - Oneri di urbanizzazione
Nella somma assicurata alla voce “fabbricati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro.
17.8 - Anticipo indennizzi
L’Impresa anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente in- dennizzabile, in base alle risultanze acquisite, purchè:
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
– l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del Sinistro;
– il presumibile Indennizzo non sia inferiore ad € 50.000,00;
– non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali inerenti il Sinistro, istanze fallimentari a carico dell’Assicurato.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 (trenta) giorni dalla richie- sta dell’anticipo.
17.9 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente inte- ressate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
17.10 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il Rischio o ren- de dichiarazioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’Indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose e quelli effettivamen- te corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
GARANZIA 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 18 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza - a te- nere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conse- guenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza e dei servizi ad essa connessi.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assi- curato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie profes- sionali) sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina delle norme citate al precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto
1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’in- validità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale Assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. In caso di esercizio dell’azione di Xxxxxxx ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’INAIL, i Prestatori di lavoro temporanei di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.
Se, al momento del Sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’Assi- curazione di legge, l’Assicurazione non è efficace qualora l’omessa dichiarazione presso l’INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dell’Assicurato.
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azio- ni di Rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 19 - Estensioni di garanzia
Ferme restando le delimitazioni di Polizza di cui all’articolo 20, qualora non derogate di seguito, l’Assicurazione R.C.T. di cui al punto 18 a) comprende altresì i rischi derivanti da:
19.1 - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di an- tenne radiotelevisive, di muri di cinta, di tettoie, nonché di spazi adiacenti di per- tinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi.
La garanzia comprende inoltre:
a) i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e condutture di pertinenza del Fabbricato con una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.
b) i lavori di pulizia, i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile cui le derivante all’Assicurato quale committente dei suddetti lavori ceduti in appalto.
Nel caso di attività rientranti nella normativa dei D. Lgs 494/96 e 528/99 la garanzia opera a condizione che:
• l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coor- dinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;
• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
19.2 - Proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza dei fabbricati indicati in Polizza e nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza, di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni (con esclusione dei danni alle Cose sulle quali gli stessi sono installati).
Relativamente ai veicoli parcheggiati la garanzia è prestata con la Franchigia asso- luta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato; la garanzia non comprende i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati nonchè le Cose contenute nei veicoli.
19.3 - Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia.
19.4 - Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda.
19.5 - Proprietà e/o utilizzo di apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico.
19.6 - Gestione della mensa aziendale nonché di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il Rischio della somministrazione e compresi i danni corporali subiti dai dipendenti, restando comunque esclusa - qualora la gestione venga af- fidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore.
19.7 - Servizio antIncendio
19.8 - Partecipazione a corsi di preparazione indetti dall’Assicurato, limitatamente alle lesioni fisiche subite dai partecipanti.
19.9 - Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il Rischio derivante dall’allestimento o dallo smontaggio degli stands.
19.10 - Committenza auto ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell’ Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomoto- ri, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di Surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili. La garanzia viene prestata con una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione, se richiesta.
19.11 - Esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio nonché di altre simili attività ed attrezzature a servizio delle esclusive necessità dell’azienda.
19.12 - Proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini, depositi di proprietà dell’Assicurato e situati in Italia, purché inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
19.13 - Proprietà ed uso di velocipedi, ciclofurgoni e veicoli non a motore e mezzi di trasporto a mano impiegati esclusivamente per le esigenze dell’attività descritta in Polizza.
19.14 - Mezzi meccanici
L’Assicurazione s’intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccani- ci siano Addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni. La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell’am- bito di aree aperte al pubblico, con l’esclusione comunque, di tutti i rischi di respon- sabilità civile per i quali, in conformità alle norme della legge 24/12/1969 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 24/11/70 n. 973, è obbligatoria l’Assicurazione.
19.15 - Lavori presso terzi
Relativamente ai lavori effettuati presso terzi comprese le attività di installazione,
prelievo, rifornimento e consegna merci l’Assicurazione è estesa ai danni:
– a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
– alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di
€ 25.000,00 per ciascun Sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.
19.16 - Danni alle Cose di terzi che l’Assicurato abbia in temporanea consegna con l’esclusione dei danni:
– provocati alle Cose in riparazione o manutenzione durante e per conseguenza dei lavori di riparazione e manutenzione,
– da Furto,
– alle Cose che costituiscono strumenti di lavoro,
– xxxxx xxxxxxxxx,
– danni dovuti a normale uso, deperimenti e simili.
Sono esclusi Preziosi, Valori, veicoli e natanti e Cose in esse contenute.
La presente garanzia è prestata con il massimo di € 25.000,00 per ciascun Sini- stro ed anno assicurativo e previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ogni Sinistro.
19.17 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’am- bito di esecuzione delle anzidette operazioni.
La garanzia è prestata con la Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
La garanzia non comprende i danni da mancato utilizzo dei mezzi danneggiati nè i danni alle Cose contenute nei veicoli.
19.18 - Danni a Cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato stesso, portate o in deposito nell’ambito dell’attività descritta in Polizza, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge.
Relativamente ai veicoli si applica il disposto dell art. 19.2. Da tale estensione sono esclusi Preziosi e Valori e le Cose contenute nei veicoli.
19.19 - Responsabilità civile personale di ciascun dipendente, quadro, dirigente dell’Assicurato per danni materiali e danni corporali conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
– alle persone considerate terzi (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T;
– agli altri Prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, lavoratori interinali, lavoratori parasubordinati, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi su- biti in moccasione di lavoro o di servizio, nei limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.
19.20 - Responsabili sicurezza D.Lgs 81/2008
L’Assicurazione vale anche per:
– la responsabilità civile derivante dall’Assicurato ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti, ai lavoratori interinali, ai lavoratori parasubordinati;
– la responsabilità civile personale del responsabile e degli Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs 81/2008, a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai di- pendenti dell’Assicurato stesso.
19.21 - Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00, nel limite del Massimale per danni a Cose, e comunque con il massimo Risarcimento di € 50.000,00 per Sinistro e per anno.
19.22 - Danni da Incendio, scoppio, Esplosione od implosione di Cose dell’Assicu- rato o da lui detenute con il massimo Risarcimento di € 50.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00.
La presente garanzia opererà a secondo Xxxxxxx qualora esistesse altra efficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con Polizza Incendio o dalla Sezione Incendio di questo contratto.
19.23 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 20.3 lettera h) rAssicurazione s’intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagio- nati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente dovuto a fatto acciden- tale connesso all’esercizio dell’attività descritta in Polizza.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si deter- minano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabili- menti dell’Assicurato.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni vol- te, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino con- giuntamente le seguenti tre condizioni:
a. l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle so- stanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato deve essere fisicamente evidente all’Assicurato o a “Terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emis- sione, lo scarico, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
b. danni derivanti dall’emissione, scarico, dispersione, deposito e comunque dalla fuoriuscita delle sostanze inquinanti devono essere evidenti entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, lo scarico, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
c. fermo quanto previsto dalle “Norme” in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla ces- sazione del contratto.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di Risar- cimento per ogni Sinistro indicato in Polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare la conseguenza di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di essa, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Col- legio. Questo risiede a scelta dell’Assicurato presso la Sede dell’Assicuratore o presso la sede del Broker.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispen- sa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Validità della garanzia
L’Assicurazione vale per eventi dannosi provocati da sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.
Limiti di Risarcimento e franchigia
La presente garanzia si intende prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sini- stro con il minimo di € 5.000,00, col massimo Risarcimento di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo:
1. per piu’ danni, anche se verificatisi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
2. per più danni, comunque originati, verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.
Esclusioni relative alla garanzia “inquinamento accidentale”
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popo- lari, di scioperi di Addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l’As- sicurazione, di sommosse, di atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il
Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di ap- parecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fe- nomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all’esterno degli stabilimenti dedotti in Polizza;
d) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall’uso di piattaforme di perforazione;
e) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
f) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
g) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, quando tali Cose abbiano concorso alla produ- zione del danno;
h) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
derivanti da inquinamento dell’ambiente conseguente:
i) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
j) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquina- mento da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa.
La presente esclusione i) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successi- vamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
19.24 - Qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell’Assicurato
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:
1. i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti
- che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto dell’Assicurazione;
2. le persone non dipendenti dell’Assicurato che collaborano con lo stesso in qualità di progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici ammi- nistrativi e legali ed altri professionisti in genere;
3. le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Azienda;
4. gli amministratori (escluso il legale rappresentante) e le persone che si tro- vino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) dell’art. 20.2.
19.25 - Infortuni subiti da appaltatori e subappaltatori
Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di la- voro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali previsti in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed i loro Prestatori
di lavoro, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
19.26 - Lavori ceduti in subappalto
L’Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato. La garanzia è prestata a condizione che il nominativo del subappaltatore sia stato comunicato agli isti- tuti competenti per assicurazioni sociali ed a patto che l’Assicurato ceda in subappalto parte dei lavori in misura non superiore al 30% del fatturato annuo. Questa estensione non è operante per quanto previsto al punto 19.1.
19.27 - Lavoro interinale (L. 196/97) - Xxxxx a terzi
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati da “Prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti dall’Assi- curato ma assunti da “un’Impresa fornitrice” nell’esercizio dell’attività per la quale è prestata l’Assicurazione e che prestano, per conto dell’Assicurato stes- so, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24/06/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).
19.28 - Danni causati da prodotti somministrati o smerciati
Per gli Assicurati che effettuano la produzione e/o la vendita di generi alimentari, l’Assicurazione comprende i danni causati dai generi somministrati o smerciati, purché la somministrazione, lo smercio ed il danno si siano verificati durante il periodo di validità dell’Assicurazione ed il danno si sia manifestato non oltre 6 mesi dopo la vendita o la somministrazione. La garanzia è prestata fino al Massi- male per ogni Sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00, con lo Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del Sinistro, col minimo di € 250,00. Per tutte le altre attività artigianali la garanzia di Responsabilità Civile cessa con la consegna del prodotto e l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato al punto 19.30-19.31.
19.29 - Veicoli in consegna (limitatamente alle attività di carrozzeria, autoffici- na, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di natanti)
Qualora l’attività dell’ Assicurato comporti la riparazione di veicoli, nonchè la loro detenzione in custodia per riparazione, l’ Assicurazione R.C.T. comprende la respon- sabilità dell’ Assicurato anche per i Danni materiali e diretti cagionati a tali veicoli. Sono tuttavia esclusi i danni:
a) resi necessari dall’esecuzione dei lavori;
b) alle parti oggetto di riparazione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incen- dio o scoppio o di danni avvenuti durante la prova successiva alla riparazione;
c) alle Cose trovantesi sui veicoli stessi;
d) da Furto;
e) da mancato uso;
f) da circolazione salvo quanto previsto al punto b).
L’Assicurazione R.C.T. è estesa anche ai danni ai veicoli in consegna e custodia per riparazione durante le operazioni di sollevamento con attrezzatura meccani- ca o manuale all’ interno dei locali ove si svolge l’ attività descritta in Polizza a seguito di rottura e/o guasto della predetta attrezzatura.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza per ogni Sinistro e per anno assicu- rativo di € 25.000,00 con lo Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’im- porto del Sinistro, col minimo di € 250,00.
19.30 - Responsabilità postuma sui veicoli o natanti (limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, riparazione e rimessaggio di na- tanti) La garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati da veicoli o natanti a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, instal- lazione di impianti od accessori su veicoli o natanti a motore.
L’Assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi du- rante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati all’Impresa non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori quale risultante da un valido do- cumento fiscale.
L’Assicurazione non comprende:
a) i danni causati da prodotti impiegati e dei quali debba rispondere il fornitore dell’Assicurato, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall’ Assicurato stesso;
b) i danni alle Cose installate ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione, revisione, manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o ripara- zione delle stesse;
c) i danni conseguenti a mancato uso o indisponibilità dei veicoli.
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza per ogni Sinistro e per anno as- sicurativo di € 25.000,00 per danni a Cose e del 10% del Massimale per danni a persone, con lo Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del Sinistro, col minimo di € 250,00.
19.31 - Responsabilità postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti (compresa legge 5 marzo 1990 n° 46)
L’Assicurazione R.C.T. è estesa alla responabilità civile derivante all’Assicura- to, ai sensi di legge, nella sua qualità di costruttore non progettista di tutte le opere inerenti all’ attività descritta in Polizza, installatore, manutentore o riparatore di impianti, anche se non installati dall’ Assicurato per i danni ca- gionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’Assicurazione R.C.T. è prestata anche per le attività di installatore, manu- tentore o riparatore di impianti anche se non installati dall’ Assicurato e per le attività cui all’articolo 1 della legge 5 Marzo 1990 n° 46 purchè l’Assicu- rato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’ articolo n° 2 della Legge stessa.
L’Assicurazione R.C.T. vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civi- le, ad attività produttiva, al commercio al terziario o da altri usi.
L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o Cose installate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’ uso per i quali gli impianti sono destinati;
d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
e) da interruzioni o sospensioni di attività.
L’Assicurazione R.C.T. è prestata per i lavori eseguiti e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione purchè denunciati all’ Impresa non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La garanzia è prestata, con il limite di Risarcimento per ogni Sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00 per danni a Cose e del 10% del Massimale per danni a persone, con lo Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’im- porto del Sinistro, col minimo di € 500,00.
19.32 - A valere per le sole imprese operanti nel settore edile
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi derivanti da infiltrazione di acqua piovana e/o bagnamento in genere che possano verificarsi durante il rifacimento e/o la riparazione di tetti e/o terrazzi.
La garanzia è prestata, fino al Massimale per ogni Sinistro e per anno assi- curativo di € 52.000,00, con lo Scoperto pari al 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 per ogni terzo danneggiato.
Art. 20 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni - Regolazione del Premio 20.1 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx i massimali esposti in Polizza, resta convenuto che l’Impresa, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più casi di responsabilità civile, non risarcirà complessivamente somma superiore al Massimale previsto in scheda di Polizza per la garanzia R.C.T..
20.2 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione di responsabilità civile verso terzi:
a. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se dipendenti o collaboratori dell’Assicurato;
b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
c. i Prestatori di lavoro e le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente- mente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.
20.3 - Rischi esclusi
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) da Furto;
b) a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasporta- te, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
g) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
h) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impo- verimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) provocati da persone che non siano Prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003;
j) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraeleva- zioni e demolizioni del Fabbricato ove si svolge l’attività assicurata;
k) alle Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera com- piuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stai resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
o) a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, frana- mento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
r) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nuclea- re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e quant’altro inerente);
t) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, ven- dita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
u) dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto;
v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
w) derivanti da campi elettromagnetici;
x) derivanti da richieste di Risarcimento a seguito di malattia già manifestata- si o che potrebbe manifestarsi in relazione all’encefalopatia spongiforme.
20.4 - Variazione nel numero di Addetti
Il Premio della presente Assicurazione viene determinato sulla dichiarazione da parte dell’ Assicurato che il numero delle persone addette all’Azienda è quello indicato nella scheda di Polizza.
Si conviene fra le parti che:
– entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, l’Assicurato comunica alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, relativa- mente al numero degli Addetti;
– se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di Addetti diverso da quello dichiarato in Polizza, la Società provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto, variando il Premio in base al numero effettivo degli Ad- detti risultante a tale data;
– l’Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie;
– nel caso in cui dalla Polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l’indicazione del numero di Addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.
L’Impresa rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art.1898 del Codice Civile, solo nel caso in cui il numero degli Addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 21 - Assicurazione in secondo Rischio - Differenza nelle condizioni
Se al momento del Sinistro esistono anche altre assicurazioni, da chiunque stipu- late, per i medesimi rischi previsti dalla presente Polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno ecce- dente quella assorbibile dall’altra o dalle altre assicurazioni.
Per le eventuali garanzie non previste dalle altre assicurazioni ma accordate con la presente Polizza, l’Assicurazione è operante a tutti gli effetti nell’ambito dei massimali indicati nel contratto.
Art. 22 - Validità territoriale
L’Assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i paesi europei.
L’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 23 - Pluralità di assicurati
Il Massimale stabilito in Polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O.
per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 24 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l’Assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vin- colo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
GARANZIA 3 - FURTO E RISCHI ACCESSORI
Art. 25 - Rischi assicurati
L’Impresa, nei limiti delle somme assicurate in Polizza ed alle condizioni che se- guono, si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
25.1 - Furto
Furto delle Cose assicurate, contenute nei locali dell’azienda o in locali con essa comunicanti a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali mede- simi in uno dei seguenti modi:
a. violandone le difese esterne mediante Scasso dei mezzi di chiusura o sfonda- mento di pareti, soffitti, pavimenti, inferriate stabilmente infisse nei muri e vetri antisfondamento, nonché di vetri non antisfondamento in quanto, per questi ultimi, il Furto sia commesso:
– attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retro- stante;
– durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, purché le vetrine siano fisse e le porte vetrate siano chiuse;
– durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di Xxxxxxx;
b. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
c. mediante impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed acces- sibili per via ordinaria dall’esterno;
d. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le Cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza par- ticolari difese interne, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura, Scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.
Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle Cose assicurate per comme- tere il Furto o per tentare di commetterlo.
L’Assicurazione, ferma restando la somma assicurata, comprende:
– guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che conten- gono le Cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclu- si i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, nonché per gli atti vandalici alle merci, macchinari ed attrezzature, arredamento, nonché ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi mezzi di protezione e chiusura, commessi dagli autori del Furto o della Rapina consu- mati o tentati. Non rientrano in questa garanzia i danni da Incendio, Esplosione o scoppio provocati dall’autore del reato o del tentativo di reato.
– le spese sostenute per potenziare l’efficacia dei mezzi di protezione e chiu- sura danneggiati nell’esecuzione del Furto e precisamente per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, il tutto fino a concorrenza del 10% dell’Indennizzo spettante a termini di Polizza, con il massimo di € 520,00, sempreché l’Impresa non receda dalla Polizza ai sensi dell’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
25.2 - Rapina ed Estorsione
Rapina ed Estorsione delle Cose assicurate avvenute nei locali dell’azienda, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
25.3 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai dipendenti
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti del Contraente o dell’As- sicurato avvenuti nei modi previsti dal punto 25.1 e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
– l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
– che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
25.4 - Portavalori
Limitatamente ai Valori l’Assicurazione è prestata anche contro:
– il Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
– il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
– il Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
– la Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia dell’azienda, mentre, al di fuori dei locali contenenti le Cose assicurate, deten- gono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Art. 26 - Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni
26.1 - Sospensione dell’Assicurazione per locali incustoditi
Se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno. Per i Xxxxxx la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ottavo giorno.
26.2 - Limiti di Indennizzo
Della somma assicurata l’Impresa, non pagherà più:
a) di € 15.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri di autore, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi comunque Preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
b) del 10% col massimo di € 2.500,00, per i “Valori e Preziosi” non custoditi in cassaforte o armadio corazzato;
c) del 30% con il massimo di € 7.500,00 per le merci poste nei locali utilizzati come “deposito di riserva”;
d) del 10%, con il massimo di € 2.500,00, per il Furto, la Rapina, l’Estorsione e lo Scippo dei “Valori” commessi sul portavalori incaricato del servizio, mentre, al di fuori dell’esercizio specificato in Polizza, detiene i “Valori” stessi durante il trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa.
Il Furto è indennizzato anche se avvenuto in seguito ad infortunio od improv- viso malore del portavalori.
Per il Furto con destrezza l’Assicurazione è limitata ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i “Valori” medesimi.
e) del 20% con il massimo di € 5.000,00 per le spese sostenute in conseguenza di un “Rischio Assicurato” per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di supporto dati, archivi, documenti, registri, nastri, comprese le spese neces- sarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti e gli indennizzi dovuti per legge a terzi, escluso qualsiasi riferimento a Valori artistici o scientifici;
f) del 10% con il massimo di € 5.000,00 per guasti ladri nonché atti vandalici commessi dagli autori del Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx.
26.3 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, conta- minazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inon- dazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpa- to, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di dirit- to, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b. agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve risponde- re, salvo quanto previsto al punto 25.4;
– da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 n. 1, 2, 3 del Codice Penale anche se non coabitanti;
c. causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o scoppio provocati dall’autore del Sinistro, quando non sia operante la Garanzia 1;
d. causati al macchinario, attrezzature ed arredamento concesso in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione.
Art. 27 - Norme particolari
27.1 - Condizioni di assicurabilità
L’Assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia della garanzia Furto ed atti vandalici, che:
a. il Fabbricato ove è ubicata l’azienda sia costruito in muratura ed i locali abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, Vetro antisfondamento, cemento armato o no;
b. i mezzi di protezione e chiusure di porte, finestre od altre aperture dell’azien- da assicurata abbiano le seguenti caratteristiche:
ogni apertura verso l’esterno che si trovi, in linea verticale, a meno di quat- tro metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da ro- busti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei con- gegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferria- te fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega me- tallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di super- ficie non superiore a 100 cmq..
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive del Fabbricato e dei locali dell’attività assicurata non siano conformi a quanto indicato al punto a. o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al punto b. oppure, per i furti commessi attraverso le luci dei serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o di congegni di chiusura, salvo quanto diversamente convenuto al punto 27.2.
27.2 - Deroghe ammesse
Nelle fattispecie appresso indicate, a parziale deroga del punto 27.1, l’Impresa corrisponderà in caso di Sinistro all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri:
a) chiusure insufficienti: introduzione dei ladri attraverso mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello indicato al punto 27.1. Qualora tuttavia, pur essendo stata accertata l’esistenza di mezzi di chiusura insufficienti, l’introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura delle aperture protette in modo conforme a quello indicato al punto 27.1, l’Impresa corrisponderà il 100% dell’importo liquidabile a termini di Polizza.
b) limitatamente alle attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto e gommista l’Assicurazione è estesa ai furti commessi: in qualsiasi modo durante le
ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.
Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa, è compreso nell’Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi. È escluso dall’Assicurazione quanto Contenuto nel veicoli.
In caso di Sinistro conseguente a Furto commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio l’Impresa cor- risponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto dedu- zione dell’importo dello Scoperto sopra indicato con il minimo di € 500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Indennizzo verrà calcolato senza tener conto dello Scoperto con il minimo che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
27.3 - Scoperto a carico dell’Assicurato (operante se richiamata nella scheda di Polizza)
In caso di Sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo liquidato a termini di Polizza eccetto quello relativo ai “guasti cagionati dai ladri” al Fabbricato ed agli infissi, restando il rimanente 10% a carico dell’As- sicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori l’indennità ver- rà determinata ai sensi dell’Art. 2 delle Norme che regolano il contratto di As- sicurazione in generale, senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
27.4 - Impianto di allarme antifurto
Nel caso in cui venga dichiarata in Polizza l’esistenza di impianto d’allarme, è essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia Furto che i locali contenenti le Cose assicurate siano presidiati da impianto di allarme antifurto, azionato da batteria collegata alla rete elettrica attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone.
Relativamente a tale impianto d’allarme l’Assicurato si obbliga a:
a. mantenere efficiente l’impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all’anno dalla Ditta installatrice od altra Ditta da essa riconosciuta;
b. far apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all’impianto ed agli ap- parecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l’esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;
c. avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l’im- pianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, approntando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.
In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto non- ché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
27.5 - Recupero delle Cose rubate
Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha risarci- to integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime. Se invece l’Im- presa ha risarcito solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la pro- prietà delle Cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.
27.6 - Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro
Le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Inden- nizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettiva- mente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispon- dente restituzione di Premio;
tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del Sinistro reintegrata nei Valori originari, obbligandosi il Contraente a pagare il rateo di Premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità, sulla base di un tasso pari al 120% del tasso iniziale di Polizza.
Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, é valido fino al raggiungimento di un importo pari a una volta i Valori assicurati al momento del “primo Sinistro”. Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Impresa o il Contraente decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
27.7 - Merci già vendute
Se a seguito di Xxxxxxxx risultano danneggiate o perdute merci già vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture di legge.
27.8 - Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti a carico dell’Assicurato, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
L’Assicurato non può, pena la decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, far assi- curare da altri le quote percentuali di Scoperto dell’Indennizzo a suo carico. In caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati. Se lo Scoperto è operante in concomitanza di una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
GARANZIA 4 - ROTTURA DI LASTRE
Art. 28 - Rischi assicurati
L’Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostituzione delle lastre assicurate, dovuto a rottura per cause accidentali o per fatto di terzi. L’Indenniz- zo comprende le iscrizioni ed è relativo alle lastre collocate nei locali assicurati o all’esterno negli spazi adiacenti l’attività. Sono comprese spese di trasporto, installazione e sostituzione.
Non sono comprese cornici, supporti e sostegni.
I rischi garantiti nella presente sezione si intendono prestati nella forma a Primo Rischio assoluto.
Art. 29 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni 29.1 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite massimo di Indennizzo per ciascuna lastra di € 1.500,00.
29.2 - Rischi esclusi
L’Assicurazione non comprende le rotture:
a. avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di lastre oppure durante lavori sulle lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
b. determinate da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c. verificatesi in occasioni di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione mili- tare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d. causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate, da frane, da valanghe e slavine;
e. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assi- curato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
f. di lastre che all’entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
g. di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
Sono sempre escluse dall’Indennizzo le spese che non siano quelle di vetraio. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.
In caso di danno che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle sezioni I e III, se prestate, l’Impresa indennizzerà per dette sezioni e senza tenere conto della franchigia ivi previste, solo la parte di danno eccedente il capitale Assicurato nella presente sezione.
Art. 30 - Norme particolari
Art. 30.1 - Rinuncia alla Rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono ri- spondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso società che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
Art. 30.2 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garanzie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsa- bilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
Art. 30.3 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il Rischio o rende dichiarazioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’Indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose e quelli effettivamente cor- risposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
GARANZIA 5 - GUASTI ELETTRONICI
Art. 31 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati alle appa- recchiatur elettroniche assicurate, anche se di proprietà di terzi, poste nei locali dell’esercizio, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
I rischi garantiti nella presente Sezione si intendono prestati nella forma a Primo Rischio assoluto.
Art. 32 - Delimitazioni dell’Assicurazione - Esclusioni 32.1 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
L’Indennizzo corrisponde all’ammontare del danno così come stimato all’Art. 37 delle Condizioni di Assicurazione, eventualmente ridotto per effetto dell’Assicu- razione parziale di cui al punto 41.2 delle Condizioni di Assicurazione stesse.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, per uno o più sinistri veri- ficatisi nel corso dell’annualità assicurativa.
32.2 - Franchigia
Il pagamento degli importi indennizzabili a termini della presente Sezione di Polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, di un importo di € 250,00.
32.3 - Rischi esclusi Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizioni, eventi sociopolitici ed xxxx xxxxxxxxx, salvo che l’Assi- curato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
d. attribuibili a difetti o a disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente com- prese nei contratti di manutenzione e cioè:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
– eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne;
e. causati da difetti di cui l’Assicurato o il preposto all’uso delle apparecchiature
elettroniche erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
f. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
g. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il forni- tore o l’eventuale manutentore delle apparecchiature elettroniche;
x. xxxxxx all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’uso o la manutenzione; ed anche dovuti a funzionamento improprio delle apparecchiature elettroniche e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
i. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzio- nalità delle Cose assicurate;
l. causati da difetti di materiale e di costruzione, limitatamente alla parte di- rettamente colpita;
m. di smarrimento od ammanco constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
n. causati da vapori d’acqua od acidi propri dell’apparecchiatura elettronica assicurata o connessi all’attività dell’Assicurato;
o. verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
p. in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
q. di umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;
r. causati a macchinario, attrezzatura e arredamento concessi all’Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;
s. da Incendio e rischi accessori di cui alla Garanzia 1 e da Furto e rischi ac- cessordi cui alla Garanzia 3.
t. cyber exclusion.
Sono esclusi i danni di:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai prece- denti punti 1 e 2.
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi ecc.);
c) uso di indirizzi internet , siti web o intranet;
d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti – web o intranet;
e per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto)
f) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i sempreché
tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente Xxxxxxx.
Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno materiale e diretto, tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente Polizza.
Art. 33 - Norme particolari
Art. 33.1 - Rinuncia alla Rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali Contraente o l’Assicurato devono ri- spondere a termini di legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società - verso società che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate, collegate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione verso il responsabile.
Art. 33.2 - Dolo e colpa grave
L’Impresa assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garanzie della presente Garanzia, determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’ Assi- curato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
Art. 33.3 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il Rischio o ren- de dichiarazioni incomplete o inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’Indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 3, 4, 5 (PER LA GARANZIA 1 ESCLUSO IL RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO)
Art. 34 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
x. xxxxx comunicazione a mezzo lettera raccomandata, o telefax all’Impresa o all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 (cinque) giorni dal Sinistro o dal momento in cui l’Assicurato o il Contraente stesso ne è venu- to a conoscenza, indicando il luogo e il giorno e le circostanze dell’evento dannoso nonché l’importo approssimativo del danno;
b. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a carico dell’Impresa in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le Cose ave- vano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’Assicurato deve inoltre:
d. fare in caso di Incendio, Xxxxx, Rapina o comunque Sinistro presumibilmente doloso, entro i 5 (cinque) giorni di cui alla lettera a., dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento iniziale e la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
e. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qua- lità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché, a richie- sta, uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a dispo- sizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g. presentare, a richiesta dell’Impresa, tutti i documenti che si possono ottene- re dall’Autorità competente, in relazione al Sinistro.
Art. 35 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, oc-
culta, sottrae o manomette Xxxx non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 36 - Rinuncia ad adire l’Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno Relativamente alla liquidazione dei danni, le Parti rinunciano ad adire l’Au- torità Giudiziaria e pertanto la liquidazione stessa avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nomi- nati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere nessun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 37 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate;
c. verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 34;
d. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sini- stro delle Cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneg- giate);
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in confor- mità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d. ed e. sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 38 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni cosa assicurata, l’attribuzione del valore che le Cose medesime (illese, danneg- giate, distrutte o sottratte) hanno al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Valore a nuovo
Il Fabbricato, il macchinario, l’attrezzatura e l’arredamento, le lastre e gli Apparecchi elettronici devono essere assicurati per il loro Valore a nuovo e l’ammontare del danno si determina:
– per il Fabbricato in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, detraendo il valore degli eventuali residui.
In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godi- mento od uso o da altri eventuali pregiudizi;
– per macchinario, attrezzatura e arredamento in base al costo per riportare le Cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del Sinistro o in base al costo del rimpiazzo a nuovo, nel caso che le Cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o supe- rano il valore di rimpiazzo a nuovo delle Cose danneggiate al momento del Sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui.
In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godi- mento od uso o da altri eventuali pregiudizi;
– per le lastre in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle xxxxxx xxx- neggiate, dedotto il valore di eventuali residui;
– per gli Apparecchi elettronici secondo le seguenti norme:
a. In caso di danno suscettibile di riparazione:
1 - si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secon- do i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2 - si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L’ammontare del danno risulta dalla differenza tra l’importo stimato secondo 1 e quello stimato secondo 2.
b. In caso di danni non suscettibili di riparazione:
1 - si stima il Valore commerciale della cosa assicurata al momento del Sinistro;
2 - si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
L’ammontare del danno risulta dalla differenza tra l’importo stimato secondo 1 e quello stimato secondo 2.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione,
calcolate come a. 1 sono pari o superano il valore che la cosa aveva al momento del Sinistro stimato secondo b. 1.
Sono escluse dall’Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.
L’Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale degli Apparecchi elettronici od al loro rimpiazzo con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Per le Cose fuori uso od inservibili, così come per le Cose non rimpiazzabili o nonsostituibili, l’Assicurazione è prestata per il loro valore al “momento del Sinistro”, al netto cioè di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’obsolescenza, all’ubicazione, alla destinazione, al deperimento per l’uso ed ogni altra circo- stanza concomitante.
L’Assicurazione in base al “Valore a nuovo” riguarda soltanto beni in stato di attività o in fase di collaudo o inattività a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo o alla riparazione dei beni danneggiati e/o alla riparazione o ricostruzione del Fab- bricato, nello stesso luogo o in altra località nel territorio nazionale, sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa, entro un anno dall’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale definitivo di perizia.
Fintantoché ciò non avviene l’Impresa limita l’Indennizzo al valore delle Cose al “momento del Sinistro” come in precedenza specificato.
L’Impresa procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplementodi indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
II - Valore commerciale
Le merci e le eventuali altre Cose assicurate (che non siano cioè Fabbricato, mac- chinario, attrezzatura e arredamento, lastre, Apparecchi elettronici) sono invece as- sicurate in base al loro Valore commerciale e l’ammontare del danno si determina:
– per le merci in base al valore delle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione, calcolato sul prezzo della materia grezza al momento del Sini- stro, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro stesso e, se dovute, tutte le relative imposte. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui.
Viene fatto salvo quanto disposto ai punti 17.4 e 27.7 relativamente a merci già vendute;
– per le altre Cose assicurate in base alla differenza fra il valore che le Cose hanno al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tener conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi, deducendo il valore ricavabile dai residui.
Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a. l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’Indennizzo per essi percepito non appe- na, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchige e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 41.
Limitatamente alle garanzie ricorso terzi e Rischio locativo per la determinazione del danno opera l’art. 43 “Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali”.
Art. 39 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 40 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia pro- dotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dai punti
16.2 lett. c. o 26.2 lett. b..
Art. 41 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale 41.1 - Assicurazione parziale
Salvo patto contrario, l’Assicurazione si intende stipulata a Valore intero.
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 37 risulta che i Valori di una o più Cose, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Cose stesse (Assicurazione parziale), si applica il disposto del seguente punto 41.2.
41.2 - Regola proporzionale - Tolleranza
In caso di Assicurazione parziale l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante ai sensi dell’Art. 38 al momento del Sinistro. Tuttavia non si fa luogo alla regola proporzionale qualora il valore delle Cose assicurate non superi del 20% le somme rispettivamente per esse as- sicurate in Polizza. Nel caso in cui detta percentuale risulti superata, la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza.
CONCERNENTI LE GARANZIE 1, 2
(PER LA GARANZIA 1 LIMITATAMENTE PER IL RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO)
Art. 42 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Inter- mediario al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indica- zioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Xxxxxxxx l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l’Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavo- ro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il presta- tore di lavoro ha presentato richiesta di Risarcimento danni.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo (art.1915 C.C.)
Art. 43 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicu- rato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
NORME SPECIALI
Art. 44 - Trasloco delle Cose assicurate
L’Assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione indicata in Polizza. Tuttavia in caso di trasloco l’Assicurazione vale nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 5 in caso di aggravamento del Rischio - fino alle ore 24 del 60° (sessante- simo) giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e potrà riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
Art. 45 - Concorso di eventi o coinvolgimento di più settori di Rischio
Nel caso in cui più eventi concorrano in un unico Sinistro, oppure un unico Sinistro coinvolga Cose assicurate in più settori di Rischio, non si farà luogo a cumulo di somme assicurate nei singoli settori e nella determinazione del danno sarà pre- sa in considerazione la fattispecie che comporti la liquidazione più favorevole all’Assicurato.
Art. 46 - Ispezione delle Cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Note
Note
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Mod. 1115 ed. 01/09/2015 - 1.000