UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, intervento di: progettazione esecutiva e realizzazione della nuova palazzina “Energia sostenibile” localizzata presso il Campus universitario di Savona | |
CUP: D59H12000470000 | CIG: 558482468E |
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavorazioni | 2.062.000 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 100.000,00 | |
A | Totale lavori | 2.062.000 |
P | Corrispettivo progettazione definitiva, esecutiva e CSP | 72.000,00 |
TOT | Totale appalto (A + P) | 2.134.000,00 |
B | Somme a disposizione dell’amministrazione | 871.465,00 |
TOT + B | Totale progetto | 3.005.465,00 |
Indice:
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 14 Collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 18 Trattamento dei dati personali.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 22 Subappalto.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, intervento di: progettazione esecutiva e realizzazione della nuova palazzina “Energia sostenibile” localizzata presso il Campus universitario di Savona
CONTRATTO D’APPALTO
L’anno 201. (duemila......), il giorno del mese di , in Genova, al Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0, xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx di questa Università degli Studi, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, dell’Università degli Studi di Genova, autorizzato a rogare, nell’interesse della Stazione appaltante, gli atti in forma pubblica amministrativa,
FRA:
il Prof. , nato a il , Magnifico Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Genova (C.F. ….), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Genova, domiciliato per la carica presso questa Università in Via Balbi n. 5 – Palazzo Ateneo di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», da una parte e dall’altra parte
nato a il , residente in , via
, in qualità di dell’impresa
con sede in , via
,
codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/progettisti)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con
atto notaio
in , rep. /racc.
in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 3- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 4- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; nonché l’impresa con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
CHE il Consiglio di Amministrazione nella seduta del …………………. ha approvato la documentazione di gara per l’affidamento della progettazione e dei lavori di realizzazione della nuova palazzina “Energia sostenibile” localizzata presso il Campus universitario di Savona xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx, la relativa modalità di affidamento individuata nella procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 previa pubblicazione del bando di gara, nonché la modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 per un importo a base di gara pari ad euro 2.134.000,00, di cui € 1.962.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, € 100.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 72.000,00 di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso;
CHE a seguito di quanto sopra l’amministrazione universitaria ha pubblicato in data il bando
di gara;
CHE con D.D.G. n. …. in data è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto oggetto
del presente atto a favore dell’impresa …………………….., dichiarando contestualmente l’aggiudicazione definitiva alla medesima impresa e che con D.D.G. n……. in data ………..è stata dichiarata efficace ed esecutiva l’aggiudicazione di cui al sopraccitato D.D.G. n. …. del ;
CHE con nota prot. n. del la Prefettura ha comunicato che non sussistono cause di divieto e di sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia (All. A) ovvero
C H E non essendo stata ancora acquisita la prescritta informazione/comunicazione antimafia, richiesta alla Prefettura di ........ in data (All. A), si procede alla stipula del presente contratto sotto le riserve
di legge ai sensi del secondo comma, art. 11 D.P.R. 3.6.98 n. 252;
CHE è stata acquisita la Dichiarazione Legge anticorruzione (art. 1 co. 9 L. 190/2012);
CHE con nota…. in data ……… il ………………..ha attestato il permanere della copertura finanziaria sul progetto denominato: “Palazzina Energia Sostenibile – Campus di Savona”, codice progetto 100049- 2012-FD-ALTRI-EP-N_001;
CHE la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento istruttorio, è stata verificata e validata con verbale di validazione sottoscritto da
in data Amministrazione nella seduta del ;
e successivamente approvata dal Consiglio di
CHE è stata confermata, relativamente alla fase della stipulazione del presente contratto, la regolarità contributiva dell’impresa ……………. mediante acquisizione del D.U.R.C. emesso in data ;
CHE ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del
procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data , rubricato al protocollo n. ;
CHE la progettazione esecutiva è affidata a in quanto dell’appaltatore;
CHE le parti intendono fare risultare dal presente contratto tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti
TUTTO CIO’ PREMESSO
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro progettazione esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») e al d.P.R. n 207 del 2010.
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro
) a fronte della
percentuale di ribasso offerta pari a %, come da offerta economica allegato ….. Detto importo risulta così suddiviso:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 100.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
c) euro quale corrispettivo per la progettazione definitiva;
d) euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
2. Gli importi contrattuali di cui alle lettere A) e B) di cui al precedente comma 1 sono da intendersi al netto dell’I.V.A.; Gli importi contrattuali di cui alle lettere C) e D) di cui al precedente comma 1 sono da intendersi al netto dell’I.V.A. e contributo previdenziale e assistenziale se dovuto; è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante (aggiungere se del caso) adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione, ai quali si applica il ribasso contrattuale, limitatamente al solo costo di esecuzione dei lavori.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la stazione appaltante- ufficio direzione lavori, di , all’indirizzo , presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c sotto indicato, intestato alla impresa appaltatrice, che dichiara espressamente essere dedicato alle commesse pubbliche
.
3. Ai sensi della legge 136/2010, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
, titolare del codice fiscale --------------------
----------------------------------------- autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4, come comunicato dall'impresa in data...............
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - _ - - , con l’ulteriore precisazione che le persone autorizzate alle operazioni bancarie, comprese le riscossioni e le quietanze delle somme ricevute dall'Ateneo sono/è ..............………ed hanno/ha il seguente numero di codice fiscale
…………………………..
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. Dopo la stipula del presente contratto il Direttore dei Lavori ordina, previa autorizzazione del Rup, all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva e trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 168, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
(opzione 2: inizio progettazione già avvenuto prima della stipula del contratto)
2. In data l’appaltatore ha ricevuto l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 168, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.
3. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista delle vigenti disposizioni:
qualificato ai sensi
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1;
b) deve essere redatta presso ;
c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa effettuazione con buon esito, delle verifiche e dei controlli di legge, in applicazione dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto.
5. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 168, commi da 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, all’art. 13 comma 6..
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-contratto) fermo restando quanto prescritto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto
7. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 4.
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)
7. Per i motivi di cui al comma 1, i lavori saranno consegnati e iniziati entro ( ) giorni dall’approvazione di cui al comma 4.
(in ogni caso)
8. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in ( ) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori trova applicazione l’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori fatto salvo quanto previsto all’art. 19 comma 3 del Capitolato Speciale d’appalto è applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale riferito ai lavori di cui all'art 2 comma 1 lettere A) e B), con i limiti di cui all’art. 19 comma 4 del Capitolato Speciale d’appalto.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto in riferimento al corrispettivo indicato all'art. 2 comma 1 lettera D).
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 27.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)
6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e pagamenti a favore dei subappaltatori
1. Ai sensi dell’articolo 26 ter della legge n.98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell’importo contrattuale riferito ai lavori di cui all'art 2 comma 1 lettere A) e B), da erogare a seguito della stipulazione del contratto, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 140, comma 2, del
D.P.R. 207/2010. La eventuale, ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi a norma dell’articolo 1282 del codice civile. L’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell’esecutore, di garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Detta garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010.
La fideiussione è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione di cui alla successiva lettera a) o in caso di revoca dell’anticipazione di cui alla successiva lettera b), salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione:
a)L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
b) L'anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non proceda secondo il cronoprogramma dei lavori, parte integrante del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante; in tal caso sulle somme restituite dall’esecutore sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Detta anticipazione deve essere compensata, fino alla concorrenza del relativo importo, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile, ai sensi dell’articolo 26 ter comma 2, della legge 98/2013.
Oppure nel caso di contratto stipulato nell’ultimo trimestre dell’anno:
L’anticipazione è corrisposta nel primo mese dell’anno successivo alla data di stipulazione del presente contratto e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 3, della legge 98/2013.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento, del corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, dopo l’approvazione dei quest’ultima, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Se la progettazione è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva. Il pagamento di cui sopra è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all’INPS (comprese le gestioni separate) o all’INAIL, sia iscritto alle Casse
professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all’INPS (comprese le gestioni separate) né all’INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni. La stazione appaltante provvede, inoltre, al pagamento, a favore dell’appaltatore, dei corrispettivi maturati a seguito dell’esecuzione dei lavori nei termini prescritti dall’articolo 143 del DPR 207/2010.
3. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti, e dal relativo regolamento di esecuzione, ogni qualvolta l’appaltatore abbia regolarmente eseguito lavori per un importo, risultante dalla relativa contabilità tenuta dal Direttore dei Lavori, pari ad euro 250.000,00 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’importo delle rate di acconto precedenti.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R.
n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
5. In deroga al comma 3:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale riferito ai lavori di cui all'art 2 comma 1 lettere A) e B) e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.
6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
c) entro i 30 giorni successivi alla data di emissione del certificato di pagamento la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento degli importi dovuti.
7. Ogni pagamento è subordinato, all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
8. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 10 e alle condizioni di cui al comma 11.
9. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di trenta giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
10. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al presente articolo, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
12. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000, xxxxxx xxx xxxxxxx e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
13. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
14. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
15. Al pagamento della rata a saldo si applica quanto previsto al comma 7 del presente articolo.
16. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
17. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;
18. La stazione appaltante, in caso di subappalto, dovrà ricevere dagli affidatari entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano quanto sopra la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La stessa disciplina si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture ai sensi dell'art. 15 della legge n. 180 del 2011. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti nel contratto, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art 3 del decreto legislativo 192/2012.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 12 comma 6 del presente contratto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine trova applicazione l’art. 144 comma 1 del DPR 207/2010, in merito agli interessi dovuti per la ritardata emissione del certificato.
3. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi di mora di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. L’esecuzione dei lavori è soggetta a collaudo in corso d’opera, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 221 del D.P.R. 207/2010.
Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Trova applicazione l'art.141 del d.lgs. 163/2006.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
f) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 136/2010;
i) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per ulteriori casi di grave inadempimento, grave ritardo e grave irregolarità, in applicazione dell’articolo 136 del decreto legislativo n.163/06, anche ai sensi dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’appalto.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. La risoluzione in danno all’appaltatore è prevista, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1454 del codice civile anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
6. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente e con le modalità procedurali che saranno applicabili nel caso di specie.
Art. 16 – Recesso
1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 134 del D.Lgs. n.163/2006.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all’aggiudicatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. Trascorso tale periodo, I'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Articolo 17. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che ai sensi dell'art 112 del d.lgs 163/06 e delle relative norme regolamentari di cui al dpr 207/2010, sono stati oggetto di verifica.
5. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Genova, con esclusione del ricorso alla procedura arbitrale.
Art. 18 - Trattamento dati personali
1. Ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo decreto si informa che:
a) i dati personali acquisiti dalla S.A. saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;
b) il trattamento dei dati personali sarà effettuato in forma cartacea e informatizzata dal Dirigente, titolare del trattamento - secondo i principi di non eccedenza ed indispensabilità, in modo da prevenire violazioni di diritti, libertà fondamentali e dignità - per le sole sopracitate finalità istituzionali;
c) i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti nonché di altre pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte nell’incarico professionale da affidare o affidato;
d) i dati richiesti devono essere forniti con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati, non potendo in caso contrario l'amministrazione procedere al conferimento dell’incarico;
e) gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Il titolare dei dati forniti è l'Università degli Studi di Genova nella persona del Dirigente dell’Area per le Strutture Fondamentali, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e anti infortunistici. L'appaltatore è altresì responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi a cui è tenuto il subappaltare. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo del subappaltare fino all'esibizione dal parte di questi della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltare.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva già citato nelle premesse.
Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del presente contratto; formeranno altresì parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali è riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, si prende atto di quanto dichiarato nelle premesse.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti come previsto all'art. 52 del capitolato Speciale d'Appalto.
Articolo 22. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti e relativo regolamento di esecuzione.
(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2 .Non è ammesso il subappalto.
Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero
in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro
pari al per cento dell'importo delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 24. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque fino alla decorrenza di dodici mesi dalla dati di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con polizza numero in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
, come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 3.000.000 (tremilioni).
3) Dovrà inoltre essere presentata alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, efficace a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro .
L'assicurazione dovrà essere prestata in alternativa:
a) dal progettista incaricato della progettazione esecutiva, indicato in sede di gara o associato temporaneamente all'appaltatore;
b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'art 79 comma 7 del dpr 207/2010, e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione e il capitolato speciale d’appalto parte integrante del progetto esecutivo approvato;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3 del presente contratto;
d) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) e comma 3, secondo periodo del D.p.r 207/2010, nonché i successivi piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’appalto e per la parte ancora in vigore a seguito dell’emanazione del D.P.R. 207/2010;
h) il capitolato speciale d’appalto.
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _ .
3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni;
b) .
Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D. Lgs 81/2008 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto oppure abrogato dal D.P.R. n. 207/2010.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245- quinquies del Codice dei contratti.
Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Si applica inoltre quanto previsto nell'articolo 53 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Articolo 28. Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicatario
L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso (all'appaltatore) in data.........., ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (all'appaltatore) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
L’Ufficiale rogante
Per accettazione delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile: Art. 6 - Penale per i ritardi.
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
L’Ufficiale rogante