Lettera di incarico professionale per consulenza finanziaria autonoma.
Lettera di incarico professionale per consulenza finanziaria autonoma.
Il sottoscritto Sig. nato a il , residente a
via n. , C.F. , e-mail ,
successivamente denominato “Cliente”,
E
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx x.00 00000 Xxxx, email xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx, P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, C.F. TRVMML68S12H501N, P.I. 09270870588, iscritto alla sezione speciale dei consulenti finanziari autonomi con delibera n. 1337, successivamente denominato “Professionista”, il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.
PREMESSO CHE
a) Il Consulente è iscritto in apposita sezione dell’albo di cui all’art.31 comma 4 del D.lgs. 24.2.1998, n.58 (di seguito “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) dei “Consulenti Finanziari Autonomi” ed è abilitato ai sensi dell’art.18 bis del TUF allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto valori mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo, senza detenzione di fondi e titoli appartenenti ai clienti;
b) il Cliente ha ricevuto, letto ed esaminato l’Informativa Precontrattuale contenente le informazioni previste dall’art. 165 Regolamento
Intermediari;
c) il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente contratto inclusi gli allegati e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest’ultimo, ha ricevuto, letto e compreso il DOCUMENTO INFORMATIVO contenente le informazioni, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela e sulle segnalazioni all’OCF;
d) Il cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario relativo alla valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla propria situazione finanziaria, compresa la propria capacità di sostenere le perdite, e ai propri obiettivi di investimento, ivi compresa la propria tolleranza al rischio (di seguito, il “QUESTIONARIO”);
e) il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizione, da parte del Consulente, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni, della capacità di sopportare le perdite e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
f) il Cliente dichiara di essere stato informato del diritto di ricevere tutte le informazioni su supporto cartaceo o su supporto non cartaceo e chiede di voler ricevere dal Consulente le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la normativa di riferimento impone il supporto durevole e, in generale, ogni altro tipo di comunicazione, comprese le raccomandazioni fornite tramite e-mail all’indirizzo indicato nei dati anagrafici del cliente;
g) sulla base delle informazioni fornitegli il Consulente ha classificato il Cliente come:
x CLIENTE AL DETTAGLIO
⎕CLIENTE PROFESSIONALE
Al Cliente è stata comunicata con specifica informativa la possibilità di richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della sua tutela;
h) L’efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dalla sede legale del Consulente è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente;
i) in caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005,
n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta al Consulente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
l) il cliente ha fornito gli elementi relativi al “portafoglio” che intende sottoporre all’attività di consulenza, anche al fine di consentire al Consulente di determinare l’impegno richiesto nello svolgimento di tale attività di consulenza e la conseguente determinazione del compenso.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Cliente conferisce al Consulente l’incarico di prestare in suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lett. f) e comma 5 septies, del TUF (il “Servizio”), nei termini e alle condizioni che seguono. Le premesse fanno parte del presente contratto.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Consulenza finanziaria e patrimoniale.
Oggetto della prestazione è l’attività di consulenza e assistenza relativa ai seguenti punti:
• Verifica costi e commissioni dei rapporti di conto corrente intrattenuti dal cliente
• Verifica oneri e commissioni dei prodotti di investimento e risparmio presso le banche e assicurazioni del cliente.
• Analisi delle singole asset class di investimento e del loro rapporto rischio/rendimento dell’attuale portafoglio.
• Ribilanciamento degli indici finanziari “benchmark” di riferimento in base agli obiettivi del cliente
• Verifica di tutti i rischi specifici legati a singoli investimenti.
• Assistenza e monitoraggio del portafoglio titoli e fondi del cliente.
2. ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il Consulente si impegna ad eseguire l’incarico conferito dal Cliente elaborando un progetto di investimento che terrà conto degli obiettivi del cliente. Il progetto di investimento si traduce nell’identificazione dei mercati di riferimento “asset class” ovvero dei titoli e fondi diversificati per:
• tipologia di titoli, azionari, obbligazionari
• per capitalizzazione dei titoli azionari, large, medium, small capitalisation
• per stile dei titoli azionari, value, blend growth
• per tipologia dei titoli obbligazionari, governativi, societari, high yield, etc.
• per aree geografiche es. globali, Europa, America, mercati emergenti etc.
• Per valute es. Euro, Dollaro, yen etc.
• Per classi di investimento specifiche: commodities, luxury, real estate. liquidità
3. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Consulente fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall’art. 1176, secondo comma, c.c. con trasparenza e nell’interesse del Cliente; non è prevista la prestazione da parte del Consulente di raccomandazioni non personalizzate.
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare al Consulente - anche avvalendosi degli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento con i quali opera - i dettagli delle operazioni sui prodotti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il Consulente ha raccomandato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione. In assenza, anche entro il predetto termine, di una comunicazione da parte del Cliente relativamente all’esecuzione della raccomandazione, il Consulente valuterà il Portafoglio assumendo l’operazione raccomandata come non eseguita.
Al fine di consentire al Consulente la corretta prestazione del Servizio, il Cliente si impegna inoltre a fornirgli informazioni aggiornate e dettagliate circa la composizione del Portafoglio, che includano anche i dettagli delle operazioni concluse, anche se non siano state oggetto di raccomandazioni del Consulente. Le informazioni dovranno essere inviate:
a) al momento della sottoscrizione del contratto;
b) entro 2 giorni lavorativi dall’esecuzione di un’operazione di investimento o disinvestimento riferibile al Portafoglio non oggetto di raccomandazione da parte del Consulente.
Il Consulente non ha l’obbligo:
- di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente;
- di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.
Il Consulente potrà fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente anche di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta del Cliente stesso, qualora questi senta l’esigenza di ricevere un consiglio di investimento, mantenimento o disinvestimento relativo al Portafoglio.
Il Cliente sarà libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.
Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza per il Cliente a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato; l’intempestiva esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o della esecuzione degli investimenti non potrà in alcun modo essere imputata al Consulente. Le parti convengono che le raccomandazioni potranno essere fornite esclusivamente per iscritto ed essere firmate, anche a mezzo di firma elettronica, dal Consulente ed in mancanza di tali requisiti la raccomandazione dovrà intendersi nulla.
4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI FINANZIARI E SERVIZI TRATTATI
Le raccomandazioni personalizzate fornite dal Consulente al Cliente in esecuzione del Servizio possono avere ad oggetto i seguenti
strumenti finanziari di cui all’allegato 1, sezione C, del TUF, se compatibili con la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art.9:
a) Valori mobiliari
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate potranno avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari indicati al precedente comma 5.1., quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche.
Le raccomandazioni personalizzate potranno avere ad oggetto anche il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all’art. 1, comma 6 del TUF.
5. RISCHI DELLE OPERAZIONI
Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al Documento Informativo ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è da lui compiuta autonomamente, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:
a) le obbligazioni assunte dal Consulente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: pertanto, attraverso le raccomandazioni personalizzate, il Cliente non avrà la certezza del buon esito dei propri investimenti;
b) con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di determinare per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.
6. CONFLITTI DI INTERESSE
In conformità a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è riportata nell’ INFORMATIVA PRECONTRATTUALE ed è stata illustrata al Cliente prima della conclusione del contratto), il Consulente adotta ogni misura idonea a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Consulente e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del Consulente al momento della prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta il Consulente fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Il Consulente ove le misure adottate ai sensi del primo capoverso del presente articolo non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
7. DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO
Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta da comunicarsi tra le Parti a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.
Il Consulente potrà risolvere in qualsiasi momento il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento al Consulente delle commissioni e delle spese dovute.
8.COMPENSI DEL CONSULENTE
Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spetta un compenso annuale pari al 0,50% +iva dell’importo oggetto di consulenza con un minimo di euro 1.200,00 + iva. Verrà inoltre applicata una commissione di performance con il metodo High Watermark Assoluto.
Il patrimonio oggetto di consulenza è pari a euro:
L’High Watermark (di seguito HWM) è il sistema di calcolo della commissione di performance che maggiormente allinea l’interesse del cliente a quello del Consulente Indipendente, in quanto permette di imputare la commissione di performance una sola volta - su tutta la vita del portafoglio – per ogni livello di valore aggiunto.
1. High Watermark Assoluto
1.1 Condizione per la maturazione e modalità di determinazione della commissione di performance.
Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di performance, il nuovo valore dell’HWM
Assoluto sarà pari al massimo valore registrato dal portafoglio, nel giorno di rilevamento che avrà cadenza annuale.
1.2 Ammontare della commissione di performance e criteri di calcolo
Verificatasi la condizione di cui al precedente punto 1.1, la commissione di performance matura in misura pari al 10% + iva ed è applicata sulla differenza se positiva, tra l’ammontare iniziale dell’investimento ed il risultato di gestione.
Esempio:
Relativamente ad un patrimonio iniziale di 100.000,00 euro, nel caso di una rivalutazione del patrimonio nel corso dell’anno del 5%,
l’HWM Assoluto sarà pari ad Euro 105.000 euro, equivalente al valore registrato dall’investimento dopo 12 mesi.
In tal caso si procede al calcolo della commissione di performance e all’imputazione della stessa al risultato di gestione. In questo caso verrà applicato il 10%+ iva sul risultato di gestione di 5.000 euro e si determina una commissione di performance pari ad euro 500,00 + iva.
Per l’anno successivo, ai fini della determinazione del calcolo della commissione di performance, verrà preso come nuovo capitale iniziale 105.000 euro e solo su un ulteriore incremento patrimoniale verrà determinata alla fine del successivo anno la commissione di performance con lo stesso meccanismo applicato il primo anno.
Se in qualsiasi data di rilevamento annuale, il patrimonio dovesse temporaneamente scendere al di sotto del valore di 105.000 euro, la commissione di performance non sarà dovuta fintanto che il patrimonio non ritorni al di sopra del valore di 105.000 euro.
Nel caso in cui durante l’esecuzione del presente incarico il cliente apporti nuove somme, la parcella potrà essere riparametrata al nuovo importo complessivo oggetto di consulenza.
Nel caso in cui durante l’esecuzione dell’incarico, per qualsiasi motivo il cliente dovesse effettuare un rimborso parziale o totale dei suoi investimenti, per il calcolo del HWM, la rilevazione annuale potrà essere anticipata al momento dello smobilizzo.
Il pagamento avviene a mezzo bonifico sul c/c IT 71 X 03442 14239 000046775068 intestato a Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Nella prestazione del Servizio il Consulente non percepisce onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi.
Al termine di ciascuna anno solare, il Consulente invierà al Cliente su supporto durevole, le informazioni, espresse in forma aggregata, in merito ai costi e agli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi d’investimento ed accessori oggetto di raccomandazione. Il Cliente può chiedere ulteriori dettagli.
9. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
Il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se
tempestivamente eseguite, consentono l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo di rischio del cliente.
Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni fornite nella compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare, il Consulente verificherà che l’operazione raccomandata:
• corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
• sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento
compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
• sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il Consulente effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.
Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del QUESTIONARIO e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete.
In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, nell’ambito della valutazione di adeguatezza la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obbiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica.
Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.
Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate.
Nel caso di rapporti cointestati il Consulente ai fini della determinazione del profilo di rischio, il Consulente prende in considerazione la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. Prenderà in considerazione quello con il profilo più prudente
Nei confronti del “Cliente Professionale”, il Consulente può presumere, ai sensi dell’art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate.
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi dell’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo
comporterà l’impossibilità per Il Consulente di prestare il Servizio.
10. RELAZIONE DI CONSULENZA
A fronte dell’elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, il Consulente presenta al Cliente, su supporto durevole, una relazione che comprende una descrizione generale del Servizio prestato e delle ragioni per cui la raccomandazione fornita, nell’ipotesi di immediata esecuzione, sia adeguata per il Cliente e risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del medesimo, in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente, alla sua propensione al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite.
Per ciascuna operazione sono riportate le informazioni relative alla sua natura, al Prodotto/Strumento Finanziario o al servizio oggetto della stessa e vengono evidenziati eventuali condizioni/vincoli cui attenersi in fase di conclusione delle medesime.
Sono inoltre fornite informazioni in forma aggregata in merito a costi, oneri e incentivi connessi al Prodotto Finanziario raccomandato.
11. RENDICONTI
Il Consulente invia al Cliente:
- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare un rendiconto contenente la composizione e l’andamento del Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente
- a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente
- b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento
- c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
12.COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel DOCUMENTO INFORMATIVO, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni di cui al precedente tramite supporto durevole non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail.
A tal fine, il Cliente indicherà al Consulente un indirizzo di posta elettronica valido e strettamente personale, impegnandosi a mantenerlo attivo, nonché a comunicarne per iscritto eventuali modifiche entro 14 mesi dallo scioglimento del contratto. In ogni caso la comunicazione e-mail si riterrà ricevuta con il semplice invio da parte del Consulente, salva l’indicazione da parte del Cliente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel qual caso il Consulente provvederà all’invio mediante Posta Elettronica Certificata.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente al Domicilio del Consulente
ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
L’invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da parte del Cliente
potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità (è possibile indicare anche più modalità):
⎕ consegna a mano
X posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato in calce al presente contratto
13. MODIFICHE CONTRATTUALI
Il Consulente ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le clausole che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con preavviso non inferiore a 30 giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta al Consulente.
Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa pro tempore vigente, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dall’art. 14.1.
14. OBBLIGHI DEL CONSULENTE
Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
8. Protezione dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Consulente, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei
propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.
In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.
14. RECLAMI
Eventuali reclami avanzati dal Cliente dovranno essere inviati per iscritto al domicilio del Consulente o mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
I reclami del Cliente devono contenere almeno i dati identificativi del reclamante, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l’identificazione certa del cliente e dovranno essere inoltrati per iscritto; l’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni del Consulente in merito, sarà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi del reclamo sopra indicati.
Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, verranno fornite comunque al cliente, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsivoglia controversia concernente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
In conformità a quanto previsto dalla normativa sono inoltre applicabili alle controversie che dovessero sorgere tra il Cliente e Il Consulente le procedure di conciliazione e arbitrato vigenti. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione esperita si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/
Luogo e data Il Cliente
Il Consulente:
APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE: Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cc. e del D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, le seguenti clausole contrattuali: 3 (Modalità di prestazione del servizio); 5 (Rischi delle operazioni); 6 (Conflitti di interesse); 8 (compensi del consulente): 9 (Valutazione di adeguatezza); 13 (Modifiche contrattuali); 15 (Legge applicabile e foro competente).
Il Cliente