ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
Comune di Xxxxxxxxxx Irpino (AV)
Prot. 0011511 del 25-09-2018
in Arrivo Ore 16:09:59
Mitt.: irpinia sannio
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI XXXXXXXXXX IRPINO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Tra le seguenti organizzazioni dei proprietari:
A.P.E. AVELLINO (Associazione della Proprietà Edilizia per Avellino"Confedilizia") con sede in Avellino alla via Vasto n.26 - Presidente avv.. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Avellino, il 16/04/1986;
la Provincia di
in persona del
U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobili) con sede in Avellino alla Via Partenio n. 31 - - in persona del Presidente avv. Xxxx Xxxxxxx, nato a Mercogliano il 29/05/1944
e degli inquilini:
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Avellino con sede in Avellino alla via Circumvallazione n.42 in persona del Segretario Provinciale sig. Xxxxxx Xxxxxxxx nato a Avellino il 20/09/1942 e Xxxxxxxxx Xxxxx - segretario - nato a Avellino il 29/05/1953;
S.U.N.I.A. (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Avellino con sede in Avellino alla via n. in persona del Segretario Provinciale sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Santa Paolina, il 29/06/1947
U.N.I.A.T. Campania (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) con sede in Napoli, pia77ale Immacolatella Nuova n. 5 in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, sig. Xxxxxxx Xx Xxx nato ad Atripalda il 22/07/1983.
PREMESSO
- che in data 12/04/2005, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 , è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale depositato nella casa comunale di Xxxxxxxxxx Irpino in data 12/04/2005 prot. n. 2774/05;
- che in data 16 gennaio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 è stato emanato decreto di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Economia e delle Finanze;
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-che, pertanto, le organizzazioni firmatarie hanno ritenuto opportuno procedere alla stipula di Accordo Territoriale per il Comune di Xxxxxxxxxx Irpino in aderenza alle nuove disposizioni;
tanto premesso
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
L' Accordo Territoriale stipulato il 12/04/2005 e depositato presso il Comune di Xxxxxxxxxx Irpino il 12/04/2005 prot. n. 2774/05 deve ritenersi consensualmente risolto e quindi sostituito dal presente nuovo Accordo:
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M 16 gennaio 2017)
Art. I) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti di cui al presente capo è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino.
Art.2) Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è ripartito in aree omogenee. Le strade di maggior interesse commerciale, ricomprese nelle aree omogenee, sono state individuate e descritte in appositi elenchi contenuti nell'allegato A) del presente Accordo Territoriale.
Art.3) I valori di riferimento (minimo e massimo) dei canoni di locazione per le aree omogenee come individuate nell'allegato A), in cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino, sono definiti nelle misure riportate nell'allegato B) ed espressi in E/mq. annui.
Il
Art.4) Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono definite tre fasce di oscillazione dei canoni, costituite dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo di ogni area omogenea di appartenenza, e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'allegato C) parte prima. Le parti
contrattuali, individuata, - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione e foglio), - l'area /..---) urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli ,-; 17 ,"
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elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, e dalla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'allegato C) parte seconda. Tutti gli eventuali incrementi (ammobiliato, transitorio, durata anni, immobile con veduta libera, strada di maggior interesse commerciale, superficie immobile inferiore a 80 mq.) e/o diminuzioni percentuali (superficie immobile superiore a mq. 130 e strada di minor interesse commerciale) previsti per determinare il valore al mq. si sommano tra di loro per determinare la percentuale di aumento del valore al mq.
Art.5) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento, così come calcolato ai sensi degli artt.2-3-4-6 e degli allegati A)-B)-C) del presente accordo territoriale, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
Art.6) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dovranno essere aggiornati annualmente a decorrere dal 3 0 anno dal deposito del presente atto, nella misura massima del 75% della variazione in aumento, accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.
Art.7) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B) (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite -a loro richiesta- dalle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato C) (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
Art.8) L'attestazione prevista dall'art. 1 comma 8, art 2 comma 8 e art 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):
- a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);
- b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra i firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del
D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. 16
gennaio 2017.
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Art.9) Ai fini dì quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Ivl. 16 gennaio 2017, si specifica che i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo del 40% del valore concordato.
Art. 10) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M 16 gennaio 2017)
Art.11) L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale relativamente ai contratti di cui al presente capo è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017.
Art.12) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
Art.13) Con riferimento all'art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017 il canone dei contratti di locazione "transitorio ordinari" sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale con la possibilità di un aumento del 10% dei valori minimi e massimi per favorire la mobilità del territorio.
Art.14) Nel caso di locazione di porzioni di immobile il canone dell'intero appartamento, così come calcolato ai sensi dell'art.13, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata anche considerando parti e servizi condivisi.
Art. 15) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti
Art.16) Per i contratti di cui al presente capo vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
-A) Fattispecic di esigenze dei proprietari.
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Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o v dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello
di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; ogni altra, eventuale, esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
-B) Fattispecie di esigenze dei conduttori.
Quando il conduttore ha esigenza di contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; altra, eventuale, esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
Art.17) In applicazione dell'art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste all'articolo precedente, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
Art. 18) Per la stipula dei contratti transitori ordinari è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
Art.19) L'attestazione prevista dall' art 1, comma 8, art.2, comma 8, e art. 3, comma 5 del
D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):
-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra i firmatari del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);
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b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'art. 6, comma 3 del
D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al
presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. 16 gennaio 2017.
Art.20) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, si specifica che i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate sul territorio nazionale. Gli importi dei canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del presente Accordo, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti contraenti, fino al massimo del 40% del valore concordato
Art.21) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M 16 gennaio 2017)
Art.22) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti di cui al presente capo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino, che, ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, non è sede di università. Per i comuni limitrofi si rimanda agli accordi territoriali dei singoli comuni;
art.23) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
Art.24) Con riferimento all'art. 3, del D.M. 16 gennaio 2017, il canone dei contratti di locazione transitorio per studenti universitari, sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale
Art.25) Nel caso di locazione di porzioni di immobili il canone dell'intero appartamento,
così come calcolato ai sensi dell'art 24, è diviso in proporzione alla superficie di ciascuna \V\ porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
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Art.26) L'attestazione prevista dagli art. l comma 8, art. 2 comma 8, e art. 3 comma 5 de
D.M. 16 gennaio 2017 è rilasciata alla parte richiedente secondo una delle modalità previste ai seguenti punti a) o b):
-a) da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori scelta tra le firmatarie del presente Accordo Territoriale tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato D);
-b) dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori scelte tra le firmatarie del presente Accordo anche con le modalità previste dall'art. 6 comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017 tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al D.M. 16 gennaio 2017.
Art.27) 1 contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 integrato con la scheda riepilogativa di cui all'allegato G) del presente accordo.
CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
Art.28) I canoni massimi dell'alloggio sociale realizzati in applicazione all'art. 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008 sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. l, comma 7 secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione fino al 40% del canone massimo come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
Art.29) Nella definizione di detti canoni per i contratti di cui al presente capo, si applicano le modalità di calcolo previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e degli allegati A), B) e C) del presente Accordo.
Art.30) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.
ONERI ACCESSORI
Art.31) Per i contratti regolati dal presente Accordo Territoriale è applicata la Tabella degli ; )
oneri accessori allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.
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COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art.32) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017, dall'art. 14 del tipo di contratto allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, dall'art. 16 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e dall'art. 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato F) (Modello di richiesta) al presente Accordo Territoriale.
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Art.33) Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Xxxxxxxxxx Irpino, potrà formare oggetto, di intesa tra le parti, di revisione anche prima della sua scadenza nelle ipotesi in cui:
-a) siano deliberate dal Comune di Xxxxxxxxxx Irpino specifiche aliquote IMU, TASI (ovvero 11.1C) per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo Territoriale;
-b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. n. 431/98;
-c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per le città di Xxxxxxxxxx Irpino;
-d) sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo Territoriale, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.
Tutti i contratti di locazione sottoscritti in vigenza del precedente accordo del 09.11.1999 restano validi ed efficaci e resteranno regolati e disciplinati in virtù di quanto previsto nei i detti accordi.
Costituiscono parte integrante di questo Accordo Territoriale i seguenti allegati All. A: Aree del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino;
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All. B: Fasce di oscillazione del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino; All. C: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
All. D: Attestazione Unilaterale z--z
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All. E . Attestazione Bilaterale AH. F: Modulo di richiesta All. G: Scheda riepilogativa
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Xxxxxxxxxx Irpino, lì 24/09/2018
A.P.E. AVELLINO "Confeddizia" in persona del Presidente
U.P.P.I. in persona del Presidente avv. Xxxx Xxxxxxx;
S.I.C.E.T. in persona del Segretario Provinciale sig. Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx segretario; t,
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S.U.N.I.A. in persona del Segretario Provinciale Lieto Fiorentino; 1-A
U.N.I.A.T. in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, si . ,Arterio Feo
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Allegato "A"
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX IRPINO IN AREE OMOGENEE
ZONA i - CENTRALE/RESIDENZIALE
Piazza Xxxxxxx X, via Xxxxxxxx, via e piazza Roma, corso Garibaldi, xxx Xxxxxxxxx X.X.0 Xxx xxxxx Xxxxxx, via Nazionale delle Puglie Giardini, via Taverna Campanile, via Breccelle, via Vetreria, via Legniti.
ZONA 2 - SEMI-CENTRALE
Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxx, via Molinelle, via Rivarano, via Basecchia, Via Piano Alvanella, via Torone.
ZONA 3 - PERIFERICA
Xxx Xxxxx, xxx Xxxxx, via Favale, Via San Xxxxxxx.
IL valore dei canoni concordati, definiti con le modalità di cui agli artt. 2,3,4,5 e 6 ed agli allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, per i contratti stipulati in strade di cui al presente elenco, potranno essere incrementati, ovvero ridotti, d'intesa tra le parti, fino ad un massimo dei 20%
Per i contratti stipulati in strade non comprese tra quelle di maggiore interesse commerciale, così come individuate agli elenchi 1,2,3,4 e 5, i valori dei canoni concordati, definiti con le modalità di cui agli artt. 2,3,4,5 e 6 ed agli allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti, fino al massimo del 30%.
Monteforte lrpino , 11 24 / 09/2 O 1 8
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Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
A.P.E. AVELLINO "Confedilizia" in persona del Presidente avv
U.P.P.I. in p ersona del Presidente avv. Elio
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S.I.C.E.T. in persona del Segretario Provinciale sig. Xxxxxxx- 'roise e
Xxxxxxxxx Xxxxx segretario/h
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S.U.N.I.A. in persona del Segretario Provinciale Fiorentino Liet.w/
U . N. I .A.T. in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, sig. Arteri.e (eo
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Allegato "B"
VALORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE AREE OMOGENEE IN CUI
E STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX IRPINO.
Individuatesi le quattro "aree omogenee" come da allegato A) e tenutosi conto dei valori correnti di mercato, i valori minimi e massimi del canone annuo E/mq. per ciascuna delle sei aree omogenee sono definiti nelle misure Seguenti:
MINIMO | MASSIMO | |||
ZONA l | CENTRALE | 3,00 | 3,40 | |
ZONA 2 | SEMICENTRALE | 2.50 | 3,00 | |
ZONA 3 | I | PERIFERICA/RURALE | 2,20 | 2,50 |
ZONE
CANONE EURO/MQ.
- Per i contratti di durata superiore a tre anni le parti potranno aumentare il canone, definito secondo i parametri di cui agli allegati A),
B) e C), in ragione del 2% per ogni anno di ulteriore durata, ma entro un limite massimo dei 12% del valore iniziale.
-Per tutte le tipologie di contratti (ordinari, transitori e per studenti universitari) le parti potranno incrementare il canone iniziale, definito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nella misura massima del 15% del suo valore qualora l'immobile beato sia completamente arredato e sia allegato al contratto tipo l'elenco descrittivo dei beni concessi
in USO.
-Per unità immobiliari con superfici inferiori ai mq. 80. computate col criterio previsto dall'allegato C), le parti potranno concordare un aumento del canone, definito mediante l'applicazione di criteri stabiliti negli allegati A) e B), nella misura massima ricavata dalla differenza tra la superficie di 80 mq. e la superficie dell'alloggio con un aumento percentuale inversamente proporzionale alla dimensione dell'immobile; il tutto come dallo schema esemplificativo qui di seguito riportato:
da mq. | a mq. | aumento del |
35 | 36 | 44% |
36 | 37 | 43% |
37 | 38 | 42% |
.e così di seguito fino ad 80 mq. dove l'aumento percentuale sarà pari a zero. Comunque la percentuale di aumento del canone non potrà essere superiore al 50%.
-Per le unità immobiliari superiori a mq. 130 le parti potranno concordare una riduzione fino al 30% dei valore del canone.
-Il valore dei canoni concordati definiti con le modalità degli artt. 2,3,4,5 e 6 e dagli allegati A), B) e C) del presente accordo territoriale
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potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti, fino al massimo del 30% del valore del canone.
-Decorso il primo anno di durata della convenzione - e sempre che le Organizzazioni non avranno diversamente stabilito con apposito accordo integrativo da stipularsi entro il termine del 30 luglio di ciascun anno, i valori minimi e massimi definiti per ciascun arca saranno aggiornati, anno per anno, nella misura massima del 75% della variazione di aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente, con riferimento alla data del 30 giugno, e potranno essere adottati per la stipula di nuovi contratti nell'anno di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Xxxxxxxxxx Irpino, lì 24/09/2018
A.P.E. AVELLINO "Confedilizia" in persona del Presidente avv
U.P.P.I. in persona del Presidente avv. Xxxx Xxxxxxx;
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Allegato "C"
PARTE PRIMA
VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL'INTERNO DELLE FASCE. ELEMENTI CARATTERISTICI
I) ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore)
2) doppi servizi;
3) aree e spazi liberi di uso comune:
4) balcone sporgente o terrazzo;
5) riscaldamento autonomo/centralizzato;
6) area verde di pertinenza o piano attico;
7) impianto di condizionamento;
8) servizio di portierato;
9) stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi dieci anni;
10) sistema di sicurezza odi allarme interno;
11) videocitofono;
12) antenna centralizzata o impianto satellitare centralizzato;
13) stato dì manutenzione ottimo;
14) porta blindata;
15) infissi con doppio vetrocamera;
16) Classe energetica "A"- "B"- "C" -
17) Posto auto;
18) Cucina abitabile con finestra;
19) Struttura di superamento delle barriere architettoniche all'interno dell'unità immobiliare locata;
20) WIFI limitatamente per i contratti transitori e per studenti.
CARATTERISTICHE OGGETTIVE PER IL POSIZIONAMENTO DELL'U.I. NELLA FASCIA VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE POSSESSO DEGLI ELEMENTI
FASCIA DAL AL SOPRA RIPORTATI:
1^ | l% | 25% | 3 | SU | 20 |
2^ | 26% | 50% | 4 | SU | 20 |
3^ | 51% | 75% | 5 | SU | 20 |
4^ | 76% | 100% | 6 | SU | 20 |
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Per la determinazione del canone nell'ambito della fascia di riferimento, individuata in base agli elementi caratteristici dell'unità immobiliare, le parti in sede di contrattazione, dovranno tenere conto dello stato di conservazione, affaccio, soleggiamento, panoramicità, classe energetica e adeguamento impianti a norma, dell'unità immobiliare e dei fabbricato, cosicché dal valore più basso, legato alla condizione 'scadente", perverranno ad un valore medio/basso, legato alla condizione "mediocre", ad un valore medio/alto, legato alla condizione "normale", e ad un valore massimo, legato alla condizione "ottimo, pronto all'uso".
Quando l'unità immobiliare è inserita nella classe energetica A", documentata da A.P.L. rilasciata dopo la data del 01/01/2013, la fascia di appartenenza sarà comunque la 4^ (quarta).
In ogni caso, per l'inserimento nella quarta fascia (dal 76% al 100%), le condizioni di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato dovranno essere almeno "buone": mentre, per l'ipotesi in cui non vi fossero tutte le caratteristiche richieste, il canone andrà concordato con riferimento al minimo della quarta fascia.
PARTE SECONDA
CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER LA QUANTIFICAZIQNE DEL CANONE.
Le superfici da considerarsi ai tini della quantificazione del canone — con una tolleranza del 5% (cinque per cento) in più O in meno - sono:
a) quella residenziale, calcolata in relazione alla superficie utile calpestabile;
b) quella non residenziale, calcolata nelle seguenti misure percentuali:
Progressivo | TIPOLOGIA | PERCENTUALE UTILE | |
1 | box auto | 60% | della superficie calpestabile |
2 | balconi, terrazze, cantine | 25% | della superficie calpestabile |
3 | posto auto coperto | 50% | della superficie assegnata |
4 | posto auto scoperto | 40% | della superficie assegnata |
5 | superficie scoperta ad uso esclusivo | 20% | della superficie destinata |
9
i 6 superficie condominiale a verde 10% dei millesimi di proprietà i
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/ 2 9
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Xxxxxxxxxx Irpino lì 24/09/2018
I
A.P.E.AVELLINO "Confedilizia" in persona del Presidente avv. aintenict is;
U.P.P.I. in persona del Presidente avv. Xxxx Xxxxxxx;
S.I.C.E.T. in persona del Segretario Provinciale sig. Xxxxxx - Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxx segretario;
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S.U.N.I.A. in persona del Segretario Provinciale Xxxxxxxxxx Xxxxx; t ""
U.N. I .A.T. in persona del Coordinatore Provinciale di Avellino, si '.iArterio De eo ..--
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Comune di Xxxxxxxxxx Irpino
Provincia di Avellino
DELIBERA DI GIUNTA n.187 del 08-11-2018 COMUNE DI XXXXXXXXXX IRPINO
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 187 Del 08-11-2018
Oggetto: Presa d'atto accordo territoriale per la stipula di contratti di locazione a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 09.12.1998.
L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 12:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di rito, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte depositate dal Sindaco presso l'Ufficio Segreteria.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | SINDACO | A |
della BELLA XXXXXXX | VICESINDACO | P |
XXXXXX XXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | -P |
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor della BELLA XXXXXXX in qualità di VICESINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXX.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo -, prevede che possano essere stipulati contratti di locazione di tipo abitativo sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, nel rispetto dei criteri generali e schemi contrattuali definiti a livello ministeriale in una "convenzione nazionale";
- Che tali accordi per la stipula di contratti di locazione a canone concordato permette alle parti coinvolte, ovvero proprietari e inquilini, di usufruire di agevolazioni fiscali non previste nel caso di stipula di contratti di locazione oridinari;
VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune di Xxxxxxxxxx Irpino in data 25.09.2018, n. 0011511, con la quale il sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, a nome delle 00.XX., ha trasmesso "l'Accordo Territoriale per il Comune di Xxxxxxxxxx Irpino" stipulato in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tra le seguenti organizzazioni dei proprietari:
-A.P.E. Avellino (Associazione della Proprietà Edilizia e per la Provincia di Avellino "Confedilizia) con sede in Avellino;
-U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobili) con sede in Avellino; e degli inquilini:
-S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio ) della Provincia di Avellino;
-S.U.N.I.A. (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Avellino;
-U.I.A.T. Campania (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) con sede in Napoli;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Xxxxxxxxxx Irpino, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 e del D.M. 30.12.2002, intende prendere atto dell'accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone agevolato stipulato per il comune di Xxxxxxxxxx Irpino, anche al fine di incentivare il ricorso a tali tipi di contratti in un territorio definito ad alta tensione abitativa;
VISTA la Legge 431/1998;
VISTA la Legge 208/2015;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 48 in materia di competenze della Giunta Comunale;
VISTO l' art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale disciplinante i controlli interni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del T.U.U.E.L. in D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sul presente deliberato non necessita di attestazione di copertura finanziaria in quanto, allo stato, non comporta impegno di spesa o prenotazione di impegno a carico del bilancio dell'Ente;
CON VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
DELIBERA DI GIUNTA n.187 del 08-11-2018 COMUNE DI XXXXXXXXXX IRPINO
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1)Per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto dell'accordo territoriale relativo ai contratti di locazione abitativa a canone agevolato per il territorio del comune di Xxxxxxxxxx Irpino, siglato dalle associazioni della proprietà edilizia e dalle associazioni degli inquilini della provincia di Avellino, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2)Di disporre, ai fini di incentivare e promuovere la stipula dei contratti a canone concordato, che il Comune dia diffusione all'accordo territoriale siglato, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
3)Trasmettere in elenco il presente deliberato ai capigruppo consiliare — art. 125 del
T.U.O.E.L. in D.Lgs n. 267T2000.
4)Con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, dichiarare immediatamente eseguibile il presente deliberato — art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA, art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Data: 29-10-2018 Il Responsabile del settore
X.xx Geom. XXXXXX XXXXXXX
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il VICESINDACO
X.xx della BELLA XXXXXXX
Il SEGRETARIO GENERALE X.xx XXXXXXXXX XXXXXXX
Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale
ATTESTA
- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 13-11-2018 (art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
- che è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Monteforte I. lì, 13-11-2018 Il SEGRETARIO GENERALE X.xx XXXXXXXXX XXXXXXX
Copia conforme all'originale, per uso aMministrativp e di ufficio.
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Monteforte I. lì, 13-1 1-20 18 '-„ J1 SEG ARTO G1 RALE MO tti LA E I l ›,10
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-11-2018 perché:
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, X.Xxx. n. 267/2000);
[s J la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). •
Monteforte I. lì 13-11-2018 Il
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