INVESTIGATIVO
Condizioni Generali di Fornitura
INVESTIGATIVO
ART. 1 OGGETTO – Con la sottoscrizione del mandato investigativo il committente conferisce ad Vipco S.r.l. (in seguito denominata Vipco) l’esecuzione dei servizi investigativi richiesti, ai prezzi indicati nel preventivo e, comunque, nel listino e nelle tabelle delle operazioni e mercedi autorizzato dalla Prefettura (visionabile presso la sede o nel sito xxx.Xxxxx.xx/xxxxxxx). Le parti riconoscono che l’obbligazione contratta da Vipco relativamente a questo incarico è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Il committente dichiara che la finalità della presente investigazione è correlata fin dall’inizio alla difesa di un diritto in giudizio o a investigazioni difensive. È espressamente vietato al committente di disporre investigazioni per conto di terzi (salvo esplicito mandato) e di permettere a terzi di valersi delle informazioni rese da Vipco in adempimento dell’incarico.
ART. 2 SEGRETEZZA DEI DATI – Tutte le informazioni scritte e verbali fornite da Vipco o da chi ne opera alle sue dipendenze sono trasmesse al committente, il quale si impegna a utilizzarle esclusivamente per le finalità indicate nel mandato investigativo e a mantenere la loro segretezza, anche e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 e successive modifiche.
ART. 4 PRODUCIBILITA' IN GIUDIZIO DEGLI ESITI DELLE INDAGINI – Il
committente potrà citare Vipco come fonte d’informazione o produrre in giudizio civile o penale i rapporti ricevuti, unicamente se sottoscritti dal legale rappresentante di Vipco. Su richiesta scritta del committente, Xxxxx si impegna altresì, a fornire i nominativi degli operatori investigativi da citare in qualità di teste, in riferimento alle attività di indagine svolte. Vipco dichiara di operare in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e, per l’effetto, di aver precisamente istruito il proprio personale in ordine alle modalità da osservare nel trattamento dei dati trattati.
ART. 5 RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO – L’uso e l’interpretazione del risultato delle indagini dovrà essere valutato esclusivamente dal committente che,quindi, si assume la responsabilità delle scelte conseguenti. Vipco, stante la natura indiziaria delle informazioni raccolte, non risponde della veridicità delle stesse. Eventuali danni (solo se accertati) saranno risarciti nella misura che non potrà superare il corrispettivo pattuito nel relativo incarico.
ART. 6 DIRITTO DI RECESSO – Le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di indicarne le motivazioni, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite o commissionate da Vipco e per le quali la società abbia già impegnato personale o mezzi alla data di comunicazione del recesso. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta (anche via fax) da inviare alla sede amministrativa di Vipco in Xxxxxxxxx ,1 – 00000 Xxxxx (XX) ovvero, al committente, nell’indirizzo indicato nel mandato investigativo. Il committente non avrà diritto al risarcimento del danno.
ART. 7 TEMPI DI EVASIONE – La durata dell’investigazione indicata nel mandato investigativo potrà essere prorogata di comune accordo con il committente. In ogni caso la
data di consegna indicata è da intendersi puramente indicativa. Xxxxx non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi eventualmente verificatisi nell’esecuzione dell’incarico e/o nella comunicazione delle informazioni richieste.
ART 8. INFORMATIVA PRIVACY – Per quanto attiene ai dati del committente, con la sottoscrizione della presente lo stesso dichiara che gli è stata resa da Vipco l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03 (presente anche sul sito xxx.Xxxxx.xx) e con la sottoscrizione dell’incarico presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano con le modalità descritte nell’informativa. Nel caso in cui lo stesso non intenda ricevere ulteriori comunicazioni commerciali è sufficiente barrare la casella qui a fianco*
ART. 9 DELEGHE D’ATTIVITA’ – Per l’attuazione dell’incarico Vipco si avvarrà di collaboratori interni o esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della D. LGS 196/03 e successive modifiche. Vipco potrà avvalersi, per talune fasi dell’incarico commissionato, di ulteriori investigatori i cui nominativi saranno indicati in calce all’incarico. Il committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere ad Vipco i nominativi degli ulteriori investigatori coinvolti nell’indagine conferita, inviando richiesta scritta anche via fax o mail.
ART. 10 NORME DEONTOLOGICHE – In adempimento a quanto previsto dall’Art. 8, co 6, Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali ai fini della difesa in giudizio, il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico potranno chiedere informazioni dell’andamento dell’investigazione al fine di permettere loro di adottare una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria.
ART.11 CORRISPETTIVO – La natura dell'obbligazione contratta da Vipco non consente la preventiva quantificazione complessiva delle prestazioni da erogare, pertanto il corrispettivo indicato nel preventivo approvato dal cliente dovrà intendersi puramente indicativo. Il compenso, infatti, potrà essere quantificato nel suo preciso ammontare, solo al termine dell’attività svolta e, comunque, sulla base delle tabelle prefettizie di cui all'art. 135 del TUPS. Qualsiasi promessa verbale fatta da collaboratori, dipendenti o rappresentanti di Xxxxx dovrà considerarsi nulla se non confermata per iscritto.
ART. 12 FATTURAZIONE – Le fatture si intendono validamente consegnate anche se inoltrate a mezzo fax o posta elettronica ai sensi della Circ. Min. del 19/1/2005 n. 45/X. Xx sensi dell'art 10, comma 2 del codice deontologico (Provv. Garante n. 60 del 6.11.08) il cliente richiede che i documenti relativi al presente incarico vengano temporaneamente conservati al fine di garantire la possibilità di dimostrare la liceità e correttezza dell'operato di Vipco nell'adempimento dell'incarico. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento, Vipco sarà libera di inviare diffide o comunicazioni, all’indirizzo indicato dal Cliente nell’atto di incarico, ovvero ad altro indirizzo utile per la comunicazione.
ART. 13 FORO COMPETENTE – In caso di controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.
TECHNOLOGY
ART. 1 OGGETTO – Con la sottoscrizione dell’atto di incarico il committente conferisce ad Vipco S.r.l. (in seguito denominata Vipco) l’esecuzione dei servizi Technology richiesti, ai prezzi indicati nel preventivo e, comunque, nel listino e nelle tabelle delle operazioni e
mercedi autorizzato dalla Prefettura (visionabile presso la sede o nel sito xxx.Xxxxx.xx/xxxxxxx). Le parti riconoscono che l’obbligazione contratta da Vipco relativamente a questo incarico è un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
ART. 4 PRODUCIBILITA' IN GIUDIZIO DEGLI ESITI DELLE INDAGINI – Il cliente
potrà citare Vipco come fonte d’informazione o produrre in giudizio civile o penale le relazioni tecniche unicamente se sottoscritte dal legale rappresentante di Vipco.
ART. 5 RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO – L’uso e l’interpretazione delle relazioni tecniche dovrà essere valutato esclusivamente dal Cliente che, quindi, si assume la responsabilità delle scelte conseguenti.
ART. 9 DELEGHE D’ATTIVITA’ – Per l’attuazione dell’incarico Vipco si avvarrà di collaboratori interni o esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della D. LGS 196/03 e successive modifiche.
ART.10 LEGITTIMAZIONE – Il cliente dichiara di essere in lecito possesso del materiale da esaminare. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto Vipco S.r.l. ha richiesto la documentazione legittimante il possesso e il cliente non è in grado di produrla ovvero il bene non è univocamente associato a persona fisica. Il cliente conferma ad Vipco S.r.l. e quindi anche alle eventuali persone dalla stessa incaricate il proprio integrale e incondizionato assenso a che tali attività vengano effettuate su beni (dispositivi cellulari/smartphone, memorie estraibili, hard disk, SIM, USIM, Hard Disk, PC…) o materiali dei quali il cliente garantisce di essere titolare e di disporre integralmente di tutti i diritti necessari, indipendentemente dal fatto siano fisicamente in possesso e/o consegnati dal cliente.
ART. 13 TRASPORTO – Per lo svolgimento dell’attività possono essere utilizzati corrieri espressi: Vipco S.r.l. si impegna ad utilizzare solo ed esclusivamente primari vettori nazionali (DHL, TNT, UPS…), usufruendo di servizi tracciabili. Vipco S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile dello smarrimento del materiale da parte del vettore, ne potrà essere richiesto alcun risarcimento.
ART.14 MANLEVA – Vipco S.r.l. assicura il massimo impegno affinché l’attività non procuri disservizi e perdite di dati, ma altresì avverte che, nonostante la diligenza assicurata, potrebbero verificarsi egualmente imprevisti e malfunzionamenti durante l’intervento. Vipco
S.r.l. Consiglia pertanto, prima di consegnare il materiale oggetto di attività, di effettuare in autonomia una copia di backup dei dati. Xxxxxx ristoro potrà essere di conseguenza preteso dal cliente qualora tale consiglio non venisse seguito. Parimenti alcun risarcimento potrà essere riconosciuto al cliente per i disservizi incolpevolmente provocati da Vipco S.r.l. o dai suoi delegati nell’espletamento del presente incarico. A tal fine il cliente garantisce il proprio pieno e irrevocabile impegno a mantenere Vipco S.r.l. e le persone dalla stessa delegate integralmente manlevate e indenni nella denegata ipotesi in cui, per causa o in conseguenza delle attività sopra descritte che Vipco S.r.l. andrà a espletare per conto del cliente, dovesse essere chiamata da parte di terzi a rispondere di attività asseritamente illecite, non consentite, non autorizzate, o dannose.