CONCESSIONE DI GESTIONE DEL TAPPETO DI RISALITA RIO GAVARD – LOC. MELEZET – FINO AL 31.12.2022
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI SUSA N. 1/2015 DEL 29 DICEMBRE 2015
Rep. n. 841
COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino) REPUBBLICA ITALIANA
CONCESSIONE DI GESTIONE DEL TAPPETO DI RISALITA RIO GAVARD – LOC. MELEZET – FINO AL 31.12.2022
CIG 7657668B88
L'anno duemiladiciotto addì 28 del mese di dicembre in Bardonecchia e nella Casa del Comune.
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx DI XXXXX Xxxxxxxxxx Comunale del Comune di Bardonecchia, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si sono costituiti:
- da una parte:
il Comune di Bardonecchia con sede in Xxxxxx X. Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXXXXXXX (XX) – C.F. 86501270010, rappresentato dal Dott. Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX nato a Susa (TO) il 25/12/1973 codice fiscale XXXXXX00X00X000X nella sua qualità Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune” o “Concedente”) il quale agisce e stipula non in proprio, ma in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta avente codice fiscale n. 86501270010;
- dall’altra parte:
la COLOMION S.p.A., con sede in Xxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) codice fiscale e partita IVA 00483380010 (nel seguito “Società affidataria” o “Appaltatore”), in persona del suo Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX, codice fiscale
XXXXXX00X00X000X, di seguito denominata o “Concessionario” o “Affidatario” o “Gestore”:
Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti, io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo.
Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, ai sensi dell’art.48 della Legge Notarile, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
SI PREMETTE
- con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Area Tecnica n. 311 del 16.10.2018 è stata approvata la bozza di bando, nonché la documentazione di gara comprensiva del disciplinare e della relativa modulistica da compilare, del Capitolato speciale/schema di contratto e relativi allegati tecnici, per l’affidamento della “Concessione di gestione del tappeto di risalita Rio Gavard – Loc. Melezet - fino al 31.12.2022”, dando mandato di avvio del procedimento alla Centrale Unica di Committenza dei comuni dell’Unione Montana Xxxx Xxxxx Susa
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 408 del 17.12.2018 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva la “Concessione di gestione del tappeto di risalita Rio Gavard – Loc. Melezet – fino al 31.12.2022” alla ditta Colomion Spa con sede in Reg. Molino 13 – 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) con un importo offerto di canone annuale concessorio a favore del Comune di Bardonecchia pari € 2.002,00 (duemiladue) oltre IVA.
Visti il capitolato speciale ed i relativi allegati che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
ARTICOLO. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.
ARTICOLO. 2. CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
1. Con il presente contratto il Comune di Bardonecchia affida alla Colomion Spa la “Concessione di gestione del Tappeto di risalita Rio Gavard – Loc. Melezet – fino al 31.12.2022” alle condizioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale (C.S.P.) e nel presente contratto, che definiscono l’oggetto della concessione.
ARTICOLO. 3. IMPIANTO OGGETTO DI CONCESSIONE
1. Il bene oggetto della concessione è costituito dal tappeto di risalita denominato “Rio Gavard” oltre ai locali ad esso accessori come meglio specificato nel C.S.P.
ARTICOLO. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto per l’avvio della stagione invernale 2018/2019 e terminerà il 31/12/2022. Alla scadenza della concessione non interverrà in alcun caso il rinnovo tacito.
2. Ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di concessione, il concedente potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, fino al termine della stagione invernale 2022/2023, ovvero fino al 30.04.2023.
3. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’aggiudicatario.
ARTICOLO. 5. CANONE DI CONCESSIONE
1. Il canone annuo concessorio offerto in sede di gara è pari a Euro 2.002,00 (diconsi euro duemiladue/00) oltre IVA, con una percentuale di rialzo del 0,100% sulla base di gara, quindi per un importo complessivo per la durata della concessione pari a € 8.008,00 oltre IVA, al netto delle rivalutazioni monetarie.
2. Il suddetto canone annuo sarà soggetto ad una prudenziale rivalutazione media annua del 0,75% da applicarsi indipendentemente dall’andamento dei mercati e da diversi indici, sia inferiori sia superiori, desunti a livello nazionale.
3. Il canone annuo di concessione andrà pagato all’ente concedente anticipatamente ed entro il 01 dicembre di ogni anno di attività. Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere nessuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento di tutte la rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. La rata di canone relativamente la prima annualità dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre ed automaticamente la messa in mora del concessionario, qualunque ne sia la causa. Saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti o corrisposti in ritardo gli interessi legali e di mora, senza che questo costituisca per il concedente la rinuncia ad ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza, fatto sempre salvo il maggior danno.
5. Il mancato pagamento del canone come meglio specificato negli articoli seguenti potrà portare alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile fatto salvo il maggior danno a carico del concessionario.
6. In caso di mancato pagamento delle rate di canone è facoltà dell’ente concedente avvalersi della garanzia di cui agli articoli seguenti.
7. Nel caso di estensione della durata contrattuale, come previsto agli artt. 2 e 6 del C.S.P., fino al termine della stagione invernale 2022/2023, sarà dovuta una ulteriore rata di canone pari a € 1.501,50 oltre IVA, calcolati sulla base dell’offerta presentata in sede di gara.
ARTICOLO. 6. ONERI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si impegna a:
1. Garantire un’apertura invernale minima di almeno 100 giorni (soggetto a rialzo - da intendersi tale un’apertura continuativa di almeno 7 ore), fatte salve cause di forza maggiore come l’assenza di neve al suolo. Essi potranno anche non essere continuativi qualora la chiusura venisse dettata per ragioni di sicurezza dal Responsabile Tecnico dell’impianto.
2. Corrispondere al Comune di Bardonecchia, nella sua qualità di ente concedente e proprietario dell’infrastruttura, il canone annuo come riportato all’Articolo. 5.
3. Effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria come riportato all’Articolo. 7.
4. Effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione straordinaria nelle modalità e nei limiti riportati all’Articolo. 7.
5. Assumere, a propria cura e spese, i costi generali legati a pubblicità, spese di rappresentanza, consulenze legali e tecniche, assicurazioni e spese amministrative per l’intera durata della concessione.
6. Provvedere ad intestarsi ed a corrispondere il pagamento della fornitura elettrica necessaria per il funzionamento dell’impianto.
7. Ottenere le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’impianto, nessuna esclusa.
8. Il concessionario si impegna a gestire e custodire l’impianto ed i manufatti ad esso pertinenti rispettandone la destinazione d’uso stabilita dall’ente concedente ed
obbligandosi a condurla usando la diligenza del buon padre di famiglia ed esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
9. E’ fatto obbligo al concessionario di assicurare la custodia ed il corretto uso di tutti gli impianti per tutta la durata della concessione dovendo alla scadenza riconsegnarli nel pristino stato, salvo normale usura e le modifiche migliorative preventivamente autorizzate, senza che queste comportino alcun obbligo ed onere per l’ente concedente.
10. Redigere, consegnandone una copia informatica al concedente, il D.U.V.R.I. ai sensi del d.lgs. 81/2008, da tenere a disposizione delle ditte fornitrici di beni e servizi.
11. Il concessionario è obbligato a mantenere le strutture e gli impianti a norma e dovrà presentare al concedente le certificazioni della regolarità e conformità a seguito di collaudi e revisioni oppure nel caso in cui siano eseguiti nuovi lavori: non dovrà apportare agli impianti modificazioni che ne diminuiscano lo stato di consistenza, potrà per altro, previo il benestare del Concedente, apportare migliorie all’impianto ed alle sue pertinenze.
12. Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno agli immobili ed agli impianti, sollevando l’ente concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo e della non corretta gestione delle strutture e degli impianti da parte degli stessi.
13. Il concessionario sarà sempre ritenuto direttamente responsabile ed economicamente garante di ogni e qualsiasi danno e/o pregiudizio che possa derivare ai beni mobili ed immobili da esso medesimo condotti o da terzi a seguito del proprio comportamento “colposo” nella condotta e gestione dei medesimi.
14. Il concessionario deve utilizzare personale con regolare posizione assicurativa e previdenziale ed osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
15. Il Concessionario ha comunque l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della stagione invernale, il periodo di apertura e l’orario giornaliero di funzionamento degli impianti per il pubblico. Eventuali variazioni legate alle condizioni climatiche, dell’innevamento e di sicurezza potranno essere adottate dal Concessionario, alla condizione che vengano comunicate alla clientela in tempo reale con gli strumenti tecnici a disposizione.
16. Le tariffe, il programma stagionale, gli orari, le variazioni di orario dovranno chiaramente essere esposti al pubblico alle biglietterie.
17. Il Concedente potrà emanare direttive per l’attuazione di periodi di apertura straordinaria, anche relativamente all’orario giornaliero, e l’applicazione di tariffe particolari, facendosi ovviamente carico degli eventuali consequenziali costi.
18. Saranno inoltre a carico del Concessionario tutte le attività e gli adempimenti meglio specificati nel C.S.P..
ARTICOLO. 7. MANUTENZIONI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
1. Il concessionario assume l’obbligo di effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari nel corso della gestione pluriennale e come meglio ripotati nel Piano di Manutenzione allegato.
2. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 aprile di ogni anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
3. Il concessionario assume l’obbligo di effettuare puntualmente ed a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero occorrere, fino
all’ammontare di € 5.000,00 (franchigia) per singolo intervento. A tal fine il concessionario si impegna a trasmettere all’ente concedente entro la fine di ogni anno di gestione, e dunque entro il 30 aprile di ogni anno, un dettagliato report delle attività svolte con una quantificazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute.
4. Gli importi eccedenti alla franchigia soprariportata saranno a carico del concedente, sempre che non sia accertato che l’intervento di manutenzione straordinaria sia causato dalla mancata o scorretta effettuazione delle manutenzioni ordinarie, da incuria o comunque da un scorretta gestione dell’impianto da parte del concessionario.
5. Si precisa che per le attività manutentive ed accessorie il concessionario potrà avvalersi di ditte esterne dotate di opportuna qualificazione, professionalità e mezzi.
6. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, l’ente concedente potrà effettuare controlli periodici per verificare lo stato di conservazione delle strutture e degli impianti in contraddittorio con il concessionario.
7. Spetta, altresì, al concessionario effettuare a propria cura e spese, previa autorizzazione dell’ente concedente, tutti gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari nel tempo, anche per intervenute esigenze normative, per rendere i locali e le aree perfettamente idonei all’uso previsto.
8. E’ fatto divieto al concessionario, senza preventivo consenso scritto dell’ente concedente, di far eseguire o di eseguire mutamenti impiantistici sull’impianto. Tutte le opere di sistemazione, messa in sicurezza, miglioramento ed adeguamento dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’ente concedente, previa concertazione delle soluzioni tecniche da utilizzare e nel rispetto della normativa vigente pena risoluzione della concessione e passeranno gratuitamente in proprietà al Comune a scadenza della concessione senza nulla a pretendere il concessionario.
9. Copia delle autorizzazioni all’esercizio, dei progetti, delle segnalazioni di inizio
attività, permessi ed autorizzazioni ad effettuare lavori edilizi comunque denominati, delle dichiarazioni di conformità degli impianti che il concessionario eventualmente realizzerà dovranno essere depositate presso l’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e gli originali saranno esibiti dal concessionario ogniqualvolta sia richiesto dalle autorità competenti.
10. Nessun intervento edilizio / impiantistico potrà essere effettuato senza aver concluso le necessarie procedure di legge ed il concessionario è tenuto a comunicare la data di inizio e di termine dei lavori. Gli interventi su parti impiantistiche quali gli impianti elettrici, termofluidici ed elettromeccanici dovranno essere realizzati da personale e tecnici qualificati nei rispettivi rami e per ogni intervento dovrà seguire ed essere trasmessa all’ente concedente la documentazione attestante l’esecuzione a regola d’arte (certificati di conformità) nonché la documentazione “as built” a firma di un tecnico abilitato.
ARTICOLO. 8. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
1. L’ Affidatario ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 800,80, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. 50/2016, mediante Garanzia fidejussoria n. 460011687678 del 27.12.2018 costituita con Unicredit S.p.a. – Agenzia (61202) – Torino.
2. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a favore dell’Amministrazione comunale per il regolare ed esatto adempimento del Concessionario e di eventuali subaffidatari, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata/svincolata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta del Concessionario ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo; resta inteso che l’Amministrazione comunale ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. Si specifica ulteriormente che la cauzione definitiva, determinata come sopra indicato, non potrà essere ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione così come riportato al precedente Articolo. 6 e che pertanto
l’importo originario della cauzione definitiva dovrà permanere fino all’avvenuta riconsegna delle strutture e degli impianti al termine del contratto a seguito di formale attestazione dell’avvenuto adempimento da parte degli uffici comunali competenti.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito. In alternativa, in caso di garanzia costituita da cauzione, qualora l’amministrazione dovesse rivalersi su di essa a norma del precedente comma 2, sarà obbligo del Concessionario – a semplice richiesta dell’amministrazione - provvedere alla ricostituzione della cauzione a termini contrattuali entro 30 giorni dalla data di escussione. In caso di inadempimento alla predetta obbligazione nel termine congruo assegnato, è facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
ARTICOLO. 9. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
Il Concessionario, con la firma del presente contratto, mantiene l’Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
2. Con riferimento a quanto previsto all’art. 17 del C.S.P. il Concessionario ha prodotto le seguenti assicurazioni:
Polizza R.C.T. / R.C.O. n. 1/85088/60/763567614/22 ora 761824041 con apposita appendice dichiarativa relativa all’impianto in oggetto, rilasciata da Unipol Sai per un
massimale di euro 10.000.000,00 - RCT (dieci milioni) e per un massimale di euro 5.000.000,00 - RCO (cinquemilioni) .
3. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del Concessionario.
4. La polizza sarà mantenuta in vigore per l’intero periodo della concessione fino comunque alla riconsegna della struttura al Comune.
5. Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Concedente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Concedente ha facoltà ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere al Concessionario.
ARTICOLO. 10. FORZA MAGGIORE
1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione della gestione e dei lavori in capo al Concessionario non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Concessionario stesso, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione comunale.
2. I danni che il Concessionario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Amministrazione comunale entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, o p.e.c. sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
ARTICOLO. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto al Concessionario di cedere il relativo Contratto stipulato.
2. E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell’attività di campeggio a pena di decadenza dalla concessione.
3. E' fatto espresso e tassativo divieto al concessionario di subaffittare o sub concedere, ovvero semplicemente di sublocare o comunque concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente e a qualsiasi titolo, anche gratuito, l’impianto con annessi posti di comando di valle e di monte.
4. Resta fermo quanto previsto agli artt.48, 106 comma 1 lettera d e 110 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
5. L’ente concedente sarà libero di cedere il contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’impianto in favore del quale è prestato il servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel contratto, nei limiti di scadenza temporale del contratto stesso. A tal fine, il concessionario rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
ARTICOLO. 12. VARIABILITA’ DEL CONTRATTO
1. Il Concessionario non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle condizioni contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione comunale e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del contratto e delle relative prestazioni, in conformità al disposto dell’art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell’Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC
/lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di gestione del campeggio, senza che il
Concessionario possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.
3. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs n. 50/2016.
ARTICOLO. 13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI –
CESSIONE DEI CREDITI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio, utilizzando il CIG N. 7657668B88.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della suddetta legge, il Concessionario ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per eventuali crediti a favore del Concessionario, in attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle
persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
ARTICOLO. 14. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ARTICOLO. 15. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario individua il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx quale suo rappresentante ai sensi dell’art. 21 del C.S.P.
2. Il Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.
3. Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza del Concessionario stesso nei confronti della Amministrazione comunale, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste al Concessionario.
4. In caso di impedimento personale, il Rappresentante, su autorizzazione del Concessionario, dovrà comunicare alla Amministrazione comunale il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del contratto.
5. E’ in facoltà della Amministrazione comunale chiedere al Concessionario la sostituzione del suo Rappresentante.
6. Il Concessionario sarà tenuto a nominare, e a segnalare al Concedente, entro 15
(quindici) giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto un proprio “Referente operativo” con le funzioni di supervisore per tutti gli immobili ed impianti oggetto del presente contratto.
ARTICOLO. 16. COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra i Responsabili dell’Amministrazione comunale e il Concessionario o, in caso di nomina, del suo Rappresentante, e dei collaboratori della Amministrazione comunale, potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, posta elettronica o pec.
2. Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata o pec.
3. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto.
4. Eventuali contestazioni che il Concessionario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione comunale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.
ARTICOLO. 17. CONTROVERSIE
1. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L’Amministrazione comunale a seguito della
richiesta del Concessionario, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo xxxxxxx da sottoporre al Concessionario per l’accettazione. L’accettazione del Concessionario dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l’accordo xxxxxxx dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.
2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario, competente a conoscere la controversia sarà l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.
ARTICOLO. 18. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla concessione ed alla stipulazione del presente contratto nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico del Concessionario.
2. Saranno a carico del Concessionario:
- tutte le spese notarili o equipollenti e, in particolare, gli oneri fiscali e di registrazione;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sia sulle apparecchiature elettromeccaniche, sia sulle opere civili di linea, valle e monte come meglio riportate all’Articolo. 7 del C.S.P.;
- tutte le spese di gestione (riscaldamento, consumi di acqua potabile, energia elettrica, telefonia e dati, gas, le tasse, i tributi, le imposte dirette ed indirette di esercizio per le voci pertinenti) come precedentemente indicate;
- i costi generali legati a pubblicità, spese di rappresentanza, consulenze legali e tecniche, assicurazioni e spese amministrative per l’intera durata della concessione;
- le spese inerenti alla realizzazione di opere e lavori necessari all’utilizzo specifico cui i beni oggetto della concessione sono destinati, anche a causa di sopravvenute esigenze normative;
- le altre spese previste nel C.S.P..
3. Il concessionario non potrà apportare modifiche, né eseguire lavori nei locali senza preventiva autorizzazione scritta dell’ente concedente. Tutte le spese relative alle modifiche non autorizzate dall’ente concedente sono comunque a totale carico del concessionario che si obbliga al ripristino dello status quo entro il termine perentorio eventualmente indicatogli dall’ente concedente, fatta eccezione per i mutamenti reversibili e/o irreversibili autorizzati per iscritto dal concedente.
4. Alla scadenza della concessione i beni concessi dovranno essere ripristinati dal punto di vista ambientale e restituiti nelle condizioni originarie (fatta eccezione per i mutamenti reversibili e/o irreversibili autorizzati formalmente in tal senso dall’ente concedente e quelli apportati come migliorie) ed in buon stato di manutenzione, appositamente verificato dai tecnici comunali preposti. In caso contrario l’ente concedente potrà intervenire forzosamente a spese e danno del concessionario, anche avvalendosi della cauzione definitiva.
ARTICOLO. 19. CONTROLLI
1. Il Comune Concedente e gli altri Enti, ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici, amministrativi e fiscali sugli immobili concessi, sull’attività esercitata e sulla conformità della stessa e dei requisiti soggettivi del Concessionario all’oggetto e alle condizioni stabilite dalla concessione.
2. Nel corso del contratto l'Amministrazione comunale può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari del Settore Tecnico ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte del Concessionario.
3. Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, l’Amministrazione comunale procederà
all’esecuzione delle verifiche in presenza di due testimoni: uno scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione comunale e l’altro fra i dipendenti del Concessionario. In caso di rifiuto da parte del personale del Concessionario a presenziare alle verifiche, il Settore Tecnico procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione comunale ed in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dal Concessionario.
4. Sia i dipendenti dell'Amministrazione comunale, incaricati dal Settore Tecnico all’esecuzione dei controlli, sia il personale del Concessionario sono autorizzati dalle parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.
5. Nel caso di visita ispettiva con preavviso, lo stesso va inviato, a mezzo pec, al domicilio legale eletto dal Concessionario ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all’indirizzo della sede operativa del Concessionario. La comunicazione andrà trasmessa dal Settore Tecnico dell'Amministrazione comunale, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora in cui saranno effettuati i controlli; allo scopo, farà fede la data e l’ora della ricevuta della PEC. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l’ora in cui avverrà la visita e l’indirizzo della sede in cui il Concessionario dovrà presentarsi.
6. Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi il Concessionario o il suo Rappresentante o in caso di assenza di quest’ultimo, il suo sostituto. E’ facoltà comunque del Concessionario o del suo Rappresentante o del sostituto di quest’ultimo, delegare una persona di fiducia diversa, a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell’ora e nel luogo convenuti dal Settore Tecnico dell'Amministrazione comunale, munita di delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo PEC al Settore Tecnico dell'Amministrazione
comunale. In mancanza della delega, il Concessionario sarà assente alla visita.
7. Sia la persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, che il personale del Concessionario nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza del Concessionario stesso nei confronti dell'Amministrazione comunale, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso comunicate in sede di accertamento, avranno eguale valore come se fossero direttamente poste al Concessionario o al suo legale Rappresentante o al sostituto di quest’ultimo. La persona delegata o il personale del Concessionario in caso di visita senza preavviso, perciò, è autorizzata ed è tenuta a sottoscrivere, in contraddittorio con l’incaricato del Settore Tecnico dell'Amministrazione comunale, al verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.
8. In caso di mancata presenza del Concessionario o del suo legale Rappresentante o del sostituto di questi o di persona delegata alla visita ispettiva, con preavviso, il funzionario dell'Amministrazione comunale procederà comunque alla visita, anche in assenza di testimoni; in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dal Concessionario.
9. Si fa in ogni caso rinvio alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt. 102 e 111 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i. per quanto applicabile nella fattispecie oggetto del presente contratto.
ARTICOLO. 20. PENALI
1. Limitatamente agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, l’ente concedente interverrà in sostituzione del concessionario con spese che verranno addebitate al concessionario medesimo.
2. Nel caso in cui le attività di cui al presente contratto, per qualsiasi ragione imputabile
concessionario, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al C.S.P., sarà applicata una penale giornaliera da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 in ragione della gravità dell’inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
3. E’ inoltre prevista l’applicazione delle seguenti penali:
- euro 200,00/giorno per ogni giorno di apertura in meno nel periodo invernale rispetto ai giorni di apertura proposti dal concessionario nel progetto tecnico di gestione (per giorno si deve intendere un’apertura continuativa di almeno 7 ore), fatte salve cause di forza maggiore come l’assenza di neve al suolo;
4. In tutti i casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dall’ente concedente a causa dell’inadempienza dell’operatore economico.
5. Quanto sopra fatta salva la facoltà di richiedere, qualora le manchevolezze siano ostative per il servizio o pregiudizievoli per la sicurezza, la risoluzione del contratto ai sensi dell’Articolo. 22.
6. I valori delle penali suddette si intendono aggiornati automaticamente in base all’indice ISTAT, ogni anno.
ARTICOLO. 21. CLAUSOLE DI RECESSO E REVOCA
1. All'Amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse in analogia di quanto disposto dall’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, il Concedente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ARTICOLO. 22. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il mancato rispetto, da parte del Concessionario e/o del Concedente, di quanto pattuito o delle disposizioni degli organi di vigilanza, o l’inosservanza di norme contenute in leggi o regolamenti, darà facoltà alla parte adempiente di inviare una diffida ad adempiere all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata a./.p.e.c. entro il termine essenziale ed inderogabile di gg 15 dal ricevimento di tale comunicazione, il Concessionario e/o il Concedente dovranno fornire le opportune spiegazioni e se del caso prendere i provvedimenti necessari.
2. Trascorso tale periodo senza che nulla sia avvenuto potrà essere intrapresa l’azione di risoluzione della concessione, con conseguente obbligo della parte inadempiente di liquidare tutti i danni subiti alla parte adempiente.
3. Per quanto attiene ad inadempimenti del concessionario, l’intero contratto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile:
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di sospensione unilaterale dell’attività durante i periodi di apertura del comprensorio per un periodo superiore a 3 giorni anche non consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (laddove non espressamente consentito);
- nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
- nel caso di irreperibilità del concessionario o del suo rappresentante;
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza del concessionario comporti l’esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli immobili;
- mancata tempestiva comunicazione da parte del concessionario verso l’ente
concedente di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo al concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ripetuta violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del concessionario che determinino una grave irregolarità;
- grave violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- grave violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
- nei confronti del concessionario per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora l'appalto/concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.;
- qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
- qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali il concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi anche di una sola delle seguenti inadempienze:
- reiterate e gravi violazioni delle norme di pubblica sicurezza che portino ad una sospensione dell’attività da parte degli organi deputati al controllo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme in materia sanitaria che portino a sospensioni dell’attività da parte dell’azienda sanitaria;
- morosità nei pagamenti del canone per 2 rate consecutive;
- sospensione ed interruzione delle forniture (acqua, gas, luce, ecc…) come conseguenza della morosità del concessionario;
- decadenza o mancato rinnovo dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese per l’attività oggetto del presente contratto;
- utilizzo dei locali e delle strutture per destinazioni d’uso ed attività non previste dal presente contratto ovvero in assenza della prevista autorizzazione dell’ente concedente.
- Qualora si superino le 10 giornate di apertura in meno rispetto al valore minimo inderogabile di 100 giorni durante l’esercizio invernale, fatte salve cause di forza maggiore come l’assenza di neve al suolo.
5. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al concessionario per iscritto
come dianzi riportato.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’ente concedente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del concessionario di qualsivoglia natura.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l’ente concedente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali spese riscontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
ARTICOLO. 23. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
1. L’azione di sospensione della concessione potrà essere disposta dal Comune concedente, qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità o quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere ad eventuali prescrizioni ed obblighi, così come previsti dall’articolo 13, c.2 della L.R. 74/89 e/o come da certificazione di cui al precedente Articolo. 19.
ARTICOLO. 24. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. Il Concessionario è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti di cui al D.lgs n. 159/2011 e ss.m,.ii. e sopravvenute in corso di esecuzione.
ARTICOLO. 25. RISERVATEZZA
1. Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto.
2. Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali prestatori di servizi e opere e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. Il concessionario dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento
U.E. 679/2016 e s.m.i., ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.
4. Il Concessionario dovrà altresì assicurare la riservatezza dei dati e delle informazioni sensibili relativi agli utenti della struttura secondo le norme vigenti.
ARTICOLO. 26. ALTRI ONERI ED OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL
CONCESSIONARIO
1. Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente contratto e necessari per l’espletamento delle attività devono intendersi a carico del Concessionario ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione comunale. L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico del Concessionario contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico del Concessionario.
2. Il Concessionario è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Amministrazione comunale che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l’esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.
3. Il Concessionario con il presente atto si impegna a porre in essere costantemente, per tutta la durata del contratto, misure idonee a consentire la salvaguardia
dell’incolumità pubblica. Il Comune è comunque esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni diretto o indiretti che potessero derivare dal fatto, dall’azione o dall’omissione del Concessionario o di terzi, suoi aventi causa.
4. A tal fine il Concessionario dichiara espressamente di aver contratto idonea assicurazione (di responsabilità civile) come stabilito Articolo. 9.
5. Il Concessionario si obbliga a manlevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell’Impresa ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile nonché da parte degli utenti dell’attività ricettiva e degli operatori economici con i quali il Concessionario abbia sottoscritto contratti di servizio/prestazioni d’opera e così come si obbliga a manlevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza dell’attività. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare al Concessionario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
6. Il Concessionario sarà esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso del contratto, relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.
7. Il Concessionario è obbligato a prestare l’assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione comunale.
ARTICOLO. 27. NORME DI SICUREZZA E DI RIFERIMENTO PER LA
GESTIONE DELL’IMPIANTO
1. Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme contrattuali e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per
garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
3. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
4. Il Concessionario deve trasmettere, all'Amministrazione comunale, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
5. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione della presente concessione, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007 (Documento Unico di regolarità contributiva).
6. Resta onere del Concessionario elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all’esercizio della propria attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa.
7. Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 nella sua qualità di datore di lavoro e committente dei lavori eseguiti presso gli immobili, nessuno escluso.
8. Sono infine a carico del concessionario tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa di settore quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- L.R. 26 gennaio 2009 nr.02 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica”;
- D.P.R. 11 luglio 1980 nr.753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
- Norme tecniche sulle costruzioni vigenti, D.P.R. 380/2001, D.Lgs. 42/2004, D.Lgs. 152/2006, L.R. 40/1998, L.R. 45/1989, D.lgs. 50/2016, DM 37/2008.
ARTICOLO. 28. APPPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Il concessionario si obbliga, nella esecuzione della concessione e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali.
2. La inosservanza delle norme di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risoluzione del contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
ARTICOLO. 29. DOCUMENTAZIONE
1. Sono documenti facenti parte integrante del presente contratto e sono di seguito espressamente richiamati, benché non materialmente allegati:
- il disciplinare di gara;
- il Capitolato Speciale Prestazionale con i relativi allegati;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario
- il Piano Economico Finanziario sottoscritto per accettazione
- la Determinazione n. 408 del 17.12.2018 a firma del Responsabile Area Tecnica
2. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull’esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel contratto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale con i relativi allegati e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.
3. Sono da ritenersi inoltre documenti contrattuali, seppur materialmente non allegati, anche i seguenti allegati al Capitolato Speciale:
- il piano di manutenzione dell’impianto allegato alla documentazione di progetto esecutivo
- Dichiarazione di conformità CE alla direttiva 2006/42/CE, EN 15700 (sicurezza nastri trasportatori per sport invernali o attività ricreative), direttiva STRMTG (nastri trasportatori in stazioni di montagna) – aggiornamento 2012
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
ARTICOLO. 30. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito ecc.) sono a totale carico del Concessionario.
2. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 nr.131.
3. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
4. L’affidatario ha rimborsato, conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, le spese sostenute dal Comune per la pubblicità del bando di gara, per l’importo di €
616,87.
E, richiesto io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto parte da persona di mia fiducia parte da me mediante strumenti informatici su nr.30 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D. Lgs 07/03/2005 nr.82 denominato Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013.
In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
IL RESP. DELL’AREA TECNICA COMUNALE - Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX (firmato
digitalmente)
L'AFFIDATARIO/CONCESSIONARIO COLOMION SPA - Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX (firmato
digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - Dott.ssa Xxxxxxxx DI XXXXX (firmato digitalmente)