GIORDANIA ACCORDI IN VIGORE:
GIORDANIA
ACCORDI IN VIGORE:
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO (firmata ad Amman il 16.3.2004, in vigore dal 10.5.2010)
xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxx/xxxxXxxxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx
Acquisto di fabbricati ad uso abitativo e commerciale.
Ai cittadini stranieri è riconosciuto il diritto di acquisire proprietà di beni immobili in Giordania ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 47 del 2006 (The Leasing of Immovable Assets and their Sale to Non-Jordanian and Judicial Persons Law), a condizione che vi sia un rapporto di reciprocità con il Paese di residenza dell’acquirente e in seguito ad aver acquisito il permesso richiesto alle Autorità’ competenti (Direttore Generale del Dipartimento dei Sopralluoghi e Xxxxxxx, o dal Ministero delle Finanze). Una volta acquisiti, i diritti di proprietà per procedere all’acquisto dell’immobile hanno una durata di tre anni. Occorre pagare la quota di registrazione dell’atto di compravendita, pari al 10% del valore stimato dell’immobile, che viene condivisa in parti diseguali tra l’acquirente ed il venditore. Gli stranieri possono vendere l’immobile acquistato solo al termine dei primi cinque anni di proprietà. Al momento dell’acquisto di un immobile si rende obbligatoria l’intermediazione di un agente immobiliare. Un modulo ufficiale per la compravendita dei beni immobili deve essere richiesto al Dipartimento dei Sopralluoghi e Terreni. Questo viene acquisito insieme alla mappa catastale e al certificato di proprietà. Un certificato Tax Clearance deve essere ottenuto dal Ministero delle Finanze. Per trasferire la proprietà del titolo, alla chiusura della transazione occorre versare la quota di registrazione dell’atto di compravendita, pari al 10% del valore stimato dell’immobile, che viene condivisa in parti diseguali tra l’acquirente e il venditore;
Acquisto di terreni
Ai cittadini stranieri è riconosciuto il diritto di acquisire proprietà di beni immobili in Giordania ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 47 del 2006 (The Leasing of Immovable Assets and their Sale to Non-Jordanian and Judicial Persons Law), a condizione che vi sia un rapporto di reciprocità con il Paese di residenza dell’acquirente e in seguito ad aver acquisito il permesso richiesto alle Autorità’ competenti (Direttore Generale del Dipartimento dei Sopralluoghi e Xxxxxxx, o dal Ministero delle Finanze). Ci sono restrizioni severe alla libertà degli stranieri di disporre dei terreni che hanno acquisito. È infatti richiesto di completare il progetto per il quale il terreno è stato acquisito entro un periodo di tre anni se si tratta di un progetto residenziale, o cinque anni per qualsiasi altro progetto. In caso contrario, si considera annullabile qualsiasi contratto o atto di proprietà, a meno che non venga concesso il permesso e l’approvazione del Ministro delle Finanze (su raccomandazione del Direttore Generale del Dipartimento Sopralluoghi e Terreni). Il proprietario del terreno è esente da questa limitazione, se può dimostrare che il terreno è utilizzato a scopo di investimento, sia che si tratti di abitazioni residenziali, o investimenti commerciali. Il Ministro delle Finanze può, in ogni caso, aggiungere condizioni su tale proprietà. Il cittadino straniero deve compilare un modulo di domanda contenente anche informazioni personali relative all’esistenza di un coniuge e/o eventuali figli minori, accompagnato da una copia del passaporto e della mappa catastale del sito oggetto di compravendita, debitamente rilasciata dal comune di competenza (la mappa catastale deve essere rilasciata entro un anno dalla data di domanda di autorizzazione all’acquisto).
Nelle aree extra-urbane, quando il lotto che si desidera acquistare supera i 50 acri, l’approvazione del Ministro delle Finanze deve essere ottenuta sulla base di una raccomandazione del Consiglio dei Ministri; all’interno dei confini urbani tale approvazione su raccomandazione del Consiglio dei Ministri è richiesta per terreni superiori ai 30 acri.
Costituzione di società e assunzione di cariche sociali
Quanto alla possibilità per gli stranieri di costituire società avente oggetto commerciale, essendone anche socio, amministratore unico e rappresentante, la normativa di riferimento è l'Investment Law n. 30 del 2014 (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxx/xx/Xxxxxx_Xxxxxxxxxx%00Xxx_Xxx.xxx) col relativo Regolamento per gli investimenti per i cittadini non giordani, n. 77 del 2016 (disponibile solo in lingua araba), in cui il termine “project” equivale ad impresa/società. In particolare tale normativa prevede che:
per la costituzione di una società a responsabilità limitata (Limited Liability Co.): è sufficiente un unico direttore, di qualsiasi nazionalità e residenza;
• per la costituzione di una società per azioni (Public Limited Company, PLC, LTD): agli stranieri è consentito costituire in Giordania una PLC ma devono versare un capitale minimo di 70,650 USD ed è richiesto di costituire una Joint Venture con un cittadino xxxxxxxx se l’investimento riguarda uno dei settori a maggior tutela. Le PLC non sono tenute a quotarsi in Giordania, ma qualora volessero farlo, dovranno aumentare il proprio capitale sociale autorizzato a 700.000 dollari, di cui almeno il 25% deve essere negoziato pubblicamente e deve nominare un consiglio di almeno 3 amministratori, la metà dei quali deve essere indipendente dalla società;
• per la costituzione di una offshore (società estera non operativa in Giordania): a questo assetto societario è consentito operare solo con entità basate all’estero e possono essere costituite solo da aziende straniere o da individui. E’ comunemente utilizzato da imprenditori stranieri come sede operativa per le operazioni in Medio Oriente o per ricevere reddito di fonte estera, in quanto tale società può aprire un conto aziendale per non-residenti in Giordania. La registrazione di una offshore company è molto semplice: è sufficiente un capitale azionario di 1 USD, un unico azionista, un unico amministratore di qualsiasi nazionalità e luogo di residenza; per la costituzione di una filiale (filiale operativa di società estera): le società estere possono aprire filiali in Giordania, a condizione che possano dimostrare che tale apertura è necessaria per l'esecuzione di un contratto con un cliente; ma la filiale non potrà svolgere operazioni, né attività commerciali in settori per i quali è preclusa la proprietà straniera;
• per la costituzione di un ufficio di rappresentanza: può essere al 100% estero, ma non sono consentite attività produttive e/o commerciali in Giordania. Di conseguenza, questa entità può impegnarsi solo in ricerche di mercato e promuovere l'attività della capogruppo. Inoltre è necessario che la sede di rappresentanza stipuli un contratto di locazione in Giordania. Secondo le informazioni fornite dall’ente competente in Giordania, la “Xxxxxx Investment Commission” (JIC), la normativa di riferimento è la recente Investment Law n.30 del 2014 "xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/Xxxxxxxxx/xx/Xxxxxx_Xxxxxxxxxx%00Xxx_Xxx.xxx") ed il relativo Regolamento per gli investimenti per i cittadini non giordani, n. 77 del 2016, da cui risulta quanto segue:
· per quanto concerne la percentuale del capitale sociale che il cittadino non xxxxxxxx può possedere, la nuova norma toglie il limite del 50-51% che era in vigore negli anni passati e consente ai non giordani di possedere quote in qualsiasi attività economica in modo totale o parziale, oppure partecipare con qualsiasi percentuale, ad eccezione di alcuni settori economici specifici;
· non è consentito agli investitori non giordani possedere più del 50% del capitale di un progetto (società) nelle attività in alcuni settori determinati come: commercio (Export/Import), servizi di distribuzione, servizi e consultazioni tecniche, contracting e relativi servizi;
· in alcuni settori economici, i non giordani non possono possedere più del 49%, come per esempio i servizi di trasporto, attività immobiliare e club sportivi;
· inoltre i non giordani non possono in alcun modo possedere o partecipare ad alcune attività economiche in determinati settori quali: estrazione della sabbia e taglio della pietra, servizi di investigazione e sicurezza, servizi di protezione e sorveglianza, panifici;
· il Consiglio dei Ministri su richiesta dal Primo Ministro ha, comunque, la facoltà di permettere ai non giordani di possedere una percentuale di partecipazione più alta di quella stabilita per alcuni settori.
Per quanto riguarda il capitale minimo per
aprire una società in Giordania, è stata introdotta una rettifica
alla legge d’investimento che elimina il tetto minimo per
l’investimento che era stabilito a 50.000 dinari giordani (circa
60.000 euro). L’attuale legge consente al cittadino non xxxxxxxx di
decidere liberamente il capitale da investire.
Acquisto o affitto di azienda
Gli stranieri e le aziende straniere hanno il permesso di possedere o di affittare proprietà in Giordania per investimenti, e hanno diritto ad un permesso di residenza per uso personale, a condizione che il loro paese di origine corrisponda gli stessi diritti ai cittadini giordani.
EREDITA’ E DONAZIONI
I tribunali religiosi gestiscono le questioni relative all’eredità e alle donazioni. In particolare, il diritto di famiglia si applica in modo differente a seconda della confessione religiosa dell’individuo, come indicata sul documento nazionale di identità dello stesso. Secondo la legge giordana, tuttavia, la legge della Xxxxx’a deve essere applicata da tutti i tribunali, indifferentemente dall’appartenenza confessionale dell’individuo, per quanto riguarda le questioni ereditarie. Pertanto, se il defunto è greco-ortodosso, la corte greco-ortodossa gestirà l’eredità ma applicherà la legge della Xxxxx’a che richiede, tra le altre cose, la distribuzione di un numero doppio di quote di proprietà a ciascun figlio maschio rispetto a ciascuna figlia femmina. Tale discrepanza di trattamento è stata confermata da una decisione del competente Ifta Council for Research and Islamic Studies del 2018.