ACCORDO INTEGRATIVO SULLE RELAZIONI SINDACALI PRESSO IL CONSERVATORIO DI COMO
ACCORDO INTEGRATIVO SULLE RELAZIONI SINDACALI PRESSO IL CONSERVATORIO DI COMO
L’anno 2005 il giorno 10 del mese di maggio, presso i locali di direzione del Conservatorio di Musica di Como, sede negoziale integrativa a livello d’Istituto ai sensi art. 6 CCNL del 16 febbraio 2005, sono presenti
per la Parte pubblica:
Il direttore del Conservatorio m° Xxxx Xxxxxxxx
Il direttore amministrativo del Conservatorio dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, delegata dal Presidente del CdA xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx;
per la Parte sindacale:
RSU,
Federazione CISL, CGIL-FLC,
UIL-AFAM.
Premessa.
Visto il nuovo CCNL sottoscritto definitivamente in data 16 febbraio c.a. per il quadriennio normativo 2002-2005 e per la parte economica per il biennio 2002-2003, in attesa della definizione del contratto nazionale integrativo, le parti negoziali titolate alla trattativa integrativa presso la predetta Istituzione, intendono addivenire ad un nuovo contratto integrativo mediante diverse ed articolate sessioni negoziali, le quali avranno l’ambito compito di concludersi con accordi settoriali su specifiche materie e che diventeranno parte integrante di un unico testo contrattuale a livello locale.
Le delegazioni negoziali concordano di avviare in prima istanza, uno specifico accordo che regolamenterà le stesse relazioni sindacali presso il medesimo Conservatorio, con l’obiettivo di contemperare nel rispetto reciproco dei ruoli sociali ed istituzionali, le attività dell’Ente con la dignità e la valorizzazione professionale del personale in servizio.
Al contempo, le parti ritengono importante nelle fasi cruciali della contrattazione locale esperire qualsiasi strumento utile al fine di prevenire e/o raffreddare qualsiasi elemento di conflittualità tra i soggetti negoziali.
Pertanto la correttezza e la trasparenza sono comportamenti indispensabili per il buon esito delle medesime relazioni sindacali e costituiscono reciproco impegno tra gli stessi contraenti.
Quanto sopra premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:
Art.1.Ambito di applicazione e clausole di salvaguardia.
Le disposizioni comuni stipulate mediante accordo integrativo riguarderanno tutto il personale del Conservatorio, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro.
Gli effetti del nuovo accordo hanno validità a partire dalla data della sua sottoscrizione e contemporaneamente, sulle analoghe materie, disapplicheranno gli accordi precedentemente sottoscritti presso il Conservatorio.
Gli accordi potranno essere rivisti nel momento in cui una delle due parti negoziali porrà l’opportunità di modificarli mediante richiesta scritta, entro 30 gg. dalla quale saranno convocate le parti a cura dell’Amministrazione.
Le modifiche potranno essere richieste soprattutto alla luce di:
nuove disposizioni contrattuali indicate da un successivo CCNL, accordi integrativi nazionali previsti dal suo art. 4,
normative di legge nazionale applicate anche in relazione all’obbligo di recepire con un testo legislativo di conversione,
direttive in ambito comunitario, e comunque ogni qualvolta le parti ne ravviseranno la necessità.
Gli stessi accordi integrativi avranno validità giuridica per il quadriennio preso a riferimento del CCNL in vigore, mentre per la parte economica, la durata è fissata su base annua.
Art.2. Strumenti contrattuali per le relazioni sindacali.
Le parti convengono di avviare la trattativa negoziale presso l’Ente, utilizzando proficuamente i modelli contrattuali previsti dallo stesso CCNL, in evidenza:
• L’informazione preventiva che verrà attuata da parte dell’Amministrazione, nella fattispecie dalle figure istituzionali del Presidente e/o del Direttore, mediante una documentazione preliminare su base cartacea od informatica, sull’argomento posto in discussione. La relativa documentazione dovrà essere consegnata alle rappresentanze sindacali in tempo utile prima della convocazione negoziale. od eventualmente prima di qualsiasi atto deliberativo da parte degli organismi istituzionali presenti nell’Ente.
• La contrattazione integrativa verrà avviata sugli argomenti e nelle modalità ivi definite dall’art.6 del CCNL in vigore, pervenendo ad un suo esito finale espresso mediante atto contrattuale condiviso tra le stesse delegazioni negoziali.
• L’informazione successiva verrà comunicata alle stesse rappresentanze sindacali, in relazione agli atti approvati e deliberati dagli organismi di vertice con propri decreti ed anche sulle materie indicate dall’art. 6 comma 6 del CCNL.
• L’interpretazione autentica di norme contrattuali. Qualora una delle due parti negoziali ritenga vi sia un’erronea interpretazione applicativa di alcune parti dell’accordo, lo stesso soggetto richiederà una convocazione del tavolo di contrattazione integrativa allo scopo di dirimere l’argomento in oggetto. L’incontro avrà l’obiettivo di definire la controversia, mediante la stesura di una norma chiarificatrice, la quale in seguito verrà inserita come allegato, nell’apposito accordo già sottoscritto.
Le delegazioni trattanti avranno anche il compito di individuare una appropriata calendarizzazione degli incontri e delle scadenze temporali funzionali all’attuazione sulle parti di accordo stipulate nell’Ente, nonché degli incontri trimestrali al fine di analizzare lo stato di attuazione di quanto concordato.
L’Amministrazione curerà durante le diverse sessioni negoziali la redazione sintetica in un apposito verbale, in cui si evidenzieranno le diverse posizioni o proposte scaturite al tavolo di trattativa e nella successiva riunione di trattativa; il verbale verrà consegnato alle rappresentanze sindacali.
Altresì l’Amministrazione si impegna ad individuare di volta in volta un apposito locale da adibire alle riunioni interne della RSU, alla quale sarà assegnato un armadio per il deposito di materiale.
Art.3- Composizione delle delegazioni trattanti.
A riferimento dell’art. 7 del CCNL attualmente in vigore, la delegazione trattante a livello di Istituzione di alta cultura è così composta:
• Per la delegazione di parte pubblica, dal Direttore e dal Presidente dell’Ente di riferimento.
• Per la delegazione sindacale, dalle RSU elette nell’Ente e dai rappresentanti sindacali firmatari del contratto collettivo di lavoro.
Inoltre le parti negoziali convengono sull’opportunità che le delegazioni siano rappresentative al più alto livello possibile, anche in considerazione delle molteplici competenze istituzionali diversificate tra le linee di indirizzo: organizzative, finanziarie e gestionali.
Pertanto si auspica la presenza del Direttore Amministrativo alle riunioni contrattuali, in modo che possa fornire a riguardo utile informazione o rispondere a richieste formulate nei predetti incontri.
Eventualmente, per accelerare i lavori di trattativa, attraverso la predisposizione di bozze o testi di accordo, le parti si accordano per l’istituzione di specifiche commissioni, anche di carattere monotematico.
Diritti sindacali.
Art.4 Bacheche sindacali.
La Direzione assicura una bacheca sindacale riservata all’esposizione di qualsiasi documentazione di carattere sindacale utile a fornire informazione ai lavoratori, pervenuta sia dalle RSU o dalle stesse OO. SS. ed, inoltre, all’obbligo di affissione integrale del testo di accordo e, successivamente, degli atti applicativi e conseguenti. La direzione assicura inoltre apposito spazio sul sito WEB d’Istituto.
La direzione assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato e comunque pervenuto (posta, fax, e-mail ecc.).
Contemporaneamente l’Amministrazione si impegna a comunicare al personale in servizio, attraverso una circolare interna, per opportuna conoscenza, informativa sul raggiungimento degli accordi e sulla loro reperibilità.
Art. 5 Patrocinio e diritto d’accesso agli atti
Le RSU hanno diritto d’accesso agli atti d’Istituto sulle materie d’informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia avviene senza oneri e di norma entro 5 giorni dalla richiesta.
Art. 6 Permessi sindacali.
In considerazione dell’accordo quadro sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, l’Amministrazione quantificherà, in ragione per unità di personale in servizio, il loro monte ore complessivo per poi distribuirlo in ragione di 30 minuti alle RSU e di 47 minuti alle XX.XX. accreditate.
Per quest’ultima ripartizione il calcolo terrà in considerazione la quota associativa e il risultato elettorale che ha ottenuto ogni singola sigla sindacale.
Il monte ore complessivo attribuito alle RSU verrà autonomamente gestito dai componenti del medesimo organismo rappresentativo.
Il monte ore dei permessi sindacali potrà essere utilizzato anche per riunioni, convegni e seminari promossi dalle singole OO. SS., previa informazione preventiva all’Amministrazione di appartenenza.
Art. 7 Assemblee.
Il personale in servizio ha il diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee convocate nei locali dell’Ente, senza decurtazione della retribuzione, per una quota pro capite annua di 10 ore lavorative.
La durata verrà concordata con il Direttore e non potranno essere programmate assemblee in ore o giorni concomitanti con lo svolgimento di esami.
L’indizione dell’assemblea dovrà essere comunicata con orari e luogo di convocazione all’Amministrazione in largo anticipo, in modo da favorire l’informativa sull’evento all’utenza ed al personale in servizio, in relazione alla riduzione delle attività per il giorno prefissato.
La comunicazione verrà pubblicizzata nell’apposito albo sindacale come pure su altri idonei spazi divulgativi utilizzati dalla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione potrà chiedere alle rappresentanze sindacali per situazioni eccezionali ma comunque sporadiche, di rinviare in tempo utile e nei giorni successivi la programmazione dell’evento di carattere sindacale.
Le assemblee potranno essere convocate oltre che dalle OO. SS. maggiormente rappresentative, anche dalle RSU, in qualità di organismo collegiale ed unitario.
In caso di partecipazione totale del personale tecnico amministrativo, l’Amministrazione comanderà in servizio una unità di personale dell’area A ed eventualmente una unità dell’area
B, trovato accordo con gli interessati o, qualora ciò non sia possibile, applicando un criterio di turnazione, unicamente per garantire un minimo di servizio.
Art. 8 Scioperi ai sensi della L.146/1990.
In caso di proclamazione di scioperi indetti dalle OO. SS. o dalle medesime RSU, si applicherà la regolamentazione nelle modalità e nella tempistica prevista dalla normativa di legge e/o contrattuale.
L’Amministrazione comanderà in servizio una unità di personale dell’area A ed una unità dell’area B, trovato accordo con gli interessati o, qualora ciò non sia possibile, applicando un criterio di turnazione, unicamente per garantire un minimo di servizio.
Qualora i dipendenti individuati per garantire i servizi essenziali siano intenzionati ad aderire allo sciopero proclamato, la medesima Amministrazione sostituirà il suddetto personale con altra unità appartenente all’area coinvolta.
Art. 9 Raffreddamento conflitto contrattuale collettivo ed individuale.
Durante le articolate fasi di trattativa integrativa presso l’Istituzione, le parti concordano di evitare qualsiasi azione unilaterale tesa a pregiudicare il buon andamento delle relazioni sindacali evitando quindi una crescita della conflittualità tra i soggetti contrattuali e vanificando il prosieguo delle stesse attività negoziali.
Inoltre le parti convengono che a fronte di una conflittualità di carattere individuale tra l’Amministrazione ed un dipendente in servizio, sia avviato tempestivamente un apposito incontro allo scopo di dirimere la questione in oggetto. Se la risultanza dell’incontro avrà un esito conciliativo tra le parti, verrà stilato un verbale che indicherà l’esito unanimemente concordato.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
RSU d’Istituto: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Federazione CISL: Xxxxxx Xxxxxxx CGIL-FLC: Xxxxxxx Xxxxxx
UIL- AFAM: Xxxxxxxxx Xxxxx
Il direttore del Conservatorio: Xxxx Xxxxxxxx
Il Presidente del CDA, per delega il Direttore Amministrativo: Xxxxxxx Xxxxxx