ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all’affidamento del «Servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere»
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
C.I.G. n. 7680483712 TRA
L'Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata (Codice Fiscale n. e/o partita IVA n. ), con sede legale in Via dell’Amba Aradam n. 9 (di seguito denominata AO San Xxxxxxxx Addolorata) nella persona del Legale Rappresentante Dott.
nato/a il
autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con
(a seguire, anche l’«Azienda» o la «Stazione Appaltante»)
E
L'impresa (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […])
con sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , nella persona di nato
a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
(a seguire, anche l’«Appaltatore» o l’«Operatore»)
PREMESSO CHE
a. a mezzo di Delibera n. […] del […], l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del «Servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere»;
b. con Delibera n.
del
l’Operatore
è risultato/a
aggiudicatario/a della procedura di gara (a seguire, anche l’«Appalto»);
c. l’Operatore ha prestato garanzia sotto forma di per un importo pari a
Euro;
d. l’Operatore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Xxxx e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell’Appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. l’Operatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Azienda Ospedaliera, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ad eseguire il Servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere così
come previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare, dal presente Contratto, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore.
2. L’appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:
• Servizi logistici presso il magazzino esterno;
• Supporto alle attività logistiche svolte presso l’UOC Farmacia Ospedaliera del Corpo E dell’Ospedale San Xxxxxxxx;
• Supporto all’evasione delle RDA e distribuzione dei prodotti gestiti dalla UOC Dispositivi medici e presidi presso il Corpo C dell’Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx.
0. L’importo economico complessivo dell’Appalto è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 del Codice, l’Appaltatore si obbliga a garantire l’assorbimento del personale già alle dipendenze dell’operatore uscente, in applicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a condizione che il numero e la qualifica dei lavoratori sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.
5. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Articolo 3 Durata del contratto
1. Il contratto avrà una durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sottoscrizione ovvero con decorrenza anticipata in caso di comprovata urgenza adeguatamente motivata nel provvedimento di aggiudicazione.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, naturali e consecutivi, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto originario.
3. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi e
comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
4. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. La durata del presente contratto deve intendersi ridotta, con conclusione anticipata del termine previsto per la conclusione dell’Appalto, in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Xxxxxxxx-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00221/2015 e s.m.i. In tal caso, l’Appalto avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati. L’appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite.
Articolo 3-bis
Governance dell’esecuzione contrattuale
1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].
4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento
5. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
6. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
7. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
8. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
9. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Articolo 4
Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L’Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx-Addolorata assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AO San Xxxxxxxx-Addolorata da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’AO San Xxxxxxxx-Addolorata e da terzi autorizzati.
7. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’AO San Xxxxxxxx-Addolorata di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a. Eseguire le prestazioni oggetto della gara aggiudicata, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e in tutti gli altri atti di gara;
b. erogare tutti i servizi previsti nell’Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’ AO San Xxxxxxxx, coerentemente con quanto previsto dal
D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
d. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
e. erogare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
f. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
g. confezionare, etichettare e imballare i beni secondo quanto previsto dai documenti di gara;
h. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
i. manlevare e tenere indenne l’AO San Xxxxxxxx, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
k. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Articolo 6
Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni
1. Per l’esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le modalità stabilite nel presente Contratto. Le prestazioni saranno erogate nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e/o dall’Azienda Ospedaliera nel corso dell’esecuzione del Contratto.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della medesima Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
8. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
9. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero di telefono […], un numero di fax […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
10.L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di il servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
11. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell’ubicazione della sede.
13. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato.
Articolo 7
Avvio dell'esecuzione del Contratto
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà il Servizio;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per la prestazione del Servizio;
c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
Articolo 8
Sospensione dell'esecuzione del Contratto
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso
viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Articolo 9
Certificato di ultimazione delle prestazioni
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Articolo 10
Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
• il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
• a seguito della modifica del Contratto, la Stazione Appaltante pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
4. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.
5. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
9. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
Articolo 11
Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni
1. Il Direttore dell’Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
4. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione congiuntamente al R.U.P., dando avviso all’Appaltatore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
5. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
6. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all’art. 31, comma 8, del Codice.
7. Il R.U.P. o il Direttore dell’Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
8. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione oggetto del
presente Contratto, ed è conclusa entro 60 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
9. All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
10. La verifica di conformità è effettuata:
• in corso d’opera, con cadenza almeno semestrale;
• in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
11. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
12. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
13. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
14. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.
15. All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Articolo 12
Ritiro della merce contestata
1. In caso di consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste o di prodotti difformi rispetto alle richieste, l’Appaltatore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’Azienda Ospedaliera le modalità di ritiro. L’Appaltatore, in tali casi, non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo.
Articolo 13 Corrispettivi
1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore, per un canone mensile onnicomprensivo pari a € […] (Euro/[…]), IVA esclusa.
2. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà a canone.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata.
4. Tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Pertanto all’Azienda Ospedaliera non potranno in nessun caso essere imputati oneri aggiuntivi ulteriori a quelli sopra determinati.
6. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
7. L’importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito revisione dei prezzi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
8. L’Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
9. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 1.800,00.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà essere intestata e spedita alla Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx, all’indirizzo: . Nel caso in cui l’Appaltatore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall’AO Xxx Xxxxxxxx.
0. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall’AO San Xxxxxxxx Addolorata in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 della Regione Lazio e dall’art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. , dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, intestato all’Appaltatore,
presso e con le seguenti coordinate bancarie:
Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc . Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
4. Prima dell’emissione di ciascuna fattura l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del periodo di riferimento, un apposito report contenente la descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento.
5. La Stazione Appaltante, verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione appaltante, ove necessario, richiede all’appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
6. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report.
7. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvederà pertanto ad approvarlo.
8. L’approvazione del report si intende quale autorizzazione, nei confronti dell’Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al mese di riferimento.
9. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
10.Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà contenere il riferimento al relativo report approvato dall’Azienda.
11.Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, tramite SDI, alla Azienda ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata, usando il codice univoco: […].
12.Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”, approvato con DCA n. U00308 del 3 luglio 0000 x XXX x. X00000 del 2 gennaio 2018, che si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente Contratto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato regolamento; i termini previsti dallo stesso saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della Fornitura siano state rispettate.
13.Xxxxxx inteso che l’AO San Xxxxxxxx, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
14. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15.Xxxxx tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore può sospendere l’erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Appaltatore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’AO San Xxxxxxxx Addolorata e dovuti a da tale interruzione.
16.Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 15
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’AO San Xxxxxxxx Addolorata che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 14 del presente Contratto;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’AO San Xxxxxxxx Addolorata ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata verificherà che nei contratti di subappalto e/o negli atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla AO San Xxxxxxxx, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della AO San Xxxxxxxx Addolorata richiedere copia del contratto tra l’Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. L’Appaltatore qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Azienda Ospedaliera e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 16 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione dell’Appalto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'AO San Xxxxxxxx, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’AO San Xxxxxxxx Addolorata non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda le penali indicate nel Capitolato Tecnico.
3. L’AO San Xxxxxxxx Addolorata potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene/servizio, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Articolo 18 Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha costituito a favore dell’AO San Xxxxxxxx-Addolorata una garanzia sotto forma di […]. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'AO San Xxxxxxxx.
2. La Garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a cauzione dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore.
3. In particolare, la Garanzia rilasciata assicura tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO San Xxxxxxxx-Addolorata ha diritto di rivalersi direttamente sulla Garanzia e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della Garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
6. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
7. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l’Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € […].
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Articolo 20
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda da ogni responsabilità.
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la AO San Xxxxxxxx. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della Garanzia definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
11. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’AO San Xxxxxxxx, in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti dell’impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx, senza che l’impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Articolo 21
Divieto di cessione del Contratto e subappalto
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) che all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
d) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
13. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
17. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto.
18. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Articolo 22
Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
4. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi ne verificherà la regolarità.
5. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
Articolo 23
Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante
- pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione
rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 24 Risoluzione del Contratto
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Articolo 25 Clausole risolutive espresse
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
m) accertamento in corso d’opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
4. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Articolo 26
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del
Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Articolo 27 Lavoro e sicurezza
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Stazione Appaltante sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, la Stazione Appaltante tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
• per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
• per il certificato di verifica di conformità;
• per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante, e a richiedere l’estromissione della Stazione Appaltante stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
Articolo 28
Xxxxxxxx industriali e diritti d'autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’AO San Xxxxxxxx-Addolorata un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AO San Xxxxxxxx, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’AO San Xxxxxxxx. L’AO San Xxxxxxxx-Addolorata si impegna ad informare prontamente il/l’ Fornitore/impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AO San Xxxxxxxx, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 29
Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] in forza a questa Azienda in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail […]
per l’Azienda Ospedaliera
Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata Via dell’Amba Aradam, n., 9, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 […]
e-mail […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale
avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Articolo 30
Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare Incaricato del trattamento è […] in qualità di R.U.P.;
b) Responsabile della Protezione dei dati è […]
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/03:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali);
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del contratto.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei Lavori potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Lavori, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato
Articolo 31
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all’AO San Xxxxxxxx-Addolorata per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 32
Foro competente
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), X.Xxx. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e l'AO San Xxxxxxxx, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 33 Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo:
Allegato “A”: Capitolato;
Allegato “B”: Disciplinare di Gara e relativi allegati; Allegato “C”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore; Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
Allegato “F”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Letto approvato e sottoscritto, Lì
L’Appaltatore AO San Xxxxxxxx-Addolorata
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel
Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata del contratto; Articolo 3-bis Governance dell’esecuzione contrattuale; Articolo 4 Condizioni della prestazione contrattuale e limitazione di responsabilità; Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 6 Modalità e luogo di esecuzione delle prestazioni; Articolo 7 Avvio dell'esecuzione del Contratto; Articolo 8 Sospensione dell'esecuzione del Contratto; Articolo 9 Certificato di ultimazione delle prestazioni; Articolo 10 Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia; Articolo 11 Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni; Articolo 12 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire; Articolo 13 Corrispettivi; Articolo 14 Fatturazione e pagamenti; Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo 16 Trasparenza; Articolo 17 Penali; Articolo 18 Garanzia definitiva; Articolo 19 Riservatezza; Articolo 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 21 Divieto di cessione del Contratto e subappalto; Articolo 22 Recesso; Articolo 23 Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti; Articolo 24 Risoluzione del Contratto; Articolo 25 Clausole risolutive espresse; Articolo 26 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto; Articolo 27 Lavoro e sicurezza; Articolo 28 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 29 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto; Articolo 30 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni; Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 32 Foro competente; Articolo 33 Allegati.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
L’Appaltatore