RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA IN MERITO ALLA PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE (CCIA) 2006 – 2009 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, SOTTOSCRITTA IN DATA 18 DICEMBRE 2009
Protocollo n. 0062064 del 28/12/2009 [2 – 01.01.04]
Al Collegio Sindacale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino
RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA IN MERITO ALLA PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE (CCIA) 2006 – 2009 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, SOTTOSCRITTA IN DATA 18 DICEMBRE 2009
A) PREMESSA
La presente Relazione illustrativa tecnico – finanziaria è redatta alla luce di quanto disposto dall’art. 4 comma 7 del Ccnl della dirigenza medica per il quadriennio 2006 – 2009 stipulato il 17/10/2008.
Non si procede pertanto alla formulazione di due distinte relazioni (una tecnico – finanziaria ed una illustrativa), come previsto dall’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 54
c.1 del D.Lgs. 150/2009, in quanto:
1) la tornata di contrattazione integrativa in questione si riferisce al quadriennio 2006 – 2009, ancora in corso alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 150/2009 che definisce nuove tempistiche generali di durata dei contratti nazionali di lavoro (e quindi dei correlati accordi integrativi) oltre che una profonda modificazione degli stessi comparti di contrattazione; si ritiene pertanto, in assenza di diverse indicazioni operative e/o interpretative, che la presentazione di una duplice relazione di accompagnamento sia funzionale al nuovo sistema contrattuale che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010
2) comunque non sono ancora disponibili gli schemi di riferimento che il succitato comma 3-sexies indica come necessari per la redazione delle due Relazioni
3) in ogni caso l’indicazione originaria contrattuale derivante dall’art. 4 comma 7 del Ccnl 17/10/2008 già parla di “relazione illustrativa tecnico – finanziaria”, per cui la stessa consta di una prima parte illustrativa generale che descrive i principali contenuti dell’accordo sintetizzandone gli effetti attesi, e di una seconda parte (articolata in tre punti) relativa invece alle valutazioni economiche, di carattere quindi prettamente tecnico – finanziario; sostanzialmente pertanto la presente Relazione abbraccia comunque entrambi gli aspetti che la recente legislazione intende esplicitamente presidiare attraverso la redazione di due documenti distinti.
B) CONSIDERAZIONI GENERALI – ILLUSTRAZIONE DEL CCIA
In data 18 dicembre 2009, l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino e i soggetti sindacali legittimati hanno concluso l’ iter della sottoscrizione dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo aziendale (Ccia) del personale della dirigenza medica per il quadriennio 2006 – 2009.
La preintesa sottoscritta dalle parti dà attuazione – per quanto concerne la parte procedurale - all’art. 4 del Ccnl stipulato il 17 ottobre 2008 con validità per il quadriennio 2006 – 2009, parte economica biennio 2006 - 2007.
Inoltre nella tornata di contrattazione hanno svolto un ruolo significativo le direttive stilate a livello regionale e precisamente le linee d'indirizzo sulla contrattazione integrative del personale della dirigenza medica e non medica adottate, in attuazione dell’art. 5 del Ccnl 17/10/2008, dalla Regione Piemonte in base ad accordi stipulati con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18 marzo 2009 e formalizzate con DGR n. 9 - 11625 del 22 giugno 2009. Per completezza alla presente relazione si allegano anche le citate linee guida.
In ogni caso, per quanto riguarda l’area della dirigenza medica si tratta del primo contratto integrativo di questa azienda ospedaliera, costituita nel febbraio 2005.
In realtà la discussione sindacale per definire il Ccia è iniziata all’indomani della costituzione dell’azienda, per cui già a dicembre 2006 le parti avevano discusso il contratto integrativo raggiungendo anche un accordo informale su parte del testo dell’articolato ma non giungendo ad esaminare tutte gli argomenti oggetto di trattativa.
Per sbloccare la situazione di empasse della contrattazione integrativa che si stava delineando alla fine del 2006, l’azienda, come già rilevato a proposito della contrattazione integrativa riferita all’area del personale non dirigente, ha ritenuto di presentare alle controparti sindacali alcune proposte a stralcio della trattativa generale, proposte sulle quali si è poi sviluppata la discussione fino all’accordo finale.
In tale contesto l’Amministrazione ha proposto alle organizzazioni sindacali di definire perlomeno alcuni argomenti indispensabili per potere, tra l’altro, applicare correttamente e razionalmente alcuni istituti contrattuali interessati dalle tornate contrattuali concluse a decorrere dal 2005 (si vedano i Ccnl del biennio 2005 – 2006, stipulati a luglio 2006 per il personale dirigente, relativamente – ad esempio – alla tematica delle guardie notturne).
Soltanto una volta discussi e definiti questi argomenti, comunque molto rilevanti anche dal punto di vista economico (si veda ad esempio l’accordo stralcio concluso nel marzo 2007, del quale il Collegio Sindacale è già stato debitamente informato con specifica relazione del 16 maggio 2007), si sono realizzate le condizioni per poter procedere alla stipulazione della preintesa riferita al vero e proprio contratto integrativo aziendale, costituito di fatto dall’ossatura già discussa nel corso del 2006 sulla quale sono stati inseriti e coordinati gli accordi – stralcio raggiunti nel periodo successivo.
Peraltro, al fine di poter comunque arrivare alla sottoscrizione del Ccia 2006 – 2009 nell’ambito del quadriennio di riferimento, le parti hanno deciso di stralciare alcuni argomenti di trattativa (elencati all’art. 28 dell’accordo) rinviandone l’esame ad una successiva sequenza contrattuale e precisamente:
- definizione delle modalità applicative dell’orario negoziato
- definizione delle modalità applicative delle attività aggiuntive ex art. 55 c. 2 e 2 bis Ccnl 8/6/2000
- definizione di ulteriori modalità applicative del sistema incentivante
- riposo giornaliero.
Ciò premesso, possono sinteticamente riepilogarsi così come segue le principali caratteristiche e gli indirizzi propri di questa tornata di contrattazione integrativa per la dirigenza medica:
1. Il Ccia riguarda il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 (con aggiornamento della parte economica al solo primo biennio contrattuale 2006 – 2007, essendo ancora in attesa della stipulazione del Ccnl 2008 – 2009); gli effetti di tale accordo decorrono in via generale dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso;
2. Il Ccia rispetta le vigenti prescrizioni legislative e contrattuali per le quali (art. 4 comma 5 ccnl 3/11/2005) “i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite dal presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
3. Tenuto conto degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti (legge, regolamenti, contratto nazionale, etc.) ed al potere datoriale (art. 5 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009), l’azienda ha inteso porre particolare attenzione al tentativo di ottemperare alla contrattazione integrativa aziendale non soltanto come ad un mero adempimento “burocratico amministrativo” ma anche come ad uno strumento gestionale che non può prescindere dalla valutazione della situazione della realtà aziendale. In base a tali premesse, in particolare nell’ambito del CCIA risultano affrontate e definite le seguenti tematiche:
a) è stata raggiunta l’intesa (preliminare alla stipulazione del vero e proprio contratto integrativo) sui contingenti minimi di personale in caso di sciopero;
b) sono state definite le tipologie dell’orario di lavoro applicabili alla dirigenza medica: in quest’ambito sono state specificate le modalità applicative dell’istituto dell’orario negoziato corrispondente alle risorse aggiuntive regionali ed i suoi collegamenti con i vigenti accordi in materia di orario di lavoro, in accordo alle direttive regionali di cui alla citata DGR n. 9 - 11625 del 22 giugno 2009. Sostanzialmente quindi è stato definito un debito orario aggiuntivo pro capite per ogni dirigente (compresi i Direttori di struttura complessa) di circa 36 ore annue a fronte dell’erogazione di una quota della retribuzione di risultato finanziata direttamente dalla Regione e che peraltro viene “storicizzata” nell’ambito dei fondi contrattuali; nello stesso tempo è stata definita anche la “cancellazione” delle eventuali ore aggiuntive accumulate dal personale dirigente al 31 dicembre di ogni anno;
c) sono state estese anche ai Direttori di struttura complessa le modalità attualmente in uso per tutti gli altri dirigenti dell'azienda in merito alla rilevazione automatica della presenza, sia in entrata che in uscita;
d) sono state definite le modalità di apporto sindacale al sistema aziendale di formazione, conformemente sia alle linee del programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) sia agli indirizzi regionali in materia;
e) è stato approvato il Regolamento in materia di incarichi e valutazioni dirigenziali;
f) è stato regolamentato il sistema incentivante, in maniera organica e conforme alle modalità di estrinsecazione delle politiche di programmazione aziendale e regionale; restano da disciplinare soltanto alcuni argomenti di dettaglio rinviati ad una prossima sequenza contrattuale, già citata in precedenza;
g) è stato infine sancito l’abbandono del vecchio sistema di remunerazione delle guardie notturne vigente presso l’AO Ordine Mauriziano. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le guardie notturne sono infatti remunerate ai sensi delle disposizioni del Ccnl del 5/7/2006 attraverso un meccanismo che fa rientrare gli accordi aziendali in un ambito di piena conformità rispetto al contratto collettivo. In precedenza i turni di guardia notturna erano remunerati con compensi che andavano da 144 a 206 Euro per ogni turno di guardia notturna di 12 ore svolto in orario di servizio; il Ccia ribadisce invece l’accordo già sancito a fine 2006 per il quale il compenso scende a 130 Euro per turno, comprensivi dell’indennità notturna e dello straordinario, per il periodo 1 gennaio – 17 novembre, mentre per i restanti 44 giorni dell’anno l’azienda ricorre all’istituto di cui all’art. 18 del Ccnl 3/11/2005 relativo alle guardie notturne espletate in regime di attività libero professionale a favore dell’azienda. Complessivamente dall’applicazione di questo accordo discende anche una diversa quantificazione dei fondi contrattuali, che infatti globalmente registrano una riduzione nel periodo 2006 - 2009 a fronte di una diminuzione delle risorse “non storicizzate” necessarie alla remunerazione delle guardie notturne (come risulta dal raffronto delle deliberazioni di costituzione dei fondi contrattuali già trasmesse al Collegio nonché dalle ulteriori tabelle riepilogative riportate dalla presente relazione).
Nel dettaglio comunque il testo del Ccia è articolato in 28 articoli organizzati in 9 Titoli generali .
C) RISORSE ECONOMICHE
Per quanto riguarda le risorse economiche utilizzabili nell’ambito dell’accordo, si sottolinea preliminarmente che tali risorse sono soltanto quelle stabilite e previste dai Ccnl 3/11/2005, 5/7/2006 e 17/10/2008 nonché dalle direttive regionali del 5 maggio 2006 e del 22 giugno 2009: in altre parole non sono state impegnate e/o utilizzate risorse aziendali al di fuori dei limiti legislativi e contrattuali.
Per favorire il riscontro di tale situazione, la presente Relazione dà conto dell’articolazione delle risorse disponibili e del loro effettivo utilizzo in riferimento ai vari istituti contrattuali disciplinati dal Ccia.
A questo proposito si ricorda che i fondi contrattuali sono stati da ultimo quantificati con specifici atti deliberativi n. 210 (determinazione definitiva 2008) e n. 213 (determinazione provvisoria 2009) del 13 marzo 2009, già trasmessi a codesto Collegio Sindacale. Naturalmente si tratta di risorse che potrebbero essere anche integrate con i prossimi contratti nazionali di lavoro a valere per il biennio economico 2008 – 2009.
PUNTO 1) Quantificazione dei fondi contrattuali e distinzione fra risorse stabili e risorse variabili
La prima tabella riporta gli importi complessivi dei fondi contrattuali, così come deliberati al netto degli oneri sociali, relativamente al biennio 2008 – 2009 (si ricorda che gli importi dei fondi relativi al 2009 sono da considerarsi ancora provvisori non solo in quanto manca ancora il Ccnl 2008 – 2009 ma anche perchè la loro determinazione finale deve tener conto della situazione registrata al termine dell’anno di riferimento). Gli unici importi che non trovano riscontro nelle delibere di determinazione dei fondi aziendali sono costituiti dalle risorse destinate dall’azienda a finanziare a proprio carico una parte delle guardie notturne, nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 18 del Ccnl 3/11/2005, risorse peraltro puntualmente riportate all’art. 24 del Ccia.
Infine, per maggior completezza, si chiarisce che per “risorse variabili” s’intendono quelle che non sono storicizzate dal Ccnl in quanto, ad esempio, si riferiscono a:
✓ rivalutazione dei fondi con oneri aziendali in funzione del turn over intervenuto nel corso degli anni rispetto ai dati di costituzione originaria dei fondi (le relative operazioni sono condotte raffrontando i dati del personale medico effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento con quello effettivamente in servizio alla data del 31/12/1997, ultimo riferimento rintracciabile relativo alla costituzione originaria dei fondi contrattuali)
✓ incrementi effettuati nel passato dall’Ente ex Ordine Mauriziano per finanziare alcuni “progetti obiettivo” senza peraltro un’esatta corrispondenza a precise disposizioni contrattuali, ad esempio per le guardie notturne del personale medico o per il cosiddetto “progetto Over”: in particolare quest’ultimo è stato ricondotto nel pieno ambito contrattuale attraverso la predisposizione del Progetto aziendale per la riduzione/contenimento dei tempi d’attesa per prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero, approvato inizialmente con deliberazione n. 257 del 27/4/2006 e successivamente prorogato fino a tutto il 2009 e 2010 (ma, relativamente al 2010, per le sole prestazioni del personale medico anestesista del presidio Xxxxxxx)
✓ risorse destinate a finanziare gli istituti contrattuali applicati ai medici universitari che svolgono funzioni assistenziali nell’ambito dell’azienda, determinate secondo il principio di equivalenza del trattamento economico con i medici ospedalieri derivante dal combinato disposto dell’art.6 d.lgs. 517/97 e del protocollo d'intesa Regione - Università 2/4/2001, aggiornato con le ultime disposizioni regionali del 2006
✓ si ribadisce invece che per la dirigenza del SSR le cosiddette “risorse aggiuntive regionali” non necessitano più di una periodica conferma da parte regionale, in quanto le stesse sono state storicizzate dagli accordi regionali di marzo 2006 e marzo 2009, di cui alle relative direttive precedentemente citate
In ogni caso l'esatta quantificazione (e le relative modalità di computo) delle risorse variabili risorse risulta nel dettaglio dalle citate deliberazioni di costituzione dei fondi contrattuali.
Si ricorda ancora che:
a) conformemente alla politica di gestione dei fondi contrattuali adottata dall’azienda, inizialmente le risorse variabili hanno registrato una significativa tendenza alla riduzione da un anno all’altro nella prospettiva di adeguamento dell’AO Ordine Mauriziano alla situazione delle altre aziende regionali
b) i dati relativi ai fondi contrattuali determinati ai sensi del Ccnl 17/10/2008 sono stati formalmente trasmessi in Regione come prescritto dall’art. 4 comma 3 del medesimo Ccnl
c) la gestione delle risorse disponibili per il personale medico universitario soggiace alle stesse regole applicate per i fondi dei medici ospedalieri, in modo da non creare disparità di trattamento (in ogni caso è garantita una quota di saldo paritaria fra medici ospedalieri e universitari operanti nella medesima struttura, eventualmente anche attraverso spostamenti di risorse fra ospedalieri e universitari o viceversa)
Le tabelle che danno conto degli importi dei fondi contrattuali (distinti per medici ospedalieri e per medici universitari) per il periodo 2008 – 2009, sono quindi le seguenti:
FONDO CONTRATTUALE (MEDICI OSPEDALIERI) | ANNO | IMPORTO TOTALE DELIBERATO | DI CUI RISORSE STABILI | DI CUI RISORSE VARIABILI |
Retribuzione di posizione (art. 24 Ccnl 17/10/2008) | 2008 | 8.401.739 Euro | 4.981.518 Euro | 3.420.221 Euro |
2009 | 8.385.662 Euro | 4.993.662 Euro | 3.392.000 Euro | |
Retribuzione di risultato (art. 26 Ccnl 17/10/2008) | 2008 | 2.369.106 Euro | 1.888.435 Euro | 480.671 Euro |
2009 | 2.333.635 Euro | 1.888.435 Euro | 445.200 Euro | |
Premio per la qualità prestazione individuale (art. 26 Ccnl 17/10/2008) | 2008 | 37.000 Euro | 37.000 Euro | ------- |
2009 | 37.000 Euro | 37.000 Euro | ------- | |
Lavoro disagiato (art. 25 Ccnl 17/10/2008) | 2008 | 2.198.789 Euro | 2.175.143 Euro | 23.646 Euro |
2009 | 2.175.143 Euro | 2.175.143 Euro | ------- | |
Importi totali 2008-2009 | 25.938.074 E. | 18.176.336 E. | 7.761.738 E. |
FONDO CONTRATTUALE (MEDICI UNIVERSITARI) | ANNO | IMPORTO TOTALE DELIBERATO | DI CUI RISORSE STABILI | DI CUI RISORSE VARIABILI |
Retribuzione di posizione e di risultato, risorse aggiuntive regionali, lavoro disagiato (protocollo Regione- Università 2/4/2001) | 2008 | 387.603 Euro | ------- | 387.603 Euro |
2009 | 382.361 Euro | ------- | 382.361 Euro | |
Importi totali 2008-2009 | 769.964 Euro | ------- | 769.964 Euro |
PUNTO 2) Utilizzo delle risorse disponibili per i diversi istituti contrattuali.
La seconda tabella riporta invece, a riscontro degli esiti della tornata di contrattazione aziendale, l’effettiva destinazione degli importi risultanti dal precedente prospetto per ognuno degli istituti contrattuali di riferimento, rispettando sempre l’articolazione temporale del biennio 2008 – 2009 e la distinzione fra risorse stabili e risorse variabili.
In altre parole, quindi, da questa tabella risultano le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle diverse finalità disciplinate dagli accordi decentrati: in particolare è possibile, da un lato, evidenziare quante risorse, nel loro importo massimo, sono state destinate dall’accordo decentrato ad ogni finalità (o istituto contrattuale) e, dall’altro, verificare se l’applicazione concreta dell’accordo ha comportato o meno il rispetto di tali importi.
In particolare i dati mostrano che:
- gli istituti contrattuali di carattere fisso e ricorrente trovano finanziamento nelle disponibilità economiche stabili (ad esempio le risorse regionali aggiuntive, erogate a fronte di specifico debito orario, o le guardie notturne svolte in orario di lavoro e remunerate dal “gettone” previsto dal Ccia); le risorse variabili sono invece utilizzate per finanziare (a residuo od in corso d’anno) parte dei benefici che non sono attribuiti in maniera fissa e ricorrente al personale (ad esempio la retribuzione di risultato);
- i costi registrati al 31 dicembre 2008 sono risultati sempre nei limiti delle risorse finalizzate negli accordi decentrati;
- i costi previsti al 31 dicembre 2009 non risultano mai superiori all’importo complessivo delle risorse finalizzate negli accordi decentrati; si evidenzia in tal modo che le previsioni di gestione degli istituti contrattuali effettuate in tali accordi si rivelano effettivamente conformi alle tendenze di spesa evidenziate dal monitoraggio periodico;
- l’importo delle risorse contrattuali complessivamente stanziate nel biennio 2008 – 2009 risulta leggermente superiore a quanto effettivamente speso (circa 124.000 Euro), in quanto:
o alcune risorse (ossia quelle corrispondenti al Premio per la qualità della prestazione individuale, peraltro per importi non particolarmente significativi: circa 74.000 Euro) non sono state erogate, nemmeno come residuo annuale e risultano quindi ancora in attesa di destinazione;
o alcune risorse stanziate dall’azienda ma non rientranti nei fondi contrattuali (ossia quelle corrispondenti alle Guardie notturne espletate fuori orario di lavoro, in regime di attività libero – professionale a favore dell’azienda) non sono state integralmente spese nel corso del periodo considerato (avanzo di circa 17.000 Euro);
o alcune risorse dei fondi contrattuali (peraltro anche qui di importi non particolarmente significativi:
33.000 Euro) infine rappresentano un effettivo avanzo per l’Amministrazione al momento dell’erogazione annuale del saldo della retribuzione di risultato (arrotondamenti, recuperi sopravvenuti, ecc.), che può essere utilizzato a fronte di eventuali futuri pagamenti di competenza del biennio 2008 – 2009 che dovessero risultare necessari per arretrati non previsti, ecc.
ISTITUTO CONTRATTUALE (medici ospedalieri) | ANNO | IMPORTO FINALIZZATO NEL CCIA (vedi fondi contrattuali) | DI CUI RISORSE STABILI | DI CUI RISORSE VARIABILI | SPESA REALE (al 31/12/08 o 30/11/09) (cassa) | SPESA ANNUA TOTALE DI COMPETENZA (finale 2008, stimata 2009) |
Lavoro disagiato totale (senza guardie notturne) | 2008 | 1.707.895 E. | 1.684.249 E | 23.646 E. | 1.302.781 E. | 1.302.781 E. |
2009 | 1.684.249 E. | 1.684.249 E | ---------- | 920.655 E. | 1.272.127 E. | |
Guardie notturne in orario di lavoro, con ind.notturna e straordinario (art. 8 Ccnl 5/7/2006) | 2008 | 490.894 E. | 490.894 E | ---------- | 462.020 E. | 462.020 E. |
2009 | 490.894 E. | 490.894 E | ---------- | 385.710 E. | 449.995 E. | |
Guardie notturne fuori orario di lavoro (art. 18 Ccnl 3/11/2005) | 2008 | 246.873 E. | ---------- | 246.873 E. | 229.840 E. | 229.840 E. |
2009 | 246.873 E. | ---------- | 246.873 E. | ---------- | 246.873 E. | |
Retribuzione di risultato finanziata dal Ccnl | 2008 | 1.699.067 E. | 1.218.396 E | 445.200 E. | 801.195 E. | 2.260.810 E. |
2009 | 1.663.596 E. | 1.218.396 E | 445.200 E. | 669.519 E. | 2.191.929 E. | |
Premio per la qualità prestazione individuale | 2008 | 37.000 E. | 37.000 E | ------- | ------- | ------- |
2009 | 37.000 E. | 37.000 E | ------- | ------- | ------- | |
Risorse regionali a fronte di debito orario aggiuntivo (DGR n. 9-11625 del 22/6/2009) | 2008 | 670.038 E. | 670.038 E | ---------- | 638.660 E. | 638.660 E. |
2009 | 670.038 E. | 670.038 E | ---------- | 596.294 E. | 661.023 E. | |
Retribuzione di posizione e istituti vari (art. 24 Ccnl) | 2008 | 8.401.739 E. | 4.981.518 E | 3.420.221 E | 8.272.009 E. | 8.272.009 E. |
2009 | 8.385.662 E. | 4.993.662 E | 3.392.000 E | 7.039.463 E. | 8.319.365 E. | |
Importo totale | 26.431.818 E. | 18.176.334 E. | 8.220.013 E | 21.318.146 E. | 26.307.432 E. |
PUNTO 3) Vincoli legislativi di carattere economico in materia di contrattazione integrativa.
Infine le ultime osservazioni riguardano l’applicazione del combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge articoli: art. 1 comma 189 della legge 23/12/2005 n. 266; art. 67 comma 5 del D.L. 25/6/20087 n. 112 convertito con legge 6/8/2008 n. 133; art. 1 comma 565 della legge 27/12/2006 n. 296.
Preliminarmente risulta da verificare la questione interpretativa dell’esatta portata da dare alle norme citate relativamente agli Enti del Ssn.
Infatti l’art. 1 comma 565 della L. 296/2006 prevede per il Ssn un non meglio precisato “riferimento” all’art. 1 c. 189 L. 266/2005, che a sua volta stabiliva direttamente per le amministrazioni pubbliche centrali l’obbligo di non eccedere l’importo complessivo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa rispetto a quelli certificati dall’organo di controllo interno per il 2004, seppure fatti salvi gli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004.
Oggi però, a decorrere da giugno 2008 per effetto del D.L. 112/2008, la disposizione è stata modificata introducendo un obbligo di riduzione dei fondi del 10 per cento rispetto ai livelli 2004.
Comunque fino alla data odierna da parte della Regione Piemonte non è intervenuta alcuna disposizione attuativa delle norme legislative nazionali sopra richiamate.
In particolare non è stata data ancora applicazione all’art. 79 comma 1 bis lett. b) del citato D.L. 112/2008 nella parte in cui si riferisce all’impegno delle Regioni al ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai Ccnl del Ssn subordinatamente alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato e le Regioni, a tutt’oggi non ancora intervenuta (seppure in avanzata fase di predisposizione).
Ciò premesso è agevole rilevare come le disposizioni in questione non risultino di fatto applicabili nei confronti dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, costituita soltanto dal febbraio 2005.
Inoltre, in ogni caso, nel 2004 e negli anni immediatamente precedenti, per l’ex Ente Ordine Mauriziano non si riscontra comunque alcun provvedimento di costituzione dei fondi contrattuali e quindi, conseguentemente, alcuna “certificazione” da parte dell’allora Collegio dei Revisori.
Peraltro dal punto di vista sostanziale l’andamento dei fondi contrattuali dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino è tale da soddisfare, di fatto, ogni esigenza espressa dal legislatore in merito al “rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica” (art. 1 comma 565 punto 4 L. 296/2006).
A riprova del succitato andamento, di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle risorse contrattuali relative all’area della dirigenza medica, contenente anche gli importi finalizzati nel corso degli anni al finanziamento del Progetto Aziendale Tempi di Attesa (vedi precedente punto 1). Tra l’altro, nel prospetto è indicato, a titolo meramente indicativo, anche un importo “ufficioso” degli importi dei fondi contrattuali dell’ex Ente Ordine Mauriziano per l’anno 2004, in modo da poter disporre di un generico elemento di raffronto per i dati relativi agli anni successivi.
Dalla tabella emerge che l’importo netto delle risorse economiche 2009 comprensivo delle risorse del Progetto aziendale Tempi di Attesa (dato ovviamente non ancora definitivo), registra una riduzione tendenziale del – 16,28 % rispetto al dato 2004 (che, si ripete, è peraltro puramente indicativo, non essendo né riconducibile all’A.O. Ordine Mauriziano né tantomeno certificato) e del – 16,44 % rispetto al dato 2005, primo disponibile per l’azienda ospedaliera e regolarmente attestato dal Collegio Sindacale.
A | B | C | D | E | F | G | |
anno | Totale complessivo fondi (Euro) | Totale fondo medici universita ri (Euro) | Rivalutazione fondi da Ccnl post 2004 (Euro) | Totale fondi netto (Euro) (B + C – D) | Risorse “ex Over”/ Progetto Tempi di Attesa (Euro) | Totale netto risorse economiche (Euro) (E + F) | Note |
2004 (dato uffici oso) | 13.201.199 | 0 | 0 | 13.201.199 | 689.496 | 13.890.695 | esclusi dai fondi 2.171.100 E conglobati su tabellare ex ccnl 2005; over: stima 2004 = 2005 |
2005 | 13.969.284 | 0 | 741.693 | 13.227.591 | 689.496 | 13.917.087 | RIA cessati (art. 54c.5 ccnl 2005)+ turni/straord (art. 55c.3 ccnl 2005) (NB: conglobati su tabellare 2.171.100 E) |
2006 | 13.851.473 | 367.035 | 1.307.439 | 12.911.069 | 445.703 | 13.356.772 | RIA cessati (art. 54c.5 ccnl 2005)+ incremento automatico posizione (art. 10c.2 ccnl 2006) + incremento libero posizione (art. 10c.4 ccnl 2006) + incremento risultato (art. 12c.3 ccnl 2006) + incremento guardie (art. 11c.2 ccnl 2006) Over: 195.743E x gen-apr + 249.960 x mag-dic |
2007 | 12.832.301 | 402.300 | 1.379.917 | 11.854.684 | 360.507 | 12.215.191 | RIA cessati (art. 54c.5 ccnl 2005) |
2008 | 13.006.634 | 396.603 | 1.883.676 | 11.519.561 | 320.670 | 11.840.231 | RIA cessati (art. 54c.5 ccnl 2005)+ incremento automatico posizione (art. 24 ccnl 2008) + incremento risultato (art. 26 ccnl 2008) + incremento disagio (art. 25 ccnl 2008) |
2009 (prov v) | 12.931.540 | 382.361 | 1.987.351 | 11.326.550 | 302.640 | 11.629.190 | RIA cessati (art. 54c.5 ccnl 2005) |
Legenda: ccnl 2005 = ccnl 3/11/2005; ccnl 2006 = ccnl 5/7/2006; ccnl 2008 = ccnl 17/10/2008
Si resta comunque a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.
Torino 28 dicembre 2009
IL DIRETTORE OSRU IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
- firmato in originale - - firmato in originale -
AC