Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 12 del 19/04/2017
Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 12 del 19/04/2017
Prot. n. 1929 del 26 Aprile 2017
Oggetto: approvazione "contratto di servizio transitorio tra Alfa srl - Ufficio d'Ambito Varese - Como Acqua - Ufficio d'Ambito Como e Lura Ambiente" per la gestione del SII nei Comuni di:
Ambito di Como:
Fognatura, Acquedotto e Depurazione Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Cadorago, Lomazzo;
Depurazione per una porzione Comune di Fino Mornasco;
Ambito di Varese:
Fognatura, Acquedotto e Depurazione Caronno Pertusella; Depurazione di Saronno.
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente
Xxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
Richiamate le seguenti norme:
• d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;
• legge regionale 26/2003 e s.m.i.;
• la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) ed in particolare gli articoli 141, comma 4, e 144, comma 17, relativi a un programma stralcio di interventi urgenti per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;
• la legge “Sblocca Italia” (L 164/2014) ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” così disponendo:
Premesso che:
• con l’Art. 149-bis (Affidamento del servizio) - 1. L'ente di governo dell'Ambito, nel rispetto del piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione “in house”, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
• all'Art. 172, i commi da 1 a 2:
Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale.
Considerato che:
A) la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.
3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
B) con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa S.r.l.” (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
C) con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico “Alfa S.r.l.”;
D) con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito
territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017”;
E) con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che “il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8” del Contratto di servizio;
F) con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione;
G) con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l., quale società “in house” affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, in particolare per quanto concerne la determinazione del “valore di subentro” di cui al comma
2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
H) il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il
pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall’Ufficio d’ambito;
I) il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti;
L) con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d’Ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
M) con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito di “consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) di continuare la loro gestione, fino al subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente”.
N) con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l’articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato “Prosecuzione delle gestioni esistenti”, dispone quanto segue:
• gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’Ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente;
• l’Ufficio d’ambito, con l’ausilio del Gestore definirà le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito;
• il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito;
• in caso di mancato pagamento del “valore di subentro” di cui al precedente articolo
52 nell’importo e nel termine stabiliti dall’Ufficio d’Ambito, i Gestori esistenti proseguono nella gestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell’effettivo pagamento da parte del Gestore;
• che, con il presente contratto allegato a parte integrante e sostanziale, Alfa ed il Gestore esistente Lura Ambiente intendono disciplinare – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, della Convenzione di affidamento – “la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito”;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
• P.V. 28 del 2 Novembre 2009 avente ad oggetto: Proposta di regolazione delle aree di interambito – valutazioni in merito.
• P.V. 9 del 29/02/2016, avente ad oggetto “Schema di accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Varese e l'Ufficio d'Ambito di Como per il coordinamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle aree di interambito”.
P.V. 53 del 23/10/2015 avente oggetto: Contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V.28 del 29 giugno 2015 - richiesta proroga di alcune scadenze temporali ivi contenute.
Alla luce di quanto sopra la Società Lura Ambiente dispone di una completa ed efficiente organizzazione di mezzi e risorse in grado di garantire la continuazione dei servizi commerciali, tecnici ed operativi nei settori indicati nell'accordo allegato ed è in possesso inoltre di conoscenze adeguate relativamente ai clienti ed agli impianti e reti del territorio,
essendo stato il soggetto gestore del servizio di Depurazione, Acquedotto, Fognatura e collettamento in tali territori;
Con la sottoscrizione del presente contratto, in attesa del perfezionamento del Subentro nelle Gestioni esistenti da parte della società Alfa Srl e della società Como Acqua Srl la società Lura Ambiente si impegna a proseguire, fino al Subentro del Gestore Alfa e Como Acqua srl, nella gestione dei seguenti servizi:
Ambito di Como:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per i Comuni di Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Cadorago, Lomazzo e Guanzate;
- Depurazione per una porzione del Comune di Fino Mornasco; Ambito di Varese:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per il Comune di Caronno pertusella;
- Depurazione per il Comune di Saronno;
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
1. di approvare il "contratto di servizio transitorio tra Alfa Srl - Ufficio d'Ambito Varese - Como Acqua Srl - Ufficio d'Ambito Como e Lura Ambiente SpA", allegato -A- a parte integrante del presente atto, per la gestione del SII nei Comuni di:
a. Ambito di Como:
Fognatura, Acquedotto e Depurazione per i Comuni di Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Cadorago, Lomazzo;
Depurazione per una porzione del Comune di Fino Mornasco;
b. Ambito di Varese:
Fognatura, Acquedotto e Depurazione per il Comune di Caronno Pertusella; Depurazione per il Comune di Saronno;
2. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito alla sottoscrizione della Convenzione allegata alla presente;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 10.10.2012;
4. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 17/05/2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 17/05/2017 al 01/06/2017 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese, _ _
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/04/2017
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Contratto di servizio transitorio/Convenzione Della gestione del SII nei Comuni di
Ambito di Como:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per i Comuni di Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Cadorago, Lomazzo e Guanzate;
- Depurazione per una porzione del Comune di Fino Mornasco; Ambito di Varese:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per il Comune di Caronno Pertusella;
- Depurazione per il Comune di Saronno;
Fra i sottoscritti [ALFA S.r.l.]
[COMO ACQUA S.r.l.]
e
[LURA AMBIENTE S.p.A.]
di seguito definite anche “Parti”
Premesso
A) la Legge “Sblocca Italia” (L 164/2014) ha modificato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» così disponendo:
1. con l’Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente di governo dell'Ambito, nel rispetto del piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo
provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione “in house”, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
2. all'Art. 172, i commi da 1 a 2:
a. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
b. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale.
Per l’Ufficio d’Ambito di Varese:
B) che la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione
n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di
Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
C) che, con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa s.r.l.” (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
D) che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico “Alfa s.r.l.”;
E) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017”;
F) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che “il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8” del Contratto di servizio;
G) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti il documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali
verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.
H) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, in particolare per quanto concerne la determinazione del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
I) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall’Ufficio d’ambito;
J) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti;
K) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-
bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, dalla società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
L) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito di “consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente”.
M) che, con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l’articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato “Prosecuzione delle gestioni esistenti”, dispone quanto segue:
N) I gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
O) L’Ufficio d’ambito, con l’ausilio del Gestore definirà le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito.
P) Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito.
Q) In caso di mancato pagamento del “valore di subentro” di cui al precedente articolo 52 nell’importo e nel termine stabiliti dall’Ufficio d’ambito, i Gestori esistenti proseguono nella gestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell’effettivo pagamento da parte del Gestore.
R) che, con il presente contratto, Alfa ed il Gestore esistente [●] intendono disciplinare – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, della Convenzione di affidamento – “la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito”;
Per l’Ufficio d’Ambito di Como:
S) nel capitolo 7 del Piano d’Ambito approvato dalla Provincia di Como con deliberazione di Consiglio n. 15 del 18 dicembre 2014 recante “Modello gestionale”, con riferimento alle gestioni attuali, viene evidenziato che “i soggetti presenti sul territorio dell’Ambito di Como, siano essi Comuni, Consorzi o Aziende, che si occupano complessivamente della gestione/erogazione dei segmenti del SII, sono 152. Nella maggior parte dei casi - 127 - si tratta di gestioni comunali in economia, mentre le gestioni sovra-comunali con caratteristiche industriali sono 25”. Illustrando poi - nel documento di programmazione in parola - il percorso intrapreso nell’ATO di Como, ha specificato che “considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, (…) al fine di garantire un livello di servizio (…) conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti ivi previsti. (…) Tra i vari modelli di affidamento possibili, l’ATO di Como (…) ha scelto di affidare il servizio in via diretta, con la formula “in house”, ad un soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente (…) pubblica”;
T) Como Acqua s.r.l., quale società pubblica partecipata esclusivamente da Enti Pubblici Locali della Provincia di Como, possiede i requisiti per poter ricevere l’affidamento del servizio “in house” dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como;
U) nella Provincia di Como il servizio idrico integrato è gestito dagli Enti locali e da una molteplicità di Società Operative Territoriali (SOT) proprietarie anche di reti e impianti;
V) con delibera n. 36 del 29 settembre 2015 dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (Provincia di Como), è stato disposto l’affidamento del S.I.I. in house alla società Como Acqua
s.r.l. quale Gestore unico, per un periodo di vent’anni in ragione di tutte le motivazioni ivi indicate che vengono qui integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali;
W) in data 12 ottobre 2015, l’Assemblea dei Soci di Como Acqua s.r.l. ha approvato il “Programma Operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como”, nel quale è previsto il progetto di aggregazione delle SOT, finalizzato a garantire l’unicità di gestione del servizio idrico in capo a Como Acqua s.r.l. - quale affidataria “in house” - che individua nell’operazione straordinaria della fusione e/o scissione lo strumento giuridico più consono per realizzare il processo di aggregazione;
X) La Provincia di Como, l’Ufficio d’Ambito e le Società coinvolte dal progetto di aggregazione, finalizzato all’operatività della società unica di gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Como che è affidataria del servizio in house, hanno stipulato un protocollo d’intesa per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di Advisor per l’assistenza nella realizzazione del processo di aggregazione;
Y) gli adempimenti propedeutici all'atto di fusione e/o scissione sono particolarmente articolati, stante il loro numero, la variegata natura giuridica e la molteplicità di attività gestite dagli operatori economici coinvolti nel processo di fusione;
Z) nel richiamato “Programma Operativo per la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Como” si conferma che, in attesa del perfezionamento delle previste fusioni e/o scissioni, come previsto dal modello gestionale del Piano d’Ambito, debba venire stipulata apposita Convenzione tra Como Acqua s.r.l. e le singole SOT, destinata a garantire la continuità del servizio pubblico, stabilire e regolamentare una serie di obiettivi strategici di qualità del servizio e di qualità ambientale, nonché garantire le adeguate risorse economiche a tal fine necessarie a tutti gli attori coinvolti;
AA) in data 30/11/2015 è stata sottoscritta la “CONVENZIONE di regolazione dei rapporti tra ATO COMO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato” (di seguito Convenzione ATO/Gestore);
BB) in particolare, nella richiamata Convenzione ATO-Gestore, all’articolo 1 “Definizioni” è previsto un periodo transitorio “funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell’aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d’Ambito” e nella delibera del consiglio provinciale n.36 del 29 settembre 2015, per un massimo di tre anni dalla data di affidamento;
CC) nel richiamato periodo transitorio, è concessa la possibilità che la tariffa del SII sia riscossa dalle società operative territoriali presenti in Provincia di Como nel rispetto delle disposizioni che seguono.
Per entrambe gli Uffici d’Ambito:
DD)che il presente contratto è sottoscritto anche dai Presidenti degli Uffici d’ambito di Como e Varese a valere quale condivisione del suo contenuto;
EE) che il Gestore Lura Ambiente dispone di una completa ed efficiente organizzazione di mezzi e risorse in grado di garantire la continuazione dei servizi commerciali, tecnici ed operativi nei settori indicati ed è in possesso inoltre di conoscenze adeguate relativamente ai clienti ed agli impianti e reti del territorio, essendo stato il soggetto
gestore del servizio di Depurazione, Acquedotto, fognatura e collettamento in tali territori;
FF) Laddove vi sia il subentro delle gestioni il riconoscimento dell’eventuale valore di subentro verrà effettuato secondo le disposizioni dell’AEEGSI. Tale valore verrà ripartito in base all’ubicazione territoriale delle infrastrutture. Si decide fin da ora che la modalità di ripartizione tra le società Alfa srl e Como Acqua srl del costo del servizio sarà effettuata in base agli Abitanti Equivalenti.
Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le parti si danno atto che quanto previsto dalla convenzione deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti del Piano d’Ambito e della Convenzione tra ATO e Gestore d’ambito, per cui nessuna disposizione della presente convenzione potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni, o inficiare gli aspetti dell’affidamento disposto dalla Provincia di Como e di Varese in favore dei rispettivi Gestori Como Acqua srl e Alfa srl.
Le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative della presente convenzione che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.
Art. 2 - Oggetto dei servizi
Con la sottoscrizione del presente contratto, in attesa del perfezionamento del Subentro nelle Gestioni esistenti da parte della società Alfa Srl e della società Como Acqua Srl la società Lura Ambiente si impegna a proseguire, fino al Subentro del Gestore Alfa e Como Acqua srl, nella gestione dei seguenti servizi:
Ambito di Como:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per i Comuni di Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Rovello Porro, Cadorago, Lomazzo e Guanzate;
- Depurazione per una porzione del Comune di Fino Mornasco; Ambito di Varese:
- Fognatura, Acquedotto e depurazione per il Comune di Caronno pertusella;
- Depurazione per il Comune di Saronno;
La società Lura Ambiente svolgerà le proprie attività secondo le seguenti modalità declinate per ambito ed applicando la tariffa all’utenza predisposta dagli uffici d’ambito competenti, compresa l’articolazione tariffaria:
1. per l’Ambito di Como:
a) Lura Ambiente spa proseguirà nella gestione degli impianti, delle reti e delle attività accessorie, nel rispetto delle vigenti normative, nonché nelle modalità tecnico-operative sino ad oggi adottate. Lura Ambiente procederà come disciplinato dalle Carta dei Servizi e dai vigenti regolamenti di acquedotto, fognatura e depurazione, rispettivamente dell’Ufficio d’Ambito di Como e Varese, obbligandosi in ogni caso a tutti gli adeguamenti previsti da disposizioni normative o regolamentari di AEEGSI
b) Lura Ambiente spa inoltre, al fine di non compromettere la regolare erogazione del servizio, dovrà provvedere ad effettuare direttamente le manutenzioni straordinarie urgenti e non programmabili di reti e impianti. Tali interventi dovranno essere comunicati tempestivamente al Gestore Como Acqua srl e riepilogati e consuntivati semestralmente.;
c) Lura Ambiente spa svolgerà il proprio servizio alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere nel rispetto della Convenzione con Como Acqua srl e della normativa vigente.
1. per l’Ambito di Varese:
a) Lura Ambiente spa svolgerà il proprio servizio alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere;
Art. 3 - Modalità di svolgimento dei servizi
La società Lura Ambiente spa provvederà allo svolgimento dei servizi con propria organizzazione, personale, mezzi ed attrezzature e con assunzione di autonomo rischio di impresa.
La società si impegna ad affiancare i gestori di ambito, nel periodo transitorio antecedente il Subentro occupandosi di:
a. affiancare i gestori d’ambito nella definizione e gestione dei rapporti tra la stessa Lura Ambiente spa e i Comuni;
b. collaborare con i gestori d’ambito nella realizzazione del programma operativo;
c. contribuire all’attuazione della presente convenzione anche validando il piano annuale degli investimenti indicato all’art.6.
- predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno di vigenza della presente convenzione, un Piano annuale dettagliato degli investimenti da sottoporre ai rispettivi gestori d’ambito che ne analizzano la compatibilità con il programma degli interventi dei rispettivi piani d’ambito. Ottenuto espresso mandato dal Gestore di unico di Como e di Varese, Lura Ambiente spa predispone e trasmette al gestore il progetto esecutivo o preventivo di spesa;
- realizza gli investimenti autorizzati e trasmette al Gestore la contabilità finale comprensiva di collaudo, rilievi planimetrici, certificazioni (impianti, materiali ect.), progettazioni, somme a disposizione e documentazione fotografica. Le opere dovranno essere georeferenziate secondo le indicazioni fornite dalle Convenzioni/disciplinari tecnici.
Art. 4 - Durata
Il presente contratto avrà termine con il perfezionamento del Subentro definitivo nella gestione da parte di Alfa e di Como Acqua srl. Subentro che potrà attuarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale – che dovrà intervenire entro e non oltre la data del:
- 31 dicembre 2017 per Alfa srl;
- 30 settembre 2018 per Como Acqua srl.
Il passaggio con la fine del periodo transitorio deve essere coordinato tra i due gestori d’ambito in modo da non interrompere l’operatività del ramo superstite.
Art. 5 Personale
Al fine di garantire nelle aree di interambito interessate i passaggi gestionali necessari senza generare possibili criticità al servizio e al fine, anche di non perdere il know how e le professionalità maturate e la conoscenza territoriale di impianti e infrastrutture le parti concordano quanto segue.
In linea con gli accordi di interambito approvati dagli Uffici d’ambito i Gestori di ambito e Lura Ambiente individueranno il personale che si occupa della gestione operativa, dei comuni appartenenti all’ambito di Como e all’ambito di Varese.
Il gestore di Como disporrà nel periodo transitorio del personale attualmente deputato allo nello svolgimento del servizio di acquedotto e fognatura nell’ambito di Como. Tale personale opererà sotto la direzione di Lura Ambiente spa e in accordo con Como Acqua.
Tale personale, in accordo con i dipendenti coinvolti e secondo le normative previste per legge sindacale, sarà trasferito al termine del periodo transitorio al gestore d’ambito di Como.
Allo scopo l’Ufficio d’ambito provvederà, in accordo con Como Acqua srl, ad inserire parte del il personale 1 nella dotazione di Como acqua spa a partire dal 1/1/2018 e prevedendone i relativi costi.
Art. 6 - Tariffa del servizio e modalità di pagamento
Quale corrispettivo per la gestione del servizio nel periodo transitorio declinato dai due ambiti il Gestore esistente Lura Ambiente spa ha diritto al riconoscimento della quota di tariffa, prevista nel Piano d’ambito approvato dalla Provincia di Varese e dall’Ufficio d’ambito della Provincia di Varese nell’ambito di Varese e della quota di tariffa prevista nel piano d’ambito approvato dalla Provincia di Como e/o dall’Ufficio d’ambito di Como nell’ambito di Como nonché nei suoi aggiornamenti, con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente medesimo.
Il Gestore esistente Lura Ambiente spa, qualora incaricato della tariffazione agli utenti, e della realizzazione degli investimenti inseriti nel Programma degli investimenti (PdI) inviato ed approvato dall’AEEGSI, dovrà applicare in bolletta la tariffa discendente dal piano economico e finanziario.
A consuntivo la società Lura Ambiente in coordinamento con Alfa srl e Como Acqua srl dovrà individuare e trasferire le eventuali quote derivanti da tariffa al netto dei costi riconosciuti sul bilancio e al costo degli investimenti eventualmente avviati.
Tali trasferimenti, come sopra determinati, dovranno essere effettuati in rate trimestrali o semestrali (da verificare in base anche ai tempi di bollettazione e da concordare con il gestore unico).
Art. 7 - Investimenti
Per investimenti si intendono gli interventi di manutenzione straordinaria programmabili, di ampliamento, di potenziamento, di rinnovo, di sviluppo ed estensione di reti ed impianti, funzionali alla regolare erogazione del SII, oltre ad investimenti relativi all’adeguamento ed implementazione delle immobilizzazioni immateriali per la elaborazione reportistica richiesta dagli Enti di controllo e dalla AEEGSI.
La società Lura Ambiente spa si impegna a:
1. realizzare gli investimenti previsti nel Piano degli investimenti quadriennio 2016-2019 compatibilmente con la durata della presente convenzione, con le risorse finanziarie messe a disposizione e in accordo con Como acqua srl e Alfa srl
2. gli investimenti saranno realizzati con le seguenti modalità:
⮚ per l'ambito di Como:
- per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere aggiudicate e/o avviate prima della stipula della presente convenzione, le parti fanno riferimento a quanto previsto all’art. 8 comma 10 del Disciplinare tecnico (allegato alla Convenzione di affidamento del SII).
- per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere previste nel Piano d’Ambito, Lura Ambiente spa predispone, entro il mese di gennaio di ogni anno di vigenza della presente convenzione, un Piano annuale dettagliato degli investimenti da sottoporre al Gestore Como Acqua srl che ne analizza la compatibilità con il Programma degli interventi del Piano d’Ambito. Ottenuto espresso mandato dal Gestore, Lura Ambiente spa
- predispone e trasmette a Como Acqua srl il progetto esecutivo o preventivo di spesa;
- realizza gli interventi autorizzati e trasmette a Como Acqua srl la contabilità finale comprensiva di collaudo, rilievi planimetrici, certificazioni (impianti, materiali ecc.) e documentazione fotografica.
- Nel caso di opere eseguite da terzi (ad esempio a scomputo di oneri), in riferimento a quando previsto all’art. 11 comma 6 della Convenzione di affidamento del SII, si stabilisce che in caso di realizzazione di Beni strumentali al SII da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, Lura Ambiente spa formulerà per conto del Gestore un parere e/o specifiche prescrizioni sul progetto. La conduzione di tali beni sarà assunta
da Lura Ambiente spa nei termini previsti dalla presente Convenzione a seguito di apposito collaudo operato da Lura Ambiente spa stesso in conformità alla vigente normativa. Di ciascuna opera rientrante in questa fattispecie, Lura Ambiente spa terrà informato il Gestore durante tutto l’iter per la sua realizzazione.
- In caso di necessità di nuovi investimenti non previsti nel Piano d’Ambito e non rientranti nella fattispecie di “investimenti urgenti”, Lura Ambiente spa segnalerà tale necessità a Como Acqua srl che, nel rispetto delle modalità prevista dalla Convenzione e dal disciplinare tecnico o eventuali successive disposizioni, dovrà acquisire parere espresso/nulla osta da parte dell’Ufficio d’Ambito.
⮚ per l'ambito di Varese:
- con le modalità previste dall'art. 6 e 9 del Contratto di servizio.
Art. 8 - Impegni del Gestore esistente
Il Gestore esistente Lura Ambiente spa si impegna:
a) a fornire ad Alfa srl e a Como Acqua srl tutte le informazioni tecniche, organizzative ed economico- finanziarie necessarie per l’aggiornamento della tariffa e le revisione del Piano d'Ambito;
b) a fornire ad Alfa srl e a Como Acqua srl ogni collaborazione per il reperimento e la fornitura di informazioni relative al servizio richieste da soggetti istituzionali;
c) a fornire ad Alfa srl e a Como Acqua srl ogni altra informazione relativa all'andamento del servizio, in modo da consentire ad Alfa srl e a Como Acqua srl l’effettuazione del controllo sulla gestione del servizio e sulla realizzazione degli investimenti;
d) proseguire nella gestione degli impianti, delle reti e delle attività accessorie nel rispetto delle vigenti normative, nonché nelle modalità tecnico-operative sino ad oggi adottate. Lura Ambiente spa procederà come disciplinato dalla Carta dei Servizi e dai vigenti regolamenti di acquedotto, fognatura e depurazione, obbligandosi in ogni caso a tutti gli adeguamenti previsti da disposizioni normative o regolamentari di AEEGSI. Nello specifico si applicherà la carta dei servizi di Alfa srl nella sua interezza per il Comune di Caronno Pertusella mentre per i Comuni appartenenti all’ambito di Como si applicherà la carta dei servizi di Alfa srl per il servizio di depurazione mentre per i servizi di fognatura e acquedotto quella di Como Acqua srl.;
e) al fine di non compromettere la regolare erogazione del servizio, ad effettuare direttamente le manutenzioni straordinarie urgenti e non programmabili di reti e impianti. Tali interventi dovranno essere comunicati tempestivamente al Gestore e riepilogati e consuntivati semestralmente.
Articolo 9 – Titolarità delle autorizzazioni
1. Fino a che non saranno concluse le procedure di aggregazione societaria, fatto salvo eventuali diverse indicazioni da parte del gestore unico, tutti i provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento dei servizi e le responsabilità attive e passive connesse alla conduzione degli impianti resteranno in capo a Lura Ambiente spa.
2. Lura Ambiente spa mantiene i rapporti con le Autorità e gli Enti di controllo.
3. Lura Ambiente spa è tenuto a facilitare e supportare ogni accertamento, sopralluogo o verifica ispettiva delle Autorità e degli Enti di controllo, mantenendo tempestivamente informato il Gestore.
4. Gli esiti di sopralluoghi o verifiche ispettive saranno tempestivamente comunicate al Gestore d’Ambito. Resta inteso l’obbligo di Lura Ambiente spa di trasparenza e correttezza nel mantenimento dei rapporti e nella comunicazione, anche su richiesta specifica, di dati di esercizio.
Art. 10 - Responsabilità di Lura Ambiente
, Lura Ambiente spa, per l'attività svolta nel periodo di efficacia della presente convenzione, si impegna a tenere indenne e manlevare Alfa srl e Como Acqua srl relativamente a tutti i danni e/o sanzioni che dovesse essere chiamata a pagare a terzi, quale conseguenza di:
a) inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
b) inadempimenti di disposizioni legislative;
c) mancato raggiungimento dei livelli quantitativi e qualitativi di servizio previsti negli atti di indirizzo o di programmazione.
Lura Ambiente spa, per l'attività svolta nel periodo di efficacia della presente convenzione, si impegna inoltre a tenere indenne e manlevare Alfa e Como Acqua srl da eventuali richieste di risarcimento
avanzate da terzi per danni a persone e cose, derivanti da attività direttamente eseguite dal Gestore esistente in relazione agli obblighi ed impegni di cui al presente contratto.
Articolo 11 – Controversie
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
- un membro nominato dal Gestore Alfa srl;
- un membro nominato dal Gestore Como Acqua srl;
- un membro nominato da Lura Ambiente spa;
- un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Como;
- un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito territorialmente competente.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Como o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, Lura Ambiente spa potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
10. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
11. Il Gestore si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a Lura Ambiente spa delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.
Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Lura Ambiente spa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
2. Il Gestore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’adempimento del appalto e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell’esecuzione del appalto.
3. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.
Articolo 14 – Risoluzione e recesso
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 comma 2 e comma 3 della convenzione sottoscritta tra il Gestore e l’Ufficio d’Ambito, intendendosi l’Esecutore quando è indicato il “Gestore”, il Gestore quando è indicato l’”Ufficio d’Ambito” e la presente Convenzione quando è indicato “convenzione”.
2. Resta impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, oltre alla facoltà di individuare altro soggetto per la continuazione del/i servizio/i.
3. Il Gestore si riserva il diritto di recedere dalla convenzione qualora sopravvenga la revoca in capo Lura Ambiente spa delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione. In tali casi nessun onere, indennizzo o risarcimento sarà dovuto dal Gestore.
4. In caso di anticipata cessazione dell’efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, Lura Ambiente spa resta comunque obbligato a gestire i servizi affidati fino all’effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.
5. Resta ferma la clausola di risoluzione anticipata di cui all’art. 5.5
6. Le parti convengono che il Gestore non potrà recedere dalla presente convenzione nel caso in cui la revoca di licenze ed autorizzazioni in capo a Lura Ambiente spa avvenga per mancata realizzazione di opere e/o manutenzioni straordinarie prescritte da Autorità e Organi di Controllo per cause non imputabili a Lura Ambiente spa, in particolare nel caso in cui il Gestore non abbia approvato gli interventi prescritti da autorità superiori, o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 7 della presente convenzione, fatta salva l’ipotesi in cui gli interventi siano stati progettati o vengano proposti con modalità tali da renderli non approvabili.
7. Quanto sopra con salvezza dell’ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o
provvedimenti autoritativi travolgano la convenzione o incidano sulla sua perdurante validità ed efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.
Data ...................
ALFA SRL COMO ACQUA SRL
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
UFFICIO D’AMBITO DI VARESE UFFICIO D’AMBITO DI COMO
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
LURA AMBIENTE SPA
Xxxxxxxxx Xxxxxx