CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
fai un salto, fanne un altro…
FAI LA DIFFERENZA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA DI CONTENITORI E XXXXXXXXXX CON CAPACITA’ PARI A 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Maggio 2016
Norme Generali
Articolo 01 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (di seguito, per brevità, CO.VA.R.14), intende procedere all'acquisto di bidoni e cassonetti di capacità pari a 120, 240, 360, 660 e 1100 litri di differenti colori e capacità, che saranno utilizzati per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. L’appalto ha per oggetto l’affidamento con contratto aperto a misura e prevede la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di acquistare contenitori sino ad un massimo indicato in tabella, con le medesime caratteristiche indicate nel presente capitolato e nei suoi allegati.
3. Tale opzione potrà essere attivata, in maniera frazionata, sino al 31/07/2018.
4. A decorrere dal secondo anno dall’inizio dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del codice civile, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che l’Impresa Appaltatrice possa vantare alcun diritto al riconoscimento di un corrispettivo, o qualsivoglia, indennizzo e /o risarcimento.
5. Ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 25/05/2012 e ss.mm.ii. (art. 204 del D.lgs. n. 152/2006), quando verrà costituita la Conferenza d’Ambito (o, comunque, l'Ente che verrà individuato) questa subentrerà nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d’appalto. L’appaltatore avrà l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli impegni del contratto d’appalto e del presente Capitolato Speciale nei confronti del nuovo soggetto subentrante al COVAR14.
Articolo 02 – IMPORTO DELLA FORNITURA
1. L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 752.246,46 (euro settecentocinquantadueseicentonovantotto/46), costi della sicurezza inclusi e IVA di legge esclusa, ed è stimato come segue (ALL A):
Capacità | Quantità massima n. | Importo unitario | Importo stimato |
120 l RU | 1.650 | 25.00 | 41.250,00 |
120 l | 4.620 | 22.00 | 101.640,00 |
240 l RU | 770 | 29.40 | 22.638,00 |
240 l | 6.070 | 26.40 | 160.248,00 |
360 l RU | 640 | 40.00 | 25.600,00 |
360 l | 1.150 | 37.00 | 42.550,00 |
660 l RU | 980 | 97.00 | 95.060,00 |
660 l | 1.020 | 94.00 | 95.880,00 |
1100 l RU | 350 | 136.00 | 47.600,00 |
1100 l | 530 | 133.00 | 70.490,00 |
TOTALE cassonetti | 16.780 | 702.956,00 | |
Fornitura e montaggio transponder | 4.130 | 3.00 | 12.390,00 |
Fornitura e Montaggio |
serrature gravitazionali | 1000 | 18.90 | 18.900,00 |
Fornitura e montaggio serrature triangolari | 1000 | 9.50 | 9.500,00 |
Fornitura e montaggio kit pedaliera per apertura cassonetto | 150 | 10,00 | 1.500,00 |
42.290,00 | |||
Oneri sicurezza | 7.452,46 | ||
TOTALE complessivo | 752.698,46 |
2. Le quantità sopra stimate sono puramente indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante che procederà, nell’arco della vigenza contrattuale ad ordinare i contenitori che di volta in volta saranno necessari per il corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
3. L’importo dell’appalto non risulta vincolante per la stazione appaltante in quanto potrà oscillare in base all’effettiva necessità di acquisto dei contenitori.
4. In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere o posticipare l’affidamento della fornitura in oggetto.
5. Le forniture saranno contabilizzate singolarmente sulla base dell’elenco prezzi unitario di seguito riportato ridotto del ribasso offerto in sede di gara.
Capacità | Importo unitario (€) |
120 l RU | 25.00 |
120 l | 22.00 |
240 l RU | 29.40 |
240 l | 26.40 |
360 l RU | 40.00 |
360 l | 37.00 |
660 l RU | 97.00 |
660 l | 94.00 |
1100 l RU | 136.00 |
1100 l | 133.00 |
Transponder | 3.00 |
Serrature gravitazionali | 18.90 |
Serrature triangolari | 9.50 |
Kit pedaliera | 10,00 |
Articolo 03 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato si definiscono:
1) APPALTATORE, DITTA: la Ditta aggiudicataria della gara d’appalto;
2) CONSORZIO, STAZIONE APPALTANTE: L’ente appaltante la gara d’appalto (Consorzio)
Articolo 04 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE
1. I modelli dei contenitori oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche minime sotto elencate:
Capacità | |||
Colori | Norme tecniche di riferimento | Altre caratteristiche | |
Bidoni da 120 lt | Bianco, Marrone, Grigio, Blu, Verde, Rosa, Giallo | UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6 | Allegato 1 |
Bidoni da 240 lt | Bianco, Marrone, Grigio, Blu, Verde, Rosa, Giallo | UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6 | Allegato 2 |
Bidoni da 340 lt | Bianco, Marrone, Grigio, Blu, Verde, Rosa, Giallo | UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6 | Allegato 3 |
Bidoni da 660 lt | Bianco, Marrone, Grigio, Blu, Verde, Rosa, Giallo | UNI EN 840 - 2 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6 | Allegato 4 |
Bidoni da 1100 lt | Bianco, Marrone, Grigio, Blu, Verde, Rosa, Giallo | UNI EN 840 - 2 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 – 6 | Allegato 5 |
2. Tutti i bidoni ed i cassonetti, che verranno utilizzati per il servizio pubblico di raccolta domiciliare, devono poter essere movimentati con compattatori a caricamento posteriore.
3. Le quantità dei contenitori sotto indicate sono state stimate sulla base di completezza di magazzino, perciò non garantiscono la piena rispondenza delle necessità.
4. Pertanto, in caso di variazioni l’impresa aggiudicatrice non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o oneri aggiuntivi oltre a quanto dovuto per le forniture eseguite.
5. La consegna dei contenitori di volta in volta ordinati dovrà essere effettuata a cura e spese del fornitore presso il magazzino indicato dal Consorzio, presente nell’ambito del territorio del Consorzio.
6. Termine dell’appalto:
- il contratto aperto andrà a scadere il 31/07/2018
- Le consegne dei contenitori dovranno avvenire entro il termine fissato all’art. 5 del presente Capitolato.
ARTICOLO 05 - TEMPI, QUANTITÀ E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. La consegna del materiale deve essere eseguita presso i magazzini che saranno indicati successivamente e, comunque, all’interno del territorio del Consorzio.
2. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il materiale di volta in volta necessario mediante ordinativo scritto inviato con nota protocollata mezzo fax o e-mail, indicando:
3. Numero contenitori divisi per colore e capacità
4. Luogo di consegna:
La consegna dovrà essere effettuata secondo le seguenti tempistiche, dalla ricevuta dell’ordinativo (farà fede la trasmissione via fax e/o e-mail):
5. I cassonetti dovranno esser consegnati secondo le seguenti tempistiche:
da 0 – 100 contenitori/tipologia/colore: 20 gg ( 30 gg per cassonetti dotati di transponder) da 100 – 500 contenitori/tipologia/ colore: 30 gg (40 gg per cassonetti dotati di transponder)
superiori ai 500 contenitori/tipologia/colore: 45 gg ( 55 gg per cassonetti dotati di transponder)
I cassonetti dovranno essere consegnati montati, ovvero montati dalla ditta fornitrice, c/o il nostro magazzino, in modo da poter verificare la regolarità e la completezza della fornitura, con i catarifrangenti a norma di legge.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra dei cassonetti), senza arrecare danni alla fornitura.
7. La messa a terra dei cassonetti è a completo carico della ditta appaltatrice.
8. Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice.
9. Le quantità richieste sono tassative e l’importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto ordinato.
ARTICOLO 06 - DOCUMENTAZIONE PER L’OFFERTA
1. Le Ditte interessate devono far pervenire la loro offerta, in lingua italiana e in competente bollo, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, in plico debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: “CO.VA.R. 14 (TO) – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx (XX) -
Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx x. 0/X e 3/L, entro il _23/06/2016, ore 12,00, comprensiva della documentazione richiesta.
ARTICOLO 07– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per essere ammessi alla gara i singoli Appaltatori e, in caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi di Imprese non ancora costituiti, tutte le Ditte associate o, nel caso di Consorzio, le Ditte consorziate indicate come esecutrici della fornitura, dovranno produrre un’istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, non soggetta ad autenticazione se corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (non scaduto) del firmatario della stessa, contenente le attestazioni di seguito riportate, con le quali il firmatario, assumendosene la piena responsabilità, dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. n.445/00:
⇒ requisiti di carattere generale:
a) l'iscrizione alla CCIAA Uff. Registro Imprese, o ad analogo registro dello Stato di residenza o sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione (dalla quale risulti che l’Appaltatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni - NEL CASO LA CAMERA DI COMMERCIO DI RESIDENZA LA RILASCIASSE ANCORA). La stessa dichiarazione deve essere completata con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, degli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società e deve essere corredato dalla dicitura antimafia;
b) le attestazioni riportate nel Casellario Giudiziario, per il Titolare se trattasi di Ditta individuale, per tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, per gli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi;
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti, nonché la sede legale e la sede amministrativa;
d) di non trovarsi in situazioni di collegamento o controllo con altro Appaltatore concorrente: ove ciò avvenisse la Stazione Appaltante escluderà entrambe le Ditte;
e) di impegnarsi a costituire formalmente il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, entro 10 gg dalla data di formalizzazione dell’affidamento (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituti);
f) nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi, dichiarazione della Ditta mandataria (capogruppo) che rappresenterà il Raggruppamento o Consorzio in caso di aggiudicazione con l’indicazione dei lotti che saranno prodotti da ciascuna ditta;
g) Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o di Consorzio di cooperative (e di tutte le imprese di quest'ultimo che effettuino il servizio). Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della capogruppo mandataria. Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 del codice civile non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento.
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola, associata o consortile, parteciperanno alla gara, non potranno partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione o Consorzio con altri.
In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. In caso di consorzi di concorrenti già costituiti, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia autentica, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o statuto, contenenti la responsabilità solidale del Consorzio e dei consorziati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 08 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 50/2016. L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. L’aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo quanto stabilito degli artt. 30 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, sull’importo unitario a base di gara per ciascun cassonetto, con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto.
3. La commissione giudicatrice valuterà l’offerta, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, sulla base degli elementi di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto):
4. Qualora l’offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all’esclusione immediata dell’offerta.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
6. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.
7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l’ammissione dell’offerta.
8. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 95, del D.lgs.n. 50/2016.
10. In caso di aggiudicazione ad un’ATI, a prescindere dalla ripartizione dei servizi all’interno del raggruppamento, si procederà a liquidare l’intero corrispettivo dovuto soltanto alla mandataria, unico soggetto autorizzato ad emettere fattura per conto del raggruppamento.
11. Con riferimento all’istituto dell’anatocismo, disciplinato dall’art. 1283 cod. civ., si precisa che gli interessi non saranno comunque capitalizzati neppure se dovuti almeno per sei mesi.
12. L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo contrattuale di appalto, non farà sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, diversamente si procederà alla risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
13. Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni o dell’intero servizio, per un periodo superiore a due giorni, il maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per l’affidamento a terzi, anche facenti parte dell’ATI, dell'esecuzione degli stessi sarà detratto dal corrispettivo contrattuale mensile convenuto. Dal predetto corrispettivo contrattuale sarà, anche defalcato l’importo delle eventuali penali.
14. La Stazione Appaltante non è responsabile, e non sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:
➢ omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
➢ irregolarità fiscale;
➢ mancata trasmissione delle fatture quietanzate liquidate ai subappaltatori;
➢ presentazione di domanda ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice.
Gli interessi non matureranno su quella parte dell’importo della fattura corrispondente alla richiesta del lavoratore.
ARTICOLO 09 - METODO DI VALUTAZIONE
1. L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 2 del presente capitolato e valutazione dell’offerta tecnica presentata.
2. Qualora l’offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all’esclusione immediata dell’offerta.
3. Il Consorzio potrà avvalersi di laboratori esterni per la valutazione della conformità alla normativa UNI EN 840 – UNI EN 12574 – UNI EN 13071 rilasciati da laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025, di riferimento del campione presentato dall’aggiudicatario.
4. Il Consorzio valuterà, a titolo insindacabile, la resistenza dei cassonetti secondo le prove previste dalla Normativa UNI EN 840 – 5;
5. Il Consorzio potrà richiedere per i prodotti da fornire:
ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme (All. XVII del D.lgs n. 50/2016)
6. Il contratto sarà stipulato decorsi i tempi d’aggiudicazione indicati all'art 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7. Il contratto si potrà considerare terminato qualora si superi la data ultima indicata all’articolo 4 o l’importo complessivo aggiudicato, compresa l’integrazione del 20% previsto per legge .
8. Tutti gli oneri di stipula e registrazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario, cui competono anche gli altri oneri da esso dipendenti.
ARTICOLO 10 - FIRMA DEL CONTRATTO
1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice
dall'aggiudicazione, all’incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa 3.000,00 €**:
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, presumibilmente pari a circa 5.000,00 €**.
7. L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 5.000,00 €**, nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d’appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).
** (tutte le cifre sono indicative)
ARTICOLO 11. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, i seguenti documenti:
a) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Il Disciplinare di Gara
c) L’elenco prezzi
ARTICOLO 12. GARANZIE DI ESECUZIONE
1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93e art. 103 del Dlgs 50/2016). In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l’importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara e, dunque, pari a Euro 15.053,97 (euro quindicimilacinquantatre/97), IVA esclusa;
da effettuarsi nei modi di cui all’art.93, 3 del D.lgs.n.50/2016.
La garanzia deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto nell’art.93, del d.lgs.n. 50/2016 e, precisamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
4. La garanzia deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs.n.50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
6. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
7. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di ATI:
a) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte dell’ATI, se costituenda, o all’ATI, se costituita;
b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.
8. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art.103 del D.lgs.50/2016.
9. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l’annullamento dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della Stazione Appaltante , che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all’Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all’art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
11. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all’impresa imputabili.
12. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
13. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
ARTICOLO 13 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore con la firma del contratto d’appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall’esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest’ultimo se chiamato direttamente in causa.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
Ð Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
Ð Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
Ð Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00
Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell’Appaltatore.
4. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell’arco di vigenza del presente contratto.
5. La polizza deve:
Ð prevedere la copertura:
a) dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile;
b) dei danni a persone dell’impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o del Committente;
c) dei danni biologici;
d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all’accesso alle aree in cui è svolta la fornitura;
e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.
7. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell’emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
8. La polizza deve recare l’impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l’esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell’obbligazione assunta dal medesimo.
ARTICOLO 14 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. La verifica di conformità (art. 82 del D.lgs 50/2016) potrà essere efefttuata dalla Stazione Appaltate anche in corso di esecuzione delle forniture.
2. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato.
3. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad una verifica della conformità di ogni singola fornitura al campione presentato e a quanto dichiarato in sede di offerta, riservandosi la facoltà di respingere il materiale non conforme e di pretenderne la sostituzione.
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CREDITO
1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L’Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 ,potendo effettuare la cessione degli stessi
crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un’ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell’ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell’ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un’ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d’Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d’Appalto e dal contratto di subappalto.
ARTICOLO 16 - PAGAMENTI
1. Il pagamento della fornitura di ogni singolo ordinativo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 60 gg fine mese dalla data di fatturazione.
2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo, pena la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.
ARTICOLO 17- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità
del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
2. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.
3. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore in sede di gara.
4. L’appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
5. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto
Articolo 18 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
1. Il Consorzio procederà, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi della fornitura appaltata, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico del fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt 106 del D.lgs. 50/2016 e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 19 – SEDI E RECAPITI
1. L’Impresa Appaltatrice al momento dell’affidamento del servizio e, per tutta la durata dell’appalto, dovrà:
a) mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;
ARTICOLO 20 – QUINTO D’OBBLIGO
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00/00/0000, n. 2440, potrà ordinare durante l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo dell’aggiudicazione.
ARTICOLO 21- TUTELA DEI LAVORATORI
1. Nell'esecuzione della fornitura le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.
3. In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.
5. L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l’inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
7. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
8. L'Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle
riguardanti la sicurezza, l’igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
9. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all’abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L’Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l’abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
10. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall’art. 24 del presente Capitolato.
8. L’Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell’appalto:
a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
c) provvedere a formare il personale in servizio;
9. L’Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa ed il personale impiegato nel servizio.
ARTICOLO 22 – TRASFORMAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’at. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E’ altresì consentita la modificazione della composizione dell’ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un’impresa raggruppata ad un’altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l’operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.
3. Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
5. Qualora l’impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell’appalto, deve, obbligatoriamente, aver prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio, e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della servizio.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l’autorizzazione al subappalto.
7. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l’Impresa Appaltatrice dall’osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d’appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l’unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
8. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l’impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.
9. Poiché la Stazione Appaltante, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori è l'Impresa Appaltatrice tenuta a tale adempimento.
10. Infine, l’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei sui confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, l’impresa potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione
liberatoria, rilasciata dall’impresa subappaltatrice, attestante l’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.
11. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa Appaltatrice. Questo non potrà far maturare interessi di mora.
ARTICOLO 23 – VIGILANZA E CONTROLLO
1. La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo delle forniture effettuate dall'Impresa Aggiudicataria a mezzo del proprio personale e di terzi eventualmente incaricati.
2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell’Impresa Appaltatrice di:
A) Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva del presente appalto, copia delle polizze di assicurazione stipulate di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.).
B) Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, copia del documento di valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.
0.Xx Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire su campioni prelevati dalla fornitura una serie di prove a scelta fra quelle previste dalle norme UNI EN 840 – UNI EN 12574 – UNI EN 13071 presso un laboratorio accreditato, da essa designato. In caso di esito negativo delle prove si riserva la facoltà di respingere la fornitura.
ARTICOLO 24 – INFRAZIONI E PENALITA’
1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di porre rimedio entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, salvo risarcimento del maggior danno, sono stabilite a carico dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali:
a) per ritardi relativi alla consegna della fornitura, si applicherà una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato;
b) per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale) verrà erogata una penale di € 300,00 (euro trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà, in
misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorno di calendario in poi;
c) per difetti qualitativi della fornitura, salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione, o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.), verrà applicata una sanzione pari al 500,00 € (euro cinquecento/00) per ogni singola contestazione;
d) per danni causati all’immagine del consorzio durante l’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applicherà una penale pari a 1.000,00 € (mille/00) per ogni singola contestazione;
e) per impedimento dell’azione di controllo da parte della Stazione Appaltante, si applicherà una penale pari a € 300,00 (trecento/00);
f) per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e, in caso di reiterazione dell’inadempimento, sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
g) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per ogni ulteriore inadempienza a quanto prescritto nel presente capitolato, sarà applicata da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a seconda della gravità valutata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
2. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere adeguatamente documentate.
3. L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto del Consorzio di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate.
4. L’importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
5. Le contestazioni che danno luogo all’applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa Appaltatrice, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le penali verranno applicate senza ulteriore messa in mora.
6. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
7. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Impresa Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima provvederà d’ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa Appaltatrice, senza che all’uopo sia necessaria la costituzione in mora né l’adozione di qualsivoglia altro provvedimento.
8. Le penali, in caso di ATI, saranno applicate all’ Impresa mandataria.
ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti:
- Qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato.
- Qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste.
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori.
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile.
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- Per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti al precedente Art. 07 (“Requisiti di partecipazione”);
- Per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- Quando l’Impresa Appaltatrice si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- In mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
- Per cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Stazione Appaltante;
- Per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- Per modificazione soggettiva dell’Impresa, non comunicata, immediatamente, con Raccomandata A/R, all’Ente appaltante (si veda l’ipotesi di composizione del raggruppamento).
2. In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. Al fornitore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi,
decurtando dall’ammontare l’importo delle eventuali penali, decurtato delle eventuali penali. Il Consorzio, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’articolo 6 del presente capitolato.
3. Per le ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa Appaltatrice riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa,ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa.
4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa Appaltatrice, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.
5. Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del Cod. Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Impresa Appaltatrice di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Impresa Appaltatrice abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'Impresa Appaltatrice accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intenderà risolto di diritto.
6. In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa Appaltatrice spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
7. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà, all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ARTICOLO 26 - CONOSCENZE DELLE NORME D’APPALTO
1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché‚ delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (conoscenza della localizzazione degli impianti, dove saranno effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.).
2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.
ARTICOLO 27- CONTROVERSIE
1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Per la cognizione delle controversie è competente il giudice ordinario del Foro di Torino.
ARTICOLO 28 – PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE
1. In sede di presentazione dell'offerta, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare proposte migliorative e aggiuntive dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza tuttavia condizionare la validità dell'offerta stessa all'accoglimento di tali proposte.
2. Per le proposte migliorative/aggiuntive di cui ai successivi punti dovrà essere indicato all’interno dell’Offerta Tecnica “Allegato 2 al Disciplinare di gara”, la voce “SI” nel caso in cui si offra tale opzione oppure, in alternativa la voce “NO” nel caso in cui non si intenda offrire tale opzione.
3. Si considerano requisiti minimi da rispettare, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in conformità alle modalità indicate nel bando di gara. In particolare, saranno prese in considerazione le proposte concernenti:
a. Fornitura gratuita accessori sostitutivi*: punti 12
A1) Contenitori da 120 l -
Accessori sostituitivi forniti gratuitamente per singolo contenitore : Coperchio (1) – perni (2)– ruote (2) – assale (1)
A1.1 - Fornitura in misura pari al 10% dei contenitori acquistati - punti 2,5 A1.2 - Fornitura in misura pari al 5% dei contenitori acquistati - punti 1,25 A1.3 - Fornitura in misura pari allo 0% dei contenitori acquistati - punti 0,0
A2) Contenitori da 240 l -
Accessori sostituitivi forniti gratuitamente per singolo contenitore : Coperchio (1) – perni (2)– ruote (2) – assale (1)
A2.1 - Fornitura in misura pari al 10% dei contenitori acquistati - punti 3,0 A2.2 - Fornitura in misura pari al 5% dei contenitori acquistati - punti 1,5 A2.3 - Fornitura in misura pari allo 0% dei contenitori acquistati - punti 0,0
A3) Contenitori da 360 l -
Accessori sostituitivi forniti gratuitamente per singolo contenitore : Coperchio (1) – perni (2)– ruote (2) – assale (1)
A3.1 - Fornitura in misura pari al 10% dei contenitori acquistati - punti 1,5 A3.2 - Fornitura in misura pari al 5% dei contenitori acquistati - punti 0,75 A3.3 - Fornitura in misura pari allo 0% dei contenitori acquistati - punti 0,0
A4) Contenitori da 660 l -
Accessori sostituitivi forniti gratuitamente per singolo contenitore : Coperchio (1) – perni (2)– ruote (4)
A4.1 - Fornitura in misura pari al 10% dei contenitori acquistati - punti 3,0 A4.2 - Fornitura in misura pari al 5% dei contenitori acquistati - punti 1,5 A4.3 - Fornitura in misura pari allo 0% dei contenitori acquistati - punti 0,0
A5) Contenitori da 1100 l -
Accessori sostituitivi forniti gratuitamente per singolo contenitore : Coperchio (1) – perni (2)– ruote (4)
A5.1 - Fornitura in misura pari al 10% dei contenitori acquistati - punti 2,0 A5.2 - Fornitura in misura pari al 5% dei contenitori acquistati - punti 1,0 A5.3 - Fornitura in misura pari allo 0% dei contenitori acquistati - punti 0,0
* per accessori sostitutivi si intendono gli accessori forniti in aggiunta ed in sostituzione agli accessori base, forniti per ciascun contenitore e facenti parte integrante di quanto oggetto di fornitura di cui al punto 2.
b. Garanzia, a far data da ciascuna fornitura richiesta: max Punti 6
b1) anni 2: punti1 b2) anni 3: punti 3
b3) anni 4: punti 6
c. Mezzi utilizzati per il trasporto del materiale : max Punti 3
c1) Il mezzo che trasporta i cassonetti al magazzino COVAR sia Euro 6: 3 punti c2) Il mezzo che trasporta i cassonetti al magazzino COVAR sia Euro 5: 1 Punto c3) Il mezzo che trasporta i cassonetti ha una classe inferiore all'Euro 5: 0 Punti
d. Coperchio con maniglia integrata: punti 1
e. Coperchio con insonorizzazione chiusura: punti 2
f. Peso del Contenitore*: max punti 3
f1) Contenitori da 120 l - max punti 0.6
1) Punteggio: max 0,6 punti
X = C x (PO/Pi)
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo. Pi = Peso massimo contenitore rilevato
C = Punteggio massimo (0,6)
PO = Peso del contenitore rilevato del concorrente iesimo
F2) Contenitori da 240 l - max punti 0.8
1) Punteggio: max 0,8 punti
X = C x (PO/Pi)
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo. Pi = Peso massimo contenitore rilevato
C = Punteggio massimo (0,8)
PO = Peso del contenitore rilevato del concorrente iesimo
F3) Contenitori da 360 l - max punti 0.3
1) Punteggio: max 0,3 punti
X = C x (PO/Pi)
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo. Pi = Peso massimo contenitore rilevato
C = Punteggio massimo (0,3)
PO = Peso del contenitore rilevato del concorrente iesimo
F4) Contenitori da 660 l - max punti 0.8
1) Punteggio: max 0,8 punti
X = C x (PO/Pi)
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo. Pi = Peso massimo contenitore rilevato
C = Punteggio massimo (0,8)
PO = Peso del contenitore rilevato del concorrente iesimo
F5) Contenitori da 1100 l - max punti 0.5
1) Punteggio: max 0,5 punti
X = C x (PO/Pi)
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo. Pi = Peso massimo contenitore rilevato
C = Punteggio massimo (0,5)
PO = Peso del contenitore rilevato del concorrente iesimo
* per peso del contenitore si intende quanto verrà rilevato dall’apposita pesatura dei contenitori al netto di ruote e assali (120 l – 240 l -360 l) e al netto di ruote (660 l – 1100 l).
g. Certificazione di qualità: max punti 3
Sarà considerato elemento preferenziale il possesso, da parte del produttore, della certificazione di qualità della serie ISO 9000 e/o 14001, Registrazione EMAS (Reg. CE 1221/2009-EMAS), marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
g1) Possesso di tutte le certificazioni: 3 Punti g2) Possesso della Certificazione ISO: 1 punto
g3) Possesso della Registrazione EMAS : 1 punto g4) Possesso del Marchio ECOLABEL: 1 punto
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:
La commissione di gara attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:
• Servizi Migliorativi/Aggiuntivi di cui alle lettere a – b – c – d – e – f – g, i punteggi verranno attribuiti in ragione dei servizi offerti (Scheda offerta tecnica – Allegato 2 al disciplinare di appalto).
*********
Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:
Offerta tecnica : max 30 punti
P = (pu a.1.1 + pu a.1.2 + pu a.1.3+ pu a.2.1 + pu a.2.2 + pu a.2.3 + pu a.3.1 + pu a.3.2 + pu a.3.3 + pu a.4.1 + pu a.4.2 + pu a.4.3 + pu a.5.1 + pu a.5.2 + pu a.5.3 + pu b1 + pu b2
+ pu b3 + pu c1 + pu c2 + pu d + pu e + pu f1 + + pu f2 + pu f3+ pu f 4 + pu f5 + pu g dove:
P = Punteggio totale assegnato
pu = Punteggi attribuiti ai requisiti
di cui:
pu a.1.1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.1.2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.1.3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.2.1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.2.2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.2.3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.3.1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.3.2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu a.3.3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.4.1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.4.2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.4.3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.5.1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.5.2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu a.5.3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu b1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu b2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu b3 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu c1 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu c2 = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu d = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu e = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2) pu f1 = Punteggio attribuito al requisito (Formula di calcolo)
pu f2 = Punteggio attribuito al requisito (Formula di calcolo) pu f3 = Punteggio attribuito al requisito (Formula di calcolo) pu f4 = Punteggio attribuito al requisito (Formula di calcolo) pu f5 = Punteggio attribuito al requisito (Formula di calcolo)
pu g = Punteggio attribuito al requisito (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
4. Per la determinazione del punteggio totale assegnato P saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento
5. I servizi aggiuntivi/migliorativi offerti saranno soggetti a richiesta specifica da parte della Stazione Appaltante.
6. Non sono ammesse offerte in aumento.
7. Nel caso in cui all’esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le migliori offerte si procederà, ai fini dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.
8. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.
ARTICOLO 29 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI
1. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l’Impresa Appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi
dell’appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
2. L’Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
X.X. x. 000/0000
X.X. Xxxxxxxx n. 24/2002. e ss.mm.ii.
L.R. Piemonte n. 7/2012 e ss.mm.ii. Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. D.lgs. 50/2016
D.p.r. n. 207/2010, (testo ancora vigente)
D.p.r. 158/2001
Legge n. 221 del 28/12/2015
Ogni altra norma statale o regionale che disciplini la materia
Xxxxx, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.
4. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da:
a) normative vigenti in materia di contratti pubblici;
b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le XX.XX.;
e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.