TRA
AIMAG S.p.A.
Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO IN STAFF LEASING. CIG 8719298056.
L'anno duemilaventuno addì del mese di
TRA
AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola, Via Maestri del Lavoro n. 38, codice fiscale e reg. imp. MO n. 00664670361,cap. soc. int. vers. Euro 78.027.681, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, nato a Sermide (MN) il 29.09.1969, in virtù dei poteri conferiti con delibera del CDA del 12.09.2019,agli effetti del presente contratto denominata AIMAG o Utilizzatore
E
L’Agenzia………………, con sede in……., Via n.
………….codice fiscale…………… e Partita Iva……………., nella persona del ………….Sig.............., nato ……………(…) il…., agli effetti del presente contratto denominata Agenzia
Premesso che
- il Consiglio di Amministrazione di AIMAG ha autorizzato, in data……, il Direttore Generale, Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, ad indire una procedura aperta per l'appalto del servizio di cui sopra;
- l’estratto del bando di gara veniva spedito per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data e successivamente
pubblicato in data …………e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale –contratti ed appalti - n in
data ;
- con il citato bando di gara si è indetta la procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro in staff leasing per un importo complessivo di Euro 3.600.000,00;
- che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12 del con tutte
le avvertenze contenute nel bando di gara;
- in data , a seguito dei lavori della commissione di gara, è stata
valutata la migliore offerta, avendo ottenuto un punteggio complessivo di………., quella presentata dall’……………...
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 del dlgs 50/2016 tra cui la idoneità la capacità economica e finanziaria e tecnica professionale dell’Agenzia nonché la disponibilità di una sede operativa nel raggio di 40 km dalla sede di Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx 00 x Xxxxxxxxx (XX) filiali operative;
- ai sensi dell’art. 103 del dlgs 50/2016 l’Agenzia affidataria ha stipulato ideona fideiussione con polizza n…. emessa in data…… da…….. ed a favore di AIMAG Spa agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’affidatario in dipendenza della esecuzione della fornitura oggetto del presente accordo quadro.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Oggetto
1.AIMAG S.P.A. conferisce all’Agenzia ……………….che ne accetta l’esecuzione senza riserva alcuna, l’accordo quadro con un solo operatore
economico di cui all’art. 54 dlgs 50/2016 relativo al servizio di somministrazione di lavoro in staff leasing per le figure professionali di cui all’art. 1 del capitolato di gara. Il servizio verrà svolto alle condizioni risultanti dal capitolato speciale, a quelle di seguito articolate.
2. L’affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni previste nel presente accordo quadro e negli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché degli altri documenti di gara che sono comunque da leggersi alla luce dell’offerta dell’affidatario, oltre che in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al dlgs 50/2016 e del dlgs 81/2015.
3. Ciascun rapporto di somministrazione di lavoro è regolato in forma scritta da un contratto di somministrazione di lavoro e dalle citate condizioni generali di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 30- 40 D. Lgs. 81/2015.
4. A tal fine, l’Utilizzatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto o limitazione al ricorso al lavoro in somministrazione, previste dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni o dalle norme dei Contratti Collettivi applicati da AIMAG.
ART. 2 – Importo dell’Accordo Quadro
L’importo dell’accordo quadro è variabile in funzione dei servizi di somministrazione da attivare ed ammonta complessivamente a presuntivi Euro 3.600.000,00 (diconsi Euro tremilioniseicentomila/00) oltre a iva ai sensi di legge,.
Il moltiplicatore offerto pari a sarà applicato ai costi orari indicati
nell’art. 1 capitolato speciale d’appalto, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, e previsti dai vigenti CCNL Gas Acqua, CCNL Utilitalia Servizi Ambientali e dal CCNL Commercio, per le prestazioni effettivamente rese dai lavoratori.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. L’ Agenzia affidataria del servizio si impegna ad attivare, su richiesta scritta, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, le singole somministrazioni.
Le modalità di pagamento sono quelle previsti dall’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 3 – Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro che ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, durante i quali la Committente può stipulare contratti specifici con l’ Agenzia individuata.
ART.4 - Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro
In ossequio a quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato speciale di appalto, le parti danno atto della costituzione di una garanzia a copertura dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo secondo le disposizioni di cui all’art. 103 del dlgs 50/2016.
ART. 5 - Procedura di stipula dei contratti
Le Società del Gruppo AIMAG provvederanno a stipulare contratti specifici con l’Agenzia che ha sottoscritto il presente “accordo quadro” come indicato agli artt. 1 e 4 del Capitolato Speciale d’appalto
. L’Agenzia elaborerà, in applicazione delle condizioni previste nell’offerta presentata e ritenuta vincitrice nella procedura concorsuale, per ciascun profilo professionale indicato a titolo esemplificato e non esaustivo nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato. L’Agenzia fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
ART.6 - Divieto di tratte e cessioni di credito
In conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto l’Agenzia dichiara di essere a conoscenza del fatto che XXXXX non accetterà nè tratte nè cessioni di credito e/o pagamenti diretti a favore di terzi su tutti i pagamenti inerenti e conseguenti il presente contratto.
ART. 7 - Parti integranti del contratto
Unitamente alle Condizioni Generali di Somministrazione di lavoro, qui allegate, si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) Il Capitolato speciale d’appalto;
b) Il bando ed il disciplinare di gara;
c) l’offerta dell’Agenzia;
d) la richiesta ad offrire;
e) i singoli contratti di somministrazione di lavoro;
ART. 8 - Esecuzione dei servizi
L’ Agenzia dà atto di avere preso conoscenza e di obbligarsi al puntuale adempimento di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto in merito agli oneri posti a suo carico ed all’organizzazione e modalità di esecuzione del servizio.
Ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Dlgs 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, l’Utilizzatore si obbliga a rimborsare all’Agenzia, con le modalità e termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi effettivamente sostenuti in favore del lavoratore, unitamente alle competenze per il servizio prestato e concordato tra le parti.
XXXXX sarà responsabile degli eventuali danni nei confronti di terzi causati dal prestatore di lavoro in somministrazione e/o sofferti da quest’ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli.
ART. 9 - Obblighi dell'Agenzia
1. L’Agenzia si obbliga a garantire quanto segue:
- Mettere a disposizione il personale richiesto dalle società Aimag spa, AS Retigas srl e Sinergas spa, in base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale. La richiesta scritta delle singole prestazioni di lavoro sarà presentata nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerte dall’Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.
2. Ciascuna richiesta sarà corredata dalle seguenti informazioni, che
potranno essere anticipate via e-mail o telefonicamente:
- Società di destinazione;
- Descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione, CCNL applicato e grado di esperienza necessario;
- Modalità della prestazione lavorativa;
- Accessori alla retribuzione (buoni pasto,……)
- Sede e orario di lavoro;
- Giorni lavorativi settimanali;
- Dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- Divisore orario previsto dal CCNL di riferimento;
- Accordi integrativi eventualmente applicabili;
- Giorni di festività.
3. Provvedere tempestivamente e comunque entro 10 giorni, alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in caso di mancato superamento del periodo di prova o in caso di motivata richiesta da società Aimag spa, AS Retigas srl e Sinergas spa oppure in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal medico competente;
4. Assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativi e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari;
5.Iscrivere il lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
6.Comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del prestatore di lavoro somministrato.
7.Rispettare la clausola sociale di cui all’art 31 del CCNL del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro anche con riferimento a tutti gli istituti accessori della prestazione lavorativa del singolo lavoratore;
8.Gestire le pratiche legate alla gestione del rapporto di lavoro e alla stipula dei singoli contratti con Aimag spa, AS Retigas srl e Sinergas spa (es. firma contratto/proroghe) attraverso un portale on line.
9.L’Affidatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), a copertura di eventuali danni arrecati alle Committenti o ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a Euro 1.000.000,00 (€ un milione/00) ""; detta polizza deve comprendere anche una garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operai) con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (€ un milione/00) per sinistro e di Euro 1.000.000,00 (€ un milione/00) per persona. L’Affidatario è tenuto all’integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.
Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC). Il mancato
adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione, dell’importo corrispondente all’inadempimento, sul primo pagamento utile, senza che l’Agenzia possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
ART. 10 - Subappalto
E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione. ART. 11 - Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, Aimag ovvero una diversa società del gruppo, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’Agenzia incorre nelle penalità previste dall’art. 15 del capitolato Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare. ART. 12 –Risoluzione
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte di AIMAG e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni, qualora ricorrano le condizioni indicate art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
La sottoscritta Agenzia dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’Agenzia, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Agenzia in relazione alla prima erogazione utile.
ART. 13 - Termini e comminatorie
I termini e le comminatorie del presente contratto, del Capitolato Speciale e delle leggi vigenti in materia, operano di pieno diritto, senza che AIMAG abbia l'obbligo di costituire in mora l'Agenzia.
ART. 14 – Responsabilità amministrativa
1. L Agenzia dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al X.Xxx. 8 giugno 2001 n.231 s.m.i., nonché di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizione del Codice Etico e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.a. ai sensi del citato decreto.
Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza adottate da AIMAG ai sensi della L. 190/2012 e integrative del Modello 231.
2. Il Fornitore dichiara, altresì, di impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni richiamate al precedente comma e, in particolare, di quelle poste a salvaguardia dell'ambiente.
ART. 15 - Spese contrattuali
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, c. 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al
D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di forniture soggette ad IVA. Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese relative al presente contratto e successive, nonché quelle relative a bolli e copie.
ART.16 - Foro competente
Per le eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena.
ART. 17 - Rinvio a leggi e a regolamenti
Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
ART. 18 - Tutela dei dati personali
(1) I dati personali di persone fisiche che AIMAG SpA e l’Agenzia si comunicheranno nell’esecuzione del presente Contratto saranno tutelati secondo le disposizioni contenute nella presente clausola.
(2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente clausola: a) i termini “dati personali”, “trattamento”, “responsabile del trattamento”, “soggetto autorizzato al trattamento”, “interessato”,
“comunicazione”, “diffusione” hanno la stessa accezione agli stessi attribuita nel Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; b) per “Dati Personali di AIMAG SpA” si intendono i dati personali di persone fisiche comunicati da AIMAG SpA all’’Agenzia per l’esecuzione del presente Contratto, e ogni ulteriore dato personale di cui l’Agenzia verrà a conoscenza mediante trattamento, operato in esecuzione del presente contratto, delle informazioni fornite da AIMAG SpA.
(3) l’Agenzia si obbliga a trattare i Dati Personali forniti da AIMAG SpA unicamente per l’espletamento dei lavori oggetto del presente Contratto, nella misura necessaria e sufficiente all’esecuzione del Contratto medesimo.
(4) L’Agenzia si obbliga a mantenere strettamente riservati, a non comunicare a terzi e a non diffondere i Dati Personali di AIMAG SpA se non previa autorizzazione scritta di AIMAG SpA, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. Tutti gli obblighi relativi alla riservatezza dei Dati Personali di AIMAG SpA dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del presente Contratto.
(5) Nell’esecuzione del presente contratto l’Agenzia si obbliga a porre in essere le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679 nonché le misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza dei Dati Personali di AIMAG SpA, al fine di evitare:
(I) modifica, distruzione non autorizzata, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (II) perdita, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (III) accesso, trattamento non autorizzato,
accidentale o intenzionale, ai Dati Personali di AIMAG SpA; (IV) comunicazione a terzi, diffusione non autorizzata, accidentale o intenzionale, dei Dati Personali di AIMAG SpA; (V) qualsiasi altra forma illecita di trattamento di Dati Personali di AIMAG SpA.
(6) L’Agenzia si obbliga a non riprodurre, copiare, duplicare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo i Dati Personali di AIMAG SpA salvo che nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.
(7) Al termine del Contratto, qualunque ne sia il motivo, l’Agenzia dovrà, fatti salvi gli obblighi di legge: (I) cessare ogni trattamento dei Dati Personali di AIMAG SpA; (II) restituire ad AIMAG SpA tutti i Dati Personali di AIMAG SpA e le relative copie e riproduzioni, salvo diversa indicazione scritta di AIMAG SpA.
(8) L’Agenzia si impegna ad informare prontamente AIMAG SpA qualora per qualsiasi ragione non possa ottemperare alle disposizioni contenute nella presente clausola; in tal caso AIMAG SpA ha facoltà di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto.
(9) AIMAG SpA, senza pregiudicare l’autonomia dell’Agenzia nello svolgimento dell’incarico assegnatogli, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento all’Agenzia medesima di dimostrare l’osservanza degli obblighi contrattuali e di legge riguardanti la sicurezza nei trattamenti di Dati Personali di AIMAG SpA.
(10) La mancata osservanza da parte dell’Agenzia degli obblighi indicati nella presente clausola sarà considerata violazione sostanziale del Contratto.
(11) AIMAG SpA tratterà i dati personali di persone fisiche forniti dall’Agenzia per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati nell’informativa, resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 art. 13, riportata in calce al presente documento.
(12) AIMAG SpA e l’Agenzia dichiarano che tutti i dati personali tra loro reciprocamente comunicati in esecuzione del presente Contratto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
(13) AIMAG SpA e l’Agenzia riconoscono che, con riferimento ai Dati Personali trattati dal personale Somministrato, sussiste in capo ad AIMAG SpA, in qualità di Titolare del trattamento, l’osservanza e l’attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa privacy (es. designazione del personale somministrato quale autorizzato al trattamento). Ciò in quanto il personale somministrato svolgerà la propria attività secondo le istruzioni impartite da AIMAG SpA “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art 30 D.lgs 81/2015).
Per AIMAG S.p.A. Per ………………..
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Ing. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx) (Sig )
Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341, 2º comma del Codice Civile, l'Agenzia approva specificatamente le clausole contrattuali riportate agli articoli ……………………………………………………………….
Per …………………
Il Legale Rappresentante (Sig )