CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI
AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO APPALTO N.92 - C.I.G. 69406315E3
1 Definizioni
Nel presente capitolato si applicano le seguenti definizioni:
a) "Buono pasto elettronico" è il documento in forma elettronica che dà diritto al possessore di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazioni in denaro;
b) "Card" è la carta magnetica che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli esercizi convenzionati, dell'avvenuta fruizione del buono pasto da parte del dipendente;
c) "Valore facciale" è il valore nominale del buono pasto, IVA inclusa;
d) "Esercizi" sono gli esercizi che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato individuati ai sensi dell’art. 144, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;
e) "Consorzio" è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo e, quindi, la Stazione Appaltante nella presente procedura di gara.
2 Oggetto dell'appalto
Oggetto di appalto è la fornitura di buoni pasto elettronici a favore dei dipendenti del Consorzio, con sistema automatizzato basato su card personali, da utilizzare presso una rete di esercizi ubicati nel territorio gestito dal Consorzio, con i quali l'Affidatario ha stipulato apposite convenzioni all’avvio dell'esecuzione del contratto, tenendo presente l'offerta di gara e, comunque, le indicazioni contenute nell'allegato Sub A) riguardante il loro numero minimo e la relativa distribuzione territoriale.
l Comuni che rientrano nel comprensorio consorziale sono i seguenti: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Xxxxxxxx, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'adige, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, S. Elena, S. Margherita d'Adige, X.Xxxxxx Xxxxxxxxx, Saletto, Solesino, Stanghella, Sant’Urbano, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò; Cologna Veneta, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà; Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano; Cavarzere, Chioggia, Cona.
Il servizio in appalto comprende le seguenti prestazioni:
a. la predisposizione della rete degli esercizi convenzionati come da offerta di gara e, comunque, nel numero minimo e secondo la distribuzione territoriale prevista nell'allegato Sub A);
b. l'emissione delle card;
c. la fornitura e l'installazione delle macchine lettrici delle card;
d. la fornitura di un sistema informatico per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle card nominative ed anonime;
e. l'assistenza tecnica;
f. i servizi indicati nella relazione tecnica presentata in sede di gara.
L'Affidatario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire quanto sopra indicato.
Non potranno essere richiesti, a nessun titolo, pagamenti ai dipendenti del Consorzio a seguito di mal funzionamento del terminale o della card.
Il prezzo offerto per il singolo buono pasto elettronico dovrà ricomprendere tutte le suddette prestazioni ed ogni altro onere eventualmente correlato.
Il numero stimato dei buoni pasto annui necessari è di circa 21.000 (ventunomila).
Il numero indicato può variare per eccesso o per difetto in base all'organizzazione annualmente adottata dal Consorzio, senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa.
Nel caso in cui, in corso di esecuzione del servizio in oggetto, intervengano modifiche nella normativa di livello nazionale o regionale concernente i Consorzi di bonifica, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche prima della scadenza, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto all'importo maturato fino a quel momento.
Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse originariamente destinate all'esecuzione del servizio per motivi correlati a possibili mutamenti istituzionali intervenuti nel corso della durata del contratto.
3 Ammontare e durata del contratto.
Il contratto ha la durata di un anno ed il valore annuo posto a base d’asta è pari a € 231.000,00 (euro duecentotrentunomila), IVA inclusa.
Il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione del rinnovo del contratto per un ulteriore anno ai medesimi prezzi, patti e condizioni in essere, previa valutazione circa la qualità del servizio prestato e della persistenza della convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato, mediante comunicazione scritta da inviare all'Affidatario entro trenta giorni dalla scadenza annuale. Tale facoltà potrà essere esercitata per un massimo di due volte per una durata complessiva dell'affidamento pari ad anni tre.
Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 693.000,00 (euro seicentonovantatremila) IVA inclusa.
Il Consorzio corrisponderà all'Affidatario, per ciascun buon pasto, il valore pari al prezzo unitario indicato in offerta.
Il Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà di apportare modifiche in più o in meno al valore del Buono Pasto, in dipendenza di sopraggiunti eventuali nuovi accordi sindacali con un preavviso all'Aggiudicatario di almeno trenta giorni; in tal caso il prezzo unitario sarà rideterminato in misura proporzionale senza che ciò possa dar luogo a richieste di compensi aggiuntivi a qualunque titolo da parte dell'Aggiudicatario.
4 Requisiti degli esercizi convenzionati
L'Affidatario garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete di esercizi convenzionati individuati ai sensi dell’art.144, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, con i quali ha stipulato apposita convenzione.
La fruizione del buono pasto è assicurata negli esercizi convenzionati che sono dotati di appositi terminali lettori, utilizzabili anche in mobilità, a seguito della semplice presentazione della card.
L'Affidatario dovrà:
a. assicurare per tutta la durata del contratto la rete degli esercizi convenzionati come da offerta di gara e, comunque, nel numero minimo e secondo la distribuzione territoriale prevista nell'allegato Sub A);
b. trasmettere al Consorzio copia delle convenzioni stipulate con gli esercenti indicati in offerta entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, dalle quali risulti l'individuazione ai sensi dell’art. 144, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;
c. comunicare tempestivamente la risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi e provvedere altresì, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi, alla convenzione con nuovi esercizi, dotati dei requisiti richiesti al fine di assicurare per tutta la durata del contratto il rispetto del numero minimo di esercizi e la distribuzione territoriale come da offerta di gara;
d. trasmettere al Consorzio entro lo stesso termine di cui al punto b), copia delle convenzioni stipulate con gli esercizi sostitutivi;
e. su motivata richiesta del Consorzio convenzionare ulteriori esercizi e impegnarsi nella ricerca di altri in possesso dei prescritti requisiti;
f. adottare tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di garantire da parte dei gestori degli esercizi il corretto adempimento delle condizioni richieste.
Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario ed i gestori degli esercizi della rete dedicata: il rapporto è di esclusiva pertinenza dell'Affidatario che è obbligato a trasmettere al Consorzio, con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati (ragione sociale, indirizzo, tipologia, giorno di chiusura).
Gli accordi stipulati tra l'Affidatario e gli esercizi convenzionati dovranno contenere gli elementi di cui all’art.144, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016: detti accordi e le loro eventuali modifiche possono essere stipulati esclusivamente in forma scritta.
5 Garanzia per l'operato degli esercizi convenzionati.
L'Affidatario è ritenuto responsabile per ogni inadempimento delle clausole contrattuali dipendente dall'operato dei singoli esercizi convenzionati.
Il Consorzio comunica esclusivamente a mezzo PEC all'Affidatario eventuali inadeguatezze o disservizi riscontrati negli esercizi convenzionati.
A fronte della suddetta segnalazione l'Affidatario è tenuto ad intervenire, entro dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'esercizio affinché sia rimosso il disservizio segnalato.
In caso di reiterazione di inadempimento da parte del medesimo esercizio e lo stesso non provveda entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione eseguita con le modalità sopra indicate alla rimozione del disservizio, l'Affidatario lo escluderà, provvedendo alla sua successiva sostituzione entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi.
L'applicazione delle penali in caso di inadempienza è dettagliatamente descritta nel successivo punto 12;
6 Caratteristiche del pasto e dei prodotti alimentari
L'Affidatario garantisce che l'erogazione dei pasti e dei prodotti avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicurando l'effettuazione di adeguati controlli sulla qualità e quantità dei prodotti somministrati, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza dei locali.
Il buono pasto elettronico:
➢ dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto (primo, secondo, contorno, acqua, caffè) corrispondente al valore facciale del buono stesso, IVA inclusa;
➢ non è cedibile e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
➢ è eventualmente integrabile con esborso da parte del dipendente dell'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.
7 Valore del buono pasto e modalità di utilizzo
Il valore facciale del buono pasto è attualmente fissato in euro 11,00, IVA compresa.
Il Consorzio ha la facoltà di aumentare/ridurre il valore del buono pasto sul quale sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.
La card esclude ogni forma di accumulo e monetizzazione.
I buoni pasto elettronici sono utilizzabili dai dipendenti del Consorzio secondo le modalità previste dalle disposizioni interne consorziali.
8 Card
Le card sono strettamente personali e sono fornite gratuitamente dall'Affidatario per i dipendenti del Consorzio.
La fornitura iniziale è pari al numero dei dipendenti in servizio presso il Consorzio al momento dell'affidamento dei servizio (n.105 a tempo indeterminato e circa n.32 stagionali). Le tessere saranno identificate attraverso il numero assegnato dal Consorzio.
L'Affidatario fornisce altresì 10 tessere non personalizzate da assegnare ai nuovi assunti fino alla consegna della tessera personale a dipendenti, fermo restando che nel corso dell'esecuzione del contratto dovrà fornire ulteriori tessere su richiesta da parte del Consorzio.
Le tessere sono di proprietà del Consorzio, hanno la dimensione di un normale bancomat e devono riportare sul fronte il logo e la denominazione del Consorzio, il numero della tessera, nome e cognome del dipendente; sul retro la ragione sociale ed il codice fiscale dell'Affidatario, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con il Consorzio (loghi, dizioni ed ogni altra caratteristica della tessera sono preventivamente approvati dal Consorzio).
Non sono ammesse carte cosiddette "ricaricabili' in quanto le card oggetto del presente appalto non devono contenere valori monetari a scalare a seguito dell'utilizzo.
Entro la data di stipula del contratto è fatto obbligo all'Affidatario di attivare il servizio mediante l'utilizzo delle card con effettivo e regolare inizio presso tutti gli esercizi convenzionati.
Entro tale data l'Affidatario del servizio dovrà attivare tutti i servizi migliorativi offerti nella relazione tecnica presentata in sede di gara.
L'Affidatario è tenuto a fornire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo P.E.C., le card per i nuovi dipendenti e a sostituire, entro lo stesso termine, le card danneggiate o smarrite.
9 Sistema di gestione informatizzato.
L'Affidatario metterà a disposizione un sistema informatico con accesso via web ad un portale che consenta al personale del Consorzio addetto al servizio di attingere tutte le informazioni necessarie alla gestione del rapporto contrattuale.
L'Affidatario dovrà in ogni caso:
• istruire, prima dell'attivazione del servizio, i dipendenti del Consorzio incaricati all'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione;
• garantire che il sistema non permetta manomissioni sulle card, sui terminali, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni e informazioni collegate.
La rilevazione della consumazione dei buoni pasto avviene attraverso un sistema di terminali POS reso disponibile, anche con tecnologia mobile, dagli esercizi convenzionati.
Tutte le spese relative al servizio sono a carico dell'Affidatario, comprese quelle derivanti da danni da chiunque cagionati o da guasti di qualsiasi tipo, nonché le spese relative all'installazione dei rilevatori presso gli esercizi convenzionati e comunque necessarie al regolare funzionamento del servizio.
10 Adempimenti del Consorzio
Il Consorzio provvederà a comunicare via PEC il nome e cognome dei dipendenti fruitori del servizio ed ogni altro dato necessario per il rilascio delle card ed a informare i dipendenti circa le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici.
11 Verifiche e controlli
Il Consorzio, per tutta la durata del contratto, si riserva di eseguire verifiche e controlli anche a campione sulla reale esistenza degli esercizi convenzionati indicati dall'Affidatario e sull'effettiva spendibilità del buono presso gli stessi.
Al fine di monitorare il rispetto del termine di pagamento dichiarato dall'Affidatario in sede di offerta, il Consorzio potrà richiedere all'Affidatario di fornire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'elenco delle fatture registrate in un determinato periodo relative agli esercizi convenzionati, con la relativa documentazione contabile.
In caso di difformità dei termini di pagamento verrà applicata la penale di cui al successivo punto 12;
12 Penali
In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti, il Consorzio, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di applicare all'Affidatario le sotto indicate penalità previa contestazione degli addebiti.
A tal fine il Consorzio formulerà formale contestazione all'Affidatario, il quale potrà presentare le proprie deduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi, trascorsi i quali senza che emergano idonei ed esaustivi elementi giustificativi, il Consorzio applicherà le seguenti penali:
a) in caso di sospensione o interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 giorni = 5% dell'importo dei buoni pasto consegnati nel mese precedente;
b) in caso di mancata fornitura delle tessere per i nuovi dipendenti o in caso di mancata sostituzione di quelle danneggiate o smarrite entro il termine di cui al punto I^ - 8 = 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di mancata sostituzione di un esercizio della rete dedicata nei termini di cui al punto I^ - 4 = 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
d) in caso di ritardo nella rimozione di inadeguatezze o disservizi riscontrati presso gli esercizi convenzionati nei termini di cui al punto I^ - 5 = 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
e) in caso di non rispetto dei termini offerti in gara per il pagamento agli esercizi convenzionati = € 100 per ogni giorno di ritardo;
L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà trattenuto dall'importo dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il Consorzio ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali dovesse superare la somma complessiva pari al dieci per cento del valore contrattuale.
13 Risoluzione del contratto
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste ex legge, tra cui il venir meno del possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 o degli altri requisiti di partecipazione alla procedura di gara da cui discende il presente contratto, il Consorzio può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
a) qualora l'Affidatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio per un periodo superiore a dieci giorni;
b) mancato rispetto del divieto di cessione del contratto o cessione di credili effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contrattuali;
c) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
d) mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto;
e) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
f) in caso di recidiva per una singola fattispecie di inadempienza, contestate e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
g) in caso di mancata tempestiva comunicazione di cessione del ramo aziendale oggetto dell'appalto ad altro operatore economico;
h) mancato rispetto del numero minimo e della distribuzione territoriale degli esercizi convenzionati come offerto in gara;
i) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
l) in ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente ed applicabile
14 Obbligo di riservatezza.
L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.
L'Affidatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio assumerà le iniziative più opportune a tutela dei propri interessi, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.
15 Cauzione definitiva
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le modalità previste dall’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
16 Polizze assicurative
Nell'esecuzione del servizio l'Affidatario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
L'Affidatario si assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione del servizio e si obbliga a mantenere il Consorzio sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare polizza assicurativa R. C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi che tenga indenne il Consorzio dal rischio derivante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.
La polizza assicurativa è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione con massimale adeguato all'appalto e comunque non inferiore a € 1.500.000,00 per un singolo evento (dovrà essere ricompresa la copertura della responsabilità derivante avvelenamenti e intossicazioni conseguenti ad ingestione di cibi contaminati o avariati).
In caso di polizza già stipulata dovrà essere prodotta appendice nella quale viene esplicitato anche che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente appalto.
La predetta garanzia deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. L'esistenza della polizza non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità avendo la polizza lo scopo di ulteriore garanzia.
17 Contratto
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 120 giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
L'esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dall'invio alle Ditte dell'ultima delle comunicazioni concernenti il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.76, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016.
18 Spese contrattuali e di pubblicazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto si intendono a carico dell'Affidatario.
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica a mezzo scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dei relativi avvisi sono a carico dell'aggiudicatario secondo le modalità di cui all’art.73, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016. Le spese relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
19 Pagamenti
La contabilizzazione dei buoni pasto elettronici emessi sarà effettuata su base quadrimestrale a consuntivo.
L'affidatario sarà autorizzato a emettere fattura, con riferimento al quantitativo dei buoni pasto elettronici, previo riscontro effettuato dall''Ufficio Personale del Consorzio in conformità a tutti gli adempimenti prescritti da contratto.
Il corrispettivo sarà dato dal prodotto dei buoni pasto elettronici emessi per il prezzo unitario offerto in gara.
l pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario subordinatamente all'acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.
20 Informazioni sulla raccolta dei dati personali
l dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (''Tutela Privacy").
Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs.n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
21 Disposizioni Varie
a) L'offerta presentata è immediatamente impegnativa per la ditta offerente, ma lo sarà per il Consorzio solo una volta perfezionato il contratto.
b) In ragione della specificità del servizio oggetto del presente appalto non è consentito il ricorso al subappalto.
c) Il concorrente dovrà rendere dichiarazione di impegno espresso all'attivazione, entro il termine massimo di 20 gg dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, del numero di convenzioni con esercizi che abbiano i requisiti indicati dal presente disciplinare all'interno del comprensorio consorziale. Resta fermo l'obbligo in capo all'offerente, in sede di dichiarazione, di assicurare a pena di inammissibilità dell'offerta il numero minimo e la distribuzione degli esercizi convenzionati come da offerta di gara e, comunque, secondo quanto previsto nell'allegato Sub A);
d) La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che la ditta fornisca prova entro il termine di 20 gg. dalla richiesta avanzata dal Consorzio di aver attivato il numero di convenzioni con tutti gli esercizi indicati. In sede di verifica dei requisiti, l'attivazione delle convenzioni potrà essere comprovata dal concorrente tramite:
- produzione di copia della convenzione sottoscritta con l'esercizio commerciale in data comunque non anteriore a 1 anno dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. recante i seguenti elementi:
a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonchè ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.
- in caso di convenzioni già esistenti e operative, l'Appaltatore potrà fornire, in luogo della convenzione, copia di una fattura emessa dall'esercizio negli ultimi 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell'offerta, precisando il numero di protocollo di registrazione riportato nel registro acquisti IVA.
e) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.206 del D.Lgs.n.50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova
f) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Consorzio si riserva di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, secondo le modalità stabilite dall'art.110 del D.Lgs.n.50/2016;
g) Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art.91 del D.Lgs.n.159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione;
h) Il Consorzio si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di posticiparne la data previa comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano opporre eccezioni di sorta e/o avanzare alcuna pretesa.