RACCOMANDATA R/R anticipata VIA FAX al n. 06 54225149
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Direzione Tecnico Territoriale
RACCOMANDATA R/R anticipata VIA FAX al n. 00 00000000
Oggetto: | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 63, comma 2 lett. c e 36 comma 2 lett.c, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito “codice”), riguardante l’appalto di “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Piazza Montecitorio” Importo: € 24.425,38 di cui: € 1.597,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto oltre ad IVA al 22%. CIG: Z9C1B54401 CUP: J84H16002700004 |
Responsabile del procedimento: arch. Xxxxxx Xxxxxx
Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1086 del 29.09.2016 .è stata indetta la presente procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.
A tale riguardo, si specifica che le imprese invitate sono state sorteggiate tra quelle iscritte nell’elenco istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana mediante prelievo casuale effettuato dal sistema informativo SIPRONEG.
Si invita, pertanto, codesta Impresa a presentare offerta per l’appalto in questione.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del 13 dicembre 2016.
1. Oggetto ed importo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto: l’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Piazza Montecitorio Il luogo di esecuzione dei lavori è: Roma, Piazza Montecitorio.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Cat. DPR 207/2010 e ss.mm.ii. | Lavorazione | Qualificazione obbligatoria | Importo | Prevalente o scorporabile | Classifi ca |
OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | Sì * | 24.425,38 | prevalente | I |
*considerate le particolari caratteristiche storico-monumentali dell’area oggetto dell’intervento
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P.: arch. Xxxxxx Xxxxxx entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2015 ore 14, attraverso l’indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
2. Termine di esecuzione
La durata prevista è di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
3. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) nonché nell’allegato “Ulteriori dichiarazioni” di cui al successivo punto 13:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, consorziati ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 , comma nono del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro € 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
Si fa comunque rinvio all’art. 83 comma 9 del codice ai fini della regolarizzazione degli elementi o dei documenti di gara.
4. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici – comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei contratti pubblici- si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato dal concorrente ovvero al numero di fax indicato dal concorrente medesimo il cui utilizzo deve essere da quest’ultimo espressamente autorizzato.
Ai sensi dell’art.76, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx o con raccomandata A/R o via PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. Finanziamento e pagamenti
L’appalto è finanziato con fondi messi a disposizione dalla Camera dei Deputati ed inseriti nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2016-2018, annualità 2016 – OP 1616680001.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “a misura” e verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
6. Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Il Concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
7. Xxxxxxxx e garanzie richieste
L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara la relativa quietanza. Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, impiegato
esclusivamente per i versamenti relativi a tale tipologia di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7;
c) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito.
Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%.
La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché le altre polizze ivi previste.
8. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti invitati.
9. Condizioni di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016
Requisiti di ordine speciale:
trattandosi di un intervento da effettuarsi in un contesto monumentale ed in contiguità con un edificio vincolato ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) si richiede attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata (OG2 – classifica I), ai sensi dell’art.84 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
10. Criterio di aggiudicazione
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del successivo art. 97 comma 2 con sorteggio, da effettuare in sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia.
11. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg. dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 9 del Codice all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale.
Si procederà, in tal caso, al sorteggio, in sede di gara, del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’97 comma 2 lett: a),b),c),d),e). Qualora venga sorteggiato il metodo di calcolo di cui alla lett. e) dell’art.97 comma 2 citato, si procederà ad un ulteriore sorteggio del coefficiente tra i 5 valori ivi indicati;
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica ai sensi dell’ 97 comma 1 del Codice delle offerte anormalmente basse secondo la procedura di cui all’art. 97 comma 5 del Codice.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni (ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).
Nel caso che la “Comunicazione Antimafia” di cui all’art. 88 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 del giorno 13 dicembre 2016 esclusivamente all’indirizzo: Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali / Direzione Tecnico Territoriale – Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXX.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in all’indirizzo suindicato.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:
“A – Documentazione amministrativa”; “B - Offerta economica”.
13. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
II) dichiarazione sostitutiva resa sul D.G.U.E. (modello scaricabile dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx) dai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice e precisamente:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(oppure, se presenti)
indicano tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
2. I soggetti di cui all’art. 80 comma 3, o un subappaltatore, che si trovino in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, provano, allegando la relativa documentazione, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
3. I soggetti di cui all’art. 80 comma 3 dichiarano:
3.1. che non vi è sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
4. I soggetti che hanno rappresentanza legale di cui all’art. 80 comma 3, devono altresì dichiarare:
4.1 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
a) che, a tale riguardo, non ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) che le violazioni definitivamente accertate non sono contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
c) che non sussistono nei propri confronti cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
Oppure: dichiara che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. N.B. il pagamento o l'impegno devono essere stati formalizzati, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara.
5. I soggetti che hanno rappresentanza legale di cui all’art. 80 comma 3, devono altresì dichiarare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
c1- A tale riguardo dichiara: di non aver commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
c2- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
c3- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c4- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che la partecipazione alla presente procedura non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) che presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
n) che la propria azienda o società NON E’ (oppure: E’) sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
6. I soggetti che hanno rappresentanza legale di cui all’art. 80 comma 3:
a) - attestano nel caso di società estere, ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il nominativo del titolare effettivo della sua proprietà;
b) - dichiarano di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
b-bis) dichiarano di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
I soggetti di cui all’art. 80 comma 3 dichiarano altresì:
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80 comma 2), del Codice e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
(oppure, se presenti, indicare le condanne)
Si precisa che:
1. ► le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi ordinari devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► le attestazioni di cui all’art. 80, comma primo, lett. a),b),d), e) e g) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma terzo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ► l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma primo, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma terzo, del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
5. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma primo, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex
art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. ► attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma terzo, del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
►attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata (OG2 – classifica I).
Ove posseduta attesta l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.
In luogo delle predette dichiarazioni possono essere allegate copie fotostatiche dell’attestazione (SOA), della certificazione di qualità riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale.
► Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
1) ►di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
2) ►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
5) ►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6) ►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
► A pena di esclusione, indica le lavorazioni per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
Allega documento attestante la cauzione provvisoria, con la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Accetta il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega detto documento, debitamente sottoscritto, su ogni pagina;
►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
• Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
• Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
• Nel caso di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
► a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del consorzio ordinario o GEIE attestante:
impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi.
N.B. Le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice mediante la compilazione di tutte le parti (I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice; parte II: informazioni sull’operatore economico; parte III: motivi di esclusione; parte IV: criteri di selezione, parte VI Dichiarazioni finali);
Il modello DGUE è scaricabile dal sito dipartimentale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx e va allegato debitamente
sottoscritto alla documentazione amministrativa di cui alla lettera A).
14. Contenuto della Busta “B- Offerta economica”
Nella busta “B- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente:
a. l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara;
b. l’indicazione dei costi della sicurezza da rischio aziendale, di cui all’art. 95 comma 10 del Codice;
2) di aver tenuto conto, come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto,nella formulazione dell’offerta degli oneri e delle soggezioni di esecuzione dei lavori all’interno di zona a traffico limitato (ZTL) e che non è prevista maggiorazione alcuna per interventi di manutenzione,lavorazioni eseguite in presenza di traffico, in orari notturni o festivi, se non con esplicito ordine scritto di servizio della Direzione Lavori.
La dichiarazione contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve inoltre contenere:
1. l’oggetto, il CIG, la data e l’ora della gara;
2. l’esatta denominazione del concorrente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, pec, ecc.);
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15. Procedura di aggiudicazione
15.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa;
La gara avrà luogo presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali / Direzione Tecnico Territoriale il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 10,30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Eventuali successive sedute pubbliche saranno pubblicate con apposito avviso sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxx ed avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC/fax.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
□ a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
□ a verificare la sussistenza delle dichiarazioni relativamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi cooperative di prod. e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili) e di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) (consorzi stabili);
□ ed escludere dalla gara, in caso di inapplicazione del divieto di cui all’articolo 48 comma 7 del Codice, il consorzio ed il consorziato;
□ a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
15.2. Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
15.3. Verifica di anomalia delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di un numero di almeno dieci offerte ammesse, la soglia di anomalia sarà determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo
al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di calcolo di cui all’art. 97 comma 2, lett: a),b),c),d),e) del codice.
Nell’ipotesi che venga sorteggiato il metodo di calcolo di cui alla lett. e) dell’art. 97 comma 2 citato, si procederà ad un ulteriore sorteggio del coefficiente tra i 5 valori ivi indicati.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, la stazione appaltante verifica la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, mediante la procedura di cui all’art. 97 comma 5 del Codice.
16. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
17. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art. 11, comma 1 del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sovrintendente della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nonché i dirigenti apicali delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto d. lgs. n. 196/2003.
18. Accesso agli atti
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e nell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati:
Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Tecnico Territoriale tel. 0000000000 fax 0000000000, pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx nei giorni dal lunedì al venerdì.
19. Avvertenze
Si rappresenta che è prevista la sospensione dall’elenco SIPRONEG, per un periodo di ventiquattro mesi, dell’impresa che non presenti offerta senza giustificato motivo per due procedure di gara.
E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del Protocollo di Integrità di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come allegato alla documentazione di gara.
Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Protocollo di Integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).
L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice.
N.B. Considerato che le imprese invitate alla presente procedura negoziata sono state individuate, a seguito di sorteggio,effettuato tramite il sistema informatico Si.Pro.Neg., tra quelle iscritte nell’elenco costituito presso il Dipartimento S.I.M.U. non sono ammessi, a pena di esclusione, gli avvalimenti di cui all’art. 89 del Codice e i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 48 del Codice.
IL DIRIGENTE
Alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Direzione Tecnico – Territoriale
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a….. …………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………. …………………………………il………………………………………………….
residente in…………………………………………. all’indirizzo ………………………………………………………….….
C.A.P…………….in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di partecipare alla procedura negoziata dell’intervento denominato:
“Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di piazza Montecitorio”
Data
Firma
Denominazione della società
PROCEDURA PER “L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MONTECITORIO”
Altre dichiarazioni da rendere e documentazioni da allegare richieste dalla lettera di xxxxxx
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e xx.xx. ii.)
Il/La sottoscritto/a….. …………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………. …………………………………il………………………………………………….
residente in…………………………………………. all’indirizzo ………………………………………………………….….
C.A.P…………….in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………………………...............................................................
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,
DICHIARA (barrare la casella a fianco delle dichiarazioni)
□ accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;
□ dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
□ dichiara di avere esaminato (tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
□ dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
□ dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
□ dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
□ dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
□ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
□ attesta nel caso di società estere, ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge
n. 114 dell’11 agosto 2014, il nominativo del titolare effettivo della bsua proprietà;
□ dichiara di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
(Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001)
□ dichiara che la propria azienda o società NON E’ sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
oppure:
□ dichiara che la propria azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
□ dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
□ dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
Documenti da allegare:
□ Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;
□ documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti tenuti alle dichiarazioni come indicato nel disciplinare di gara;
□ DGUE;
□ documento attestante le “Ulteriori dichiarazioni”;
□ Protocollo di Integrità sottoscritto in ogni pagina e dichiarazione di accettazione del protocollo medesimo;
□ Attestazione SOA in copia conforme all’originale;
□ documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria di cui al punto 7 della lettera di invito a gara.
Data
FIRMA
PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17 , ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla
gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.1
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del “ Gruppo Roma capitale” e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
⮚ rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
1 ANAC Parere n.11 del 29/07/2014
La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall’art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all’art. 1, comma 17, citato: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”).
Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali “sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro”. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata”; d’altra parte, con l’accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità “l’impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)”.
⮚ disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
⮚ disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
⮚ disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi
previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1.Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06. Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .2
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Per accettazione:
L’operatore economico concorrente
2 L’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dalla gara per l’ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Pertanto, l’Anac ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l’offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara
DICHIARAZIONEZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
DI CUI ALLA D.G.C. n. 40 DEL 27/02/2015 DICHIARAZIONEZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il a CF
residente a Prov. Cap
in via/piazza N. civ.
in qualità di legale rappresentante della Società
avente sede legale in
Via/Piazza Cap
Partita IVA CF Tel.
PEC email Fax
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazionezioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Visto l’art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012
DICHIARAZIONE
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di aver preso visione del “Protocollo di Integrità”, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015, allegato alla documentazione inerente la gara, e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dalla presente lettera di invito relativa alla procedura riguardante “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MONTECITORIO”
Dichiarazione di impegnarsi ad inserire nei contratti con i subcontraenti le clausole di rispetto degli obblighi derivanti dal “Protocollo di Integrità”, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015.
Luogo data
Timbro e Firma
L’operatore economico concorrente