Provincia di Salerno
C O M U N E D I B R A C I G L I A NO
Provincia di Salerno
CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865, DI AREE, PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – DITTA: LOTTO N.
L'anno il giorno del mese di nella Sede del Comune di Bracigliano, innanzi a me dott. , Segretario Generale del Co- mune suddetto, autorizzato a rogare i contratti nei quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, n. 4, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza l’intervento dei testimoni per avervi le parti d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati:
- Da una parte, per il Comune di Bracigliano, il , nato a
il , non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore “ ” del Comune di , C.F.: , domiciliato per le funzioni presso la Casa Muni- cipale, che nel presente atto verrà, di seguito, semplicemente denominato “Comune”;
- Dall’altra parte, per la società con sede in
(SA), alla Via x.
X.X.X.X il sig.
nato a il
, e residente in alla Via
n. C.F. , che inter- viene nella sua qualità di della suddetta Società, che, per semplicità, nel presente atto verrà, di seguito, denominato “Ditta”.
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale premettono:
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente at- to, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1: Oggetto della Convenzione
Il Comune di , a mezzo dell’intervenuto suo rappresentante, cede alla Dit- ta, che accetta, la proprietà dell’area di mq. compresa nel Piano delle aree per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) situata in località Ionne il lotto n. , identi- ficata catastalmente al foglio particella al solo scopo di realizzarvi ma- nufatti per attività .
Detta area è individuata nella planimetria allegata che, debitamente sottoscritta, for- ma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2: Corrispettivi e pagamenti
La Ditta, a titolo di corrispettivo della cessione di cui sopra, ha versato al Comune la somma di € comprensiva del costo complessivo di acquisizione e delle opere di urbanizzazione realizzate da parte del Comune, versamento avvenuto in da- ta giusta ricevuta CRO n.
Art. 3: Tempistica
La Ditta si impegna a presentare il progetto e a richiedere il Provvedimento Unico ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis del D.P.R. 07.12.2000 n. 440 – Regolamento di attuazione del D.P.R. n. 447/98 –Sportello Unico- entro sei mesi dalla data di stipula del presente atto, in uno alla relativa documentazione, al fine di realizzare un opificio artigianale sull’area ceduta, avente le caratteristiche tipologiche e costruttive di cui al successivo ar- ticolo, e nel rispetto delle Norme Urbanistiche vigenti. Il mancato rispetto dei termini stabi- liti dal presente articolo comporta la risoluzione di diritto del presente atto, come stabilito dal successivo art.10, comma 1.
Art. 4: Caratteristiche tipologiche dei manufatti
I manufatti dovranno essere realizzate conformemente alle previsioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di approvato come detto in premessa, alla normativa vigente per la realizzazione dei Piani di Insediamenti Produttivi e alle altre norme vigenti in materia edilizia e urbanistica, alla eventuale legge di finanziamento, non- ché alle prescrizioni del piano di attuazione e comunque nel rispetto del Permesso di Co-
struire rilasciato dal Comune.
La costruzione dei manufatti per i quali è ceduta la proprietà delle aree, dovrà avvenire previe indagini geognostiche e geotecniche di conferma della fattibilità degli interventi sul- le rispettive aree, provvedendo inoltre alle eventuali modifiche del terreno, ove si rendes- sero necessarie, previo nullaosta della competente Autorità Sanitaria.
Le infrastrutture di servizio dei manufatti, compresi gli allacciamenti alla rete urbana dell’Acquedotto, Telecom ed Enel sono a carico della Ditta, come pure la fornitura e posa in opera di cabine di distribuzione, come previsto dal provvedimento CIP n.42/86 (
G.U.06.02.1986).
La Ditta è obbligata nella progettazione e nell’esecuzione dell’intervento ad osservare le norme urbanistiche previste dal Piano, le norme legislative vigenti in materia antimafia, di costruzioni sismiche, di abbattimento di barriere architettoniche, di tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché ad installare dispositivi tecnici idonei al fine di pervenire o limitare l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, di qualsiasi natura, sia all’interno che all’esterno dello stabilimento di produzione.
La Ditta si obbliga a presentare, entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione di fine dei lavori, apposita richiesta tesa al rilascio del certificato di abitabilità e d’uso. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 9, comma 2.
Le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai manufatti da realizzare dovranno essere conformi alle norme generali riportate nel Piano per gli Insediamenti Produttivi ed alla normativa di attuazione stabilita da eventuali leggi di finanziamento. Il Capitolato spe- ciale sarà prodotto dalla Ditta prima dell’inizio dei lavori per essere vistato dal competente Ufficio comunale.
I lavori di costruzione dei manufatti dovranno avere inizio ed essere ultimati nei termini stabiliti dal Permesso di Costruire. Il Responsabile del Settore potrà concedere, a richie- sta della Ditta, per una sola volta una proroga per l’ultimazione dei lavori, della durata
massima di dodici mesi, per documentate ragioni di forza maggiore. In caso di sospensio- ne momentanea dei lavori, la Ditta è tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale, entro 3 giorni della sospensione stessa, la durata presunta della sospensione medesima, motivandone le cause.
L’Amministrazione Comunale si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni e visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali di cui ai Permessi di costruire, ovvero a quello di eventuali va- rianti autorizzate dal Comune.
Art. 5: Vincolo di destinazione degli immobili
Gli immobili costruiti sull’area ceduta in proprietà, sono vincolati alla destinazione produttiva/artigianale, quale risulta dal presente atto di cessione e dal permesso di co- struire rilasciato a norma della vigente legislazione urbanistica.
Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti, anche parzialmente, ad attività non com- patibili con la previsione del P.I.P., si applica quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 6: Leasing immobiliare
L’impresa o la società assegnataria potrà avvalersi, per la realizzazione dell’opificio sul lotto assegnato, di operazioni di leasing immobiliare.
In tale ipotesi, la società di leasing dovrà depositare presso il Comune, entro trenta giorni dalla stipula, l’atto pubblico di trasferimento della proprietà del lotto, nel quale ven- ga specificato, a pena di decadenza: a) che l’immobile non sarà adibito ad un uso diverso da quello previsto dal presente atto; b) che la società li leasing è a conoscenza della pre- sente Convenzione e si conforma esplicitamente a quanto da essa previsto; c) che l’operazione di leasing ha luogo all’esclusivo fine di realizzare sul lotto P.I.P. un opificio artigianale; d) che la società di leasing si obbliga, in caso di risoluzione del rapporto di leasing, a commercializzare il bene esclusivamente ad un nuovo soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall’Amministrazione Comunale, prevedendo anche una prelazione di vendita a favore del Comune ed in caso di suo rifiuto, ad uguali condizioni, a favore delle ditte che rientrano nella graduatoria ufficiale scaturita a seguito del bando di asse- gnazione dei lotti del comparto P.I.P. di Ionne.
Nel caso in cui nessuna ditta, di cui alla graduatoria citata, dovesse manifestare interesse al subentro, la società finanziaria potrà indicare all’Amministrazione comunale il nominativo dell’eventuale interessato, ed il trasferimento potrà essere definitivamente effettuato soltanto previo nulla osta di quest’ultima.
Art. 7: Vendita e locazione degli immobili
Sono assolutamente vietate operazioni speculative di ogni tipo sul lotto assegnato, sul fabbricato o parte di esso.
E’ altresì vietata la vendita del lotto P.I.P. assegnato e non edificato, fatti salvi casi as- solutamente imprevedibili ed eccezionali specificamente valutati dall’Amministrazione Comunale.
E’ concessa la vendita o la locazione degli immobili, o di parti di essi, realizzati sul lot- to purché sia stata ottenuta l'agibilità dell'immobile, previa autorizzazione dell’Ente da ri- lasciarsi a seguito di specifica comunicazione da parte dell’assegnatario, a condizione che l'acquirente o il conduttore sia in possesso dei requisiti per l’assegnazione di aree
P.I.P. ed intenda insediarvi un’attività compatibile con le norme vigenti e con il Bando P.I.P.
In forza degli atti trasferimento in parola, gli acquirenti/conduttori subentrano nella posi- zione giuridica della Ditta, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi scaturenti dalla pre- sente Convenzione.
In ipotesi di vendita dell’immobile, appositamente autorizzata, il prezzo di cessione de- ve essere determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l’indice statistico del costo della vita, previo parere dell’Ufficio Tecnico. Nel caso di locazione dell’immobile o di parte di esso, il canone di locazione sarà pari al 6% del prezzo di cessione come sopra determinato, rivalutabile annualmente secondo
l'indice statistico del costo della vita.
Al Comune spetta, sulla vendita o sulla concessione di diritti di godimento, il diritto di prelazione per sé o per soggetti da designare, da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della Ditta relativa alla volontà di vendere o locare l’immobile.
In caso di vendita o locazione dell’immobile, copia del relativo atto stipulato dalla Ditta deve essere, da parte di quest’ultima trasmesso al Comune entro 30 giorni dalla stipula, pena l’applicazione della penale per il ritardo prevista dal successivo art. 10, comma 3.
Trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di stipula del presente atto, la Ditta in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa è svincolata da ogni onere di autorizzazione da par- te del Comune.
I contratti stipulati in difformità delle procedure di cui sopra sono nulli e la nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e potrà essere rile- vata d’ufficio dal Giudice.
Art. 8: Modifica dell’attività autorizzata
Eventuali richieste di modifica dell’attività originariamente autorizzata con il Provvedi- mento Unico rilasciato dal S.U.A.P. dovranno essere adeguatamente motivate e presen- tate ai competenti Uffici comunali, che provvederanno ad autorizzare tale variazione, sempre se compatibile con le finalità del P.I.P. e con le norme contenute nel presente at- to.
Art. 9: Penali per il ritardo e per l’inadempimento
Nell’ipotesi di inosservanza, da parte della Ditta, dei termini di inizio ed ultima- zione dei lavori si applica una penale pari al 5% dell’importo versato per l’acquisto dell’area per ogni anno di ritardo, fatta salva la facoltà, per il Comune, di procedere, in via alternativa, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.10.
Nel caso in cui la Ditta non si presenti, nel termine assegnato, per la stipula dell’atto di retrocessione/acquisizione nell’ipotesi di risoluzione della presente Convenzione di cui a successivo art. 10, la Ditta verserà al Comune a titolo di penale per l’inadempimento una somma pari al venti per cento (20%) del corrispettivo di cessione versato.
Nell’ipotesi in cui non venga inviata al Comune copia del contratto di vendita/locazione dell’immobile nel termine di 30 giorni dalla relativa stipula, si applica una penale pari all’un per cento (1%) del prezzo versato per l’acquisizione dell’area per ogni mese di ri- tardo.
Le penali previste dal presente articolo dovranno essere versate entro 60 giorni dalla richiesta del Comune. In caso di concorso di più ipotesi, le penali verranno cumulate.
Art. 10: Risoluzione di diritto della Convenzione (art. 1456 c.c.)
La risoluzione di diritto della presente Convenzione opera nelle seguenti ipotesi di inadempimento:
1. qualora la Ditta assegnataria non presenti il progetto entro sei mesi dalla stipula del- la presente Convenzione;
2. qualora la Ditta adibisca il fabbricato ad un uso diverso da quello previsto dalla pre- sente Convenzione;
3. qualora non siano rispettati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di co- struzione stabiliti dal permesso di costruire, fatta salva la facoltà per il Comune di avvalersi, in luogo della presente causa di risoluzione, della facoltà espres- samente prevista dall’art.9 comma 1 della presente convenzione;
4. qualora la Ditta non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nella Convenzione;
5. nel caso di mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla richiesta del Comune per il versamento delle penali di cui al precedente art. 9, comma 5.
A verificarsi di uno dei casi succitati, l'area oggetto della originaria cessione e le ope- re su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune, che le utilizza ai fini dell’attuazione delle finalità del Piano degli insediamenti produttivi.
Nel caso l’area non risulti ancora edificata, l’acquisizione della stessa da parte dell’Amministrazione Comunale comporterà la restituzione dell’importo stabilito nella pre- sente Convenzione, con diritto per il Comune di trattenere una quota pari al quaranta per cento (40%) di detto importo, a titolo di penale per l’inadempimento.
Nel caso in cui l’area risulti edificata, i manufatti saranno acquisiti al patrimonio del Comune che provvederà alla vendita sulla base di una stima effettuata dall’Ufficio Tecni- co Comunale, versando all’assegnatario decaduto il ricavato netto solo dopo il pagamen- to da parte dell’acquirente.
In entrambi i casi succitati, la Ditta sarà tenuta a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione/acquisizione rogato dal Segretario Generale del Comune. Le spese del nuovo atto di trasferimento della proprietà saranno a carico della Ditta.
Nel caso in cui la Ditta non si presenti nel termine assegnato, si procederà comunque alla retrocessione del lotto assegnato e/o all’acquisizione del fabbricato realizzato, nel pa- trimonio comunale, fatta salva l’applicazione della penale prevista dall’art. 9, comma 3.
Art.11: Procedure concorsuali
In caso di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione coatta, amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria della Ditta, nel rispetto del vincolo di destinazione produttivo/artigianale degli immobili di cui all’art.5 della presente Conven- zione, e ferma restando la possibilità che gli organi competenti effettuino la vendita diret- ta, previa fissazione di specifici criteri da parte dell’Ente, è facoltà del Comune riacquisire la disponibilità del lotto e del manufatto eventualmente realizzato su di esso, e provvede- re alla messa in vendita dello stesso sulla base di una stima effettuata dall’Ufficio Tecni- co Comunale, garantendo agli organi delle procedure concorsuali il ricavato netto che verrà corrisposto direttamente da parte del nuovo acquirente.
Art. 12: Definizione delle controversie
Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente la presente Convenzione, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, le parti dichiarano competente il foro di Salerno.
Art.13: Spese
Le spese e competenze inerenti la stipula, la registrazione e la trascrizione del pre- sente atto e quelle conseguenti sono a carico dell’acquirente, il quale chiede di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla L.865/71 e s.m.i, assumendone i relativi oneri.
Le parti concordemente, ai fini della trascrizione del presente atto, sollevano da ogni e qualsiasi responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari della competente Agen- zia delle Entrate.
Art. 14: Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia a tutte le norme statali, regionali e regolamentari in vigore.
Il presente pubblico atto, redatto in n. facciate intere e la presente fin qui, è stato da me letto alle parti che, a mia domanda, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE LA DITTA
IL SEGRETARIO GENERALE
Per specifica ed espressa accettazione delle clausole di cui agli artt. 7, 9, 10 ai sensi e per gli ef- fetti dell’art.1341, co. 2, del codice civile.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE LA DITTA
IL SEGRETARIO GENERALE