PROTOCOLLO D'INTESA TRA
m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.I.0000043.11-01-2022
PROTOCOLLO D'INTESA TRA
il Ministero dell'Istruzione (di seguito denominato MI) e
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(di seguito denominata UICI)
di seguito, congiuntamente, “le parti”
" Favorire e garantire l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e plurime"
VISTI
• la Costituzione della Repubblica italiana e, in particolare, gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 76, 87 e 117;
• la legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
• il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione” e successive modificazioni;
• la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’“Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche al fine di perseguire con maggiore efficacia obiettivi di istruzione, educativi e formativi;
• la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
• la legge 22 marzo 2000, n. 69, recante “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”;
• la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
• la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
• la legge 3 marzo 2009, n. 18, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006”;
• la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
• la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare i commi 180 e 181, lettera e;
• la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della Sanità, approvata con Risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità il 22 maggio 2001;
• le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009;
• la direttiva ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, che disciplina le procedure per l'accreditamento e la qualificazione degli Enti e delle associazioni che operano nel campo della formazione del personale della scuola;
• il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, “Regolamento recante: «Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata»”; il precedente protocollo d’intesa tra MIUR e UICI siglato il 23 agosto 2018;
PREMESSO CHE
Il MI:
• promuove l’inclusione scolastica, la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (d’ora in poi bambini, alunni e studenti) con disabilità visiva e/o minorazioni aggiuntive presso le istituzioni scolastiche dei diversi gradi di istruzione;
• favorisce l’arricchimento dell’offerta formativa e lo sviluppo, presso le istituzioni scolastiche, di progettualità trasversali per la crescita degli studenti e delle studentesse;
• sostiene azioni finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del progetto di vita, che vede al centro la persona e la sua crescita umana, nell’ambito e in coerenza con strategie di intervento finalizzate all’inclusione, al recupero e all’integrazione di tutti i soggetti interessati e, in particolare, dei portatori di disabilità;
• promuove, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, specifiche iniziative e idonei servizi per un potenziamento delle attività che contribuiscano all’inclusione degli studenti con disabilità visiva;
l’UICI:
• favorisce il superamento delle barriere culturali e fisiche, che incidano sulla qualità di vita e sulle pari opportunità di tutte le persone;
• realizza le attività con il coinvolgimento di persone, associazioni, enti, istituzioni ed aziende, secondo un modello formativo integrato;
• in qualità di “Ente di tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi”, ai sensi della legge 26 settembre 1947 n. 1047, opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità volte alla piena inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società;
• promuove e attua iniziative volte a garantire l’educazione e l’istruzione delle persone cieche e ipovedenti e con disabilità aggiuntive nella costruzione del proprio progetto di vita, nonché la loro formazione culturale, professionale;
• si avvale delle prestazioni di una rete di strutture e istituzioni, come di seguito elencate, a qualificazione elevata, funzionali alla realizzazione dei suindicati scopi, le quali riconoscono al Presidente nazionale UICI - come da verbali del Gruppo di coordinamento dell’UICI ed Enti dipendenti e collegati del 30/11/2017 e del 21/02/2018 – il pieno titolo a rappresentarle nella sottoscrizione del presente Protocollo;
• coordina la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” - ONLUS, che costituisce una “rete” tra i diciannove Centri di Consulenza Tiflodidattica su tutto il territorio Nazionale, le sedi regionali e territoriali dell’UICI, gli Istituti per ciechi più rappresentativi in Italia (Genova, Milano, Trieste, Bari, Bologna, Reggio-Xxxxxx, Assisi, Roma, Palermo, Catania, Napoli), le sedi regionali e territoriali dell’I.Ri.Fo.R, ovvero:
- l’Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), istituito il 22 febbraio 1991 dall’UICI e finanziato dallo Stato con legge 23 settembre 1993, n. 379 e successive modificazioni. Ente già riconosciuto dal MI quale punto di riferimento della formazione scolastica sulle tematiche della disabilità visiva e accreditato per l’erogazione di formazione e aggiornamento al personale docente (D.M. 21 marzo 2016, n. 170), al fine di favorire l’istruzione e l’inclusione degli alunni con disabilità visiva nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, costituita il 23 febbraio 1921, eretta in ente morale con X.X. 00 gennaio 1930, n. 119, il cui statuto è stato approvato con X.X. 00 luglio 1939 n. 1437 e successive modificazioni. Tra le sue finalità: la promozione dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità visiva; il sostegno dei centri di ricerca tiflopedagogica ed educativa volti a
realizzare studi, progetti e altre iniziative in materia di disabilità visiva, come lo sviluppo dell’area dei sussidi tiflodidattici, multimediali e dei libri tattili per la prima infanzia; l’attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle realtà educative che accolgono disabili visivi e il potenziamento dell’informazione e della diffusione della cultura tiflopedagogica;
- la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ETS, sorta nel 1928, con lo scopo di diffondere la pratica della lettura tra i minorati della vista attraverso la realizzazione di prodotti librari nei formati adeguati, accessibili e fruibili, perseguendo il loro pieno diritto allo studio e all’inclusione culturale e professionale. La Biblioteca dispone, inoltre, di un Centro di documentazione tiflodidattica, istituito ai sensi della legge 20 gennaio 1004, n. 52 e di tredici Centri territoriali di consulenza tiflodidattica, istituiti ai sensi della legge 18 maggio 2011 n. 76;
- il Coordinamento dei Centri di Consulenza Tiflodidattica e il Centro di Documentazione Tiflologica, istituiti per volontà dell’UICI dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi e dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, costituenti una rete unitaria coordinata di diciannove strutture su tutto il territorio nazionale, con presa in carico degli alunni, consulenza alle famiglie, agli insegnanti e a quanti operano in ambito scolastico, quale servizio di risorse didattiche e tiflopedagogiche per facilitare la comprensione delle problematiche degli alunni e degli studenti con minorazioni visive e orientare alla programmazione dell’itinerario educativo;
- il Centro Nazionale del Libro Parlato dell’UICI, riconosciuto con legge 3 agosto 1998, n. 282, attivo dal 1957 quale strumento di emancipazione culturale e sociale per i non vedenti e per le persone che, per ragioni legate all’età e/o patologie visive invalidanti, non godono dell’autonomia nella lettura, specializzato nella riproduzione di testi universitari, adattamenti audio di materiale didattico, manuali tecnici e professionali, oggi integrato anche con un nuovo strumento di comunicazione tramite web radio “SlashRadio”;
- l’Istituto dei Ciechi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx” di Bologna, fondato nel 1881 ed eretto in ente morale nel 1886, riconosciuto ente di istruzione con X.X. 00 marzo 1926, n. 786, particolarmente specializzato, tra l’altro, nel settore delle tecnologie assistive, nel trattamento delle problematiche connesse all’ipovisione e alla rappresentazione tridimensionale delle arti visive; Gestisce inoltre un servizio di consulenza educativa operante sul territorio dell’Xxxxxx-Romagna;
- l’Istituto dei Ciechi di Milano, fondato nel 1840, elevato a ente morale con X.X. 00 settembre 1868, che opera nel contesto dell’area educativo-formativa e svolge attività:
a) di consulenza tiflopedagogica agli alunni disabili visivi inclusi nella scuola, ai docenti e alle famiglie, secondo il modello della “presa in carico”;
b) di consulenza tifloinformatica agli alunni e ai docenti di ogni grado scolastico;
c) di ricerca e produzione di materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con l’evoluzione dei curricoli di ogni grado scolastico;
d) di redazione tiflodidattica e trascrizione di testi scolastici in braille e a caratteri ingranditi;
e) formative e di aggiornamento per i docenti in collaborazione con le Università milanesi;
- il Museo Tattile Statale “Omero”, istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche, su ispirazione dell’UICI, riconosciuto dallo Stato con legge 25 novembre 1999 n.
452. Tra le sue finalità: “promuovere la crescita e l’integrazione culturale dei minorati della vista; diffondere la conoscenza della realtà delle Arti mediante approcci conoscitivi basati sull’esplorazione tattile; offrire un servizio a carattere scientifico e progettuale su scala nazionale e internazionale a scuole, enti e istituzioni museali; realizzare corsi di formazione e aggiornamento, servizi e consulenze a enti, istituzioni, musei; favorire l’accoglienza di laureandi e neolaureati per tirocini e stage formativi”;
- la Stamperia Regionale Braille e Polo Tattile Multimediale dell’UICI, istituita con legge regionale della Regione Sicilia del 4 dicembre 1978, n. 52; sostenuta principalmente da finanziamenti statali, regionali e riconosciuta dalla Regione siciliana con leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93, 1 marzo 1995, n. 16 e 30 aprile 2001, n. 4, per riprodurre libri di testo in Braille, caratteri ingranditi per studenti e persone non vedenti e ipovedenti e creare speciali libri tattili per favorire gli apprendimenti degli studenti con disabilità plurime;
- il Centro Regionale Xxxxx Xxxxxx, istituito per impulso dell’UICI dalla Regione siciliana con legge regionale 30 aprile 2001 n. 4, con finalità e competenze nell’area della mobilità, dell’orientamento, dell’autonomia personale, della vita indipendente, con annessa scuola di addestramento di Cani guida per ciechi;
- l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia), sezione italiana, costituita per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana dei Ciechi (oggi UICI) e dalla Società Oftalmologica Italiana, riconosciuta dallo Stato italiano con legge 28 agosto 1997, n. 284 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Agenzia opera in stretta cooperazione e collaborazione con le sedi regionali e territoriali dell’UICI per promuovere e attuare iniziative volte alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva; diffondere a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari; promuovere e sostenere campagne di informazione, prevenzione e tutela della “vista”, convegni e riunioni a carattere scientifico in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture scolastiche e universitarie e con le strutture ospedaliere di oftalmologia; promuovere e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C), liberamente costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni. Tra le sue finalità, l’organizzazione di servizi di volontariato, la diffusione della cultura del volontariato sociale, la promozione di attività di formazione dei volontari a favore dei ciechi e, più in generale, delle persone con disabilità visiva.
• quale referente Nazionale generale e coordinatore delle Istituzioni e strutture sopraindicate, in accordo con il MI, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, può collaborare con le scuole e con gli Uffici scolastici regionali per declinare le linee di azione utili allo sviluppo di un sistema di interventi volti all’inclusione scolastica in ogni fase e grado della disabilità visiva (ciechi assoluti, parziali, ipovedenti, disabilità aggiuntive),
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Art. 1
(Oggetto)
1. Il MI e l’UICI, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, nonché dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, collaborano per l’attuazione dell’inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità visiva (ciechi assoluti, parziali e ipovedenti ai sensi della Legge 138/2001) e/o con minorazioni aggiuntive. A tal fine, MI e UICI si impegnano a promuovere iniziative, azioni e interventi riguardanti l’area della disabilità visiva.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Ai sensi dell’articolo 1, le parti si impegnano a:
a) promuovere l’integrazione sociale e culturale dei bambini, alunni e studenti con disabilità visiva e/o con minorazioni aggiuntive, per favorire l’autonomia di pensiero e d’azione, per divenire cittadini liberi e consapevoli;
b) favorire la distribuzione di sussidi e ausili, sul territorio, in particolare presso le scuole che accolgono alunni con disabilità visiva e/o con disabilità aggiuntive, per sostenerne la piena attuazione dei percorsi scolastici;
c) promuovere la formazione e l’aggiornamento specifico dei dirigenti scolastici, degli insegnanti curricolari e di sostegno, degli educatori e/o assistenti all’autonomia e comunicazione, anche attraverso l’attività formativa svolta dall’IRIFOR;
d) promuovere iniziative divulgative volte alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva in ogni sede e grado dell'istruzione scolastica;
e) promuovere studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati ai bambini, alunni e studenti con disabilità visiva e/o minorazioni aggiuntive, in tutte le fasi della vita scolastica;
f) curare l’attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle strutture educative e socioassistenziali operanti nel settore socioeducativo e scolastico;
g) contribuire alla diffusione della cultura concernente la disabilità visiva nel mondo scolastico ed educativo, in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture scolastiche e universitarie, mediante apposite iniziative scientifiche, convegni di studio, incontri e seminari di aggiornamento;
h) organizzare e promuovere azioni e iniziative nazionali di sensibilizzazione sul territorio in materia d’inclusione scolastica in ogni ambito culturale, formativo, sportivo, didattico e lavorativo.
Art. 3
(Impegni delle parti)
1. Le parti si impegnano a realizzare gli obiettivi comuni di cui all’art. 2 attraverso le seguenti azioni:
a) collaborare per la definizione di “Linee guida” afferenti all’inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti disabili visivi e/o con minorazioni plurime relativamente all’istruzione, alla educazione e alla formazione;
b) favorire la collaborazione tra tutti i soggetti educativi, con il coinvolgimento delle famiglie a garanzia dell’inclusione scolastica;
c) formulare proposte congiunte per favorire attività e servizi inclusivi, nell’ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) cooperare per la formulazione di percorsi formativi e di aggiornamento per docenti di sostegno, curriculari, educatori e per tutti coloro che operano a vario titolo nell’ambito scolastico.
2. L’UICI, nel proprio ruolo di rappresentanza e di coordinamento anche con enti a essa collegati, si impegna ad assicurare le professionalità e le competenze necessarie alla migliore realizzazione dei servizi di supporto all’inclusione scolastica e degli obiettivi descritti, nell’ambito delle funzioni esercitate da ciascun ente.
Art. 4
(Comitato paritetico)
1. Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative e delle azioni previste dal presente Protocollo d’intesa, di monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il raggiungimento e il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MI e costituito da esperti del settore nominati dal MI e dall’UICI.
2. Il Comitato paritetico cura, in particolare, la programmazione delle iniziative da porre in essere, la verifica annuale e in itinere dei risultati conseguiti e l’accertamento dell’effettivo raggiungimento degli standard di qualità dei servizi offerti, alla luce degli obiettivi indicati nel presente Protocollo.
3. La Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico cura i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività.
4. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti, compensi, rimborsi delle spese, emolumenti o altre indennità comunque denominate.
Art. 5
(Comunicazione)
1. Le Parti s’impegnano a dare ampia diffusione del presente Protocollo d’intesa presso gli Uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, presso le istituzioni scolastiche.
Art. 6
(Durata)
1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
2. Dall’attuazione del presente atto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ministero dell'Istruzione | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS |
Il Direttore Generale | Il Presidente |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx |
Firmato digitalmente da XXXXXXXXXXX XXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Firmato da:
Xxxxx Xxxxxxx Motivo:
Data: 11/01/2022 10:40:29