BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2019/20
Art. 1 - Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario (DSU) 4
Art. 2 - Destinatari e requisiti generali di partecipazione 4
Art. 3 – Requisiti di merito 5
3.2 Requisiti di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale 5
3.2.1 Requisito di accesso per gli iscritti al primo anno di laurea e laurea magistrale a ciclo unico. 5
3.2.2 Requisito di merito richiesto per confermare i benefici 5
3.2.3 Mancata conferma e revoca dei benefici 6
3.3 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 7
3.3.2 Validità dei crediti e media ponderata 8
3.3.3 Esame di tirocinio dell’area medica 8
3.3.6 Merito per gli studenti in situazione di disabilità 9
3.4 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione 9
3.4.1 Studenti iscritti al primo anno 9
3.4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo 9
Art. 4 – Requisiti economici 9
4.1 L’ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario 9
4.1.1 Acquisizione dei dati 10
4.1.2 Importi Borsa di Studio ottenuti nell’anno di imposta 2017 10
4.1.3 Casi di non accettazione dell’attestazione ISEE 10
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali 10
4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare in
possesso di redditi e patrimoni all’estero 11
Art. 5 – Importi di Borsa di Studio e ristorazione gratuita 12
5.3 Importi Borse di Studio 13
5.3.1 Iscritti ad anni di corso regolare 13
5.3.2 Iscritti al primo fuori corso 14
5.4.1 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di mantenimento parziale di Borsa di Studio. 15
5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso 15
5.4.3 Prosecuzione del servizio post lauream 15
Art. 6 – Integrazioni di Borsa di Studio 15
6.1. Studenti in situazione di disabilità 15
6.2 Mobilità internazionale 16
6.2.1 Termine per la presentazione della domanda 16
6.2.3 Tempi e modalità di pagamento 16
Art. 7 – Procedure per la generazione delle graduatorie 17
7.1 Studenti iscritti a un primo anno, ai corsi di dottorato di ricerca e alla scuola di specializzazione 17
7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 17
Art. 8 – Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi 17
Art. 9 – Modalità di pagamento delle Borse di Studio e delle integrazioni 18
9.1.3 Sospensione del pagamento 19
Art. 11 – Decadenza dal beneficio di Borsa di Studio 19
11.3 Conseguenze della decadenza 20
Art. 12 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni 20
Art. 13 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 21
Art. 14 – Responsabile del procedimento e contatti 22
Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione reddituale e patrimoniale per la determinazione dell'ISEE Università parificato – NAZIONI DI PRODUZIONE DEL REDDITO 23
Riepilogo scadenze per la presentazione delle domande 24
Emanato con decreto rettorale n. 23608 del 12 luglio 2019
Il concorso per l’assegnazione di Borse DSU si rivolge agli studenti che nell’a.a. 2019/20 si iscrivono o intendono iscriversi ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Milano e che sono in possesso, congiuntamente, dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente Bando.
Non sono previste Borse di Studio né per solo merito né per solo reddito.
ATTENZIONE: gli studenti possono presentare la domanda a partire dal 22 luglio e fino al 30 settembre 2019 anche se non iscritti all’a.a. 2019/20. L’assegnazione del beneficio è in ogni caso subordinata all’avvenuta iscrizione entro i termini successivamente specificati nel presente bando.
I termini e le modalità di presentazione della domanda sono indicati al successivo Articolo 13.
Ai sensi del presente bando si intende:
per beneficiario: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito e vincitore della Borsa di Studio;
per beneficiario parziale: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito e che riceve il beneficio nella misura del 50% in quanto iscritto al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso oppure in quanto iscritto al primo anno di corso che consegue il requisito di merito a posteriori entro la data del 30 novembre 2020;
per bonus: n. di crediti utilizzabili dallo studente in aggiunta a quelli sostenuti per soddisfare il requisito minimo di merito previsto dal bando;
per idoneo: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per partecipare al concorso;
per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che rappresenta la situazione economica del nucleo familiare dello studente in considerazione del reddito, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e della composizione del nucleo familiare;
per ISPE: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente;
per prima immatricolazione: prima iscrizione assoluta a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2019/20) con medesimo titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2019/20, in qualunque Università italiana, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc);
per abbreviazione di corso: riconoscimento parziale nell’attuale carriera di anni accademici già compiuti e terminati con il conseguimento della laurea o con rinuncia studi.
Art. 1 - Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario (DSU)
La Borsa di Studio DSU è composta di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito.
Sono previste alcune integrazioni (Art. 6) quali la mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti in situazione di disabilità.
IMPORTANTE: La Borsa di Studio DSU è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizio di ristorazione gratuito.
I beneficiari di Borsa DSU concorreranno automaticamente per la Borsa di Ateneo di merito a.a. 2019/20, nel caso soddisfino le caratteristiche richieste dal relativo bando.
Art. 2 - Destinatari e requisiti generali di partecipazione
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani e gli studenti stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui ai successivi Artt. 3 e 4, iscritti o intenzionati ad iscriversi per l’a.a. 2019/20 ai seguenti livelli di corso:
a) laurea (3 anni: laurea di primo livello);
b) laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni: laurea di primo e secondo livello unificate);
c) laurea magistrale (2 anni: laurea di secondo livello);
d) scuola di specializzazione (con esclusione dei medici con contratto di formazione specialistica);
e) dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio e assegni di ricerca).
Non possono partecipare al concorso e saranno esclusi dalla graduatoria le seguenti categorie di candidati:
1. già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’a.a. 2019/20;
2. beneficiari per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo beneficio, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
3. si iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio o un trasferimento di corso di laurea o reimmatricolandosi, dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
4. si iscrivono con ripetizione di un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente;
5. sono iscritti a tempo parziale;
6. sono iscritti con abbreviazione del corso;
7. non risultano iscritti all’a.a. 2019/20 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva. Le Borse di Studio sono riferite all’anno di corso di iscrizione nell’a.a. 2019/20.
Per gli iscritti alle scuole di specializzazione le Borse di Studio vengono concesse in riferimento all’iscrizione attiva all’anno accademico della specifica scuola: per gli iscritti alla specializzazione in area medica per non medici, la cui coorte risulta anteriore di un anno accademico, è richiesta l’iscrizione all’a.a. 2018/19.
Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per un’iscrizione a un anno di corso, per la prima volta, di ciascun livello di studi con le seguenti modalità:
1. per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata normale del corso più un semestre a partire dall’anno di prima immatricolazione (I° fuori corso);
2. per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata normale del corso di studi frequentato a partire dall’anno di prima immatricolazione (II° fuori corso);
3. per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione dei medici con contratto di formazione specialistica), ai corsi di dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio e assegni di ricerca), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima immatricolazione.
Per ottenere l’idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.
In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente abbia ripetuto uno stesso anno di corso del medesimo livello di studi frequentato nell’a.a. 2019/20, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga è applicata solo agli iscritti a un anno di corso successivo al primo.
ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare eventuali precedenti eventi che possano comportare l’irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
devono possedere il seguente requisito di accesso:
voto di maturità (o titolo equivalente conseguito all’estero) non inferiore a 70/100 (66/100 per gli studenti in situazione di disabilità con invalidità pari o superiore al 66%, in attuazione dell’art. 14 comma 2 D.P.C.M. 9 aprile 2001).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero verrà effettuata la conversione della votazione di diploma, qualora non espressa in 100mi, con l’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxx/xxxxxxxxxx- internazionali-corsi-di
Sarà comunque necessario fornire la dichiarazione di valore in loco del titolo di studio estero tramite upload nell’apposita pagina della domanda on line.
3.2.2 Requisito di merito richiesto per confermare i benefici
La condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui all’Art. 4.
Il beneficio potrà essere confermato solo con l’acquisizione alla data del 10 agosto 2020 dei crediti minimi previsti.
Gli studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o magistrale a ciclo unico dovranno acquisire 35 crediti entro tale data. Per il conseguimento di tale requisito è disponibile un bonus di 5 crediti (Artt. 3.3.4 e 3.3.5) che sarà, se necessario, applicato automaticamente per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto.
Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale dovranno acquisire 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro la suddetta data del 10 agosto 2020. Per il conseguimento di tale requisito NON è prevista la possibilità di utilizzare il bonus.
Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti fissato dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui acquisibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.
Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico si applica la seguente formula:
35 ∶ 60 = ∶
X (livello minimo di crediti da conseguire) = 35 x numero massimo di crediti previsti nel proprio corso
60
Per i corsi di laurea magistrale si applica la seguente formula:
20 (23): 60 = ∶
X (livello minimo dei crediti da conseguire) = 20 (23) x numero massimo dei crediti acquisibili ne proprio corso
60
ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, l’esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2020 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
IMPORTANTE: i crediti dei singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.
3.2.3 Mancata conferma e revoca dei benefici
Se il requisito di merito richiesto a posteriori non viene conseguito al 10 agosto 2020 ma al 30 novembre 2020 lo studente non ha diritto alla IIª rata della Borsa di Studio ma mantiene, come beneficiario parziale, la Iª rata.
Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2020 decadono dal beneficio di Borsa di Studio.
In caso di revoca sarà chiesto di restituire la Iª rata di Borsa di Studio e il costo dei pasti fruiti gratuitamente. Tale disposizione non è applicata agli studenti in situazione di disabilità pari o superiore al 66%, che, pertanto, mantengono i benefici assegnati per il primo anno.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell’attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2019.
Diversamente dagli iscritti a un primo anno di corso non è richiesto un requisito di merito a posteriori per confermare i benefici assegnati nell’a.a. 2019/20.
NUMERO MINIMO DI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE ENTRO IL 10 AGOSTO 2019 PER L’ANNO DI CORSO A CUI LO STUDENTE SI ISCRIVE NELL’A.A. 2019/20.
1- CORSI AD ACCESSO LIBERO
Corso | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Ultimo semestre (1) |
Laurea | 35 | 80 | == | == | == | 135 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 35 | 80 | 135 | 190 | 245 | +55 (2) |
Laurea magistrale | 30 | == | == | == | == | 80 |
2 - CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
Corso | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Ultimo semestre (3) |
Laurea | 35 | 88 | == | == | == | 148 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 35 | 88 | 148 | 209 | 269 | +60 (4) |
Laurea magistrale | 34 | == | == | == | == | 88 |
IMPORTANTE: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (Art. 3.1).
Per i corsi di studio, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.
Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero. Esempio per un 2°anno di corso:
Requisito di merito richiesto = (Crediti massimi previsti x 35)
60
I crediti massimi previsti per gli iscritti al I° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi o per la prova finale.
1 Primo anno fuori corso
2 Rispetto all’ultimo anno di corso
3 Primo anno fuori corso
4 Rispetto all’ultimo anno di corso
3.3.2 Validità dei crediti e media ponderata
In fase di compilazione della domanda on line saranno visualizzati il numero di crediti acquisiti e la media ponderata come risultano nella propria carriera. È possibile modificare i valori indicati dall’applicazione nel caso si riscontri la mancata verbalizzazione degli esami sostenuti. Tali valori devono così essere intesi:
Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio della carriera dell’attuale corso di studi entro il 10 agosto 2019. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti dei singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.
Media ponderata: nel calcolo della media ponderata non devono essere considerati gli esami senza votazione espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode è da considerare come 30.
Si deve moltiplicare ogni votazione dell’esame per il valore in crediti; la somma data da tali risultati va poi divisa per la somma dei crediti degli esami con votazione in trentesimi considerati.
ESEMPIO PER CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA
Esami | Voto | Valore |
Esame 1 | 26/30 | 9 crediti |
Esame 2 | 30 e lode | 12 crediti |
Esame 3 | 18/30 | 8 crediti |
Esame 4 | Approvato | 3 crediti |
Totale crediti posseduti: 32 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata: 29 crediti (solo gli esami con il voto in trentesimi)
CALCOLO MEDIA PONDERATA:
(26 × 9 = 234 ) + (30 × 12 = 360) + (18 × 8 = 144) = 738
738
29
= 25,44 ( )
3.3.3 Esame di tirocinio dell’area medica
In deroga a quanto indicato sopra, l’esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2019 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti negli Artt. 3.2.2 o 3.3.1 potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:
cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota residua del bonus non fruita potrà essere utilizzata negli anni accademici successivi;
il bonus inutilizzato e maturato di 15 cfu o la quota residua non utilizzata nel corso di laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla Magistrale, a partire dal II° anno di iscrizione;
il criterio proporzionale richiamato negli Artt. 3.2.2 e 3.3.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso, fermo restando che la massima quota utilizzabile è quella indicata al precedente Art. 3.3.4 per specifico anno di iscrizione;
il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito a posteriori per gli studenti iscritti al primo anno di laurea Magistrale;
gli studenti iscritti alla Magistrale provenienti da altri Atenei italiani devono dichiarare di non aver mai utilizzato il bonus o la quota di bonus utilizzata nel corso di laurea triennale;
il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.
3.3.6 Merito per gli studenti in situazione di disabilità
Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, saranno definiti requisiti di merito che potranno discostarsi dai valori dell’Art. 3.3.1 fino a un massimo del 40%, in attuazione dell’art. 14 comma 2 D.P.C.M. 9 aprile 2001.
3.4.1 Studenti iscritti al primo anno
Gli studenti beneficiari mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l’esame finale di profitto del primo anno.
In caso negativo, seguirà la decadenza totale dei benefici. Non è prevista la decadenza parziale.
3.4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo
Gli studenti devono risultare, a partire dall’anno di prima immatricolazione, regolarmente iscritti all’anno di corso dichiarato, senza interruzioni di carriera (Art. 3.1).
4.1 L’ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario
La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio DSU è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), come previsto dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013.
Per l’a.a. 2019/20 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell’anno solare 2017 e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018.
L’ISEE Università è un’attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la dichiarazione sostitutiva unica:
a) direttamente on line, registrandosi al portale INPS;
b) presso i soggetti preposti (uffici Inps e Caaf).
L’attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
IMPORTANTE: Il rilascio dell’ISEE Università non è immediato. I tempi per l’ottenimento dell’attestazione sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi. La data di sottoscrizione della DSU non deve essere successiva al 30 settembre 2019, termine fissato per la richiesta di Borsa di Studio (entro il 23 agosto 2019 per la richiesta degli alloggi universitari), pena l’esclusione dal concorso.
ISEE CORRENTE: Xxxxxxx presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013, con sottoscrizione avvenuta entro il 30/9/2019.
L’Università degli Studi di Milano acquisirà telematicamente il valore ISEE Università dalla banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell’ISEE Università.
4.1.2 Importi Borsa di Studio ottenuti nell’anno di imposta 2017
L’importo di Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario percepito nell’anno di imposta 2017 va dichiarato nell’attestazione ISEE Università. Nel corso della compilazione della domanda on line verrà, pertanto, richiesto al fine di applicare una detrazione a favore dello studente di:
confermare che l’importo percepito come Borsa di Studio nell’anno 2017 dall’Università degli Studi di Milano sia stato autocertificato nell’attestazione ISEE o
dichiarare l’importo percepito e autocertificato nell’attestazione ISEE per gli studenti provenienti da altri Atenei.
4.1.3 Casi di non accettazione dell’attestazione ISEE
Gli studenti saranno esclusi dalla graduatoria di Borsa di Studio nei seguenti casi:
1. per sottoscrizione della DSU successiva al 30 settembre 2019 (23 agosto per la richiesta degli alloggi);
2. per il mancato riscontro nella Banca dati INPS di un ISEE Università in corso di validità;
3. per Attestazione ISEE Università che presenti “omissioni o difformità.”
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali
Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE Università il cui:
a) Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEE Università) non sia superiore a
€ 23.000,00;
b) Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPE) non sia superiore a € 50.000,00;
L’ISPE verrà calcolato dall’Ateneo dividendo il valore ISP per la scala di equivalenza.
IMPORTANTE: I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di un parametro comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a
€ 6.500,00.
Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all’estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all’estero, non possono richiedere un’Attestazione ISEE Università.
Agli studenti provenienti dai Paesi indicati nell’allegato n. 1 al presente bando sarà richiesta, in fase di presentazione della domanda on line, la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l’Ateneo provvederà al calcolo del valore ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l’attribuzione della corretta fascia di reddito. La documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l’ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno solare 2018 e l’ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2018.
Elenco della documentazione da produrre:
certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all’ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente);
documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti nell’anno solare 2018 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2018: depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell’impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2018 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l’immobile è casa di residenza o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia.
La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all’estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
L’Ateneo sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all’estero, calcola il valore ISEE- Università parificato applicando le seguenti regole:
somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare 2018;
20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2018; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq;
il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita dal dpcm 159/13 n. 159.
IMPORTANTE: Lo studente potrà completare l’invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre il termine del 30 settembre 2019 (entro il 23 agosto 2019 per la richiesta degli alloggi universitari), pena l’esclusione dalla graduatoria.
Agli studenti cittadini appartenenti a uno dei Paesi indicati nell’allegato n. 1 già beneficiari di Borsa di Studio regionale a.a. 2018/19 presso questo Ateneo NON sarà richiesta la documentazione e sarà attribuita d’ufficio la stessa fascia di reddito riconosciuta dall’Ateneo nell’a.a. 2018/19.
Agli studenti provenienti da Paesi non presenti nell’allegato n. 1 sarà attribuita d’ufficio la 1ª fascia di reddito.
Gli studenti stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia devono essere in possesso dell’attestazione ISEE Università. Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico.
Art. 5 – Importi di Borsa di Studio e ristorazione gratuita
L’ammontare della Borsa di Studio dipende dalla fascia di reddito di appartenenza in base all’attestazione ISEE Università (Art. 5.1) e dalla provenienza geografica (Art. 5.2).
Per gli studenti richiedenti i benefici per un ulteriore semestre (iscrizione al fuori corso oltre la durata normale del corso) gli importi di Borsa di Studio e il servizio ristorazione sono dimezzati.
Prima fascia: ISEE da € 0,00 a € 14.420,31
Seconda fascia: ISEE da € 14.420,32 a € 17.709,34
Terza fascia: ISEE da € 17.709,35 a € 23.000,00
Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi (in sede, pendolari o fuori sede). In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.
La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.
I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e i siti delle Aziende di trasporto locale.
Studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nel Comune sede del corso, in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. 4 aprile 2012, n. 6 (art. 2, comma 3, lett. B) che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano
dall’abitazione alla sede del corso. Sono considerati in sede anche i frequentanti i corsi online e gli studenti in regime di detenzione.
Studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
Studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali NON sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, entro 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture abitative dell’Università degli Studi di Milano, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno accademico, da ottobre 2019 a settembre 2020 (per gli studenti iscritti al I° anno fuori corso la durata del contratto è di minimo 5 mesi, da ottobre 2019 a marzo 2020; per gli studenti ammessi alla laurea magistrale nel II° semestre la decorrenza del contratto può iniziare nel momento dell’immatricolazione con durata non inferiore a 5 mesi). Senza idonea documentazione5 comprovante la condizione di fuori sede lo studente sarà considerato pendolare.
Si intende “a titolo oneroso” un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, una certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre l’11 novembre 2019. Gli studenti che si immatricolano al I° anno di laurea magistrale nel secondo semestre dovranno segnalare, entro la stessa data, l’intenzione di prendere alloggio e la relativa documentazione potrà essere prodotta successivamente. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare per l’a.a. 2019/20 i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell’avvenuta registrazione del contratto per l’annualità successiva.
IMPORTANTE: Lo studente che nel corso dell’a.a. 2019/20 si trova all’estero per partecipare a un programma di mobilità internazionale per essere considerato fuori sede deve appartenere a una famiglia con residenza in un comune dal quale la sede universitaria dell’Università degli Studi di Milano non sia raggiungibile in tempi inferiori a 90 minuti e deve produrre un contratto a titolo oneroso presso il Paese estero. Questo documento deve essere intestato o cointestato allo studente e della durata del periodo di mobilità. Qualora il soggiorno estero duri solo parte dell’a.a. 2019/20 lo studente dovrà integrare anche copia del contratto di locazione regolarmente registrato in Italia così da soddisfare i mesi a titolo oneroso precedentemente indicati.
5.3.1 Iscritti ad anni di corso regolare
L’ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:
5 Contratto di locazione: è richiesta la registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri.
Strutture collettive: è necessaria una dichiarazione della struttura con l’indicazione dei dati dello studente, il periodo di soggiorno, il
corrispettivo e relative ricevute fiscali.
STUDENTI IN SEDE
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1ª Fascia | € 1.997,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.705,00 |
2ª Fascia | € 1.536,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.244,00 |
3ª Fascia | € 1.214,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 1.922,00 |
STUDENTI PENDOLARI | ||
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1ª Fascia | € 2.202,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.910,00 |
2ª Fascia | € 1.739,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.447,00 |
3ª Fascia | € 1.414,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.122,00 |
STUDENTI FUORI SEDE
Ospiti presso le strutture abitative dell’Università degli Studi di Milano o altri alloggi pubblici o privati a titolo oneroso durante l’a.a. 2019/20.
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1ª Fascia | € 4.544,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 5.252,00 |
2ª Fascia | € 3.961,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 4.669,00 |
3ª Fascia | € 3.401,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 4.109,00 |
5.3.2 Iscritti al primo fuori corso
Tutti gli importi indicati nell’Art. 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
Per gli studenti beneficiari di Borsa di Studio a.a. 2019/20 è prevista la ristorazione gratuita dal 1/1/2020 al 31/12/2020.
Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2020 gli studenti possono fruire del servizio ristorazione a pagamento a tariffa agevolata secondo la fascia di reddito di appartenenza.
La fruizione dei pasti spettanti avviene tramite il badge universitario “Carta La Statale” secondo quanto previsto dal Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione e dal Regolamento allegato.
L’elenco dei punti di ristoro convenzionati con l’Ente è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi Milano.
Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all’estero, debitamente documentati.
Gli studenti con tempi di percorrenza fino a 90 minuti hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.
Gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti hanno anche diritto al pasto serale e nei giorni festivi a pagamento a tariffa agevolata al costo della fascia di reddito di appartenenza.
5.4.1 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di mantenimento parziale di Borsa di Studio Ferme restando le modalità di cui all’Art. 5.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale (Art. 3.2.3), il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.
A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta (€ 354,00) per il servizio dalla prima rata del beneficio.
5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso
Gli studenti iscritti al primo anno fuori corso oltre la durata normale del corso hanno diritto al pasto gratuito nel periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020. A partire dal 1° luglio 2020 gli stessi studenti potranno fruire del servizio ristorazione a pagamento a tariffa agevolata nella fascia di reddito di appartenenza fino al 31.12.2020 o fino al conseguimento della laurea, se conseguita prima del 31.12.2020.
Sono comunque fatte salve le norme nel Bando di Servizio Ristorazione a tariffa agevolata.
5.4.3 Prosecuzione del servizio post lauream
Lo studente beneficiario di Borsa di Studio DSU può richiedere, dopo il conseguimento del titolo di studio, di fruire del servizio ristorazione a pagamento a tariffa agevolata fino al 31 dicembre 2020 purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.
Senza prosecuzione degli studi lo studente decade dal beneficio del servizio ristorazione, pena l’addebito delle transazioni effettuate.
Art. 6 – Integrazioni di Borsa di Studio
6.1. Studenti in situazione di disabilità
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l’importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.807,00 per studenti considerati in sede, di € 3.994,00 per studenti considerati pendolari e € 7.316,00 per studenti considerati fuori sede. Tale integrazione, attribuibile su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
Gli elevamenti della Borsa di Studio verranno assegnati da apposita Commissione successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste all’Art. 9, entro 30 giorni dalla deliberazione.
Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale.
I contributi sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.
L’assegnazione dell’integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all’estero.
Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all’estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali dell’Ateneo. Dall’importo dell’integrazione erogata dall’Università degli Studi di Milano è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea o a seguito di accordi bilaterali, anche non comunitari o con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:
a) delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i Paesi europei e fino a
€ 500,00 per i Paesi extraeuropei;
b) della quota della trattenuta per i pasti gratuiti spettanti e non fruiti nel periodo di soggiorno; tale rimborso sarà calcolato su frazioni quindicinali.
ATTENZIONE: per tutto il periodo all’estero lo studente NON deve fruire del servizio ristorazione erogato dall’Ateneo anche in caso di temporaneo rientro in Italia.
Su richiesta, il contributo è esteso ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Xxxxxxxx (o iniziative analoghe) purché laureati da non più di un anno dall’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell’ultimo anno di studi.
6.2.1 Termine per la presentazione della domanda
La richiesta va effettuata entro il 30 settembre 2019, contestualmente, alla domanda di Borsa di Studio a.a. 2019/20.
La graduatoria provvisoria per i contributi di mobilità internazionale verrà pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Milano entro il 31 gennaio 2021. Eventuali ricorsi motivati avverso l’esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
6.2.3 Tempi e modalità di pagamento
I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.
Il pagamento dell’integrazione, comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio, avverrà entro il 28 febbraio 2021 secondo le modalità previste dall’Art. 9.
Art. 7 – Procedure per la generazione delle graduatorie
Agli studenti è attribuito un punteggio di reddito calcolato con la seguente formula. Il punteggio massimo attribuibile è 1000 punti.
[1 − (
23.000,00
) × 1000]
A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
Agli studenti è attribuito un punteggio di merito calcolato in base ai crediti sostenuti e verbalizzati al 10.8.2019 e alla relativa media ponderata. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:
600 per i crediti secondo la seguente formula:
( − ) ×
600
( − )
400 in base alla media ponderata:
( − 18) ×
400
(30 − 18)
A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Art. 8 – Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi
La graduatoria provvisoria di Borsa di Studio sarà pubblicata per tutti i richiedenti entro il 31 ottobre 2019 nel sito xxx.xxxxx.xx - Studiare – Servizi per gli studenti – Servizi online di iscrizione, pagamenti e diritto allo studio – Tasse, pagamenti e diritto allo studio – Sportello online borse alloggi mense: xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/
Eventuali ricorsi avverso l’esito devono essere presentati entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line, deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Università degli Studi di Milano e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
Completata la procedura di revisione, entro il 30 novembre 2019 verrà pubblicata la graduatoria definitiva in cui lo studente potrà riscontrare l’esito del ricorso.
I ricorsi avverso l’esito definitivo della graduatoria dovranno essere presentati all’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Nella graduatoria definitiva saranno ammessi solo gli studenti iscritti all’a.a. 2019/20.
Trasferimento da altro ateneo:
Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente gestore del Diritto allo Studio dell’Università di provenienza la trasmissione d’ufficio della domanda, purché
presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L’ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.
Art. 9 – Modalità di pagamento delle Borse di Studio e delle integrazioni
Le rate saranno accreditate esclusivamente sulla “Carta La Statale”, il badge di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari e che lo studente riceve successivamente all’immatricolazione. Nell’apposita finestra della pagina personale di UNIMIA sono indicati lo stato della verifica dei dati inseriti in fase di immatricolazione, di avanzamento della produzione/spedizione della carta, e lo stato di attivazione.
Chi non dovesse ricevere il badge è invitato a correggere eventualmente i dati secondo le indicazioni che troverà nel link di tale finestra e, in caso di necessità, contattare l’ufficio scrivendo su Infostudenti e selezionando la categoria “badge universitario”.
Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Carta La Statale dovrà inoltre essere attivata come carta prepagata “Flash Up Studio La Statale”. Per fare questo lo studente dovrà provvedere ad:
1. attivare la Carta La Statale come badge universitario e come carta prepagata Flash direttamente dalla pagina personale di UNIMIA;
2. aggiornare la carta prepagata Flash alla versione “Flash Up Studio La Statale” recandosi personalmente in una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo prendendo preventivamente appuntamento tramite il numero verde 800303303 e scegliendo: 2 “per informazioni sui Prodotti e Servizi”, e successivamente 1 “per informazioni su conti e carte di pagamento”.
Se al momento del pagamento lo studente non ha ancora provveduto ad attivare la Carta, saranno avviati automaticamente tentativi successivi di accredito con cadenza mensile.
Gli studenti residenti in Siria, Iran e Xxxxx del Nord potranno invece ricevere i pagamenti con accredito bancario (conto corrente italiano intestato allo studente) oppure tramite assegno.
Il pagamento della Borsa avviene in due rate di pari importo e, per gli iscritti al I° anno fuori corso, in unica soluzione.
La prima rata della Borsa di Studio sarà disposta entro il 31 dicembre 2019.
Per i beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione, la prima rata sarà erogata a partire dal mese di febbraio 2020 previo perfezionamento dell’iscrizione a.a. 2019/20.
La seconda rata della Borsa di Studio sarà erogata agli iscritti ad anni di corso successivi al primo entro il 30 giugno 2020.
Per gli iscritti al I° anno, la seconda rata della Borsa è corrisposta entro il 31 ottobre 2020 previo accertamento del conseguimento del requisito minimo di merito richiesto entro il 10/8/2020 (Art. 3.2.2).
9.1.3 Sospensione del pagamento
In caso di situazione debitoria, l’Ateneo si riserva di sospendere il pagamento della Borsa di Studio allo studente fino all’estinzione del debito. Analoga sospensione può essere applicata agli studenti in caso di accertamenti della condizione economica o di verifica merito, relativi anche ad anni accademici precedenti.
La Borsa di Studio è incompatibile e non cumulabile con:
a) analoghi benefici economici erogati dall’Ateneo o da altri Enti pubblici o privati;
b) le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
c) le Borse di Studio per i percorsi di eccellenza erogate dall’Ateneo;
d) posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti, con esclusione degli alloggi universitari di Ateneo.
In tutti i casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall’attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all’Università degli Studi di Milano - Ufficio Borse di Studio. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall’Università degli Studi di Milano.
La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero e con le Borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755.
Art. 11 – Decadenza dal beneficio di Borsa di Studio
Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:
a) lo studente non presenti all’ufficio dell’Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (Art.12);
b) l’Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti agli Artt. 3 e 4;
c) lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l’a.a. 2019/20. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dall’Art. 3.2.2 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
d) lo studente risulti iscritto come ripetente per l’a.a. 2019/20 successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
e) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dall’Art. 3.2.2;
f) lo studente iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto dall’Art. 3.4.1;
g) lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l’Ateneo.
Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico, lo studente può chiedere all’Università degli Studi di Milano, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all’Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.
In questo caso la richiesta della Borsa di Studio viene annullata.
Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dall’Art. 3.2.2 entro il 30 novembre 2020.
11.3 Conseguenze della decadenza
Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere all’Università degli Studi di Milano le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni previste nell’Art. 6, e l’importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto (solo gratuito in caso di decadenza per mancanza del requisito di merito, di tutti i pasti fruiti negli altri casi).
In caso di decadenza parziale (vedi Artt. 3.2.3 e 11.2) ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota di € 354,00 trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.
Relativamente all’eventuale fruizione del servizio abitativo, lo studente dovrà corrispondere altresì:
a) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito autocertificati o per iscrizione al ripetente in corso d’anno, la differenza tra l’importo di tariffa agevolata e l’importo di tariffa di foresteria;
b) in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di reddito autocertificati o per il caso previsto alla lettera a) dell’Art. 11.1, la differenza tra l’importo di tariffa agevolata e l’importo di tariffa non agevolata;
c) in caso di decadenza per rinuncia agli studi o trasferimento ad altro ateneo, la tariffa agevolata o non agevolata prevista dal bando di concorso del servizio abitativo o, se più favorevole allo studente, la tariffa di foresteria rispetto all’effettivo periodo di fruizione.
La restituzione dell’importo dovuto è subordinata alle disposizioni normative vigenti. Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l’avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché, il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.
Art. 12 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni
La domanda per tutti i benefici erogati dall’Università degli Studi di Milano è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
L’Università degli Studi di Milano, ai fini dell’accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L’Università degli Studi di Milano, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrice dei dati autocertificati.
L’Università degli Studi di Milano potrà anche avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012.
Lo studente dovrà pertanto corrispondere:
a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall’art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.
È fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).
Art. 13 – Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda di Borsa di Studio deve essere presentata entro il 30 settembre 2019.
Xxxx l’esclusione dal concorso, lo studente dovrà confermare la domanda online, entro tale data.
Al termine della richiesta sarà inviata allo studente la scheda riepilogativa dei benefici richiesti per l’a.a. 2019/20 all’email universitaria o all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, ecc.) deve essere comunicato all’Ufficio Borse di Studio, entro 15 giorni dall’evento e in forma scritta.
Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all’Università degli Studi di Milano entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere già iscritti all’a.a. 2019/20.
La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate on line accedendo a:
xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/
In fase di compilazione della domanda online, è richiesta la selezione del beneficio “Borsa di studio DSU e Borsa d’Ateneo” poiché la domanda sarà esaminata d’ufficio per l’attribuzione del beneficio in base ai requisiti posseduti dallo studente.
Gli studenti in possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (es: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx) devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, compilare la modulistica e confermare l’inserimento dei dati entro la scadenza.
Gli studenti non ancora iscritti dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale xxx.xxxxx.xx (xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx).
In entrambi i casi può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d’affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio estero, documentazione del nucleo familiare estero, ecc..). L’invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell’apposita pagina della pratica on line entro i termini indicati dalla procedura on line.
Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico 2019/20 devono presentare domanda per l’integrazione contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.
IMPORTANTE: La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
Art. 14 – Responsabile del procedimento e contatti
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Dirigente Direzione Segreterie Studenti).
Contatti
Per eventuali informazioni utilizzare il Servizio Infostudenti: xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Per informazioni telefoniche: 199.188.128 (il costo della chiamata da telefono fisso è pari a quello di una telefonata urbana, da telefono mobile dipende dal gestore di telefonia) e numero verde 800.188.128 attivo nei mesi di settembre e ottobre 2019 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00)
Per le chiamate dall'estero: 0039 056676357 (il costo dipende dal gestore di telefonia).
Milano, 10 luglio 2019
Il Rettore Xxxx Xxxxxxxx
Andorra | Francia | Polinesia francese |
Antartico britannico | Germania | Polonia |
Antille olandesi | Giappone | Portogallo |
Arabia saudita | Gibilterra | Princ. Di monaco |
Aruba | Grecia | Puerto Rico |
Australia | Hong kong | Qatar |
Austria | Irlanda | Regno unito |
Bahamas | Islanda | Rep. Di san xxxxxx |
Xxxxxx | Isole cayman | Repubblica ceca |
Bermude | Isole vergini britanniche | Romania |
Bulgaria | Israele | Russia |
Xxxxxxx | Kuwait | Singapore |
Canada | Libano | Slovacchia |
Cipro | Liechtenstein | Slovenia |
Citta' del vaticano | Lussemburgo | Spagna |
Croazia | Macao | Stati uniti |
Danimarca | Malta | Svezia |
Emirati arabi | Norvegia | Svizzera |
Falkland | Nuova Zelanda | Taiwan |
Finlandia | Paesi bassi | Ungheria |
Riepilogo scadenze per la presentazione delle domande
Beneficio | Scadenza |
Riconferma posto alloggio | 23 agosto 2019 |
Nuove ammissioni: posto alloggio | 23 agosto 2019 |
Borsa di Studio | 30 settembre 2019 |
Integrazioni delle Borse di Studio: disabili | 30 settembre 2019 |
Integrazioni delle Borse di Studio: mobilità internazionale | 30 settembre 2019 |
Servizio ristorazione | 15 dicembre 2019 |
Sovvenzione straordinaria | 15 dicembre 2019 |