PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ
Tra
L’Università degli Studi di Trieste (nel seguito denominata Università), con sede legale in Trieste, xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale 80013890324, P.I. 00211830328, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale
e
l’Impresa (nel seguito denominata
Impresa), con sede legale in ,
Via/Piazza ,
codice fiscale ..………………………………....…..……………… partita IVA ,
rappresentata da …………………………………………………………….………………., nato a ,
il ……………………………..., in qualità di ……………………………………………………………………..……………..………………………..
Appalto: dei “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Xxxxxxxx in Trieste”,
C I G : 6785399065 - C U P : J 9 3 D 0 7 0 0 0 1 7 0 00 3
VISTO
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014/2016 e 2015/2017 dell’Università degli Studi di Trieste, che prevedono l’adozione dei Patti di Integrità tra le misure anticorruzione obbligatorie ai sensi del P.N.A., adottati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2014 e del 30.1.2015;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Trieste emanato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Università;
PREMESSO
- che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- che l’Università, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di integrità” sia da parte dei partecipanti alla procedura di scelta del contraente , sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori impegnati ad ogni livello dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di scelta del contraente in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all’Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura di scelta del contraente in oggetto.
Articolo 2
L’Impresa, sin d’ora, si obbliga ad accettare che - nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Università - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla procedura di scelta del contraente ;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva del contratto;
- esclusione del concorrente dalle procedure di scelta del contraente indette dall’Università per un anno;
- segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giudiziarie qualora si configurino fattispecie di reato.
Articolo 3
L’Università si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura di scelta del contraente, di cui al presente Patto di Integrità, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Xxxxx dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 5
Il presente Xxxxx deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
Articolo 6
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità giudiziaria competente.
Luogo e data Luogo e data