Contract
C O M U N E DI P R I Z Z I
Provincia di Palermo
REGOLAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE
INDICE
PREMESSA | ||
Art. | 1 | ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO |
Art. | 2 | USO DELL’ACQUA |
Art. | 3 | FORNITURA DELL'ACQUA |
Art. | 4 | DOMANDA DI FORNITURA |
Art. | 5 | VINCOLI SPECIALI |
Art. | 6 | CONCESSIONI SPECIALI |
Art. | 7 | INIZIO E TERMINE CONCESSIONE |
Art. | 8 | VOLTURA CONCESSIONE E VARIAZIONE DATI |
Art. | 9 | IRREGOLARITÀ DI VOLTURA E DI COMUNICAZIONE DATI |
Art. | 10 | SCAGLIONI TARIFFARI MINIMI E CATEGORIE DI UTENZA |
Art. | 11 | PREZZO DELL'ACQUA |
Art. | 12 | QUOTE MENSILI DI UTENZA |
Art. | 13 | PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI |
Art. | 14 | MAGGIOR CONSUMO |
Art. | 15 | INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA |
Art. | 16 | PORTATA GARANTITA - PRESSIONE |
Art. | 17 | PRESE |
Art. | 18 | ESECUZONE DELLE PRESE |
Art. | 19 | IMPIANTO INTERNO CONTATORE |
Art. | 20 | ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI |
Art. | 21 | PROPRIETÀ DELLA PRESA |
Art. | 22 | PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE |
Art. | 23 | RIFLUSSO IN RETE |
Art. | 24 | MODIFICA DELLE PRESE |
Art. | 25 | DIAMETRO DELLA PRESA E DEL MISURATORE |
Art. | 26 | CAMBIO CONTATORI |
Art. | 27 | RECUPERO O SPOSTAMENTO DELLA PRESA |
Art. | 28 | MANUTENZIONE DELLE PRESE |
Art. | 29 | RESPONSABILITÀ DELLA PRESA |
Art. | 30 | IMPIANTI INTERNI - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITÀ |
Art. | 31 | VISITA DI ISPEZIONE |
Art. | 32 | VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE |
Art. | 33 | INDICAZIONI ERRONEE DEI MISURATORI |
Art. | 34 | SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO |
Art. | 35 | CONTROVERSIE |
Art. | 36 | DIVIETO DI SUBCONCESSIONE |
Art. | 37 | APPARECCHI VIETATI |
Art. | 38 | MANOMISSIONE DI XXXXXXX |
Art. | 39 | VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI |
Art. 40 PRELIEVI ABUSIVI Art. 41 AUTOCLAVE
Art. 42 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO Art. 43 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
Art. 44 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA
Art. 45 MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI
Art. 46 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME Art. 47 MODIFICHE
Art. 48 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE
PREMESSA
L’acqua rappresenta la principale fonte di vita dalla cui disponibilità dipende il benessere delle popolazioni ed è dunque bene comune e diritto umano inalienabile; in quanto tale essa costituisce patrimonio dell’Umanità e a nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso di appropriarsene a titolo di proprietà privata;
il servizio idrico è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica,
tutti gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio ed al rinnovo della risorsa per non compromettere il patrimonio idrico totale;
la gestione del servizio idrico è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale;
richiamati gli articoli 49 bis e 50 bis dello Statuto Comunale.
Art. 1 ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO
Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Prizzi è assunto in privativa dall’ Amministrazione Comunale.
La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.
Art. 2 USO DELL’ACQUA
L’utente deve utilizzare l’acqua esclusivamente per l’uso indicato nel contratto di concessione. E’ fatto divieto assoluto di:
• Cedere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell’acqua fornita;
• Alimentare (anche se di sua proprietà) altre unità immobiliari non espressamente indicate nel contratto di fornitura.
Art. 3 FORNITURA DELL'ACQUA
L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 6-13.
La sospensione temporanea della fornitura d’acqua, su richiesta dell’utente, e la riattivazione della fornitura può avvenire solo una volta per anno solare. L’Amministrazione può determinare i relativi costi di tale servizio.
L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l’ Amministrazione può disporre.
L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della conduttura principale.
In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall’ Amministrazione per la parte fino al contatore.
In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 23 del presente regolamento.
Di norma la fornitura verrà effettuata con una presa dotata di apparecchio misuratore per
ogni proprietà o unità immobiliare, ad esclusione delle utenze in condominio e di situazioni impiantistiche preesistenti.
Art. 4 DOMANDA DI FORNITURA
Per l'allacciamento all'acquedotto e per la relativa concessione dell’acqua potabile, i richiedenti dovranno presentare all’ Amministrazione apposita domanda.
Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall’ Amministrazione nel quale dovrà risultare la qualifica dei richiedenti (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e tutti i proprietari dell'immobile (ove questi non siano gli stessi richiedenti) e l'uso a cui l'acqua deve servire.
Alla domanda deve essere allegata apposita autodichiarazione in merito alla situazione urbanistico – edilizia dell’ immobile.
La dichiarazione dovrà riportare l’ attestazione di conformità alla concessione o altri titoli abilitativi rilasciati ed alle eventuali prescrizioni.
Altresì, alla domanda deve essere allegata l’ elaborato planimetrico in scala adeguata, riportante il tracciato della condotta ed eventuali pozzetti.
La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.
Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge nonché le spese di concessione.
Ad ogni modo l'utenza non avrà effetto se non mediante stipulazione di formale contratto le cui spese sono a carico dell'utente.
Nel caso in cui i richiedenti non siano anche proprietari di tutti gli immobili e/o terreni interessati, la domanda dovrà essere corredata di regolare nulla osta steso nella forma prescritta dall’ Amministrazione e firmato da tutti i proprietari suddetti.
Nelle domande con più di un richiedente dovrà essere indicata l'intestazione e l'indirizzo per il recapito della bolletta; l’ Amministrazione, per esigenze d'ufficio, potrà omettere nell'intestazione della bolletta il nome di uno o più richiedenti.
Tutte le concessioni esistenti dovranno essere aggiornate relativamente ai richiedenti, ai proprietari e agli altri dati previsti per le nuove concessioni. L'aggiornamento avverrà tramite censimento delle utenze da parte del personale addetto. Contestualmente dovrà essere redatto apposito verbale tra le parti, sulla base di uno schema predisposto dall’Amministrazione. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sarà stipulato il contratto di fornitura e sarà rilasciata autorizzazione ad eseguire la presa specificando le condizioni della erogazione e le modalità dell’esecuzioni dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento. Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato ( in relazione all’entità dei lavori da effettuare) al versamento, a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all’importanza dei manufatti da salvaguardare durante l’esecuzioni dei lavori. Tale somma sarà restituita, se richiesta, a fine lavori su dichiarazione di regolarità da parte dell’ufficio tecnico.
Con la presentazione della domanda di utenza è implicitamente inteso che il richiedente ha preso visione del presente Xxxxxxxxxxx e che lo accetta integralmente.
Art. 5 VINCOLI SPECIALI
E' riservato all’ Amministrazione il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.
Art. 6 CONCESSIONI SPECIALI
Oltre che per uso domestico, l’ Amministrazione può concedere, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all’ Amministrazione stessa il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità, di altra forza maggiore o sorgano altri gravi motivi che spetta all’ Amministrazione stessa valutare insindacabilmente.
Per le attività zootecniche, possono avere la concessione dell’aqua gli utenti che siano in possesso dei requisiti previsti per legge.
Art. 7 INIZIO E TERMINE CONCESSIONE
La fornitura avrà inizio quando le opere sono ultimate e pronte al funzionamento. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i relativi corrispettivi dovuti.
Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve darne immediato avviso all’ Amministrazione, o tramite lettera raccomandata o direttamente presso l'ufficio preposto; i consumi relativi all'utenza cessata saranno fatturati immediatamente, subito dopo la lettura del contatore da parte del personale tecnico dell'acquedotto.
Le domande di disdetta dovranno essere firmate da tutti i richiedenti la fornitura da cessare. Il singolo richiedente potrà recedere dal contratto solo dichiarando l'avvenuta disgiunzione delle reti interne di sua pertinenza dalla presa di fornitura dell'acqua con apposita autocertificazione. In questo caso le spese in genere relative alla variazione di contratto sono a carico del recedente.
Art. 8 VOLTURA DELLA CONCESSIONE E VARIAZIONE DATI
In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'Utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne immediato avviso scritto all’ Amministrazione; il nuovo utente dovrà dichiarare di accettare gli impegni assunti dal predecessore con domanda da presentare all’ Amministrazione secondo l'apposito modulo rilasciato dallo stesso. Le spese in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.
In tutti i casi di variazione dati, sia relativi ai richiedenti la concessione, sia ai proprietari o agli immobili (numero di unità immobiliari, uso dell'acqua, ecc.) l'Utente dovrà dare immediato avviso scritto, datato e firmato all’ Amministrazione o recarsi presso gli uffici e compilare il modulo di variazione previsto.
Art. 9 IRREGOLARITÀ DI VOLTURA E DI COMUNICAZIONE DATI
La mancata osservanza delle norme di cui all'art. precedente dà facoltà all’ Amministrazione di sospendere la fornitura dell'acqua.
In caso di divisione di una proprietà deve essere esplicitamente determinato dai
proprietari il modo con cui si provvederà a servire di acqua l'altra parte di proprietà, diversamente il contatore compete a tutte le proprietà originate dalla divisione. L’ Amministrazione non ha responsabilità relativamente alla insufficienza della presa qualora la divisione comporti un incremento della richiesta di acqua.
In mancanza di disdetta dalla fornitura si intendono implicitamente trasferiti ai nuovi proprietari gli impegni assunti dai precedenti anche in pendenza di comunicazione di variazione all’ Amministrazione.
Per le omesse comunicazioni di variazione dati, qualora la mancata variazione comporti un minor introito per la fornitura di acqua, l’ Amministrazione provvederà al recupero degli importi dovuti con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 13.
I subentri abusivi con consumi idrici non dichiarati saranno inoltre passibili di ammenda pecuniaria da € 51,66 fino a € 154,94.
Art. 10 SCAGLIONI TARIFFARI MINIMI E CATEGORIE DI UTENZA
Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell’ Amministrazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:
TIPO | FINALITA’ | TIPO | FINALITA’ |
A | Utenze domestiche residenziali | G | Utenze zootecniche |
B | Utenze domestiche stagionali | H | Utenze di cantiere |
C | Utenze commerciali | I | Utenze temporanee |
D | Utenze artigianali | L | Fornitura con autobotti |
F | Utenze industriali | N | Prelievo di acqua da idranti comunali e da bocche antincendio private |
Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.
Sono utenze non domestiche tutte le utenze ad esclusione di quelle indicate nel comma precedente.
Art. 11 PREZZO DELL'ACQUA
La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell’ Amministrazione in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le
spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.
Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
I quantitativi di acqua, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedente il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati alla tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.
Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.
Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 2 e 6, il quantitativo da fatturare è stabilito dall’ Amministrazione in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.
I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le utenze non domestiche saranno fatturati alla tariffa deliberata fino al quantitativo contrattualmente impegnato.
Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).
Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.
Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.
Art. 12 QUOTE MENSILI DI UTENZA
Per ogni contatore l'utente è tenuto al pagamento della quota mensile di utenza nella misura stabilita dal C.I.P.
Art. 13 PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI
Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.
Il pagamento della fattura/bolletta potrà essere effettuato
- mediante versamento su apposito c/c/p prestampato;
- attraverso l’utilizzo di servizi bancari (domiciliazione bancaria),
- mediante altre modalità di pagamento messe a disposizione dall’Amministrazione.
Qualora il concessionario non effettuasse il pagamento del canone entro 30 giorni dalla scadenza dovrà corrispondere gli interessi sulla somma dovuta e le relative spese aggiuntive.
Il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle bollette sarà determinato in base al tasso legale vigente al momento, fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione al procedimento coattivo ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.
Sono determinate in € 5,16 le spese da addebitare all’utente per il primo sollecito ed in
€ 7.75 per l’addebito della raccomandata per il secondo sollecito .
Gli eventuali reclami in corso non danno diritto all'utente di tenere in sospeso i pagamenti.
Art. 14 MAGGIOR CONSUMO
Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell’ Amministrazione e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.
Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente stabilita, al prezzo di supero delle tariffe vigenti.
E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale dei diversi intervalli di lettura.
In base alle letture rilevate, l'Ufficio Acquedotto procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.
Art. 15 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
L'acqua sarà distribuita secondo i turni stabiliti dall’Amministrazione.
L’ Amministrazione però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.
Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l’ Amministrazione comunque provvederà con la maggiore sollecitudine a ripristinare il servizio.
Resta convenuto che, nel caso di siccità, l’ Amministrazione potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. In ogni caso il minimo contrattualmente stabilito non subirà riduzioni.
Art. 16 PORTATA GARANTITA - PRESSIONE
Gli impegni di fornitura si intendono alla bocca d'uscita del misuratore. L’ Amministrazione ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. La pressione è quella risultante dalla posizione dell'utenza rispetto agli impianti dell’ Amministrazione e della caduta di pressione lungo le condutture. Qualora la pressione non fosse sufficiente, l'utente dovrà installare le apparecchiature idonee ad aumentarla. In tal caso dovrà ottenere autorizzazione preventiva dall’ Amministrazione che potrà far modificare il tipo e la portata dell'impianto in caso di esigenze particolari.
Art. 17 PRESE
Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale, con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".
Rientrano nelle “prese” anche le condutture principali e secondarie realizzate su terreni
di proprietà privata e facenti parte delle cosiddette “opere di urbanizzazione primaria“ destinate ad essere cedute al Comune nell’ambito di convenzioni per l’edificazione (ad es. i Piani di Lottizzazione). In questi casi il limite delle prese saranno le condutture principali stradali già esistenti su suolo pubblico e soggette a manutenzione da parte dell’ Amministrazione.
Art. 18 ESECUZIONE DELLE PRESE
Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all’ Amministrazione che le farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.
Art. 19 IMPIANTO INTERNO CONTATORE
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall’ Amministrazione, di facile accesso ai fini del controllo e manutenzione.
L'apparecchio di misurazione sarà installato immediatamente all'interno della proprietà in un apposito pozzetto o altro riparo idoneo a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche, salvo autorizzazione scritta dell’ Amministrazione all’installazione in diversa posizione.
Le dimensioni e le altre caratteristiche del pozzetto e del relativo chiusino saranno stabilite dall’ Amministrazione. Eventuali reinterri all'interno della proprietà che alteri la profondità della presa, dovranno essere comunicati all’ Amministrazione e la spesa per l'adeguamento sarà a carico dell'utente.
L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori.
A valle del contatore vengono collocati inoltre a cura dell’ Amministrazione ed a spese dell'utente un rubinetto d'arresto, munito di valvola di ritegno.
Per quanto attiene a situazioni pregresse che non rispettino la tipologia d'impianto di cui ai commi precedenti, verrà imposta a spese dell'utente, la posa in opera del rubinetto e della valvola di ritegno a valle del contatore.
L’ Amministrazione ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alla verifiche e conservazione dell'apparecchio e comunque in tutti i casi di utenze preesistenti con installazione in contrasto con quanto indicato al secondo comma del presente articolo.
Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall’ Amministrazione.
L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative manutenzioni. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.
Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l’ Amministrazione prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.
Art. 20 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI
Nel caso in cui l’ Amministrazione, per servire l'utente, dovesse far passare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire il relativo nulla osta per servitù di acquedotto compilato nelle debite forme e secondo il modulo rilasciato dall’ Amministrazione stessa.
Per gli allacciamenti interessanti tronchi di strade comunali, provinciali o statali, il richiedente dovrà allegare alla domanda degli allacciamenti il permesso per la rottura stradale rilasciato dall'Amministrazione competente.
Art. 21 PROPRIETÀ DELLA PRESA
Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, fino al contatore compreso, appartiene all’ utente.
Art. 22 PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE E CONTATORI
Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dalla tubazione pubblica ed ogni concessione deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.
Negli edifici condominiali, ogni condomino dovrà avere un proprio contatore autonomo. Il comune assicura la fornitura ai piedi del fabbricato.
Per accertati motivi tecnici in relazioni alle varie tipologie di condotte d’acqua, sarà deciso dal responsabile del servizio idrico se installare un unico contatore e dove ubicare lo stesso.
Al momento della messa in opera del contatore, o censimento di un contatore già esistente, sarà redatto apposito documento di suggellazione, sottoscritto dall’utente, nella quale saranno descritti il tipo di apparecchio misuratore le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato al momento della posa o del controllo se già esistente.
Art. 23 RIFLUSSO IN RETE
E' fatto obbligo alle utenze definite a rischio, di installare uno sconnettore di portata corrispondente all'utenza stessa che assicuri assoluta assenza di rischio del flusso in rete di acqua di ritorno da acquedotti interni.
L'installazione dei suddetti sconnettori dovrà essere effettuata per omogeneità di apparecchiature a cura dell’ Amministrazione o da Ditte idonee previo collaudo da parte degli organi tecnici dell'acquedotto, e con spesa a carico dell'utenza. In caso di mancata ottemperanza si procederà d'ufficio, addebitando all'utente le spese di installazione e una sanzione come prevista dal Regolamento.
E' fatto obbligo a tutti i titolari di diramazioni di acqua potabile di nuova installazione o già
esistenti di munire le stesse di dispositivo automatico (valvola di non ritorno) atto a impedire il riflusso in rete dell'acqua già immessa nell'impianto interno degli utenti medesimi. Tale dispositivo deve essere posto in opera immediatamente a valle di ogni contatore.
L'ottemperanza a tale obbligo ha decorrenza immediata per tutte le utenze.
In caso di mancata osservanza all'obbligo imposto, provvederà in via sostitutiva l'Ente erogatore, con addebito della relativa spesa.
Art. 24 MODIFICA DELLE PRESE
Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.
L’ Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro, assistenza muraria ed ogni altro onere con esclusione delle sole opere idrauliche sono a carico del concessionario.
Art. 25 DIAMETRO DELLA PRESA E DEL MISURATORE
Le prese verranno eseguite in relazione alle specificazioni risultanti alla domanda di cui all'art. 4; il diametro della presa e dell'apparecchio di misurazione saranno fissati ad esclusivo giudizio dell’ Amministrazione.
Art. 26 CAMBIO CONTATORI
L’ Amministrazione, ad insindacabile giudizio, ha la facoltà di sostituire i contatori senza obbligo di giustificazione all'utente.
Art. 27 RECUPERO O SPOSTAMENTO DELLA PRESA
Alla scadenza della concessione è facoltà dell’utente rimuovere a proprie cure e spese la presa, previa autorizzazione comunale.
L’utente può provvedere allo spostamento della presa in altra posizione, previa autorizzazione comunale.
Art. 28 MANUTENZIONE DELLE PRESE
La manutenzione delle prese è eseguita sino al contatore compreso, a cura e spesa dell’utente.
L’utente dovrà evitare che, sulla presa, siano effettuati lavori di qualsiasi natura che possano ostacolare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 29 RESPONSABILITÀ DELLA PRESA
L'utente è responsabile in caso di danneggiamenti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa all'interno della sua proprietà, per cui eventuali oneri saranno a suo carico.
L'utente dovrà avere le precauzioni necessarie perché, nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa, non abbiano a verificarsi danni per allagamenti od altro, restando comunque a suo totale ed esclusivo carico eventuali danni alle proprietà dovuti alla rottura della presa.
Art. 30 IMPIANTI INTERNI - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITÀ
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L’ Amministrazione non può essere chiamata a rispondere di eccessivi consumi per fughe e dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art. 31 VISITA DI ISPEZIONE
L’ Amministrazione avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o dell'eventuale verifica dei contatori.
In caso di opposizione o di ostacolo, l’ Amministrazione si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Art. 32 VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE
Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni dell'apparecchio di misurazione, l’ Amministrazione, dietro richiesta scritta, provvederà a verificare l'apparecchio medesimo.
Se dalla verifica risultasse accertato il lamentato difetto, le spese delle prove di rimpiazzo del misuratore saranno a carico dell’ Amministrazione; se invece, la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del +/- 5% con deflusso normale, l'utente dovrà rimborsare all’ Amministrazione tutte le spese sostenute.
Art. 33 INDICAZIONI ERRONEE DEI MISURATORI
Nel caso si constatino errori nella indicazione dei consumi dovuti al misuratore, o nel caso di mancanza del contatore stesso, il consumo verrà così determinato:
a) in caso di mancanza di un periodo di fatturazione per l'utenza relativa, sulla media del consumo di utenze analoghe nello stesso periodo dell'anno precedente alla constatazione dell'errore, da conguagliarsi in base alla lettura all’utenza in questione del medesimo periodo
dell'anno successivo;
b) in caso di mancanza di un periodo di fatturazione corrispondente al periodo di constatazione dell'errore, sulla media del consumo del periodo precedente, da conguagliarsi in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
c) negli altri casi sulla media del consumo del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.
Art. 34 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO
L’ Amministrazione ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua dopo 30 (trenta) giorni dall'invio a mezzo raccomandata postale R.R. oppure notifica tramite Messo Comunale di apposito avviso agli utenti morosi.
In tal caso prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare le spese per chiusura di presa, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta dall’ Amministrazione a causa dell'inadempienza dell'utente.
La spesa per chiusura di presa è stabilita in €. 25,82.
Art. 35 CONTROVERSIE
Per ogni effetto di legge l’ Amministrazione elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede in corso Xxxxxxx I° e l'utente nel proprio luogo di residenza.
La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al contratto di fornitura dell’ acqua è deferita all'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi l’ Amministrazione.
Art. 36 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nelle proprietà per le quali è stata concessa, con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua.
Art. 37 APPARECCHI VIETATI
E' assolutamente vietato che negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi, recipienti e autoclavi sprovvisti di adeguata valvola di ritegno o altro apparecchio atto a evitare ritorni sulla rete dell'acquedotto.
E' consentita l'installazione di pompe aspiranti e prementi o apparecchi similari direttamente alla tubazione di adduzione dell'acqua al fine di migliorare l’erogazione, purchè tali apparecchi non pregiudichino il regolare funzionamento della rete di distribuzione. In ogni caso tali apparecchiature devono essere autorizzate preventivamente dall’Amministrazione.
Nessun tubo dell'impianto potrà, di norma, sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili; nè è consentito l'impiego delle tubazioni dell'acqua potabile per realizzare prese di terra per apparecchiature elettriche. Per quanto
attiene a situazioni pregresse che non rispettano le norme di cui sopra e le disposizioni in materia di igiene, l’ Amministrazione prescriverà, se necessario, le eventuali opere di modifica a spese dell'utente. Se queste non verranno eseguite entro il tempo stabilito, si potrà procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, ed al deferimento all'Autorità competente.
Art. 38 MANOMISSIONE DI XXXXXXX
Nel caso di constatata manomissione di sigilli apposti dall’ Amministrazione, l'utente sarà passibile di una penalità.
Per tutti i casi ad esclusione di quanto previsto dall'art. 46 relativamente alle bocche di incendio, l'ammenda sarà di € 154,93 per la prima volta, mentre le successive saranno sempre assoggettate ad un aumento del 50% della precedente entro il limite massimo di € 516,45, fatta salva la facoltà dell’ Amministrazione, nel caso di reiterate violazioni, di procedere alla chiusura della presa.
Art. 39 VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
Gli utenti che violassero le norme contrattuali e comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio, od alle proprietà dell’ Amministrazione, saranno perseguibili a termine di legge in sede civile e/o penale, e fatto salvo quant'altro stabilito dal presente regolamento.
Art. 40 PRELIEVI ABUSIVI
E' fatto divieto:
a) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati;
b) di prelevare acqua dalle bocche antincendio, se non per spegnimento di incendio, salvo denuncia poi all’ Amministrazione;
c) di effettuare prelievi abusivi e manomissioni di tubature e apparecchiature, atti passibili di ammenda e di denuncia alla competente autorità giudiziaria.
L'ammenda potrà variare da €. 258,22. fino a €. 516,45. a seconda della gravità dell'abuso, più un quantitativo stimato di acqua prelevata, calcolata per la maggior tariffa al mc.
Art. 41 AUTOCLAVE
L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall' Amministrazione il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.
La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.
Art. 42 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.
Art. 43 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
E' facoltà dell’ Amministrazione concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo la modalità stabilite dall’ Amministrazione stessa.
Le bocche di incendio private saranno derivate da una o più prese antincendio dotate di appositi misuratori di consumi. La tipologia della presa, i materiali, diametri ed accessori (saracinesche, sconnettori, ecc.) saranno stabiliti dall’ Amministrazione, in accordo con eventuali richieste dell'utenza o prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
L’ Amministrazione, in relazione alle prese antincendio fornite, non assumerà comunque obblighi di fornitura minimi per portate e pressioni o di continuità della fornitura stessa.
Il funzionamento dovrà essere garantito attraverso l’installazione a spese del concessionario di una apposita vasca di riserva idrica.
Gli impianti preesistenti dovranno essere adeguati, a spese dell'utente, alle prescrizioni del presente articolo. In assenza di adeguamento dovranno in ogni caso essere muniti, sulla diramazione principale o su tutte le bocche, di appositi sigilli apposti dall’ Amministrazione a garanzia del non utilizzo delle prese senza misuratore. Detti sigilli potranno essere manomessi dall'utente o dal personale di intervento solo in caso di incendio ed anche in caso della prevista manutenzione annuale, eventi che dovranno essere immediatamente comunicati all’ Amministrazione richiedendo la nuova sigillatura degli impianti.
Il personale dell’ Amministrazione potrà effettuare verifiche periodiche ai sigilli. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli non motivata da un incendio regolarmente denunciato, l’ Amministrazione assoggetterà l'utenza ad una sanzione pecuniaria di €. 516,45. Detta sanzione sarà aumentata in misura del 100% in caso di reiterata violazione, fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione all'immediata chiusura della presa con addebito delle spese a carico dell'utente.
Qualsiasi spesa derivante dall’istallazione delle bocche antincendio private compreso eventuali sopralluoghi dei VV.FF. resta a totale carico del richiedente.
Art. 44 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA
L'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo che il concessionario avrà ottenuto ed esibito all’ Amministrazione le prescritte autorizzazioni per scavi, occupazioni di suolo pubblico o quant'altro necessario. Durante tutti i lavori il concessionario dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e delle normative esistenti in merito, anche in aggiunta a quelle citate in seguito. In ogni caso l’ Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per errori ed omissioni, false dichiarazioni o altre manchevolezze commesse dal concessionario.
La conduttura dovrà essere posta ad una profondità variabile da cm. 80 a cm. 100 sotto il piano viabile. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell’ Amministrazione e secondo le modalità che seguono.
L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.
Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, in modo da evitare danni a persone o cose, ricadendo ogni responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevati ed indenni l’ Amministrazione, il personale tecnico ed il personale addetto alla sorveglianza stradale.
Art. 45 MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI
L’ Amministrazione potrà, di volta in volta, imporre le caratteristiche e gli accorgimenti ritenuti necessari per una buona esecuzione dei lavori; in assenza di tali direttive dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni.
Lo scavo:
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità compresa tra 80 e 100 cm ed una larghezza di cm. 40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 80 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento;
- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognarie, di distribuzione del metano, ecc.);
- la tubazione (in polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di almeno cm. 10; il tubo dovrà essere ricoperto di sabbia per almeno altri cm. 10.
Il rinterro degli scavi eseguiti su strade potrà essere effettuato con il materiale proveniente dallo scavo medesimo, purchè lo stesso sia adeguatamente compattato. Non dovranno essere messi in opera, in ogni caso, elementi lapidei di grosse dimensioni. Sotto la pavimentazione dovrà essere disposto uno strato di misto granulometrico, ben compattato, di almeno 20 cm, oltre ad uno strato di conglomerato cementizio di almeno 10 cm. I lavori di ripristino dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.
Il pozzetto per il contatore:
- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni : profondità cm. 80, larghezza cm. 120 e lunghezza cm. 120; ciò in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni e per potere effettuare la lettura;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso.
Nicchia per il contatore:
- dovrà essere di dimensioni adeguate affinché siano facilitate le letture ed i lavori per eventuali riparazioni;
- dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello in materiale adeguato.
Art. 46 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME
L’ Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme senza darne preventivo avviso agli utenti. Le modifiche, oltre alla prescritta pubblicità relativa alla loro approvazione, saranno pubblicizzate per mezzo di manifesti e/o altre forme. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già titolari della concessione d'acqua, fatto salvo il diritto dell'utente di recedere dalla fornitura come previsto dall'art. 7.
Art. 47 MODIFICHE
L'eventuale deroga a uno o più articoli del presente regolamento non implica modifiche dei rimanenti, i quali resteranno tutti immutati.
Art. 48 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione sarà divenuta esecutiva.
Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art.80 dello statuto comunale, il 1° giorno del mese successivo a quello dell’ultimo giorno di scadenza della seconda pubblicazione.
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.