SOMMARIO
Servizio Idrico Integrato Bacino di affidamento di Rimini |
CONVENZIONE DI GESTIONE (SCHEMA) |
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art. 1 - Definizioni 1
Art. 2 - Oggetto 5
Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del SII 5
Art. 4 - Perimetro delle attività affidate 5
Art. 5 - Durata della Convenzione 6
Art. 6 - Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento 6
Art. 7 - Modificazioni soggettive 7
Art. 8 - Titolarità della risorsa idrica 7
TITOLO II - PIANO D’AMBITO 8
Art. 9 - Contenuto del Piano d’Ambito 8
Art. 10 - Aggiornamento del Piano d’Ambito 8
Art. 11 - Programma operativo degli interventi (POI) 9
Art. 12 - Attuazione degli interventi 9
Art. 13 - Offerta del Gestore 9
Art. 14 - Modifiche al PdI 9
Art. 15 - Delega dei poteri espropriativi 9
Art. 16 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi 10
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 10
Art. 17 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario 10
Art. 18 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario 10
Art. 19 - Misure per il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario 10
Art. 20 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 11
TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO 11
Art. 21 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore 11
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 12
Art. 22 - Ulteriori obblighi di ATERSIR 12
Art. 23 - Ulteriori obblighi del Gestore 12
Art. 24 - Responsabilità del Gestore 14
Art. 25 - Personale coinvolto nella gestione 14
Art. 26 - Dotazioni in disponibilità del Gestore 14
Art. 27 - Obbligazioni verso terzi 15
Art. 28 - Determinazione della tariffa 15
Art. 29 - Articolazione tariffaria 15
Art. 30 - Livelli di servizio 15
Art. 31 - Carta dei Servizi 16
Art. 32 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore 16
TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 16
Art. 33 - Revoca della concessione 16
Art. 34 - Risoluzione della Convenzione 16
TITOLO VII - CONTROLLI 17
Art. 35 - Rendicontazione della gestione 17
Art. 36 - Controlli 18
Art. 37 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi 18
Art. 38 - Potere sostitutivo 18
TITOLO VIII - PENALI E SANZIONI 18
Art. 39 - Penali 18
Art. 40 - Sanzioni 19
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI 19
Art. 41 - Garanzie 19
Art. 42 - Assicurazioni 19
Art. 43 - Imposte, tasse e canoni 20
Art. 44 - Modalità di aggiornamento della Convenzione 20
Art. 45 - Tracciabilità dei flussi finanziari 20
Art. 46 - Elezione di domicilio 20
Art. 47 - Clausola interpretativa 20
Art. 48 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva 20
Art. 49 - Allegati 20
Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Rimini
L’anno duemila [•], il giorno [•] del mese di [•], a [•], l’Ente di Governo d’Ambito territoriale ottimale dell'Xxxxxx-Romagna, Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti di seguito denominato “ATERSIR” rappresentato dal sig./dott. [•], in qualità di [•] pro tempore, nato a [•], il [•], domiciliato a [•], C.F. [•],
premesso che
• in data [●] ATERSIR ha pubblicato il Bando di gara (CIG [●]) relativo all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (d’ora in avanti “SII” o “Servizio”) nel bacino di Rimini;
• in data [●] è intervenuta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore di [●], costituita da [●];
• in data [●] l’aggiudicataria ha costituito il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, la rete d’imprese o il GEIE;
• in data [●] l’aggiudicataria ha costituito la società [●] per la sottoscrizione del presente convenzione e per l'assunzione del SII;
• …
affida
a [•] con sede in [•], C.F. [•], rappresentata dal sig./dott. [•], in qualità di [•] pro tempore, nato a [•], il
[•], domiciliato a [•], C.F. [•], di seguito denominata “Gestore”
che accetta
la gestione del SII del bacino di affidamento di [•], come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di [•] n. [•] del [•] dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Gestore provvede all'esercizio del SII in regime di concessione a terzi in adempimento alle deliberazioni ATERSIR n. [•] del [•] e n. [•] del [•], nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e il relativo affidamento.
Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.
AEEGSI è l'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Dal 27 dicembre 2017 è denominata
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) è il soggetto competente alla regolazione del servizio nel proprio ambito territoriale ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-bis e 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006.
Altre attività idriche è l’insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell’articolo 156, D.Lgs. 152/2006.
Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall’art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l’Ente di governo dell’Ambito individuato dalla Regione.
Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l’utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l’uso di cavidotti idrici per l’alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.
Bacino tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali.
Bacino di Affidamento è il territorio nel quale viene affidato il SII ai sensi del’art. 4.4 della presente convenzione.
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.
Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione di Consiglio d’Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le modalità della loro fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.
Convenzione di gestione (Convenzione) è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SII.
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.
Disciplinare Tecnico è il documento allegato alla Convenzione che regola nel dettaglio le attività che il Gestore deve svolgere per la esecuzione del SII e le norme tecniche per l’esercizio.
Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi
inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami.
Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del SII affidato in gestione.
Equilibrio Economico-Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.
Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’Ambito.
Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del SII, Gestore o Concessionario è la società [●].
Gestore Subentrante è il gestore che sostituirà il Gestore nel SII.
Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell’ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.
Livelli minimi di servizio sono i valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.
Livelli di servizio obiettivo sono i valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla normativa vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII che il Gestore deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.
Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il sistema di norme che definisce le modalità di calcolo della tariffa del SII.
Mutui dei Proprietari (MTp) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR in coerenza con il MTI vigente.
Offerta del Gestore è l’offerta presentata dal Gestore, in base alla cui valutazione è stata decisa l’aggiudicazione di cui alle premesse.
Perimetro del SII indica l'insieme delle attività affidate di cui all’art. 4 della Convenzione all'interno del bacino di affidamento.
Piano d’Ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149, D.Lgs. 152/2006.
Piano economico-finanziario (PEF), a norma dell’art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell’Equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
Piano Tariffario è la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.
Potabilizzazione l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita.
Programma degli interventi (PdI), a norma dell’art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
Programma operativo degli interventi (POI) è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale più ristretto, corrispondente allo schema regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.
Regolamento del SII è la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata dall’Ente di Governo dell’ambito, che definisce le modalità d’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento, allegato alla Convenzione.
Schema di Regolamento del SII di ATERSIR è lo schema di regolamento valido sul territorio regionale che sarà adottato dall’Agenzia ed in conformità al quale il Gestore adotterà il proprio regolamento del SII.
Regolamento del Gestore del SII è la disciplina che definisce le modalità d’erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali, adottata in conformità allo Schema di Regolamento del SII di ATERSIR.
Schema regolatorio specifico è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico pro tempore vigente, ovvero: a) il PdI; b) il PEF e c) la Convenzione.
Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.
Stato di consistenza delle infrastrutture è la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc.) afferenti il SII, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato al Capitolato d’Oneri di Gara.
Tariffa del SII è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la gestione del SII.
Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII, a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.
Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.
Valore di rimborso o Valore di subentro è l'ammontare del valore residuo così come definito dal metodo tariffario idrico pro-tempore vigente.
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il SII del bacino di affidamento di Rimini definito al successivo art. 4.4, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di [●] n. [●] del [●] dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal Gestore anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte anche in funzione del raggiungimento dell’Equilibrio economico-finanziario della gestione del SII purché preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.
2.3 Il Gestore s’impegna altresì all’utilizzo delle infrastrutture del SII così da permettere che su di esse
– ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.
2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ATERSIR s'impegna a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità d'intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre o modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.
2.6. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, il Xxxxxxx s'impegna a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del SII in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATERSIR in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;
c) realizzare il PdI e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità del servizio agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.
Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del SII
3.1. Il Gestore provvede alla gestione del SII quale concessionario selezionato con gara pubblica, in adempimento alle deliberazioni di ATERSIR n. [•] del [•] e n. [•] del [•], ai sensi dell'art 149-bis, D.Lgs. 152/2006, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e del relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Art. 4 - Perimetro delle attività affidate
4.1. ATERSIR è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al Gestore, ad eccezione di quelle ricadenti nel perimetro delle Gestioni conformi, ivi compresa quella in capo al gestore di acqua all’ingrosso.
4.2. Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall’Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegato al Capitolato d’oneri di gara.
4.3. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Art. 19.
4.4. La gestione del SII si svolge all'interno del bacino di affidamento, individuato nella deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 27/07/2013, e costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini eccetto il Comune di Maiolo, ovvero dai comuni di: Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Xxxxxxxx in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio.
4.5. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
4.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del PEF ad essa allegati.
Art. 5 - Durata della Convenzione
5.1. Tenuto conto del PdI che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del PEF, l'affidamento ha durata fino al 31 dicembre 2039 e decorre dall’effettivo subentro nella gestione.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa pro tempore vigente;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA.
5.3. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad ATERSIR, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica e approvazione entro i successivi novanta giorni.
Art. 6 - Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento
6.1. Al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII.
6.2. La gestione del SII è affidata al Gestore in via esclusiva per tutta la durata prevista dalla Convenzione. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 34.
6.3. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità, potrà avvalersi, per l’esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del SII, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
6.4 Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.
6.5 Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Sevizio.
6.6 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.7 Il Concessionario procede all’affidamento a terzi delle attività strumentali all’erogazione del SII di cui al precedente comma 6.3, non eseguite direttamente o in subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di Gara.
6.8 L’esecuzione diretta dei lavori è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità dei Progetti Esecutivi approvati;
b) i lavori possono essere subappaltati nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo dei lavori oggetto di affidamento e comunque nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% si deve fare riferimento al valore complessivo dei lavori ancorché frazionati tra i singoli soci.
6.9 Il Concessionario procede all’affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di Gara.
6.10 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
6.11 Il Gestore si impegna, nel caso di affidamento a terzi dell’attività di progettazione, a rispettare la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare a richiedere per ciascuno dei progettisti la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prevista dal Codice e, per quanto ancora in vigore, dagli artt. 252 e seguenti, D.P.R. 207/2010.
6.12 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del PdI allegato al Piano d’Ambito vigente.
Art. 7 - Modificazioni soggettive
7.1. Qualora intenda procedere a operazioni societarie che possano determinare modificazioni, anche soggettive, ovvero operazioni in grado di incidere sul possesso dei requisiti generali e speciali presupposto dell'affidamento, il Gestore dovrà darne preventiva comunicazione, dimostrando il mantenimento dei requisiti medesimi ad ATERSIR che, entro il termine di 90 giorni, verificatane la permanenza, autorizzerà la prosecuzione della gestione.
7.2. Nell’ipotesi in cui il Gestore non proceda alla preventiva comunicazione, ovvero proceda ugualmente alle operazioni societarie di cui al comma precedente, anche in caso di diniego o di mancata autorizzazione, le modificazioni non avranno efficacia nei confronti di ATERSIR e ciò costituirà causa di risoluzione della Convenzione.
Art. 8 - Titolarità della risorsa idrica
8.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall’autorità competente a favore di ATERSIR. Le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi saranno progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.
8.2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell’Autorità competente, e a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.
Titolo II - PIANO D’AMBITO
Art. 9 - Contenuto del Piano d’Ambito
9.1. Il Piano d’Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’Art. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il PdI, commisurato all'intera durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del PdI;
d) il Piano Economico-Finanziario che – nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA – prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – deve prevedere il raggiungimento dell’Equilibrio economico-finanziario e in ogni caso il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
9.3. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Art. 10 - Aggiornamento del Piano d’Ambito
10.1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, ATERSIR – all’inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti da ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA – di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del PdI, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità nonché le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del Gestore, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA, l’andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti eventualmente necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.
10.3. ATERSIR assicura che, l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Art. 11 - Programma operativo degli interventi (POI)
11.1. Il POI è definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'offerta tecnica ed economica.
11.2 La procedura di approvazione del POI è definita dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - Attuazione degli interventi
12.1. Il Gestore realizza gli interventi previsti nel PdI e nel POI, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
12.2. Ai fini dell’attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal Disciplinare Tecnico.
Art. 13 - Offerta del Gestore
13.1. Il Gestore si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per l’affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo PdI, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
13.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del PdI, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al Gestore. ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell’effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
Art. 14 - Modifiche al PdI
14.1. Le modifiche al PdI devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
14.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.
14.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore resterà responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata e diretta della sua inerzia.
Art. 15 - Delega dei poteri espropriativi
15.1. ATERSIR delega al Gestore l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel PdI.
15.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l’indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento.
15.3. Gli estremi della Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
15.4. I Comuni e/o le società patrimoniali da essi partecipate sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
15.5. Il Gestore è tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall’Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.
Art. 16 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi
16.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
16.2. Il Gestore provvede all’accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
16.3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.
Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 17 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario
17.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.
17.2. Il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario dovrà garantire:
a) risultati economici positivi;
b) la capacità di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi, valutato anche il valore di subentro eventualmente spettante al Gestore al termine della concessione e fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;
c) la capacità di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche stabilite contrattualmente.
Art. 18 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario
18.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'Equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.
18.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
18.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì nell'istanza, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Art. 19 - Misure per il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario
19.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità indicato di seguito, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione della cauzione definitiva;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del PdI, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.
19.2. Le misure di cui al comma precedente possono essere richieste anche da ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.
Art. 20 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
20.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell’istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
20.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale ARERA può disporre misure cautelari.
20.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
20.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.
Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO
Art. 21 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore
21.1. ATERSIR è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
21.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore subentrante.
21.3. ATERSIR individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore, l’eventuale valore di rimborso, fissandone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo le modalità e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.
21.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento della procedura di gara per la selezione del Gestore subentrante e comunica ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
21.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
21.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili.
21.7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto, Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
21.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore subentrante nel termine indicato, ATERSIR
- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto;
- avvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del maggior danno e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all’obbligo di versamento del valore di rimborso;
- avvia le procedure per l'individuazione di altro Gestore, previa revoca dell’aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.
21.9. Il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Art. 22 - Ulteriori obblighi di ATERSIR
22.1. ATERSIR è obbligata a:
a) provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo d’Ambito dalla regolazione di ARERA;
b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del Servizio nella qualità richiesta;
e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviati dal Gestore, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione di ARERA.
Art. 23 - Ulteriori obblighi del Gestore
23.1. Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la Carta dei Servizi facente parte dell’offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del PdI;
e) acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
f) predisporre le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
g) trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
h) prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi, che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
i) dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
j) restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito;
k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
o) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999, del D.Lgs. 152/2006;
r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
s) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;
t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
u) custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
v) provvedere, nel corso dell’intera durata della Concessione, a un censimento completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all’esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
w) porre in essere l’attività amministrativa necessaria per l’ottenimento, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per l’esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico egli utenti;
x) subentrare al Gestore uscente negli accordi quadro e negli accordi attuativi in essere stipulati con le Società degli Asset ed ATERSIR, e in ogni altro accordo/convenzione in essere sottoscritto da ATERSIR;
y) rispettare le disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate tra ATERSIR e le Società patrimoniali degli Asset e relativi accordi quadro e attuativi;
z) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
bb) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro il termine indicato dall’Agenzia;
cc) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall’Agenzia;
dd) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nei termini fissati da ATERSIR;
ee) pagare i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 35 del Disciplinare Tecnico);
ff) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della presente concessione.
Art. 24 - Responsabilità del Gestore
24.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
24.2. Il Gestore terrà sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.
Art. 25 - Personale coinvolto nella gestione
25.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
25.2. Ai sensi dell’art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore è tenuto all’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi.
25.3. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.
Art. 26 - Dotazioni in disponibilità del Gestore
26.1. Le dotazioni in disponibilità del Gestore comprendono:
a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali;
c) i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso al Gestore.
26.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e
dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa agli Enti Locali che ne assumono la proprietà.
26.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
26.4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.
26.5. Nel territorio oggetto di gestione operano le seguenti Società degli Asset: AMIR S.p.A., SIS S.p.A., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Con tali Società ATERSIR ha stipulato specifiche convenzioni per la regolazione dei rapporti riguardanti il riconoscimento dei canoni sulle infrastrutture esistenti ed il finanziamento di nuove infrastrutture. Tali convenzioni sono allegate al Disciplinare Tecnico e impegnative per il Gestore subentrante.
Art. 27 - Obbligazioni verso terzi
27.1. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione, obblighi il contraente ad accettare l’esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore.
Art. 28 - Determinazione della tariffa
28.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell’art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA.
28.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.
Art. 29 - Articolazione tariffaria
29.1. L’articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita e approvata da ATERSIR, sulla base di quanto stabilito da ARERA.
29.2. La tariffa annua è applicata dal Gestore secondo le modalità definite da ARERA.
Art. 30 - Livelli di servizio
30.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
30.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
30.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico.
30.4. Al fine di garantire i livelli di servizio e ai sensi del DPCM del 4 marzo 1996, il Gestore è tenuto a predisporre e ad adottare, entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i seguenti documenti:
- Manuale di gestione;
- Manuale della sicurezza;
- Manuale del sistema della qualità;
- Manuale della progettazione;
- Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
- Piano di prevenzione dell’emergenza idrica;
- Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
- Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
- Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
- Piano di recupero/smaltimento fanghi di depurazione;
- Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
- Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili.
I contenuti minimi dei rispettivi documenti sono precisati nel Disciplinare Tecnico.
30.5 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.
Art. 31 - Carta dei Servizi
31.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell’offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
31.2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
31.3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all’evoluzione della normativa in materia
Art. 32 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore
32.1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII. Nelle more dell’adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 32.2, il Gestore applica il Regolamento del SII vigente nel territorio oggetto di affidamento allegato alla Convenzione, come aggiornato dall’allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
32.2. ATERSIR adotterà lo Schema di Regolamento del SII valido sull’intero territorio regionale, in conformità al quale il Gestore adotterà il proprio Regolamento del SII per il territorio oggetto di affidamento.
32.3 Lo Schema di Regolamento del SII contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.
32.4 Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente comma 32.3, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.
32.5 Il Regolamento del SII del Gestore sarà trasmesso all’Agenzia per la verifica di conformità.
Titolo VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
Art. 33 - Revoca della concessione
33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.
33.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 34 - Risoluzione della Convenzione
34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:
a) scioglimento o fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore delle modifiche soggettive e/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di mancata o negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dell’Art. 7 della Convenzione;
c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. 6, comma 2 della Convenzione;
d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di affidamento.
34.2. Xxxxx restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:
a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel Disciplinare Tecnico;
b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente;
c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico (art. 12);
d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato da ATERSIR, ed aggiornato dall’Agenzia al termine delle procedure di gara, entro i 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva l’applicazione delle penali previste dall’Art. 38 della Convenzione;
f) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 41;
g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO IX- Penali, ed in particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.
34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l’applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 40 della Convenzione.
34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.
34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.
Titolo VII - CONTROLLI
Art. 35 - Rendicontazione della gestione
35.1. Al fine di permettere le attività di controllo di cui al successivo Art. 36 il Gestore è obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.
35.2. ATERSIR ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
35.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR nei modi e nei tempi stabiliti comporta l’applicazione delle penali previste nell’Art. 39 della Convenzione.
Art. 36 - Controlli
36.1. ATERSIR esercita l'attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l’altro:
a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;
d) la corretta e puntuale attuazione del POI;
e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.
36.2. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare ai controlli sulla gestione del Servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del Gestore, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente al Gestore ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
36.3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Gestore è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR, qualora l’Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
36.4 ATERSIR può procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 37 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi
37.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di dover attivare.
Art. 38 - Potere sostitutivo
38.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
38.2. In tale frangente il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in sua dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.
Titolo VIII - PENALI E SANZIONI
Art. 39 - Penali
39.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate.
39.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.
39.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.
39.4. ATERSIR comunica ad XXXXX le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi precedenti, per le determinazioni di competenza.
Art. 40 - Sanzioni
40.1. ATERSIR è tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i provvedimenti sanzionatori di competenza.
Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 - Garanzie
41.1 A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo medio annuo operativo di esercizio (€ 90.000.000,00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il Gestore è tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione.
41.2. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d’Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€ 20.000.000,00). All’inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
41.3. Gli importi di cui al precedente punto 4.1.2 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall’art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016).
41.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:
a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATERSIR;
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
41.5. In caso di escussione totale o parziale da parte di ATERSIR, il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta di ATERSIR, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
41.6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Art. 42 - Assicurazioni
42.1 Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:
a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro [•];
b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro [•].
c) xxxxxxx assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell’esecuzione del Servizio.
d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma “Contractors all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell’articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
Art. 43 - Imposte, tasse e canoni
43.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Xxxxxx-Romagna o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933.
43.2 Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.
43.3 Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.
Art. 44 - Modalità di aggiornamento della Convenzione
44.1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione all’inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 della Convenzione.
44.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.
Art. 45 - Tracciabilità dei flussi finanziari
45.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, Il Gestore è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 3, L. 136/2010.
Art. 46 - Elezione di domicilio
46.1. ATERSIR, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/X.
46.2. Il Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in [•].
46.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all’altra mediante PEC.
Art. 47 - Clausola interpretativa
47.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell’Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall’Agenzia.
Art. 48 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva
48.1. Qualunque controversia riferibile all’esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.
Art. 49 - Allegati
49.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti – formali e sostanziali – della Convenzione:
Allegato 1 – Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n.48 del 29/09/2015 (scelta della forma di gestione)
Allegato 2 – Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. [●] del [●] (affidamento del Servizio)
Allegato 3 – Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 76 del 2018 (approvazione del Piano d’Ambito e relativi allegati)
Allegato 4 – Disciplinare Tecnico di offerta e relativi allegati [risultante dall’aggiornamento dello Schema di Disciplinare Tecnico a base di gara]
Allegato 5 – Regolamento ATERSIR del SII vigente nel bacino di affidamento di Rimini
Allegato 6 – Carta dei Servizi del bacino di affidamento di Rimini [risultante dall’aggiornamento degli standards RQSII a base di gara]
Allegato 7 – Documenti Offerta Tecnica Allegato 8 – Documenti Offerta Economica