FONDO PENSIONE
FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT
STATUTO
2022
INDICE
PREMESSA
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva durata, sede e recapiti Art. 2 – Forma giuridica
Art. 3 – Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
Art. 5 – Adesione al Fondo di un’Azienda del Gruppo, cessione d’Azienda o ramo d’Azienda Art. 6 – Cessazione di un’Azienda dalla partecipazione al Gruppo
Art. 7 – Impegni delle Aziende del Gruppo nei confronti del Fondo Art. 8 – Iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo Art. 9 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico Art. 10 – Fondo di solidarietà
Art. 11 – Limiti alla iscrizione al Fondo dei dipendenti delle aziende del Gruppo Art. 12 – Scelte di investimento
Art. 13 – Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Sezione a Contribuzione
Art. 14 – Contribuzione
Art. 15 – Determinazione della posizione individuale Art. 16 – Trasferimento della posizione da altri fondi
Art. 17 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare Art. 18 – Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 19 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro Art. 20 – Prestazioni pensionistiche
Art. 21 – Xxxxxxx ed erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita Art. 22 – Erogazione della rendita
Art. 23 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 24 – Trattamento delle posizioni in caso di cessazione di un’Azienda dal Gruppo Art. 25 – Anticipazioni
Art. 26 – Prestazioni accessorie (soppresso)
Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita
Art. 27 – Iscritti Art. 28 – Patrimoni Art. 29 – Rinvio
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del Fondo
Art. 30 – Organi del Fondo
Art. 31 – Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione Art. 32 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni
Art. 33 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 34 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 35 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri
Art. 36 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
Art. 37 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 38 – Presidente
Art. 39 – Collegio Sindacale – Criteri di costituzione Art. 40 – Collegio Sindacale – Attribuzioni
Art. 41 – Collegio Sindacale – Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 42 – Direttore Generale
Art. 43 – Funzioni fondamentali Art. 44 – Personale amministrativo
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile
Art. 45 – Risorse del Fondo Art. 46 – Incarichi di gestione Art. 47 – Depositario
Art. 48 – Conflitti di interesse Art. 49 – Gestione amministrativa
Art. 50 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 51 – Contabilità – Contributi
Art. 52 – Esercizio sociale e Bilancio d’esercizio Art. 53 – Bilanci tecnici
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
Art. 54 – Modalità di adesione
Art. 55 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari Art. 56 – Comunicazioni e reclami
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 57 – Modifiche dello Statuto e del Regolamento da incorporazione Art. 58 – Cause di scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo Art. 59 – Divieto di concedere anticipazioni e sovvenzioni
Art. 60 – Rinvio
Art. 61 – Criteri di costituzione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione – Disciplina transitoria
Art.62– Criteri di costituzione e funzionamento del Collegio Sindacale – Disciplina transitoria
PREMESSA
Premesso che:
a) il Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano – già Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dal 1° aprile 1905, trasformatasi in Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano in data 1° agosto 1949 (ma con effetto dal 1° luglio 1947), inizialmente come forma sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria e dal 10 luglio 1956 (ma con effetto dal 1° gennaio 1955), come forma pensionistica complementare dell’assicurazione generale obbligatoria predetta – con delibera assembleare del 18 ottobre 1990, ha assunto la denominazione e le funzioni di Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
b) in relazione all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, ai sensi dell’art. 3,
3°comma del predetto decreto legislativo, con delibera assembleare in data 31 maggio 1995, il Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano ha modificato la propria denominazione in Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
c) in data 21 maggio 1997 tra il Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sono stati stipulati appositi accordi per la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993, privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare e che successivamente anche le altre Aziende del Gruppo partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano hanno stipulato accordi sindacali di contenuto analogo;
d) con l’autorizzazione della Banca d’Italia, in data 3 agosto 1998, l’Assemblea straordinaria dei Soci del Credito Italiano S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2504 septies e seguenti del C.C., di Unicredito S.p.A. in Credito Italiano
S.p.A. medesimo, nonché la modifica della denominazione sociale di quest’ultimo in UNICREDITO ITALIANO SPA, modifica che ha avuto effetto a far tempo dal 15 ottobre 1998,
e) in attuazione di un programma di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredito Italiano denominato "Progetto S3", sempre con l’autorizzazione della Banca d’Italia, con decorrenza 1° luglio 2002, sono state portate ad effetto la fusione per incorporazione in UniCredito Italiano
S.p.A. delle Banche CRT Torino S.p.A., Cariverona S.p.A., Cassamarca S.p.A., CRTrento e Rovereto S.p.A., CRTrieste S.p.A. e Rolo Banca 1473 S.p.A. (atto di fusione in data 19 giugno 2002 – Rogito Notaio Rosa Voiello di Genova, n.70601/17110 di repertorio) e il conferimento del ramo d’azienda bancario domestico risultante dalla fusione nel Credito Italiano X.xX. nonché, con decorrenza 1° gennaio 2003, la riarticolazione della complessiva attività su "banche di segmento a copertura nazionale", denominate UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. ed Unicredit Private Banking S.p.A.. Per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione predetti sul Personale dipendente, fra l’UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dall’altra, sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del "Progetto S3" ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo, i quali, in materia di previdenza complementare aziendale, prevedono, fra l’altro, la conferma delle fonti istitutive in essere alla data del 30 giugno 2002 ed il mantenimento delle forme pensionistiche complementari esistenti a tale data nel Gruppo UniCredito Italiano. Le citate pattuizioni prevedono anche l’istituzione di un’apposita Commissione Tecnica di studio allo scopo di valutare le problematiche connesse, inclusa l’implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche anzidette;
f) con decorrenza 1° luglio 2005, a completamento del "Progetto S3", con le stesse modalità e procedure indicate nella precedente lettera e), è stata portata ad effetto anche la fusione per incorporazione della Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A.;
g) in data 30 giugno 2006, fra l’UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo interessate, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dall’altra, è stato sottoscritto un Accordo che prevede, in relazione alla uscita dal Gruppo di un’Azienda per il venir meno delle condizioni di controllo indicate nell’art. 2359 C.C., 1° comma, nn. l e 3, l’attribuzione ai dipendenti iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 ("iscritti ante") a forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo della facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione alla forma pensionistica complementare di adesione alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive. L’Accordo prevede anche l’impegno delle Parti ad operare positivamente, nell’ambito dei rispettivi ruoli, per addivenire in tempi brevi all’approvazione delle relative norme statutarie ed ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi di Xxxxxxxxx;
h) in data 16 ottobre 2006 - in accoglimento dell’invito alle Aziende del settore credito, contenuto nell’Appendice 2 “Contributo di solidarietà generazionale” del CCNL 12 febbraio 2005, a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare in favore dei lavoratori/ lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994 - fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto un apposito Verbale di Accordo a valere nei confronti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito per brevità denominato "Fondo Pensione di Gruppo") prevedendo, ferme le altre condizioni ivi previste, il conforme adeguamento dello Statuto del Fondo stesso anche al fine di consentire:
- a ciascun iscritto, la possibilità di optare tra diverse tipologie di rischio nell’investimento (c.d. multicomparto) e di variare l’aliquota del contributo a proprio carico, fermi restando i minimi stabiliti in sede collettiva;
- l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo anche ai Lavoratori in servizio presso Stabili Organizzazioni operanti in Italia di Aziende del Gruppo con sede legale all’estero, controllate secondo la legislazione locale, nei cui riguardi trovi applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
i) in data 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle innovazioni del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare recate dal D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252 e successive modificazioni, fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto il "Protocollo di Gruppo per l’applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. 5.12.2005, nr. 252 e successive modificazioni)" col quale, pur a fronte di un percorso legislativo al momento non ancora completato, ma in applicazione altresì degli ulteriori provvedimenti intanto emanati sono stati fra l’altro disciplinati:
- il conferimento al Fondo Pensione di Gruppo del Trattamento di Fine Rapporto maturando dall’1.1.2007 (TFR), nonché dell’eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso in servizio alla data del 31.12.2006 e già iscritti al Fondo medesimo;
- l’adesione al Fondo Pensione di Gruppo, mediante il conferimento del TFR maturando dall’1.1.2007, nonché dell’eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso iscritti a forme pensionistiche complementari a prestazione definita, operanti presso il Gruppo stesso e presso le quali non esistono posizioni a “capitalizzazione individuale”;
- l’adesione al Fondo Pensione di Gruppo da parte dei dipendenti del Gruppo in servizio al 31.12.2006 non iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare, sempre mediante il conferimento del TFR maturando, nonché dell’eventuale contribuzione volontaria
aggiuntiva e della correlata contribuzione aziendale e da parte dei neo assunti a far tempo dall’1.1.2007, ferma l’applicazione al rapporto di lavoro degli interessati della normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
- l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo dei dipendenti del Gruppo che conferiscano il TFR maturando con modalità tacita (a fronte della quale si provvederà ad istituire, entro il 30 giugno 2007, un apposito comparto garantito);
- ulteriori ipotesi di adesione al Fondo Pensione di Gruppo in favore dei dipendenti che intendano trasferirvi la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare;
j) in data 22 dicembre 2006, a seguito del trasferimento del Ramo d’Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. alla Filiale costituenda in Italia di Bank Austria Creditanstalt AG e con riferimento al verbale di Accordo del 16 ottobre 2006 di cui alla precedente lettera h), è stato sottoscritto tra la Capogruppo e la Filiale costituenda in Italia di XX.XX un accordo sulla previdenza complementare al fine di consentire ai dipendenti in servizio presso la suddetta struttura sita in Italia l’iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo;
k) in data 22 marzo 2007 a seguito del trasferimento del Ramo d’Azienda Investment Banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. a Bayerische Hypo und Vereinsbank A.G. Sede di Milano, è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A./U.B.M./H.V.B. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo sulla Previdenza Complementare in forza del quale a far tempo dal 1° gennaio 2008 il Fondo Pensione di Gruppo viene riconosciuto come la forma di previdenza aziendale di riferimento per i dipendenti della suddetta Filiale di Milano;
l) in data 19 aprile 2007, a seguito della fusione per incorporazione con decorrenza 1°gennaio 2007 del Fondo Pensione per il Personale della Locat s.p.a. nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, è stato sottoscritto tra la Locat S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un accordo inteso a trasferire la convenzione assicurativa in corso al Fondo Pensione di Gruppo assicurando altresì agli iscritti la possibilità di avvalersi dell’istituenda “gestione multicomparto” presso il Fondo di Gruppo;
m) in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo che ratificando quanto stabilito in sede di Commissione Locale per l’applicazione al “Fondo di Previdenza Aziendale delle prestazioni INPS della ex Cassa di Risparmio di Carpi S.P.A” della riforma previdenziale (X.X.XX. 5.12.2005 n. 252 e successive modifiche e integrazioni), nonché degli accordi sindacali di Gruppo stipulati in materia di Previdenza complementare, ha previsto il trasferimento collettivo presso il Fondo Pensione delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano delle posizioni previdenziali individuali esistenti presso il Fondo Pensioni ex CrCarpi, compatibilmente con i tempi tecnici, entro e non oltre il 1° ottobre 2007;
n) in data 3 agosto 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, Capitalia S.p.A. e le Aziende del Gruppo Capitalia e le Organizzazioni dei Lavoratori un protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, per i/le Lavoratori /Lavoratrici il mantenimento dell’adesione al Fondo di iscrizione con il correlativo obbligo per le Aziende del nuovo Gruppo di continuare a versare al predetto Fondo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data del 3 agosto 2007; il medesimo accordo ha altresì stabilito che, in correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i/le Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno mantenere l’iscrizione alla forma pensionistica di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti A.G.O. ;
o) in data 27 settembre 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che ha stabilito con decorrenza 1° ottobre 2007 l’incremento della misura
dell’aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo dal 2% al 3% a favore del Personale di ogni ordine e grado con qualifica “post”;
p) in data 6 dicembre 2007, con particolare riferimento al protocollo di Gruppo per l’applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando del 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i) è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito, al fine di salvaguardare la continuità dei piani previdenziali dei dipendenti iscritti al Fondo Pensioni per i dipendenti dell’ex UniCredit Banca Mediocredito, il trasferimento con decorrenza 1° gennaio 2008 delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo ex UBMC;
q) in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano, Pioneer Investment Management, Pioneer Alternative Investment Management e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito per i dipendenti delle suddette aziende PIM e PAIM iscritti al Fondo Aperto “Pensione più Capitalia A.M.” il trasferimento senza soluzione di continuità delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il predetto Fondo Aperto all’allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006;
r) a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria della Capogruppo dell’8 maggio 2008 è stata variata con decorrenza 21 maggio 2008 la denominazione sociale da UniCredito Italiano S.p.A in “UniCredit S.p.A.”; la denominazione del Gruppo Bancario è stata conseguentemente variata in “Gruppo Bancario UniCredit”;
s) in data 31 maggio 2008, in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 di cui alla precedente lettera n), è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che a far tempo dal 1° gennaio 2009 consente ai dipendenti in servizio a tale data iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, di poter chiedere il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nell’allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i);
t) in data 28 ottobre 2008, in coerenza con quanto stabilito dall’accordo del 31 maggio 2008 di cui alla citata lettera s), è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sul Fondo Pensione per il Personale dell’ex Gruppo Bipop-Carire che ha stabilito, di procedere alla fusione per incorporazione del Fondo ex Bipop-Carire nel Fondo di Gruppo, conferendo all’uopo idoneo mandato ai C.D.A. dei rispettivi Fondi per la realizzazione - anche attraverso l’adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie - del progetto di cui sopra;
u) in data 26 novembre 2008, a seguito di specifico provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ossequio al quale il Gruppo UniCredit ha dovuto ridurre la propria presenza territoriale attraverso la cessione di 184 sportelli, è stato sottoscritto tra il Gruppo UniCredit, il Gruppo Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, il gruppo Banca Popolare del Mezzogiorno e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo che in materia di previdenza complementare ha stabilito con riferimento ai/alle Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione di Ramo d’Azienda di cui sopra, iscritti a forme pensionistiche complementari, l’applicazione delle vigenti norme di Legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlati a dette forme: in particolare per le forme a “capitalizzazione individuale”, è stato ribadito che ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale maturata alla data di cessione; per quanto attiene invece le forme a “prestazione definita” o a “capitalizzazione collettiva” è stato statuito che ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto al conseguimento delle prestazioni in via differita;
v) in data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulle tematiche di previdenza complementare derivanti
dal processo di riorganizzazione delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito - in considerazione dell’interesse preminente della materia previdenziale su tutti i dipendenti del Gruppo - la designazione da parte della Capogruppo dei membri di nomina aziendale previsti in ogni Statuto/Regolamento dei Fondi;
w) in data 10 novembre 2015 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate “Fondi Interni”, prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio di UniCredit spa, ossia del:
1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste - Ramo Esattoria (nr.
Albo Covip. 9081);
2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip. 9084);
3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt - Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);
4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip. 9013);
5. Fondo d'Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall’I.N.P.S. della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip. 9033);
6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell'ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip. 9067);
7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell’ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);
8. Fondo di Integrazione dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip. 9147);
9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip. 9148);
10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip. 9029);
11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. — Settore Esattorie (nr. Albo Covip. 9020);
12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. — Settore Credito (nr. Albo Covip. 9021);
13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip. 9022);
14. Trattamento di Previdenza del Personale dell'ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip. 9068);
15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip. 9127);
16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip. 9063);
17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (nr. Albo Covip. 9131;
18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi &
C. S.p.A. (nr. Albo Covip. 9012);
19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip. 9161);
20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip. 9096);
21. Regolamento per l'Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip. 9165);
x) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un Accordo sulla trasformazione del regime previdenziale a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale relativamente agli iscritti attivi delle forme pensionistiche aziendali complementari cd. ‘fondi pensione interni’ oggetto di confluenza nel Fondo di Gruppo in base all’Accordo 10 novembre 2015, modificato con successivo Verbale integrativo del 14 febbraio 2018;
y) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un Accordo che dispone il trasferimento collettivo delle posizioni individuali (ivi comprese le eventuali posizioni in favore di familiari a carico) in essere alla predetta data nelle Sezioni a capitalizzazione individuale delle forme pensionistiche aziendali complementari dotate di autonomia giuridica - ossia del: i) Fondo Pensione per il personale dell’ex Banca di Roma, iscritto all’Xxxx Xxxxx xxx xx. 0000; ii) Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa - Ramo Credito, iscritto all’Albo Covip col nr. 1264; iii) Fondo di previdenza “Xxxx Xxxxxxxxxx” a favore del personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., iscritto all’Albo Covip col nr. 1119 – nell’allora Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo, che comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo;
z) in data 4 febbraio 2017 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l’Accordo sulle ricadute del Piano di Trasformazione 2019 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3.1, 3° comma, dell’Accordo programmatico di percorso 8 ottobre 2015 con riferimento al processo di concentrazione nel Fondo di Gruppo dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo, modificato con il Verbale di integrazione dell’art. 12 del 14 marzo 2017, che fra l’altro comporta la necessità di apportare modifiche allo Statuto del Fondo per effetto:
- dell’adozione del principio che il Consiglio di Amministrazione provveda ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni introdotte dalle fonti istitutive; dell’inserimento, in stretta continuità con i razionali della Gestione Multicomparto e in continuità con la Nota Informativa emessa per legge dal Fondo, del criterio che le spese sono direttamente a carico dell’aderente, limitatamente al caricamento applicato sul contributo nel comparto garantito;
- dell’introduzione del principio che:
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo permane la partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell’Azienda e del lavoratore è commisurata, ove prevista, alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali accordi;
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all’art. 14 dello Statuto;
- in tutti i casi, è fatta salva la possibilità per i lavoratori di proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico;
aa) in data 1 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l'Accordo che ha prorogato al 15 aprile 2018 il termine per la stipula di specifiche intese per la confluenza dei fondi pensione esterni a prestazione/capitalizzazione definita nel Fondo di Gruppo, nel contempo confermando il mantenimento in essere delle previsioni statutarie del Fondo pensione del Personale dell’ex Banca di Roma, del Fondo di Previdenza “Xxxx Xxxxxxxxxx” a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., del Fondo Pensioni
per il Personale dell’ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. - Ramo Credito e del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino- Banca CRT S.p.A. relative a:
- imputazione degli oneri amministrativi/gestionali;
- livelli di contribuzione;
- modalità di computo della prestazione pensionistica;
bb) in data 1 marzo 2018 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l’Accordo sulla fusione per incorporazione del Fondo della ex Banca di Roma nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit da effettuare entro l’1 agosto 2019, fatti salvi i necessari tempi tecnici;
cc) in data 29 gennaio 2019 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l’Accordo per il completamento del processo di composizione del sistema di previdenza complementare del perimetro Italia del Gruppo UniCredit in cui le Parti Istitutive, a completamento del processo sopra richiamato, hanno concordato di:
- prorogare all’1 gennaio 2020 il termine previsto dall’Accordo dell’1 marzo 2018 avuto riguardo al Fondo della ex Banca di Roma;
- effettuare entro il 31 dicembre 2019, fatti salvi i necessari tempi tecnici, la concentrazione nel Fondo Pensione di Gruppo del Fondo CR Torino, del Fondo Caccianiga e del Fondo CR Trieste;
- dare mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la percorribilità, a valere su tutti i fondi a prestazione definita/capitalizzazione collettiva di cui all’Accordo stesso e fatta salva la previa positiva attuazione di quanto previsto nell'art. 2, di eventuali ulteriori intese inerenti:
- la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
- la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi;
- l'adozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di computo delle prestazioni (relativamente al Fondo CR Torino, al Fondo Caccianiga e al Fondo CR Trieste);
dd) in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l’Accordo per l’adeguamento della governance del Fondo Pensione di Gruppo a seguito della realizzazione del processo di concentrazione dei fondi pensione aziendali (ex Accordo programmatico 8 ottobre 2015 e successive correlate intese integrative);
ee) in data 11 marzo 2021 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori l’Accordo integrativo dell’Accordo di cui alla precedente lett. dd), con effetti modificativi di quest’ultimo;
viene adottato il seguente
STATUTO
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
ART. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. In conseguenza della Premessa risulta costituito il Fondo Pensione denominato “Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Gruppo UniCredit”, di seguito indicato anche con la dicitura “Fondo”.
2. Negli articoli che seguono e nel Regolamento di cui alla successiva lett. f), per brevità:
a) l’UniCredit S.p.A. con Sede Sociale e Direzione Generale a Milano, viene denominata anche UniCredit;
b) UniCredit e tutte le Aziende di cui al successivo art. 5 vengono denominate Aziende del Gruppo;
c) il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel seguito del presente Statuto è denominato Decreto;
d) il Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 nel seguito del presente Statuto è denominato anche Decreto 124/93;
e) le Parti contraenti – Aziende del Gruppo e Organizzazioni Sindacali – firmatarie degli accordi collettivi aziendali in tema di trattamento pensionistico complementare sono denominate “Parti istitutive” o “Parti”, “Fonti istitutive” o “Fonti;
f) il “Regolamento dei Contributi e delle Prestazioni della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita” nel seguito del presente Statuto è denominato anche “Regolamento da incorporazione”;
g) gli appartenenti al Personale già in servizio presso le Aziende del Gruppo ed iscritti al Fondo secondo le disposizioni vigenti prima del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, nonché coloro che, assunti successivamente alla suddetta data ed entro il 31 maggio 2007 presso le Aziende del Gruppo, in possesso dei requisiti dell’iscrizione ad una forma pensionistica complementare anteriormente al 28 aprile 1993, a norma dello Statuto previgente si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte A) del Regolamento da incorporazione, vengono denominati “Partecipanti ante del Fondo”;
h) gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo o loro aventi causa che fruiscano di pensione secondo le disposizioni del presente Statuto, e le disposizioni riportate nella Parte A) del Regolamento da incorporazione, vengono denominati “Pensionati ante del Fondo”;
i) i partecipanti di cui alle lett. g) ed h) che precedono sono ricompresi nella denominazione “Iscritti ante del Fondo”;
j) gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente iscrizione ad una forma pensionistica complementare, ovvero che pur essendo iscritti ad una forma pensionistica complementare prima di detta data abbiano fatto richiesta di trasferimento dopo l’entrata in vigore del presente Statuto o che comunque abbiano aderito al Fondo ai sensi del successivo art. 8, 5°comma, dal 1° gennaio 2007, i partecipanti già iscritti agli ex Fondi Interni di cui alle lettere w) e x) della Premessa che hanno optato per la trasformazione del regime da prestazione definita a contribuzione definita, i partecipanti già iscritti alle Sezioni a capitalizzazione individuale dei Fondi Pensione di cui alla lettera y) della Premessa, nonché i partecipanti di cui alle lettere v), y), e cc) che dovessero optare per la trasformazione del regime da prestazione definita a contribuzione definita vengono denominati Partecipanti a capitalizzazione individuale e nel seguito del presente Statuto in forma abbreviata “Partecipanti post”;
k) gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo di cui alla lettera j) o loro aventi causa che percepiscono la pensione ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto vengono denominati Pensionati a capitalizzazione individuale e nel seguito del presente Statuto in forma abbreviata “Pensionati post”;
l) i Partecipanti post ed i Pensionati post di cui alle precedenti lettere j) e k) vengono ricompresi nella denominazione “Iscritti post”;
m) il Fondo Pensione per il Personale dell’ex Gruppo Bipop-Carire viene denominato “Fondo ex Bipop-Carire”;
n) il “Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni I.N.P.S.” viene denominato “ex Fondo Cassa”;
o) i beneficiari delle prestazioni dell’ex Fondo Cassa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte B) del Regolamento da incorporazione, vengono denominati “beneficiari ex Fondo Cassa”;
p) le forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita di cui alle lettere w) e x) della Premessa sono denominati “ex Fondi Pensione Interni”;
q) gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo iscritti agli ex Fondi Pensione Interni, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte C) del Regolamento da incorporazione, vengono denominati “Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni”;
r) i beneficiari delle prestazioni degli ex Fondi Pensione Interni, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte C) del Regolamento da incorporazione, sono denominati “Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni”;
s) i Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni e i Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni di cui alle precedenti lettere q) ed r) vengono ricompresi nella denominazione “Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni”;
t) le forme pensionistiche aziendali complementari di cui alla lett. aa) della Premessa sono denominati “ex Fondi Pensione del Gruppo”;
u) gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo e i beneficiari delle prestazioni iscritti agli ex Fondi Pensione del Gruppo alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa), bb) e cc) della Premessa vengono denominati “Partecipanti agli ex Fondi Pensione del Gruppo”;
v) gli iscritti all’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa), bb) e cc) della Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte D) del Regolamento da concentrazione, vengono definiti “Partecipanti dell’ex Fondo ex Banca di Roma”;
w) i beneficiari delle prestazioni dell’ex Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa), bb) e cc) della Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte D) del Regolamento da incorporazione sono denominati “Pensionati dell’ex Fondo ex Banca di Roma”;
x) i partecipanti di cui alle lett. v) e w) che precedono sono ricompresi nella denominazione “Iscritti all’ex Fondo ex Banca di Roma”;
y) gli iscritti all’ex Fondo di Previdenza Xxxx Xxxxxxxxxx a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) della Premessa, nonché i già Dipendenti della Cassamarca S.p.A. in pianta stabile alla data del 27.4.1993 e in servizio alla data del 30.6.2002, inclusi gli aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 158/2000 in forza di accordi sindacali del Gruppo UniCredit iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte
E) del Regolamento da incorporazione, vengono definiti “Partecipanti dell’ex Fondo X. Xxxxxxxxxx”;
z) i beneficiari delle prestazioni dell’ex “Fondo di Previdenza Xxxx Xxxxxxxxxx a favore del Personale di Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.” alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) delle Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte E) del Regolamento da incorporazione, sono denominati “Pensionati dell’ex Fondo G. Caccianiga”;
aa) i partecipanti di cui alle lett. y) e z) che precedono sono ricompresi nella denominazione “Iscritti all’ex Fondo “G. Caccianiga”;
bb) gli iscritti all’ex “Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca
S.p.A. – Ramo Credito” alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) della Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte F) del Regolamento da incorporazione, vengono definiti “Differiti dell’ex Fondo Cassa di Risparmio di Trieste”;
cc) i beneficiari delle prestazioni dell’ex “Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito” alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) della Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte F) del Regolamento da incorporazione, vengono definiti “Pensionati dell’ex Fondo Cassa di Risparmio di Trieste”;
dd) i partecipanti di cui alle lett. bb) e cc) che precedono sono ricompresi nella denominazione “Iscritti all’ex Fondo Cassa di Risparmio di Trieste”;
ee) gli iscritti all’ex “Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A.” alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) delle Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte G) del Regolamento da incorporazione, vengono definiti “Partecipanti dell’ex Fondo Cassa di Risparmio di Torino”;
ff) i beneficiari delle prestazioni dell’ex “Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino - Banca CRT S.p.A.” alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa) e cc) della Premessa, iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita di cui alla Parte G) del Regolamento da incorporazione, sono denominati “Pensionati dell’ex Fondo Cassa di Risparmio di Torino”;
gg) i partecipanti di cui alle lett. ee) e ff) che precedono sono ricompresi nella denominazione “Iscritti all’ex Fondo Cassa di Risparmio di Torino”;
hh) i partecipanti di cui alle lettere i), l), o), s), x), aa), dd) e gg) vengono ricompresi nella denominazione “Iscritti”;
ii) i partecipanti di cui alle lettere g), q), v), y) ed ee) vengono ricompresi nella denominazione “Partecipanti ante”;
jj) i partecipanti di cui alle lettere g), j), q), v), y) ed ee) vengono ricompresi nella denominazione di “Partecipanti in servizio”;
kk) gli aderenti di cui alle lettere jj) e bb) vengono ricompresi nella denominazione “Iscritti attivi”;
ll) i beneficiari sono i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche; mm) l’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione viene denominata “COVIP”.
Gli Iscritti conservano la qualifica di “Vecchi Iscritti” ai sensi delle disposizioni di legge.
3. La durata legale del Fondo è fissata sino al 31 dicembre 2050 e dovrà ritenersi automaticamente prorogata se prorogata la durata di UniCredit nei modi di legge, salva in ogni caso la possibilità di anticipato scioglimento di cui all’art. 58.
4. La Sede legale del Fondo è in Genova e la Direzione Generale in Milano.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
ART. 2 – Forma giuridica
1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 1101, I° Sez. speciale - Fondi Pensione preesistenti.
ART. 3 – Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio secondo le previsioni contenute nella Parte III del presente Statuto e nel Regolamento da incorporazione, che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Iscritti stessi e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento da incorporazione. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
ART. 4 – Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo opera sia in regime di contribuzione definita che di prestazione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata, in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento da incorporazione, in funzione della contribuzione ed in base ai principi:
a) della capitalizzazione individuale per gli Iscritti alla Sezione a Contribuzione;
b) della capitalizzazione collettiva o della prestazione definita per gli Iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita.
ART. 5 – Adesione al Fondo di un’Azienda del Gruppo, cessione d’Azienda o ramo d’Azienda
1. Ai fini e per gli effetti contemplati nel presente Statuto e nel Regolamento da incorporazione, per Aziende del Gruppo UniCredit si intendono, oltre alla stessa UniCredit S.p.A., tutte le Società con Sede legale in Italia e da questa controllate ai sensi dell’art.2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nel presente articolo. Sempre agli stessi fini e per gli stessi effetti, sono parimenti considerate Aziende del Gruppo le Società con sede legale all’estero controllate secondo la legislazione locale che abbiano Stabili Organizzazioni operanti in Italia, per i dipendenti nei cui riguardi trovino applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana.
2. Le Aziende nei cui riguardi vengono a configurarsi le condizioni di controllo di cui al comma precedente, possono aderire al Fondo ai fini dell’iscrizione alla Sezione a Contribuzione del medesimo dei propri dipendenti.
3. L’adesione ai sensi del comma precedente deve essere deliberata dagli organi competenti dell’Azienda interessata e deve essere da quest’ultima notificata al Fondo in data certa con la precisazione della data dalla quale si intendono far decorrere i relativi effetti e con espresso riferimento all’assunzione degli obblighi relativi.
4. Gli effetti dell’adesione al Fondo possono decorrere, ove richiesto, dalla data in cui per l’Azienda si siano verificate le condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nel limite comunque del biennio precedente la data della notifica di cui al 3° comma del presente articolo.
ART. 6 – Cessazione di un’Azienda dalla partecipazione al Gruppo
1. La cessazione delle condizioni di controllo previste dall’art. 5, 1° comma del presente Statuto determina, immediatamente ed in via automatica per l’Azienda di cui trattasi, la caducazione ad ogni effetto della adesione.
2. In ipotesi di cui al 1° comma, previo accordo tra le Parti, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione al Fondo con le modalità previste dagli Accordi Collettivi.
3. Qualora gli Accordi di cui al comma precedente non consentano la prosecuzione della partecipazione, per i Partecipanti ante del Fondo dipendenti delle aziende di cui al 1° comma trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 21, della Parte A) del Regolamento da incorporazione, mentre per i Partecipanti post dipendenti delle Aziende di cui al 1° comma, è prevista la facoltà di:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi del 5° comma dell’art. 14 del Decreto;
c) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, con facoltà di prosecuzione della contribuzione.
4. In caso di trasferimento collettivo a seguito di cessione d’Azienda o ramo d’Azienda già aderente al Fondo, previo accordo tra le Parti, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione con le modalità previste dagli Accordi Collettivi, con le seguenti espresse previsioni:
- per i Partecipanti ante del Fondo con versamento dei contributi previsti dagli artt. 14 dello Statuto e 2, 1° comma, della Parte A) del Regolamento da incorporazione a carico degli interessati e delle Aziende;
- per i Partecipanti post in base alle previsioni dei predetti Accordi Collettivi;
- per i Partecipanti dell’ex Fondo dell’ex Banca di Roma, con l’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte D) del Regolamento da incorporazione.
ART. 7 – Impegni delle Aziende del Gruppo nei confronti del Fondo
1. Nei confronti del Fondo tutte le Aziende del Gruppo, fermo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto e dalle previsioni del Regolamento da incorporazione in materia di contribuzione, sono tenute a:
a) fornire all’atto dell’assunzione e ogni qualvolta si renda necessario, per tutti i Partecipanti in servizio, i dati anagrafici previsti ai fini previdenziali e fiscali, nonché le relative variazioni successive;
b) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ognuno dei Partecipanti di cui all’art. 1, 2° comma, lettere g), q), v), y) e ee) in servizio, la retribuzione erogata ai medesimi, a qualunque titolo, soggetta a contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria e l’ammontare dei contributi a favore del Fondo, con l’indicazione separata di quelli a carico dei Partecipanti interessati e di quelli a carico dell’Azienda;
c) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ciascuno dei Partecipanti post in servizio, la retribuzione assunta per la determinazione del Trattamento di fine rapporto e l’ammontare complessivo dei contributi a favore del Fondo, con l’indicazione separata di quelli a carico dei Partecipanti interessati e di quelli a carico dell’azienda;
d) comunicare alla fine di ciascun anno l’ammontare del TFR maturato per ciascuno dei Partecipanti post in servizio iscritti al Fondo da data anteriore al 1° gennaio 2007;
e) comunicare mensilmente l’ammontare del TFR maturato per ciascuno dei Partecipanti post iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2007;
f) fornire a richiesta tutti i dati necessari ai fini della predisposizione dei Bilanci tecnici di cui al successivo art. 53.
2. In ogni caso risultano confermati nei confronti del Fondo gli impegni, sussistenti alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lettere aa), bb) e cc) della Premessa, che Aziende ed Enti non appartenenti al Gruppo UniCredit, presso i quali prestano servizio gli Iscritti, abbiano assunto verso i Fondi di cui alla lettera t) del 2° comma dell’art. 1.
ART. 8 – Iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo
1. I Partecipanti ante del Fondo, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, già iscritti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano secondo le previsioni dell’art. 18, 7° comma del D.Lgs. n. 124/93, restano iscritti di diritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit. Con l’ottemperanza di quanto stabilito nel presente statuto si intende comunque soddisfatto anche qualsiasi obbligo previsto dai precedenti statuti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, del Fondo Pensione Gruppo Credit, del Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano, del Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano e della cessata Cassa Mutua di integrazione delle pensioni al Personale del Credito Italiano.
2. I Partecipanti post, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, già iscritti al Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, che abbiano già dato la loro adesione al Fondo predetto, sono pure iscritti di diritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit.
3. I dipendenti delle Aziende del Gruppo già iscritti a forme pensionistiche complementari affluiti al Fondo individualmente o collettivamente a seguito di accordi collettivi vengono iscritti nella Sezione a Contribuzione del Fondo secondo quanto indicato al 2° comma lett. j) dell’art.1.
4. I dipendenti di ciascuna delle Aziende di cui al precedente, 2° comma dell’art.5, in servizio alla data in cui viene deliberata l’adesione al Fondo da parte dell’Azienda di appartenenza hanno la facoltà di iscriversi al Fondo stesso.
5. Ai dipendenti delle Aziende del Gruppo in servizio alla data del 31.12.2006 che sulla base dell’accordo 18 dicembre 2006 indicato nella Premessa, destinano il TFR al Fondo, in forma tacita o esplicita, in conformità a quanto stabilito dal Decreto, viene aperta apposita posizione individuale nell’ambito della Sezione a Contribuzione nella quale affluiscono, oltre al TFR, le eventuali contribuzioni volontarie. Per i dipendenti di cui al 2° comma lett. q), v), y), ed ee) dell’art.1, viene aperta, con identiche funzioni, analoga posizione individuale nell’ambito della Sezione a Contribuzione. Per questi ultimi dipendenti è altresì consentita l’apertura di una posizione individuale nella Sezione a Contribuzione, anche se da parte loro non vi sia stato il conferimento del TFR, al fine di consentire il versamento di contributi a capitalizzazione individuale di provenienza aziendale ovvero versati volontariamente dall’interessato.
6. L’adesione al Fondo avviene in modalità tacita o in forma esplicita con le modalità indicate nell’art.54. La richiesta di iscrizione al Fondo, una volta accolta, comporta l’assunzione da parte del dipendente degli impegni statutari nei confronti sia del Fondo sia dell’Azienda di appartenenza e rende irrevocabile - in costanza di rapporto di lavoro con un’Azienda del Gruppo
- la partecipazione del richiedente al Fondo medesimo, salvo quanto previsto dal successivo art.23.
7. L’iscrizione al Fondo, ai sensi dei precedenti commi, comporta l’applicazione del presente Statuto dalla data di decorrenza degli effetti della adesione al Fondo da parte della Azienda di appartenenza, fermo quanto previsto dal Regolamento da incorporazione.
ART. 9 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico
1. Nella Sezione a Contribuzione, sono attivabili posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico degli aderenti e beneficiari di cui agli articoli precedenti. La contribuzione al Fondo del familiare fiscalmente a carico viene versata nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12°, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
2. Ai fini della qualifica di soggetto fiscalmente a carico assume rilevanza la nozione indicata dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente. La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere al momento dell’adesione. La predetta forma di adesione non comporta tuttavia l’assunzione della qualifica di Iscritto al Fondo ai sensi del 2° comma lettera hh) dell’art.1 da parte del soggetto fiscalmente a carico.
3. L’attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita richiesta inoltrata al Fondo da parte dell’Iscritto. È onere dell’Iscritto e/o del soggetto fiscalmente a carico comunicare al Fondo eventuali variazioni e/o cessazioni della condizione di soggetto fiscalmente a carico.
4. Il venire meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico comporta, a scelta dell’interessato, alternativamente:
a) il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dall’art. 23;
b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni, nonché quote del TFR.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono - ove compatibili - le disposizioni dello Statuto in atto per gli Iscritti al Fondo.
ART. 10 – Fondo di solidarietà
1. Nel caso di Iscritti, nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 al titolo "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito", i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, previo accordo intercorso tra le fonti istitutive, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, prevista dall'accordo stesso, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 11 – Limiti alla iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo
1. L’iscrizione al Fondo non è consentita:
a) a chi viene assunto all’estero con contratto di lavoro locale, fermo il disposto del 2° comma dell’art. 6 di cui alla Parte A) del Regolamento da incorporazione;
b) a chi risulti iscritto, ovvero venga ad essere iscritto, ad altro Fondo Pensioni che determini per l’Azienda del Gruppo ulteriori oneri contributivi, salvo diversa previsione delle fonti istitutive e fermo il disposto dell’art.9 di cui alla Parte A) del Regolamento da incorporazione.
ART. 12 – Scelte di investimento
1. Xxxxx restando i criteri contabili di cui all’art.51, il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, che comprende:
- per la Sezione a Contribuzione:
a) almeno tre comparti differenziati, per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Iscritti titolari di una posizione individuale una adeguata possibilità di scelta;
b) almeno un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo 3° comma.
- per la Sezione a Capitalizzazione Collettiva o Prestazione Definita:
a) un comparto dedicato alla gestione della stessa Sezione ed alla gestione delle rendite in pagamento della Sezione a Contribuzione;
b) comparti di natura temporanea destinati alla gestione di ciascuno dei patrimoni degli ex Fondi Pensione del Gruppo sino alla completa omogeneizzazione degli asset a quelli del suddetto comparto dedicato.
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente, per quelli relativi alla Sezione a Contribuzione, nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, per entrambe le Sezioni, nel Documento sulla politica di investimento.
2. Il Partecipante post, all’atto dell’adesione, sceglie non più di due comparti, di cui al comma precedente, tra quelli previsti per la Sezione a Contribuzione, in cui far confluire i versamenti contributivi e l’eventuale posizione trasferita, con facoltà di modificare nel tempo tale
destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
3. Il Partecipante post, può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti della Sezione a Contribuzione nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione del Partecipante post; modalità e termini sono disciplinati da apposito regolamento.
ART. 13 – Spese
1. L’iscrizione alla Sezione a Contribuzione comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
- direttamente a carico del Partecipante post relativamente al caricamento applicato sul contributo;
- indirettamente a carico del Partecipante post con imputazione al valore quota, in percentuale del patrimonio del Fondo;
b) spese e premi relativi a prestazioni assicurative accessorie commisurate in cifra fissa a carico del Partecipante post;
c) spese periodiche in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al 1° comma sono riportati nella Nota Informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli iscritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti stessi ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio e nella Nota informativa.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
SEZIONE A CONTRIBUZIONE
ART. 14 – Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. Nell'ambito della Sezione a Contribuzione, il finanziamento del Fondo viene attuato:
- per quanto concerne i Partecipanti post iscritti sino al 31/12/2006, mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore ed a carico delle Aziende del Gruppo, nonché delle quote di accantonamento annuali del TFR al netto della contribuzione dovuta all'INPS (legge 29.05.1982, art. 3);
- per quanto concerne i Partecipanti post iscritti dall’1/1/2007, mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore ed a carico delle Aziende del Gruppo, nonché mediante il conferimento del TFR maturato mensilmente, sempre al netto di quanto dovuto all'INPS, ovvero mediante il solo conferimento del TFR;
- per quanto concerne i Partecipanti ante, a far tempo dall’1/1/2007 mediante il conferimento del TFR e il versamento di contributi volontari a carico del lavoratore, nonché di eventuali contribuzioni a carico delle Aziende del Gruppo deliberati con specifica destinazione previdenziale in aggiunta alle contribuzioni di cui al Regolamento da incorporazione.
3. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Aziende e dei Partecipanti post può essere stabilita dalle fonti istitutive in misura percentuale ovvero in cifra fissa secondo i criteri indicati all'art. 8, 2°comma, del Decreto.
4. Ferme restando le misure minime, di cui al 3° comma, riportate nella Nota informativa, il Partecipante post determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Partecipante post né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il Partecipante post contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro il Partecipante post ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
8. Il Partecipante post può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di determinazione della contribuzione minima e di versamento al Fondo.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
ART. 15 – Determinazione della posizione individuale
1. Per il Partecipante post la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Partecipante ed è alimentata dai contributi netti versati, dal TFR eventualmente conferito, dalle somme versate per ottenere il riconoscimento ai fini della partecipazione e della contribuzione di periodi non coperti da contribuzione e/o di assenze dal servizio, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per il Partecipante ante del Fondo la posizione individuale è alimentata dal TFR conferito, dai contributi volontari versati e dai contributi individuali aggiuntivi di provenienza aziendale destinati a tale Sezione.
3. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Partecipante, di cui all’art. 13, 1° comma, lett. a) e, per i Partecipanti post, anche delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13, 1° comma, lett. b), espressamente esplicitate.
4. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. Il rendimento del comparto garantito, se gestito in forma assicurativa, è quello riconosciuto dalla Compagnia.
5. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Partecipante post con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
8. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 20, 23 e 25 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
ART. 16 - Trasferimento della posizione da altri Fondi
1. Ai Partecipanti post che abbiano trasferito al Fondo la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuta un’anzianità di partecipazione e di contribuzione pari a quella maturata presso la forma predetta.
2. I contributi vengono iscritti nelle relative posizioni individuali con i criteri indicati nell’art.15, 1° comma.
ART. 17 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare
1. Non è in nessun caso consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione in aggiunta di quello dell’assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.
ART. 18 – Sospensione del rapporto di lavoro
1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo permane la partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell’Azienda e dell’iscritto è commisurata, qualora prevista, alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali accordi.
2. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all’art.14.
3. Nelle ipotesi di cui al 1° e al 2° comma, è fatta salva la possibilità per gli iscritti di proseguire volontariamente la contribuzione a loro carico.
ART. 19 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro
1. Le assenze dal servizio senza retribuzione non producono interruzione della partecipazione.
2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate interruzioni del periodo di contribuzione al Fondo, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti utili per il calcolo del TFR.
3. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante post a carico dell’Ente assicuratore; ove non sia prevista l’erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente determinati assumendo come base di calcolo l’importo corrispondente all’indennità di cui al 2° comma dell’art. 15 della legge in precedenza menzionata.
4. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso facoltà del Partecipante post di continuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo ordinario a carico del lavoratore e quello a carico dell’Azienda, con esclusione della quota relativa al TFR.
5. I contributi vengono comunque determinati sulla base della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che l’interessato percepirebbe ove prestasse servizio.
ART. 20 – Prestazioni pensionistiche
1. Il Partecipante post acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il Partecipante il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Il Partecipante post che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’8° comma dell’art.14 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (XXXX) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente 3° comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di XXXX, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 23 e 25, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. Il Partecipante post ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Partecipante post può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. Il Partecipante post che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Analoga opzione è esercitabile dai Partecipanti di cui alle lett. g), q), v), y) ed ee) 2° comma dell’art. 1, limitatamente alla posizione iscritta nella Sezione a Contribuzione.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. Il Partecipante post che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal 5° e 6° comma dell’art.23.
ART. 21 – Calcolo ed erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita
1. Il Fondo gestisce direttamente le prestazioni pensionistiche in forma di rendita in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di cui al 2°comma dell’art.7 bis del Decreto.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente al netto della quota di riserva prevista dal Regolamento di cui al 1° comma ed al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene girato in un apposito Conto pensioni da cui vengono prelevati gli importi necessari per il pagamento delle rendite.
3. La rendita assume la forma di rendita vitalizia rivalutabile immediata o differita, a richiesta reversibile. La determinazione e l'erogazione delle rendite sono disciplinate da apposito Regolamento.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per le rendite non soggette al regime di cui all’art. 22 che segue.
Art. 22 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita indicate nella Nota informativa.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione per le rendite che maturano a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni di cui al 1° comma, vigendo per le restanti, in precedenza maturate, le disposizioni di cui all’art.21.
5. I beneficiari delle rendite ai sensi del presente articolo perdono la qualifica di Iscritto al Fondo.
ART. 23 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. Il Partecipante post può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il Partecipante post che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, 5° comma del Decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte del Partecipante. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui al 6° comma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, il Fondo informa il Partecipante della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui alla precedente lett. d).
3. In caso di decesso del Partecipante post prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte del Partecipante post con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Partecipanti di cui al 2° comma lett. g), q), v), y) ed ee) dell’art.1, limitatamente alla posizione individuale iscritta nella Sezione a Contribuzione.
ART. 24 – Trattamento delle posizioni in caso di cessazione di un’Azienda dal Gruppo
1. In caso di uscita dal Gruppo di una delle Aziende aderenti, le posizioni previdenziali maturate dai Partecipanti post presso il Fondo vengono trattate secondo le eventuali prescrizioni contenute negli accordi sindacali regolanti la cessione. In assenza di accordi sindacali si applicano le disposizioni di cui all’art. 23.
ART. 25 – Anticipazioni
1. Il Partecipante post può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito regolamento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Partecipante post per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Partecipante post, in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al 1° comma lett. a), sono sottoposte agli stessi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di Previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il
Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Partecipanti di cui al 2° comma lett. g), q), v), y) ed ee) dell’art. 1, limitatamente alla posizione individuale iscritta nella Sezione a Contribuzione.
ART. 26 – Prestazioni accessorie
Soppresso, inalterata la numerazione.
SEZIONE A CAPITALIZZAZIONE COLLETTIVA O A PRESTAZIONE DEFINITA
ART. 27 – Iscritti
1. Risultano Iscritti alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita i Partecipanti di cui alle lettere i), o), s), x), aa), dd) e gg) del 2°comma dell’art.1 ai quali il Fondo corrisponde, all’atto del pensionamento, prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio.
ART. 28 – Patrimoni
1. Al fine di gestire le prestazioni di cui all’art.27, il Fondo istituisce:
- un “Patrimonio di competenza” riservato agli Iscritti ante del Fondo, di cui alla 2° comma lett. i) dell’art.1, e ai Pensionati Post ai quali viene corrisposta la rendita ai sensi dell’art.21;
- un “Conto pensioni dei beneficiari dell’ex Fondo Cassa” la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo;
- un “Patrimonio di competenza” per ciascuno degli ex Fondi Pensione Interni, la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo alla data del 31 dicembre 2016;
- un “Patrimonio di competenza” per ciascuno degli ex Fondi Pensione del Gruppo, la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo all’atto della rispettiva concentrazione.
2. La gestione dei singoli patrimoni di cui al 1°comma avviene in regime di separatezza rispetto ai restanti patrimoni.
3. Per ciascuno dei Patrimoni di cui al 1° comma, viene periodicamente redatto un Bilancio Tecnico-attuariale per accertare la congruità delle riserve, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 53 e al Regolamento da incorporazione.
ART. 29 – Rinvio
1. Le norme che disciplinano la contribuzione e le prestazioni della presente Sezione sono contenute nel Regolamento da incorporazione.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ART. 30 – Organi del Fondo
1. Gli organi del Fondo sono:
- l’Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.
ART. 31 – Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea degli Iscritti è composta dagli Iscritti di cui alla lettera hh) dell’art.1, 2° comma, con esclusione dei loro aventi causa, nonché di coloro che rientrano nella previsione di cui al 5° comma dell’art. 22 e fatto salvo quanto previsto dal successivo 14° comma.
2. L’Assemblea degli Iscritti è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante diramazione, almeno 30 giorni prima della convocazione, agli Iscritti aventi diritto al voto, di cui al 1° comma, di una comunicazione nella quale devono essere precisati le date di effettuazione delle votazioni sia in prima che in seconda convocazione, che comunque non possono avvenire nello stesso giorno, e i quesiti sui quali essi sono chiamati a pronunciarsi.
3. Il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità (per corrispondenza, on line, altro modo) stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito Regolamento in cui deve essere garantita la segretezza del voto e la non ammissibilità del voto per delega.
4. Per le modalità di svolgimento delle votazioni e per le operazioni di scrutinio si seguono le norme contenute nel Regolamento anzidetto, che dovrà prevedere quanto necessario per consentire agli Iscritti di esprimere la loro volontà nel rispetto dei principi sopra enunciati, nonché la costituzione di un Seggio Centrale, costituito da almeno cinque membri con il compito di sovrintendere all’espletamento ed alla regolarità delle votazioni ed allo scrutinio, adottando tutte le misure operative necessarie per garantire l’osservanza di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento stesso.
5. Per le deliberazioni in materia di contribuzione riguardanti i Partecipanti ante del Fondo di cui alla lett. g), 2° comma dell’art.1, che non comportino riduzione delle prestazioni in corso da parte del Fondo, hanno diritto al voto solo i Partecipanti ante del Fondo stessi.
6. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti gli Iscritti ante del Fondo di cui alla lettera i), 2° comma dell’art.1, hanno diritto al voto solo gli appartenenti a tale categoria.
7. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti ai beneficiari ex Fondo Cassa di cui alla lett. o), 2° comma, dell’art.1, hanno diritto al voto solo gli appartenenti a tale categoria.
8. Per le deliberazioni in materia di contribuzione riguardanti i Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni di cui alla lett. q), 2° comma dell’art.1, che non comportino riduzione delle prestazioni in corso da parte del Fondo, hanno diritto al voto solo i Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni stessi.
9. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti agli Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni di cui alla lettera s), 2° comma dell’art.1, hanno diritto al voto solo gli appartenenti a tale categoria.
10. Per le deliberazioni in materia di contribuzione riguardanti i Partecipanti agli ex Fondi Pensione del Gruppo di cui alle lett. v), y) ed ee), 2° comma dell’art.1, che non comportino riduzione delle prestazioni in corso da parte del Fondo, hanno diritto al voto solo i predetti Partecipanti ciascuno per la rispettiva categoria di appartenenza.
11. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti ai Partecipanti agli ex Fondi Pensione del Gruppo di cui alla lett. u), 2° comma dell’art.1, hanno diritto al voto solo i predetti Partecipanti ciascuno per la rispettiva categoria di appartenenza.
12. Per le deliberazioni aventi ad oggetto l’introduzione, la modifica o l’abrogazione di articoli relativi alla disciplina della Sezione a Contribuzione hanno diritto di voto unicamente gli Iscritti di cui alla lett. l), 2° comma dell’art.1.
13. Per l’assunzione delle deliberazioni di cui ai commi dal 5° al 12° si applicano il 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, nonché il 4° comma dell’art.33.
14. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento da incorporazione introdotte per effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nei commi dal 5° al 12° che precedono devono essere deliberate anche da UniCredit.
15. La partecipazione alle consultazioni assembleari degli Iscritti in assenza di contribuzione è disciplinata - in continuità con quanto in vigore alla data di efficacia delle fusioni di cui alle lett. aa), bb) e cc) della Premessa - come segue:
- Fondo e ex Fondo ex Banca di Roma: è esclusa la partecipazione;
- ex Fondo X. Xxxxxxxxxx, ex Fondo Cassa di Risparmio di Trieste ed ex Fondo Cassa di Risparmio di Torino: è ammessa la partecipazione per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e per le modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento da incorporazione.
ART. 32 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni
1. L’Assemblea degli Iscritti si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. Fermo il disposto del 3° e del 6° comma dell’art. 52, l’Assemblea Ordinaria:
a) approva il Bilancio annuale del Fondo;
b) elegge gli Amministratori e i Sindaci con le modalità e nei limiti fissati dagli artt. 33 e 34 e ne fissa gli eventuali compensi, nonché conferisce l’incarico della revisione legale ai sensi dell’art. 40;
c) delibera l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi del Fondo;
d) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea Straordinaria - fermo il disposto dei commi dal 5° al 12° dell’art. 31, del 1° comma dell’art. 57 e del 1° comma dell’art.58 - delibera:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sullo scioglimento del Fondo.
ART. 33 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea degli Iscritti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese “ad referendum”.
2. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio.
3. L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei votanti. In seconda
convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti al voto e delibera a maggioranza.
4. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione se il numero dei partecipanti al voto è almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
5. L’Assemblea Straordinaria, limitatamente allo scioglimento del Fondo, delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
6. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Direttore Generale ed è sottoscritto dal Presidente.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
ART. 34 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sedici componenti dei quali:
a) otto nominati da UniCredit di cui almeno uno appartenente alla categoria dei Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
b) sette eletti dagli Iscritti attivi;
c) uno eletto dai Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale.
2. L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al 1° comma lett. b) e c), avviene mediante la presentazione di apposite “liste elettorali”:
a) una o più liste predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, ovvero predisposte da almeno il 4% degli Iscritti attivi, composte ciascuna da sette candidati effettivi e sette supplenti;
b) una o più liste predisposte da almeno il 3% dei Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale, composte da un candidato effettivo e da due supplenti, appartenenti alle precitate categorie. Qualora nessuna delle liste presentate direttamente dai Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale raggiunga il 3%, viene ammessa alla consultazione per l’assegnazione dei posti di Consigliere effettivo e di Consiglieri supplenti, riservati alle predette categorie, la lista che ha ottenuto il maggior numero di sottoscrizioni.
I criteri per la composizione e la presentazione delle liste sono definiti nel Regolamento di cui ai commi 3° e 4° dell’art. 31.
Ciascun candidato può figurare nell’ambito di una sola lista.
L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente 1° comma lett.
b) e c), avviene con le modalità previste dagli artt. 31, 32 e 33 e sulla base del Regolamento di cui ai commi 3° e 4° dell’art. 31.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all’insediamento del nuovo organismo. Tale insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Seggio Centrale di cui all’art.31.
4. Alla convocazione della riunione di insediamento provvede, con le modalità di cui all’art. 37, il componente più anziano di età a cui è demandata la presidenza della riunione fino alla nomina del Presidente effettivo.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
8. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell’Assemblea degli Iscritti convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
ART. 35 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo:
a) se trattasi di componente nominato da UniCredit ai sensi dell’art. 34, questa provvede alla relativa sostituzione;
b) se trattasi di componente elettivo di una lista predisposta congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, l’Organizzazione Sindacale che ha indicato nella lista elettorale il componente cessato provvede a indicare tempestivamente quale supplente uno tra quelli presenti nella lista stessa;
c) se trattasi di componente elettivo di una lista predisposta disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, subentra il supplente indicato dall’Organizzazione Sindacale tra gli altri presenti nella stessa lista elettorale;
d) se trattasi di componente elettivo di una lista predisposta dagli Iscritti attivi o dai Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale, subentra il supplente indicato nella lista elettorale di appartenenza in base all’ordine progressivo di elencazione e, qualora questi fosse impossibilitato, subentra il successivo in elenco e così di seguito.
2. I Consiglieri nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulti sostituita oltre la metà dei componenti elettivi dell’originario Consiglio, i Consiglieri in carica devono senza indugio deliberare la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea degli Iscritti da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.
6. La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza della carica per i Consiglieri designati da UniCredit, salvo il caso in cui si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo.
7. Per i Consiglieri eletti dagli Iscritti attivi, se dipendenti di una delle Aziende del Gruppo, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica salvo i casi:
- in cui si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo;
- di pensionamento;
- di mantenimento della qualifica di iscritto, relativamente ai casi previsti dal presente Statuto.
ART. 36 –Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso ha facoltà di
compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea degli Iscritti.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all’attività attuariale;
c) definisce la politica di remunerazione;
d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
f) definisce il piano d’emergenza;
g) effettua la valutazione interna del rischio;
h) individua le linee di indirizzo della gestione, la relativa politica di investimento e la loro eventuale variazione, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
o) nomina il Direttore Generale;
p) designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;
q) conferisce eventuali speciali incarichi a singoli membri del Consiglio o a Commissioni nominate dal Consiglio stesso, con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
r) apporta allo Statuto e al Regolamento da incorporazione le modifiche di cui al 2° comma dell’art.57;
s) designa i membri degli Organi delle Società controllate dal Fondo;
t) provvede alla elaborazione e formulazione di proposte in ordine ad eventuali altre modifiche statutarie;
u) porta a compimento gli atti amministrativi diretti a realizzare lo scioglimento del Fondo disposto ai sensi dell’art. 58
3. Il Consiglio potrà inoltre conferire al Direttore Generale la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
4. Il Consiglio ha l’obbligo di riferire alla COVIP in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso i provvedimenti ritenuti necessari.
ART. 37 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, anche in forma di "video/call conference" ad iniziativa del Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente - ovvero su richiesta avanzata da almeno sei componenti o dal Collegio Sindacale.
2. Nella lettera di convocazione - da spedire tramite raccomandata o con altri strumenti equiparati per legge almeno cinque giorni prima della riunione - vanno indicati il luogo, il giorno e l’ora della seduta e l’ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telegramma, telefono, fax, e-mail, ecc.).
4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è convocato anche il Collegio Sindacale.
5. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Consiglieri effettivi e i Sindaci siano presenti.
6. Nel caso di assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.
7. Alle riunioni del Consiglio assistono il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale del Fondo, nonché eventuali consulenti tecnici chiamati dal Consiglio, che sono assoggettati agli stessi vincoli di riservatezza dei Consiglieri. Il Direttore Generale, o in sua assenza il Vice Direttore Generale, funge da segretario.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza di almeno undici componenti, compreso in ogni caso il Presidente o il Vice Presidente.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; a parità prevale il voto del Presidente della riunione.
10. E’ comunque necessaria la maggioranza dei voti dei componenti per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto - inclusi lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Fondo -, la compilazione del Bilancio del Fondo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti e di UniCredit, l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.53, nonché le operazioni di compravendita di importo superiore all’1% del valore effettivo del patrimonio come annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
11. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
12. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.
13. Nei confronti dei Consiglieri trovano applicazione, ai sensi dell’art.5, comma7, del Decreto, le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2629-bis C.C. nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
14. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
ART. 38 – Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i propri componenti in rappresentanza delle Aziende e quelli in rappresentanza degli Iscritti e restano in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio deve procedere alla sostituzione entro il termine di trenta giorni.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e di fronte a terzi.
3. Al Presidente spettano i compiti di trasmissione alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
ART. 39 – Collegio Sindacale - Criteri di costituzione
1. Il Collegio Sindacale è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, dei quali:
a) due nominati da UniCredit, che designa anche un supplente;
b) due effettivi eletti dall’Assemblea degli Iscritti, unitamente ad un supplente, mediante la presentazione di apposite “liste elettorali”: una o più liste predisposte congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, ovvero predisposte da almeno il 4% degli Iscritti, composte ciascuna da due candidati effettivi e un supplente.
I criteri per la composizione e la presentazione delle liste sono definiti nel Regolamento di cui ai commi 3° e 4° dell’art. 31.
Ciascun candidato può figurare nell’ambito di una sola lista.
2. L’elezione dei Sindaci effettivi e del Sindaco supplente, da parte dell’Assemblea degli Iscritti, avviene secondo le modalità e i tempi previsti per l’elezione dei Consiglieri di Amministrazione di cui agli artt. 31, 32 e 33 e sulla base del Regolamento di cui ai commi 3° e 4° dell’art. 31. L’insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Seggio Centrale di cui al 4° comma dell’art.31. Alla convocazione della riunione di insediamento provvede, con le modalità di cui all’art.41, il componente più anziano d’età cui è demandata la presidenza della riunione fino alla nomina del Presidente effettivo.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Consigliere.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
6. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea degli Iscritti convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere eletti o nominati fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal correlato supplente.
8. In ogni caso il Sindaco subentrante dura in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il Sindaco cessato.
La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza dalla carica per i Sindaci designati da UniCredit, salvo diversa indicazione dell’Azienda o il caso in cui si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo.
Per i Sindaci eletti dall’Assemblea degli Iscritti, se dipendenti di una delle Aziende del Gruppo, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica salvo i casi:
- in cui si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo;
- di pensionamento;
- di mantenimento della qualifica di Iscritto, relativamente ai casi previsti dal presente Statuto.
9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
ART. 40 – Collegio Sindacale – Attribuzioni
1. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e del Regolamento da incorporazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea degli Iscritti. Il Collegio formula all’Assemblea degli
Iscritti una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea degli Iscritti convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP stessa sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 C.C., 4° comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
ART. 41 - Collegio Sindacale – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio Sindacale si riunisce ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta avanzata da almeno due Componenti ogni qualvolta ritenuto opportuno e/o necessario in relazione ai compiti assegnati dalla normativa vigente e comunque almeno ogni novanta giorni.
2. Nella lettera di convocazione – da spedire con raccomandata o con altri strumenti equiparati per legge almeno cinque giorni prima della riunione – vanno indicati il luogo, il giorno e l’ora della seduta e l’ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telegramma, telefono, fax, e-mail ecc.).
4. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Membri effettivi siano presenti.
5. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità prevale il voto del Presidente.
6. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. Devono altresì assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
ART. 42 – Direttore Generale
1. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione di UniCredit, nomina il Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Supporta il Consiglio nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
ART. 43 – Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunicano, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.
ART. 44 – Personale amministrativo
1. UniCredit mette a disposizione del Fondo il Vice Direttore Generale nonché l’altro Personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.
2. Il trattamento economico di detto personale e del Direttore Generale, come pure le spese generali inerenti all’ordinaria amministrazione del Fondo, vengono sostenute da UniCredit che provvede poi a rivalersi “pro quota” nei confronti delle altre Aziende del Gruppo, in ragione del rispettivo numero dei Partecipanti.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ART. 45 – Risorse del Fondo
1. Le risorse a disposizione del Fondo sono costituite, oltre che dal Patrimonio esistente al 31 dicembre 2006, valutato secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo:
a) dai contributi dei Partecipanti e dei famigliari fiscalmente a carico dei Partecipanti stessi ex art. 9 dello Statuto;
b) delle quote di TFR conferito;
c) dai contributi versati a copertura di periodi pregressi;
d) dal montante dei contributi trasferiti da altri Fondi pensione;
e) dai contributi delle Aziende del Gruppo;
f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie;
g) dai redditi derivanti dall’impiego delle risorse;
h) dal Patrimonio del Fondo Cassa;
i) dai Patrimoni degli ex Fondi Pensione Interni;
j) dai Patrimoni degli ex Fondi Pensione del Gruppo nella consistenza risultante al momento della fusione o successivamente integrati per effetto di attività avviate prima delle fusioni di cui alle lett. aa), bb) e cc) della Premessa.
ART. 46 – Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono di massima affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di procedere alla gestione diretta degli immobili e/o degli altri strumenti finanziari con le modalità, nei limiti e termini consentiti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti.
2. Ai sensi dell’art. 6, 1° comma lett. d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, ed i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politica di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, 1° comma, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione.
ART. 47 – Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, di seguito “depositario”.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dal 6° comma dell’art. 6 del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell’interesse degli stessi.
ART. 48 – Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
ART.49 – Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali dei Partecipanti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al 2° comma prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
ART 50 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
ART. 51 – Contabilità – Contributi
1. Le risorse a disposizione del Fondo vengono imputate ad appositi Conti Statutari con riferimento alla Sezione di competenza (la Sezione a Contribuzione per i Partecipanti Post e la Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita per gli Iscritti ante del Fondo, per i Pensionati post ai sensi dell’art. 21, per i beneficiari ex Fondo Cassa, per gli Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni e per i Partecipanti agli ex Fondi Pensione del Gruppo).
2. Alla Sezione a Contribuzione sono imputati nelle posizioni individuali intestate ai Partecipanti post:
a) il Patrimonio di competenza dei Partecipanti post;
b) i contributi aziendali e dei Partecipanti post;
c) i conferimenti del TFR dei Partecipanti post, dei Partecipanti ante del Fondo e dei Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni;
d) i contributi versati a favore delle posizioni dei familiari a carico nonché eventuali quote di TFR da questi ultimi conferiti.
3. Alla Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita sono imputati:
a) il Patrimonio di competenza degli Iscritti ante del Fondo e dei Pensionati post percipienti le rendite di cui all’art.21;
b) i contributi aziendali e dei Partecipanti ante del Fondo, come definiti dal Regolamento;
c) il Patrimonio di competenza dell’ex Fondo Cassa ed i versamenti effettuati da UniCredit a copertura degli eventuali disavanzi evidenziati dal bilancio tecnico;
d) le attività effettivamente trasferite agli ex Fondi Pensione Interni alla data del 31 dicembre 2016 da UniCredit, i contributi versati a partire dal 1 gennaio 2017 dalle Aziende o dai Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni e i versamenti effettuati da UniCredit a copertura degli eventuali disavanzi evidenziati dai rispettivi bilanci tecnici;
e) i Patrimoni di competenza degli ex Fondi Pensione del Gruppo alla data di efficacia della rispettiva concentrazione;
f) i contributi aziendali e dei Partecipanti agli ex Fondi Pensione del Gruppo a partire dalla data di efficacia della rispettiva concentrazione come da Regolamento da incorporazione e quant’altro previsto da quest’ultimo.
4. I proventi straordinari non aventi caratteristica di contributi affluiscono al Conto economico dell’esercizio nel quale sono incassati.
5. I contributi a carattere straordinario sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle Sezioni di cui ai precedenti 2° e 3° comma e vengono ripartiti nei vari Conti statutari in relazione alle finalità per le quali sono stati corrisposti.
6. Il reddito derivante dall’impiego delle risorse dei comparti di cui all’art.12 resta acquisito direttamente ai comparti stessi. Per la Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita, ad avvenuta omogeneizzazione degli asset di cui all’art.12, il reddito viene assegnato pro quota in misura proporzionale ai saldi medi dei conti statutari.
7. Le posizioni acquisite ex 3° comma art.23, vengono ripartite sui conti individuali dei Partecipanti post in quote capitarie.
8. All’atto del pensionamento di un Partecipante ante del Fondo gli importi risultanti nei conti “Speciale base” e “Speciale supplementare”, di cui all’art. 3, della Parte A) del Regolamento da incorporazione, intestati all’interessato vengono trasferiti al conto “Generale”, di cui al predetto art.3, mentre per l'eventuale conto individuale che ha raccolto il conferimento del TFR e/o la contribuzione aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 o 22 dello Statuto.
9. All’atto del pensionamento di un Partecipante post, per il quale trovi applicazione la disciplina di cui all’art.21, gli importi risultanti nel conto individuale eccedenti l’eventuale quota liquidata in capitale, vengono girati al Conto Pensioni e le relative disponibilità vengono trasferite al comparto dedicato alla gestione della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o Prestazione Definita di cui all’art. 12.
10. Le risorse a disposizione del Fondo non possono essere distratte dai fini determinati dal presente Statuto e, in particolare, i capitali che gradatamente vengono a formarsi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello di assicurare nel tempo le prestazioni previste dallo Statuto stesso.
11. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, elaborare il Regolamento di contabilità coerentemente con le disposizioni del presente Statuto.
ART. 52 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione cura la compilazione del Bilancio del Fondo (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa dell’esercizio) accompagnato da un'apposita Relazione generale e determina contestualmente il tasso di rendimento annuo effettivo del comparto dedicato alla gestione della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o Prestazione Definita di cui all'art.12, da attribuire secondo quanto disposto dal 6° comma dell’art.51.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti e di UniCredit, il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione di revisione legale.
4. Il Bilancio, la Relazione sulla gestione, la Relazione dei Sindaci e quella di revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea degli Iscritti, affinché i medesimi possano prenderne visione.
5. Nella delibera assembleare del Bilancio i Consiglieri, ancorché iscritti al Fondo, non hanno diritto di voto.
6. Per l’approvazione del Bilancio da parte aziendale è necessario l’assenso di UniCredit. Sarà cura del Direttore Generale del Fondo comunicare ad UniCredit le risultanze di Bilancio, nonché registrarne la relativa deliberazione.
7. Il Bilancio approvato e le relazioni di cui al 3° comma sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
ART 53 – Bilanci Tecnici
1. Alla data del 31 dicembre 2008 e, successivamente, ad intervalli di tre anni, si procede a cura di un Attuario designato dal Consiglio di Amministrazione, alla elaborazione di Bilanci Tecnici distinti per:
a) la gestione delle rendite in pagamento della Sezione a Contribuzione;
b) le gestioni della Sezione a Capitalizzazione Collettiva o a Prestazione Definita.
2. Le risultanze dei Bilanci tecnici vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di sua competenza e l’eventuale ricalcolo dei coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo delle rendite in conformità alle previsioni dell'art.21.
3. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre verifiche tecniche anche ad intervalli inferiori a detto triennio e, se necessario, adottare provvedimenti di carattere straordinario giudicati idonei ai fini del riequilibrio delle gestioni del Fondo.
PARTE V – RAPPORTO CON GLI ISCRITTI
ART. 54 – Modalità di adesione
1. Fatto salvo quanto previsto dal 6° comma dell’art.8 del presente Statuto, l’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo, secondo quanto previsto nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per un anno. In tali casi, il Fondo comunica all’aderente, almeno 60 giorni prima del decorso dell’anno, che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.
ART. 55 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito web del Fondo e presso la Direzione Generale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
ART. 56 – Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI NORME FINALI
ART. 57 – Modifica dello Statuto e del Regolamento da incorporazione
1. Salvo quanto previsto dal 5° al 12° comma dell’art. 31, le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria degli Iscritti e da UniCredit e devono essere sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto e al Regolamento da incorporazione le modifiche che si rendano necessarie a seguito di errori materiali e della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, fatte salve le previsioni di cui ai commi dal 5° all’11° dell’art. 31, nonché di disposizioni, istruzioni o e indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al 2° comma sono portate a conoscenza dell’Assemblea degli Iscritti alla prima riunione utile e di UniCredit e trasmesse alla COVIP.
4. Qualsiasi modificazione al presente Statuto validamente deliberata obbliga tutte le Aziende del Gruppo e tutti gli Iscritti.
ART. 58 – Cause di scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazioni concordi dell’Assemblea Straordinaria degli Iscritti e del Consiglio di Amministrazione di UniCredit e di almeno la metà degli Organi competenti delle altre Aziende del Gruppo partecipanti, sempre che abbiano alle dipendenze almeno i due terzi dei Partecipanti, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea Straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le fonti istitutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità dello scioglimento del Fondo.
In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea Straordinaria definisce gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari stabilendone modalità e termini e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
ART. 59 – Divieto di concedere anticipazioni e sovvenzioni
1. Salvo il disposto dell’art.25, nessuna operazione di credito, anticipazione o sovvenzione, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo agli Iscritti.
ART. 60 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 61 – Criteri di costituzione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione – Disciplina transitoria
1. Per il primo mandato successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto ee) della Premessa, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 34 viene fissato come di seguito:
- nove effettivi nominati da UniCredit, dei quali almeno uno tra i Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale;
- otto effettivi designati in via diretta dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
In caso di cessazione dall’incarico nel corso del periodo sopra specificato, l’Organizzazione Sindacale che ha designato il consigliere decaduto, provvederà a designare tempestivamente il sostituto;
- un effettivo e tre supplenti designati secondo il criterio riportato nell’Accordo di cui alla lett. ee) della Premessa fra i Pensionati fruenti di pensione diretta ovvero di rendita a capitalizzazione individuale.
2. Limitatamente al periodo di cui al 1° comma, il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente
- o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente - ovvero su richiesta avanzata da almeno sette componenti o dal Collegio Sindacale.
3. Limitatamente al periodo di cui al 1° comma, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza di almeno tredici componenti, compreso in ogni caso il Presidente o il Vice Presidente.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione gli artt. 34, 35 e 37 del presente Statuto per le parti compatibili.
Art. 62 – Criteri di costituzione e funzionamento del Collegio Sindacale – Disciplina transitoria
1. Per il primo mandato successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto ee) della Premessa, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori designano direttamente i due Sindaci effettivi ed il Sindaco supplente la cui elezione è di competenza dell’Assemblea degli Iscritti.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 39 del presente Statuto per le parti compatibili.