PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE
PROTOCOLLO D’INTESA NAZIONALE
TRA
INTERSOS - Organizzazione Umanitaria Onlus (C.F. 97091470589), con sede in xxx Xxxxxx 00/X
- Xxxx, nella persona del Direttore Generale, Dott. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, di seguito
indicata come “INTERSOS”, in qualità di coordinatore di progetto;
UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati (C.F. 802 339 30587), con sede in xxx Xxxxxxxx, 00
- Xxxx, nella persona del Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Dott. ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliata per la carica in xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxx, di seguito indicata come “UNHCR Italia”, in qualità di coordinatore di progetto;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (C.F. 80213330584), nella persona del Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Min. Plen. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 - Xxxx di seguito indicato come “MAECI”;
Ministero dell’Interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione, Pref. Xxxxxxx xx Xxxx, X.xxx xxx Xxxxxxxx 0 - Xxxx;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella persona del Direttore Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx 0 - Xxxx;
Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, nella persona del Direttore Generale Xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 000 - Xxxx;
Comune di Torino, nella persona della Vicesindaca con delega alle Politiche sociali, educative e di cittadinanza, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 - Xxxxxx;
Rete CPIA Piemonte, nella persona della Dirigente dell’Istituto Capofila CPIA 3 Torino, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00xxx - Xxxxxxxxxx;
Arcidiocesi di Torino, nella persona del Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti,
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 - Xxxxxx;
VISTI
- la Costituzione della Repubblica italiana;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione relativa allo status di rifugiato, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, e
ratificata dall’Italia con legge 24 Luglio 1954, n. 722;
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia;
- Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile;
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- I Commenti Generali del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza;
- la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
- lo Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Risoluzione n. 428 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 Dicembre 1950;
- L’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana da una parte e le Nazioni Unite e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, firmato il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge n.1271 del 15 dicembre 1954 (G.U. n.19 del 25 gennaio 1955);
- Le Raccomandazioni CM/Rec(2019)4 adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa in data 24 aprile 2019, “Supporting young refugees in transition to adulthood”;
- La strategia triennale su Reinsediamento e Canali complementari dell’UNHCR del giugno
2019 (The Three-Year Strategy (2019-2021) on Resettlement and Complementary Pathways);
- Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo della Commissione Europea del 23 settembre 2020, che raccomanda la necessità di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e degli interessi dei minori e la necessità di implementare nuovi percorsi complementari per l’ingresso regolare e sicuro e la protezione dei rifugiati e delle persone che necessitano di protezione internazionale, quali programmi di studio e lavoro;
- La raccomandazione della Commissione del 23 settembre 2020 sui percorsi legali per la protezione nell’Unione Europea: promuovere il reinsediamento, le ammissioni umanitarie e altri canali complementari;
- La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, del 24 novembre 2020, che incoraggia gli Stati membri ad aumentare il numero di minori migranti e di minori provenienti da un contesto migratorio che partecipa a programmi di istruzione e formazione, garantendo al tempo stesso che tali programmi siano attrezzati per fornire sostegno a bambini culturalmente e linguisticamente diversificati;
PREMESSO
- che ai minorenni sono riconosciuti dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale (a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e dalla normativa comunitaria e nazionale, una serie di diritti fondamentali, tra cui il
diritto alla protezione e il diritto all’istruzione, nell’ambito di un quadro di principi
generali tra cui il principio del superiore interesse del minore e di non discriminazione;
- che i minori non accompagnati rifugiati sono tra i soggetti più vulnerabili, in quanto minorenni costretti da guerre e da persecuzioni a lasciare il proprio Paese d’origine, nel quale non possono fare ritorno, e si trovano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili;
- che tali minori sono fortemente penalizzati nella possibilità di frequentare la scuola primaria, la scuola secondaria e la formazione professionale;
- che i soggetti firmatari del presente protocollo sono impegnati nella protezione e nella promozione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni;
- che appare necessario rafforzare ulteriormente il sistema dei canali di ingresso regolari e sicuri quale strumento di protezione per i rifugiati che non possono tornare nel loro Paese di origine;
- che i percorsi di ingresso complementari appaiono essere uno strumento necessario di protezione, tesi da un lato ad ampliare gli spazi di asilo e protezione e dall’altro, in un’ottica di solidarietà internazionale, ad aiutare i Paesi di primo asilo, che accolgono ad oggi nel mondo il maggior numero di rifugiati e richiedenti asilo;
- che in Niger vi sono più di 500.000 rifugiati, richiedenti asilo e sfollati interni e che, trovandosi tale Paese all’ultimo posto nella classifica mondiale degli Stati per Indice di Xxxxxxxx Xxxxx, le possibilità di tutelare i diritti di queste persone, incluso il diritto all’istruzione per i minori non accompagnati rifugiati, sono oggettivamente molto limitate;
- che, oltre a tale elevato numero di rifugiati e richiedenti asilo per i quali il Niger è Paese di primo asilo, il Governo nigerino ha dimostrato un forte senso di responsabilità nella protezione dei rifugiati, dando disponibilità ad accogliere temporaneamente persone bisognose di protezione internazionale e rifugiati particolarmente vulnerabili evacuati dalla Libia al fine di facilitare le procedure di resettlement, firmando nel 2017 un Memorandum of Understanding con UNHCR, rinnovato nel 2019;
- che lo sviluppo della persona include un’attenzione all’intero processo di crescita, che si
svolge anche dopo il compimento della maggiore età;
- che il presente protocollo è redatto in conformità con quanto previsto dalla L. 241/1990, art. 1 comma 1 bis con riferimento agli atti della pubblica amministrazione;
CONCORDANO
Art. 1 (Oggetto)
1- Le parti si impegnano a collaborare per realizzare il progetto “PAGELLA IN TASCA - Canali di studio per minori rifugiati” (allegato al presente accordo, e che ne costituisce parte integrante), finalizzato a promuovere l’ingresso regolare in Italia con visto per studio di 35 minori non accompagnati attualmente rifugiati in Niger, a supportarne l’accoglienza in via prioritaria attraverso l’istituto dell’affidamento familiare e a sostenerne il percorso di studio (conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e successiva prosecuzione nella scuola secondaria di secondo grado ovvero nella formazione professionale) e di inclusione sociale in Italia, con il sostegno delle famiglie affidatarie, dei tutori volontari e delle comunità locali.
2- Il progetto pilota, co-finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes e da INTERSOS, mira a sperimentare un canale complementare di
protezione e di ingresso regolare e sicuro in Italia fortemente innovativo, in quanto specificatamente dedicato alla protezione dei minori non accompagnati, ed alla promozione del pieno rispetto del diritto allo studio, in quanto diritto riconosciuto a tutti i minori dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fondato sulla partecipazione ed il sostegno delle comunità locali, attraverso il coinvolgimento delle famiglie affidatarie e dei tutori volontari.
3- Beneficiari del progetto saranno minori non accompagnati che attualmente vivono e sono stati riconosciuti rifugiati in Niger e sono fortemente motivati a proseguire il loro percorso socio-educativo e ad intraprendere un percorso di studio in Italia.
Art. 2 (Attività)
1- Il presente protocollo si prefigge la realizzazione delle seguenti attività:
a) Individuare 35 minori non accompagnati rifugiati in Niger di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fortemente motivati ad intraprendere in Italia un percorso di studi superiore o un percorso di formazione professionale, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante una valutazione olistica che tenga conto di una serie di criteri (in primis la motivazione allo studio e l’impegno dimostrato nelle attività educative in Niger) con procedure trasparenti che tengano il superiore interesse del minore quale considerazione preminente, nel rispetto delle norme internazionali e nazionali, secondo criteri e metodologie delineate nelle “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child” di UNHCR del 2018.
b) Fornire ai minori selezionati tutte le informazioni rilevanti inerenti il progetto e i diritti/doveri connessi alla loro permanenza in Italia al fine di consentire loro di compiere una scelta informata rispetto alla loro adesione al progetto, nel rispetto del diritto alla partecipazione piena e consapevole.
c) Per ciascuno dei minori selezionati che avranno espresso la propria volontà di aderire al progetto, saranno adottate procedure finalizzate all’eventuale rintraccio dei genitori al fine di informarli di tale opportunità e chiedere il loro consenso, che sarà acquisito in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare i genitori, UNHCR predisporrà una dichiarazione per certificare che i genitori sono risultati irreperibili.
d) Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino e con l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, famiglie disponibili ed idonee ad assumere il ruolo di famiglie affidatarie dei minori selezionati per il progetto. Una volta compiuto il percorso previsto dal Comune di Torino per diventare affidatari, le famiglie valutate idonee dai servizi sociali riceveranno una preparazione specifica riguardante il contesto di provenienza e i bisogni dei minori beneficiari del progetto.
e) Effettuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, l’abbinamento tra i minori individuati come beneficiari e le famiglie disponibili e idonee a prenderli in affidamento, tenendo in considerazione gli specifici bisogni dei minori, i loro profili e quelli delle potenziali famiglie affidatarie.
f) Nel caso in cui non sia possibile individuare famiglie affidatarie disponibili ad accogliere i minori, provvedere ad individuare, d’accordo con i servizi sociali del Comune di Torino, adeguate strutture di accoglienza, conformi ai requisiti previsti
dalla normativa nazionale e regionale in materia di accoglienza di minori non accompagnati, che possano accogliere i beneficiari.
g) Garantire il contatto pre-partenza tra i minori, le potenziali famiglie affidatarie e gli operatori che accoglieranno i minori a Torino, per favorire la creazione di un legame e gestire le aspettative di tutti i soggetti coinvolti.
h) Pre-iscrivere i minori selezionati in uno o più CPIA (Centro Per l'Istruzione degli Adulti) nel territorio della Città Metropolitana di Torino.
i) Richiedere per ciascun minore un visto per studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 44-bis, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 394/99, allegando: la documentazione riguardante l’iscrizione del minore al CPIA; la disponibilità di una borsa di studio erogata da INTERSOS alla famiglia affidataria finalizzata a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (550 euro al mese per 12 mesi) e dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; la documentazione riguardante la disponibilità della famiglia affidataria ad accogliere il minore non accompagnato e una dichiarazione del servizio sociale che attesti il compimento con esito positivo del percorso di informazione e conoscenza; l’acquisizione del consenso del genitore all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido, ovvero la dichiarazione di UNHCR in merito all’irreperibilità dei genitori; la documentazione inerente la determinazione del superiore interesse del minore; la documentazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità nigerine e il documento di viaggio rilasciato dalle autorità nigerine.
j) Curare l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure
previste per la prevenzione del contagio COVID-19 ai fini dell’ingresso in Italia.
k) In seguito al rilascio del visto, accompagnare i minori da Niamey a Torino.
l) All’arrivo a Torino, ospitare i minori in una struttura di prima accoglienza per minori, dove effettueranno l’isolamento fiduciario e le altre eventuali procedure per la prevenzione del contagio COVID-19 previste per gli ingressi dall’estero ed ogni altra attività prevista dalla normativa sulla prima accoglienza dei minori. Una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario, i minori restereranno nella struttura d’accoglienza per un periodo di circa un mese, durante il quale si strutturerà il percorso di conoscenza tra i minori e le famiglie affidatarie.
m) Garantire, in collaborazione con i servizi sociali, la presentazione dell’istanza al Tribunale per i Minorenni di Torino ai fini della nomina del tutore, e supportare il minore e la famiglia affidataria nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
n) Supportare il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nella presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per studio, nonché nell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nella conferma dell’iscrizione presso il CPIA e in tutte le altre pratiche burocratiche necessarie al godimento dei diritti del minore.
o) Fornire alle famiglie affidatarie il sostegno economico finalizzato a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (vitto, vestiario, spese di trasporto, libri, piccole spese personali ecc.), per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo del minore in Italia. Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di borsa di studio e verrà versato alle famiglie affidatarie.
p) Supportare il minore, la famiglia affidataria e il tutore volontario, in collaborazione con i servizi sociali, nell’inserimento del minore presso il CPIA e nella frequenza dei corsi e successivamente nell’orientamento finalizzato alla scelta del percorso da intraprendere in seguito al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione (iscrizione a una scuola secondaria superiore o a un corso di formazione professionale), a seconda delle aspirazioni e delle capacità di ciascun minore, nonché nell’eventuale attivazione di misure di supporto all’inserimento lavorativo quali tirocini formativi e contratti di apprendistato.
q) Promuovere l'integrazione degli studenti beneficiari del progetto, anche attraverso l’inserimento in attività che consentano loro di conoscere loro coetanei e inserirsi positivamente sul territorio (doposcuola, attività sportive, ludiche ecc.).
r) Supportare il minore e il tutore volontario, attraverso una consulenza legale specializzata, nel valutare se, per i minori ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, una volta trascorso un primo periodo di permanenza in Italia, sia nel loro superiore interesse presentare domanda di protezione internazionale in Italia.
s) Fornire al minore e alla famiglia affidataria un supporto psicologico, ove necessario.
t) Al compimento della maggiore età, supportare il minore, il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nell’eventuale presentazione dell’istanza per richiedere al Tribunale per i minorenni di disporre il c.d. “prosieguo amministrativo” previsto dall’art. 13 della legge n. 47/17, finalizzato a consentire al neomaggiorenne di proseguire il percorso di inserimento sociale intrapreso in vista del raggiungimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ai servizi sociali e l’eventuale permanenza presso la famiglia affidataria (o, qualora ciò non fosse possibile o opportuno, presso una struttura d’accoglienza) fino al massimo al compimento dei 21 anni.
2- Dopo la selezione, l’ingresso in Italia, l’inserimento presso le famiglie affidatarie e l’avvio del percorso di studi per un primo gruppo di 5 minori, si procederà ad un attento monitoraggio delle attività svolte per valutare la necessità di rivedere e adattare il percorso e l’approccio utilizzato sulla base delle eventuali criticità emerse. Si procederà quindi con la selezione e l’ingresso in Italia di un secondo gruppo di 15 minori e successivamente di un terzo gruppo di 15 minori, man mano adattando il percorso sulla base delle criticità emerse nel corso del monitoraggio.
3- 15 minori (5 del primo gruppo, 5 del secondo e 5 del terzo gruppo) saranno accolti nella Città di Torino. I restanti 20 minori saranno accolti in altri Comuni, da individuarsi sulla base della disponibilità dei servizi sociali comunali. L’ingresso dei 35 minori sarà subordinato all’individuazione di un numero congruo di famiglie affidatarie o strutture idonee, in collaborazione con i servizi sociali competenti del Comune di Torino e di altri Comuni, e con altri partner con i quali sono già in corso interlocuzioni. L’ingresso di nuovi partner e nuovi Comuni all’interno del progetto sarà formalizzato secondo le procedure di cui all’art. 8 del presente protocollo.
4- I nuovi Comuni che aderiranno al progetto si impegneranno a svolgere, a favore dei beneficiari che saranno accolti sul proprio territorio, le medesime attività che nella descrizione sopra sono riferite al Comune di Torino.
5- Le azioni volte a realizzare gli obiettivi del progetto saranno concordate nel dettaglio tra i promotori e i partner del progetto in conformità al progetto allegato.
6- Le parti potranno concordare modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle definite nel progetto allegato, nel caso ciò si renda necessario, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID-19 (ad esempio per nuove scadenze fissate dal MAECI, protocolli sanitari, etc.).
7- Al termine della durata delle borse di studio (12 mesi dall’ingresso del minore in Italia), il
Comune di Torino e gli altri eventuali Comuni che aderiranno al presente protocollo
inseriranno i beneficiari all’interno del proprio progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), ove essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’inserimento in tale Sistema o di altro progetto dello stesso territorio. L’accoglienza potrà proseguire presso la medesima famiglia affidataria che ha accolto il minore durante il primo anno, previo consenso della stessa e del beneficiario, qualora tale soluzione sia ritenuta opportuna dai servizi sociali del Comune competente, e il progetto SAI di tale Comune preveda l’accoglienza in famiglia.
Art. 3 (Ruoli e impegni)
1- Le parti sopra citate parteciperanno al progetto con i seguenti impegni nelle diverse fasi:
a) INTERSOS e UNHCR: coordinamento e monitoraggio del progetto a livello centrale e locale; implementazione delle attività in Italia e in Niger, ed in particolare: selezione dei minori beneficiari del progetto in Niger; attività di family-tracing ed eventuale raccolta del consenso dei genitori, se rintracciati, all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido; dichiarazione di irreperibilità dei genitori nel caso non sia stato possibile ritracciarli; informativa ai minori su diritti e doveri connessi al visto per motivi di studio; individuazione delle famiglie disponibili e idonee a prendere i minori in affidamento; preparazione della documentazione per la richiesta di visti per motivi di studio; presentazione delle richieste di visti presso l’Ambasciata competente; preparazione pre-partenza incluse l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure previste per la prevenzione del contagio COVID-19; accompagnamento dei minori in Italia; accoglienza dei minori in una struttura di prima accoglienza per l’isolamento fiduciario; gestione delle procedure per la prevenzione COVID-19, la formalizzazione dell’affidamento, la nomina del tutore, la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio e/o il supporto nella formalizzazione e durante tutto l’iter della domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale, l’iscrizione a scuola e al SSN; sostegno economico (borse di studio); orientamento e supporto al percorso scolastico e formativo e all’inserimento lavorativo, consulenza legale e supporto psicologico; attività mirate di monitoraggio e supporto ai percorsi di integrazione, anche in collaborazione con altri partner istituzionali che saranno eventualmente coinvolti durante l’implementazione del progetto (es. Ufficio del Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, etc.);
b) MAECI: trattazione agevolata delle domande di rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 00-xxx, xx. 0, xxxx. x) xxx X.X.X. x. 000/00;
c) Ministero dell’Interno: assicurare, mediante le proprie articolazioni, che venga celermente rilasciato il permesso di soggiorno per studio e, qualora il minore manifesti la volontà di presentare domanda di Protezione Internazionale, che venga adeguatamente prioritizzata la fomalizzazione di tali domande ed il loro iter; partecipazione ai meeting di coordinamento e monitoraggio, finalizzati a valutare i percorsi legali/amministrativi dei beneficiari;
d) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: inserimento dei beneficiari nei percorsi di politica attiva del lavoro promossi dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e partecipazione ai meeting di coordinamento e monitoraggio, finalizzati a valutare i percorsi di inclusione sociale (scuola, formazione, tirocini formativi ecc.) dei beneficiari in Italia;
e) Fondazione Migrantes: supporto alla diffusione del progetto ai fini della sensibilizzazione di famiglie disponibili all’affidamento al di fuori della Diocesi di Torino e dell’individuazione di altre Diocesi interessate a prendere parte al progetto; co-finanziamento del progetto allegato al presente protocollo;
f) Comune di Torino: percorso di informazione e conoscenza individualizzato delle famiglie disponibili all’affidamento; valutazione e dichiarazione di avvenuto percorso di informazione e conoscenza con esito positivo; validazione dell’elenco dei minori beneficiari selezionati; proposta di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria; presa in carico dei minori, disposizione dell’affidamento e gestione dei rapporti con il Tribunale per i minorenni; supporto agli affidatari anche mediante organizzazione di gruppi di sostegno di famiglie affidatarie; reperimento di eventuali risorse residenziali o progetti di autonomia alternativi alla famiglia affidataria; al termine della durata delle borse di studio, eventuale inserimento nel progetto SAI del Comune di Torino dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o di altro progetto dello stesso territorio;
g) Rete dei CPIA Piemonte: validazione dell’elenco dei minori beneficiari selezionati in Niger; pre-iscrizione dei minori beneficiari, su richiesta presentata da INTERSOS, presso i CPIA più adatti in base alla residenza delle famiglie affidatarie e all’esperienza del singolo CPIA nella didattica rivolta a minori stranieri non accompagnati; conferma dell’iscrizione in seguito all’ingresso dei minori in Italia; inserimento dei minori beneficiari in classi preferibilmente dedicate ai minori;
h) Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino: collaborazione alla sensibilizzazione e all’individuazione delle famiglie disponibili all’affidamento nella Diocesi di Torino.
2- Il CNOAS, Consiglio Nazionale dell’Ordine delle Assistenti Sociali, pur non essendo formalmente partner di progetto, in considerazione del Protocollo d’Intesa siglato con l’UNHCR nel luglio 2018 e dell’interesse espresso nei confronti del suddetto progetto, sosterrà la diffusione del progetto ai fini dell’individuazione di altri Comuni interessati a prendere parte al progetto sul proprio territorio di competenza.
Art. 4 (Oneri)
1- Nell’ambito delle attività previste all’art. 2, ciascuna parte si impegna a sostenere gli oneri
economici da essa espressamente assunti ai sensi del presente protocollo.
2- Potranno inoltre essere previste ulteriori forme di sostegno da ciascun partner del presente progetto, attualmente non indicate, che dovranno comunque essere comunicate agli altri firmatari del presente protocollo al fine di consentire un monitoraggio complessivo dell’iniziativa.
3- Dal presente protocollo e dalle misure attuative di esso non possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del MAECI, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o delle amministrazioni da essi vigilate.
4- I costi di sostentamento dei minori beneficiari saranno coperti mediante borse di studio garantite da INTERSOS per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo di ogni singolo minore in Italia, e dunque per tale periodo l’accoglienza dei minori non comporterà nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dei servizi sociali degli Enti locali o di altre amministrazioni, posto che le famiglie affidatarie coinvolte nel progetto non usufruiranno del contributo alle spese previsto in generale per gli affidamenti etero-familiari.
5- Al termine della durata delle borse di studio, il Comune di Torino e gli altri eventuali Comuni che aderiranno al presente protocollo inseriranno all’interno del proprio progetto
SAI i beneficiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’inserimento
in tale Sistema o di altro progetto dello stesso territorio.
Art. 5 (Durata del progetto)
1- Il progetto mira a garantire l’iscrizione dei minori beneficiari all’interno del sistema scolastico italiano nell‘anno scolastico 2021/22. Si prevede l’ingresso di un primo gruppo di 5 minori, e di altri due gruppi, ciascuno di 15 minori, entro dicembre 2021.
2- Il supporto economico previsto dal progetto ha una durata di 12 mesi, che decorrono dall’ingresso di ciascun minore sul territorio italiano.
3- Le attività di monitoraggio proseguiranno fino ai 24 mesi successivi l’arrivo del minore in Italia; eventuali ulteriori azioni di supporto saranno svolte anche successivamente in accordo con gli altri attori coinvolti (famiglie affidatarie, servizi sociali coinvolti, tutori, etc.).
Art. 6 (Monitoraggio)
1- Data la natura sperimentale del progetto di cui al presente protocollo, le parti condividono l’importanza di un costante monitoraggio, attraverso periodici meeting di coordinamento (di persona o da remoto), anche al fine di valutare l’efficacia dell’iniziativa, conformemente alle metodologie utilizzate da INTERSOS e UNHCR.
2- INTERSOS e UNHCR valuteranno inoltre l’opportunità di attuare il monitoraggio mediante anche altre attività quali, a puro scopo indicativo, incontri con i beneficiari del progetto, interviste o incontri con gli altri partner e stakeholders coinvolti nelle attività progettuali.
Art. 7 (Durata del protocollo)
1- Il presente protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle parti e avrà durata pari ad un anno successivo all’ingresso in Italia dell’ultimo minore. Resta inteso che le attività di monitoraggio svolte da tutti i partner proseguiranno in conformità agli specifici percorsi intrapresi da ciascun minore.
2- Il presente protocollo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le parti, xxx XXX.
0- Xxxxxxxx delle parti potrà recedere dal protocollo tramite comunicazione scritta via PEC, da inviare almeno tre mesi prima. Il recesso non inciderà sulle attività già concordate e finanziate.
Art. 8 (Modifiche)
1- Emendamenti al presente protocollo potranno essere approvati per iscritto, mediante scambio di lettere tra le parti, via PEC.
2- Ulteriori partner potranno aderire al presente protocollo, per contribuire al progetto descritto all’art. 1 a supporto e integrazione delle attività elencate all’art. 2, mediante comunicazione espressamente controfirmata per accettatazione dai coordinatori di progetto che provvederanno ad informare i partner firmatari.
Art. 9 (Referenti)
1- Per le attività del presente protocollo le parti nominano i referenti riportati nell’allegato
2.
2- Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente alle altre parti ogni variazione. Le comunicazioni tra le parti avvengono tramite i referenti designati via posta elettronica istituzionale salvo i casi in cui è espressamente richiesto l’uso della PEC.
Art. 10 (Legge applicabile e definizione delle controversie)
1- Il presente protocollo è disciplinato dalla legge italiana per quanto riguarda le attività delle parti aventi natura di ente della pubblica amministrazione o di diritto privato, e per quanto riguarda l’UNHCR in quanto organizzazione internazionale nella misura in cui tale legge sia applicabile, fatti salvi i privilegi e immunità dell’UNHCR o delle Nazioni Unite ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, dell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 2 aprile 1952.
2- Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’esecuzione del presente protocollo.
3- Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, tra l’UNHCR e le altre parti al protocollo sarà risolta in via amichevole mediante negoziato ovvero attraverso altri meccanismi non-giudiziari di risoluzione delle controversie, in particolare le Regole sulla conciliazione della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (“UNCITRAL”) allora vigenti; la lingua della procedura di conciliazione sarà l’inglese salvo quanto diversamente concordato tra le parti. Se la controversia non è risolta entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica della richiesta di conciliazione di una delle parti, la controversia sarà deferita dall’una o l’altra parte ad un tribunale arbitrale in accordo con le Regole sull’Arbitrato UNCITRAL allora vigenti. Il tribunale arbitrale sarà costituito da un solo arbitro e la lingua della procedura arbitrale sarà l’inglese salvo quanto diversamente concordato tra le parti. L’arbitro non avrà l’autorità di accordare il risarcimento di danni a titolo punitivo né di riconoscere interessi, rispetto ad un determinato periodo di tempo, applicando un tasso superiore al tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra durante il periodo corrispondente (tale tasso di base non potrà essere in ogni caso inferiore a zero) e gli interessi riconosciuti saranno solo interessi semplici. La procedura arbitrale avrà luogo a Ginevra (Svizzera), sede dell’UNHCR. Per quanto possibile, la procedura verrà condotta da remoto (per scritto oppure per video conferenza).
Art. 11 (Firma, registrazione e spese)
1- Il presente protocollo è stipulato mediante scrittura privata (con apposizione di firma digitale delle parti) in due versioni linguistiche (italiano e inglese). La versione inglese seguira’ subito dopo la firma di quella in italiano.
2- Il presente protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della parte richiedente.